● “Divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro (1981)

Gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche.

La Repubblica Italiana, orfana della leva monetaria ceduta alla BCE già alla fine degli anni ‘90 e totalmente vincolata, per quanto concerne la leva fiscale, agli impegni improvvidamente assunti con il “Patto di Stabilità e crescita” del 1997, con il “Trattato di Lisbona” del 2007 e con il “Patto di bilancio europeo” o “Fiscal Compact” del 2012, da molti anni ha rinunciato a qualsiasi forma di sostegno alla domanda aggregata, con effetti macroeconomici deleteri.

È noto che secondo la dottrina di Keynes, per ogni punto di spesa pubblica in più il c.d. “moltiplicatore” incrementa il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/PIL migliora. Per ogni punto di spesa pubblica in meno, invece, il c.d. “moltiplicatore” riduce il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/ PIL peggiora.

Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale a cura di Nicoletta Batini, Giovanni Callegari e Giovanni Melina conferma che un taglio della spesa pubblica dell’1% del PIL provoca un calo del PIL fino al 2,56% per l’Eurozona, del 2% per il Giappone e del 2,18% per gli Stati Uniti. Per l’Italia si va dall’1,4% all’1,8%. I dati storici della finanza pubblica italiana confermano mediamente questo assunto. Se il governo Berlusconi aveva lasciato un rapporto debito/PIL del 120,10%, le politiche di austerità dei governi Monti e Letta hanno sensibilmente peggiorato tale rapporto portandolo, secondo le stime OCSE per il 2014, al 134,2%.

Una politica economica espansiva, al contrario, non solo avrebbe prodotto effetti virtuosi sul rapporto debito/PIL, ma avrebbe anche cagionato un aumento del gettito tanto delle imposte erariali, quanto della contribuzione INPS, in conseguenza dell’accrescimento della base imponibile.

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In tal modo, sarebbero stati superflui gli aumenti della pressione fiscale e i tagli alla spesa pubblica, in particolare le immancabili riforme della previdenza con relativo aumento dell’età pensionabile, nonostante un bilancio INPS la cui tenuta di lungo periodo è stata confermata anche nel febbraio 2014 dall’Istituto.

Le politiche di austerità, a livello teorico, si fondavano sul noto studio del 2010 di Rogoff e Reinhart sul rapporto tra crescita e debito pubblico, clamorosamente confutato dal successivo studio di Thomas Herndon, Michael Ash e Robert Pollin dell’Università di Amherst del Massachusetts.

In Italia, i sostenitori dell’austerità si sono basati anche sull’errato argomento secondo cui il debito pubblico dipende da un eccesso di spesa pubblica. Per quanto concerne, ad esempio, la spesa per il pubblico impiego, un recente studio ha dimostrato che la quota di dipendenti pubblici in Italia è solo del 5,8% sul totale della popolazione, contro il 9,2% del Regno Unito e il 9,4% della Francia. Ma l’argomento più forte è sempre fornito dai dati storici: dal 1991 al 2008, l’Italia ha costantemente registrato un “avanzo primario”, cioè una differenza tra entrate e spese dello Stato, al netto degli interessi, in attivo. L’attuale stock di debito pubblico si è formato negli anni ’80 esclusivamente in conseguenza di un evento storico ancora poco conosciuto, ma di fondamentale importanza nella storia economica e politica dell’Italia unitaria: il famigerato “divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro”.

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Fino al 1981, l’Italia godeva di una piena sovranità monetaria garantita dalla proprietà pubblica dell’istituto di emissione, “ente di diritto pubblico” ai sensi della legge bancaria del 1936, controllato dallo Stato per il tramite delle “banche di interesse nazionale” e degli “istituti di credito di diritto pubblico”. Dal 1975 la Banca d’Italia si era impegnata ad acquistare tutti i titoli non collocati presso gli investitori privati. Tale sistema garantiva il finanziamento della spesa pubblica e la creazione della base monetaria, nonché la crescita dell’economia reale.

Lo Stato poteva attingere, fino al 1993, a un’anticipazione di tesoreria presso la Banca d’Italia per il 14% delle spese iscritte in bilancio e deteneva, fino al 1992, il potere formale di modificare il tasso di sconto.

E’ peraltro degno di nota che fino al 1981, contrariamente al luogo comune che la vorrebbe “spendacciona” e finanziariamente poco virtuosa, l’Italia aveva la quota di spesa pubblica in rapporto al PIL più bassa tra gli Stati Europei:

● 41,1% contro il 41,2% della Repubblica Federale Tedesca,

● 42,2% del Regno Unito,

● 43,1% della Francia,

● 48,1% del Belgio

● 54,6% dei Paesi Bassi.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL era fermo nel 1980 al 56,86%.

LO+SME+E+L’ECU

Il 12 febbraio 1981 il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta scrisse al Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera che sancì il “divorzio” tra le due istituzioni. Il provvedimento, formalmente giustificato dall’intento del controllo delle dinamiche inflattive generatesi a partire dallo shock petrolifero del 1973 e susseguente all’ingresso dell’Italia nel Sistema Monetario Europeo (SME), ebbe effetti devastanti sulla politica economica italiana.

Dopo il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, lo Stato dovette collocare i titoli del debito pubblico sul mercato finanziario privato a tassi d’interesse sensibilmente più alti. In conseguenza di ciò, durante gli anni ’80 si assistette a una vera e propria esplosione della spesa per interessi passivi. Se alla fine degli anni ’60 essa si assestava poco sopra il 5%, nel 1995 aveva raggiunto circa il 25%. Il tasso di crescita della spesa per interessi tra il 1975 e il 1995 fu del 4000%. In valori assoluti, la spesa per interessi passivi, sostanzialmente stazionaria fino a quell’anno, passò dai 28,7 miliardi di Lire del 1981 ai 39 dell’anno successivo, fino ai 147 del 1991. Negli anni ‘80 il rapporto tra spesa pubblica e crescita del PIL fu praticamente stabile. Il deficit salì invece, proprio nell’anno del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro (1981), al 10,87 % rispetto al 6,97% del 1980, mantenendosi su tale valore per tutto il decennio successivo.

La crescita del deficit annuo rispetto al PIL, derivante dalla spesa per interessi passivi, portò in pochi anni il rapporto debito/PIl dal 56,86 del 1980 al 94,65% del 1990, fino al 105,20% del 1992. Tale rapporto, nonostante le politiche di austerità degli ultimi 20 anni, non è diminuito ma è rimasto stabile fino alla crisi finanziaria del 2008.

I dati macroeconomici della crescita del deficit e del debito rispetto al PIL, non dipendendo da aumenti della spesa corrente o per investimenti; essi sono interamente imputabili alla spesa per interessi passivi esplosa in conseguenza del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, il cui ruolo nella crescita dello stock di debito pubblico fu ammesso dallo stesso Andreatta nel 1981: “Naturalmente la riduzione del signoraggio monetario e i tassi di interesse positivi in termini reali si tradussero rapidamente in un nuovo grave problema per la politica economica, aumentando il fabbisogno del Tesoro e l’escalation della crescita del debito rispetto al prodotto nazionale. Da quel momento in avanti la vita dei ministri del Tesoro si era fatta più difficile e a ogni asta il loro operato era sottoposto al giudizio del mercato”.

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[FOTO SOPRA: CHI SONO “I MERCATI?” ECCOLI. GLI SPECIALISTI IN ACQUISTI DI TITOLI DI STATO]

 

Come riconosciuto da Andreatta, il divorzio nacque come “congiura aperta” tra Ministro del Tesoro e Governatore della Banca d’Italia, “nel presupposto che a cose fatte, sia poi troppo costoso tornare indietro”. Esso segnò una tappa importante in quel processo eversivo della nostra Costituzione economica, iniziato nel 1979 e culminato tra il 1992 e il 2002 con la firma del Trattato di Maastricht e la definitiva introduzione dell’Euro.

Una nuova concezione della politica economica ormai marcatamente ordoliberista e vergognosamente non più indirizzata verso i valori sociali fondamentali del moderno Stato nazionale sovrano, ovvero la tutela della sovranità nazionale, la piena occupazione e l’estensione della sicurezza sociale, ma unicamente e dannatamente verso principi quali la presunta indipendenza delle banche centrali, la dubbia “stabilità dei prezzi”, il feticcio del “pareggio di bilancio” e la “banca universale” dedita furbescamente e simultaneamente all’attività di deposito e risparmio da un lato, e di speculazione finanziaria dall’altro …una concezione economica in cui il ruolo centrale non è più quello dello Stato Nazionale Sovrano, ma quello delle banche, ormai titolari incontrastate del controllo della leva monetaria in un sistema in cui la “moneta bancaria” soppianta la “moneta statale” e in cui la speculazione finanziaria muove un giro d’affari pari a molte volte il PIL delle principali Nazioni del mondo.

Nell’anno del fallimento di Lehman Brothers e dell’inizio della più devastante crisi economica della nostra storia, il rapporto debito/PIL italiano era al 106,09%, per poi superare in pochi anni il 130%. La crisi ebbe origine nell’espansione abnorme del mercato dei derivati, dei mutui immobiliari e della finanza speculativa privata, ormai affrancata dai vincoli che sotto il regime dell’abrogato “Glass-Steagall Act” americano e della legge bancaria italiana del 1936, vietavano l’esercizio congiunto dell’attività bancaria di deposito e risparmio da un lato e di speculazione finanziaria dall’altro. Immancabile fu il conseguente contagio nei confronti della finanza pubblica, indotto da un triplice ordine di fattori:

  1. la decisione dei governi occidentali e del Giappone di impiegare, a spese dei contribuenti, l’enorme somma di 30.000 miliardi di dollari per il salvataggio delle banche private;
  2. l’effetto “spread” sui titoli di Stato nei paesi periferici dell’eurozona, in conseguenza del c.d. “ciclo di Frenkel” generatosi a seguito dei differenziali inflattivi interni all’area valutaria non ottimale dell’Eurozona;
  3. i contraccolpi negativi delle politiche di austerità, con conseguente riduzione del PIL, della base imponibile e del gettito fiscale.

Si osservi per inciso che mentre ai Governi è preclusa ogni forma di spesa a deficit, in nome del controllo dell’inflazione e della stabilità dei prezzi, sull’altare del salvataggio delle banche si bruciano somme pari a diverse volte il valore del PIL di una grande Nazione industriale, senza che peraltro questo comporti spirali inflattive di sorta. Ed è opportuno rammentare che il controllo dell’inflazione fu il pretesto usato per il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro nel 1981, benché fosse già allora chiaro che non è l’offerta di moneta a generare inflazione, almeno nella misura in cui l’incremento della base monetaria va a finanziare spese di investimento e a movimentare risorse economiche reali non utilizzate, ma è la crescita dei prezzi dovuta a fattori esogeni (negli anni ’70, lo shock petrolifero del 1973 e la nuova politica dell’OPEC) a generare una crescita della base monetaria. Senza tenere conto che un’inflazione non elevata, ma più alta di quella attuale consente allo Stato di finanziarsi in regime di “repressione finanziaria”, ovvero a un tasso più basso di quello di inflazione.

Dicevo… gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche. Difatti, dalla fondazione della Repubblica al Trattato di Maastricht, l’Italia fu per quasi cinquant’anni il primo Stato al mondo per crescita economica, diventando negli anni Ottanta la quinta potenza economica mondiale per Prodotto Interno Lordo in valori assoluti.

Ciò avvenne grazie alla proficua sinergia tra l’iniziativa imprenditoriale privata e gli investimenti pubblici nelle industrie a partecipazione statale, nelle grandi infrastrutture nazionali e nello stato sociale.

La chiave di volta del miracolo italiano fu il pieno controllo della “leva monetaria” e della Banca d’Italia da parte del Ministero del Tesoro, nel quadro della normativa dettata dalla legge bancaria del 1936. Un sistema destinato a sgretolarsi nel trentennio successivo alla famosa lettera di Andreatta del 1981, con i drammatici risultati che oggi noi constatiamo. [Scritto/links delle fonti: oggi, traendo spunto da Lorenzo D’Onofrio · 24 marzo 2014]

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[Il 12 febbraio 1981, l’allora ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta, inviò una lettera al governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi, avvertendolo che non avrebbe più avuto il dovere di acquistare il debito pubblico rimasto invenduto alle aste.]

 

● Non siamo produttivi!

Questa frase riecheggia spesso nei commenti di alcuni economisti e opinionisti. Ma cos’è la produttività e soprattutto qual è la sua incidenza rispetto all’attuale crisi? Prendiamo due bar, il “Bar dello Sport” e lo “Splendor Bar”. Nel primo lavora Piero, nel secondo Paolo.

Ogni mattina dalle 6 alle 14 nel “Bar dello Sport” entrano 1200 clienti per bere un caffè; pertanto Piero ogni mattina deve preparare 1200 caffè e riceve uno stipendio di 60 euro al giorno.
Nel bar dove lavora Paolo, sempre dalle 6 alle 14 entrano solo 40 clienti per bere un caffè, per cui Paolo prepara solo 40 caffè. Paolo ha una paga giornaliera di 50 euro.

Se confrontiamo quanti caffè producono Piero e Paolo in un’ora, stiamo misurando quella che in economia viene chiamata PRODUTTIVITÀ.

Piero ha una produttività di 150 caffè all’ora e il suo datore di lavoro, un tedesco di nome Wolfgang, è molto soddisfatto di lui.
Paolo ha invece una produttività di 5 caffè all’ora. Il suo datore di lavoro, Pier Carlo, è insoddisfatto della resa di Paolo anche se Paolo ogni giorno gli spiega che il problema non è la sua produttività, ma il basso numero di clienti che entra al bar.
Pier Carlo non si lascia convincere e alla fine decide di licenziare Paolo e di chiudere lo “Splendor Bar”.

Tutto sembra quindi risolto a favore della maggior produttività, ma la storia non finisce qui.

Una volta disoccupato (e disperato) Paolo si presenta dal signor Wolfgang, dicendogli che è un ottimo barista e che costa la metà di Piero.
Wolfgang, avido affarista, senza starci a pensare troppo licenzia Piero e assume immediatamente Paolo, che già dal primo giorno preparerà 1200 caffè per i 1200 clienti del bar a fronte di uno stipendio pari alla metà di quello di Piero.
Ovvero lavora per soli 30 euro al giorno.

Wolfgang si sente a questo punto un mago dell’economia, perché non solo ha mantenuto la stessa produttività, ma il costo della manodopera necessaria per un caffè si è dimezzato, permettendogli di guadagnare 30 euro in più al giorno.

Ma la storia non è ancora giunta al termine.
Così com’è successo a Paolo, che è rimasto senza lavoro, altrettanto succederà a parte dei 1200 clienti del “Bar dello Sport”, i quali, a causa della crisi, dovranno quindi rinunciare al caffè quotidiano.
Un’altra parte dei 1200 accetterà di lavorare per uno stipendio più basso e sarà costretto a tagliare la spesa del caffè della mattina al bar per far quadrare i conti a casa.
Il risultato sarà che al “Bar dello Sport” comincerà ad entrare sempre meno gente, facendo precipitare la produttività di Piero.
Per mantenere alta la produttività, Wolfgang dimezzerà le ore di lavoro di Piero e la sua paga, ma in questa spirale deflazionistica Wolfgang potrà licenziare i baristi e pagare sempre meno i nuovi senza però invertire minimamente la spirale improduttiva, per il semplice fatto che la produttività dipende dalla domanda di caffè e non dalla bravura del barista.

Oggi l’Italia è tra le maglie nere in Europa per la produttività, ritenuta responsabile dell’austerità che ci colpisce e che va debellata con serie riforme strutturali.
Ma da oggi almeno Paolo e Piero hanno capito che la produttività e la crisi ci sono perché non ci sono più clienti che entrano nel loro bar a DOMANDARE un caffè perché hanno finito i soldi, non è una mera questione di PRODUTTIVITÀ.

PER SIMILITUDINE:

Memento…

● Crisi, come risolvere

1901294_660969710629263_1663586764_nPoiché numerosissimi lettori stanno scaricando e condividendo il modulo per pagare gratis creando euro (vedi sotto) l’avvocato Marco Della Luna pubblica una versione aggiornata del medesimo, ripetendo che non se ne assume alcuna responsabilità, che chi lo volesse usare lo farebbe a suo rischio e pericolo, avvertendo che non vi è garanzia di accettazione e che qualche banca ha addirittura denunciato il debitore che la aveva pagata usando tale modulo. Testualmente egli dichiara: “Io non vi vedo alcun illecito penale, ma la “giustizia” di ogni paese serve di regola il potere costituito e i suoi interessi, a torto o a ragione, in cambio della partecipazione a qualche privilegio. Tenete presente che tutte le istituzioni, anche quelle giudiziarie, stanno legittimando la creazione di moneta contabile denominata “euro” da parte delle banche non centrali, in aperta violazione dell’art. 128 TFUE, che riserva la creazione dell’Euro al Sistema Europeo delle Banche Centrali – il che la dice lunga sull’inconsistenza della legalità vantata dal regime. Neanche i cittadini, le imprese, gli enti pubblici potrebbero, secondo questo articolo, creare moneta denominandola “euro”, ma lo possono fare per legittima difesa contro le banche (non centrali), che lo fanno sistematicamente, sotto gli occhi compiacenti delle istituzioni, e per giunta senza dichiarare i profitti da creazione monetaria, e così facendo evadono le tasse creando debito pubblico, recessione e povertà. Di fatto, però, alcune banche hanno (implicitamente o esplicitamente) accettato il pagamento qui descritto, e anche qualche ente pubblico, anche per imposte. Perché lo fanno? Credo che sia una sorta di prova, per vedere se funziona questo mezzo di pagamento, che è l’unico con cui si possa evitare una crisi generale di insolvenza dei loro “debitori”, cioè la svalutazione in massa dei crediti nei loro bilanci. E credo che molte banche nonché l’Agenzia delle Entrate temano che, se si scontrano in tribunale con queste contestazioni di sistematica illegalità e violazioni fiscali, possa dilagare lo scandalo, e, con lo scandalo, la consapevolezza popolare. Tuttavia la vera utilità del fatto che migliaia e migliaia di persone continuano a “pagare” con questo tipo di moneta, è un’utilità sociale, consistente nel rendere pubblica la realtà illegittima e insostenibile del sistema monetario basato sulla sovranità monetaria delle banche private di credito che creano pseudo-euro in violazione dei trattati. E nello spingere verso una riforma come quella delineata in fondo a questo articolo. Il tutto come meglio analizzato e argomentato nel mio ultimo saggio, Tecnoschiavi, pubblicato da Arianna Editrice, dal quale sono estratte le pagine che seguono. 16.02.19 Marco Della Luna”

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PER RISOLVERE IL PROBLEMA FINANZIARIO NAZIONALE

La realtà sopra esposta fornisce all’Italia un’arma potentissima sconfiggere l’opposizione di Germania, Francia, Commissione Europea così da poter attuare la spesa per investimenti e taglio delle tasse indispensabile per rilanciare il Paese. L’Italia infatti può contestare all’UE e alla BCE e anche alla Corte dei Conti, sollevando uno scandalo generale:

  • come falso, arbitrario e scientificamente confutato il paradigma economico-finanziario adottato da UE e BCE e basato sulla scarsità-costosità intrinseche della moneta, quindi sulla necessità di tassare o risparmiare per trovare i soldi con cui fare gli investimenti utili, per non dire dei vincoli di bilancio;
  • come falsi i bilanci delle banche di credito (e della stessa BCE e BdI), richiedendo l’accertamento degli utili non dichiarati e il pagamento delle tasse su di essi e usando tali utili per risanare a costo zero tutte le banche decotte, pagando tutti i loro creditori e facendo una splendida figura.

La suddetta realtà consente pertanto (di gettare sul tavolo delle trattative con l’Unione Europea la richiesta):

  • di chiarire mediante apposito trattato e, in ogni caso, apposita legge nazionale, la distinzione normativa e contabile tra euro-moneta legale creato dal SEBC e moneta creata dalle banche non centrali sotto la denominazione “euro”;
  • di eseguire, attraverso l’Agenzia delle Entrate, verifiche e rettifiche dei bilanci delle banche;
  • di denunciare, con forte battage divulgativo, i reati di falso in bilancio, evasione fiscale, riciclaggio;
  • di accusare come complici (almeno per via omissiva) di questa colossale evasione fiscale tutte le autorità monetarie soprattutto europee;
  • di creare in proprio, attraverso una banca pubblica, l’euro scritturale che creano le altre banche (dato che lo Stato ha ceduto alla BCE la potestà di creare la moneta legale, non la moneta scritturale bancaria).

● Chi è il peccatore?

Parliamo dell’attuale moneta a debito, privata. C’è consenso, perfino da parte del mainstream: l’Eurozona era in una crisi di bilancia dei pagamenti, non di debito pubblico. Gli anni scorsi si è sostenuto d’essere in una crisi fiscale dovuta (falsamente) agli elevati debiti pubblici e si sponsorizzava la cosiddetta austerità espansiva, il rimedio proposto ed attuato da Monti, il killer bocconiano. Molti sanno invece che nelle AVO i tassi di cambio fissi scatenano l’indebitamento dei paesi periferici e la conseguente trappola della povertà, così come è sempre accaduto nella storia economica. In realtà, a indebitarsi pericolosamente in primis sono le banche, cioè i privati, e quando scoppia la crisi del debito (poiché gli stranieri non rinnovano più i crediti) gli Stati, tramite le imposte, soccorrono gli istituti di credito necessitati dal ripianamento (forse a dimostrazione che in realtà, la tanto vituperata ed ostacolata crescita del settore statale è indispensabile all’espansione dell’iniziativa privata) fatalmente determinando la crisi fiscale e quindi l’esplosione del debito sovrano… Irlanda e Spagna sono gli esempi più tipici. La Grecia fu uno Stato malignamente coccolato dai tedeschi (parzialmente anche dai francesi e poco dagli italiani) portato ad indebitarsi oltre misura, con i risultati che conosciamo. La ragione di questa vicenda è del tutto il mercantilismo industriale tedesco che, sostenendo la periferia attraverso discutibili soluzioni di finanza creditizia, aveva “pompato” artificiosamente all’estero, in particolare in Grecia, gli acquisti dei propri beni. Furbi, eh? Forse. Questi processi erano benedetti da molti economisti autorevoli, primi fra tutti Blanchard e Giavazzi, già nel 2002. Dunque la crisi non è dei debiti sovrani (pubblici) come si vuole far credere, ma è originata da questioni di bilancia commerciale, vale a dire dai debiti esteri (privati) indotti dal malevolo credito facile.


Ora due domande:

secondo te, umanamente, chi è il peccatore? È più carogna il debole acquirente/compratore oppure il potente venditore che invoglia e trascina in errore?

 

● Il diritto di chiedere l’elemosina

 

 

Il diritto di chiedere l’elemosina è riconosciuto dalle leggi di tutte le nazioni che si considerano civili e dalle carte internazionali che proteggono i diritti umani. Chiedere solidarietà è proprio questo: un diritto umano che niente deve né può sostituire. E’ molto pericoloso metterlo in dubbio o contrattarlo. I diritti umani possono piacerci o non piacerci, ma sono inalienabili, finché seguiremo la via della civiltà. Limitare l’accattonagggio era l’obiettivo dei nazionalsocialisti negli anni 1930. Dobbiamo, a mio avviso, essere molto attenti su questo argomento. Non possiamo, non dobbiamo ribadire quel progetto. Bisogna ridurre la povertà con programmi sociali efficaci. L’accattonaggio sarà automaticamente minore, perché ci sarà meno necessità. Ma il diritto a chiedere solidarietà resterebbe vivo anche nel caso il nostro pianeta sconfiggesse la povertà. Pochi comprendono, nel nostro tempo, il contenuto del diritto umano di chiedere solidarietà, tendendo la mano. La questua non è un peccato né un delitto. Chiunque può trovarsi nell’esigenza di richiedere solidarietà. E’ come il diritto ad esprimersi, a cercare amicizie, a dialogare con persone terze, ad amare. Non può essere regolamentato né sostituito da alcun programma. Chi ha bisogno di solidarietà, deve avere la libertà di scegliere come chiederla. E chi vuol dare solidarietà ha il diritto di offrirla come meglio crede: anche con una semplice monetina.

Nonostante il reato di mendicità sia stato abrogato nel 1999, talvolta l’accattonaggio può diventare penalmente rilevante

mendicante che chiede elemosina

Un tempo il codice penale puniva come reato il cd. accattonaggio. La norma di riferimento, in particolare, era quella di cui all’articolo 670 del codice penale, sulla “Mendicità”, che al primo comma puniva con l’arresto fino a tre mesi chiunque mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico e al secondo comma puniva con l’arresto da uno a sei mesi chi commetteva il fatto in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.

Da diverso tempo, però, l’articolo 670 è scomparso dal nostro ordinamento: ad averlo abrogato, infatti, è stata la legge numero 205 del 25 giugno 1999, che si è inserita nel solco già tracciato dalla sentenza numero 519 del 28 dicembre 1995 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma di tale articolo.

Per la Consulta, in particolare, non era possibile considerare illecita una richiesta di elemosina fatta per ottenere umana solidarietà, volta a far leva sul sentimento di carità e non idonea a intaccare l’ordine pubblico o la pubblica tranquillità.

Se non mancano proposte di legge, sponsorizzate da alcuni partiti politici, con le quali si chiede la reintroduzione del reato di accattonaggio, non mancano neanche norme che, a determinate condizioni, rendono il chiedere l’elemosina un vero e proprio reato.

Più che chiedere l’elemosina in sé e per sé, a configurare reato possono essere le modalità con le quali ciò avviene.

Ad esempio, sfruttare anziani o disabili per far loro chiedere l’elemosina può configurare il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all’articolo 600 del codice penale. Ancora: chiedere in maniera insistente soldi può integrare il reato di violenza privata di cui all’articolo 610 c.p. e utilizzare animali può rappresentarne una forma di maltrattamento penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 544-ter c.p.

Occorre in ogni caso mettere in evidenza che, senza degenerare e far sfociare necessariamente il comportamento nell’area penale, molti regolamenti comunali vietano espressamente l’accattonaggio, con la conseguenza che chi lo pratica potrebbe essere sottoposto quantomeno a sanzione amministrativa.

Certamente il problema nelle strade di molte città italiane è evidente e va gestito, ma i modi per farlo sono diversi: l’importante è non dimenticare mai che di mezzo ci sono delle persone (spesso in difficoltà) e che, pertanto, la questione va gestita con le dovute attenzioni.

● Quanto il personale medico è qualificato?

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IERI AVEVO CONDIVISO SU FACEBOOK il post di Fabio Franchi dal titolo COLLOQUIO CON IL PEDIATRA (qui di seguito il testo) a cui è seguita l’interazione con un medico di Napoli, che riporto subito dopo, a cui ho dovuto immancabilmente dare riscontro, come sotto riportato…
Pediatra: “Allora le facciamo queste punturine?”
Genitore: “Ma io vorrei avere qualche informazione e sapere se rischio qualcosa” 
P: “Ma sì, ci può essere un po’ di febbricola, tutt’al più! un po’ di male al braccio, … un po’ di pianto, niente di grave.”
G: “Ma io ho sentito che ci possono essere anche effetti avversi gravi, anche l’AIFA ne riporta tanti.”
P: “Signora, non si confonda! quelle sono “segnalazioni”, sono cose che sarebbero capitate comunque. Deve sapere che le malattie ci sono anche indipendentemente dai vaccini. Ne era al corrente?” “Certo, ci sono gli shock anafilattici, che sono un’eventualità remotissima però comunque sono facilmente risolvibili con un po’ di adrenalina che noi abbiamo sempre a disposizione in ambulatorio. …. Ce l’avevo qui, in questo cassetto … Marta! Marta, dove ha imbucato l’adrenalina? Gliel’avevo già chiesto la scorsa settimana, non deve mancare mai! Vada subito a procurarsi qualche fialetta”
G: “Quindi solo effetti avversi di scarsa entità. Ma, scusi, come fa a saperlo?”
P: “Ma che domanda mi fa?! Con tutti gli studi che ci sono a disposizione, certo che lo sappiamo! Dagli studi pubblicati si sa che è così. Tutta la comunità scientifica è concorde.”
G: “… da quel che mi hanno detto, non sembra che ci sia nessuno studio che abbia confrontato un gruppo di vaccinati con 10 vaccini ed un gruppo di non vaccinati affatto. Lei dice che c’è. Mi potrebbe dare le coordinate di questo studio, che poi lo controllo e lo faccio controllare con calma da chi è più competente di me?” “Ovviamente, studi sui singoli vaccini non permettono di dedurre conclusioni sull’insieme.”
“Se lo studio non ci fosse, Lei non potrebbe informarmi, neanche con la più buona volontà, semplicemente perché non può umanamente sapere qualcosa che non è ancora conosciuto. Se Lei non può informarmi, io non posso firmare un consenso informato, visto che l’informazione non c’è. Giusto?”
“Affinché un consenso possa definirsi informato, bisognerebbe che l’informazione venisse data realmente. Almeno così mi ha detto la signora Debegnac, che ha fatto tutte le scuole dell’obbligo.”
G: “Se questo studio clinico randomizzato controllato non c’è, allora non può trattarsi che di un esperimento diretto. Se è un esperimento, allora ci dovrebbe essere la possibilità di una scelta da parte della cavia umana. Non dovrebbe essere obbligatorio un esperimento. Da quel che ricordo, gli esperimenti obbligatori su cavie umane venivano fatti nei regimi dittatoriali, con l’entusiasta partecipazione di molti medici. Ma noi viviamo ancora in un regime democratico, almeno io credevo così.” “Lei cosa mi dice a proposito?”
[…]
G: “C’è poi la questione dell’adiuvante e dell’alluminio, non pensa sia un problema?”
P: “Ma cosa vuole che sia signora! ce n’è una quantità infinitesimale. Noi e il bambino ne assumiamo tanto di più per bocca, o con il latte materno, o con il latte artificiale, e poi con i cibi e pure con l’acqua. Quindi non c’è proprio da preoccuparsi.
G: “Ma quanto alluminio si trova nei vaccini esattamente?”
[Qui di solito non sanno rispondere. Dei 5 medici o professori con cui mi sono confrontato pubblicamente, nessuno ne sapeva niente. Se sanno rispondere, si fa loro osservare che il primo giorno si supera già il limite considerato massimo dalla FDA americana (0,850 mg) e ribadito dal prof Burioni [1]. Se obiettano che in Europa il limite è più alto (cioé 1,25 mg), si può dire che siamo comunque vicino a valori elevati e che c’è il problema della tossicità cronica. La quantità di alluminio assunta con i vaccini nel primo semestre di vita, secondo il calendario vaccinale italiano è superiore di 23,5 volte il massimo consentito dall’EFSA [2]. per l’assunzione cronica, per un “peso medio”. Ce ne sarà in porporzione tanto di più se il bimbo sarà di peso inferiore alla media, o prematuro. “Come la mettiamo dottore? Lei mi mette per iscritto che consiglia al mio piccolo una dose di alluminio innocua, ma che viene considerata 23 volte tossica dall’EFSA?“ “Oppure, in alternativa, mi può scrivere che, secondo Lei, l’EFSA si sbaglia, specificandone in dettaglio i motivi?” ]
Per una disamina di alcuni aspetti, potete provare a leggere un mio commento alle risposte del dr. Giovanetti che ha pubblicato sul sito dell’ISS le sue “Risposte alle domande difficili”: https://drive.google.com/…/13FvOnynclJ7SmbxkrdIa-8LHO…/view…(versione 2)
Questo scritto riguarda solo la prima parte del documento. Dovreste sapermi dire se interessa e se il taglio può essere considerato utilizzabile (è quello lo scopo). Se sì, mi occuperò anche della seconda parte.
Nota [1]: Il prof Burioni, per dimostrare l’innocuità dell’adiuvante, in suo post ha citato un lavoro (HogenHesch 2013) in cui viene riportato che il limite massimo per dose è 0,850 mg, che viene superato fin dalla prima seduta vaccinale dal PNPV italiano
Nota [2]: Assunzione settimanale tollerabile (TWI): 1 mg/kg/settimana (da: Safety of aluminium from dietary intake. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing. Aids and Food Contact Materials (AFC). (Question Nos EFSA-Q-2006-168 and EFSA-Q-2008-254). The EFSA Journal (2008) 754, 1-34.)
Calcolo approssimativo del livello massimo di assunzione ed assorbimento di alluminio secondo l’EFSA. Ha una funzione solo indicativa. E’ riferito a pesi (per mese) vicini alla media. Per confronto: nei primi sei mesi al lattante vengono inseriti all’interno del suo corpicino 3,390 mg (vedi schema allegato per il calcolo).
Links ai post precedenti https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1913136628935738v

ECCO L’INTERVENTO DEL DOTT. TOZZI RICCARDO E CONSEGUENTE MIA RISPOSTA:

Mi dispiace intervenire ma l’ignoranza in materia è davvero sconcertante…..post ridicolo….giri di parole per convincere menti deboli !!! Ma non ricordate i casi di poliomielite??? Io ne ho visti molti purtroppo …ora scomparsi…avete mai visto gli spasmi tetanici???? Scomparsi .Vogliamo parlare della difterite? Ma cosa ne sapete? Niente infatti debellata.La tubercolosi? Non sapete nemmeno cos’ è…scomparsa con gli ospedali che la curavano….e le orchiti da parotite ? Che ne sapete ? Mi dispiace davvero dirvelo ma smettetela di consultare il dr.Google e così via e fidatevi….
Stefano Nizzola
Dato che si è preso il disturbo di replicare pur con il suo sconcerto, già che c’è almeno lo faccia bene, oggi è così facile informarsi! Lo faccia anche lei, al di fuori di Google, naturalmente, esca dal gregge. Veniamo al dunque. Nella sua disciplina, caro il nostro cardiochirurgo, non metto mai lingua ritenendomi inidoneo a farlo sia in profondità sia di striscio, al massimo riporto considerazioni di altri, particolarmente quando paiano suscitare curiosità. Tra l’altro, non ho difficoltà ad affermare che talvolta un vaccino possa anche essere utile. Quanto all’arte di argomentare qui dentro -adottata da eventuali astanti- sappia che replico unicamente a chi si distingue per cortesia, restituendogli altrettanta educazione: dunque, caro Tozzi, in questo caso per lei farò un’eccezione, pur mirata a distoglierla dal suo manifesto torpore. Vede, per me in prevalenza il problema non è medico-scientifico bensì è economico-sociale. Sono fortemente critico contro le lobby del farmaco, particolarmente con l’avvento del Pensiero Unico ordoliberista (se n’è accorto di vivere in pieno liberismo, vero?) tale logica comporta che una multinazionale NON INVESTA PER DEFINIZIONE DOVE NON GUADAGNA ABBASTANZA, NON TROVA? Ergo, il progresso medico (che pure c’è stato, stia tranquillo, non glielo disconosco) è ostacolato nel suo naturale avanzamento DA ESIGENZE DI LUCRO, di tornaconto, che può portare anche ad episodi di corruzione che in passato hanno riguardato anche specificatamente il settore delle vaccinazioni. LE TORNA QUALCOSA, VERO? Abbiamo avuto scandali anche nella chirurgia, ma sempre in conseguenza di un modello economico e sociale errato, o no? Lei ci vive lì dentro… Trovo interessante chiarire che l’Art. 32 Cost. recita: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Questo inciso sembra aver convinto i più che l’obbligo imposto per legge possa superare il consenso individuale al trattamento sanitario, MA NON E’ COSI’, ed è il secondo comma dello stesso articolo costituzionale a spiegarlo: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Le due locuzioni non sono casualmente contenute in due commi successivi l’uno all’altro vanno necessariamente lette nella loro consecutio temporis: LA LEGGE PUÒ OBBLIGARE AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO, MA NON PUÒ COMUNQUE VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA. Non è il contrario. Non è che la legge non può violare i diritti della persona umana a meno che tale violazione sia giustificata da un obbligo. La legge può obbligare, ma non può comunque violare. Fin qui è chiaro? Bene. I diritti della persona umana cui l’art. 32 fa riferimento, tutelati anch’essi a livello costituzionale nelle disposizioni precedenti all’art. 32 Cost. sono, tra gli altri, il diritto alla autodeterminazione, diritti ripresi successivamente da numerose convenzioni e dichiarazioni tra cui quella di Oviedo di cui certamente ne avrà contezza… PUNTO DELLA SITUAZIONE. Nella legislazione ordinaria, pur mancando di un referente normativo “generale”, il principio del consenso informato è enunciato in numerose leggi speciali, quali quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978 il cui art. 33 sancisce il carattere di norma volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari, nel rispetto della dignità e della libertà umana), in tema di sperimentazione clinica (D.L.vo. n. 211/2003), di procreazione medicalmente assistita (L. 40/2004) e di attività trasfusionali e di produzione di emoderivati (L. 219/2005).
Nel Codice di deontologia medica del 2014, l’Art. 35 statuisce che “… Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e /o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato….”. A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio come detto, trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che, sebbene non ancora ratificata dallo Stato italiano (L’Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora depositato il protocollo di ratifica della Convenzione di Oviedo nonostante il 28 marzo 2001 abbia approvato la legge di ratifica n.145), costituisce una valida fonte d’indirizzo interpretativo.
Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente all’atto medico vada considerato non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona. Dunque, il consenso informato nasce molto tempo dopo la Costituzione, per conferire dignità pratica a tale diritto, fungendo da sintesi tra i due diritti fondamentali della persona alla cura ed alla autodeterminazione.
Esso è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza UNANIME come principio fondamentale in materia di tutela della salute. Ebbene, è vero che residuano casi nei quali è limitatamente consentito non acquisire il previo consenso informato del paziente da sottoporre alle cure, ma si tratta dei casi in cui tale consenso non è acquisibile perché il soggetto che dovrebbe prestarlo non è capace di intendere e volere per patologie psichiatriche riconosciute (ed in tal caso peraltro si deve comunque acquisire il consenso del tutore o rappresentante legale), ovvero perché incosciente ed in immediato pericolo di vita (ed anche
in tal caso, laddove possibile, si dovrebbe prima acquisire il consenso dei parenti più prossimi). Le vaccinazioni dunque, per quanto obbligatorie, non sono un TSO vero e proprio, anche se impropriamente da più parti sono definite tali. Si consideravano TSO gli elettroshock, pratica inumana scomparsa, per i quali nessuno si è mai sognato di acquisire il consenso del soggetto sottoposto visto che era considerato incapace di prestarlo. Ora, la profilassi vaccinale è resa obbligatoria ma, per quanto detto, essa necessita comunque di un previo consenso informato giacché i soggetti cui è rivolta (adulti o bambini) sono capaci di intendere e volere e/o rappresentati da adulti capaci di intendere e volere. In presenza di tale capacità, attuale e concreta, siamo in presenza di un diritto attuale e concreto all’autodeterminazione che non può essere superato dall’obbligo. In altre parole, io posso essere obbligato a sottopormi a vaccinazione, ma conservo il diritto ad essere previamente informato circa il trattamento sanitario che riceverò e, in stretta correlazione, il diritto a non essere d’accordo. Senza il consenso di un soggetto giuridicamente capace, il trattamento sanitario può anche essere obbligatorio, MA NON PUO’ ESSERE PRATICATO perché la legge può imporre trattamenti sanitari obbligatori ma non oltre i limiti del rispetto della persona umana. ripeto: NON OLTRE I LIMITI DELLA PERSONA UMANA. La legge può obbligarmi ad un trattamento sanitario ma, non potendo superare il mio diritto all’autodeterminazione, non può obbligarmi ad essere d’accordo e, quindi, a riceverlo. Ciò chiarito, dolente del lungo pippone, le offro una ulteriore piccola riflessione a riprova: LA SBANDIERATA MINACCIA DI SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI E’ STATA CANCELLATA, SI DOMANDI PERCHE’. Saluti a lei e ai suoi vaccini.

Funziona, funziona…

 

 

● PIIGS arrivato su Rai 3

[Storia di un piccolo miracolo italiano raccontato da Claudio Santamaria]

PIIGS è film documentario del 2017 diretto e prodotto da Adriano CutraroFederico GrecoMirko Melchiorre e narrato da Claudio Santamaria che indaga le cause e i riflessi dell’austerity sulla società europea, in particolare del Sud Europa. Gli autori dichiarano che il film segue la tesi secondo la quale le politiche di austerity stanno aggravando gli effetti della crisi finanziaria, specialmente in quei Paesi che The Economist ha definito PIIGS (acronimo di PortogalloIrlandaItaliaGrecia e Spagna) – ovvero quegli Stati con un alto debito pubblico e un’economia debole.

TRAMA La cooperativa Pungiglione vanta un credito di un milione di euro dal comune e dalla regione e rischia di chiudere per sempre: 100 dipendenti perderanno il lavoro e 150 disabili rimarranno senza assistenza. È vero che nell’Eurozona non c’è alternativa all’austerity, al Fiscal Compact, al pareggio di bilancio, ai tagli alla spesa sociale? Al fallimento del Pungiglione? Il film tratta inoltre diversi interventi da parte di giornalisti ed economisti riguardo alla crisi economica attuale.

Partito in sordina, raccogliendo sul web i fondi necessari alla produzione, PIIGS è il documentario italiano con alle spalle la storia più incredibile ed affascinante, visibile da mezzanotte di sabato 30 dicembre 2017  accedendo e registrandosi gratuitamente a RAi Play, CLICCA QUI, link:

http://www.raiplay.it/video/2017/12/Piigs-ca977e13-e24f-4dbe-acda-65f265d5959a.html

Doveva essere una scommessa ed invece è arrivato a coinvolgere Noam Chomsky, Vladimiro Giacchè, Paolo Barnard, Warren Mosler, Erri De Luca, Stephanie Kelton e molti altri che hanno partecipato ad un viaggio che dai cinema di periferia ha raggiunto la TV nazionale a suon di sale piene durante tutto il suo percorso su e giù per la penisola.

Ma non è tutto.


PER I CULTORI DELLA RIDONDANZA (estratto da Goofynomics): …D’altra parte, voi lo capite bene: perché mai al mondo Nord e Sud avrebbero dovuto cooperare? Perché mai si sarebbe dovuta verificare una redistribuzione da Nord a Sud? Che fosse necessaria lo si sapeva – Mundell (1961) – e che non fosse politicamente proponibile anche – Kaldor (1971). Quindi? Quindi il disegno era perfetto e ha prodotto i risultati che doveva produrre: la distruzione del welfare, come era chiaro a Featherstone (2001). Piagnucolare “autteità bbutta attiva” come il fariseo De Grauwe non ci porta da nessuna parte. Il piddino andrà al cinema, verserà la lacrimuccia, uscirà sentendosi migliore, penserà che il giorno dopo, oltre a ritirare i vestiti in lavanderia, dovrà anche chiedere “un’altra Europa”, poi se ne dimenticherà – dell’Europa, non dei vestiti – e la cosa finirà lì.

Per rivedere la presentazione di Riccardo Iacona al film PIIGS basta accedere e registrarsi a RAI Play, CLICCA QUI, link:

http://www.raiplay.it/video/2017/12/Anteprima-Piigs-dd236cb2-87af-4599-a50d-71c692753896.html

PER SAPERE TUTTO SU PIIGS

RASSEGNA STAMPA ESSENZIALE

WIKIPEDIA

 

Lingua originale italiano
Paese di produzione Italia
Anno 2017
Durata 76 min
Genere documentario
Regia Adriano CutraroFederico GrecoMirko Melchiorre
Sceneggiatura Adriano CutraroFederico GrecoMirko Melchiorre
Casa di produzione Studio Zabalik
Distribuzione (Italia) Fil Rouge Media
Fotografia Mirko Melchiorre
Montaggio Federico Greco
Effetti speciali Costantino RoverMarco Bambina
Musiche Paolo BaglioDaniele BertinelliAntonio Genovino
Animatori Costantino Rover
Interpreti e personaggi

 

VERSIONE COMPLETA (Vimeo)

https://vimeo.com/249237893

● CEDU: ricevibilità e procedura di esame dei ricorsi individuali

L’attuale art. 35 CEDU contempla una serie di condizioni di ricevibilità dei ricorsi, che sono tra l’altro parimenti inserite in altri trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani. La disposizione dell’art. 35 è stata modificata con l’entrata in vigore del Protocollo n. 14 (vigente dal 1° giugno 2010) ed è oggetto di ulteriore revisione da parte del recente Protocollo n. 15 (firmato il 24 giugno 2013, ma non ancora in vigore).

Tra le condizioni di ricevibilità più importanti vanno annoverate certamente quelle relative:

A) alla necessità di previo esperimento delle vie di ricorso interne (di cui ha già ampiamente parlato il prof. Pitea);

B) al rispetto del termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva (termine che sarà ridotto a 4 mesi dopo le modifiche apportate con il Protocollo n. 15);

C) quella relativa alla compatibilità del ricorso con le disposizioni della Convenzione;

D) quella relativa all’assenza di manifesta infondatezza del ricorso;

E) quella, infine, introdotta con il Protocollo n. 14 relativa, al pregiudizio importante.

La sussistenza di tali condizioni di ricevibilità deve essere verificata per ogni doglianza sollevata in un ricorso, inoltre le suddette condizioni hanno carattere cumulativo, sicché il mancato verificarsi di una sola di esse determinerà l’irricevibilità del ricorso.

La verifica circa la sussistenza delle condizioni di ricevibilità è condotta, in primo luogo, dalla Corte europea in composizione di giudice unico (art. 26 CEDU) il quale, ai sensi dell’art. 27 CEDU, può, con decisione definitiva, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell’art. 34, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti. La competenza del giudice unico incontra il limite dei ricorsi introdotti contro l’Alta Parte contraente in relazione alla quale tale giudice è stato eletto (art. 26, par. 3, CEDU). Quando non procede in questo senso, il giudice unico trasmette il ricorso a un comitato o a una Camera per l’ulteriore esame.

I comitati sono composti da tre giudici (art. 26 CEDU) ed esercitano le competenze delineate all’art. 28 CEDU. Con voto unanime i comitati possono: dichiarare irricevibile il ricorso o cancellarlo dal ruolo quando la decisione può essere adottata senza ulteriore esame ovvero dichiarare ricevibile il ricorso, definendo la controversia anche nel merito, quando la questione relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte. Decisioni e sentenze così adottate sono definitive.

Infine, nei casi in cui non sia intervenuta alcuna decisione o sentenza ai sensi degli artt. 27 e 28, la controversia sarà portata all’attenzione di una Camera, composta da sette giudici (che ai sensi dell’art. 26, par. 2, possono essere ridotti a cinque per un periodo determinato con decisione unanime del Comitato dei ministri su richiesta dell’Assemblea), che si pronuncerà sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’art. 34 CEDU. È riconosciuta anche la possibilità che la Camera si pronunci sulla ricevibilità del ricorso separatamente dal merito (art. 29 CEDU).

 

Termine dei sei mesi

Uno dei principali limiti posti dall’art. 35 CEDU per la ricevibilità del ricorso consiste nella fissazione di un termine di decadenza di sei mesi dalla decisione interna definitiva per poter utilmente adire la Corte. Il termine di sei mesi, che – come detto – con l’entrata in vigore del nuovo Protocollo n. 15 sarà ridotto a quattro mesi, costituisce evidentemente un fattore di certezza del diritto e di sicurezza giuridica. La Commissione prima, e più di recente la Corte, hanno più volte ribadito che la ratio di tale norma consiste nell’esigenza che i ricorsi siano trattati in un periodo di tempo relativamente breve in modo da evitare che il passare del tempo renda difficile la ricostruzione dei fatti di causa, vanificando in questo modo l’esame dei ricorsi da parte della Corte.

Il termine dei 6 mesi inoltre ha la funzione di permettere al potenziale ricorrente di valutare l’opportunità di adire la Corte e di formulare in maniera esaustiva le doglianze che intenda far valere dinanzi a questa, con i relativi argomenti e la necessaria raccolta di documentazione prodromica alla presentazione di un ricorso.

In particolare, il termine è rispettato se nei sei mesi il ricorso è trasmesso alla Corte. Le modalità di introduzione del ricorso individuale sono state recentissimamente oggetto di modifica. Ai sensi del nuovo art. 47 del Regolamento di procedura della Corte europea, in vigore dal 1° gennaio 2014, il termine semestrale per l’introduzione di un ricorso, di cui all’art. 35, par. 1, CEDU, decorre dalla data in cui il formulario, debitamente compilato secondo le regole fissate dal medesimo articolo, è inviato a mezzo posta. Non è dunque più possibile, ai fini dell’interruzione del termine dei sei mesi, inviare la c.d. lettera di denuncia.

È necessario quindi tenere in massima considerazione tali condizioni, in quanto il mancato rispetto del termine semestrale conduce la Corte a una declaratoria di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, par. 4 CEDU.

Questa considerazione assume ancor maggiore valenza se si tiene a mente che la regola dei sei mesi è inderogabile; ed infatti da un lato:

  • 1) la Corte può anche rilevare d’ufficio la tardività del ricorso, ed inoltre,
  • 2) una eventuale rinuncia da parte dello Stato convenuto è priva di ogni effetto, in quanto la regola dei sei mesi mira a proteggere principi cardine dello Stato di diritto quali la certezza del diritto e la sicurezza giuridica che non possono esser compressi.

Sulla base di questa condizione di ricevibilità il ricorso deve essere, dunque, presentato alla Corte europea entro sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

A questo proposito, per decisione interna definitiva non si intende la sentenza passata in giudicato bensì la decisione non più soggetta a gravame e per mezzo della quale si è realizzato l’esaurimento delle vie di ricorso interne, ossia generalmente la sentenza emessa dalla più alta istanza giudiziaria.

Il computo del termine è a mesi di calendario comune, indipendentemente dalla durata effettiva in giorni dei mesi in questione. In altre parole, poniamo che la sentenza definitiva sia di oggi, 20 marzo 2015, il termine ultimo per presentare ricorso dinnanzi alla Corte EDU sarà il prossimo 20 settembre, e non il 16 settembre (come se considerassimo 180 giorni) o ancora il 21 ottobre (termine scaturente dall’applicazione della sospensione per il periodo delle ferie giudiziarie), in quanto la sospensione feriale in Italia dei termini processuali scadenti nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno non opera nel computo del termine semestrale. Come la Corte ha avuto modo più volte di ribadire infatti né la Convenzione né il regolamento di procedura della Corte prevedono una tale sospensione (vedi, A.L.M. c. Italia, sent. 28 luglio 1999, § 19).

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto fino al giorno seguente non festivo.

 

Dies a quo

  1. a) quando ci sono rimedi interni

Il termine dei sei mesi viene generalmente calcolato a partire dal momento della effettiva conoscenza da parte del ricorrente del testo della decisione definitiva, resa al termine della regolare procedura di esaurimento delle vie di ricorso interne. Una volta esaurite le vie di ricorso ordinarie, per il ricorrente comincia dunque a decorrere il termine dei sei mesi, che non verrà sospeso nel caso che si vogliano tentare altri mezzi straordinari di ricorso: ad esempio, la domanda di revisione del processo non sospende il termine semestrale. Lo stesso discorso vale, ad esempio, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o per il ricorso gerarchico in materia di diritto amministrativo.

La data della decisione interna definitiva dipende dalle regole previste dall’ordinamento interno in materia di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (deposito in cancelleria o notifica dell’avviso di deposito, se previsto). Nell’ipotesi in cui sia prevista la notifica d’ufficio della decisione, il termine decorre dalla data di comunicazione alla parte. Se, invece, non è prevista la notifica d’ufficio il termine decorre dal momento in cui la decisione è effettivamente accessibile al ricorrente che deve, pertanto, farsi parte diligente al fine di ottenerne copia.

Per quanto concerne l’Italia, in particolare, bisogna distinguere a seconda che si tratti di giudizio civile o di giudizio penale:

  • 1) nel primo caso, posto che il dispositivo della sentenza è comunicato al difensore con avviso della data dell’avvenuto deposito del testo in cancelleria, i sei mesi decorrono dalla data della notifica dell’avviso di deposito;
  • 2) nel secondo caso invece il difensore, che normalmente assiste alla pronuncia del dispositivo, deve attivarsi per procurarsi copia del testo delle motivazioni della sentenza: i sei mesi, in questo caso, decorrono dalla data di deposito della sentenza motivata.
  1. b) Quando non ci sono rimedi interni

Nelle ipotesi in cui l’ordinamento delle Stato convenuto non preveda ricorsi interni effettivi ed adeguati relativamente a una determinata doglianza sollevata nel ricorso, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data dei fatti o delle misure oggetto del ricorso ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia subito le conseguenze pregiudizievoli. Qualora la presunta violazione derivi direttamente da una disposizione legislativa, il termine semestrale inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge a condizione che la disposizione stessa non lasci al giudice alcun margine di discrezionalità nella sua interpretazione tale da permettere di evitare il verificarsi del pregiudizio per il ricorrente. Infine, quando la violazione lamentata ha i caratteri della situazione continua, il termine di sei mesi non inizia a decorrere fintantoché questa situazione si protrae nel tempo. Per situazione continua si intende quella in cui l’individuo è sottoposto ad una limitazione continuata dei propri diritti riconosciuti dalla CEDU: ad esempio, nel famoso caso Dudgeon c. Regno Unito, la Corte ha considerato come continua la situazione determinata dall’esistenza di una legge che puniva la pratica dell’omosessualità (cfr. Dudgeon c. Regno Unito, sent. 22 ottobre 1981, § 41).

Dies ad quem

Il ricorrente decade dalla possibilità di adire la Corte allo scadere del sesto mese decorrente dal dies a quo (dopo 6 mesi e un giorno non è più possibile proporre tempestivamente ricorso alla Corte EDU). Questo termine è stato reso, come sopra ricordato, ancora più restrittivo con la modifica dell’art. 47 del Regolamento di procedura della Corte, il quale non prevede più la procedura della lettera di denuncia, interruttiva del termine di decadenza, con la possibilità, oggi non più garantita, di presentare entro le 8 settimane successive il formulario di ricorso debitamente compilato.

Attualmente dunque la data di introduzione coincide con la data in cui il formulario di ricorso, interamente compilato e corroborato dalla documentazione allegata, viene inviato da parte del ricorrente o dal suo avvocato.

Il ricorso è inviato generalmente via posta, e non è necessario l’invio in plico raccomandato, che tuttavia io consiglio vivamente: nel caso infatti in cui non pervenga alla Cancelleria della Corte il ricorso con la documentazione allegata, è onere del ricorrente dimostrare di averla invitata entro il termine semestrale, fornendo prove concrete in proposito. È buona prassi a tal proposito anticipare via fax l’invio tramite posta, in modo tale da tutelare il proprio assistito.

Non è invece attualmente possibile l’introduzione del ricorso tramite invio di una e-mail, anche se va ricordato che la Corte ha recentemente introdotto, in via sperimentale, la possibilità di introdurre un ricorso in via telematica esclusivamente per coloro che utilizzano il formulario in olandese o svedese.

 

È infine importante sottolineare che il termine semestrale è calcolato separatamente rispetto a ciascuna doglianza, con la conseguenza che se le varie doglianze siano presentate contemporaneamente una volta terminato il processo, alcune potrebbero essere considerate tardive se presentate successivamente alla decorrenza del termine dei sei mesi.

 

La condizione della non manifesta infondatezza del ricorso

Oltre alle due condizioni di ricevibilità principali, ossia il previo esaurimento delle vie di ricorso interne, da un lato, e il termine di sei mesi a partire dalla data della interna definitiva, dall’altro, la Convenzione detta altre condizioni di ricevibilità ai para. 2 e 3 dell’art. 35 CEDU.

Tra queste spicca quella della non manifesta infondatezza del ricorso. Si tratta, per tutta evidenza, di una condizione che investe il merito del ricorso, nel senso che i ricorsi alla Corte europea per essere accolti debbono presentare un fumus boni juris, cioè una seria parvenza di fondamento.

In altre parole, è manifestamente infondato il ricorso che, a seguito di un preliminare e sommario esame del suo contenuto materiale, non lasci ravvisare alcuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Corte.   Ovviamente, da ciò ne deriva che ogni ricorso con queste caratteristiche è suscettibile di essere immediatamente dichiarato irricevibile dal giudice unico.

Il concetto di manifesta infondatezza è strettamente collegato all’espressione di “quarta istanza”, utilizzata dalla giurisprudenza di Strasburgo per sottolineare che la Corte non è un giudice di appello, di cassazione o di revisione rispetto alle autorità giudiziarie degli Stati parte della Convenzione e, dunque, non può riesaminare la causa nello stesso modo in cui farebbe un giudice interno di ultima istanza.

Su questo argomento si innestano due considerazioni:

  1. da un lato, bisogna infatti ricordare che uno dei principi cardine che informano l’intero sistema convenzionale è il principio di sussidiarietà, in base al quale il compito di garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti nella CEDU, nonché di sanzionarne l’eventuale violazione, spetta in primo luogo al giudice che è più vicino all’individuo che ne chieda la tutela e la garanzia, ossia al giudice interno. Conseguentemente, la Corte EDU interviene solo in caso di inattività o di deficit di tutela da parte del giudice interno. È preferibile, quindi, sulla scorta di tale ragionamento, che le indagini sui fatti oggetto della causa e l’esame delle questioni sollevate da chi si presume vittima di una violazione dei propri diritti siano condotti, per quanto possibile, a livello nazionale, affinché le autorità interne adottino misure che pongano rimedio alle violazioni della Convenzione lamentate.
  2. d’altro canto, nonostante le peculiarità della Convenzione, questa resta comunque un trattato internazionale, soggetto quindi alle norme che disciplinano i trattati: ciò implica che la Corte non può andare oltre i limiti delle competenze che gli Stati contraenti le hanno attribuito con atto di volontà sovrana, espresso tramite lo strumento della ratifica: ossia la vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dagli Stati tramite l’adesione alla Convenzione (e relativi Protocolli). La Corte non dispone dunque di poteri di intervento diretto negli ordinamenti giuridici interni, dovendone semmai rispettarne l’autonomia.

Sulla base di simili argomentazioni, la Corte generalmente rigetta per manifesta infondatezza ricorsi che implicherebbero valutazioni circa eventuali errori di fatto o di diritto commessi dai giudici interni, e dunque ad esempio non può giudicare da sé l’accertamento dei fatti di causa che hanno condotto il giudice interno ad adottare una certa decisione piuttosto che un’altra, o ancora l’interpretazione e l’applicazione del diritto interno; l’ammissibilità e la valutazione delle prove al processo o infine la colpevolezza o meno di un imputato in un procedimento.

Eccezionalmente la Corte può rimettere in discussione tali constatazioni e conclusioni nella sola ipotesi in cui esse siano viziate da arbitrarietà flagrante ed evidente, in modo tale da pregiudicare i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione.

Prendiamo ad esempio il tema delle prove: la Corte europea sostiene – con giurisprudenza costante sul punto – che la Convenzione non regolamenta il regime delle prove in quanto tale (sul punto il “leading case” è Mantovanelli c. Francia, 1997). Conseguentemente tra le sue funzioni non rientra il compito di esaminare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi dai giudici nazionali nella valutazione delle prove, salvo che da essi consegua una violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione europea, in particolare in questo caso, dell’equità del processo, garantita dall’art. 6, par. 1, CEDU. Secondo il ragionamento della Corte, spetta dunque al giudice interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento che la Corte riconosce agli Stati, la valutazione sulle prove: solo qualora nel portare a compimento questo processo valutativo siano stati violati uno o più principi cardine posti a garanzia del giusto processo, la Corte ritiene congruo il suo intervento.

Altro esempio che mi viene in mente, in materia penale, è quello della violazione dei diritti di difesa nel senso di un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, causato dalla illegittima riqualificazione giuridica dei fatti da parte del PM successivamente alla chiusura dell’istruttoria: la Corte sul tema specifico, come in generale accennato prima sulle questioni degli errori di fatto o di diritto, ha assunto una impostazione antiformalistica: ovverosia, non basta che vi sia stata una violazione – in pratica una nullità processuale – poi non riscontrata nei successivi gradi di giudizio. Occorre in qualche maniera dimostrare che questa violazione, per il modo e il momento in cui si è realizzata, era irrimediabile. La Corte, dunque, proprio perché non vuole sostituirsi al giudice interno, e diventare un giudice di quarta istanza, si acconcia ad considerare compatibile alla Convenzione qualcosa che è anche un minus rispetto a una piena difesa, salvando quella che è una forma di “errore innocuo”. Nell’esempio che richiamavo della riqualificazione giuridica del fatto, irritualmente avvenuta oltre i termini previsti dal codice di procedura penale, la Corte si accontenta, dunque, per evitare di dichiarazione la violazione, che all’imputato sia data una occasione concreta di contestazione contro la nuova forma assunta dall’accusa: ossia non dichiara la violazione se comunque in almeno un altro grado di giudizio l’imputato abbia avuto la possibilità in concreto di difendersi dalle nuove accuse.

Oltre al concetto di quarta istanza, largamente utilizzato dalla Corte nelle sue decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza, i giudici di Strasburgo hanno elaborato altri parametri.

Anzitutto, il motivo di ricorso è manifestamente infondato ogniqualvolta – pur soddisfacendo tutte le condizioni formali di ricevibilità – non rivela nessuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU:

  • ad esempio per assenza di qualsiasi arbitrarietà o iniquità (il procedimento si è svolto conformente alle norme procedurali domestiche; i giudici interni hanno esaminato e preso in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto oggettivamente pertinenti ai fini della soluzione della disputa);
  • per assenza di sproporzione tra scopi e mezzi (questo parametro si riferisce a quegli articoli – art. 8, art. 9, art. 10 e art. 11 – che prevedono la possibilità di limitare da parte dello Stato l’esercizio di tali diritti, tramite l’adozione di misure restrittive). La Corte in questi casi ritiene l’ingerenza dello Stato non contraria alla CEDU quando essa i) è prevista da una “legge” sufficientemente accessibile e prevedibile, ii) persegue uno degli scopi legittimi previsti dalla norma (ad es. la sicurezza, l’ordine pubblico ecc…), e iii) se è necessaria in una società democratica;
  • quando esiste una giurisprudenza costante della Corte sul punto di non violazione.

La Corte inoltre perviene a conclusioni di manifesta infondatezza quando i motivi di ricorso non sono supportati da validi elementi di fatto (fondamentale in questo senso è la prova documentale a sostegno delle proprie affermazioni) e da puntuali e pertinenti argomentazioni in diritto (ad es, nel caso in cui il ricorrente che si limiti a citare una o più disposizioni della CEDU senza spiegare in che modo le stesse siano state violate). Altro esempio di rigetto è il motivo di ricorso fantasioso, relativo a fatti oggettivamente impossibili, inventati o contrari al buon senso, e infine la doglianza che sia confusa, al punto da rendere impossibile alla Corte l’esame e la comprensione delle violazioni e dei fatti denunciati.

Questa condizione di ricevibilità è stata per lungo tempo invocata dalla Commissione dei diritti dell’uomo, prima della riforma introdotta dal protocollo n. 11, per rigettare molti ricorsi con un’interpretazione estremamente rigorosa delle norme della Convenzione. Ancora oggi, si tratta di uno dei principali strumenti utilizzati dalla Corte per flirtare e rigettare la valanga di ricorsi che la Corte riceve dai 47 Stati contraenti della CEDU.

Infine mi preme sottolineare che, anche con riferimento a questa condizione di ricevibilità, ugualmente a quanto detto con riguardo al termine semestrale, si può avere una dichiarazione di irricevibilità relativa ad una singola doglianza o motivo di ricorso, formulato nel più ampio contesto di una causa. Così, ben può succedere che alcune doglianze del ricorso vengano rigettate in quanto manifestamente infondate (ad esempio, perché implicherebbero un giudizio di quarta istanza, o ancora perché il motivo di ricorso non appare supportato da idonea documentazione o non è argomentato), mentre altre doglianze superino il filtro di ricevibilità e conducano eventualmente a una constatazione di violazione della CEDU (o meglio di uno dei diritti da questa tutelati).

 

Compatibilità di ricorsi con le disposizioni della Convenzione

Altra condizione di ricevibilità prevista dall’art. 35 CEDU è quella riguardante la compatibilità del ricorso con le disposizioni della Convenzione stessa, che si traduce in una sorta di competenza della Corte ratione temporis, loci, personae, e materiae.

  1. a) Competenza della Corte ratione temporis.

Questa condizione è mutuata dal diritto internazionale generale secondo il quale un trattato non ha valore che per i fatti successivi alla sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato. Si pensi, ad esempio, agli Stati dell’Europa centrale ed occidentale, entrati a far parte del Consiglio d’Europa a partire dagli anni ‘90, i quali non sono tenuti, in via di principio, a rispondere per fatti avvenuti durante il periodo del regime comunista.

  1. b) Competenza della Corte ratione loci.

L’ambito di applicazione territoriale della Convenzione è fissato dall’art. 1 il quale prevede che i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione sono riconosciuti ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione delle Alte Parti contraenti, cioè degli Stati parte della Convenzione.

Quello che mi interessa sottolineare in proposito è il concetto di giurisdizione espresso in questa norma. In linea di principio, ai sensi dell’art. 1 della CEDU, si ritiene che gli individui sottoposti alla giurisdizione delle Alte Parti contraenti, nei confronti dei quali queste ultime sono obbligate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione, siano quelli presenti sul loro territorio. Ciononostante, in virtù di un’evoluzione giurisprudenziale tutt’altro che lineare, la Corte europea ha riconosciuto che gli Stati membri della Convenzione sono chiamati a rispondere anche delle violazioni perpetrate al di fuori del loro territorio laddove essi erano nella posizione di esercitare sulla presunta vittima un controllo effettivo, tanto de jure quanto de facto. In particolare, la Corte, nel famoso caso Bankovic e altri c. Belgio del 2001, ha precisato come l’extraterritorialità costituisca un’eccezione all’ordinaria giurisdizione degli stati in due casi: (i) quando, a qualunque titolo (occupazione militare, consenso dello stato territoriale, ecc.) uno stato, attraverso l’«effettivo controllo» di una porzione di territorio, esercita in tutto o in parte i poteri di governo dello stato territoriale; ovvero (ii) nel caso di attività degli agenti di tale stato all’estero o comunque a bordo di velivoli e imbarcazioni battenti bandiera nazionale. Successivamente, la Corte ha in parte modificato il proprio orientamento, aggiungendo che questa circostanza può verificarsi anche nel caso di atti compiuti da membri delle forze armate di uno Stato al di fuori del proprio territorio (cfr. Al-Skeini e altri c. Regno Unito, 2011), ovvero da pubblici ufficiali di uno Stato in acque internazionali (cfr. Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 2012).

  1. c) Competenza ratione personae

Non mi soffermo su questo aspetto, perché involge i concetti della qualità di vittima, già trattati dal prof. Saccucci.

  1. d) Competenza della Corte ratione materiae.

La violazione invocata dinanzi alla Corte deve ovviamente riferirsi ad una delle libertà e dei diritti sanciti dalla Convenzione. Talvolta, la formulazione apparentemente vaga delle disposizioni della Convenzione ha comportato problemi di interpretazione. Si pensi alle nozioni di “diritti e doveri di carattere civile” o di “accusa penale” contenute nell’art. 6, par. 1. Ebbene, nel corso degli anni la giurisprudenza della Commissione ha ricondotto nell’ambito della nozione di “diritto civile” il diritto del lavoro, il diritto tributario, il diritto amministrativo.

 

Altre condizioni di ricevibilità

Vi sono poi altre condizioni di ricevibilità dei ricorsi che rivestono minore importanza e che, peraltro, trovano anche scarsa applicazione nella pratica: si tratta delle ipotesi di ricorso abusivo, di ricorso anonimo o del ricorso identico ad uno già esaminato o già sottoposto ad altra istanza internazionale.

Anzitutto il ricorso è irricevibile a norma dell’art. 35, par. 3, lett. a), quando è abusivo, ossia azionato dal ricorrente in modo pregiudizievole, al di fuori della sua finalità.

La giurisprudenza della Corte EDU ha chiarito a questo proposito che il ricorso è abusivo:

  • se fondato deliberatamente su fatti inventati o falsamente provati, in modo da portare in errore la Corte; oppure
  • se utilizza un linguaggio vessatorio, oltraggioso, minaccioso o provocatorio nei confronti dello Stato convenuto, della Corte, dei giudici o della Cancelleria; o ancora
  • se si pone in contrasto e in violazione intenzionale dell’obbligo di riservatezza assunto dal ricorrente nell’ambito delle negoziazioni nel corso della composizione amichevole tra la parte e lo Stato convenuto (l’ipotesi di composizione è prevista dall’art 39 CEDU, ed è obbligatoria ai sensi dell’art. 62, par. 1 del Regolamento della Corte).

Per quanto concerne il ricorso anonimo è evidente che la Corte non può accettare ricorsi nei quali non si è specificato colui che lamenta la violazione della Convenzione sia perché deve poter conoscere i fatti di causa sia per evitare strumentalizzazioni politiche.

Altra e diversa questione è quella della riservatezza sul nominativo del ricorrente, che ben può essere richiesta al Presidente della Camera incaricato di seguire il procedimento quando ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 47, par. 4 del Regolamento di procedura della Corte. Si ponga il caso che il ricorrente sia una figura di spicco – ad esempio un politico: in queste situazioni la richiesta di riservatezza serve ad evitare delle ripercussioni pregiudizievoli sulla vita privata del ricorrente. Altro esempio è quello della vicenda che abbia un rilievo mediatico nazionale, e la richiesta viene fatta per evitare gli effetti negativi che la pubblicizzazione circa la presentazione di un ricorso potrebbe avere in questi casi. Ancora, la richiesta di anonimato può avere come spiegazione il timore di ritorsioni (potrebbe essere questo il caso di un richiedente asilo).

Per quanto concerne i ricorsi identici a quelli già presentati ovvero presentati ad altre istanze internazionali, si verte evidentemente in materia di ne bis in idem e di litispendenza.

La Corte, tuttavia, in ragione della particolarità della materia dei diritti umani ha sempre interpretato in maniera non restrittiva tali principi.

In particolare, il concetto di identità si riferisce allo stesso tempo, e contestualmente, alle parti e ai motivi con la precisazione che l’identità dei motivi non si riferisce ai mezzi di fatto e di diritto allegati – ossia alla qualificazione giuridica della domanda – ma piuttosto ai fatti storici che fondano la violazione del diritto invocato e che sono posti a fondamento del ricorso.

 

La condizione relativa al pregiudizio importante

L’ultima condizione prevista all’art. 35, comma 3, lett. b), CEDU è stata introdotta con l’adozione del Protocollo n. 14 ed è stata oggetto di modifica da parte del Protocollo n. 15 recentemente adottato (ma, come detto, non ancora in vigore).

Questa nuova condizione richiede che un ricorso, seppur generalmente ricevibile e potenzialmente fondato, possa essere rigettato nel caso in cui il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante come conseguenza della violazione lamentata. La previsione del suddetto criterio di ricevibilità, ispirato al principio de minimis non curat praetor, ha l’obiettivo di mettere a disposizione della Corte europea uno strumento utile a definire in modo rapido le controversie che non meritano un esame del merito così da avere più tempo per concentrarsi sui restanti casi.

L’elemento essenziale e centrale di questa nuova disposizione è, dunque, il “pregiudizio importante” la cui sussistenza deve essere necessariamente verificata caso per caso. A tal fine, la Corte europea tiene conto sia della percezione soggettiva del ricorrente che delle conseguenze obiettive della violazione e, in particolare, del pregiudizio patrimoniale. Quest’ultimo non viene valutato in astratto, ma facendo riferimento alla situazione specifica della persona e di quella economica del paese o della regione in cui questa vive.

L’applicazione del criterio del “pregiudizio importante” incontra due limiti stabiliti dallo stesso art. 35, comma 3, lett. b), CEDU. Questa disposizione prevede, in primo luogo, che non può essere applicato il suddetto criterio quando “il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito”. Ciò si verifica, per esempio, quando la Corte sia chiamata a risolvere questioni di carattere generale relative alla portata degli obblighi convenzionali ovvero quando lo Stato convenuto sia chiamato a risolvere problemi di carattere strutturale che coinvolgano un grande numero di persone.

Il secondo limite posto all’applicazione del suddetto criterio prevede che un ricorso possa essere dichiarato irricevibile “a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”. Quest’ultimo periodo, espressione del principio di sussidiarietà, è stato eliminato dalla riforma adottata con il Protocollo n. 15. Secondo quanto si legge nell’explanatory report che accompagna il suddetto Protocollo, questa modifica è stata adottata al fine di dare migliore applicazione al principio de minimis non curat praetor.

 

● È l’ordoliberismo, bellezza. Ma la volete piantare?

Clamorosa sentenza del Consiglio di Stato (qui per intero Num. 4614/2017) che abilita le pubbliche amministrazioni a confezionare bandi senza compenso per il professionista aggiudicatario.

Ritorno di immagine, utilità extra-economiche, sussidiarietà… Tutto l’arsenale dei più noti argomenti snocciolati ogni piè sospinto dalla grancassa massmediatica riuniti in poche righe: le amministrazioni al collasso da anni di cure austeritarie “lacrime e sangue” potranno prevedere contratti non remunerati, con tanti saluti all’art. 36 della Costituzione, ai codici deontologici e agli interessi dei cittadini. Tutto ciò, per esplicita dichiarazione del Consiglio di Stato, grazie alla disciplina comunitaria che tali dinamiche facoltizza.

Di seguito uno degli stralci più significativi: “L’utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista può essere insita anche nell’appalto di servizi contemplato dal bando qui gravato: il che rappresenta un interesse economico, seppure mediato, che appare superare –alla luce della ricordata speciale ratio– il divieto di non onerosità dell’appalto pubblico, e consente una rilettura critica dell’asserita natura gratuita del contratto di redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro. L’effetto, indiretto, di potenziale promozione esterna dell’appaltatore, come conseguenza della comunicazione al pubblico dell’esecuzione della prestazione professionale, appare costituire, nella struttura e nella funzione concreta del contratto pubblico, di cui qui si verte, una controprestazione contrattuale anche se a risultato aleatorio, in quanto l’eventuale mancato ritorno (positivo) di immagine (che è naturalmente collegato alla qualità dell’esecuzione della prestazione) non può dare luogo ad effetti risolutivi o risarcitori. Non vi è dunque estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la ricordata matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. Il mercato non ne è vulnerato”.

Appare ormai evidente che anche il mondo delle libere professioni sia ampiamente soggiogato dall’Unione Europea e dai suoi diktat […]

via Lavorare gratis? Te lo dice l’Europa e fa curriculum — ASSOCIAZIONE INDIPENDENZA

● Qual è la vera difesa dell’individuo consumatore? Quella che non c’è

[Globalizzatori e markettari (operatori del marketing) non riempitevi la bocca di parole che non vi appartengono] 

La dicotomia lavoratore-consumatore è la principale guerra fra poveri che il Capitalismo scatena per dominare. Ciò che va capito è che dietro a un prezzo basso c’è sempre un salario basso. Naturalmente c’è la tecnologia, c’è la produttività, però nel breve periodo per far pagare poco le cose devi pagare poco chi le fa

Nessuna associazione di consumatori lo ha mai capito e soprattutto non lo ha capito la sinistra italiana che LA VERA DIFESA DEL CONSUMATORE SI FA CON I SALARI E NON CON I PREZZI: cioè, tu ti devi poter permettere una vita dignitosa, come chiede la Costituzione.

Attenzione a chi dice: “Ma così metti in difficoltà l’azienda” Bene! Se l’azienda è in difficoltà l’imprenditore sarà stimolato ad essere più produttivo e ad investire in tecnologia ecc., questo è il vero vincolo che promuove l’innovazione e la ricerca. Dare agli imprenditori il lavoro “low cost” (apro e chiudo una parentesi: pensate! Il 50% della forza lavoro sarà sostituita da macchine (fatte da chi?)), cosa che è stata fatta in Italia, l’ultimo atto di questa strategia è il JobsAct, non stimola la produttività ma avvicina l’Italia non all’Olanda o alla Danimarca ma al Bangladesh

NOTA FINALE. I sacrifici li devono fare esclusivamente i “ricchi” altrimenti sarebbero recessivi.