● Legale Rappresentante? È un living trust di fatto, ecco perché

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AVVERTENZA 1. Caro lettore, trovandoci nel limbo normativo poiché non esiste fonte scritta, a differenza di molti LR speranzosi, affermo che esistono delle criticità riguardo alla completa esecuzione dell’iter di autodeterminazione individuale, che ancora NON COSTITUISCE ISTITUTO DI DIRITTO VIGENTE (o insieme di usi e consuetudini) inoltre, se non bastasse, pensiamo che interpretare la norma non è mai un semplice riconoscere, ma sempre un decidere e un volere (Guido AlpaLe fonti non scritte e l’interpretazioneUtet, Torino, 1999). Tuttavia una base di partenza esiste, ed è una norma di rinvio nella Costituzione della Repubblica italiana che all’art 10 recita: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; in tal modo si è assicurato un adeguamento automatico del diritto interno a quello internazionale: ci troviamo dunque ancora nella fase della RIPETIZIONE GENERALE, UNIFORME E COSTANTE DI PRATICHE OSSERVATE DA SOGGETTI NELLA LIBERA CONVINZIONE DI OTTEMPERARE A NORME GIURIDICAMENTE VINCOLANTI. Riepilogando: questa è la condizione in cui ci troviamo da alcuni anni, comprendi bene che nulla è pronto per te, per me o nessun altro. Si tratta di lavorarci tramite la “sperimentazione” personale. Memento: consuetudine è per definizione tacita.
AVVERTENZA 2. Uno degli argomenti più forti contro l’esistenza del diritto naturale (F. Viola, 1989, Diritti dell’uomo, diritto naturale, etica contemporanea) è sempre stato la constatazione della varietà del modo d’intenderlo, il DIRITTO NATURALE è il complesso di norme non scritte, preesistenti, considerate universali e necessarie che fanno parte del patrimonio etico, morale e religioso di ogni individuo o comunità. Si tratta del diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà, unitamente al diritto al nome, all’identità personale e alla famiglia. Di solito, clamorosamente, tutto ciò trova soltanto parzialmente riscontro nel DIRITTO POSITIVO che è la normativa attualmente vigente di uno stato, l’ordinamento giuridico materiale, cioè quello effettivamente operante e imposto all’osservanza di ognuno, emanato dal legittimo organo legislativo. Si tratta dell’insieme delle norme vigenti e dei precetti che in un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico statale. Il Diritto Naturale è gerarchicamente sopra al Diritto Positivo che però, sciaguratamente, nella maggioranza dei casi va nella direzione opposta, negando i diritti naturali e universali. Il contravveleno di una simile patologia è costituito dalla Legge n. 881 del 1977 che meglio rappresenta il diritto naturale. Va detto che all’interno del diritto positivo, appunto con la predetta legge, è stato ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vigente dal 23 Marzo 1976, che pone l’essere umano e persona umana quale solo creditore per diritto naturale, ma qualcosa non quadra nella vita di tutti i giorni… Perché la parola spetta esclusivamente al Potere? 

√ Legge di Jersey. Ad ulteriore conferma, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25478/2015 ha statuito che il Trust non è “…un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il Trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi –legale rappresentante– di un interesse soggetto distinto, …quell’atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all’effetto di segregazione patrimoniale” quindi chiunque, essere umano / persona umana (che taluni definiscono “essente”) in qualità di Disponente, valendosi di istituti in combinato disposto (ved. nota [1]) appartenenti a diverse branche del Diritto, può conferire la proprietà di beni o diritti in un fondo detto Trust da egli stesso istituito, ne sceglie la legge regolatrice (ad esempio la “Legge di Jersey, Isole del Canale, Trusts (Jersey) Law 1984”) dettandone così le regole di gestione. Optando per il cosiddetto “Trust autodichiarato” le figure Disponente e quella di Amministratore, detto Trustee (che sarà anche Beneficiario come si vedrà in seguito) coincidono, riconducendo alla disciplina della Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 ed entrata in vigore l’1/1/1992. I beni e i diritti oggetto del trust, dunque, pur restando nella disponibilità del disponente -data la coincidenza tra questi ed il trustee- sono comunque soggetti al vincolo di destinazione determinato nel trust, vincolo che resta opponibile ai terzi.

Dopo il conferimento e la segregazione dei propri beni, il Disponente esce di scena, cedendo l’amministrazione dei beni in trust nelle mani del Trustee, che a sua volta detiene la duplice veste di Legale Rappresentante, corroborato dallo status di Personalità Giuridica.

Il trust non si costituisce necessariamente per contratto o negozio ma anche per atto unilaterale.

A fronte dell’atto o mandato di Autocertificazione di Legale Rappresentante (e relativo contenuto dichiarativo di verità o scienza, costituente un vero e proprio Affidavit (ved. nota [1.1]) ascritto nell’ambito del Diritto internazionale) il Trustee proclama l’istituzione di un Trust Autodichiarato di scopo, ovvero di “alto scopo umanitario”, ancorché privo di Personalità Giuridica

Si tratta di un “fondo” a sé stante, costituito da beni fisici, beni giuridici ovvero crediti segregati: detto fondo ingloba le funzioni / finzioni “soggetto giuridico e persona fisica” correlate all’essere umano / persona umana nell’insieme della curatela in capo al Legale Rappresentante detenente capacità di agire.

Riguardo alla giurisdizionalità internazionale di cui sopra, seppure non sia ancora universalmente accettato, è prassi consolidata considerare il singolo (anche) quale soggetto che gode di diritti e lo stato come soggetto passivo di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela. Ecco che, come prima risultanza, ci si ritrova anche nel Diritto internazionale a parlare finalmente di diritto soggettivo degli individui e di diritto d’azione degli individui.

L’autocertificazione di LR, sottoscritta direttamente dal semplice cittadino italiano (ved. nota [2]) o dallo straniero naturalizzato, implica e realizza l’elezione nella superiore Giurisdizione internazionale. Tale è il primo passo verso il riconoscimento dei diritti inalienabili quando disattesi, pur sanciti dai Patti internazionali come ad esempio D.U.D.U., C.E.D.U. e relative alte leggi di recepimento (ad es. quiquiquiqui, ecc.) peraltro costituenti Fonti super-primarie dette anche Fonti Sub-Costituzionali.

Il deposito in pubblicità legale e la trascrizione dell’atto presso il Comune di nascita e di residenza (se differente) nonché le relative apostillazioni presso la Prefettura e il Tribunale del proprio distretto corredano de facto e de iure il fattuale ripudio della cittadinanza italiana. Tutto ciò non muta i propri diritti che anzi incrementeranno in conseguenza del riconoscimento della propria Personalità Giuridica e del relativo status del quale se ne darà debita notifica alle varie Pubbliche Amministrazioni (es. Questura, Prefettura, Motorizzazione, Regione, ecc.) e ai Privati gestori di pubblici servizi (es. Gas, Energia elettrica, RAI, Banche, ecc.) se e quando tenteranno di seguitare a disporre della loro decaduta potestà legislativa o impositiva, ecc., in base alle sopravvenute carenze.

Come detto, la resa in pubblicità legale (ved. nota [3]) costituita dalla protocollazione e deposito (ved. nota [4]) della AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) (ved. nota [5]) in favore dell’essere umano, ossia nell’interesse di egli stesso in qualità di Disponente / Trustee / Beneficiario) nonché nell’interesse di eventuali beneficiari ascendenti e/o discendenti incapaci, ecc. secondo popolounico.org, aziona, nella giurisdizione del Diritto internazionale, un JERSEY TRUST AUTODICHIARATO non lucrativo né commerciale nel quale il Trustee (ved. nota [6]) / Legale Rappresentante, a seguito di Mandato / Accordo Privato, opererà per veder riconosciuti all’essere umano i diritti inalienabili (ved. nota [7]) costituenti l’alto scopo del trust: si tratta di diritti violati, in certe circostanze, persino agli italiani quando ad esempio viene loro impedito il “diritto al benessere” (definito anche “diritti economico-sociali”). Per ottenere il ripristino di tali diritti, il primo passo è costituito dal mandato anzidetto di Legale Rappresentante / Trustee debitamente protocollato presso il comune di residenza e di nascita (se diverso), attestante che siamo personalità giuridiche di carattere privato riconosciute: ciò avviene a seguito della nostra espressa dichiarazione e notifica ove risulti che I) abbiamo uno scopo, II) rivendichiamo la nostra personalità giuridica avente completa capacità di azione giuridica, III) detenendo infine -per mezzo della curatela del Legale Rappresentante- il riconoscimento della propria  personalità giuridica così come sancito all’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani “Nessuno è sconosciuto” (Commento del prof. Antonio Papisca, “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”: tale precetto è espressamente prescritto nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale > PARTE TERZA > art. 16” della legge di ratifica della DUDU. Infine, l’effetto segregativo in trust è garantito dall’assolvimento degli oneri pubblicitari quali l’Autocertificazione anzidetta a cui si integrerà, secondo i casi, giusta Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà se presenti beni mobili o immobili soggetti a registrazione nel Diritto positivo, azionando le varie trascrizioni presso la Conservatoria RR.II., il Registro delle Imprese, il Registro Italiano Navale, ecc.

dimenticavo…  AVVERTENZA!

SCORRENDO IL TESTO USA PURE IL DITO INDICE PER CLICCARE SUI LINK (L’IPERTESTUALITÀ È IL SALE DI INTERNET)

Quanto costa?
· Nessun costo (ved. nota [8]) è richiesto oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante (quella di residenza e quella di nascita, se diversa);
· Nessun oneroso intervento è richiesto da parte di alcun notaio o avvocato.

L’ALTO SCOPO DEL TRUST è anche, se non soprattutto, il superamento dell’incapacità giuridica di agire del cittadino / essere umano (ved. nota [9]). Tale incapacità è innestata dallo Stato con frode, vale a dire senza il consenso dell’interessato (abuso della titolarità del nome (ved. nota [10]) al momento della dichiarazione di nascita del nuovo nato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al pupillo le cosiddette finzioni giuridiche (fictio iuris) denominate “soggetto giuridico e persona fisica (ved. nota [10.1])” volte a vincolare l’essere umano alla P.A., o meglio, alle “amministrazioni o trustees statali” tramite i vari Pubblici Ufficiali (ved. nota [11]).

[1] – BRANCA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: A) Autocertificazione di esistenza in vita, ex Art. 46 lettera G – D.P.R. 445 del 28/12/2000; B) Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante, ex Art. 46 lettera U – D.P.R. 445 del 28/12/2000; – BRANCA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 riguardante il Trust, proprio perché è un istituto assente nell’ordinamento giuridico italiano; tale non è stato inserito nella disciplina generale di diritto internazionale privato ma è stato regolato a livello internazionale in modo pattizio, e in Italia mediante la ratifica di detti accordi.
[1.1] Si pensi, al riguardo, a les attestations dell’ordinamento francese (artt. 200-203 del Nouveau code de procedure civile), oppure all’affidavit evidence britannico (art. 32 del Civil Procedure Rules, in cui la dichiarazione viene resa fuori dal processo, ma pur sempre davanti ad un pubblico ufficiale) o, piuttosto, alla teutonica schriftliche Beantwortung (risposta scritta alla richiesta di prova chiamata “Beweisfragen”). 
[2] La NAZIONALITÀ definisce l’appartenenza ad una comunità per storia, religione, tradizione, cultura e lingua. Si acquisisce alla nascita, non si può cambiare e se ne può avere soltanto una: 1. PER “TERRA” > ius soli (ad es. negli USA > se sei nato in un luogo prendi la nazionalità di quel luogo; oppure: 2. “PER FILIAZIONE, PER SANGUE” > ius sanguinis > (ad es. in Italia non conta il luogo ma la nazionalità degli ascendenti). E’ un legame giuridico, un DIRITTO FONDAMENTALE correlato al principio di “autodeterminazione dei popoli” sancito dalla CARTA DELLE NAZIONI UNITE del 1945 e da numerose risoluzioni delle organizzazioni internazionali come dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1948 (art. 15) e dalla CONVENZIONE EUROPEA SULLA NAZIONALITÀ del 1997 (art. 4). Definizione di CITTADINANZA in ambito giuridico. È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, o più precisamente, l’insieme dei diritti (elettorato attivo e passivo) e dei doveri (rispetto delle leggi) che l’ordinamento riconosce al cittadino. L’ordinamento italiano disciplina i modi d’acquisto della cittadinanza con la L.91/1992 e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R.572/1993.
[3] Con la Pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo.
[4] Sul dovere di protocollazione relativo a un procedimento anagrafico o di Stato civile, per quanto possano verificarsi iniziative accidentali o spurie da parte di singoli operatori in ogni caso responsabili ad personam (art. 28 Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”) pertanto si può tranquillamente affermare che il Comune non può esentarsi dalla protocollazione, come citato [qui a pagina 9] dalla stessa ANUSCA, un’organizzazione seppur privata, fornitrice di servizi al personale dell’86% degli enti locali. Difatti, benché sia molto complesso definire a priori cosa protocollare e cosa no, sul Dpr 445/2000 nonché nei principi stessi dell’attività amministrativa si riscontra una chiara distinzione tra l’obbligo generico (Art.53, 5°comma) di protocollare tutta la documentazione in entrata e in uscita dall’Ente, con l’eccezione di alcuni documenti che non vanno protocollati perché, per loro natura sostanzialmente divulgativa, non necessitano di alcuna registrazione formale né di conservazione. In generale le istanze e le dichiarazioni dei cittadini non rientrano nell’eccezione che tra l’altro il testo del medesimo articolo indicherebbe in un numero finito di atti, col risultato che non potranno che finire nella regola generale, cioè essere protocollate!
[5] E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.
[6] Il TRUSTEE (nella sua specifica qualità) definisce il soggetto incaricato dal Disponente di amministrare i beni o i diritti originari quali ad esempio immobili, terreni e così anche contratti di locazione, ecc. (già detenuti dal Disponente) e successivamente trasferiti nel fondo del Trust nell’interesse del Beneficiario.  
[7] Diritti inalienabiliLegge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).
[8] Imposta di bollo (nessun costo!). Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti dall’imposta di bollo. Difatti, l‘art. 14 “Tabella Allegato B” del D.P.R. 642/1972 ex art. 37 – Esenzioni Fiscali – dice espressamente: …le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive elencati negli articoli 46 e 47 dello stesso DPR sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare). 
[9] A ben vedere, la definizione di “essente [umano]” al posto di “essere [umano]” è più profonda perché fissa meglio il lemma “essere”, unisce le parole “essere” ed “ente” (dal latino: ens – entis) ma è anche il Participio presente del verbo essere. Dicendo “essere [umano]” usiamo l’infinito del verbo essere, che esprime qualcosa di poco vivo, di statico. Il Participio presente “essente [umano]” esprime la vera forza insita nel verbo. “Essente” è in pratica “colui che è!”. Qui la conversazione sulla pagina FB di Popolo Unico.
[10] Abuso della titolarità del nome Artt. 6, 7 e 9 c.c. Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata senza autorizzazione del Titolare© del nome si configura reato di ABUSO. Quante volte ti scrivono e/o ti inviano fatture o ti fanno firmare contratti e ricevute o denunce riportanti il tuo nome e cognome in grafia “TUTTO MAIUSCOLO” (SOGGETTO GIURIDICO) oppure nome in “Alternato” e cognome “MAIUSCOLO” (Persona FISICA)? difatti Popolo Unico ce ne dà contezza. Vale per ex cittadini riconosciuti Personalità Giuridiche con capacità di agire e rappresentanza legale delle Finzioni giuridiche (fictio iuris) o Artefatti giuridici, ma anche per neonati e minori.
[10.1] Amedeo Santuosso, Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi (p.3, 2° paragrafo). La persona fisica per il diritto (in questo senso giuridica) è “non già una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico”, e la proposizione corrente, secondo la quale la persona fisica ha diritti e doveri, va intesa e corretta in la persona fisica giuridica è diritti e doveri. La “cosiddetta persona ‘fisica’ è allora una persona ‘giuridica’ in senso ampio” (p.96), e non ha quindi una qualità diversa da quelle che comunemente sono chiamate persone giuridiche: entrambe sono creazioni del diritto, accomunate dal carattere dell’artificialità.
[11] Il consulente tecnico, il perito o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante o il preside di una scuola pubblica, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, il magistrato, il portalettere o il fattorino postale, ecc. Tutti loro sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Sono dei pubblici ufficiali, infine, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il poliziotto (anche Penitenziario), il carabiniere, il militare della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Alle forze dell’ordine lo status di pubblico ufficiale è riconosciuto 24 ore al giorno.

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- SOFIA SACRO

Se non sei debole di stomaco vedi qui  https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilonia-c3a8-crollata-rev-copia-final.pdf

√ Parlare di diritti umani inalienabili (questo e questo sono alcuni esempi) equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali dell’essere umano e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Il viatico volto al recupero di tali diritti può essere costituito dalla Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante che, come detto, di fatto:

è un living trust (ved. nota[12]) di Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364. Vi partecipa l’ “essere umano” a cui è riconosciuta per tramite del Trustee la “personalità giuridica per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari, difatti, il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA (ved. nota [13])” è quindi possibile affermare che alla persona umana autodeterminata, dotata dalla nascita di crediti universali, in curatela del Legale Rappresentante, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente! La Convenzione anzidetta è un Patto internazionale ratificato dall’Italia mediante la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione passiva dei diritti fondamentali, così da poter vagliare le possibili azioni di tutela in punto di diritto. Tale legge di ratifica contiene le norme che assicurano formalmente, in punto di diritto, la concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato, seppure non sia infrequente accertarne le violazioni. Comincia qui il cammino del Legale Rappresentante.

[12] Living trust. Civilisticamente come negli USA (seppure il fisco americano non lo riconosca, dove è a lui opponibile) detto trust è revocabile, autodichiarato e mantiene una vasta serie di poteri in capo al disponente, come modificare i beneficiari (ad esempio l’ascendente o il discendente, l’incapace, ecc.).
[13] Personalità Giuridica. Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al “Registro delle persone giuridiche private” a cui è eventualmente concessa personalità giuridica, infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è. Vale a dire, deve essere semplicemente “riconosciuta”. Del resto, come emerge dall’art. 2 della Costituzione, la personalità giuridica è, infatti, una caratteristica innata di ogni individuo, ed è riconosciuta dall’ordinamento (non semplicemente attribuita).

In Diritto internazionale, poiché il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6 della Convenzione dell’Aja) la notifica dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante a tutti gli effetti costituisce e fonda un Jersey Trust Autodichiarato. In esso, l’ “essere umano” (o meglio, come detto sopra l’ “essente umano”) è il Disponente (o Settlor) al di sopra di tutto, egli non ha giurisdizione di elezione se non quella “non scritta” della Legge Universale, preesistente ad ogni forma di diritto positivo. Il Disponente è il titolare originario dei beni (beni e diritti, ossia beni materiali, beni giuridici ed anche crediti) tra questi ultimi troviamo le predette finzioni giuridiche (Fictio iuris) (ved. nota [14]) create artificiosamente dallo Stato mediante la “Attestazione di avvenuta nascita” nonché la “Dichiarazione di nascita” (art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 197; art. 30, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) atti correlati alla formazione dell’ “Atto di Nascita”, di cui egli (Disponente) se ne spossessa mediante il trust segregandovi tali finzioni, valendosi dell’affidatario curatore Trustee – Legale Rappresentante che funge da sottoscrittore mandatario, il quale assume l’obbligo di amministrare e rappresentare detti beni segregati in trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, ecc. come previsto dal Mandato / Accordo privato di trust. Una volta trasferito il diritto sui beni, si è soliti dire che il disponente “esce di scena”, non rivestendo più alcun ruolo all’interno del trust.

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[14] Finzioni giuridiche dette anche Funzioni giuridiche (Fictio iuris). Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Atto di Nascita attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie: 1) SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del nome e cognome), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni; 2) Persona FISICA (grafia del nome in alternato e del cognome in maiuscolo) di competenza della Procura della Repubblica, Ministero della Giustizia. Tutto ciò alla stregua delle tradizionali “finzioni pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale. L’astrazione – presunzione “finzione giuridica” tecnica evidente del Diritto, più vera del vero, è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi. La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigioniero come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’autore Yan Thomas – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui “conceptus pro iam nato habetur”.

CHI È VERAMENTE, L’INDIVIDUO, IN PUNTO DI DIRITTO?

È un essere umano titolare di Personalità Giuridica a cui sovente sono negati i diritti inalienabili sanciti in DUDU >>> goo.gl/Zt56BJ e in CEDU >>> goo.gl/9Buapv.

Ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte superiore alle leggi della Repubblica (ved. nota [15]) l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) trasformato in un’astrazione, una finzione giuridica per mezzo dell’atto di nascita istituito   strumentale al Sistema.

[15] L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
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TENTATIVO DI SINTESI

√ La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

√ De facto, detta autocertificazione realizza un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le Finzioni giuridiche o Fictio iuris) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate dal Trustee – Legale Rappresentante. La “segregazione dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola. I beni conferiti al fondo in trust, dunque, sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992. La caratteristica più rilevante del trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti  traslativi.

Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:

    1. che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
  1. di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.

AVVERTENZE

PER IL LETTORE POCO ESPERTO IN MATERIA
Il cittadino è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, aka, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale, ne risulta meccanicamente sottomesso. Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Niente di illegale!
    1. CHE COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI UN TRUST? I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un trust, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
    1. I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ IN ITALIA. Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del trust è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel trust al trustee proprio per rendere concreto l’effetto segregativo (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del trust, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.
    2. PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE quindi, un cittadino italiano può istituire un trust – rapporti giuridici istituiti da una persona – con atto tra vivi o mortis causa per disporre dei propri beni e porli sotto il controllo di un trustee nell’interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine specifico.
    3. CARATTERISTICHE
      a) i beni del trust costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee (cd. “segregazione del patrimonio del trust”);
      b) i beni del trust sono intestati al trustee;
      c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.
      In breve, con la creazione di un trust, il settlor o disponente si spoglia di alcuni suoi beni e li trasferisce al trustee, che ne diviene proprietario. Il trustee deve esercitare il diritto di proprietà di cui è investito, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo e non a proprio vantaggio, bensì nell’esclusivo interesse del beneficiario o dei beneficiari indicati nell’atto istitutivo del trust, ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Gli elementi distintivi di un trust sono quindi il trasferimento della piena titolarità del diritto di proprietà al trustee e la segregazione del patrimonio del trust.
    1. RICONOSCIUTA LA VALIDITÀ del “Trust Autodichiarato”. Vedi QUI.
    1. NOTA FISCALE TRUST AUTODICHIARATO. Vedi QUIQUI e QUI. Inoltre: tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016) (C.T.R. Campania sent. n. 4710 del 24.05.2017). Vedi QUI e QUI. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente.
  1. OBBLIGHI FISCALI
    Il “trust” nel Diritto positivo deve:
    – presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate), anche se trasparente;
    – acquisire un proprio codice fiscale;
    – ottenere la partita Iva laddove si eserciti un’attività d’impresa.
I dettami tributari del “trust” prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all’articolo 13 del Dpr 600/73. I “trust” che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all’attività svolta, il “trust” può essere anche soggetto all’Irap.
INOLTRE:
  • PIGNORAMENTO INVALIDO se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il Trust. Vedi QUI e QUI. Difatti, come detto, i beni posti in Trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente e del Trustee.  Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
    1. del Disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
    2. del Trustee;
    3. del/dei Beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.
      [Circa lo scopo del trust, oltre che un beneficiario diretto del reddito del trust, vi può anche essere una figura diversa quale beneficiaria finale dei beni che residuano al termine del trust].

* * *

La Legge di Jersey [(Trusts Jersey Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006)] si sostanzia nell’affidamento dei beni a un trustee (non necessariamente un terzo) affinché questo li amministri. Si noti che trustee ben può esserlo a pieno titolo lo stesso disponente poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato” in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente ovvero del trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il trust è istituito.

Buon trust a tutti.

Gavuglio, R. video (Genova)

AGGIORNAMENTO 27/01/2017

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.

AGGIORNAMENTO 03/09/2018

Trusts (Amendment No. 7) (Jersey) Law 2018

03/09/2018 | TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

Preparativi
Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)       in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3        Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)     non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4        Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)       nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)       dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)       per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)     di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)       un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)       un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)       nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A) La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5        Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29     Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c) si      riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6        Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7        Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) L’     articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c) il      paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8        Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)     Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)    Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9        Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6) In     deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) In     deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A    Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i) si       dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)       distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b),
e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.


http://www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-che-si-amministra-solo-cos-ho-stessi-diritti-dei-1528463.html

L’intento di questi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

scuro

La rete criminale COVID

Megachiroptera

Source: February 17, 2022; Analisi di Dr. Joseph Mercola [> Fact Checked <]

Il video, del Club tedesco Der Klaren Worte, o Club of Clear Words, fa un tuffo nella rete di individui e organizzazioni responsabili della truffa COVID.


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La beffa del green pass irrevocabile

Green pass: non si sospende in caso di soggetto infetto sottoposto all’obbligo di quarantena

Nella legge italiana che istituisce il Green pass c’è un passaggio controverso, potremmo dire una vera e propria beffa, che rende il certificato verde irrevocabile anche nei confronti di chi si è infettato. Questa situazione potrebbe rappresentare una bomba ad orologeria, uno scoop in grado di minare l’attendibilità e la finalità del sistema istituito per limitare i contagi.

In pratica, l’app VerificaC19, ossia il software che legge i Qr-Code, non è in grado di verificare se il possessore del Green pass ha contratto il virus in un momento successivo al rilascio del Green pass stesso ed è pertanto soggetto all’obbligo di quarantena. Quarantena che, lo ricordiamo, per i vaccinati è solo di sette giorni

Questo significa che una persona affetta da Covid-19, ma con il Green pass ancora in corso di validità, potrebbe facilmente entrare in un locale, sedere a un tavolo, parlare magari con altre persone che hanno ottenuto il Green pass grazie a un tampone negativo e che, perciò, non sono “coperte” dagli effetti più gravi del virus. 

In buona sostanza, avremo dei soggetti portatori dell’infezione che, in buona o malafede, faranno circolare i contagi. 

Questa situazione si aggrava se si tiene conto – così come è stato spiegato in questi giorni – che in chi è vaccinato il virus si ferma alle vie aeree, ossia nelle narici, e quindi si manifesta con un semplice raffreddore. Chi mai, allora, solo perché ha starnutito qualche volta, vorrà fare un tampone per verificare se sia davvero affetto dal Covid? E dunque i detentori di Green pass saranno, a tutti gli effetti, degli untori involontari.

Senza contare ovviamente le immancabili persone in malafede che, pur sapendo di avere il Covid, e confidando sul fatto che il Green Pass non è soggetto a sospensione, continueranno a circolare.

Ma perché mai il Green pass non si sospende per chi, seppur vaccinato, contrae il virus? Perché non esiste in Italia un sistema che metta in pausa la validità del certificato verde in caso di malattia o frode, in modo che una persona con il Qr-Code valido non possa andarsene in giro quando dovrebbe invece effettuare la quarantena? Semplice: perché ciò avrebbe richiesto un sistema di collegamento tra l’app di lettura del Qr-Code alle banche dati contenenti le informazioni sanitarie dei cittadini. Ci sarebbe cioè stato un accesso diretto, da parte di personale non autorizzato (i gestori dei locali e gli stewart degli eventi) ai dati sulla salute degli utenti.

E tutto ciò nonostante, sulla carta, le norme che regolano l’utilizzo dei Green pass dicano a chiare lettere che la certificazione verde potrà essere revocata da una struttura pubblica, da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta, nel codice dell’applicazione VerificaC19 non esiste un sistema per farlo. Tuttavia, chi dovrebbe revocare il Green pass, o meglio sospenderlo, sono le autorità sanitarie locali, le Asp, ma mancano le circolari che conferiscano loro tali poteri.

Dall’altro lato, il barista o il ristoratore che chiede il certificato verde non è tecnicamente attrezzato per sapere se il cliente è positivo o negativo nonostante il possesso del certificato. Infatti l’app Verifica C19 lavora offline, senza collegamento ad Internet, quindi non è in modalità dinamica, fa solo un controllo formale sulla validità del Green pass iniziale ma non sa se poi è stato revocato o sospeso (sospenderlo sarebbe la soluzione più corretta, perché poi il Green pass tornerebbe valido quando il vaccinato è guarito, altrimenti occorrerebbe rilasciarne uno nuovo).

Insomma, non siamo dinanzi a un bug dell’app o a una dimenticanza della legge ma a una vera e propria limitazione voluta per rispettare l’altrui privacy. Privacy che però, in questo caso, si riversa in un problema di carattere collettivo.

Questo è solo una delle tante contraddizioni del Green Pass. D’altronde anche il termometro scanner, che misura la temperatura corporea delle persone all’ingresso di locali pubblici e centri commerciali, potrebbe violare la privacy, quando emette l’avviso luminoso o sonoro che avvisa gli addetti del fatto che il soggetto ha la febbre (infatti il Garante privacy ha chiarito che la temperatura può essere misurata ma non deve essere raccolta, cioè registrata e conservata, perché altrimenti si avrebbe un trattamento non autorizzato di dati personali). Il ministero della Salute dovrebbe trovare un sistema che permetta di rispettare la privacy dei cittadini e, nel contempo, consenta la revoca temporanea delle certificazioni, almeno in caso di attestata positività. Altrimenti, il risultato sarà simile a nascondere la polvere sotto il tappeto. https://www.laleggepertutti.it/513441_la-beffa-del-green-pass-irrevocabile

Arte di ascoltare

Non ce ne avvediamo, ma è raro che noi sappiamo realmente ascoltare un interlocutore.

Eppure una grande ricchezza interiore, un’animazione nuova e creativa ci possono venire dal saper ascoltare e forse ancora qualcosa di più essenziale che tenteremo descrivere. Per solito non ascoltiamo l’altro, ma noi stessi: crediamo di seguire il filo del discorso dell’altro, ma seguiamo invece la nostra confutazione, una sorta di borbottío psichico che continuamente si interpone tra noi e l’interlocutore: ed è il nostro giudizio. Crediamo di avere afferrato un contenuto, ma ancora una volta non abbiamo altro che la nostra segreta opposizione al mondo. Si provi una volta a tacere interiormente, a non intervenire con la propria immediata confutazione o con la propria passiva accettazione: si lasci giungere nell’anima il suono della voce di chi parla, il senso delle sue parole: si ascolti realmente, per conoscere nella sua interezza che cosa ci viene comunicato. Si scoprirà che si tratta di un atteggiamento nuovo, che non s’era mai prima di allora sperimentato: si sentirà farsi in noi una calma che può accogliere l’altro e che può dargli modo di esprimersi con una libertà che in lui tende normalmente ad affermarsi, ma che viene sempre respinta dal non trovare risonanza all’esterno. Non dovrebbe sembrare immagine retorica il sentire che colui che è dinanzi a noi e ci parla, proprio in quanto in quel momento stabilisce un rapporto vivo con noi, è l’essere più importante del mondo: è il rappresentante dell’umanità, è noi stessi. Nel tacere, nel vietarsi di confutare e di commentare, si ascolta veramente l’altro e lo si aiuta, lo si conosce nella sua profondità, si può rilevare in lui quello che v’è di più singolare e che altrimenti, non venendo ad espressione, andrebbe perduto per il mondo. Si provi a usare questo atteggiamento con un essere semplice, a cui non si è usi attribuire importanza: per esempio con un bimbo, con una domestica, con uno spazzino: si può scoprire nell’ascoltarlo con quanta ottusità ci si comporta di solito, vietandosi di far giungere effettivamente a noi il messaggio essenziale che può venirci da un individuo qualsiasi. Ci si avvede che noi, con giudizi già belli e costituiti, anzi con un abito giudicante regolamentare, ci chiudiamo ai significati più vivi, alle singolari espressioni degli esseri, che sono la pulsante vita del reale. Si può scoprire che non v’è creatura da cui non si abbia da imparare qualcosa, che si L’Archetipo – Agosto 2011 45 può rimanere silenziosi ad accogliere la comunicazione di un essere semplice lasciando cosí che la sua anima si immerga nella nostra e vi rechi risonanze che fanno parte del mistero meno conoscibile della vita interiore e a cui sarebbe difficile trovare altro linguaggio che quello dell’arte o della filosofia. Si reca un concreto giovamento a colui che ci parla, se lo si sa ascoltare: lo si aiuta come se gli si dischiudesse il varco ad un più fecondo incontro con se medesimo. L’interlocutore sente che infine è ascoltato, ossia compreso, sente che può varcare la chiusura della propria individualità e riversarsi nel mondo, perché in quel momento chi lo ascolta è il mondo intero. La parola allora si ravviva del “calor cogitationis”, in cui filtra l’intelligenza del cuore e nasce quella comunione che è il germe della vera socievolezza, ossia della fraternità. Chi sa ascoltare diviene il sollecitatore di quanto di meglio può scaturire dall’anima dell’interlocutore: lo fa sbocciare in sé, lo rende artista e, propiziando una migliore relazione fra la psiche di lui e il mondo esteriore, giova anche alla sua salute fisica. È un’arte non facile, soprattutto perché di solito non si sa dimenticare se stessi se non nei gesti e negli atti istintivi: mentre ci si ricorda troppo di sé, delle proprie opinioni, delle proprie preferenze, quando si è presenti a se stessi. Ricondurre al silenzio il proprio opinare, il proprio reagire, dà peraltro una grande calma. Si potrebbe obiettare che una tale attitudine attenua la coscienza di sé ed elimina quello spirito critico che nell’esperienza normale ci garantisce la scelta del vero e del buono. Ma la realtà è che una scelta secondo verità non possiamo farla se prima non ci poniamo dinanzi i contenuti quali sono e non lasciamo che essi ci rivelino la loro realtà. Immergendosi nell’ascoltazione dell’altro, l’uomo estingue in sé l’“io” più effimero o più egoistico, quello che borbotta, critica, soggettivizza, quello che riduce tutto a termini dialettici: è evidente perciò che quello che sta ad ascoltare è il vero “Io”, o Io superiore. Il buon ascoltatore diviene calmo e prova quella rara esperienza che fa accogliere gli interessi dell’altro come interessi propri: esperienza che rafforza la volontà, libera dall’angoscia e dalla paura, chiarisce il senso di ciò che comunemente si chiama “amore verso il prossimo”, ma che rimane espressione verbale, mera immagine, se non lo si attua attraverso una pratica, che concretamente svincoli da se stessi. Il potere della volontà scorre creativamente nell’uomo che sappia stabilire in sé un silenzio non artificioso, narcisistico, retorico, ma un silenzio dedito alla conoscenza degli uomini e delle cose, vastamente aperto a tutti i suoni e le espressioni dell’essere: per cui l’individuo non opponga continuamente se stesso al messaggio del mondo ma offra la sua interiorità perché questo vi si esprima in pienezza.

[In: «Corriere Mercantile» di Genova, del 26 giugno 1954, Massimo Scaligero]

Protetto: Sulle ali della delicatezza : Capstan Original Navy Cut

La Pipa Parlante...

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I Virginia. Avvicinarsi a questa tipologia di tabacco non è mai facile : bisogna saperli prendere, scoprire il modo in cui fumarli e soprattutto lasciarsi andare totalmente ad essi. Il mondo dei Virginia è fatto così, lento, gentile, delicato. Non lo si può fumare come viene, nella prima pipa che ci sta sottomano. Ha bisogno di essere trattato con tutte le misure del caso, e per questo penso che, è raro godersi appieno un tabacco di tale categoria se non si è consci del fatto che nel momento, si è soli in due : il fumatore ed il tabacco.

Da tempo mi sono addentrato nel profumato mondo dei Virginia, fumandone un bel po’. E non è stato semplice capirli : se nell’approccio vi è della materialità, della mancanza di attenzione, di tatto e della faciloneria, il Virginia, rischia di trasformarsi in aria calda e basta. Non ci regala niente, chiudendosi…

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E ora?

La Sez. III del Consiglio di Stato, Presidente Franco Frattini, con Ordinanza 7079/20 dell’11 dicembre, emanata in via d’urgenza, su ricorso di circa 60 Medici di “base”, ha statuito che è legittimo in quanto produttivo di risultati positivi, curare per tempo (a casa e senza necessità di ospedalizzazione) il Covid-19 con la idrossiclorochina che costa solo 6 euro a confezione e che una volta si comprava in tabaccheria con il nome “Chinino”! E che tale farmaco costituisce una cura efficace che può portare a guarigione.

E allora tutti gli allarmi e la campagna terroristica mediatica? E ora il lercio governo in carica cosa farà? E il Conte Tacchia? Non avranno più la scusa per strumentalizzare l’emergenza per rimanere con i loro inverecondi culi attaccati alla poltrona!

E il figlio di Bernardo Mattarella che si è obiettivamente giovato di una “emergenza” strumentalizzata, e che per essa vorrebbe giustificare la sua ostinata inerzia, che farà ora?

E il triste e tristo Roberto Speranza che non consentiva le autopsie ora che farà? E di tutti i Morti che ne sono seguiti a causa di terapie sballate che invece di curare uccidevano, chi ne risponderà?

E le infami Case farmaceutiche che, accecate di avidità, producono farmaci e vaccini che possono essere letali, ora cosa faranno?

Ma soprattutto il “Barone brigante” – Mark Zuckerberg – così come è stato definito in sede di audizione parlamentare dal Senatore del Texas, Prof. Avv. Ted Cruz, che lo ha moralmente schiaffeggiato, cosa farà ora?

“Oscurerà” questo mio “post”? Disattiverà la mia “pagina”? Continuerà a fare da “palo” alle Case farmaceutiche e a Josip Bidenic?

AUGUSTO SINAGRA

[ex magistrato, copiato ed incollato].

2500 Euro, poi ci pensa Allah

LAMPEDUSA

l’immigrato all’hotspot: “Mangiamo male e c’è troppa ressa. L’Italia deve darci casa e lavoro”

L’HOTSPOT DI CONTRADA IMBRIACOLA, LAMPEDUSA

sta in una conca. All’interno ci sono tre corpi di fabbrica, più uno più piccolo dove alloggiano i minori. Su tre lati è perimetrato da mura in cemento e inferriate. Il quarto è il punto debole. C’è un falsopiano. Una montagnola. Argillosa. Brulla. Sulla rete di recinzione ci sono due buchi. Ed è lì che i migranti passano per aggirare l’ingresso principale, che è presidiato dai bersaglieri di piantone. Violano la quarantena, escono e seguono un sentiero, accidentato, passando tra vecchi muri di pietre impilate e fichi d’india. Da lì imboccano la strada principale e vanno verso il paese. Alcuni cercano solo un attimo di svago, una boccata d’aria. Il centro esplode. La nave Azzurra, affittata dal governo per alleggerire l’affollamento dell’hotspot lampedusano, ha portato via solo 350 migranti. C’era vento forte, allora si è spostata prima in rada e poi a Trapani. Ne sono rimasti circa settecento. In un centro che ne può accogliere una novantina al massimo. Altri invece danno noia alla gente del posto e ai villeggianti. Piccoli furti, violazioni di domicilio, sporcizia, rifiuti lasciati un po’ ovunque e cose così. Oltre al fatto che potrebbero essere veicolo di contagio.

2.500 EURO

Rami guida una colonna di quattro tunisini in fuga. È l’unico che ha la mascherina. (abbassata sotto al mento) e il solo che parli inglese. «Dove vai?», gli urla il cronista dalla sommità dell’altopiano. «Vado a comprarmi un po’ di pane», risponde. Poi si avvicina. Ha voglia di parlare. «Sono venuto qui, ma non resterò in Italia», precisa. «Sono stato in Svezia e Norvegia. Lì ha vissuto dieci anni. C’è la mia famiglia, la mia compagna». Poi si sa come sono questi governi scandinavi. Se ti scade il permesso di soggiorno, ti rimandano indietro. Mica si impietosiscono. «Ma io devo tornare lì da mia figlia, in un modo o nell’altro. Prendere l’aereo era impossibile, allora mi sono imbarcato». Ha prenotato il suo passaggio con gli scafisti. Partenza da Monastir. «Quanto ho pagato il viaggio? Duemila e cinquecento euro. Sì-sì-sì, lo so che è illegale…»

PROSEGUE…

«tanto il vostro governo fa solo bla-bla-bla, tante chiacchiere…». Ci aveva provato già l’anno scorso, a venire in Italia, ma al Viminale sedeva un tizio meno simpatico e l’hanno rimandato indietro. «Quest’ anno sono tornato di nuovo. L’80 per cento delle persone che sono qui viene dalla Tunisia. Questo è il nostro mare. È come il nostro mare». Rami fa il meccanico. «Ho aggiustato auto in Norvegia per sette anni. Ora tornerò da mia figlia», insiste. «Come non lo so, devo parlare con la mia compagna. In qualche modo farò». Paura del virus? Fa spallucce: «Eravamo in molti su una barca di mezzo metro, per sei ore. Uno addosso all’altro. Ma quale distanziamento… Il coronavirus è dappertutto. Decide Dio». Ci pensa Allah. Quella di Kareem, invece, non è proprio fuga, è più voglia di qualcosa di buono. «Non mi piace la mensa nell’hotspot», si lamenta. «Troppa gente. Non è accogliente. Devi stare in fila. Tutti accalcati. Poi prendi il tuo cibo precotto e vai a mangiare dove capita. Non fa per me. Ho voglia di un dolcino. Hai presente quelli con la mandorla?».

Sneaker bianche, jeans skinny, polo con fantasia floreale, borsello. Dentro c’è il suo tesoretto: «Sì, ho un po’ di soldi con me». D’altronde lui, non si sa come, non ha dovuto pagare per la traversata: «C’era un mio amico a bordo e mi ha detto: “Vieni con me”. E sono andato. Gratis». Kareem è libico. Ed è gay. Ci tiene a sottolinearlo. Perché lì «noi Lgbt ce la passiamo male. Io sono un rifugiato. Ho pieno diritto di essere qui». E ci vuole rimanere: «Mi piace l’Italia, ma non questa qui». Si guarda intorno e fa una faccia schifata. Lampedusa non gli va. «Mi piacciono le grandi città. Andrò a Torino. Per la Juventus? Ma no! Non mi interessa il calcio…».

RISSE E COLTELLI

Ventuno anni. «Studio all’università, facoltà di giurisprudenza», racconta, «voglio diventare un avvocato per difendere tutti questi ragazzi che sono qui nell’hotspot». Poi però ammette di aver violato la quarantena uscendo dal centro di accoglienza. «Ma vabbè dai, lo fatto tutti…» e sorride. Infine manda un messaggio al premier Giuseppe Conte: «Mi aspetto che il governo italiano mi dia una casa e un lavoro. Io mi impegnerò a imparare la lingua». Stare nell’hotspot non gli piace. Vuole andarsene via quanto prima: «Lì ci sono tutti quei tunisini» e fa un’altra faccia schifata. La convivenza tra diverse etnie, a Contrada Imbriacola, è un bel problema. Nel 2011 a causa delle risse continue, dovettero imbullonare le sedie: se le tiravano contro. Altri invece avevano smontato i materassi e utilizzavano le molle interne come armi. Per regolamenti di conti sommari. «Molti turisini scappano dalle galere», spiega Angela Maraventano, ex senatrice della Lega e coordinatrice lampedusana del Carroccio, «il problema non si risolve spostando i migranti, ma facendo un blocco navale». [via liberoquotidiano]

● “Divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro (1981)

Gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche.

La Repubblica Italiana, orfana della leva monetaria ceduta alla BCE già alla fine degli anni ‘90 e totalmente vincolata, per quanto concerne la leva fiscale, agli impegni improvvidamente assunti con il “Patto di Stabilità e crescita” del 1997, con il “Trattato di Lisbona” del 2007 e con il “Patto di bilancio europeo” o “Fiscal Compact” del 2012, da molti anni ha rinunciato a qualsiasi forma di sostegno alla domanda aggregata, con effetti macroeconomici deleteri.

È noto che secondo la dottrina di Keynes, per ogni punto di spesa pubblica in più il c.d. “moltiplicatore” incrementa il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/PIL migliora. Per ogni punto di spesa pubblica in meno, invece, il c.d. “moltiplicatore” riduce il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/ PIL peggiora.

Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale a cura di Nicoletta Batini, Giovanni Callegari e Giovanni Melina conferma che un taglio della spesa pubblica dell’1% del PIL provoca un calo del PIL fino al 2,56% per l’Eurozona, del 2% per il Giappone e del 2,18% per gli Stati Uniti. Per l’Italia si va dall’1,4% all’1,8%. I dati storici della finanza pubblica italiana confermano mediamente questo assunto. Se il governo Berlusconi aveva lasciato un rapporto debito/PIL del 120,10%, le politiche di austerità dei governi Monti e Letta hanno sensibilmente peggiorato tale rapporto portandolo, secondo le stime OCSE per il 2014, al 134,2%.

Una politica economica espansiva, al contrario, non solo avrebbe prodotto effetti virtuosi sul rapporto debito/PIL, ma avrebbe anche cagionato un aumento del gettito tanto delle imposte erariali, quanto della contribuzione INPS, in conseguenza dell’accrescimento della base imponibile.

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In tal modo, sarebbero stati superflui gli aumenti della pressione fiscale e i tagli alla spesa pubblica, in particolare le immancabili riforme della previdenza con relativo aumento dell’età pensionabile, nonostante un bilancio INPS la cui tenuta di lungo periodo è stata confermata anche nel febbraio 2014 dall’Istituto.

Le politiche di austerità, a livello teorico, si fondavano sul noto studio del 2010 di Rogoff e Reinhart sul rapporto tra crescita e debito pubblico, clamorosamente confutato dal successivo studio di Thomas Herndon, Michael Ash e Robert Pollin dell’Università di Amherst del Massachusetts.

In Italia, i sostenitori dell’austerità si sono basati anche sull’errato argomento secondo cui il debito pubblico dipende da un eccesso di spesa pubblica. Per quanto concerne, ad esempio, la spesa per il pubblico impiego, un recente studio ha dimostrato che la quota di dipendenti pubblici in Italia è solo del 5,8% sul totale della popolazione, contro il 9,2% del Regno Unito e il 9,4% della Francia. Ma l’argomento più forte è sempre fornito dai dati storici: dal 1991 al 2008, l’Italia ha costantemente registrato un “avanzo primario”, cioè una differenza tra entrate e spese dello Stato, al netto degli interessi, in attivo. L’attuale stock di debito pubblico si è formato negli anni ’80 esclusivamente in conseguenza di un evento storico ancora poco conosciuto, ma di fondamentale importanza nella storia economica e politica dell’Italia unitaria: il famigerato “divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro”.

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Fino al 1981, l’Italia godeva di una piena sovranità monetaria garantita dalla proprietà pubblica dell’istituto di emissione, “ente di diritto pubblico” ai sensi della legge bancaria del 1936, controllato dallo Stato per il tramite delle “banche di interesse nazionale” e degli “istituti di credito di diritto pubblico”. Dal 1975 la Banca d’Italia si era impegnata ad acquistare tutti i titoli non collocati presso gli investitori privati. Tale sistema garantiva il finanziamento della spesa pubblica e la creazione della base monetaria, nonché la crescita dell’economia reale.

Lo Stato poteva attingere, fino al 1993, a un’anticipazione di tesoreria presso la Banca d’Italia per il 14% delle spese iscritte in bilancio e deteneva, fino al 1992, il potere formale di modificare il tasso di sconto.

E’ peraltro degno di nota che fino al 1981, contrariamente al luogo comune che la vorrebbe “spendacciona” e finanziariamente poco virtuosa, l’Italia aveva la quota di spesa pubblica in rapporto al PIL più bassa tra gli Stati Europei:

● 41,1% contro il 41,2% della Repubblica Federale Tedesca,

● 42,2% del Regno Unito,

● 43,1% della Francia,

● 48,1% del Belgio

● 54,6% dei Paesi Bassi.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL era fermo nel 1980 al 56,86%.

LO+SME+E+L’ECU

Il 12 febbraio 1981 il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta scrisse al Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera che sancì il “divorzio” tra le due istituzioni. Il provvedimento, formalmente giustificato dall’intento del controllo delle dinamiche inflattive generatesi a partire dallo shock petrolifero del 1973 e susseguente all’ingresso dell’Italia nel Sistema Monetario Europeo (SME), ebbe effetti devastanti sulla politica economica italiana.

Dopo il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, lo Stato dovette collocare i titoli del debito pubblico sul mercato finanziario privato a tassi d’interesse sensibilmente più alti. In conseguenza di ciò, durante gli anni ’80 si assistette a una vera e propria esplosione della spesa per interessi passivi. Se alla fine degli anni ’60 essa si assestava poco sopra il 5%, nel 1995 aveva raggiunto circa il 25%. Il tasso di crescita della spesa per interessi tra il 1975 e il 1995 fu del 4000%. In valori assoluti, la spesa per interessi passivi, sostanzialmente stazionaria fino a quell’anno, passò dai 28,7 miliardi di Lire del 1981 ai 39 dell’anno successivo, fino ai 147 del 1991. Negli anni ‘80 il rapporto tra spesa pubblica e crescita del PIL fu praticamente stabile. Il deficit salì invece, proprio nell’anno del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro (1981), al 10,87 % rispetto al 6,97% del 1980, mantenendosi su tale valore per tutto il decennio successivo.

La crescita del deficit annuo rispetto al PIL, derivante dalla spesa per interessi passivi, portò in pochi anni il rapporto debito/PIl dal 56,86 del 1980 al 94,65% del 1990, fino al 105,20% del 1992. Tale rapporto, nonostante le politiche di austerità degli ultimi 20 anni, non è diminuito ma è rimasto stabile fino alla crisi finanziaria del 2008.

I dati macroeconomici della crescita del deficit e del debito rispetto al PIL, non dipendendo da aumenti della spesa corrente o per investimenti; essi sono interamente imputabili alla spesa per interessi passivi esplosa in conseguenza del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, il cui ruolo nella crescita dello stock di debito pubblico fu ammesso dallo stesso Andreatta nel 1981: “Naturalmente la riduzione del signoraggio monetario e i tassi di interesse positivi in termini reali si tradussero rapidamente in un nuovo grave problema per la politica economica, aumentando il fabbisogno del Tesoro e l’escalation della crescita del debito rispetto al prodotto nazionale. Da quel momento in avanti la vita dei ministri del Tesoro si era fatta più difficile e a ogni asta il loro operato era sottoposto al giudizio del mercato”.

chi sono i mercati-

[FOTO SOPRA: CHI SONO “I MERCATI?” ECCOLI. GLI SPECIALISTI IN ACQUISTI DI TITOLI DI STATO]

 

Come riconosciuto da Andreatta, il divorzio nacque come “congiura aperta” tra Ministro del Tesoro e Governatore della Banca d’Italia, “nel presupposto che a cose fatte, sia poi troppo costoso tornare indietro”. Esso segnò una tappa importante in quel processo eversivo della nostra Costituzione economica, iniziato nel 1979 e culminato tra il 1992 e il 2002 con la firma del Trattato di Maastricht e la definitiva introduzione dell’Euro.

Una nuova concezione della politica economica ormai marcatamente ordoliberista e vergognosamente non più indirizzata verso i valori sociali fondamentali del moderno Stato nazionale sovrano, ovvero la tutela della sovranità nazionale, la piena occupazione e l’estensione della sicurezza sociale, ma unicamente e dannatamente verso principi quali la presunta indipendenza delle banche centrali, la dubbia “stabilità dei prezzi”, il feticcio del “pareggio di bilancio” e la “banca universale” dedita furbescamente e simultaneamente all’attività di deposito e risparmio da un lato, e di speculazione finanziaria dall’altro …una concezione economica in cui il ruolo centrale non è più quello dello Stato Nazionale Sovrano, ma quello delle banche, ormai titolari incontrastate del controllo della leva monetaria in un sistema in cui la “moneta bancaria” soppianta la “moneta statale” e in cui la speculazione finanziaria muove un giro d’affari pari a molte volte il PIL delle principali Nazioni del mondo.

Nell’anno del fallimento di Lehman Brothers e dell’inizio della più devastante crisi economica della nostra storia, il rapporto debito/PIL italiano era al 106,09%, per poi superare in pochi anni il 130%. La crisi ebbe origine nell’espansione abnorme del mercato dei derivati, dei mutui immobiliari e della finanza speculativa privata, ormai affrancata dai vincoli che sotto il regime dell’abrogato “Glass-Steagall Act” americano e della legge bancaria italiana del 1936, vietavano l’esercizio congiunto dell’attività bancaria di deposito e risparmio da un lato e di speculazione finanziaria dall’altro. Immancabile fu il conseguente contagio nei confronti della finanza pubblica, indotto da un triplice ordine di fattori:

  1. la decisione dei governi occidentali e del Giappone di impiegare, a spese dei contribuenti, l’enorme somma di 30.000 miliardi di dollari per il salvataggio delle banche private;
  2. l’effetto “spread” sui titoli di Stato nei paesi periferici dell’eurozona, in conseguenza del c.d. “ciclo di Frenkel” generatosi a seguito dei differenziali inflattivi interni all’area valutaria non ottimale dell’Eurozona;
  3. i contraccolpi negativi delle politiche di austerità, con conseguente riduzione del PIL, della base imponibile e del gettito fiscale.

Si osservi per inciso che mentre ai Governi è preclusa ogni forma di spesa a deficit, in nome del controllo dell’inflazione e della stabilità dei prezzi, sull’altare del salvataggio delle banche si bruciano somme pari a diverse volte il valore del PIL di una grande Nazione industriale, senza che peraltro questo comporti spirali inflattive di sorta. Ed è opportuno rammentare che il controllo dell’inflazione fu il pretesto usato per il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro nel 1981, benché fosse già allora chiaro che non è l’offerta di moneta a generare inflazione, almeno nella misura in cui l’incremento della base monetaria va a finanziare spese di investimento e a movimentare risorse economiche reali non utilizzate, ma è la crescita dei prezzi dovuta a fattori esogeni (negli anni ’70, lo shock petrolifero del 1973 e la nuova politica dell’OPEC) a generare una crescita della base monetaria. Senza tenere conto che un’inflazione non elevata, ma più alta di quella attuale consente allo Stato di finanziarsi in regime di “repressione finanziaria”, ovvero a un tasso più basso di quello di inflazione.

Dicevo… gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche. Difatti, dalla fondazione della Repubblica al Trattato di Maastricht, l’Italia fu per quasi cinquant’anni il primo Stato al mondo per crescita economica, diventando negli anni Ottanta la quinta potenza economica mondiale per Prodotto Interno Lordo in valori assoluti.

Ciò avvenne grazie alla proficua sinergia tra l’iniziativa imprenditoriale privata e gli investimenti pubblici nelle industrie a partecipazione statale, nelle grandi infrastrutture nazionali e nello stato sociale.

La chiave di volta del miracolo italiano fu il pieno controllo della “leva monetaria” e della Banca d’Italia da parte del Ministero del Tesoro, nel quadro della normativa dettata dalla legge bancaria del 1936. Un sistema destinato a sgretolarsi nel trentennio successivo alla famosa lettera di Andreatta del 1981, con i drammatici risultati che oggi noi constatiamo. [Scritto/links delle fonti: oggi, traendo spunto da Lorenzo D’Onofrio · 24 marzo 2014]

1-

 

[Il 12 febbraio 1981, l’allora ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta, inviò una lettera al governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi, avvertendolo che non avrebbe più avuto il dovere di acquistare il debito pubblico rimasto invenduto alle aste.]

 

● La sanità non è gratis, è pubblica

In era Coronavirus succede di ascoltare i soloni della sanità gratis. Leggiamo anche le critiche contro il sistema sanitario USA (che peraltro non è che piaccia neppure a me), dicono sia carissimo quando da noi esiste il SSN che è a sbafo o quasi. Ah si? Davvero?

L’ultimo saldo disponibile della spesa sanitaria (pubblico + privato) degli italiani sfiora 150 mld. Dividiamo per 60 milioni di abitanti e abbiamo un costo annuo unitario: sono 2500 euro l’anno per abitante, pressapoco 210 euro al mese ciascuno.

La sanità italiana la pagano tutti? No!

Eliminiamo allora chi di fatto non versa nulla alle casse dello stato per la sanità italiana (tutti i giovani in età scolare, i disoccupati e gli eventuali ospiti più o meno stranieri e altrettanto più o meno in regola; poi i pensionati e i dipendenti pubblici i cui contributi ed imposte sono solo partite di giro). Rimangono circa 18 milioni di persone, cioè coloro che mantengono di fatto tutto il servizio pubblico nazionale. Ovviamente i 150 mld di costi vanno spalmati su chi realmente sostiene tali costi e il risultato è che per ogni persona produttiva in Italia il SSN costa circa 8400 euro all’anno, pari a 700 euro al mese.

E negli USA? Una polizza media costa circa 390 euro al mese… Per dire.

[Forte, eh?]

QUI 4 minuti di conforto a cura di Umberto Galimberti.

https://drive.google.com/open?id=1dSg2gvW20LvkLLoOVaveEsCid38xL4c5

 


Profilo della sanità 2019: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf

● Come si vive [bene] in Giappone

Guarda questa foto.

É il cibo che viene servito negli ospedali, é al livello dei ristoranti a 5 stelle, niente a che vedere con le minestrine insipide, il pollo mezzo crudo e il panino come da noi. I dottori in Giappone pensano che il buon cibo aiuti a guarire e trattano le persone non come pazienti ma come ospiti. Ora guarda queste altre foto.

Sono carpe che nuotano nei canali di scolo ai lati delle strade.

Sono carpe che nuotano nei canali di scolo ai lati delle strade.

L’acqua dei canali è così limpida che i pesci ci nuotano dentro. Hai mai visto una cosa simile da noi? Al massimo ci trovi lattine e sacchetti di plastica. Nota anche com’è pulita la strada. Ora guarda queste ultime foto.

É un garage multilivello, obbligatorio in ogni condominio. Sono pensati per non parcheggiare le auto in strada e sono completamente automatizzati.

Basta mettere l’auto in quella specie di ascensore e fa tutto lui. Come dicevo sono obbligatori al punto che se il tuo condominio non ne ha uno o tu non hai lo spazio per parcheggiare non puoi comprarti un’auto. Questi sono solo dei piccoli esempi di come si vive in Giappone; non ho citato gli alberghi ultramoderni con robot, i bagni hi-tech, l’educazione sanitaria, l’istruzione e altro. Viva il Giappone!

 

● Esiste, a volte, uno scopo nascosto

Ormai fanno parte dell’immaginario e del lessico collettivo, esiste, a volte, uno scopo nascosto della beneficenza che è strumentalizzata da alcuni. Varrebbe la pena approfondire. [Nel video Silvana De Mari]

Prima di una eventuale beatificazione in pompa magna della cooperante della Onlus Africa Milele, arrivata a Ciampino con un aereo di stato ed accolta dal Primo ministro  Giuseppe Conte accompagnato dal ministro degli esteri Di Maio…

Sulla stampa si parla di Francesca Fumagalli, che dopo aver ri-accolto la figlia dopo 18 mesi di prigionia deve affrontare non solo l’emozione, ma anche le polemiche, per il riscatto e per la conversione all’islam della figlia. Ma, soprattutto, deve convivere da due giorni con un fitto assembramento di persone e giornalisti che, sotto casa, non le lasciano pace. E la signora, come detto, ha sbottato. A un giornalista che la aspettava sotto casa, mentre usciva col cane, la signora ha risposto a tono: “Come vuole che stia? Provate a mandare un vostro parente due anni là e voglio vedere se non torna convertito”. Poi, la signora Fumagalli ha aggiunto: “Usate il cervvello“. E ancora: “Vogliamo stare in pace, abbiamo bisogno di pace”, ha concluso.

Transizione

Mentre state chiusi in casa altrimenti vi arrestano, Unicredit ed MPS oggi hanno perso rispettivamente il 13 e 15 %. ma non solo; Tim perde il 20%, Fca e Leonardo in contrattazione segnano un calo del 17%.

Pare che il Governo attenda la corsa agli sportelli, il bankrun alla greca. Conte non pensa di intervenire in qualche modo e tempestivamente prima che ci crolli il sistema bancario, ci delizia col suo bollettino di guerra (biologica) mentre la Borsa crolla (Italy -15,45%), le aziende restano chiuse per non riaprire mai più e gli speculatori sono al lavoro.

Mrs Lagarde della BCE è stata chiara: “Non siamo qui per soffocare lo spread, ci sono altri strumenti ed altri attori per affrontare questi problemi”.

Reuters, che tra i media internazionali è quello meno crudele con l’Italia, ha aperto con questa pagina: “Moriranno più persone a causa della crisi economica che per il virus stesso”. E certifica che esiste una correlazione tra l’aumento della povertà ed il peggioramento delle condizioni di salute della popolazione, il che è abbastanza intuitivo.

Persino Gualtieri è costretto ad ammettere che ci sarà un crollo della produzione industriale e della domanda interna nel 2020.

Con la dichiarazione di pandemia da parte dell’OMS ed il conseguente stato di polizia, l’attuale premier nominato Walter Ricciardi, personaggio spregevole e corrotto che chi mi segue conosce bene, ha anticipato il ricorso ai carrarmati ma ha voluto tranquillizzare la popolazione: l’emergenza coronavirus ci accompagnerà sino all’estate.

Sarà lunga e dura, ma se non ci sarà una vera “ribellione” culturale e sociale contro chi ha già deciso il nostro destino, ben presto potremmo affrontare momenti ben peggiori di questo: la scomparsa del popolo italiano.

La FED americana ha salvato con un’iniezione di 1500 mld di dollari, e poi Deutsch Bank, che stamattina sembrava pronta a saltare (ma è solo questione di tempo, forse di settimane). La Merkel ha messo in conto che il 60, 70% della popolazione s’infetterà e che la Germania sforerà il pareggio di bilancio per far fronte all’emergenza economica (non sanitaria). Questo non significa che entro la fine dell’anno i “crucchi” non possano abbandonare Leuro: gli svantaggi sono ormai superiori ai vantaggi anche per loro. Lasceranno un cadavere eccellente sul campo, oltre l’Italia: la Francia. [Lisa Stanton]

 

COVID-19 [forte, eh?]

Grazie alla rapida condivisione mondiale dei dati genomici del SARSCoV2 via http://gisaid.org è stato possibile ricostruire modelli di diffusione del COVID-19 Coronavirus su larga e piccola scala.

Studiando questa intersezione tra grande e piccolo, ad un certo punto è emerso che una discreta frazione (10/43) di virus sequenziati campionati dopo l’1 febbraio appartiene a una particolare discendenza genetica. Questo lignaggio ha infatti mutazioni uniche che lo differenziano dagli altri SARSCoV2. Esso contiene virus campionati da Germania, Svizzera, Finlandia, Italia, Brasile e Messico. Il campione italiano proviene dalla Lombardia e suggerisce che è responsabile di una parte considerevole dell’epidemia italiana. Alla base di questo lignaggio si trova il campione Germania/BavPat1/2020, il “paziente 1 Coronavirus” in Baviera che era stato infettato da un collega di lavoro di ritorno dalla Cina. Questo cluster è stato studiato tramite la traccia dei contatti e la loro analisi approfondita.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468

Incredibilmente, sembra che questo cluster contenente Germania/BavPat1/2020 sia l’antenato diretto dei virus successivi e abbia quindi portato direttamente a una frazione dell’epidemia diffusa che circola oggi in Europa.

Pertanto, in modo analogo al caso nello Stato di Washington (https://twitter.com/trvrb/status/1233970271318503426), si è avuta una situazione in cui un cluster è stato identificato tramite uno screening intensivo dei viaggiatori, ma il contenimento è fallito poco dopo ed è stata avviata una catena di trasmissione prolungata. Un team di studiosi di Seattle ha sequenziato il genoma del COVID-19 Coronavirus sul caso riportato il 29 febbraio dalla comunità della contea di Snohomish, WA, ed ha pubblicato la sequenza su http://gisaid.org. Ciò comporta alcune enormi implicazioni.

Lo “screening intensivo dei viaggiatori” ed il “contenimento” riguarda la parte americana della ricerca, ma non si sa se il Pat1 è stato messo in quarantena per almeno 2 settimane, nè se ne è stata monitorata la temperatura dopo aver attraversato i confini, a lui ed a coloro che viaggiavano con lui.

L’indagine bavarese non ha rilasciato pubblicamente alcun dettaglio sulla ricerca dei contatti risalenti ad un mese addietro, ma generalmente avere una frazione di casi asintomatici o lievi che possono continuare a trasmettere il contagio Coronavirus rende difficile il completo contenimento di un gruppo. L’isolamento sarebbe ancora utile per ridurre la trasmissione complessiva.

D’altra parte, solo perché un cluster è stato identificato e “contenuto” non significa in realtà che questo caso non abbia seminato una catena di trasmissione che non è stata rilevata fin quando non è diventata un’epidemia considerevole.

Gli scienziati cinesi affermano che il virus COVID-19 Coronavirus si è probabilmente mutato geneticamente in due varianti: S-cov e L-cov e credono che la L-cov (quella del paziene bavarese) sia più pericolosa, abbia una maggiore trasmissibilità e infligga più danni al sistema respiratorio.

Tutto chiaro?

https://threadreaderapp.com/thread/1235104921260675072.html

[Lisa Stanton]


 

LA CINA (e l’Italia, …ma F e D ci stupiranno)

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(La Cina) questa volta ha appreso la lezione del 2003 ed i colossali errori commessi con la Sars, quando furono nascosti i casi di contagio. La Francia e la Germania NO.
Non avendo loro adottato monitoraggio diagnostico tempestivo, né di conseguenza preso misure di contenimento come l’Italia, oggi potrebbero avere una diffusione già critica sul territorio. Dapprima hanno nascosto i casi di COVID-19 Coronavirus, negli ultimi giorni hanno testato i casi sospetti se erano stati in Italia.
Solo nell’area di Parigi sono denunciati 40 morti e 500 casi gravi in rianimazione per “influenza stagionale” e solo oggi Macron ha fatto sapere che “il virus è già tra noi e ci sarà in Francia una situazione un po’ italiana poiché ci sono catene di trasmissione endogene.” Al 26 febbraio, in Germania e Francia sono stati effettuati meno di 1.000 Test del virus Corona, in Italia oltre 10.000.
Qualche ora fa, il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, alla luce dei nuovi casi in alcuni Laender, ha detto “Siamo all’inizio di un’epidemia di Covid-19 Coronavirus in Germania. Le persone risultate contagiate hanno avuto “molti contatti”. Qui si fa il test solo in casi particolari, è troppo costoso”, nessuno conosce il numero degli infetti: la Germania è il paese può popoloso de Leuropa, quello con maggiori contatti commerciali e turistici con la Cina. Ogni azienda tedesca medio-grande ha uno stabilimento in Cina.


Solo 18 casi?


Da ottobre sono stati segnalati 80.00 Covid-19 Coronavirus da una fonte “sconosciuta”, ovvero di una persona che non ha viaggiato in un paese in cui si è verificato un focolaio o avuto contatti con un paziente noto. Ora sono 8.400 le persone in quarantena.
In Italia si lavora affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo Covid-19 coronavirus clinicamente rilevanti, ovvero i casi clinici di pazienti in rianimazione o morti, come avviene negli altri Paesi del mondo.
Governi nazionali, Leuropa, Istituzioni internazionali, laScienza, gliEspertoni, i mass-media, leProcure, ognuno ha avuto la sua parte (tranne la Cina!) per costruire la più grande farsa mai vista.

Comunque vada a finire, v’accorgerete che la Sanità pubblica italiana, sebbene privata dai partiti liberal di uomini mezzi e risorse, resta la migliore in Europa. E l’unica, perché quella privata a questo giro non è pervenuta (infatti prego non ci sia un’epidemia in USA). [Lisa Stanton dixit]


INTERMEZZO…Amuchina alla spina

Tempesta perfetta, Covid-19

POPOLAZIONE MONDIALE >>> https://www.worldometers.info/it/


Qualche osservazione sparsa e da profano sugli ultimi eventi relativi al ‘Covid-19 Coronavirus’.

1) Il problema fondamentale rappresentato da una possibile epidemia di Covid-19 Coronavirus non sta nella mortalità, che è di poco superiore ad una normale influenza, ma nella pesantezza del decorso, che richiede spesso ricovero ospedaliero.

2) Quindi l’impatto problematico del Covid-19 Coronavirus si manifesta (potenzialmente) in primo luogo sulle strutture ospedaliere, che incidentalmente sarebbero lì per occuparsi di una pluralità di problemi, e che si possono trovare rapidamente al collasso. – In quest’ottica si comprende sia la sollecitudine (e mostruosa efficienza) cinese nella costruzione di nuovi ospedali, sia la preoccupazione di molti operatori ospedalieri italiani in un settore scarnificato dai tagli negli ultimi anni.

3) In seconda battuta, l’impatto del Coronavirus Covid-19 è particolarmente severo sull’intero sistema delle transazioni, sul ‘libero movimento di merci e persone’. In quest’ottica poche cose illustrano in modo più plastico di questa epidemia il sistema di interconnessioni ed interdipendenze globali. Al contempo ciò mostra l’immensa strutturale fragilità di sistemi produttivi così estesi, che dopo essere stati più volte messi sotto accusa per le ripercussioni ambientali di questa ‘frenesia di movimento’, e per le loro ripercussioni in termini di destabilizzazione economica (delocalizzazioni, ecc.), ora mostrano anche la corda nei termini di fragilità del controllo nazionale (quando il controllo nazionale è l’unica cosa cui puoi ricorrere, come in caso di epidemia).

4) Nel caso italiano temo che il rischio di essere il vaso di coccio del sistema sia altissimo. Paesi come la Cina giocano le loro carte sull’export, ma hanno un forte controllo nazionale, e ciò gli consentirà plausibilmente, nonostante una situazione inizialmente assai più grave, di rimettersi in carreggiata tra uno o due mesi. Se la curva dei contagi, come sembra, continua a ridursi, la Cina riprenderà (non senza strascichi) il suo ruolo attuale di ‘fucina del mondo’.
Altri paesi, come gli USA, hanno un mercato interno forte, che risentirà relativamente di eventuali prolungate interruzioni delle ‘supply chains’ mondiali.
I paesi europei sono quelli destinati a soffrire di più nel caso di un prolungarsi od aggravarsi della situazione, e l’Italia più di tutti, perché dipende più di ogni altro dalle proprie relazioni internazionali (sia come export, che come settore turistico).

5) Sul piano strettamente empirico, in Italia, in questo quadro c’è un particolare che finora mi sembra curiosamente assente dalla discussione. Siamo di fronte a due focolai distinti, di cui uno ha un possibile paziente zero (ma per ora non confermato), mentre nell’altro caso non mi risulta che ci sia alcun paziente zero.
Ora, la mancata individuazione dei focolai originanti dell’infezione è un evento di straordinaria gravità. Se il/i soggetto/i che diffonde il virus non viene isolato può contagiare un numero indefinito di persone, che visti i tempi di incubazione (da 2 a 15 giorni, sembra), potrebbe provocare una condizione pandemica in capo a un paio di settimane.

Ci si potrebbe trovare, e non è una proiezione particolarmente pessimistica, con una situazione di dimensioni ‘cinesi’. Scarsa consolazione sembra provenire dalla presunta stagionalità del virus, giacché a quanto pare si sta diffondendo anche in aree calde. Un quadro del genere può significare per l’Italia essere tagliati fuori come anelli dell’approvvigionamento europeo e come destinazione turistica.

Il tutto in una cornice già economicamente logorata e socialmente tesa.

E, per inciso, senza la possibilità di poter ricorrere a pratiche di autofinanziamento statale (per la ben nota deprivazione della potestà sulla propria erogazione di moneta).

Direi la tempesta perfetta.

Spero vivamente che chi ci governa abbia chiaro davanti agli occhi questo scenario, al momento non solo di principio possibile, ma significativamente probabile. Non è un momento in cui si può aspettare e stare a vedere cosa succede, per poi metterci delle toppe. Le toppe sono già quasi finite, e potremmo essere solo all’inizio.

Di Andrea Zhok


ULTIM’ORA: smontate le fake news http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-la-sua-foto-esclude-sia-nato-in-laboratorio-5c56bc1a-84b0-4371-847f-1ff257403bf7.html?fbclid=IwAR1emeRUw84LrXRoZR4AIfgaxbeMCTjmlbKkP9a6JJGDRsyYuViN-DOFFsc


INTERMEZZO… https://drive.google.com/open?id=10IdDKFpzSHblx9vAaAThmK0EMNyw3bzH

 

La nuova Costituzione Italiana

C’È BISOGNO DI UNA NUOVA COSTITUZIONE!

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
L’Italia è una Repubblica plutocratica, fondata sulla disoccupazione. La sovranità appartiene a iMercati™️, che la esercitano informalmente e senza i limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica garantisce i diritti inviolabili del mercato: la libera circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e del lavoratore sia come singolo, sia nelle formazioni aziendali ove si aliena la sua personalità, e richiede ai lavoratori l’adempimento dei doveri inderogabili di sfruttamento.

Art. 3
Tutti i cittadini senza capitali non hanno dignità sociale e sono in balìa davanti alla legge, con distinzione di sesso, di genere, di orientamento sessuale,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e sociale che limitando di fatto la libera circolazione del capitale impediscono il pieno sviluppo degli investimenti e l’effettiva penetrazione delle lobby nell’organizzazione politica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i capitalisti il diritto al profitto e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni lavoratore ha il dovere di svolgere, al massimo delle proprie capacità e senza alcuna possibilità di scelta, un’attività che concorra al progresso materiale della plutocrazia.

Art. 5
La Repubblica, una ma divisibile, riconosce e promuove gli egoismi locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato la più ampia privatizzazione amministrativa; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della rendita e del profitto.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme la concorrenza, la deflazione salariale, lo sfruttamento privatistico dei monopoli naturali.

Art. 7
Lo Stato e l’Unione Europea sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e sottoposti alla Germania.
I loro rapporti sono regolati dai Trattati Europei.

Le modificazioni dei Trattati, imposti dalla Germania, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le teorie economiche sono egualmente liberiste davanti alla legge.

Le teorie economiche diverse dal liberismo non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. I loro paper sono censurati per legge.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca lascientifica™️.

Tutela i lobbisti  e il patrimonio finanziario e speculativo della Nazione.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto leuropeo™️ generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati europei.

Lo straniero il quale sia protetto nel suo paese dall’esercizio dei doveri di sfruttamento garantiti dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo, di vitto, di alloggio e pensione a 65 anni senza contributi versati nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione né il rimpatrio dello straniero per qualsiasi reato. La Repubblica garantisce la cittadinanza e il ricongiungimento familiare fino al quarto grado di parentela.

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra, ma partecipa a missioni militari all’estero e permette l’insediamento di basi militari straniere sul territorio della Repubblica, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di sudditanza verso altri Stati, alle CESSIONI di territorio e di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la competizione e lo sfruttamento tra le Nazioni; promuove e favorisce regolamenti e direttive rivolti a tale scopo.

Art.12
La bandiera della Repubblica è lo straccio blu: 12 stelle d’oro in cerchio, di eguali dimensioni.

Parte I
Doveri e doveri dei cittadini

Titolo I
Rapporti incivili

Art. 13
La libertà personale è violabile.

È ammessa la detenzione, l’ispezione o la perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto immotivato dell’autorità.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’autorità pubblica o privata, può adottare provvedimenti “provvisori” non motivati che restano in vigore oltre le successive quarantotto ore; si intendono non revocati fino ad esplicito provvedimento.

È punita ogni resistenza fisica e morale delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i modi e i cavilli necessari all’insabbiamento e le modalità dilatorie per evitare il giudizio e anche la carcerazione preventiva dei detentori di capitale.

Art. 14
Il domicilio è violabile.

Vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, sequestri, non solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, mediante strumenti digitali senza le garanzie prescritte per la tutela della riservatezza e della libertà personale.

Gli accertamenti, le ispezioni e la raccolta massiva di dati sensibili da parte di chiunque, per motivi di sanità, di protezione degli azionisti o a fini economici e fiscali non sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono violabili.

La loro violazione può avvenire per atto immotivato dell’autorità pubblica o privata senza garanzie stabilite dalla legge.

L’utilizzazione di forme di comunicazione non digitali è vietato.

Art. 16
Ogni cittadino può migrare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio leuropeo™️, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità, di vaccinazioni, di fascia di reddito o di sicurezza del capitale finanziario. Nessuna restrizione può riguardare la plutocrazia.

Ogni lavoratore italiano è libero di emigrare dal territorio della Repubblica e ogni straniero è libero di entrarvi, anche senza i permessi necessari, salvo gli obblighi di competizione tra lavoratori e i doveri di costituzione di idoneo esercito industriale di riserva.

Art.17
I plutocrati hanno diritto di riunirsi pacificamente per coordinare le proprie iniziative in campo economico, ambientale, dell’informazione e della tutela del capitale finanziario.

Per le riunioni dei plutocrati, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni dei plutocrati in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che non possono vietarle; per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità dei plutocrati, devono essere schierate le forze di pubblica sicurezza a difesa del sereno e pacifico svolgimento degli incontri.

Art. 18
I plutocrati hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono tutelate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere economico.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria teoria economica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di teorie contrarie al liberismo.

Art. 20
Il carattere liberista e il fine di studio e di propaganda d’una associazione, istituzione, o centro studi, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, né di speciali gravami o controlli in ogni forma di attività di comunicazione.

Art. 21
Non tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure; i profili social, i blog personali, i video amatoriali, i contenuti digitali diffusi da privati invece sì.

Si può procedere a sequestro, cancellazione, deindicizzazione, oscuramento e censura, di post, video, pagine web, per atto immotivato dell’autorità privata che veicola il contenuto.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro del contenuto digitale, il suo oscuramento o cancellazione o deindicizzazione, può essere eseguito dagli uffici periferici del fornitore di servizi digitali, che non devono né nell’immediato né successivamente giustificare il proprio operato all’utente o all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro, la cancellazione, l’oscuramento o la deindicizzazione, s’intende comunque convalidata in ogni effetto di legge ed è inappellabile.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i nomi dei privati cittadini colpiti da provvedimenti di censura da parte dei fornitori privati di servizi di comunicazione digitali.

Sono vietate le pubblicazioni, a stampa e sul web, gli spettacoli, i video e tutte le altre manifestazioni del pensiero contrarie al liberismo. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

(post che sarà aggiornato periodicamente qui…)

 


 

● Giustizia in Italia

BANCHE. Grazie a Omar Monzeglio incomincio ad avere uno storico di ordinanze di Giudici mica male. Volete avere qualche esempio della Giustizia in Italia? Eccovela:

1. Se una banca vi bonifica sul conto corrente una somma e ne mette la valuta antergata di un mese, è come se aveste ricevuto la somma un mese prima e idioti voi a non averla spesa per tutto questo tempo, anche se non ce l’avevate disponibile sul conto corrente. TITOLO ESECUTIVO e PERDETE LA CASA;

2. Se una banca all’atto notarile vi consegna una somma di denaro e, nel medesimo istante davanti al notaio, gliela restituite, non solo dovete restituirgliela una seconda volta, ma resta un TITOLO ESECUTIVO e PERDETE LA CASA;

3. Se una banca non vi consegna mai una somma, ma riceve dal notaio la spedizione della formula esecutiva, diventate debitori di una somma senza averla mai ricevuta, la banca ha un TITOLO ESECUTIVO e PERDETE LA CASA;

4. Se una banca davanti al notaio vi consegna un MANDATO con il quale andare un giorno dal cassiere della filiale a chiedere che vi faccia il bonifico della somma promessa in contratto di mutuo, è come un assegno circolare, diventa un TITOLO ESECUTIVO e se anche il cassiere vi dovesse dire che non ci sono i soldi da darvi e non beccate una lira, PERDETE LA CASA;

5. Se un Giudice riconosce che almeno gli interessi di mora sono usurari, anche se il debito attivato dalla banca li contiene e l’usura è un reato perseguibile d’ufficio, PERDETE LA CASA;

6. Se una banca dichiara che il vostro debito è quello perché lo dicono loro, senza portare nessun documento a sostegno, il Giudice, visto che a fare giurin-giurello è una banca, allora deve avere ragione e, quindi, si concede l’esecuzione immobiliare e PERDETE LA CASA;

7. Se la banca vi mette in esecuzione immobiliare la casa per un debito gonfiato rispetto al reale, ossia pretendendo a pagamento somme non dovute e superiori a quelle che dovrebbe chiedervi, il Giudice se ne frega e procede all’asta e PERDETE LA CASA;

8. Se una banca – insieme al notaio – dichiarano il falso in atto pubblico, non è né un reato penale, né una violazione civile, si chiude un occhio e si procede all’asta e PERDETE LA CASA;

9. Se una banca non vi consegna la somma promessa nel mutuo e il notaio neanche la vede, ma nell’atto scrivete che ne date quietanza, quei soldi dovete restituirli anche se dimostrate di non averli MAI ricevuti, si chiude un occhio, il Giudice procede all’asta lo stesso e PERDETE LA CASA;

10. Se una banca non notifica al debitore principale il precetto e parte subito l’esecuzione, il Giudice chiude un occhio e PERDETE LA CASA;

11. Se una banca truffa lo Stato addebitando le loro imposte lorde ai ricorrenti al credito e lucrando sulle stesse ai tassi del contratto perché ve le trattiene dall’erogato, il Giudice chiude un occhio e PERDETE LA CASA;

12. Se una banca scrive nell’atto notarile che se non fate delle assicurazioni obbligatorie per avere il mutuo, non sottoscrive il contratto, per il Giudice sono sempre facoltative, chiude un occhio sul loro costo e PERDETE LA CASA;

13. Se una banca vi finanzia un’assicurazione in cui se vi dovesse succedere qualcosa, i soldi le becca la banca e non li conteggia nel TAEG, per il Giudice è tutto normale e PERDETE LA CASA;

14. Se venisse fuori ufficialmente che la banca vi ha fatto pagare il mutuo di più di quello che aveva promesso in contratto, per il Giudice sono solo “cimature”, aggiungo io alla “Viva il Parroco”, chiude un occhio e PERDETE LA CASA;

15. Se siete agli arresti domiciliari con ordinanza restrittiva di un Giudice a seguito di condanna penale e avete la casa in esecuzione, il Giudice dell’esecuzione può emettere un 560 c.p.c. e dovete uscire da quella casa, perché in Italia è possibile avere due ordinanze di Giudici che ti obbligano a rimanere dentro e a uscire contestualmente dallo stesso posto, e la casa comunque LA PERDETE;

16. Se una banca per darvi 300.000 euro ve ne finanzia 330.000 e di questi 30.000 euro li trattiene senza darveli per farvi sottoscrivere una marea di assicurazioni in cui se vi dovesse succedere qualcosa è la banca, e non voi e/o i vostri familiari, a beccare il grano, non solo è tutto normale, ma è giusto che uno si assicuri liberamente per poi dare i soldi alla banca se dovesse capitargli la disgrazia assicurata, per il Giudice è sempre normale e PERDETE LA CASA;

17. Se una banca vi assicura il mutuo, ma il contratto non si trova né in banca, né dall’impresa di assicurazioni, il Giudice chiude un occhio e procede con l’asta e PERDETE LA CASA;

18. Se una banca – approfittando delle crisi di mercato – alza i tassi d’interesse al massimo e poi dovessero ancora salire oltre il tasso soglia, non esiste più il reato d’usura, perché colposo e preterintenzionale, il tasso usurario è quindi ammesso, e PERDETE LA CASA;

19. Se una banca si “dimentica” di dirvi quanto vi costa il mutuo, il Giudice chiude un occhio, procede con l’asta e PERDETE LA CASA;

20. Se una banca, anche se avete pagato più di un quinto il mutuo, non diminuisce le garanzie prese, ossia rimodula l’ipoteca in base al debito residuo, e voi non potete attingere altro credito perché la vostra casa è satura di debito, il Giudice chiude un occhio e, se non PERDETE LA CASA, ve lo prendete nel cuBEEPlo.


 

USA. Chi è più servo dell’Italia

Il Giappone.

Economicamente e culturalmente è un gigante. Politicamente è un servo o, a voler essere gentili, una colonia.

In un libro del 1989, il politico giapponese Shintaro Ishihara descrive un incidente interessante. Qualche anno prima, al momento di penetrare lo spazio aereo giapponese in occasione di una visita ufficiale, il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan chiese a dei militari presenti se fosse stato ottenuto il necessario permesso delle autorità locali. Gli fu risposto che il permesso non era necessario. “It’s our airspace.”, gli dissero.

Ora, va saputo che un aereo che parta da Narita, l’aeroporto internazionale di Tokyo, dovunque sia diretto segue sempre la stessa rotta iniziale. Prima va verso est, addentrandosi nel Pacifico per qualche decina di chilometri, poi vira di 90° e va o a nord o a sud per qualche centinaio di chilometri, e infine va per i fatti suoi. Quello che i due episodi hanno in comune è il cosiddetto Yokota Base Air Space (YBAS).

Per incredibile che questo possa sembrare, lo spazio aereo al di sopra della capitale non è controllato dal governo giapponese, ma dai militari della poco distante base aerea statunitense di Yokota. All’interno di questo spazio aereo è proibito a chiunque volare senza il permesso della base. Di qui la necessità di eseguire i voli commerciali e di linea al di fuori di tale zona e la strana rotta seguita dagli aerei di linea per evitarla.

La zona proibita è immensa. Misura circa 7000 chilometri quadrati di superficie ed è alta fino a quasi 10.000 m. Le perdite che provoca sono ingentissime, ma l’ultima volta che il governo giapponese ne ha chiesta la restituzione si è sentito dire in sostanza di smetterla di chiedere. Eccola.

Yokota non è la sola base aerea americana ad espropriare spazio aereo giapponese. Tutte le altre del paese sono nelle stesse condizioni. Lo YBAS ė solo il caso più conosciuto proprio per il polverone sollevato da Ishihara, ex governatore di Tokyo, personaggio per altri versi immondo, che ha portato a conoscenza di molti il problema.

Le basi operano in un vuoto legislativo completo. Quando un elicottero della segretissima serie Apache proveniente dalla base limitrofa di Kadena precipitò in piena Naha, capitale della prefettura di Okinawa, la zona venne immediatamente cordonata da militari americani che non concessero a nessun cittadino giapponese neppure di avvicinarsi al relitto. Se lo portarono via e questo fu quanto.

In un altro incidente, questa volta causato dall’aereo VTOL Osprey, si sono visti (usando cannocchiali) marine americani scansionare il relitto usando contatori geiger. Cosa facessero o cercassero non è dato sapere.

Le violenze carnali, comuni dovunque ci siano basi militari, sono appannaggio di giudici militari statunitensi e raramente punite.

Quando anni fa un sommergibile USA affondò per errore una nave scuola giapponese uccidendo varie persone, non solo il capitano non finì in carcere, ma l’allora segretario della difesa Donald Rumsfeld si dichiarò spiacente di perdere i suoi servigi.Tutto questo è giustificato dicendo che gli americani sono in Giappone per difenderlo dalla Cina e dalla Corea del Nord. Anzi, gli americani pretendono ed ottengono che il Giappone paghi le spese legate alla presenza dei militari, inquinamento e danni all’ambiente compresi. I giapponesi le chiamano “spese di simpatia” ed ammontano ad oltre il 74% del totale.

In realtà gli statunitensi sono qui per vari motivi non altruistici. Basi come quelle di Okinawa, che consentono ai bombardieri nucleari USA di minacciare tutte le capitali dell’Estremo Oriente, non si trovano tutti i giorni.

Fra parentesi, il ministro della difesa di Clinton William Cohen dichiarò apertamente che gli USA rimarranno in Corea anche dopo la riunificazione. A questo punto è legittimo chiedersi se il Giappone è effettivamente un paese sovrano e la prefettura di Okinawa, la più povera del Giappone e l’unica che dal 1945 sia costretta a coesistere con quantità colossali di personale militare e materiale bellico, lo ha fatto ufficialmente. Lo ha messo in dubbio ufficialmente e pubblicamente.

Ecco una cartina che mostra il numero e la distribuzione delle basi americane a Okinawa.

La base di Kadena in particolare deve essere vista per essere creduta. Tenere presente che di solito l’area attorno alla base è dedicata a servire la base stessa. Il 74% di tutto questo è quindi pagato dal Giappone. Non è quindi esagerato secondo me dire che il paese paga la propria colonizzazione.

Ed è questa la tragedia di Okinawa. Dopo aver pagato un prezzo altissimo di sangue alla fine della seconda guerra mondiale, dopo essere stata occupata direttamente dalle forze armate americane dal ’45 fino agli anni 70, è diventata ora una base aerea USA permanente, in aperta contravvenzione della volontà esplicita dei suoi cittadini.

Molti anni fa un compagno di classe vietnamita ridacchiando sarcastico disse al professore che tutti si scelgono gli amici nel vicinato. Solo il Giappone li ha a interi continenti di distanza.

Acuta osservazione. Il Giappone ha rapporti tesi con tutti i suoi vicini, in parte anche per essere sempre sospettabili di agire per gli Usa.

Quando se ne andranno gli americani? Quando il Giappone li potrà cacciare.

Cioè mai.

TRADOTTO DA: Alexey Tereshchenko

 

● Falso mito delle privatizzazioni

Traendo spunto dal nobel Joseph E. Stiglitz «…Le esperienze in giro per il mondo hanno prodotto risultati molto diversi. Forse le aziende siderurgiche più efficienti al mondo negli anni 90 erano quelle gestite dallo stato in Corea e Taiwan e non sembra proprio che la privatizzazione della coreana Posco ne abbia migliorato l’efficienza. In Canada, non vi sono elementi per affermare che la principale società ferroviaria sia più efficiente di quella pubblica; in Cile le miniere di rame private non danno l’impressione di essere più efficienti di quelle pubbliche. Inoltre: in America latina, la privatizzazione delle società di telecomunicazioni non ha portato a incrementi di produttività, se non altro in quei casi in cui gli investimenti non erano stati eccessivamente contratti dai vincoli del bilancio pubblico…»

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Dal canto nostro, rileviamo che gli interventi di privatizzazione italiana hanno comportato il totale disimpegno dello Stato dai settori assicurativo, bancario, tabacchi e telecomunicazioni, ecc. oltre al pesante ridimensionamento delle partecipazioni nei settori strategici dell’energia (Eni ed Enel) e della difesa (Finmeccanica).

L’effetto è stato che, a fronte di un peso pari al 18% nel 1991, il contributo al Pil delle imprese partecipate dallo Stato è divenuto oggi inferiore al 5%, una trasformazione strutturale dell’economia di enormi proporzioni rispetto alla quale bisogna capire chi ne abbia tratto benefici e chi invece ne sia stato danneggiato…

Una prima indicazione non può che scaturire dando uno sguardo alle società di consulenza finanziaria che hanno accompagnato i processi di privatizzazione, ottenendo compensi, attraverso ruoli plurimi tra le funzioni di:

advisor

valutatore

intermediario

collocatore

e consulente

pari ad oltre 2,2 miliardi: si tratta di Societè Generale, Rotschild, Credit Suisse, First Boston, JP Morgan, Merril Lynch, Lehman Brothers e altri, ovvero del gotha finanziario a livello internazionale. E infatti, la prima conseguenza evidente del processo di privatizzazione è stata quella di mettere la parola “fine” a qualsiasi possibilità di una finanza pubblica.

Interessante, vero?

 

● Zitti e mosca, il mercato funziona!

Ma… Perché le liberalizzazioni finora sono andate male, molto male?

1-

“La liberalizzazione totale del mercato domestico in Italia è l’ultimo atto di un processo che risale al 1996, data di approvazione del primo “Pacchetto energia” da parte della UE. Questa direttiva e quelle seguenti, assieme alle varie decisioni, strategie, regolamenti, libri bianchi e verdi (esistono veramente), nella tipica confusione normativa generata dalla UE, costituiscono un corpus di norme estremamente articolato e dettagliato, nonché confuso. Sia quel che sia, la liberalizzazione ha imposto la frammentazione della catena del valore, imponendo agli operatori incombenti di separare (prima solo contabilmente, poi anche legalmente) le varie attività: produzione, trasporto, distribuzione, vendita.

Questo perché in ogni segmento della filiera doveva essere creata concorrenza e favorito l’ingresso di nuovi soggetti.

Ciò ha causato l’emersione di una serie di costi per il consumatore finale di energia che in regime di monopolio pubblico non sussistevano. Infatti, a dispetto delle teorie economiche liberali per cui la concorrenza magicamente porta efficienza e prezzi bassi, nella realtà la gestione di alcune attività da parte di un unico soggetto che opera in regime monopolistico pubblico è più efficiente rispetto a quella che si viene a creare in regime di mercato, difatti un argomento teorico a favore dei mercati monopolistici è quello del monopolio naturale, che rappresenta la forma di mercato in cui è tecnicamente più efficiente avere un singolo produttore e che va quindi tutelata. Solitamente il monopolio naturale è caratterizzato da una funzione dei costi medi decrescente, anziché parabolica, tale da giustificare la concentrazione della produzione in una sola impresa.

Un esempio pratico: nella produzione di energia, per vari motivi (morfologia del nostro Paese, estensione della rete, distribuzione sul territorio dei centri di consumo e di produzione ed altri) si è creata una separazione fisica della rete e la creazione di “zone di mercato” (il cui insieme dà luogo alla macro-zona di mercato “Italia”). In queste zone (tra geografiche e virtuali sono 20) si crea un prezzo zonale, attraverso un sistema di SMP (System Marginal Price, prezzo marginale di sistema).

Con questo sistema, sul Mercato del Giorno Prima (MGP su IPEX, gestito dal GME) si impilano tutte le offerte di acquisto (lato consumo) e tutte quelle di vendita (lato produzione) per ogni ora del giorno seguente in quella zona.

L’incrocio di domanda e offerta dà luogo al prezzo marginale della zona: dunque ogni operatore riceve il prezzo marginale, anche se ha offerto a prezzo più basso, poiché il prezzo viene fissato dall’offerta più costosa che incrocia la curva della domanda. La media dei prezzi zonali rappresenta il PUN, Prezzo Unico Nazionale, che è il prezzo all’ingrosso cui gli operatori della vendita si approvvigionano per fornire il consumatore finale.

2-

Nel disegno ideale del mercato perfetto, nei sogni di chi impone il mercato, il prezzo marginale zonale è la risultante di forze di mercato (cioè diversi produttori) che con trasparenza competono e offrono al mercato la propria produzione a prezzi che si basano sui costi di produzione (fissi+variabili): dunque si dovrebbe essere in presenza di prezzi tendenzialmente bassi, o meglio i più bassi possibili.

Ma nella pratica non è così: in realtà il prezzo è tendenzialmente alto perché a seconda delle caratteristiche della zona la competizione intra-zonale è inesistente o molto parziale. In altre parole, alcuni produttori sono in grado di fissare il prezzo marginale con una certa regolarità, a seconda del fabbisogno della rete (cioè del consumo) e della disponibilità e caratteristiche degli impianti (propri e dei concorrenti). Poiché la domanda è rigida e disposta a comprare energia praticamente a qualsiasi prezzo (se devo produrre ho bisogno dell’energia adesso, per vedere devo accendere la luce adesso, per scaldarmi accendere la stufa elettrica adesso), ecco che il prezzo marginale si forma ad un livello alto rispetto a quel che sarebbe se la domanda fosse davvero elastica e se tutti i produttori avessero caratteristiche simili. Gli operatori non fanno nulla di illecito o sbagliato, fanno ciò che le regole del mercato gli consentono, profitto. Il margine di profitto incamerato dal produttore in questa parte della filiera incide sulla formazione del prezzo finale e rappresenta un costo aggiuntivo, visto che il PUN è la media dei vari prezzi zonali ed il prezzo cui i grossisti si approvvigionano.

In una condizione di monopolio, senza zone e con un costo medio di produzione complessivo del monopolista, questi costi aggiuntivi non esisterebbero. E da luglio la tutela minima dal mercato non ci sarà più, a favore della liberalizzazione selvaggia.

Se la tua energia e il tuo gas (o i tuoi pedaggi) sono quindi i più cari de “Leuropa”, adesso sai chi ringraziare”. [Maggiori info qui]

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Le banche creano moneta “dal nulla”? L’ex vicepresidente della BCE spiega cosa significa

Keynes blog

Cogliendo l’occasione di un articolo comparso su VoxEU, Vitor Constâncio, ex vicepresidente della BCE con Mario Draghi, spiega su Twitter in che senso è corretto sostenere che le banche commerciali creano moneta “dal nulla” e cosa questo significhi. Non è vero, come molti pensano, che le banche prestano i soldi depositati dai clienti. E non è rilevante l’esistenza di un obbligo di riserva (che, infatti, in Inghilterra, Canada ed Australia è stato abolito tempo fa). Tutta la storia del “moltiplicatore dei depositi” è priva di senso. BCE, Banca d’Inghilterra e persino la Bundesbank smontano la teoria monetaria esogena ancora oggi riportata sui testi introduttivi di economia: è la vittoria definitiva per la teoria della moneta endogena.

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● La moneta di chi è? Come va gestita?

[Manuale per i superficiali]
BANCHE CENTRALI
A)
La Banca Centrale è 100% statale: caso di Bank of England, Banque de France e Bundesbank dopo il 1945 circa; caso della Banca d’ Italia tra il 1936 e il 1992.
Ma…
…il Debito Pubblico di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia PERO’ continua a esistere da sempre e tali Stati emettono da sempre titoli di Stato, cioè si INDEBITANO anziché creare moneta sovrana per sé priva di alcun debito. Tutto ciò viene innescato e gestito da una società di loro proprietà, la rispettiva Banca Centrale Nazionale. Ma allora se è tutto statale perché non esiste un registro del Signoraggio Pubblico o Credito Pubblico accanto a quello del Debito Pubblico, visto che creditore e debitore coincidono almeno sulla quota di moneta creata dalla Banca Centrale?
B)
La Banca Centrale è 100% o quasi a partecipazione privata: caso per esempio di Federal Reserve e di Banca d’ Italia (quest’ ultima prima del 1936 e dopo il 1992).
Perciò sembra ovvio che…
…il Debito Pubblico degli Stati soggetti a tale tipo di Banca Centrale continui ad esistere e tali Stati da sempre emettono titoli di Stato. Tutto ciò viene innescato e gestito da un ente privato MA… considerato per statuto una società di interesse pubblico o pubblicistico alla pari di A). Tale Banca Centrale è controllata da Banche Commerciali e/o d’ Affari che si collocano sul mercato e che essa deve pure sorvegliare e perciò essa genera un conflitto di interessi.
C)
La Banca Centrale è a partecipazione mista e pure controllata da Banche Centrali Nazionali che non addebitano la moneta della loro controllata alla loro Nazione di riferimento ma addebitano un’ altra moneta gestita in proprio (come Banca d’ Inghilterra, Banca Centrale di Svezia e Banca Centrale di Danimarca): caso della Banca Centrale Europea.
Quindi, come ai punti A) e B) per quanto riguarda la sostanza, ovvero l’ emissione di moneta-debito creata dal nulla, il resto sono tutti aspetti che competono agli “agghindamenti” giuridici.
Chiaramente il gioco è stato tutto semplificato (nota per gli “esperti economisti” che se no si incazzano 2 volte, poveri loro…) in quanto è stata tolta per semplicità l’ acquisto diretto, con moneta CREATA DAL NULLA di titoli di debito statali di nuova emissione nelle aste organizzate dal Ministero del Tesoro, da parte dei c.d. Operatori Abilitati, ovvero:
gli Specialisti in Titoli di Stato, cioè SOLTANTO Banche Commerciali e d’ Affari, registrati presso la Banca d’ Italia se consideriamo il caso italiano. Sono il vero volto de Il Grasso Bankiere©, IGB© alla massima potenza.
Quindi ci sono sempre banche a indebitare lo Stato direttamente alle aste e non possono farlo che comprando titoli di Stato con moneta CREATA DAL NULLA, poiché TUTTE le banche prestano moneta scritturale (oggi quasi solo di tipo elettronico) senza spostare e prelevare fisicamente alcunché, né dal patrimonio né dai conti correnti, NULLA DI NULLA: utilizzano immobilizzazioni e depositi SOLO come garanzia per i prestiti, non come zone di prelievo di moneta.
E questi prestiti, erogati per CHIUNQUE, sono delle semplici registrazioni contabili (moneta scritturale).Ecco l’ elenco degli Specialisti in titoli di Stato. Ecco Il Grasso Bankiere© in persona con nome e cognome.
Ecco la vera Grande Mangiatoia™ che si nasconde dietro allo Stato, sotto la squallida crosta della politica politicante, corrotta, criminale e guerrafondaia, sotto alla immane coltre di parole e di astruse teorie-escremento inculcate a forza dal sistema dell’ istruzione, dagli sconci professori e dottori col lurido culo seduto nei consigli di amministrazione delle banche, dagli squallidi giornalisti-kapò a libro paga di editori-banchieri ormai scoperti come truffatori, usurai e assassini.
Ecco la Grande Mangiatoia™ che schiavizza e depreda fino all’ osso l’ Umanità tutta.A decorrere dal 21 dicembre 2009, a seguito del cambio di denominazione sociale richiesto da una delle controparti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 13 maggio 1999 n. 219, l’elenco degli Specialisti in Titoli di Stato è composto, in ordine alfabetico, dai seguenti operatori:

Agli Specialisti in titoli di Stato si aggiungono successivamente, nelle varie operazioni di negoziazione dei titoli, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) registrate presso la CONSOB.
Una volta acquistati da questi, i titoli di Stato possono essere riacquistati dalla Banca Centrale e detenuti da quest’ ultima sia prima della loro scadenza sia fino alla scadenza, a seconda della politica monetaria decisa dalla stessa Banca Centrale e della sua necessità di autofinanziamento attraverso gli interessi sui titoli.
La politica monetaria della Banca Centrale infatti è data dalla somma delle operazioni di acquisto/vendita di titoli di Stato con rispettive e contemporanee creazione/distruzione di moneta e iniezione/ritiro di liquidità nel/dal sistema delle Banche Commerciali e d’ Affari. In tali compravendite di titoli di Stato sono definite Operazioni di Mercato Aperto le compravendite riguardanti titoli di Stato che la Banca Centrale rivende prima della loro scadenza, trattandosi di rifinanziamenti temporanei ad hoc delle Banche Commerciali e d’ Affari.Infatti quando lo Stato Italiano (per esempio) si indebita per finanziare il deficit di bilancio, dal 26 novembre del 1993 (per legge) lo fa soltanto con le Banche Commerciali e d’ Affari a livello internazionale: prima di tale data invece poteva ricevere degli anticipi sul conto corrente del Ministero del Tesoro direttamente dalla Banca Centrale e prima dell’ asta di luglio del 1981 poteva anche far acquistare direttamente dalla Banca Centrale una parte dei titoli di Stato emessi, nella fattispecie quelli che rimanevano invenduti alla chiusura delle aste.
L’ eliminazione del vincolo per Banca Centrale italiana (Banca d’ Italia) di acquistare tale parte di debito pubblico di nuova emissione rimasto invenduto venne stabilita da una semplice convenzione con scambio di lettere nel febbraio del 1981 tra il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il Governatore Carlo Azeglio Ciampi.Bene… anzi, male! Allora la DOMANDA DEFINITIVA è:
Che differenza fa se la Banca Centrale è dichiarata pubblica o privata o guazzabuglio diabolico se in ogni caso emette moneta-debito, cioè obbliga lo Stato a restituire la moneta alla scadenza dei titoli di debito statali (acquistati prima dal Ministero del Tesoro e/o dagli Operatori Abilitati) e a pagare inoltre gli interessi su questa stessa moneta?
Risposta: NESSUNA DIFFERENZA!!! …Infatti i casi A), B) e C) sono solo tre varianti di un’ unica cosa: la moneta-debito addebitata da falsari usurai.

Insomma si fa tutto un da fare per scoprire e denunciare le trame di IGB© e poi si conclude dicendo che la statalizzazione risolve tutto… eh sì! Continuiamo allora con l’ avere come tra il 1936 e il 1992 una società dello Stato, la Banca d’ Italia, che come un cancro distrugge il resto dello Stato, i cittadini privati e le aziende, in combutta con le Banche Commerciali e d’ Affari…

Un capitolo a parte va ora riservato alla truffa della riserva aurea

Da sempre ogni Banca Centrale tiene in bilancio per vari scopi una certa quantità di oro.
Fino al 15 agosto del 1971 e SOLO per i non residenti negli Stati Uniti d’ America ogni banca a richiesta poteva cambiare la valuta nazionale in dollari e convertire quindi i dollari in oro custodito dalla Federal Reserve.
Quindi fino al Ferragosto del 1971 Fin sono messi per legge nero su bianco tre furti espliciti:
– ai residenti negli USA viene detto in faccia che il dollaro di carta viene loro prestato dalla Fed e dalle Banche Commerciali senza copertura e senza possibilità di conversione in oro, con l’ aggiunta degli interessi;
– al Resto del Mondo viene detto in faccia che gli Statunitensi sono truffati di brutto in casa loro e che solo una parte dei dollari di carta in circolazione può a richiesta essere convertita in oro e quindi una parte ancora minore di valuta cartacea nazionale può essere a sua volta convertita in oro passando per i dollari: infatti la convertibilità è ben altra cosa della copertura aurea.

– a TUTTO il Mondo si continua a nascondere il fatto che il valore è una dimensione del tempo e NON della materia, per cui il valore indotto sul simbolo monetario di costo nullo (banconota, oggi anche denaro elettronico) è una creazione del pubblico che lo accetta, NON una creazione della banca che lo emette e solo per il fatto di scriverci sopra 1, 10, 100, 1000: tant’ è che la miniera concede gratuitamente la pepita d’ oro.

Dato per assodato tutto ciò, il fatto che una Banca Centrale sia completamente di proprietà pubblica suona come una truffa con beffa finale.
Se lo Stato è proprietario della Banca Centrale, di conseguenza anche la riserva in oro (che magari si fa custodire per conto terzi da altre Banche Centrali) dovrebbe essere di proprietà dello Stato, perciò con quale criterio si prestano banconote allo Stato (oltre alle Banche Commerciali e d’ Affari) attraverso una società dello Stato visto che sono garantite, anche solo per la già truffa della convertibilità, da riserve auree di proprietà della stessa collettività?
Ciò significa che la collettività tramite il fantasmi giuridici dello Stato e della Banca Centrale presta a se stessa semplici pezzi di carta garantiti solo in minima parte da qualche sassolino prezioso già di sua proprietà e quindi a utilizzo gratuito, né più né meno come la miniera concede gratuitamente la proprietà e l’ utilizzo della pepita d’ oro.
Perciò si genera DAL NULLA un debito verso se stessi (!!!) in pezzi di carta con l’ assurda giustificazione di avere già in tasca una cosa gratuita di valore nominale SICURAMENTE inferiore ai pezzi di carta (convertibilità).

Con la fine degli accordi-truffa di Bretton Woods il 15 agosto 1971 si inaugura la stagione della super-truffa grazie al fatto che il Sistema Bancario ottiene per legge la facoltà di creare moneta come vuole e quanto vuole per i prestiti senza alcun rischio dovuto alla possibilità di convertibilità, fattibile solo per una piccolissima parte della massa totale di banconote di tutte le divise a livello mondiale, massa in continuo e inesorabile aumento.
Nel caso delle Banche Centrali statali la fine degli accordi sulla convertibilità aurea ha il significato di far diventare i propri sassolini preziosi un semplice peso morto (come se non lo fossero già da prima), quindi è ancora più stridente il fatto che si sia stabilito per legge con la fine degli accordi di Bretton Woods che gli Stati Banchieri possano così auto-indebitarsi all’infinito della propria carta straccia e auto-inchiodarsi in tale INFERNALE ASSURDITÀ a causa del peso degli interessi che fanno aumentare lo stesso auto-indebitamento a circolo vizioso.

Lo stesso Governatore Luigi Einaudi (poi divenuto Presidente della Repubblica) ben prima del 1971 aveva già confermato in pieno l’ inutilità del vincolo della convertibilità e il paradosso di trovarsi a capo di una Banca Centrale statale: “Alla scarsità dell’ oro si è sostituita la saggezza del Governatore”.
Come se fosse saggio un Governatore di Stato che di mestiere fa compravendita usuraia di debiti dello Stato creati dal nulla attraverso la banca statale che dirige…!!!

BANCHE COMMERCIALI E D’AFFARI

Prima ho introdotto gli Specialisti in titoli di Stato. Occorre ricordare come NESSUNA banca statale funziona in maniera differente da una qualsiasi banca privata.
Infatti ogni banca (sia centrale che commerciale) emette e ritira moneta con i prestiti in questo modo:1. crea moneta DAL NULLA;
2. la presta, acquistando titoli di debito vari o erogando mutui, fidi, anticipi, sconti, ecc.
3. chiede interessi sul debito contratto dal richiedente (Stati, imprese, privati);
4. distrugge la moneta restituita dal debitore in quota capitale nominale, intascando gli interessi.Dato per assodato questo UNICO modo di operare del Sistema Bancario, riassumibile con moneta-debito dissipativa caricata di interessi, si scoprono a questo punto delle cose impensabili ancorchè abnormi.
Lo Stato Italiano con la legge bancaria fascista del 1936 statalizzò una fetta consistente del sistema bancario privato dell’ epoca, in particolare divennero di proprietà pubblica le seguenti banche commerciali e d’affari:- Credito Italiano
– Banca Commerciale
– Banco di Roma
– Mediobanca
– Monte dei Paschi di Siena
– Banca Nazionale del Lavoro.Le prime 3 erano definite “Banche di Interesse Nazionale” o BIN (dal 1937) dopo essere divenute per statuto “Istituti di Diritto Pubblico” insieme alle seconde 3 in virtù di tale legge bancaria.
Queste banche chiaramente svolgevano attività creditizia in tutti i rami del settore privato (alcune erano specializzate in credito industriale a medio e lungo termine) e…
… del settore pubblico…! Sì, avete capito bene: erano banche al 100% statali che alle aste del Ministero del Tesoro acquistavano i titoli di Stato come qualsiasi Specialista in titoli di Stato prima descritto, cioè INDEBITAVANO lo stesso Stato che le possedeva…!!!E non potrebbe essere altrimenti, visto che DATI MACROSCOPICI INCONTROVERTIBILI affermano che:1) il debito pubblico non si è MAI estinto di colpo;
2) il debito pubblico mediamente è sempre aumentato;
3) il fisco è sempre rimasto in funzione e anzi il carico fiscale è sempre aumentato sia in quantità di tasse che in peso delle singole tasse;
4) le aste dei titoli di Stato sono sempre esistite e anzi si sono sempre più intensificate;
5) non sono MAI esistiti i libri del Credito Pubblico e del Signoraggio Pubblico derivanti dai prestiti allo Stato da parte delle sue stesse banche – creditore e debitore coincidono – ma SOLO quello del Debito Pubblico;
6) non sono MAI esistiti registri di Credito o di Signoraggio competenti allo Stato e derivanti da tutti i prestiti fatti dalle banche commerciali e d’affari statali a privati e imprese;
7) tutto quanto appena detto è durato per tutto il periodo di proprietà statale di queste banche commerciali, dal 1936 al 1992, anno in cui si iniziò la loro ri-privatizzazione.Oltre a ciò le cosiddette BIN erano le partecipanti della Banca d’ Italia, cioè della Banca Centrale, quindi la stessa Banca d’ Italia figurava come una banca al 100% statale come già visto poco fa, che come sua attività principale (d’ altra parte lo fa DA SEMPRE per legge-statuto-convenzione) acquistava e vendeva titoli di Stato sia all’ emissione direttamente in asta sia indirettamente nel sistema delle Banche Commerciali e d’ Affari (prima dell’ asta del luglio 1981, poi solo indirettamente). Oltre a ciò come già accennato la Banca d’ Italia prima del 26 novembre 1993 poteva anticipare liquidità direttamente sul conto corrente di Tesoreria del Ministero del Tesoro: una forma di indebitamento pubblico alternativa a quella dell’ acquisto di titoli di Stato e attuata direttamente dal Tesoro con la Banca Centrale senza intermediazione di altre banche o di altri intermediari.
Ancora, la Banca d’ Italia statale comprava/vendeva titoli di debito statali ANCHE dalle/alle Banche Commerciali statali che la partecipavano (le BIN), ovviamente, perché queste ultime come già detto operavano sul mercato come qualsiasi banca privata sempre con modalità come da punti 1., 2., 3. e 4. prima elencati e compravano tra le altre cose anche titoli di Stato, potendo partecipare alle aste in qualità di operatori abilitati.Risulta a prima vista paradossale che uno Stato, emettendo moneta-debito tramite delle sue società bancarie per prestiti a se stesso oltre che ai privati, non risulti contemporaneamente creditore di tutta la moneta emessa a debito sia verso di sé che verso i privati e quindi non utilizzi gratuitamente TUTTA la moneta proveniente sia dalle restituzioni dei prestiti sia dal percepimento degli interessi per suoi scopi a cominciare dal finanziamento a costo zero (cioè a tasse zero) della spesa pubblica.In realtà ciò non è affatto paradossale poiché abbiamo appena mostrato come NON CONTA ALCUNCHE’ il fatto che la proprietà dell’ ente emittente (la banca) sia pubblica o privata, ma conta SOLTANTO la modalità con cui viene emessa e gestita la moneta dallo stesso ente emittente.
In particolare lo Stato non riutilizzava gratuitamente la moneta che il suo perverso sistema di banche pubbliche riceveva da imprese, da privati e da se stesso (!!!) alla restituzione dei prestiti, poiché da sempre la moneta restituita in quota capitale nominale (valore nominale del prestito) viene distrutta (moneta-debito dissipativa), a SPUDORATA conferma della sua precedente creazione DAL NULLA (vedi punti 1., 2., 3. e 4.), fermando il suo flusso al sotto-fantasma giuridico della banca anziché essere poi gestita direttamente dallo Stato e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere per qualsivoglia scopo di rilievo pubblicistico.
Solo una parte degli interessi venivano conferiti dalle banche statali allo Stato tramite tassazione e distribuzione degli utili netti e quindi né più né meno di una banca privata partecipata da un azionista pubblico, ma questo non è affatto un vantaggio poiché il fatto che lo Stato chieda a se stesso e ai cittadini che rappresenta interessi sui prestiti – oltre al già ampiamente sottolineato auto-indebitamento – E’ ABERRANTE e AUTOLESIONISTICO, oltre a essere AUTOINFLATTIVO, senza contare il fatto che gli interessi per alcuni decenni erano a due cifre con punte del 20% annuo. Alla faccia del conclamato “interesse pubblico”…!!!
E suona come una ennesima estrema beffa il fatto che lo Stato fino al 7 febbraio 1992 potesse decidere assieme alla sua Banca d’ Italia quale tasso di sconto e quali interessi AUTOTRUFFARSI e TRUFFARE ai cittadini e alle imprese su una già gigantesca truffa data dai debiti pubblici e privati creati dal nulla.
Come da schiavi poter decidere collegialmente col padrone la quantità di frustate da ricevere tra un minimo di 50 e un massimo di 100 (© Sandro Pascucci).Infatti non a caso i sistemi con cui lo Stato si è sempre finanziato sono stati il prelievo fiscale (tasse e tariffe) e il contrarre nuovo debito pubblico col Sistema Bancario (sia privato che pubblico), mentre in misura molto minore l’ utile delle varie aziende di Stato (quando c’ era).La sovranità monetaria è rimasta sempre nelle mani delle sue banche e delle altre banche private.Ma anche se ci fosse un libro del Credito Pubblico o del Signoraggio Pubblico accanto a quello del Debito Pubblico, che senso avrebbe mai indebitarsi con se stessi per poi riprendersi a posteriori il dovuto in qualità di creditori di se stessi? Ciò non avrebbe alcun senso: sarebbe naturale che lo Stato si stampi IL DOVUTO – senza contrarre alcun debito e senza dichiarare alcun credito – per finanziare i servizi che eroga ai cittadini di cui è rappresentante, emettendo quindi la c.d. moneta-proprietà.Così si uscirebbe finalmente dalla spirale perversa dettata a bacchetta nella società dalle [IN]CULTURE SERVE DEI BANCHIERI TRUFFATORI E USURAI.
A iniziare dalla [in]cultura del debito monetario onnipresente e ineluttabile.
Per continuare con la [in]cultura del valore in sé e per sé (vedi sopra: valore dimensione della materia VS valore dimensione del tempo).

Per concludere, sia prima che dopo il 1936 per arrivare fino agli Anni 70, lo Stato emetteva anche cartamoneta di piccolo taglio con su scritto “Regno d’ Italia” o “Repubblica Italiana” e questi biglietti venivano emessi SENZA formazione di alcun debito pubblico, né più né meno del caso dell’ emissione di monete metalliche, da sempre appannaggio dello Stato.
In realtà l’ emissione di questa cartamoneta avveniva in piccoli volumi e saltuariamente allo scopo di coprire momentanei disavanzi di bilancio nel corso dell’ anno, perciò incideva poco sul bilancio dello Stato, più o meno come l’ emissione di monete metalliche.
A mio parere il mantenere anche una piccolissima parte di emissione monetaria (come le monete metalliche) da parte degli Stati è mediaticamente funzionale al Sistema Bancario perché la sola presenza nel caso dell’ Euro metallico dei simboli RI (Repubblica Italiana) o RF (Republique Française) e di un conio specifico per ogni Nazione che emette lo stesso Euro metallico contribuisce a far credere che sia tutto sotto controllo pubblico e gratuito compresa l’ emissione dell’ Euro in banconote da parte della Banca Centrale Europea.

 


 

CONCLUSIONI

In definitiva la nazionalizzazione della Banca d’Italia e delle banche ridefinite Banche di Interesse Nazionale e Istituti di diritto pubblico del 1936-1937, durata fino al 1992, non ha fatto altro che CAMBIARE LA PROPRIETÀ DEI FANTASMI GIURIDICI AUTORIZZATI ALL’EMISSIONE DI MONETA, senza cambiare di una virgola il funzionamento del precedente Sistema Bancario privato e con somma beffa per i cittadini.

Tutto quello che è stato fin qui scritto vale anche per tutte le banche statali del resto dell’Europa, a cominciare come detto dalle Banche Centrali Nazionali tuttora statali quali Bundesbank, Banque de France e Bank of England che sono le più importanti in assoluto anche tra le varie BCN europee partecipanti alla stessa BCE.

Per quanto detto finora, chi vuole pensare e operare VERAMENTE nell’interesse dei cittadini DEVE rispondere definitivamente alle domande fondamentali:

 

– DI CHI E’ LA PROPRIETÀ DELLA MONETA ALL’ATTO DELL’EMISSIONE?
– COME DEVE ESSERE EMESSA E GESTITA LA MONETA?

 

Tutto il resto compete soltanto alla superficie della questione monetaria. Altrimenti, come diceva Giacinto Auriti, lo Stato rimarrà un semplice fantasma giuridico creato ad arte dalla Grande Mangiatoia™ come paravento per servirSI anziché come strumento per serviRE.

[per approfondire leggi Vito Zuccato su forum.primit.it]

E` nato il Partitu Populare Corsu

Vox Populi - rivista d'ispirazione giobertiana

E` nato il partito “online” di Corsi e Italiani: Partitu Populare Corsu (acronimo ufficiale= PPC)

Tra gli obiettivi principali del PPC ci sono: L`indipendenza della Corsica e l`eventuale libera confederazione con la Repubblica Italiana; l`uscita della Corsica dall`Unione Europea; riforma del lavoro e obiettivo di raggiungimento della piena occupazione dei lavoratori corsi; immigrazione di ritorno dei corsi nell`isola; tutela del patrimonio storico-culturale, insegnamento e pieno apprendimento della lingua corsa nelle scuole e crisma di ufficialita` negli enti pubblici, stesso percorso per la lingua italiana da rendere coufficiale come e` stato per secoli prima dell`imposizione della lingua coloniale francese; avvio di accordi economici con i Paesi vicini tra cui l`Italia sulla base di scambio reciproco di eccellenze, beni e tecnologie, non piu` sulla base di una forte competitivita` che mette i Paesi uno contro l`altro, vero preludio ad una guerra economica e non solo.

Lo Statuto completo e` leggibile nei canali…

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Nel frattempo in Turchia

Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha appena presentato i prototipi di quella che sarà la prima linea di auto completamente prodotta in Turchia.

Saranno a marchio TOGG, Automobile Initiative Group of Turkey, la sigla del consorzio di cinque società turche che, in collaborazione con l’Unione turca delle camere e delle borse di materie prime, produrrà un SUV e una berlina.

Saranno eleganti auto elettriche dal design Pininfarina.

Verranno costruite a Bursa in un ex sito militare che, grazie a imponenti investimenti pubblici, è stato riconvertito per dare lavoro a 4.300 persone.

E mentre l’Italia è ormai completamente deindustrializzata, la Turchia (già leader europeo della produzione di elettrodomestici), grazie agli investimenti pubblici e alla costante presenza dello Stato in economia, si appresta a diventare una vera e propria potenza economica.

Eppure anche la Turchia ha straordinari siti archeologici, spiagge mozzafiato, ottimo cibo e milioni di turisti l’anno.

Ma stranamente non puntano tutto sul turismo, forse perché sanno che la produzione industriale è la spina dorsale di un paese.

Chissà, forse l’hanno imparato proprio dall’Italia degli anni 60-70, quella che noi stessi abbiamo prima ridicolizzato e poi dimenticato.

● Casa tua richiede dei confini, no? La politica anche.

Herman Daly, il padre della teoria della sostenibilità e il più noto economista ecologico al mondo: «I mercati odiano i confini, ma le politiche pubbliche, nell’interesse della comunità, le richiedono. Poiché la globalizzazione consiste nella cancellazione dei confini nazionali a fini economici, essa finisce anche per minacciare l’esistenza delle politiche economiche nazionali. Inoltre, implica anche l’eradicazione della politica economica internazionale.

(Tratto da qui) “Regolamentare nuovamente il commercio internazionale allontanandoci da modelli che impogono libero mercato, libera circolazione dei capitali e globalizzazione. Modelli basati su tetto massimo-aste-scambi commerciali, una riforma fiscale ecologica e altri provvedimenti nazionali che internalizzano i costi ambientali determineranno un aumento dei prezzi, mettendoci in una situazione di svantaggio competitivo su scala internazionale rispetto ai Paesi che non internalizzano i costi. Pertanto, dovremo applicare misure di compensazione per proteggere le efficaci politiche nazionali in materia di internalizzazione dei costi dall’abbassamento degli standard a causa della concorrenza con le imprese straniere non soggette al pagamento dei costi sociali e ambientali delle proprie attività.”

Questo “nuovo protezionismo” è molto diverso dal “vecchio protezionismo”, nato per proteggere una classe aziendale nazionale inefficiente dai concorrenti esterni più efficienti. La prima regola dell’efficienza è “prendere in considerazione tutti i costi” anziché il “libero mercato”, il quale, insieme alla libera circolazione dei capitali, determina una competizione che causa l’abbassamento degli standard finalizzato alla riduzione dei costi. L’imposizione di tariffe rappresenterà inoltre una buona fonte di entrate pubbliche. Ciò sarà in conflitto con l’Organizzazione mondiale del commercio, con la Banca Mondiale il Fondo Monetario Internazionale, quindi…

● I migliori auguri


Rosina è la proprietaria di un bar, di quelli dove si beve forte.
Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre le consumazioni e frequentazioni, escogita un geniale piano di marketing, consentendo loro di bere subito e pagare in seguito. Segna quindi le bevute su un libro che diventa il libro dei crediti (cioè dei debiti dei clienti).
La formula “bevi ora, paga dopo” è un successone: la voce si sparge, gli affari aumentano e il bar di Rosina diventa il più importante della città.

Lei ogni tanto rialza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto che nessuno paga: è un rialzo virtuale. Così il volume delle vendite aumenta ancora.

La banca di Rosina, rassicurata dal giro d’affari, le aumenta il fido. In fondo, dicono i risk manager, il fido è garantito da tutti i crediti che il bar vanta verso i clienti: il collaterale a garanzia.

Intanto l’Ufficio Investimenti & Alchimie Finanziarie della banca ha una pensata geniale. Prendono i crediti del bar di Rosina e li usano come garanzia per emettere un’obbligazione nuova fiammante e collocarla sui mercati internazionali: gli Sbornia Bond.

I bond ottengono subito un rating di AA+ come quello della banca che li emette, e gli investitori non si accorgono che i titoli sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi disoccupati. Così, dato che rendono bene, tutti li comprano.

Conseguentemente il prezzo sale, quindi arrivano anche i gestori dei Fondi pensione a comprare, attirati dall’irresistibile combinazione di un bond con alto rating, che rende tanto e il cui prezzo sale sempre. E i portafogli, in giro per il mondo, si riempiono di Sbornia Bond.

Un giorno però, alla banca di Rosina arriva un nuovo direttore che, visto che in giro c’è aria di crisi, tanto per non rischiare le riduce il fido e le chiede di rientrare per la parte in eccesso al nuovo limite.

A questo punto Rosina, per trovare i soldi, comincia a chiedere ai clienti di pagare i loro debiti. Il che è ovviamente impossibile essendo loro dei disoccupati che si sono anche bevuti tutti i risparmi.

Rosina non è quindi in grado di ripagare il fido e la banca le taglia i fondi.

Il bar fallisce e tutti gli impiegati si trovano per strada.

Il prezzo degli Sbornia Bond crolla del 90%.

La banca che li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l’attività: niente più prestiti alle aziende. L’attività economica locale si paralizza.

Intanto i fornitori di Rosina, che in virtù del suo successo, le avevano fornito gli alcolici con grandi dilazioni di pagamento, si ritrovano ora pieni di crediti inesigibili visto che lei non può più pagare.

Purtroppo avevano anche investito negli Sbornia Bond, sui quali ora perdono il 90%.

Il fornitore di birra inizia prima a licenziare e poi fallisce.

Il fornitore di vino viene invece acquisito da un’azienda concorrente che chiude subito lo stabilimento locale, manda a casa gli impiegati e delocalizza a 6.000 chilometri di distanza.

Per fortuna la banca viene invece salvata da un mega prestito governativo senza richiesta di garanzie e a tasso zero.

Per reperire i fondi necessari il governo ha semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati al bar di Rosina perché astemi o troppo impegnati a lavorare.

Bene, ora potete dilettarvi ad applicare la dinamica degli Sbornia Bond alle cronache di questi giorni, giusto per aver chiaro chi è ubriaco e chi sobrio.

 

A VOI TUTTI i migliori auguri di buone feste sfavillanti e ricche di emozioni!

Politica con la P maiuscola

A Piazza Pulita (La7) Concita De Gregorio – ex direttrice dell’Unità – ha spiegato in breve il senso del pensierino espresso l’altro giorno dal caposardina Santori: “Politica con la P maiuscola significa delegare a qualcuno che è competente.”

Secondo Concita, il tema del MES (come dunque tutti quelli in generale di pari complessità dei trattati con l’UE et similia) dovrebbe essere lasciato ai ‘competenti’ (come Elsa Fornero, indicata in studio). Questa sarebbe l’essenza della democrazia: il popolo manda qualcuno ‘di cui si fida’ a trattare a suo nome (segue applauso scrosciante).
Ora, è parte fondamentale del mondo moderno, con un’elevata divisione del lavoro, il fatto che non tutti possano occuparsi di tutto, e che sia necessario dare fiducia di volta in volta a persone che nei rispettivi ambiti di specializzazione ne sanno più di noi. Tutto ciò è fisiologico e naturale, e nessuno lo mette in discussione.
Ma come si fa razionalmente a ‘delegare a qualcuno di cui ci si fida’? Si valuta se si presenta bene? Se non dice parolacce? Quali sono le competenze specifiche che dovrebbero essere attribuite ad un ceto politico?
Ecco, idealmente un ceto politico capace dovrebbe avere:
1) la capacità di scegliere e valutare gli specialisti cui delegare, in modo che operino nel migliore interesse del paese;
2) la capacità di comprendere le linee essenziali di ciò che fanno gli specialisti e di spiegarle alla popolazione, facendo da mediatori.
Bene, e quali sono le comptenze specifiche che dovrebbe avere l’elettorato, il popolo, per mandare quel ceto politico a fare il suo lavoro?
Idealmente il popolo dovrebbe essere in grado di valutare:
1) l’efficacia con cui il ceto politico ha delegato agli specialisti per fare gli interessi del paese;
2) il modo in cui è riuscito a farsi capire intorno a cosa si stava facendo e perché.
Alla luce di queste considerazioni come dobbiamo valutare le considerazioni di Concita De Gregorio?
Beh, la valutazione non sembra difficile.
Negli ultimi 30 anni il ceto politico che Concita sostiene è quello che ha scommesso le sue carte sull’UE, sulla disciplina dei conti, sull’austerità espansiva, sul rispetto dei trattati, e sulle soluzioni europee relativamente a crescita, debito, immigrazione, riduzione della diseguaglianza sociale, e promozione di ricerca e sviluppo.
E si tratta di un ceto che ha sistematicamente, massivamente ed inequivocabilmente fallito.
Dati inoppugnabili alla mano, in tutti questi ambiti l’Italia ha gravemente peggiorato le sue performance rispetto a prima.
Inoltre, gli stessi dati ci dicono che l’intera Eurozona ha perso comparativamente terreno nel mondo, aggravando le situazioni già critiche e creandone di nuove (a ridere sono solo la Germania e un paio di stati satellite, punto).
E tutto ciò è avvenuto senza che né il ceto politico italiano (né peraltro giornalisti come la nostra) spiegassero cosa stava succedendo: l’unica cosa che abbiamo avuto il piacere di sentire erano lezioncine su quanto eravamo ‘choosy’, quanto avevamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, ecc. ecc.
Tanto basti quanto ai ‘competenti’ (tipo la Fornero, la competente di cui stiamo ancora cercando di risolvere l’incastro degli esodati; o il rassicurante ministro Gualtieri, quello che va a trattare le sottigliezze del diritto comunitario e della finanza internazionale, forte della sua laurea in lettere moderne.)
Però infine Concita forse ha davvero ragione.
Il popolo non sa proprio fare il suo mestiere.
Se fosse davvero competente a fare ciò che gli spetta, a giudicare chi li ha governati in base ai risultati, avrebbe spazzato via questo intero ceto dirigente da tempo.
E invece ce lo troviamo ancora là a farci la lezione, insieme alla stessa Concita (che la sua di competenza l’ha dimostrata traghettando il giornale (l’Unità) che dirigeva al fallimento). [via A. Zhok]

 

● Le banche spendono a deficit, lo Stato no

Le banche spendono a deficit, emettendo credito con soldi che non hanno, in misura di 20 volte la loro disponibilità reale: è una spesa a deficit in misura del 2000% (deposito frazionario; hai letto bene: DUEMILA per cento), coperta dalla restituzione automatica (o in denaro o tramite i beni posti a garanzia dal debitore).
Lo stato può tecnicamente spendere a deficit garantito dal ritorno fiscale automatico: se fai bene i conti scopri che TUTTI i soldi spesi rientrano necessariamente, a tempo debito (provare per credere).
Gli USA sono usciti dalla crisi 2007-08 con spese a deficit anche superiori al 10%.
Il Giappone fa spese a deficit analoghe.
L’Italia del dopoguerra è stata costruita con spese a deficit dello stesso ordine.
L’Italia “europea” nel 2019 arranca con un deficit del 2,04%, di fronte a pressioni per ridurlo all’1,6 (roba da crescita nulla).
L’Italia costruita con intelligenti usi del deficit viene oggi distrutta impedendolo, mentre la banche investono a deficit nella misura proporzionale di circa 1000 volte di più.
Questa è la scandalosa privatizzazione dell’economia, che genera concentrazione di ricchezza in poche mani ed espansione della povertà in tutte le altre.


CURIOSITÀ

Francia, Germania e Regno Unito evadono più di noi.

https://www.ilsole24ore.com/art/nei-paradisi-fiscali-nascosti-italiani-142-miliardi-l-81percento-pil-ACFnzXr?fbclid=IwAR1bnJe5yLBycFUkHOOpGy20bVcR_fWW5RPTNROsYialt3aIpv9KjsPF_rk

Jeff Bezos (Amazon) toglie l’assicurazione sanitaria a 1900 dipendenti — Fortebraccio

Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, taglia l’assicurazione sanitaria dei lavoratori part-time di Whole Foods. L’operazione lascerà 1.900 persone senza assicurazione sanitaria. Negli Stati Uniti, come è noto, paghi 600 dollari solo per fare una semplice visita medica. I tagli non riguardano i dipendenti a tempo pieno, ma solo coloro che lavorano circa 20 ore […]

via Jeff Bezos, proprietario di Amazon, toglie l’assicurazione sanitaria a 1900 dipendenti — Fortebraccio

● Gretinismo, ce n’è per tutti

Ce n’è per i ricchi e per i poveri, per i progressisti e per i conservatori, per quelli di destra e per quelli di sinistra. Cari amici manifestanti, se la vostra grande mobilitazione sarà all’altezza di questi problemi, alla forza, radicalità, serietà che implicano, avrete l’occasione di fare la storia. Se invece pensate ci cavarvela con un flash mob fighetto, un po’ di raccolta differenziata e una tassa sui consumi puzzoni dei poveri, beh, lungi dall’essere la soluzione sarete un problema in più da superare. (Andrea Zohk)

Ieri vaste manifestazioni di matrice ecologista, in Italia e nel mondo, hanno suscitato impressione e grandi entusiasmi. Vedere tante persone, soprattutto giovani, mobilitarsi in massa per qualcosa di importante, qualcosa che va al di là delle immediatezze e superficialità di cui siamo prigionieri, è uno spettacolo confortante.

Francamente delle nuove generazioni è giusto temere chi si rimbecillisce davanti a uno schermo, chi fa a gara di selfie o chi si perde dietro a gadget e capetti firmati, ma non quelli che alzano la testa per guardare al di là del proprio presente individuale.

Dunque credo che l’attuale movimento vada accolto con apprezzamento, e anche se non mancano espressioni ingenue e talvolta semplicemente sciocche, bisogna ricordare che questo è fatale in ogni movimento di massa, e lo è sempre stato.

Ciò che però è importante capire, davanti alle usuali espressioni festose e ridenti, da scampagnata inattesa, è che il problema in oggetto è assai lontano dall’essere l’occasione per una festa.

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I) I dubbi

I dubbi degli scettici verso questo movimento non sono privi di senso, per quanto spesso si appuntino su questioni irrilevanti (come le vicende biografiche della nota ragazzina svedese).
Il primo, fondato, dubbio nei confronti di questo movimento sta nel fatto di essere apparentemente sostenuto da quello stesso apparato capitalistico che è all’origine dei problemi ecologici. I sorrisi di capi di stato che invocano ulteriore crescita come unica soluzione, e il plauso di industrie private la cui moralità si risolve nel distribuire cedole corpose ai propri azionisti, sono indici assai sospetti.

Ora, il problema è che, se è vero che tutti i movimenti di massa possono essere manipolati, un movimento di questo tipo, con un orizzonte vastissimo e radicale, ma anche assai vago, può essere manipolato e fuorviato in modo estremo.
Il grande rischio, cui il tentativo di affrontare la tematica ambientale si presta con facilità, è quello di far convergere l’attenzione su questioni di dettaglio e soluzioni ‘sostitutive’ lasciando intoccato il problema di fondo. E il problema di fondo è uno solo, talmente radicale da far tremare vene e polsi di chi ne intraveda l’impatto: il problema è rappresentato da un sistema produttivo che per sua essenza non può che generare devastazione ambientale. Le caratteristiche di questo sistema, che è ciò che chiamiamo capitalismo, è quello di accelerare costantemente i processi di consumo delle risorse, di produzione di scarti e di concentrazione (di produzione e consumo).

Il sistema richiede crescita della produzione per sopravvivere (uno stato stazionario a crescita zero farebbe saltare l’intero sistema degli investimenti privati, non garantendo rese crescenti). E crescita della produzione significa crescita di tutte le attività che promettano dei margini di profitto, dunque processi trasformativi di materie prime, processi di combustione, processi di spostamento planetario di capitali, di persone, di beni intermedi e beni finali. Tutte queste tendenze, in crescita costante, decentrata e illimitata, aumentano la cosiddetta ‘impronta ecologica’ umana sul pianeta, creando condizioni che stanno già provocando un’ecatombe di specie animali e vegetali, e che coinvolge crescentemente la salute e la sopravvivenza della stessa specie umana.

Il sistema richiede inoltre la concentrazione continua sia dei fattori di produzione che di consumo, che è a sua volta un fattore gravemente destabilizzante: il sistema ottimizza le proprie attività se riesce a concentrare le risorse da utilizzare, la produzione e il consumo in singoli luoghi. Esempi di queste concentrazioni sono le aree industriali, e le megalopoli moderne.

È importante capire che i processi di concentrazione in un sistema in equilibrio producono fatalmente squilibrio e patologia. In un organismo vivente la concentrazione fuori controllo di una qualunque sostanza ordinariamente innocua produce avvelenamento (la variabile quantitativa è determinante nei processi naturali: per dire, il sale in certe quantità è indispensabile per la fisiologia dell’organismo umano, ma al di sopra di una certa quantità produce avvelenamento, disfunzioni organiche, morte). Questo accade per ogni sostanza in ogni sistema con caratteristiche di equilibrio organico, come gli ecosistemi. La stessa cosa avviene con le concentrazioni estreme di certi elementi naturali (es. fabbriche, industria chimica, nucleare) e della popolazione (concentrazioni di consumo e di scarti).

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II) I problemi dell’imputabilità

Sul tema del ‘riscaldamento globale’ si tira fuori spesso la difficoltà di dimostrarne l’imputazione a cause umane. Ed indubbiamente ciò che abbiamo a disposizione sono sempre solo convergenze e concomitanze tra possibili cause e possibili effetti. Sono convergenze e concomitanze che parlano a netto favore di una certa ipotesi, ovvero il ruolo di alcune attività umane nell’indurre cambiamenti climatici, tuttavia si tratta di ipotesi ben corroborate, ma certo non di prove apodittiche.

In un laboratorio noi possiamo selezionare e variare singole cause, esplorandone le ripercussioni, ma quando ci muoviamo sul piano naturale, dove non possiamo tenere sotto controllo tutte le variabili del sistema, la stringenza dei nessi tra cause ed effetti può essere sempre messa in dubbio.

Ciò che è importante capire a questo proposito è che questo dubbio è irrilevante. È irrilevante perché non dobbiamo soffermare lo sguardo su una singola imputazione causale, ma sul funzionamento del sistema. Il problema di fondo sul piano dei processi di degrado ambientale è proprio questo: la produzione plurale, incontrollata, anarchica, su tutto il pianeta, di una miriade di cose, utili, superflue o senz’altro dannose, mette in circolo continuamente una vasta pluralità di sostanze inedite, prodotti di sintesi, sottoprodotti di scarto, e lo fa con procedimenti variegati e mutevoli. Tutto ciò rende la ricerca di un’imputabilità causale precisa di fronte al manifestarsi di uno squilibrio, di una patologia, assai difficile.

Noi possiamo registrare gli aumenti di tumori, allergie, intolleranze, crolli immunitari, infertilità, possiamo registrare la scomparse di specie naturali a blocchi, possiamo verificare la crescita di aree morte negli oceani, possiamo notare tutte queste cose, ma tra osservare l’effetto e riuscire a ricostruire una causa plausibile può passare moltissimo tempo, e anzi non è affatto detto che alla fine ci si riesca, proprio perché ci troviamo in un sistema complesso, multifattoriale, aperto, e dove le variabili a monte continuano a mutare proprio a causa dell’attività umana.
In questo senso i dubbi sull’origine antropica del riscaldamento globale sono buoni quanto mille altri dubbi – se il nostro intento è quello di cercare una causa univoca e precisa, qualcosa da poter portare in tribunale per ‘chiedere i danni’ a un colpevole. Ma sul piano del processo complessivo di degrado ambientale questa imputazione è superflua, perché mentre il colpevole in senso individuale può essere irrintracciabile, il colpevole in senso complessivo è chiarissimo, ed è un sistema produttivo che fa della crescita infinita, sulla base di iniziative anarchiche in competizione reciproca, il nerbo del suo funzionamento.

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III) Le finte soluzioni
In questo contesto la tendenza dominante da parte del sistema economico, per conservarsi in vita e prosperare, è di procedere con soluzioni locali affidate in ultima istanza al sistema stesso di autoregolamentazione dei mercati. Perciò il modo in cui si pensa sempre di intervenire è attraverso incentivi-disincentivi di mercato e promuovendo ‘sostituzioni tecnologiche’. Questi interventi si limitano a riorientare la produzione in una direzione momentaneamente diversa, ma comunque sempre crescente, e dunque si tratta di fatto sempre di false soluzioni.

Ad esempio, il tema del controllo delle emissioni non è affatto nuovo. I primi provvedimenti a questo proposito sono stati presi molto prima che la maggior parte dei manifestanti di ieri nascesse. I provvedimenti proposti dagli economisti, e spesso implementati, consistevano nell’introdurre tasse sulle emissioni (carbon-tax), o di attribuire permessi di inquinamento trasferibili e a pagamento. L’idea in entrambi i casi è quella di fornire un incentivo-disincentivo alla riduzione delle emissioni, lasciando poi fare al mercato. Naturalmente entrambi gli interventi laddove sono stati usati sono falliti miseramente.
Il mercato ha come esigenza quello di aumentare i profitti e questa esigenza non è negoziabile, dunque la risposta all’introduzione di una tassa è semplicemente quella di aggirarla se possibile, o di scaricarla sugli acquirenti, se impossibile fare altrimenti.
Quanto ai permessi di inquinamento trasferibili, non essendo possibile in nessun modo definire (e misurare) una quantità totale di inquinamento accettabile, questi permessi sono stati distribuiti in maniera causale e soggetta a pressioni politiche, ed essendo trasferibili hanno tutt’al più spinto paesi sottosviluppati (a scarsa industrializzazione) a cedere le proprie quote a paesi sviluppati (dove i costi di produzione accresciuti vengono scaricati sull’acquirente, come nel caso della carbon-tax).

La verità è che tutte le soluzioni che ritengono di lasciar giocare la partita ai meccanismi di mercato sono fallimentari in partenza, perché si tratterà sempre soltanto di modi per indurre momentanei reindirizzi del mercato stesso, senza metterne in discussione il meccanismo di fondo: ma è proprio il meccanismo ad essere il problema, non le singole soluzioni. È il meccanismo a produrre incremento di consumo, di scarti e di concentrazioni. Tutte le soluzioni tampone sono di fatto operazioni di distrazione, che riposizionano semplicemente alcuni produttori sul mercato.

Pensiamo alle cicliche ‘rottamazioni’ indotte dalla rincorsa a prodotti sempre più ‘ecologici’. Invece di chiedere alle aziende di produrre macchine, trattori, lavatrici, ecc. capaci di durare 50 anni, si forniscono incentivi pubblici a cambiare tutto quanto ogni 5 anni in modo da ‘aggiornare ecologicamente’ tutti i nostri macchinari. E ciascuno di questi ‘momenti di progresso ecologico’ implica aumenti della produzione, e aumenti della rottamazione di scarti.

Così invece di avere una macchina che dura una vita, abbiamo l’occasionissima incentivata ecologicamente di cambiarne una decina: e ciò sembra a tutti una mirabile armonia prestabilita tra consumismo e ecologia, salvo che il primo prospera e la seconda soccombe.

Qualunque intervento estemporaneo su singoli settori si limiterà a creare uno sbilanciamento competitivo che danneggerà qualcuno favorendo qualcun altro, senza cambiare di una virgola il sistema.
Ieri risuonavano in piazza perentorie richieste al governo di ‘abolire gli incentivi al consumo di combustibili fossili’. Bellissimo, peccato che questo significhi, rebus sic stantibus, semplicemente mettere fuori mercato camionisti e veicoli agricoli italiani, per sostituirli con carriaggi est-europei a carbone o simili. Siccome l’esigenza di svolgere quell’attività produttiva rimane, modificarne le condizioni di agevolazione per certi agenti economici può soltanto riposizionare i concorrenti sul mercato, ma non cambierà affatto gli effetti ambientali negativi.

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IV) L’orizzonte delle soluzioni reali

Se ora veniamo all’orizzonte delle soluzioni reali e non fittizie, vediamo subito come ci si trovi di fronte a qualcosa di grandioso, epocale, i cui margini non sono, temo, minimamente percepiti da chi oggi manifesta pittandosi di verde.
La prima cosa da capire è che i processi di crescita incontrollata di consumi e scarti hanno due variabili fondamentali: il consumo procapite e la popolazione che consuma.

Trattare il problema in termini reali ha dunque alcune implicazioni che non credo siano intuitive, o almeno non per tutti. Mi limito qui a elencarne concisamente tre aspetti.

1) In primo luogo, un sistema che sia in grado di limitare e dosare a piacimento i tassi di crescita di produzione e consumo può essere solo un sistema in cui il controllo ultimo del sistema produttivo è affidato ad organismi centralizzati, di natura politica, sperabilmente democratica: un sistema per cui non credo vi sia altro termine utilizzabile se non ‘socialismo (democratico)’.

Questo significa che un sistema capace di tenere sotto controllo i processi autodistruttivi di cui sopra è un sistema dove meccanismi di mercato e libera iniziativa possono sì esistere in forma circoscritta, ma dove le leve ultime di controllo (a partire dal sistema finanziario) sono affidate allo Stato.

2) In secondo luogo, tale sistema, dovendo procedere ad un contenimento dei processi produttivi non può più contare sull’idea (di solito solo un’idea) che i ‘perdenti’ del sistema avranno la loro chance di rifarsi risalendo la china in futuro: un sistema produttivamente stazionario tende a non avere mobilità sociale (e già oggi ce n’è pochissima), dunque le differenze reddituali abissali che oggi esistono non sarebbero più tollerabili.

Con un esempio: se hai un sistema che produce masse infinite di carne a basso prezzo per operai a basso salario, puoi conservare salariati immiseriti, mentre tu acquisti palazzine con gli introiti dei tuoi allevamenti intensivi. Ma se devi produrre carne di mucche al pascolo brado, da un lato avrai carne costosa, inaccessibile ai working poor, dall’altro tu stesso avrai una produzione più contenuta, con riduzione degli introiti. Inoltre, se non vuoi che orde di affamati vengano a cercarti a casa, devi garantirgli un incremento di introiti capaci di acquistare quella carne che ora è più cara.
L’effetto finale (che dev’essere governato a livello statale) è quello di una radicale compressione delle distanze reddituali. (E ho come l’impressione che già qui molti degli ecologisti di battaglia dei quartieri bene inizino a sudare freddo.)

3) In terzo luogo, ma almeno altrettanto importante, il controllo demografico dei paesi che sono ancora in crescita demografica deve divenire una priorità internazionale ed essere percepito come tale. Se i problemi di cui sopra sono prevalentemente a carico dei paesi ‘ricchi’, questo invece è un problema massivamente a carico dei paesi ‘poveri’.

Chi a tutt’oggi fa discorsi immalinconiti sulla crescita zero della demografia europea (e sul bisogno di afflussi di popolazione da altre parti del mondo) semplicemente non ha capito nulla.
I paesi occidentali, soprattutto europei, sono già in condizione di sovrappopolamento rispetto alle capacità dei loro territori, e la crescita zero (e magari anche un po’ calante) è esattamente l’unica cosa che possono permettersi (ecologicamente parlando).

Il meccanismo attuale crea continuamente una concentrazione di popolazione (producente-consumante) in aree sempre più affollate, mentre aree semivuote del pianeta continuano a produrre popolazione a ritmi palesemente insostenibili, popolazione che poi cercherà di accatastarsi nelle aree già sovraffollate. Questo folle meccanismo funziona perché deresponsabilizza tutti. Deresponsabilizza i paesi con crescita demografica tumultuosa, i cui governanti possono contare sulle valvole di sfogo dell’emigrazione per tenere a bada lo scontento locale, che esploderebbe se la popolazione dovesse trovare sostentamento là dove è nata. E deresponsabilizza i paesi ‘ricchi’, che vedono nell’incremento di popolazione ‘prodotta altrove’ un modo per drenare manodopera a basso costo, che consente di conservare la propria superiorità economica e di incrementare la produzione.
Questo sistema è congegnato in maniera tale che l’unica forma di contenimento contemplata è quella di ‘crisi malthusiane’, cioè di situazioni in cui ad un certo punto la produzione incontrollata di popolazione da parte dei meno abbienti venga arrestata da eventi tragici, carestie, ecc.
In assenza di questa forma di contenimento, il processo si limita a proseguire all’infinito, con aree di produzione-consumo di beni sempre più affollate e aree di ‘produzione umana’ stabilmente miserabili.

● Non siamo produttivi!

Questa frase riecheggia spesso nei commenti di alcuni economisti e opinionisti. Ma cos’è la produttività e soprattutto qual è la sua incidenza rispetto all’attuale crisi? Prendiamo due bar, il “Bar dello Sport” e lo “Splendor Bar”. Nel primo lavora Piero, nel secondo Paolo.

Ogni mattina dalle 6 alle 14 nel “Bar dello Sport” entrano 1200 clienti per bere un caffè; pertanto Piero ogni mattina deve preparare 1200 caffè e riceve uno stipendio di 60 euro al giorno.
Nel bar dove lavora Paolo, sempre dalle 6 alle 14 entrano solo 40 clienti per bere un caffè, per cui Paolo prepara solo 40 caffè. Paolo ha una paga giornaliera di 50 euro.

Se confrontiamo quanti caffè producono Piero e Paolo in un’ora, stiamo misurando quella che in economia viene chiamata PRODUTTIVITÀ.

Piero ha una produttività di 150 caffè all’ora e il suo datore di lavoro, un tedesco di nome Wolfgang, è molto soddisfatto di lui.
Paolo ha invece una produttività di 5 caffè all’ora. Il suo datore di lavoro, Pier Carlo, è insoddisfatto della resa di Paolo anche se Paolo ogni giorno gli spiega che il problema non è la sua produttività, ma il basso numero di clienti che entra al bar.
Pier Carlo non si lascia convincere e alla fine decide di licenziare Paolo e di chiudere lo “Splendor Bar”.

Tutto sembra quindi risolto a favore della maggior produttività, ma la storia non finisce qui.

Una volta disoccupato (e disperato) Paolo si presenta dal signor Wolfgang, dicendogli che è un ottimo barista e che costa la metà di Piero.
Wolfgang, avido affarista, senza starci a pensare troppo licenzia Piero e assume immediatamente Paolo, che già dal primo giorno preparerà 1200 caffè per i 1200 clienti del bar a fronte di uno stipendio pari alla metà di quello di Piero.
Ovvero lavora per soli 30 euro al giorno.

Wolfgang si sente a questo punto un mago dell’economia, perché non solo ha mantenuto la stessa produttività, ma il costo della manodopera necessaria per un caffè si è dimezzato, permettendogli di guadagnare 30 euro in più al giorno.

Ma la storia non è ancora giunta al termine.
Così com’è successo a Paolo, che è rimasto senza lavoro, altrettanto succederà a parte dei 1200 clienti del “Bar dello Sport”, i quali, a causa della crisi, dovranno quindi rinunciare al caffè quotidiano.
Un’altra parte dei 1200 accetterà di lavorare per uno stipendio più basso e sarà costretto a tagliare la spesa del caffè della mattina al bar per far quadrare i conti a casa.
Il risultato sarà che al “Bar dello Sport” comincerà ad entrare sempre meno gente, facendo precipitare la produttività di Piero.
Per mantenere alta la produttività, Wolfgang dimezzerà le ore di lavoro di Piero e la sua paga, ma in questa spirale deflazionistica Wolfgang potrà licenziare i baristi e pagare sempre meno i nuovi senza però invertire minimamente la spirale improduttiva, per il semplice fatto che la produttività dipende dalla domanda di caffè e non dalla bravura del barista.

Oggi l’Italia è tra le maglie nere in Europa per la produttività, ritenuta responsabile dell’austerità che ci colpisce e che va debellata con serie riforme strutturali.
Ma da oggi almeno Paolo e Piero hanno capito che la produttività e la crisi ci sono perché non ci sono più clienti che entrano nel loro bar a DOMANDARE un caffè perché hanno finito i soldi, non è una mera questione di PRODUTTIVITÀ.

PER SIMILITUDINE:

Memento…

● Conte: dopo le dimissioni

Intervista a Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, che all’AGI spiega cosa potrebbe venir fuori da una situazione politica “molto fluida”. [via Italialeaks]

Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l’apertura ufficiale della crisi di governo “la situazione è molto fluida” e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd (“a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un’ulteriore frammentazione”) o il ritorno alle urne.

Lo spiega all’Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all’Università Roma Tre. “Le crisi di governo possono essere parlamentari o extraparlamentari – afferma il professore – le più comuni, oltre 60 volte su 65 governi, sono extraparlamentari, come è accaduto con il premier Conte. Extraparlamentari significa che il presidente del Consiglio si dimette senza un esplicito voto di sfiducia da parte delle Camere e il governo resta in carica fino alla nomina di un nuovo governo. Gli scenari possibili sono vari – prosegue Celotto – siamo davanti a una crisi molto tattica e questo tatticismo ricorda quello del marzo 2018, subito dopo le elezioni, perché il risultato elettorale è stato composito e come tale non ha indicato una maggioranza naturale. Del resto – sottolinea il professore – dobbiamo ricordare che siamo una repubblica parlamentare dove il governo viene nominato dal Parlamento e non direttamente dal popolo, come avviene nelle repubbliche presidenziali”.

I tre scenari possibili per il dopo Conte

Con le dimissioni di Giuseppe Conte si sono aperte tre alternative: la prima è un nuovo governo che si può chiamare di scopo, del presidente o di garanzia. “Questi termini – osserva il docente di Roma Tre – possono essere ritenuti sinonimi, e indicano un governo che ha una guida non politica e del quale fanno parte ministri per gran parte non politici ma tecnici. Un po’ come è accaduto con il governo Monti. Dobbiamo ricordare – afferma Celotto – che tecnico non è una parola dal significato malevolo, anzi dovrebbe significare un governo di alta competenza, di alta qualità tecnica che puo’ favorire dei risultati per il Paese”.

La seconda alternativa “è un governo politico che metta insieme il Pd e il M5s, ovviamente il Pd in tutti i suoi ranghi, e anche con pezzetti di Leu e gruppo misto per arrivare a una maggioranza abbastanza stabile soprattutto al Senato: qui la maggioranza è di 158 e bisogna raggiungere 162 o 165 per governare in maniera tranquilla. Sicuramente un governo di ampia coalizione politica che è tutto da costruire per capire come i 5 Stelle che hanno lavorato con un partito di centrodestra possono lavorare con un partito di centrosinistra”.

La terza alternativa è il voto: “Nel caso in cui non si riesca a formare un nuovo governo il presidente della Repubblica scioglie le Camere e si va direttamente alle urne”. Quali dei tre scenari è il più probabile? “In questo momento – risponde Celotto – io direi che il governo politico ha un 40% di possibilità, il governo tecnico un 35% e il voto un 25%. Sono percentuali molto vicine perché la situazione mi sembra molto fluida”.

Le consultazioni del Capo dello Stato

La parola passa a questo punto al Capo dello Stato che da oggi pomeriggio avvierà le consultazioni tra le forze politiche. “Le consultazioni sono il modo di avere il polso della situazione – chiarisce l’esperto di diritto costituzionale – ciascun gruppo parlamentare viene ricevuto al Quirinale e vengono ricevuti normalmente dal più piccolo al più grande, in ordine di rappresentatività politica. Sappiamo che alla fine delle consultazioni, che possono durare un paio di giorni, il presidente puo’ fare diverse cose: un secondo giro di consultazioni, affidare un mandato esplorativo, cioè un preincarico a un soggetto di garanzia come avvenne l’anno scorso con i presidenti del Senato e della Camera, o ancora designare direttamente un nuovo presidente del Consiglio il quale a sua volta farà le consultazioni per formare il governo”.

La partita in atto nel Partito democratico

Zingaretti e Renzi come si giocheranno questa partita? “Il ruolo del Pd è sicuramente il più difficile – evidenzia Celotto – sappiamo che è un partito molto diviso in correnti per cui bisogna capire se riesce a trovare una unitarietà nello stare al governo oppure se questa unitarietà non la riesce a trovare, per cui rischia una frammentazione ulteriore. In fondo la situazione è un po’ come quella del 2006, quando Prodi mise insieme nella coalizione dell’Ulivo una varietà composita di governo, e quindi un governo con grandi intenzioni politiche che non sempre riusciva a portare a termine i suoi obiettivi. A mio avviso il Pd deve fare un’importante analisi per capire se conviene andare al voto o cercare di governare. Il tentativo di governare può essere il più costruttivo per il Paese, ma vanno anche calcolati gli interessi politici delle singole correnti di voler andare al voto oppure di voler provare ad andare al governo. Penso che sia difficile anche all’interno del Pd capire questi equilibri”.

La possibilità di un accordo tra Pd e M5s

Quindi, prima di parlare di un accordo 5 stelle-Pd “bisogna capire se ci puo’ essere una convergenza politica completa di tutte le correnti del Pd e di tutte le parti dei 5 stelle verso un governo congiunto. A quel punto va fatto il programma, ed è tutto da vedere quali possano essere i punti di convergenza. Ma il problema più grave è trovare la convergenza tra Pd e M5s sull’idea di abbinarsi”.

A complicare il quadro politico c’è anche la manovra economica che l’Italia dovrà preparare nei prossimi mesi. “è uno scenario importante – ammette Celotto – la manovra economica che ci aspetta è impegnativa, da decine di miliardi. Inoltre, ci sono le clausole di garanzia sull’Iva e c’è sicuramente bisogno di fronteggiare i parametri europei, per cui sarà una manovra dispendiosa e importante. Si tratta di capire come i partiti vorranno muoversi rispetto a questo. Sappiamo bene – osserva il docente – che nessun partito politico vuole intestarsi una manovra sanguinosa e dura, per cui in questa ottica potrebbe essere più plausibile che sia un governo a matrice tecnica ad intestarsi queste riforme, come accadde nel 2011 con il governo Monti. In ogni caso – conclude – il quadro mi sembra molto fluido e penso che ci vorrà qualche giorno per risolvere questa crisi”. 

Bilancio di mezza stagione a mezze tinte

Nicoletta Forcheri

Francamente che questo governo non faccia niente né nel senso anticicliclo economico né a difesa dei cittadini, lo abbiamo visto tutti con l’ultima dichiarazione dei redditi, dove:

1 la zona no tax area è sempre vergognosamente bassa, 8000 euro l’anno vs i 40000 euro annui dell’Albania;

2 le aliquote fiscali sono sempre vergognosamente distruttive delle classi meno abbienti (23% la prima aliquota fino ai 15000 euro, il 27% dopo i 15000!);

3 per persone come la sottoscritta, che vivono di affitti turistici, non esiste NEANCHE la zona no tax area, per dire o paghi o vendi, persino su 5000 euro di reddito, il che significa che ci vogliono affamare, e che la patrimoniale esiste eccome!

4 sempre per i privati che affittano NON esistono le spese detraibili, quindi PATRIMONIALE NASCOSTA. Per dire in Francia un proprietario che affitta dichiara d’ufficio il 50% del reddito per l’altro 50% è…

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● Banconote e conio

 [In calce podcast Vera Economia di Alessandro Sieni]

Banconote e conio sono ormai una proporzione minuscola (meno del 10%) del denaro esistente nell’economia. Alcuni, prendendo esempio dalle banche private che generano la moneta scritturale bancaria, sperimentano una procedura somigliante digitando numeri sulla tastiera di un pc. La scritturazione bancaria dei “bit” si ritiene CONVERTIBILE IN MONETA LEGALE EURO accettata da tutti perché ritenuta ope legis (regolamento Bce) ratificata dagli stati. Per similitudine, alcuni provano a imitare questa procedura anche in forza di una sentenza attestante che la moneta bancaria non è moneta legale, difatti l’avvocato Marco Della Luna, per salvare dalla vendita all’asta, richiesta da una banca ai danni di un suo cliente (come a diversi altri), ha presentato al giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Genova un’istanza di sospensione basata anche sulla contestazione di nullità del contratto di mutuo perché la banca in questione (come fanno tutte le banche) aveva prestato, spacciandola per euro (moneta legale), una moneta scritturale privata, da essa stessa creata senza autorizzazione. Il giudice in questione non ha sospeso l’esecuzione, ma ha fatto un’ammissione sorprendentemente audace, per un giudice, ossia che effettivamente il denaro creato e prestato dalla banca non è la moneta legale Euro, BENSÌ POSSA ESSERE CONVERTITO IN ESSA quando si preleva in contanti. Una tale ammissione mina le basi stesse del sistema di potere politico-economico che domina e sfrutta la società contemporanea…

In conclusione, l’oggetto della licenza bancaria, ex art. 10 TUB, è l’esercizio e l’intermediazione del credito, non la creazione della moneta, la quale non può considerarsi come implicita nell’esercizio del credito, così come la fabbricazione di automobili non può considerarsi implicita nel noleggio di automobili. La creazione di moneta non rientra nemmeno nell’emissione di moneta elettronica, consentita alle banche di credito e ad altri soggetti soltanto contro copertura in fondi pre-esistenti. La creazione dell’euro, della moneta legale, è riservata al Sistema Europeo delle Banche Centrali: artt. 127 e 128, 1° c TFUE; art, 10 TUB; artt. 347 e 453 CP, ed è vietata alle banche non centrali – e queste sono norme pubblicistiche, imperative, penalmente sanzionate.

Quindi, come non è legale la moneta bancaria e tuttavia viene riconosciuta da chicchessia, allora nello stesso modo pur non essendo legale la moneta di Stefano questa dovrebbe altrettanto essere legale!

https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2018/06/01/%E2%97%8F-moneta-scritturale-bankitalia-sincarta/

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004112

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004114

NOTA. Circolazione al di fuori dell’area dell’euro Le banconote in euro non sono utilizzate esclusivamente dai residenti nell’area dell’euro. Essendo denominate in una valuta internazionale, talvolta valicano i confini dell’area e non rientrano più. Si stima che in termini di valore tra il 20% e il 25% delle banconote in euro in circolazione sia detenuto al di fuori dell’area dell’euro, prevalentemente nei paesi limitrofi. La domanda di banconote in euro è bruscamente aumentata soprattutto nei paesi dell’Europa orientale non appartenenti all’UE con lo scoppio della crisi finanziaria nel 2008 e il deprezzamento delle valute nazionali rispetto all’euro. Poiché queste banconote restano in circolazione, si presume che continuino a essere detenute da non residenti nell’area dell’euro.

links:
https://nicolettaforcheri.wordpress.com/2017/04/23/tribunale-di-savona-sulla-creazione-di-euro-scritturali-e-relativi-pagamenti/

Un contradditorio a caso…

Moneta scritturale: quelli che si creano gli euro da soli

● Minibot a prova d’idiota

Il denaro non è un bene reale, bensì è un bene fittizio creato a volontà dal suo monopolista, ad esempio lo Stato, il cui ruolo è quello di creare benessere diffuso.

I liberisti trattano il denaro come se fosse un bene reale, ignorando completamente le basi della teoria monetaria moderna (il denaro infatti non è più agganciato all’oro dal 1971, fine del “Gold standard”.

Uno Stato sovrano con “moneta fiat” oggi ha il potere di creare tutto il denaro che vuole, per creare piena occupazione e pieni servizi, e senza generare inflazione…

Sappiamo che secondo il filosofo Benedetto Croce, la differenza tra un LIBERALE ed un LIBERISTA, seppur quasi impercettibile ai più è profonda: “Il liberismo è un concetto inferiore e subordinato a quello di liberalismo. E in Italia si può essere liberali senza essere liberisti”.

Per completezza, il concetto di LIBERTARISMO secondo l’Accademia della Crusca e l’Enciclopedia Treccani afferisce ad un orientamento di pensiero e movimento politico-culturale tipicamente statunitense teso ad esaltare il ruolo dell’individuo e la sua libertà d’azione all’interno della società capitalisticaM.N. Rothbard (For a new liberty. The libertarian manifesto, 1973), principale teorico del libertarismo, postula la necessità e la possibilità di assoggettare alla logica di mercato tutte le funzioni tradizionalmente attribuite allo Stato (comprese la giustizia, l’ordine pubblico e la difesa: cosa non pensabile per un liberale o per un liberista per sé) e di assolutizzare i diritti individuali come naturalmente fondati. Per questo e per la fiducia espressa nei confronti del sistema capitalistico il libertarismo è denominato anche anarco-individualismo o anarco-capitalismo.


Il video “La favola dell’ebreo e il ciclo monetario” di Nicolas Micheletti è visibile qui https://www.youtube.com/watch?v=p7Bfe3iSNSE

Cornelius Castoriadis, Perché non siamo in democrazia

l'eta' della innocenza

Perché la società si sgretola in un pullulare di egoismi, razzismi, disuguaglianze crescenti e perdite di solidarietà? Perché cresce l’assenteismo elettorale, mentre i partiti sono sempre meno “rappresentanti del popolo” e sempre più burocrazie volte a perpetuare il loro potere? 1.461 altre parole

via Cornelius Castoriadis, Perché non siamo in democrazia — ~ gabriella giudici

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● L’Euro, cosa è

Un tempo era lo stato a emettere moneta, libera da debito. Oggi (forse un po’ incredibilmente, no?) questo compito è assolto dalla BCE, un privato che sottrae allo stato il potere di sovrintendere le politiche monetarie e fiscali, già funzioni di carattere pubblico. Ora lo Stato è diventato un guscio vuoto, autoritario e iniquo, un mero passacarte degli interessi di enti sovranazionali non eletti. La soluzione per lo stato, forse, non sarebbe il ripristino dei diritti e della democrazia mediante la riappropriazione della sovranità, attuando politiche economiche in funzione dei reali bisogni del paese?

m-e-r-c-a-n-t-i-l-i-s-m-o

L’Euro, che non è [solo] una moneta (per giunta a debito) [1] è presumibilmente una truffa (sich!) perché, se è vero che lo scopo di una moneta è quello di svolgere un servizio di rappresentazione “cartacea” (o unità di conto o intermediazione) dei beni e servizi scambiati tra le parti, non si capisce perché tale servizio non possa essere neutro, vale a dire auto-prodotto (a livello di comunità/nazione) e privo di interessi. L’Euro, più che una moneta qualsiasi, è e rappresenta invece un accordo monetario di parità tra i “vecchi” cambi nazionali, volto ad armonizzare forse l’impossibile, puntando alla facilitazione dei movimenti finanziari di alto livello… senza tenere conto delle rispettive e disparate politiche economiche nazionali. Ora, col senno di poi, è facile notare come l’Euro sia non tanto una moneta vera e propria quanto un “club”, un accentrato sistema di governo delle politiche economiche dei popoli, artatamente ideato da privati capitalisti, non certo eletti democraticamente. Bello vero?

Lo scorso 1° gennaio infatti l’Euro ha compiuto i suoi primi venti anni di vita. Dovremmo ormai aver maturato la giusta consapevolezza su come giudicare l’attuale progetto di integrazione europea, culminato nell’unione monetaria del 1999, anzi del 1997 (dato che quello fu l’anno della fissazione dei cambi tra paesi aderenti): oltre alle venti candeline, l’Unione Europea ha spento qualsiasi possibilità di attuazione di politiche emancipatorie per le classi meno abbienti e ha contribuito in maniera decisiva, come detto sopra, alla depoliticizzazione delle decisioni di politica economica, ormai dipinte da un élite quasi esclusivamente come scelte tecniche.

Negli ultimi vent’anni risulta che la limitazione della crescita reale dei redditi da lavoro sia stata una delle cause di stagnazione della domanda, anche se c’è chi sostiene, tra l’altro, che fu l’eliminazione della scala mobile il motivo dell’utile rallentamento dell’inflazione, che negli anni passati era considerato uno dei fattori negativi per la normalizzazione del sistema economico di un paese. Tuttavia, oggi di inflazione non ce n’è… Eppure non sembra che si stia meglio di quando i salari erano difesi dalla scala mobile e c’era la “liretta”… Oggi non ci sarà inflazione ma in compenso c’è l’ “eurone”, però non vi è lavoro (e quindi reddito) e per l’appunto tutto ciò è dovuto alla Moneta unica.

Domanda retorica (non occorre rispondere), secondo te è meglio:

1. un’inflazione al 4, 5, 6% (e più) con la possibilità di recuperare il potere d’acquisto oppure:

2. un’inflazione a zero, ma nessun reddito perché non hai lavoro?

Ecco, ora deglutisci… e ripeti con me: il pericolo non è l’inflazione, il pericolo è la deflazione. Il pericolo non è l’inflazione, il pericolo è la deflazione. IL PERICOLO NON È L’INFLAZIONE, IL PERICOLO È LA DEFLAZIONE. [2]

Molti, come modestamente il sottoscritto, sostengono che la moneta appartiene di diritto a chi lavora, produce e contribuisce in qualsiasi modo al benessere collettivo. Nel mondo economico attuale invece ogni moneta a corso forzoso, attraverso artifici o raggiri, “sembra” essere di proprietà della banca centrale che semplicemente la stampa e poi la presta ad interesse ai legittimi proprietari.
Il risultato di tutto questo è che più si produce nuova ricchezza, più il corpo sociale impoverisce indebitandosi sempre di più e se a questo aggiungiamo una classe politica che a tutto mira meno che al benessere dei cittadini, abbiamo oltre al crescente indebitamento anche una spesa pubblica che ogni anno aumenta. Tanto per chiarire oggi spendiamo ogni anno oltre la metà di quello che si produce (circa 750 miliardi di Euro).

Il risultato sono tasse crescenti per coprire debiti in realtà inesistenti e sperperi pubblici, mentre i Diritti fondamentali, i servizi essenziali come gli investimenti per ricerca, scuola, infrastrutture ecc., sono ridotti o azzerati per mancanza di fondi…

TRATTO DA WSI ECONOMIA

INTERVISTATORE. E di chi è la colpa secondo il professor Sapelli? Chi ha voluto l’Euro è stata la sinistra internazionale che ha condannato alla povertà la classe media.

“Di certo tra i padri dell’euro ci sono ordoliberalisti tedeschi, che hanno spinto per estendere a tutti gli europei la Costituzione della Germania, imponendo dall’alto anche una forma economica (…) è stata creata per la prima volta una moneta senza uno Stato, provocando i disastri che sappiamo, con effetti tutti deflattivi, imposti dalla Germania per assicurarsi un surplus commerciale. Così Berlino drena risorse a tutta Europa e poi le trasferisce all’estero”.

INTERVISTATORE. E, all’affermazione secondo cui, “quindi le posizioni anti-euro sono solo elettorali”, Sapelli risponde.

“Le posizioni politiche si capiscono bene: c’è l’inversione della rappresentanza. Chi ha voluto l’euro è stata la sinistra internazionale, dai Delors ai Blair, con Clinton e fino a Prodi; la socialdemocrazia tedesca e l’azionismo italiano dei Ciampi e Padoa Schioppa. Ma così questa sinistra ha condannato alla povertà la classe media, nella sua definizione americana, cioè con dentro anche gli operai. Insomma, tutta la gente onesta. Quindi ora non la può più rappresentare. Chi ci può pensare? La destra moderata. Ecco perché hanno fatto fuori Berlusconi, nel 2011. E direi che lo stesso è appena accaduto a Fillon: i magistrati francesi hanno fatto un piacere agli eurocrati”.

INTERVISTATORE. E sull’Euro il professore non ha dubbi: uscirne è difficilissimo, anche se un sistema più tecnico c’è.

“Penso che come è stata una follia entrare, così è facile fare follie uscendo. Il problema non è la moneta, ma il credito: bisognerebbe riuscire a separare il sistema dei pagamenti da quello dei crediti (…) Tecnicamente non c’è nulla. È una gabbia. Gli unici in Italia che possono elaborare qualcosa di serio sono i professori Paolo Savona e Giuseppe Guarino (…) Ci sarebbe un metodo tecnico per lasciare l’euro, ma richiederebbe la cooperazione di tutte le banche centrali e di tutti i governi. Tutti seduti intorno a un tavolo con l’obiettivo comune di ridenominare ogni attività nelle valute nazionali. Accompagnando per un periodo anche lungo la doppia circolazione, dell’euro e della nuova valuta. Al momento è una prospettiva auspicabile, ma irrealistica”.

[1] La nostra moneta ufficiale, l’Euro, come tutte le altre monete a corso forzoso, la cui accettazione è imposta dalla legge, è una moneta basata sul debito. Lo Stato, che ogni anno deve adeguare la quantità di moneta in circolazione, necessaria per lo scambio di beni e servizi, si indebita con la banca centrale che stampa il denaro, emettendo titoli di debito (Bot, BTP, CCT ecc.) per un pari importo e sui quali deve pagare anche un tasso di interesse.
[2] Prof. Giulio Sapelli all’VIII Assise degli Amministratori camerali lombardi (29 Novembre 2018). “Non esiste il problema dell’inflazione, ma quello della deflazione. Sono andato in un paese della Val Trompia, che è uno dei posti più ricchi del mondo, per un convegno sindacale. Il locale segretario della Fim mi ha detto che è in pensione, ma il figlio e la figlia, in cassa integrazione, sono tornati a vivere in casa perché non hanno i soldi per pagare il mutuo. Stiamo erodendo la ricchezza non solo dei ricchi, ma anche dei poveri e delle classi medie (dove ci sono anche gli operai). Il pericolo è la deflazione, cioè che si fermi tutto. Allora, ciò che ci può guarire è l’inflazione. Bisogna convincere i tedeschi, i quali non conoscono neanche più la loro storia – Weimar non ha insegnato loro niente? –, che non esiste il problema dell’inflazione, ma quello della deflazione. Abbiamo iniettato nel sistema trilioni di liquidità, dovremmo avere l’inflazione al 20% e invece non l’abbiamo. Qui arriviamo al vero problema e secondo me le camere di commercio devono farsene carico con coraggio: questi soldi non sono andati all’economia reale, ma sono serviti a salvare le banche; se non pensiamo a riformarle continueremo per molto tempo a cercare di salvarle, senza riuscirci. Dobbiamo tornare a separare banche di investimento e banche d’affari. Non si può parlare di sussidiarietà e poi pensare che un organismo dall’alto controlli migliaia di intermediari finanziari, tantomeno a livello europeo. Occorre dunque separare le banche. Bisogna chiedere agli imprenditori di creare le proprie banche, di rafforzare le banche cooperative, le Bcc, le banche popolari. I paesi con un forte sistema di banche cooperative sono già da parecchio oltre la crisi. Il problema è che nessuna economia è uguale all’altra: il mondo è diseguale. Se si guarda dentro le cifre, anche quelle dell’Ocse, ci si accorge che vi sono settori che sono anticiclici: il biomedicale, le nanotecnologie, un certo tipo di informatica, le macchine utensili (in cui eravamo i primi al mondo e che stiamo continuando a distruggere). Alcune imprese tengono perché dei loro prodotti non se ne può fare a meno. Bisogna avere l’intelligenza di scegliere sette-otto settori anticiclici, puntare su questi e difenderli a tutti costi, anche con l’intervento pubblico. Non è detto che si possa uscire dalla crisi solo con la mano privata. Bisogna intervenire nelle situazioni in cui i privati da soli non ce la possono fare, auspicando anche degli interventi di capitale estero. La crisi che attraversiamo è fatta di luci e ombre. È una crisi con molte componenti morali e spirituali, quindi è anche una crisi di attesa. Attendiamo che ci sia la soluzione. Per esempio, occorre abbassare le tasse sulle imprese. Come può, infatti, crescere un paese con il 50-60% di carico fiscale? Non esiste al mondo, e ve lo dico da studioso di storia e teoria economica, una situazione analoga. Occorre cercare di aumentare la massa salariale. Le camere di commercio sono un attore economico: sono un’autonomia funzionale, ma possono agire come strumenti di governo dell’economia. Sono la casa degli attori del mercato, grazie alla quale l’imprenditore non è più suddito, ma cittadino. Le camere e le loro iniziative sono un elemento per affrontare la crisi, nella consapevolezza che il mondo non è solo nero e bianco, ma grigio e che in fondo al tunnel la luce che s’intravede è quella della speranza.”.
° ° °

● Euro, prima e dopo

Quando ci si domanda se e’ possibile per l’Italia fermare l’incredibile declino, occorrerebbe valutare quanto segue:

1) RIMUOVERE IL “VINCOLO ESTERNO”
Nel breve-medio periodo condizione necessaria ma non sufficiente per una ripresa e’ unicamente quella di un “cambio di sistema nel rapporto con l’estero”, ergo uscire da Euro e svalutare (qualsiasi altra azione, anche la piu’ condivisibile riforma, non puo’ matematicamente avere effetti nel breve-medio periodo per cambiarne la traiettoria; ma l’uscita dall’euro non garantisce sul medio-lungo periodo una crescita stabile), tornando ad una piena sovranita’ monetaria e valutaria.
È dimostrato nella simulazione >>> https://goo.gl/8CoZgR che conferma i Nove studi e rapporti a confronto sul break-up dell’Euro >>> https://goo.gl/KEoamX
dove si illustrano:
l’Analisi della Svalutazione del 1992-1995 >>> https://goo.gl/bvxyCh
Le tesi della Thatcher >>> https://goo.gl/eBd3as
Le tesi di George Dorgan (UBS-Reuter)>>> https://goo.gl/abzeWg
Le tesi di Bolkestein >>> https://goo.gl/L3qCr3
Le tesi di Kaldor >>> https://goo.gl/U7a2bx
Le tesi di ben 7 nobel >>> https://goo.gl/J4GDod
In conclusione, per gli euro-fanatici, qui è reperibile un Manuale che spiega le ragioni per cui ci conviene uscire >>> https://goo.gl/ZiQYno

2) RIMUOVERE I “VINCOLI INTERNI”
Nel medio-lungo periodo condizione necessaria ma non Sufficiente per mantenere tale ripresa è unicamente quella di procedere rapidamente ad un “Cambio di sistema interno“, ergo, “Ridurre il peso della Tassazione” che per chi paga è insostenibile, nonché il blocco burocratico, “ristrutturare la Spesa Pubblica” efficientando gran parte della spesa corrente, riducendo una serie di voci, e nel contempo aumentando la spesa per Investimenti, per Ricerca e Sviluppo, e quella di protezione sociale e di supporto alle famiglie (all’epoca avevamo fatto un grosso lavoro a riguardo, evidenziando le storture della spesa pubblica, che trovansi qui >>> https://scenarieconomici.it/manovra-shock-da-150…/

3) RENDERE SOSTENIBILE LA NOSTRA DEMOGRAFIA
NEL LUNGHISSIMO PERIODO, quanto sopra non serve a niente, se non si fa una politica demografica decente e per tempo; una nazione che procede con un tasso di fecondità di 1,3 figli per donna da oltre 2 decenni, se continuerà con questi numeri, e senza una politica di immigrazione intelligente (che miri all’ingresso di forza lavoro nei momenti di sola espansione, in particolare di persone “integrabili“), avrà tra qualche lustro un profilo demografico insostenibile, con una popolazione anziana predominante, che comporta “costi” (sociali, previdenziali, sanitari) semplicemente insostenibili per la popolazione in età lavorativa.
Le misure da prendere sono semplici, ed adottate con successo dalla Francia (“reddito familiare”, “asili nido”, etc), ed ineludibili. Chi non affronta la questione demografica, semplicemente è privo di visione di lungo periodo e non ha dimestichezza con la “matematica”: i numeri sono inesorabili.
Altre strade semplicemente non esistono.
Ah, dimenticavo, questo è il “conto” >>> https://goo.gl/5LkJ69

CONCLUDENDO: EURO PRIMA E DOPO, TI DICE NIENTE? https://t.co/lZ2QmDflsZ

● Crisi, come risolvere

1901294_660969710629263_1663586764_nPoiché numerosissimi lettori stanno scaricando e condividendo il modulo per pagare gratis creando euro (vedi sotto) l’avvocato Marco Della Luna pubblica una versione aggiornata del medesimo, ripetendo che non se ne assume alcuna responsabilità, che chi lo volesse usare lo farebbe a suo rischio e pericolo, avvertendo che non vi è garanzia di accettazione e che qualche banca ha addirittura denunciato il debitore che la aveva pagata usando tale modulo. Testualmente egli dichiara: “Io non vi vedo alcun illecito penale, ma la “giustizia” di ogni paese serve di regola il potere costituito e i suoi interessi, a torto o a ragione, in cambio della partecipazione a qualche privilegio. Tenete presente che tutte le istituzioni, anche quelle giudiziarie, stanno legittimando la creazione di moneta contabile denominata “euro” da parte delle banche non centrali, in aperta violazione dell’art. 128 TFUE, che riserva la creazione dell’Euro al Sistema Europeo delle Banche Centrali – il che la dice lunga sull’inconsistenza della legalità vantata dal regime. Neanche i cittadini, le imprese, gli enti pubblici potrebbero, secondo questo articolo, creare moneta denominandola “euro”, ma lo possono fare per legittima difesa contro le banche (non centrali), che lo fanno sistematicamente, sotto gli occhi compiacenti delle istituzioni, e per giunta senza dichiarare i profitti da creazione monetaria, e così facendo evadono le tasse creando debito pubblico, recessione e povertà. Di fatto, però, alcune banche hanno (implicitamente o esplicitamente) accettato il pagamento qui descritto, e anche qualche ente pubblico, anche per imposte. Perché lo fanno? Credo che sia una sorta di prova, per vedere se funziona questo mezzo di pagamento, che è l’unico con cui si possa evitare una crisi generale di insolvenza dei loro “debitori”, cioè la svalutazione in massa dei crediti nei loro bilanci. E credo che molte banche nonché l’Agenzia delle Entrate temano che, se si scontrano in tribunale con queste contestazioni di sistematica illegalità e violazioni fiscali, possa dilagare lo scandalo, e, con lo scandalo, la consapevolezza popolare. Tuttavia la vera utilità del fatto che migliaia e migliaia di persone continuano a “pagare” con questo tipo di moneta, è un’utilità sociale, consistente nel rendere pubblica la realtà illegittima e insostenibile del sistema monetario basato sulla sovranità monetaria delle banche private di credito che creano pseudo-euro in violazione dei trattati. E nello spingere verso una riforma come quella delineata in fondo a questo articolo. Il tutto come meglio analizzato e argomentato nel mio ultimo saggio, Tecnoschiavi, pubblicato da Arianna Editrice, dal quale sono estratte le pagine che seguono. 16.02.19 Marco Della Luna”

Per scaricare il modulo aggiornato, richiederlo tramite messaggio a: https://facebook.com/MonetaNostra


PER RISOLVERE IL PROBLEMA FINANZIARIO NAZIONALE

La realtà sopra esposta fornisce all’Italia un’arma potentissima sconfiggere l’opposizione di Germania, Francia, Commissione Europea così da poter attuare la spesa per investimenti e taglio delle tasse indispensabile per rilanciare il Paese. L’Italia infatti può contestare all’UE e alla BCE e anche alla Corte dei Conti, sollevando uno scandalo generale:

  • come falso, arbitrario e scientificamente confutato il paradigma economico-finanziario adottato da UE e BCE e basato sulla scarsità-costosità intrinseche della moneta, quindi sulla necessità di tassare o risparmiare per trovare i soldi con cui fare gli investimenti utili, per non dire dei vincoli di bilancio;
  • come falsi i bilanci delle banche di credito (e della stessa BCE e BdI), richiedendo l’accertamento degli utili non dichiarati e il pagamento delle tasse su di essi e usando tali utili per risanare a costo zero tutte le banche decotte, pagando tutti i loro creditori e facendo una splendida figura.

La suddetta realtà consente pertanto (di gettare sul tavolo delle trattative con l’Unione Europea la richiesta):

  • di chiarire mediante apposito trattato e, in ogni caso, apposita legge nazionale, la distinzione normativa e contabile tra euro-moneta legale creato dal SEBC e moneta creata dalle banche non centrali sotto la denominazione “euro”;
  • di eseguire, attraverso l’Agenzia delle Entrate, verifiche e rettifiche dei bilanci delle banche;
  • di denunciare, con forte battage divulgativo, i reati di falso in bilancio, evasione fiscale, riciclaggio;
  • di accusare come complici (almeno per via omissiva) di questa colossale evasione fiscale tutte le autorità monetarie soprattutto europee;
  • di creare in proprio, attraverso una banca pubblica, l’euro scritturale che creano le altre banche (dato che lo Stato ha ceduto alla BCE la potestà di creare la moneta legale, non la moneta scritturale bancaria).

● È il documento più tradotto nel mondo

Dichiarazione-diritti-uomo

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) secondo il Guinness dei Primati, è il documento più tradotto nel mondo.

Se chiedessi di menzionare i propri diritti, molte persone ti direbbero semplicemente la libertà di parola o di fede o forse un paio di altri. È indubbio che tali diritti siano importanti ma il campo dei diritti umani è davvero molto più vasto. Ad esempio si tratta di:

potere di scelta e opportunità,

libertà di ottenere un lavoro,

di intraprendere una carriera,

di crescere i propri figli,

di scegliersi il proprio partner,

diritto a viaggiare o permanere ovunque,

diritto di lavorare senza essere maltrattati, senza subire abusi e senza la minaccia di un licenziamento arbitrario,

vi è persino il diritto al tempo libero…

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, redatta dai rappresentanti di tutte le regioni del mondo, adottata dalle Nazioni Unite è l’attestazione sui diritti umani più universale che esista. Tratteggia i diritti fondamentali i quali formano le basi per una società ugualitaria. Con questo atto storico l’assemblea dell’ONU fece appello a tutti gli Stati membri (circa duecento) di divulgare il testo della Dichiarazione “affinché venga esposta, letta e spiegata principalmente nelle scuole ed in altre istituzioni educative, senza distinzione basata sulla posizione politica dei Paesi o dei territori”.

La Dichiarazione è un documento concreto che è stato accettato come contratto tra un Governo e la sua gente praticamente in tutto il mondo.

Nato settant’anni fa, non a caso, quando le città di tutta l’Europa e dell’Asia erano rese a cumuli di macerie fumanti, quando milioni di persone erano morte per la guerra e molti altri milioni erano prive di casa o morivano di fame. Sotto la presidenza di Eleanor Roosevelt (vedova del presidente Franklin Roosevelt) l’apposita Commissione decise di redigere il documento che divenne la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La Roosevelt, sua ispiratrice, né parlò come della Magna Carta internazionale dell’intera umanità, fu adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Nel preambolo e nell’Articolo 1, la Dichiarazione proclama i diritti di ogni essere umano: 

“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. La noncuranza e il disprezzo per i diritti umani hanno prodotto atti barbarici che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità. L’avvento di un mondo in cui gli esseri umani possono godere di libertà di parola e credo, libertà dalla paura e dalla povertà è stata proclamata come la più elevata aspirazione della gente comune. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”

I Paesi membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a promuovere gli articoli sui diritti umani che, per la prima volta nella storia, sono stati codificati in un unico documento. Di conseguenza, molti di questi diritti, in varie forme, fanno parte delle leggi costituzionali delle nazioni democratiche. Tutto questo è così semplice, splendido, anzi direi magnifico… (Per l’Italia si veda anche la Legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Mai come ora, i diritti del singolo individuo anche di nazionalità italiana, delle minoranze, delle etnie più povere e oppresse vengono non solo disattesi ma addirittura calpestati.
Il concetto di dignità umana e uguaglianza viene attaccato con forza e senza sosta da una narrazione dei fatti intrisa di colpa, paura e ricerca di capri espiatori, diffusa da coloro che cercano di arrivare o di restare ancorati al potere, ad ogni costo.

Tutti possono prendere posizione agendo a livello locale per riconoscere e far rispettare i diritti uguali e inalienabili di tutto l’essere umano.

Occorre crederci e attivarsi.

…Se troverai un po’ di tempo per pensare, con leggerezza, ascolta >>> 
https://soundcloud.com/stefano-ni…/il-progetto-vera-economia
e poi visita >>> 
https://www.youtube.com/watch?v=Gd8-4-NAcG8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KaC0Wm4eCSfOrYQ43_7TaqfJM-ZfAqy8C2X8PLiV8cwYxk43_15X5XOY

● Ordoliberismo e diritti umani

stefanonizzolaIl motivo per il quale è utile conoscere la teoria ordoliberista è molto semplice, la sua diretta emanazione politico economica si ritrova interamente applicata nei principi regolatori dell’Unione Europea e dunque in netto contrasto e in posizione dominante rispetto all’impianto costituzionale Italiano ma in perfetto accordo con i principi costituzionali Tedeschi.

L’Economia sociale di Mercato (ESM) ha come obiettivi principali della sua Politica Economica il primato della politica monetaria e della politica di sviluppo, l’allineamento dei prezzi sull’offerta delle merci, una ripartizione equa e graduale dell’aumento del benessere; nulla, ma proprio nulla fa riferimento al lavoro e alla piena occupazione e il motivo è molto semplice: l’intervento dello Stato nei mercati, dunque anche quello del lavoro, è ritenuto dall’ESM inammissibile.

Come si sia dispiegato il dominio politico ed economico della Germania in ambito Europeo è noto a tutti ma è meno noto che esso si sia sviluppato dietro la peggiore delle menzogne, quella della giustizia sociale.

Lungi dall’essere ciò per cui viene spacciata, la ESM in realtà consiste in un’impalcatura economico istituzionale volta unicamente alla polarizzazione indefinita dei redditi; essa si esplica attraverso il trasferimento automatico di ricchezza per effetto della stabilizzazione monetaria; questa produce

  • da un lato  il  progressivo trasferimento di quote di profitto dai salari verso le rendite,
  • e dall’altro l’aggiustamento della domanda di lavoro in funzione di retribuzioni progressivamente decrescenti tali da poter raggiungere la piena occupazione.

Come è noto, un mercato del lavoro che raggiunge la piena occupazione attraverso salari di puro sfruttamento può essere giustamente considerato un esempio di efficiente allocazione delle risorse ma non certo di giustizia sociale.

Il fenomeno che tuttavia testimonia del fatto che le politiche ordoliberiste siano pienamente inefficienti nell’allocazione delle risorse è rappresentato dal suo effetto decrescente nella propensione marginale agli investimenti.

Tale effetto discende dal mancato incentivo che il dogma della stabilità monetaria, provoca ad opera della stagnazione della domanda aggregata interna, la quale a sua volta genera la paralisi se non l’arretramento del saggio di crescita della produttività per via della selezione delle imprese e della loro naturale moria da mancata competitività.

Meno imprese per selezione naturale significa dividere una torta un po’ più piccola di mercato per via della crescente disoccupazione (calo della domanda) tra un numero minore di investitori, i quali vedono crescere i propri profitti in modo automatico in assenza di investimenti e contemporaneamente aumentare la quota di remunerazione del capitale anche in presenza di decrescita del PIL.

Altro effetto non meno nefasto si rileva nella collocazione geografica delle attività produttive che tendono a localizzarsi e concentrarsi in prossimità delle aree a maggior concentrazione industriale con un effetto di impoverimento progressivo delle aree periferiche.

Riepilogando:

  1. Moria delle attività economiche,
  2. elevato inutilizzo delle risorse umane,
  3. tendenza alla diminuzione degli investimenti,
  4. congestionamento industriale e impoverimento delle periferie.

Si può affermare dunque che, sia teoricamente che empiricamente, si riscontra nell’applicazione di politiche economiche ordoliberiste una totale e perniciosa inefficienza nell’allocazione delle risorse; l’esatto opposto di quanto propagandisticamente sbandierato da chi oggi detiene lo scettro del controllo della Politica Economica dell’Unione Europea.

Bello, eh?


Vi spiego l’ordoliberismo, Francesco Forte video qui

			

● Trust (emendamento n° 7) (Jersey) Legge 03/09/2018

03/09/2018 AGGIORNAMENTO

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.


Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)      in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3      Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)      non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4      Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)      nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)      dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)      per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)      di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)      un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)      un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)      nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A)      La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5      Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29      Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c)      si riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6      Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7      Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2)      L’articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c)      il paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8      Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)      Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9      Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6)      In deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2)      In deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A      Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i)      si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)      distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b) e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.

 

Più info qui >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/

 

● Cos’è il Trust?

La figura del Trust è un’immensa novità nel panorama giuridico italiano come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano (il cd. ceppo Romano-germanico ). In Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, non da ieri, quindi. Questa legge altro non è che la ratifica “sic et simpliciter” della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al Trust avvenuta il 1°luglio 1985.

Il Trust, tuttavia, è un istituto giuridico che viene applicato nei paesi di common law (Inghilterra prima fra tutti) già da oltre cinque secoli. Ma allora perché una figura così importante altrove ci ha messo tanto tempo prima di entrare ufficialmente nel nostro ordinamento e, comunque, ce ne metterà ancora molto per entrare nella prassi privatistica del nostro Paese? La risposta è semplice. I due grandi sistemi civili (common law e civil law) sono profondamente diversi fra loro e i presupposti per l’applicabilità o meno degli istituti tipici dell’uno all’interno dell’altro sono diversi fin dalle più profonde radici.

Infatti il nostro civil law, ad esempio, basa il concetto di proprietà come un monolito inscalfibile ed assoluto,  lo si può frazionare – sulla carta – ma alla fine, magari dopo decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è assoluto. Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma “il proprietario” c’è sempre, una persona o un’entità è sempre individuabile ed individuato. Potremmo definirlo come un cane legato ad uno di quei guinzagli che si accorciano e allungano a piacere, basta premere un pulsante e il cane, volente o nolente, torna vicino al suo padrone.

Così non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario dei beni… Esiste la figura del bene (mobile, immobile o quant’altro) di colui che lo cede in gestione, di colui che lo gestisce, e di colui che trae i benefici della gestione.

Le figure sono in genere tre (ma possono essere anche meno o più, a seconda della giurisdizione che regola il trust).

Il primo è il cd. Settlor, o meglio, il disponente. Questa persona è quello che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto al Trust. Questi nomina una persona (o entità) terza cd. Trustee (gestore) il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistare altri beni, può affittarli, insomma può fare (sempre ufficialmente) di tutto senza che il disponente possa dire A sugli atti che il gestore compie. Ma il bello è che il gestore non è neanche lui proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. Terza figura è quella del (o dei ) cd. Beneficiary (beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici della gestione del trustee, si può dire che campa di rendita.

A questo punto giova un esempio pratico:il disponente cede in Trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato, e nomina altresì come beneficiaria la moglie. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l’appartamento conviene affittarlo;L’affitto, quando percepito, viene versato alla moglie beneficiaria.Chiaramente la somma viene decurtata delle spese e delle tasse che l’appartamento richiede e queste possono essere, e in genere è così, addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo. 
In altre parole, il bene ceduto in Trust non è di nessuno, è un bene che “galleggia” senza essere attraccato in nessun porto.

Altro esempio: viene conferita in Trust una somma di denaro, il trustee quei soldi può investirli in un fondo comune, può comprarci immobili, automobili, noccioline, può acquistare direttamente partecipazioni societarie essendo il gestore di “un qualcosa” (Trust) che può nominare membri di consigli di amministrazione ecc. ecc.

Prima obiezione (fra le tante) che vengono mosse da chi è ancorato saldamente al nostro ordinamento romanistico: “ma se io trasferisco i miei beni al Trust, come faccio a controllare il Trustee affinché non faccia stupidaggini con quello che prima era mio?” Domanda legittima e pregnante. Ecco che entrano in gioco una serie di accorgimenti pratici.

  1. il disponente può nominare uno o più cd. Protector (controllori) i quali hanno il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama “la diligenza del buon padre di famiglia”, ma attenzione, questo non può avere un potere di veto così forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti;
  2. Il disponente, in genere, parallelamente all’atto che istituisce il Trust, consegna al gestore una cd. letter of wishes (lettera dei desideri), la quale ufficialmente non può esistere e non esiste, ma c’è, dove il disponente “invita” il trustee a gestire secondo certe direttive ivi indicate;
  3. la tutela giurisdizionale. Il Trustee è comunque obbligato a gestire i beni secondo il criterio del buon padre di famiglia, quindi se il disponente, il beneficiario o il controllore si accorgono che il gestore non segue certi canoni e obbiettivamente guida i beni verso una direzione di sicuro disfacimento degli stessi, possono ricorrere al giudice affinché questo “torni sulla retta via” tramite i poteri affidati dalla legge ai giudici e, contestualmente, condanni il gestore al risarcimento dei danni prodotti dalla sua malagestio.

In genere, però, se un gestore vuole fare il furbo può farlo, ma non di più o di meno di un promotore finanziario, un assicuratore o un commercialista che per lavoro maneggia i nostri soldi. Il problema è quindi di fiducia nei confronti del gestore che deve essere persona (o entità) seria e professionale.

Per concludere, distinguiamo il cd. Trust interno dal Trust estero

Il primo è costituito in Italia, anche se regolato da una legge che il disponente può scegliere (legge inglese o piuttosto quella delle Bahamas, British Virgin Islands, Panama o altra giurisdizione estera).

Il secondo è costituito all’estero, anche se comprendente beni siti in Italia.

In un’ottica di Tax optimization il Trust estero è preferibile in quanto in Italia la legislazione fiscale è molto severa e capillare.

I trust interni possono essere usati sia a fini ereditari sia a fini di assets allocation and managment sfruttando la non titolarità dei beni in capo ad alcuno. Può essere comodo per evitare incursioni di creditori o curatori fallimentari, il tutto, naturalmente, deve essere conforme a quanto prescrivono le leggi in materia.

Il trust è come un vestito di alta sartoria, non ce ne è uno uguale all’altro, ognuno deve e può legittimamente essere fatto su misura, in funzione delle occasioni per cui s’intende sfruttarlo.

Più info qui >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2017/06/19/trust-apro-e-chiudo-una-parentesi-nel-diritto-positivo/

IL TRUST, APPLICAZIONI PRATICHE

Trust e individuo/famiglia
• BLIND TRUST: per risolvere il problema del conflitto di interesse
potenziale in capo a soggetti con patrimonio e che assumono cariche
pubbliche.
Settlor =Beneficiario – Assoluta indipendenza del trustee – Durata
legata alla scadenza del mandato – Comitato di sorveglianza

• TRUST TESTAMENTARIO: il trustee può assolvere agli stessi
obblighi dell’esecutore testamentario con maggiore libertà (no vincoli
durata 1+1, libertà di vendere i beni, volontà defunto e non eredi).

• TRUST E MATRIMONIO: per regolare i rapporti patrimoniali trai
coniugi (patti prematrimoniali, separazione dei beni, fondo
patrimoniale) e situazioni di crisi matrimoniale

Fondo patrimoniale: trasferimento da parte di un coniuge o dei 2
coniugi di alcuni beni ad un fondo per soddisfare i bisogni della
famiglia (167-171 C.C.). Costituzione con atto pubblico e
amministrazione del fondo in comunione legale con vincoli su alcuni
atti dispositivi (specie in presenza di minori).

Elementi comuni:
 effetto segregativo,
 negozio giuridico unilaterale,
 oggetto non sono i beni ma il vincolo di destinazione sui diritti

Elementi differenzianti:
 non solo coniugi,
 anche beni per i quali non è prevista pubblicità (immobili, mobili
registrati, titoli di credito nominativi),
 durata non limitata al matrimonio o all’età dei figli,
 segregazione per l’eccedenza dei bisogni familiari,
 minori oneri di forma e pubblicità,
 non contitolarità dei diritti,
 maggiore flessibilità amministrativa,
 no autorizzazione giudice per alienazione beni se figli minori,
 esecuzione sui frutti e sui beni da parte dei creditori per obbligazioni
assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia,
 vincolo coniugale labile,
 spesso mancato raggiungimento obiettivo.

• TRUST E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (APT – Asset protection
trust)

Proteggere il proprio patrimonio dai creditori futuri su affari ancora da
realizzare.

Il disponente, al momento della costituzione del trust, deve essere
solvibile nei confronti dei creditori esistenti.

L’azione revocatoria ordinaria (2901 C.C.) prevede l’eventus damni
(idoneità dell’atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore) e la
consilium fraudis (il creditore deve provare il consilium fraudis del
debitore)

Spendthrift trust: vincolo di impignorabilità del credito del
beneficiario.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20254 del 19/11/2012

• TRUST E PROTEZIONE SOGGETTI DEBOLI:

per garantire l’assistenza a soggetti deboli in caso non possano essere
assistiti direttamente dai familiari. Solitamente si individua un protector
che controlli l’operato del trustee e l’eventuale residuo al termine della
vita del disabile può venire assegnato ad altri familiari o a enti benefici.
Vantaggi rispetto all’amministratore di sostegno L.6/2004.
Trust collettivo nell’interesse dei beneficiari mediante comparti.

• TRUST E TUTELA ANIMALI DOMESTICI:

trust di scopo per garantire l’assistenza ad animali domestici a cui si è
particolarmente affezionati in caso di morte del proprietario. Honorary
trust (beneficiari vigilano su trustee) Statutory Pet Trust (protector che
controlla il trustee ma fondo non eccessivo) Traditional Legal Trust
(benficiario curatore e trustee controllore).

• TRUST E MANTENIMENTO MONUMENTO SEPOLCRALE O
CELEBRAZIONE DI MESSE:
per garantire post morte il mantenimento e la conservazione delle
tombe o per garantire la celebrazione di messe (in Italia per esempio
un lascito alla Chiesa cattolica vincolato alla celebrazione di una messa
perpetua in realtà dura al massimo 14 anni decorsi i quali la Chiesa non
ha più obblighi)

• TRUST PER LA GESTIONE DI OPERE D’ARTE
per mantenere l’unitarietà della collezione di opere d’arte
provenienti da differenti soggetti o per evitare la loro suddivisioni a
seguito di morte del proprietario. Differenza con fondazione.

STRUMENTI ALTERNATIVI

• PATTI DI FAMIGLIA
• SOCIETA’ SEMPLICI
• SOCIETA’ HOLDING
• FONDO PATRIMONIALE FAMILIARE

NESSUNO DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI MENZIONATI, TUTTAVIA, PRESENTA LA
MEDESIME CARATTERISTICHE E PERMETTE LA STESSA FLESSIBILITA’ DEL TRUST!

● Credi nella €uro-moneta a debito?

IL TRAPPOLONE DELLO SPREAD
Il mercato dei capitali non vuole decapitare né l’Italia (che anzi vuole continuare a spremere) né l’Euro ma vuole speculare sulle chiacchiere e sui chiacchieroni. Si vende e si ricompra nel giro di 24/48 ore e… Oplà, il gioco è fatto!

Inoltre

Che la spesa dello stato generi un moltiplicatore nella spesa aggregata della Nazione (la quale, dunque, produce un pil maggiore del valore della spesa pubblica) è noto nella letteratura scientifica fin dai tempi della “Tabella economica”, opera pubblicata da Francois Quesnay del 1758.
Ciò significa che i propagandisti ordoliberisti contrari al deficit di Stato (specialmente quando non sia devoluto alle banche!) risultano in arretrato culturale di oltre due secoli e mezzo… chi sono i mercati-

● Domanda al signor Benetton

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LETTERA APERTA di Adolfo Perez Esquival (attivista pacifista argentino) a Luciano Benetton

 

 

 

 

 

Riceva il mio saluto di Pace e Bene.

Le scrivo questa lettera, che spero legga attentamente, tra lo stupore e il dolore di sapere che Lei, un imprenditore di fama internazionale, si è avvalso del denaro e della complicità di un giudice senza scrupoli per togliere la terra ai fratelli Mapuche, nella provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina. Vorrei ricordarle che Mapuche significa Uomo della Terra e che esiste una comunione profonda tra la nostra Pachamama, la Madre Terra e i suoi figli… Tra le braccia di Pachamama ci sono le generazioni che vissero e che riposano nei tempi della memoria.

Deve sapere che quando si toglie la terra ai popoli nativi li si condanna a morte, li si riduce alla miseria e all’oblio. Ma deve anche sapere che ci sono sempre dei ribelli che non zoppicano di fronte alle avversità e lottano per i loro diritti e la loro dignità come persone e come popolo. Continueranno a reclamare i loro diritti sulle terre perché sono i legittimi proprietari, di generazione in generazione, sebbene non siano in possesso dei documenti necessari per un sistema ingiusto che li affida a coloro che hanno denaro… È difficile capire quello che dico se non si sa ascoltare il silenzio, se non si è in grado di recepire la sua voce e l’Armonia dell’Universo che è una delle cose più semplici della vita.

Qualcosa che il denaro non potrà mai comperare.

Quando giunsero i conquistatori, gli “huincas” (i bianchi), massacrarono migliaia di popoli perpetrando etnocidio per appropriarsi della loro ricchezza e rubando loro terra e vita.

Purtroppo questo saccheggio continua fino a oggi.

Signor Benetton, Lei ha comprato 90 mila ettari di terra in Patagonia per accrescere la sua ricchezza e potere e si muove con la stessa mentalità dei Conquistadores; non ha bisogno di armi per raggiungere i suoi obiettivi ma uccide, con la stessa forma, usando il denaro. Vorrei ricordarle che non sempre ciò che è legale è giusto, e non sempre quello che è giusto è legale. Vorrei dirle che Lei ha tolto, con la complicità di un giudice ingiusto, 385 ettari di terra, con l’arma del denaro, a un’umile famiglia Mapuche con una dignità, un cuore, una vita; loro sono Atilio Curianco e Rosa Nahuelquir proprietari legittimi da sempre, per nascita e per diritto dei loro padri.

Vorrei farle una domanda, signor Benetton: CHI HA COMPRATO LA TERRA A DIO?

Lei sa che la sua fabbrica dagli abitanti del luogo è chiamata “la gabbia”, cinta con filo di ferro, che ha rinchiuso i venti, le nubi, le stelle, il sole e la luna. È scomparsa la vita perché tutto si riduce al mero valore economico e non all’Armonia con la Madre Terra.

Lei si sta comportando come i signori feudali che alzavano muri di oppressione e di potere dei loro latifondi.

A Treviso, quel bel paese nel nord Italia, dove Lei ha il centro delle sue attività, non so quello che pensano i cittadini e le cittadine riguardo alle sue azioni. Spero che reagiscano con senso critico e pretendano che Lei agisca con dignità e restituisca questi 385 ettari ai legittimi proprietari.

Sarebbe un gesto di grandezza morale e le assicuro che riceverebbe molto di più che la Terra: la grande ricchezza dell’amicizia che il denaro non potrà mai comprare.

Le chiedo, signor Benetton, che viaggi in Patagonia e che incontri i fratelli Mapuche e che divida con loro il silenzio, gli sguardi e le stelle. Credo che il luogo che con la sua presenza chiamano “La gabbia”, verrebbe chiamata “l’Amico” e la gente di Treviso sarebbe onorata di avere nel suo paese una persona con il cuore aperto alla comprensione e alla solidarietà. La decisione è sua. Se decide di restituire la terra ai fratelli Mapuche mi impegno ad accompagnarla e dividere con Lei e ascoltare la voce del silenzio e del cuore. Tutti siamo di passaggio nella vita, quando arriviamo siamo in realtà in partenza e non possiamo portare niente con noi. Possiamo lasciare al nostro passare le mani piene di speranza per costruire un mondo più giusto e fraterno per tutti.

Che la Pace e il Bene la illuminino e le permettano di trovare il coraggio per correggere i suoi errori.

Adolfo Perez Esquivel


PER FAVORE RECATI QUI >>> https://mapucheit.wordpress.com/2017/05/17/united-colors-of-benetton-rosso-sangue-mapuche/

IN ITALIA

IL 90% DELLE AZIONI DI ATLANTIA SONO IN MANO A BENETTON E FONDI E BANCHE ESTERE

Gli italiani hanno pagato il pedaggio al casello per 20 anni a Blackrock, HSBC, Singapore e decine di mega fondi e banche estere. Quando paghi al casello i soldi vanno a Singapore (oltre che Benetton).

Giovanni Zibordi‏ @gzibordi 20 agosto 2018

AUTOSTRADE PER L’ITALIA, A PROPOSITO DI NAZIONALIZZAZIONE
I moribondi piddini, Chicco Testa in primis (deputato per due legislature con PCI e PDS che poi ha ricoperto incarichi prestigiosi presso Enel, Acea, Wind, Cnel, Metro di Roma e con i Rotschild, ecc.) e altri lo sostengono per davvero.
E poi ci chiediamo perché l’Italia è in queste condizioni.

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● Banca d’Italia afferma che è legittimo praticare usura

safe_image[Per chi capisce l’italiano]

La Banca d’Italia, pur affermando nella nota che nel TEG (tasso effettivo globale) vanno computati tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, arriva incredibilmente ad escludere gli interessi di mora dallo stesso: Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”. Tale interpretazione non ha alcun fondamento normativo, fatto pacificamente noto alla stessa Banca d’Italia. Infatti l’art. 644 c.p. testualmente e chiaramente punisce non solo chi si fa dare interessi usurari ma anche chi semplicemente li promette. Ergo il fatto che la promessa usuraria sia portata a termine con il successivo pagamento nulla rileva ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 644 c.p.

Banca d’Italia pertanto afferma testualmente, inutile girarci intorno, che in caso d’inadempimento del proprio Cliente, è legittimo praticare usura.

Ciò viene fatto attraverso l’astuzia di escludere il tasso di mora dal calcolo del TEG, astuzia che pare presupporre un dolo specifico.

Il parere di Banca Italia desta poi ancora più sconcerto laddove si prende atto che lo stesso pare una replica alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 9.01.2013 n. 350, che aveva confermato un indirizzo ormai ampiamente consolidato. La Cassazione infatti nelle motivazioni inequivocabilmente così si esprime: “La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto d’appello, risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione dei tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma secondo, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di moraIn claris non fit interpretatio.

Dunque la Banca d’Italia cerca con tale nota di sovvertire il senso della citata sentenza invitando le banche a proseguire nella pratica illecita di cui si è detto… Forte, eh?

[Il “corpo del reato” >>> https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_usura_feb06.pdf ]

Migliori informazioni QUI

● Euro scritturali

Le banche, di fatto, hanno la potestà globale della politica. Controllando il denaro, controllano tutto: politici, corporation, guerre e “terrorismo”. Attraverso il cosiddetto signoraggio, hanno creato debiti pubblici fittizi tali da garantire loro un potere assoluto sui singoli stati. Stampano soldi che hanno il valore di carta straccia e li vendono allo Stato, il quale diviene debitore per il valore nominale e non per il valore reale di “fabbricazione” che è quasi nullo. Le banche sono la potenza assoluta dell’era moderna e dunque sono sollevate dagli obblighi fiscali: perché dovrebbero pagare tasse?

Ripubblico un testo dell’avvocato Marco Della Luna aggiornato, per la creazione di Euro scritturali e il pagamento con essi dei debiti verso banche e Stato, avvertendo che quasi certamente non sarà accettato dai destinatari, i quali proteggono il loro privilegio bancario di creare moneta dal nulla e di dominare con esso l’economia e la politica, anche se esso non è sancito dalla legge. Possono contare sull’appoggio di buona parte delle istituzioni, anche di quelle giudiziarie.

Avverto che questo tipo di moneta, cioè “moneta nostra”, non è idoneo a sostenere un’economia funzionante, perché nessuna economia può funzionare con una moneta che ciascuno può produrre ad libitum. Quello che questo tipo di moneta può fare è destare le menti alla comprensione di quanto il sistema è incostituzionale e contrario ai diritti dell’uomo, ai principi fondamentali di eguaglianza e democrazia, quindi di quanto è delegittimato chi lo difende. Questa moneta può quindi far esplodere politicamente, giudiziariamente e fiscalmente il conflitto dell’ingiustizia e del sopruso.

Sì, anche fiscalmente, perché le banche – come recentemente ha ammesso la stessa Banca d’Italia in persona del capo della Vigilanza – sono esonerate, di fatto perché non vi è norma che lo consenta – dal pagare le tasse sulla moneta che creano. Si tratta di circa 540 miliardi l’anno nella sola Italia!

Avverto anche che corre voce di un imminente denuncia penale da parte di banchieri contro chi usa questo tipo di moneta, minacciando l’esclusività del loro privilegio. Questi banchieri sceglieranno una piazza fidata per presentare la denuncia. 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/creazione-moneta-scritturale/index.html

(CARTA INTESTATA)

Spett.le          BANCA           VIA PEC_____________

e p.c.

Banca d’Italia

Pec: bancaditalia@pec.bancaditalia.it

VIA PEC

In relazione al vostro preteso credito:_____________________________di € 100,00

Io sottoscritto:_____________________

PREMESSO CHE

1 – Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk; la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2 – Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

3 – Questa facoltà delle banche non centrali di creare ed emettere euro scritturali (girali) in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

4 – In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con la presente, e con scritturazione contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal Tribunale, cioè al medesimo titolo e al medesimo modo in cui voi avete creato il denaro che mi avete prestato, CREO 100,00 euro scritturali e ve li bonifico, invitandovi a contabilizzarli correttamente subito, a estinzione del mio debito pregresso.

CAVEAT: Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito rifiutare l’euro come mezzo di pagamento finale.

Cordiali saluti,

______________

 


Scrittura contabile di creazione di euro scritturali

 

________________CF Residenza:_______________

Esercizio giornale 2017
Esercizio bilancio 2017
Data registrazione ——–2017
Causale: Pagamento residuo debito, interessi, spese
Creatore-emittente:

Data di ultima modifica: oggi

Valuta scritturale: Euro

CONTI      
Conto Descrizione Dare Avere
Cassa moneta scritturale   100  
Ricavi da creazione di moneta scritturale     100
CONTI      
Saldo c.s.   100  
Commiss., interessi, spese bancarie ad oggi, salva verifica   0  
Cassa moneta scritturale          100
       

 

● Salvini è praticamente un brand, soggetto a immagine e comunicazione coordinata

Il sistema di comunicazione di Matteo Salvini ha dei fattori chiave che disegnano il modello comunicativo della sua narrazione. Si tratta dei tre driver che compongono il fattore S (o fattore Salvini). Il primo punto è rappresentato da temi e agenda della narrazione del ministro degli Interni.

Come emerge dall’analisi qualitativa della comunicazione salviniana nel corso di due settimane politicamente cruciali (quelle a cavallo dei ballottaggi delle elezioni amministrative, con la vicenda migranti e le relative polemiche con altri paesi europei a far da sfondo), Salvini ha toccato una pluralità di aree tematiche, in ciascuna declinando il proprio messaggio: economia (flat tax e congelamento dell’aumento IVA), agricoltura (evento di Coldiretti in piazza con dichiarazioni a favore del Made in Italy), immigrazione e sicurezza (dichiarazioni sull’Aquarius e la dotazione alla polizia di pistole elettriche), problemi idrogeologici (sull’alluvione ad Ancona), equilibri di Governo (riaffermazione dell’alleanza con il M5S), Europa (tensioni con la Francia), sanità (obbligo sui vaccini), demografia (censimento dei rom).

La narrazione di Salvini non si esaurisce nella dilatazione delle aree tematiche, ma si articola anche nei diversi ruoli coperti: ministro dell’Interno con la visita ad un poliziotto ferito, premier de facto con le esternazioni in campo economico e internazionale, leader leghista con la partecipazione ai comizi e la polemica politica contro gli avversari (come Matteo Renzi).

Decisiva, infine, è la scelta degli strumenti e dei format. Salvini utilizza massicciamente i social network generando un flusso di informazioni in tempo reale, che consente letteralmente di seguire la sua giornata in diretta, con una media giornaliera di circa 22 tra post Facebook e tweet. Il leader del Carroccio, poi, dimostra anche una notevole capacità nel saper utilizzare diversi format: video per raccontare eventi o parlare direttamente con la comunità social, interviste se deve spiegare i contenuti della posizione intraprese, foto per celebrare gli eventi e valorizzare i suoi fan, la sua “base”.

Esaminiamo ad esempio il “flusso online” dei post Facebook e dei tweet di Matteo Salvini in una giornata politicamente piuttosto ‘calda’, il 14 giugno: giornata successiva ai – positivi, per la Lega e il centrodestra – risultati del primo turno delle Comunali, segnata sia da polemiche sul piano interno (lo scandalo dello stadio a Roma che ha coinvolto un importante esponente della giunta Raggi) ma anche esterno, con lo scontro diplomatico con la Francia sulla questione dei migranti.

Numero di post/tweet*
Ruolo
Ministro dell’Interno 7
Comunicazione politica online 8
Comizi elettorali dal vivo 7
Temi Numero di post/tweet*
Economia 4
Sicurezza 5
Immigrazione 7
Agricoltura 3
Attacchi politici (Renzi) 3
Format Numero di post/tweet*
Video 6
Foto 26
Interviste 3

*NB: spesso post e tweet sono sovrapponibili nel contenuto, in tal caso vengono conteggiati ununica volta

Con un efficace mix tra la comunicazione online ed offline il segretario del Carroccio ha costruito l’immagine non solo di ministro dell’Interno, ma di un vero e proprio del Presidente del Consiglio de facto senza rinunciare alla forza e alla libertà d’azione sul piano comunicativo tipiche di un leader di partito. Una comunicazione fluida dove talvolta i confini tra i diversi ruoli si confondono: ma che, mettendo al centro sempre e comunque “Salvini”, lo fa diventare praticamente un brand. La narrazione del leghista si muove con una strategia scientifica e mirata che occupa “militarmente” dal punto di vista comunicativo tutti i campi tematici e tutti i ruoli. Questa occupazione è fatta utilizzando alcuni temi chiaveripetuti in modo martellante (la sicurezza, la flat tax, l’immigrazione, i rom) che sono diventati dei leit motiv in grado di determinare – e dominare – l’agenda setting dei media.

Peraltro, come dimostrato da diversi sondaggi condotti nei giorni in cui si è dibattuto con maggior intensità di certi temi, è emerso come le posizioni sostenute da Salvini siano state apprezzate dalla maggioranzadegli elettori, per di più trasversalmente da un punto di vista politico.

linea salvini

Questa comunicazione totale di Salvini sta influenzando la costruzione dell’agenda setting degli italiani, ovvero quei temi su cui l’opinione pubblica solitamente discute e che in passato era dettata e delineata in primis dai media. Oggi invece Salvini, con il suo flusso costante di esternazioni, sta costruendo l’agenda della percezione. I temi che gli italiani avvertono come più attuali sono quelli su cui il ministro degli Interni si concentra maggiormente: profughi, sicurezza, rom. Non a caso sono temi che da settimane sono al centro del dibattito. Altri temi di prima importanza come l’economia, il lavoro, il welfare e le infrastrutture rimangono sullo sfondo perché in questo momento prevale l’agenda della percezione di Salvini.

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Il modello di comunicazione e narrazione di Salvini può essere definito multilivello perché agisce sia sul piano politico che su quello istituzionale, attivando un mix efficace tra i due piani. Questo flusso di comunicazione è reso riconoscibile da una chiara identità, nello stile e nel tono di voce, entrambi peculiari rispetto agli altri attori politici della scena mediatica. Ci sono quindi pochi dubbi sul fatto che l’aumento poderoso dei consensi alla Lega negli ultimi mesi – in attesa dei primi provvedimenti concreti del Governo di cui Salvini è esponente di primo piano – sia dovuta principalmente a questa abilità comunicativa. Per quanto tempo ancora si rivelerà efficace in termini di consenso, questo è tutto da scoprire.

 

http://www.youtrend.it/2018/07/06/la-comunicazione-totale-di-salvini/

 

 

● Diritti umani: spettano a tutti, anche a te e me

carta dudu

Sono diritti universali ed irrinuciabili. I diritti umani sono una categoria di diritti che spessissimo è citata ed utilizzata, perfino impropriamente, senza averne compreso appieno il profondo significato. È l’insieme di diritti, disposizioni di legge e libertà fondamentali che spettano all’individuo solo per il fatto di esistere. Riguardano tutti, ma proprio tutti, anche te e me. Semplice, no?

Costituiscono un patrimonio non alienabile, non trasferibile, di ogni uomo, avendo ad oggetto diritti e libertà che permettono alla persona di esprimersi e svilupparsi al pieno delle proprie potenzialità, in una prospettiva di libertà e possibilità di realizzazione personale non ostacolata da non consentite e restrittive limitazioni.

Il riconoscimento di tali diritti permette quindi all’uomo, inteso in generale quale individuo – senza distinzioni di etnia, sesso, età, religione o orientamento sessuale – di poter condurre una esistenza dignitosa e libera, sviluppando armonicamente la propria personalità e le proprie aspirazioni, nel rispetto degli altri e degli ordinamenti giuridici nei quali si muove.

I diritti umani, in linea di principio, sono dotati delle maggiori garanzie di tutela da parte del sistema giuridico, nazionale ed internazionale, in quanto diritti universali, e sono diritti naturali, cioè riconosciuti a tutti dalla nascita, senza che debbano essere acquistati o ricevuti da chicchessia: i diritti umani non sono forse quei diritti che l’uomo ha per il solo fatto della sua umanità? E, se è così, allora non si può negare che siano diritti naturali a tutti gli effetti. La loro universalità, vale a dire il fatto che siano riconosciuti a tutti, comporta che siano diritti fondamentali, non trasmissibili ad altri né cedibili, e dunque irrinunciabili, nonché indivisibili (cioè non separabili).

L’esemplificazione dei diritti umani è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato quale «ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».

 

I diritti umani: quali sono

I diritti umani includono i diritti di natura civile e politica, quelli di natura economica, sociale e culturale, e da ultimo i diritti di terza generazione, che annoverano i diritti di solidarietà ed autodeterminazione dei popoli.

Volendo esemplificare alcuni di quelli elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, senza pretendere di volerli citare tutti (specialmente per il fatto che la loro esistenza non è legata ad un numero chiuso, ben potendosi riconoscere ulteriori diritti e libertà fondamentali), sono ricompresi nella categoria dei diritti umani i seguenti diritti e libertà:

  • diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, con divieto dello stato di schiavitù, servitù o di tortura;
  • diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica;
  • diritto ad una eguale tutela da parte della legge e ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali;
  • libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e diritto ad una cittadinanza;
  • diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;
  • diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di opinione e di espressione;
  • diritto di proprietà;
  • libertà di riunione e di associazione pacifica;
  • diritto all’istruzione, alla sicurezza sociale ed al lavoro (comprensivo del diritto al riposo ed allo svago);
  • diritto di partecipare al governo del proprio paese, nonchè diritto di accedere – in condizioni di eguaglianza – ai pubblici impieghi del proprio paese;
  • diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di poter partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale, con efficacissima formulazione, contiene una norma che, aldilà delle definizioni di legge, è un vero e proprio proclama: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

 

I diritti umani: C.E.D.U. – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Nonostante l’immenso valore sociale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, tale atto non ha valore di legge, per cui il suo non essere vincolante per gli stati ha comportato che successivamente fosse necessario garantire la protezione dei diritti umani attraverso apposite normative sovranazionali, volte a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo.

In Europa è stata emanata a Nizza, nel 2000, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), che comprende e riconosce la protezione di numerosi diritti umani, fra i quali quelli alla

  • dignità umana ed alla vita,
  • all’integrità della persona (con divieto di tortura, di schiavitù e di pene o trattamenti inumani o degradanti),
  • i diritti alla libertà,
  • sicurezza,
  • rispetto della vita familiare e privata
  • nonché le libertà fondamentali, quali la libertà di pensiero, di espressione, di riunione ed associazione, di religione.

Per garantire il rispetto dei diritti umani ed assicurare che venga fatta giustizia nelle ipotesi di loro violazione, è stata istituita apposita corte a Strasburgo, chiamata a risolvere specificatamente i casi di violazione dei diritti umani sottoposti alla sua attenzione.

 

Per potersi rivolgere alla Corte E.D.U.

tuttavia, è necessario aver cercato di ottenere tutela per la propria situazione giuridica presso le corti del proprio stato europeo di appartenenza: soltanto dopo aver ricorso alla tutela giurisdizionale nel proprio paese infatti, e non aver ottenuto il riconoscimento di quanto chiesto, sarà possibile presentare ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo.

Scarica il ricorso alla CEDU (file Pdf)

 

 

La D.U.D.U. commentata dal Prof. Antonio Papisca >>> 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-prof-antonio-papisca/3

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● Moneta scritturale, Bankitalia s’incarta

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Da poco tempo la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un singolare “Avviso pubblico”. Bizzarro anche nella formulazione, poiché non riporta la data né la firma di qualcuno o il riferimento a un qualche ufficio interno.

Insomma è di Bankitalia, ma non si sa chi l’ha scritto. La materia è interessante. Il documento si intitola “Creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini – Avviso al pubblico” e inizia raccontando il fatto che Bankitalia da qualche tempo sta ricevendo da parte di alcuni cittadini “comunicazioni che attestano l’autonoma creazione di euro scritturali e l’utilizzo delle somme così create per il presunto pagamento di debiti o per fornire una presunta provvista per successive operazioni di pagamento o per l’emissione di titoli di credito da parte della stessa Banca d’Italia”. Lo stesso documento prosegue affermando che “l’assunzione di queste iniziative, sia pure in numero limitato, unite alla presenza sul web di riferimenti alla teoria economica di cui sono applicazione, rende necessario pubblicare alcune precisazioni al fine di evitare pericolosi equivoci”.

A diversi lettori verrà da pensare che qualcuno in Italia è impazzito anche senza che faccia troppo caldo. Ma non è così, perché tutto nasce dall’iniziativa di un avvocato, Marco della Luna (anche attraverso il suo blog), che da anni si batte per contestare il potere assunto da Bankitalia (e ora dalla Bce) con la creazione di moneta, soprattutto da quando, con il divorzio tra ministero del Tesoro e Bankitalia, questa ha assunto nei fatti un’autonomia e un’indipendenza (dal potere politico in generale e dal governo in particolare) che ci fanno necessariamente porre la domanda su quali siano gli obiettivi di tale istituto, che ormai lavora stabilmente di concerto con la Bce, assumendo quindi decisioni in un’ottica europea, secondo visioni di interesse europei, quindi non necessariamente a difesa degli interessi nazionali.

Ora il cuore della questione è che, nel passare le consegne della sovranità monetaria da Bankitalia alla Bce, non c’è scritto da nessuna parte che la stessa fosse autorizzata a farlo. Ancor peggio, l’articolo 1 della nostra Costituzione recita che la “sovranità appartiene al popolo”. Ora il popolo si può dare delle istituzioni per amministrare ciò che è suo (e rimane suo). Chi amministra non ha il potere di cedere a sua volta l’amministrazione. In altre parole, con un esempio semplice: si può dire che se io ricevo una macchina in prestito e poi la guido, non faccio un abuso; ma se invece a mia volta la presto, allora compio un abuso e il proprietario che me l’ha prestata giustamente se ne risentirà.

Seppure si tratti di una materia gravissima, questo però è solo il cuore del problema, i cui effetti devastanti sono effettuati dall’attività bancaria ordinaria, quella di prestare denaro. Infatti, tale attività è ingannevolmente chiamata “prestare denaro”, perché le banche non prestano nulla: sia perché per prestare si dovrebbe prima avere (la banca non presta denaro proprio né quello dei depositanti, cioè non presta quello che ha); e poi perché di fatto in ogni erogazione di finanziamento, prestito o mutuo, la banca commerciale crea letteralmente denaro dal nulla. Ora questo denaro è “euro scritturale”, non creato da Bankitalia o dalla Bce, per il quale si parla di euro legale.

La questione non è di lana caprina perché, come scritto nello stesso “Avviso al pubblico”, “sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca centrale europea (Bce)”.

Quindi, stando alle parole della stessa Bankitalia, tutto il denaro scritturale (cioè il 98% del denaro in circolazione, quindi escluse le banconote che sono create dalla Bce) non è moneta legale e quindi non è dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro.

L’anonimo redattore di questo comunicato forse pensava di mettere una toppa al discorso scrivendo che “il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l’insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte…

Si ricorda che la prestazione dei servizi di pagamento, attraverso moneta scritturale, è un’attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento”.

Ma, come spesso capita, la toppa è peggiore del buco e apre una voragine: infatti, se è vero che la legge disciplina la “prestazione di servizi di pagamento”, è pur vero che i cittadini che si sono creati moneta scritturale non hanno attivato un servizio di pagamento, ma hanno solo creato moneta.

Sarei proprio curioso di sapere cosa ne penserebbe un giudice in un eventuale processo: anche perché pure il pagamento effettuato con tale moneta personalmente creata non è l’offerta a terzi di un servizio, quindi non rientra nemmeno questo in un “servizio di pagamento”.

In tale senso sembra anche decadere la velata minaccia contenuta nel testo: “Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l’abusiva emissione di moneta elettronica e l’abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato”. Infatti, solo la Bce “emette” la moneta creata (non la spende né effettua un pagamento di un debito o di una spesa, per le quali necessità utilizza invece i profitti dell’emissione, cioè gli interessi sulla moneta emessa). Invece i cittadini in questione non hanno intenzione di “emettere” moneta, ma solo di effettuare pagamenti per estinguere obbligazioni in denaro. In altre parole, Bankitalia ha solo ragione di intervenire se io creo la moneta e poi la presto, chiedendo un interesse sul denaro creato dal nulla, come fanno ora tutte le banche, dalla Bce in giù.

Paradossalmente, nessun testo legislativo dice nulla sulla creazione di moneta: perché se lo dicesse dovrebbe negare questo potere ai soggetti privati, quali sono anche banche commerciali e gli istituti di pagamento.

A certificare la confusione totale sulla natura giuridica della moneta ci sono pure le banconote. Queste sono emesse da Bankitalia (su mandato della Bce) cioè da un istituto di diritto pubblico (almeno sulla carta, come scritto nello statuto). Eppure sulle banconote, vicino alla scritta Bce c’è presente e ben visibile il simbolo del copyright “©”: cioè su un documento ufficiale e pubblico emesso da un istituto di diritto pubblico abbiamo un elemento giuridico appartenente al diritto privato!

A completare il quadro, c’è pure il Tribunale di Bolzano, il quale in un a sentenza ha affermato che “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema”. Una sentenza dagli effetti potenzialmente devastanti, in base al principio che ciò che non è esplicitamente vietato è permesso.

La moneta, oltre a essere un’istituzione, è pure frutto di una fiducia che potremmo chiamare “fiducia sociale”, senza la quale nessun sistema monetario può funzionare. Tale fiducia può essere anche concessa, quando è ragionevole concederla preventivamente. Ma deve pure essere guadagnata. E le istituzioni bancarie europee e italiane non stanno facendo molto per guadagnarsela.

E i cittadini ne prendono atto e si organizzano…

Più info >>> https://www.youtube.com/watch?v=-FiTVToLhZA


Per una più completa comprensione della questione si  rimanda a “Moneta Nostra” su Facebook

● GDPR-Privacy occorre sapere che

Dal DPO, ai registri delle attività di trattamento, sono numerose le novità da considerare prima del 25 maggio 2018, data in cui entrerà in vigore il GDPR, ossia il regolamento europeo sulla privacy. Ecco la guida pratica completa e cosa fare per adeguarsi

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Il 25 maggio 2018 entra in vigore il GDPR – General Data Protection Regulation, ovverosia il Regolamento europeo sulla privacy approvato il 14 aprile 2016, direttamente applicabile agli Stati membri dell’Unione, con il quale è stato delineato un nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali che pone molte nuove regole e importanti adempimenti da rispettare. Tuttavia, ad oggi, non tutti sono pronti alla novità e moltissimi ancora non si sono adeguati alle nuove regole e, in generale, vige ancora molta confusione sul tema. Cerchiamo, perciò, di fare chiarezza.


A chi si applica il GDPR

Nell’analizzare il nuovo regolamento la prima cosa da fare è quella di individuarne il campo di applicazione. Il GDPR, in particolare, avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che, a prescindere da dove si trovino, vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.


Campo di applicazione materiale

Più tecnicamente, le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle (sole) persone fisiche in maniera interamente o parzialmente automatizzata o in maniera non automatizzata se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi.


Restano esclusi dal campo di applicazione del GDPR:

  • i trattamenti di dati personali che non rientrano nel campo di applicazione del diritto UE;
  • i trattamenti di dati personali che sono effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune;
  • i trattamenti di dati personali che sono effettuati da una persona fisica nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
  • i trattamenti di dati personali che sono effettuati dalle autorità competenti con finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Campo di applicazione territoriale

Così definito il campo di applicazione materiale del Regolamento, va detto che lo stesso è circoscritto anche a livello territoriale, in quanto riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività poste in essere dal titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento di uno stabilimento nell’Unione, anche se il trattamento è eseguito al di fuori dell’Unione.

Il GDPR, inoltre, si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione da parte del titolare o del responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando lo stesso riguarda:

  • l’offerta di beni o la prestazione di servizi a tali interessati nell’Unione o
  • il monitoraggio del comportamento tenuto dagli interessati all’interno dell’Unione.

Infine, l’applicazione del Regolamento si estende anche al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare non stabilito nell’Unione ma in un luogo che è soggetto, in virtù del diritto internazionale pubblico, al diritto di uno Stato membro.


 GDPR: i principi applicabili al trattamento

In forza del Regolamento in vigore dal 25 maggio 2018, i dati personali:

  • devono essere trattati nel rispetto dei principi di liceità(come esattamente individuata dall’articolo 6 del Regolamento), correttezza e trasparenza;
  • devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittimee trattati in maniera compatibile con tali finalità;
  • devono rispondere al principio di minimizzazionee, quindi, essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità del trattamento;
  • devono essere esatti e, quindi, eventualmente aggiornati;
  • devono essere conservati in maniera da consentire l’identificazione degli interessati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento e per periodi più lunghi solo per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, statistici;
  • devono essere trattati in maniera tale che sia garantita una loro adeguata sicurezza.

Il consenso dell’interessato al trattamento

Tra i vari aspetti di carattere generale della nuova normativa, occorre inoltre soffermarsi sulle previsioni che regolamentano il consenso dell’interessato al trattamento.

Infatti, il GDPR stabilisce che l’onere di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento grava sul titolare, il quale deve avere cura di fornire una richiesta di consenso chiara. La richiesta, laddove la dichiarazione da far sottoscrivere all’interessato riguardi anche altre questioni, deve inoltre essere agevolmente distinguibile dalle altre materie, comprensibile, facilmente accessibile e fatta con un linguaggio semplice e chiaro.


Revoca del consenso

Nel caso in cui l’interessato revochi il proprio consenso (cosa possibile in qualsiasi momento con la stessa facilità prevista per dare il consenso), il trattamento effettuato prima della revoca resta comunque lecito e di tale circostanza l’interessato deve essere informato prima di esprimere il proprio consenso.


 I diritti dell’interessato

L’interessato del trattamento è tutelato dal Regolamento con la previsione di diversi diritti, ovverosia:

  • il diritto alla trasparenzacirca le modalità con le quali sarà eseguito il trattamento;
  • il diritto di ricevere dal titolare o dal responsabile del trattamento delle specifiche informazionicirca i propri dati;
  • il diritto di accedere ai propri dati e di chiedernela rettifica o la cancellazione (cd. diritto all’oblio);
  • il diritto a che il trattamento dei propri dati, in specifici casi e a specifiche condizioni, sia limitato;
  • il diritto di opporsial trattamento per specifici e documentati motivi;
  • il diritto alla portabilitàdei dati personali.

La portabilità dei dati personali

Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, va detto che il diritto a trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro non è tuttavia esercitabile se i dati sono contenuti in archivi di interesse pubblico (ad esempio nelle anagrafi) o se gli stessi vogliono essere spostati in paesi ex