Obbligo di mascherina è contra legem

Pubblic. il 26/01/2021

N. 00304/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00653/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2021, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza Consiglio Ministri, Provincia Autonoma di Bolzano, Dirigente Scolastico -OMISSIS-, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero della Pubblica Istruzione, non costituiti in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente obbligo di mascherina a scuola continuativo per minori infradodicenni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;

Ritenuto che, nella vicenda in esame, risulta:

1) che l’Amministrazione resistente non ha ancora depositato agli atti, innanzi al T.A.R. Lazio, i documenti che il primo giudice aveva ordinato di produrre entro il termine di 15 giorni, ampiamente decorso;

2) che tali documenti, di cui si conferma la necessità di tempestivo deposito in atti, hanno rilevanza per ciò che attiene a profili decisivi nella controversia in esame;

3) che, nel caso posto all’attenzione di questo giudice, la minore rappresentata dagli odierni appellanti, genitori della stessa, ha documentato con certificati medici, ripetutamente, problemi di difetto di ossigenazione per l’uso prolungato del DPI durante tutto l’orario di lezione;

4) che, nella classe frequentata dalla minore, non risulta – o comunque dagli atti non risulta – essere disponibile neppure un apparecchio di controllo della ossigenazione – saturimetro, strumento di costo minimo e semplicissima utilizzabilità in casi come quello prospettato, ad opera di ogni insegnante, per intervenire ai primissimi segnali di difficoltà di respirazione con DPI da parte del giovanissimo alunno;

Ritenuto, perciò, che nelle more della camera di consiglio già fissata innanzi al T.A.R., alla minore non possa essere imposto l’uso del DPI per la durata delle lezioni, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio – in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro – troppo grave e immediato, né ovviamente si può ipotizzare una sospensione, sino alla decisione cautelare del T.A.R., del diritto costituzionalmente tutelato della giovane allieva di frequentare il corso scolastico;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare, e sospende, nei confronti degli appellanti, con riguardo all’obbligo della minore -OMISSIS- di indossare il DPI durante l’orario scolastico, l’esecutività del DPCM impugnato per la parte relativa;

Restano ferme, a carico dell’istituto scolastico, che la stessa minore frequenta, le responsabilità connesse all’attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma il giorno 26 gennaio 2021.

Il Presidente Franco Frattini

IL SEGRETARIO

● “Divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro (1981)

Gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche.

La Repubblica Italiana, orfana della leva monetaria ceduta alla BCE già alla fine degli anni ‘90 e totalmente vincolata, per quanto concerne la leva fiscale, agli impegni improvvidamente assunti con il “Patto di Stabilità e crescita” del 1997, con il “Trattato di Lisbona” del 2007 e con il “Patto di bilancio europeo” o “Fiscal Compact” del 2012, da molti anni ha rinunciato a qualsiasi forma di sostegno alla domanda aggregata, con effetti macroeconomici deleteri.

È noto che secondo la dottrina di Keynes, per ogni punto di spesa pubblica in più il c.d. “moltiplicatore” incrementa il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/PIL migliora. Per ogni punto di spesa pubblica in meno, invece, il c.d. “moltiplicatore” riduce il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/ PIL peggiora.

Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale a cura di Nicoletta Batini, Giovanni Callegari e Giovanni Melina conferma che un taglio della spesa pubblica dell’1% del PIL provoca un calo del PIL fino al 2,56% per l’Eurozona, del 2% per il Giappone e del 2,18% per gli Stati Uniti. Per l’Italia si va dall’1,4% all’1,8%. I dati storici della finanza pubblica italiana confermano mediamente questo assunto. Se il governo Berlusconi aveva lasciato un rapporto debito/PIL del 120,10%, le politiche di austerità dei governi Monti e Letta hanno sensibilmente peggiorato tale rapporto portandolo, secondo le stime OCSE per il 2014, al 134,2%.

Una politica economica espansiva, al contrario, non solo avrebbe prodotto effetti virtuosi sul rapporto debito/PIL, ma avrebbe anche cagionato un aumento del gettito tanto delle imposte erariali, quanto della contribuzione INPS, in conseguenza dell’accrescimento della base imponibile.

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In tal modo, sarebbero stati superflui gli aumenti della pressione fiscale e i tagli alla spesa pubblica, in particolare le immancabili riforme della previdenza con relativo aumento dell’età pensionabile, nonostante un bilancio INPS la cui tenuta di lungo periodo è stata confermata anche nel febbraio 2014 dall’Istituto.

Le politiche di austerità, a livello teorico, si fondavano sul noto studio del 2010 di Rogoff e Reinhart sul rapporto tra crescita e debito pubblico, clamorosamente confutato dal successivo studio di Thomas Herndon, Michael Ash e Robert Pollin dell’Università di Amherst del Massachusetts.

In Italia, i sostenitori dell’austerità si sono basati anche sull’errato argomento secondo cui il debito pubblico dipende da un eccesso di spesa pubblica. Per quanto concerne, ad esempio, la spesa per il pubblico impiego, un recente studio ha dimostrato che la quota di dipendenti pubblici in Italia è solo del 5,8% sul totale della popolazione, contro il 9,2% del Regno Unito e il 9,4% della Francia. Ma l’argomento più forte è sempre fornito dai dati storici: dal 1991 al 2008, l’Italia ha costantemente registrato un “avanzo primario”, cioè una differenza tra entrate e spese dello Stato, al netto degli interessi, in attivo. L’attuale stock di debito pubblico si è formato negli anni ’80 esclusivamente in conseguenza di un evento storico ancora poco conosciuto, ma di fondamentale importanza nella storia economica e politica dell’Italia unitaria: il famigerato “divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro”.

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Fino al 1981, l’Italia godeva di una piena sovranità monetaria garantita dalla proprietà pubblica dell’istituto di emissione, “ente di diritto pubblico” ai sensi della legge bancaria del 1936, controllato dallo Stato per il tramite delle “banche di interesse nazionale” e degli “istituti di credito di diritto pubblico”. Dal 1975 la Banca d’Italia si era impegnata ad acquistare tutti i titoli non collocati presso gli investitori privati. Tale sistema garantiva il finanziamento della spesa pubblica e la creazione della base monetaria, nonché la crescita dell’economia reale.

Lo Stato poteva attingere, fino al 1993, a un’anticipazione di tesoreria presso la Banca d’Italia per il 14% delle spese iscritte in bilancio e deteneva, fino al 1992, il potere formale di modificare il tasso di sconto.

E’ peraltro degno di nota che fino al 1981, contrariamente al luogo comune che la vorrebbe “spendacciona” e finanziariamente poco virtuosa, l’Italia aveva la quota di spesa pubblica in rapporto al PIL più bassa tra gli Stati Europei:

● 41,1% contro il 41,2% della Repubblica Federale Tedesca,

● 42,2% del Regno Unito,

● 43,1% della Francia,

● 48,1% del Belgio

● 54,6% dei Paesi Bassi.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL era fermo nel 1980 al 56,86%.

LO+SME+E+L’ECU

Il 12 febbraio 1981 il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta scrisse al Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera che sancì il “divorzio” tra le due istituzioni. Il provvedimento, formalmente giustificato dall’intento del controllo delle dinamiche inflattive generatesi a partire dallo shock petrolifero del 1973 e susseguente all’ingresso dell’Italia nel Sistema Monetario Europeo (SME), ebbe effetti devastanti sulla politica economica italiana.

Dopo il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, lo Stato dovette collocare i titoli del debito pubblico sul mercato finanziario privato a tassi d’interesse sensibilmente più alti. In conseguenza di ciò, durante gli anni ’80 si assistette a una vera e propria esplosione della spesa per interessi passivi. Se alla fine degli anni ’60 essa si assestava poco sopra il 5%, nel 1995 aveva raggiunto circa il 25%. Il tasso di crescita della spesa per interessi tra il 1975 e il 1995 fu del 4000%. In valori assoluti, la spesa per interessi passivi, sostanzialmente stazionaria fino a quell’anno, passò dai 28,7 miliardi di Lire del 1981 ai 39 dell’anno successivo, fino ai 147 del 1991. Negli anni ‘80 il rapporto tra spesa pubblica e crescita del PIL fu praticamente stabile. Il deficit salì invece, proprio nell’anno del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro (1981), al 10,87 % rispetto al 6,97% del 1980, mantenendosi su tale valore per tutto il decennio successivo.

La crescita del deficit annuo rispetto al PIL, derivante dalla spesa per interessi passivi, portò in pochi anni il rapporto debito/PIl dal 56,86 del 1980 al 94,65% del 1990, fino al 105,20% del 1992. Tale rapporto, nonostante le politiche di austerità degli ultimi 20 anni, non è diminuito ma è rimasto stabile fino alla crisi finanziaria del 2008.

I dati macroeconomici della crescita del deficit e del debito rispetto al PIL, non dipendendo da aumenti della spesa corrente o per investimenti; essi sono interamente imputabili alla spesa per interessi passivi esplosa in conseguenza del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, il cui ruolo nella crescita dello stock di debito pubblico fu ammesso dallo stesso Andreatta nel 1981: “Naturalmente la riduzione del signoraggio monetario e i tassi di interesse positivi in termini reali si tradussero rapidamente in un nuovo grave problema per la politica economica, aumentando il fabbisogno del Tesoro e l’escalation della crescita del debito rispetto al prodotto nazionale. Da quel momento in avanti la vita dei ministri del Tesoro si era fatta più difficile e a ogni asta il loro operato era sottoposto al giudizio del mercato”.

chi sono i mercati-

[FOTO SOPRA: CHI SONO “I MERCATI?” ECCOLI. GLI SPECIALISTI IN ACQUISTI DI TITOLI DI STATO]

 

Come riconosciuto da Andreatta, il divorzio nacque come “congiura aperta” tra Ministro del Tesoro e Governatore della Banca d’Italia, “nel presupposto che a cose fatte, sia poi troppo costoso tornare indietro”. Esso segnò una tappa importante in quel processo eversivo della nostra Costituzione economica, iniziato nel 1979 e culminato tra il 1992 e il 2002 con la firma del Trattato di Maastricht e la definitiva introduzione dell’Euro.

Una nuova concezione della politica economica ormai marcatamente ordoliberista e vergognosamente non più indirizzata verso i valori sociali fondamentali del moderno Stato nazionale sovrano, ovvero la tutela della sovranità nazionale, la piena occupazione e l’estensione della sicurezza sociale, ma unicamente e dannatamente verso principi quali la presunta indipendenza delle banche centrali, la dubbia “stabilità dei prezzi”, il feticcio del “pareggio di bilancio” e la “banca universale” dedita furbescamente e simultaneamente all’attività di deposito e risparmio da un lato, e di speculazione finanziaria dall’altro …una concezione economica in cui il ruolo centrale non è più quello dello Stato Nazionale Sovrano, ma quello delle banche, ormai titolari incontrastate del controllo della leva monetaria in un sistema in cui la “moneta bancaria” soppianta la “moneta statale” e in cui la speculazione finanziaria muove un giro d’affari pari a molte volte il PIL delle principali Nazioni del mondo.

Nell’anno del fallimento di Lehman Brothers e dell’inizio della più devastante crisi economica della nostra storia, il rapporto debito/PIL italiano era al 106,09%, per poi superare in pochi anni il 130%. La crisi ebbe origine nell’espansione abnorme del mercato dei derivati, dei mutui immobiliari e della finanza speculativa privata, ormai affrancata dai vincoli che sotto il regime dell’abrogato “Glass-Steagall Act” americano e della legge bancaria italiana del 1936, vietavano l’esercizio congiunto dell’attività bancaria di deposito e risparmio da un lato e di speculazione finanziaria dall’altro. Immancabile fu il conseguente contagio nei confronti della finanza pubblica, indotto da un triplice ordine di fattori:

  1. la decisione dei governi occidentali e del Giappone di impiegare, a spese dei contribuenti, l’enorme somma di 30.000 miliardi di dollari per il salvataggio delle banche private;
  2. l’effetto “spread” sui titoli di Stato nei paesi periferici dell’eurozona, in conseguenza del c.d. “ciclo di Frenkel” generatosi a seguito dei differenziali inflattivi interni all’area valutaria non ottimale dell’Eurozona;
  3. i contraccolpi negativi delle politiche di austerità, con conseguente riduzione del PIL, della base imponibile e del gettito fiscale.

Si osservi per inciso che mentre ai Governi è preclusa ogni forma di spesa a deficit, in nome del controllo dell’inflazione e della stabilità dei prezzi, sull’altare del salvataggio delle banche si bruciano somme pari a diverse volte il valore del PIL di una grande Nazione industriale, senza che peraltro questo comporti spirali inflattive di sorta. Ed è opportuno rammentare che il controllo dell’inflazione fu il pretesto usato per il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro nel 1981, benché fosse già allora chiaro che non è l’offerta di moneta a generare inflazione, almeno nella misura in cui l’incremento della base monetaria va a finanziare spese di investimento e a movimentare risorse economiche reali non utilizzate, ma è la crescita dei prezzi dovuta a fattori esogeni (negli anni ’70, lo shock petrolifero del 1973 e la nuova politica dell’OPEC) a generare una crescita della base monetaria. Senza tenere conto che un’inflazione non elevata, ma più alta di quella attuale consente allo Stato di finanziarsi in regime di “repressione finanziaria”, ovvero a un tasso più basso di quello di inflazione.

Dicevo… gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche. Difatti, dalla fondazione della Repubblica al Trattato di Maastricht, l’Italia fu per quasi cinquant’anni il primo Stato al mondo per crescita economica, diventando negli anni Ottanta la quinta potenza economica mondiale per Prodotto Interno Lordo in valori assoluti.

Ciò avvenne grazie alla proficua sinergia tra l’iniziativa imprenditoriale privata e gli investimenti pubblici nelle industrie a partecipazione statale, nelle grandi infrastrutture nazionali e nello stato sociale.

La chiave di volta del miracolo italiano fu il pieno controllo della “leva monetaria” e della Banca d’Italia da parte del Ministero del Tesoro, nel quadro della normativa dettata dalla legge bancaria del 1936. Un sistema destinato a sgretolarsi nel trentennio successivo alla famosa lettera di Andreatta del 1981, con i drammatici risultati che oggi noi constatiamo. [Scritto/links delle fonti: oggi, traendo spunto da Lorenzo D’Onofrio · 24 marzo 2014]

1-

 

[Il 12 febbraio 1981, l’allora ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta, inviò una lettera al governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi, avvertendolo che non avrebbe più avuto il dovere di acquistare il debito pubblico rimasto invenduto alle aste.]

 

● La sanità non è gratis, è pubblica

In era Coronavirus succede di ascoltare i soloni della sanità gratis. Leggiamo anche le critiche contro il sistema sanitario USA (che peraltro non è che piaccia neppure a me), dicono sia carissimo quando da noi esiste il SSN che è a sbafo o quasi. Ah si? Davvero?

L’ultimo saldo disponibile della spesa sanitaria (pubblico + privato) degli italiani sfiora 150 mld. Dividiamo per 60 milioni di abitanti e abbiamo un costo annuo unitario: sono 2500 euro l’anno per abitante, pressapoco 210 euro al mese ciascuno.

La sanità italiana la pagano tutti? No!

Eliminiamo allora chi di fatto non versa nulla alle casse dello stato per la sanità italiana (tutti i giovani in età scolare, i disoccupati e gli eventuali ospiti più o meno stranieri e altrettanto più o meno in regola; poi i pensionati e i dipendenti pubblici i cui contributi ed imposte sono solo partite di giro). Rimangono circa 18 milioni di persone, cioè coloro che mantengono di fatto tutto il servizio pubblico nazionale. Ovviamente i 150 mld di costi vanno spalmati su chi realmente sostiene tali costi e il risultato è che per ogni persona produttiva in Italia il SSN costa circa 8400 euro all’anno, pari a 700 euro al mese.

E negli USA? Una polizza media costa circa 390 euro al mese… Per dire.

[Forte, eh?]

QUI 4 minuti di conforto a cura di Umberto Galimberti.

https://drive.google.com/open?id=1dSg2gvW20LvkLLoOVaveEsCid38xL4c5

 


Profilo della sanità 2019: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf

La nuova Costituzione Italiana

C’È BISOGNO DI UNA NUOVA COSTITUZIONE!

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
L’Italia è una Repubblica plutocratica, fondata sulla disoccupazione. La sovranità appartiene a iMercati™️, che la esercitano informalmente e senza i limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica garantisce i diritti inviolabili del mercato: la libera circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e del lavoratore sia come singolo, sia nelle formazioni aziendali ove si aliena la sua personalità, e richiede ai lavoratori l’adempimento dei doveri inderogabili di sfruttamento.

Art. 3
Tutti i cittadini senza capitali non hanno dignità sociale e sono in balìa davanti alla legge, con distinzione di sesso, di genere, di orientamento sessuale,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e sociale che limitando di fatto la libera circolazione del capitale impediscono il pieno sviluppo degli investimenti e l’effettiva penetrazione delle lobby nell’organizzazione politica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i capitalisti il diritto al profitto e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni lavoratore ha il dovere di svolgere, al massimo delle proprie capacità e senza alcuna possibilità di scelta, un’attività che concorra al progresso materiale della plutocrazia.

Art. 5
La Repubblica, una ma divisibile, riconosce e promuove gli egoismi locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato la più ampia privatizzazione amministrativa; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della rendita e del profitto.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme la concorrenza, la deflazione salariale, lo sfruttamento privatistico dei monopoli naturali.

Art. 7
Lo Stato e l’Unione Europea sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e sottoposti alla Germania.
I loro rapporti sono regolati dai Trattati Europei.

Le modificazioni dei Trattati, imposti dalla Germania, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le teorie economiche sono egualmente liberiste davanti alla legge.

Le teorie economiche diverse dal liberismo non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. I loro paper sono censurati per legge.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca lascientifica™️.

Tutela i lobbisti  e il patrimonio finanziario e speculativo della Nazione.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto leuropeo™️ generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati europei.

Lo straniero il quale sia protetto nel suo paese dall’esercizio dei doveri di sfruttamento garantiti dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo, di vitto, di alloggio e pensione a 65 anni senza contributi versati nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione né il rimpatrio dello straniero per qualsiasi reato. La Repubblica garantisce la cittadinanza e il ricongiungimento familiare fino al quarto grado di parentela.

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra, ma partecipa a missioni militari all’estero e permette l’insediamento di basi militari straniere sul territorio della Repubblica, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di sudditanza verso altri Stati, alle CESSIONI di territorio e di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la competizione e lo sfruttamento tra le Nazioni; promuove e favorisce regolamenti e direttive rivolti a tale scopo.

Art.12
La bandiera della Repubblica è lo straccio blu: 12 stelle d’oro in cerchio, di eguali dimensioni.

Parte I
Doveri e doveri dei cittadini

Titolo I
Rapporti incivili

Art. 13
La libertà personale è violabile.

È ammessa la detenzione, l’ispezione o la perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto immotivato dell’autorità.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’autorità pubblica o privata, può adottare provvedimenti “provvisori” non motivati che restano in vigore oltre le successive quarantotto ore; si intendono non revocati fino ad esplicito provvedimento.

È punita ogni resistenza fisica e morale delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i modi e i cavilli necessari all’insabbiamento e le modalità dilatorie per evitare il giudizio e anche la carcerazione preventiva dei detentori di capitale.

Art. 14
Il domicilio è violabile.

Vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, sequestri, non solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, mediante strumenti digitali senza le garanzie prescritte per la tutela della riservatezza e della libertà personale.

Gli accertamenti, le ispezioni e la raccolta massiva di dati sensibili da parte di chiunque, per motivi di sanità, di protezione degli azionisti o a fini economici e fiscali non sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono violabili.

La loro violazione può avvenire per atto immotivato dell’autorità pubblica o privata senza garanzie stabilite dalla legge.

L’utilizzazione di forme di comunicazione non digitali è vietato.

Art. 16
Ogni cittadino può migrare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio leuropeo™️, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità, di vaccinazioni, di fascia di reddito o di sicurezza del capitale finanziario. Nessuna restrizione può riguardare la plutocrazia.

Ogni lavoratore italiano è libero di emigrare dal territorio della Repubblica e ogni straniero è libero di entrarvi, anche senza i permessi necessari, salvo gli obblighi di competizione tra lavoratori e i doveri di costituzione di idoneo esercito industriale di riserva.

Art.17
I plutocrati hanno diritto di riunirsi pacificamente per coordinare le proprie iniziative in campo economico, ambientale, dell’informazione e della tutela del capitale finanziario.

Per le riunioni dei plutocrati, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni dei plutocrati in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che non possono vietarle; per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità dei plutocrati, devono essere schierate le forze di pubblica sicurezza a difesa del sereno e pacifico svolgimento degli incontri.

Art. 18
I plutocrati hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono tutelate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere economico.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria teoria economica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di teorie contrarie al liberismo.

Art. 20
Il carattere liberista e il fine di studio e di propaganda d’una associazione, istituzione, o centro studi, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, né di speciali gravami o controlli in ogni forma di attività di comunicazione.

Art. 21
Non tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure; i profili social, i blog personali, i video amatoriali, i contenuti digitali diffusi da privati invece sì.

Si può procedere a sequestro, cancellazione, deindicizzazione, oscuramento e censura, di post, video, pagine web, per atto immotivato dell’autorità privata che veicola il contenuto.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro del contenuto digitale, il suo oscuramento o cancellazione o deindicizzazione, può essere eseguito dagli uffici periferici del fornitore di servizi digitali, che non devono né nell’immediato né successivamente giustificare il proprio operato all’utente o all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro, la cancellazione, l’oscuramento o la deindicizzazione, s’intende comunque convalidata in ogni effetto di legge ed è inappellabile.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i nomi dei privati cittadini colpiti da provvedimenti di censura da parte dei fornitori privati di servizi di comunicazione digitali.

Sono vietate le pubblicazioni, a stampa e sul web, gli spettacoli, i video e tutte le altre manifestazioni del pensiero contrarie al liberismo. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

(post che sarà aggiornato periodicamente qui…)

 


 

Politica con la P maiuscola

A Piazza Pulita (La7) Concita De Gregorio – ex direttrice dell’Unità – ha spiegato in breve il senso del pensierino espresso l’altro giorno dal caposardina Santori: “Politica con la P maiuscola significa delegare a qualcuno che è competente.”

Secondo Concita, il tema del MES (come dunque tutti quelli in generale di pari complessità dei trattati con l’UE et similia) dovrebbe essere lasciato ai ‘competenti’ (come Elsa Fornero, indicata in studio). Questa sarebbe l’essenza della democrazia: il popolo manda qualcuno ‘di cui si fida’ a trattare a suo nome (segue applauso scrosciante).
Ora, è parte fondamentale del mondo moderno, con un’elevata divisione del lavoro, il fatto che non tutti possano occuparsi di tutto, e che sia necessario dare fiducia di volta in volta a persone che nei rispettivi ambiti di specializzazione ne sanno più di noi. Tutto ciò è fisiologico e naturale, e nessuno lo mette in discussione.
Ma come si fa razionalmente a ‘delegare a qualcuno di cui ci si fida’? Si valuta se si presenta bene? Se non dice parolacce? Quali sono le competenze specifiche che dovrebbero essere attribuite ad un ceto politico?
Ecco, idealmente un ceto politico capace dovrebbe avere:
1) la capacità di scegliere e valutare gli specialisti cui delegare, in modo che operino nel migliore interesse del paese;
2) la capacità di comprendere le linee essenziali di ciò che fanno gli specialisti e di spiegarle alla popolazione, facendo da mediatori.
Bene, e quali sono le comptenze specifiche che dovrebbe avere l’elettorato, il popolo, per mandare quel ceto politico a fare il suo lavoro?
Idealmente il popolo dovrebbe essere in grado di valutare:
1) l’efficacia con cui il ceto politico ha delegato agli specialisti per fare gli interessi del paese;
2) il modo in cui è riuscito a farsi capire intorno a cosa si stava facendo e perché.
Alla luce di queste considerazioni come dobbiamo valutare le considerazioni di Concita De Gregorio?
Beh, la valutazione non sembra difficile.
Negli ultimi 30 anni il ceto politico che Concita sostiene è quello che ha scommesso le sue carte sull’UE, sulla disciplina dei conti, sull’austerità espansiva, sul rispetto dei trattati, e sulle soluzioni europee relativamente a crescita, debito, immigrazione, riduzione della diseguaglianza sociale, e promozione di ricerca e sviluppo.
E si tratta di un ceto che ha sistematicamente, massivamente ed inequivocabilmente fallito.
Dati inoppugnabili alla mano, in tutti questi ambiti l’Italia ha gravemente peggiorato le sue performance rispetto a prima.
Inoltre, gli stessi dati ci dicono che l’intera Eurozona ha perso comparativamente terreno nel mondo, aggravando le situazioni già critiche e creandone di nuove (a ridere sono solo la Germania e un paio di stati satellite, punto).
E tutto ciò è avvenuto senza che né il ceto politico italiano (né peraltro giornalisti come la nostra) spiegassero cosa stava succedendo: l’unica cosa che abbiamo avuto il piacere di sentire erano lezioncine su quanto eravamo ‘choosy’, quanto avevamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, ecc. ecc.
Tanto basti quanto ai ‘competenti’ (tipo la Fornero, la competente di cui stiamo ancora cercando di risolvere l’incastro degli esodati; o il rassicurante ministro Gualtieri, quello che va a trattare le sottigliezze del diritto comunitario e della finanza internazionale, forte della sua laurea in lettere moderne.)
Però infine Concita forse ha davvero ragione.
Il popolo non sa proprio fare il suo mestiere.
Se fosse davvero competente a fare ciò che gli spetta, a giudicare chi li ha governati in base ai risultati, avrebbe spazzato via questo intero ceto dirigente da tempo.
E invece ce lo troviamo ancora là a farci la lezione, insieme alla stessa Concita (che la sua di competenza l’ha dimostrata traghettando il giornale (l’Unità) che dirigeva al fallimento). [via A. Zhok]

 

● Le banche spendono a deficit, lo Stato no

Le banche spendono a deficit, emettendo credito con soldi che non hanno, in misura di 20 volte la loro disponibilità reale: è una spesa a deficit in misura del 2000% (deposito frazionario; hai letto bene: DUEMILA per cento), coperta dalla restituzione automatica (o in denaro o tramite i beni posti a garanzia dal debitore).
Lo stato può tecnicamente spendere a deficit garantito dal ritorno fiscale automatico: se fai bene i conti scopri che TUTTI i soldi spesi rientrano necessariamente, a tempo debito (provare per credere).
Gli USA sono usciti dalla crisi 2007-08 con spese a deficit anche superiori al 10%.
Il Giappone fa spese a deficit analoghe.
L’Italia del dopoguerra è stata costruita con spese a deficit dello stesso ordine.
L’Italia “europea” nel 2019 arranca con un deficit del 2,04%, di fronte a pressioni per ridurlo all’1,6 (roba da crescita nulla).
L’Italia costruita con intelligenti usi del deficit viene oggi distrutta impedendolo, mentre la banche investono a deficit nella misura proporzionale di circa 1000 volte di più.
Questa è la scandalosa privatizzazione dell’economia, che genera concentrazione di ricchezza in poche mani ed espansione della povertà in tutte le altre.


CURIOSITÀ

Francia, Germania e Regno Unito evadono più di noi.

https://www.ilsole24ore.com/art/nei-paradisi-fiscali-nascosti-italiani-142-miliardi-l-81percento-pil-ACFnzXr?fbclid=IwAR1bnJe5yLBycFUkHOOpGy20bVcR_fWW5RPTNROsYialt3aIpv9KjsPF_rk

● Conte: dopo le dimissioni

Intervista a Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, che all’AGI spiega cosa potrebbe venir fuori da una situazione politica “molto fluida”. [via Italialeaks]

Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l’apertura ufficiale della crisi di governo “la situazione è molto fluida” e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd (“a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un’ulteriore frammentazione”) o il ritorno alle urne.

Lo spiega all’Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all’Università Roma Tre. “Le crisi di governo possono essere parlamentari o extraparlamentari – afferma il professore – le più comuni, oltre 60 volte su 65 governi, sono extraparlamentari, come è accaduto con il premier Conte. Extraparlamentari significa che il presidente del Consiglio si dimette senza un esplicito voto di sfiducia da parte delle Camere e il governo resta in carica fino alla nomina di un nuovo governo. Gli scenari possibili sono vari – prosegue Celotto – siamo davanti a una crisi molto tattica e questo tatticismo ricorda quello del marzo 2018, subito dopo le elezioni, perché il risultato elettorale è stato composito e come tale non ha indicato una maggioranza naturale. Del resto – sottolinea il professore – dobbiamo ricordare che siamo una repubblica parlamentare dove il governo viene nominato dal Parlamento e non direttamente dal popolo, come avviene nelle repubbliche presidenziali”.

I tre scenari possibili per il dopo Conte

Con le dimissioni di Giuseppe Conte si sono aperte tre alternative: la prima è un nuovo governo che si può chiamare di scopo, del presidente o di garanzia. “Questi termini – osserva il docente di Roma Tre – possono essere ritenuti sinonimi, e indicano un governo che ha una guida non politica e del quale fanno parte ministri per gran parte non politici ma tecnici. Un po’ come è accaduto con il governo Monti. Dobbiamo ricordare – afferma Celotto – che tecnico non è una parola dal significato malevolo, anzi dovrebbe significare un governo di alta competenza, di alta qualità tecnica che puo’ favorire dei risultati per il Paese”.

La seconda alternativa “è un governo politico che metta insieme il Pd e il M5s, ovviamente il Pd in tutti i suoi ranghi, e anche con pezzetti di Leu e gruppo misto per arrivare a una maggioranza abbastanza stabile soprattutto al Senato: qui la maggioranza è di 158 e bisogna raggiungere 162 o 165 per governare in maniera tranquilla. Sicuramente un governo di ampia coalizione politica che è tutto da costruire per capire come i 5 Stelle che hanno lavorato con un partito di centrodestra possono lavorare con un partito di centrosinistra”.

La terza alternativa è il voto: “Nel caso in cui non si riesca a formare un nuovo governo il presidente della Repubblica scioglie le Camere e si va direttamente alle urne”. Quali dei tre scenari è il più probabile? “In questo momento – risponde Celotto – io direi che il governo politico ha un 40% di possibilità, il governo tecnico un 35% e il voto un 25%. Sono percentuali molto vicine perché la situazione mi sembra molto fluida”.

Le consultazioni del Capo dello Stato

La parola passa a questo punto al Capo dello Stato che da oggi pomeriggio avvierà le consultazioni tra le forze politiche. “Le consultazioni sono il modo di avere il polso della situazione – chiarisce l’esperto di diritto costituzionale – ciascun gruppo parlamentare viene ricevuto al Quirinale e vengono ricevuti normalmente dal più piccolo al più grande, in ordine di rappresentatività politica. Sappiamo che alla fine delle consultazioni, che possono durare un paio di giorni, il presidente puo’ fare diverse cose: un secondo giro di consultazioni, affidare un mandato esplorativo, cioè un preincarico a un soggetto di garanzia come avvenne l’anno scorso con i presidenti del Senato e della Camera, o ancora designare direttamente un nuovo presidente del Consiglio il quale a sua volta farà le consultazioni per formare il governo”.

La partita in atto nel Partito democratico

Zingaretti e Renzi come si giocheranno questa partita? “Il ruolo del Pd è sicuramente il più difficile – evidenzia Celotto – sappiamo che è un partito molto diviso in correnti per cui bisogna capire se riesce a trovare una unitarietà nello stare al governo oppure se questa unitarietà non la riesce a trovare, per cui rischia una frammentazione ulteriore. In fondo la situazione è un po’ come quella del 2006, quando Prodi mise insieme nella coalizione dell’Ulivo una varietà composita di governo, e quindi un governo con grandi intenzioni politiche che non sempre riusciva a portare a termine i suoi obiettivi. A mio avviso il Pd deve fare un’importante analisi per capire se conviene andare al voto o cercare di governare. Il tentativo di governare può essere il più costruttivo per il Paese, ma vanno anche calcolati gli interessi politici delle singole correnti di voler andare al voto oppure di voler provare ad andare al governo. Penso che sia difficile anche all’interno del Pd capire questi equilibri”.

La possibilità di un accordo tra Pd e M5s

Quindi, prima di parlare di un accordo 5 stelle-Pd “bisogna capire se ci puo’ essere una convergenza politica completa di tutte le correnti del Pd e di tutte le parti dei 5 stelle verso un governo congiunto. A quel punto va fatto il programma, ed è tutto da vedere quali possano essere i punti di convergenza. Ma il problema più grave è trovare la convergenza tra Pd e M5s sull’idea di abbinarsi”.

A complicare il quadro politico c’è anche la manovra economica che l’Italia dovrà preparare nei prossimi mesi. “è uno scenario importante – ammette Celotto – la manovra economica che ci aspetta è impegnativa, da decine di miliardi. Inoltre, ci sono le clausole di garanzia sull’Iva e c’è sicuramente bisogno di fronteggiare i parametri europei, per cui sarà una manovra dispendiosa e importante. Si tratta di capire come i partiti vorranno muoversi rispetto a questo. Sappiamo bene – osserva il docente – che nessun partito politico vuole intestarsi una manovra sanguinosa e dura, per cui in questa ottica potrebbe essere più plausibile che sia un governo a matrice tecnica ad intestarsi queste riforme, come accadde nel 2011 con il governo Monti. In ogni caso – conclude – il quadro mi sembra molto fluido e penso che ci vorrà qualche giorno per risolvere questa crisi”. 

● Ordoliberismo e diritti umani

stefanonizzolaIl motivo per il quale è utile conoscere la teoria ordoliberista è molto semplice, la sua diretta emanazione politico economica si ritrova interamente applicata nei principi regolatori dell’Unione Europea e dunque in netto contrasto e in posizione dominante rispetto all’impianto costituzionale Italiano ma in perfetto accordo con i principi costituzionali Tedeschi.

L’Economia sociale di Mercato (ESM) ha come obiettivi principali della sua Politica Economica il primato della politica monetaria e della politica di sviluppo, l’allineamento dei prezzi sull’offerta delle merci, una ripartizione equa e graduale dell’aumento del benessere; nulla, ma proprio nulla fa riferimento al lavoro e alla piena occupazione e il motivo è molto semplice: l’intervento dello Stato nei mercati, dunque anche quello del lavoro, è ritenuto dall’ESM inammissibile.

Come si sia dispiegato il dominio politico ed economico della Germania in ambito Europeo è noto a tutti ma è meno noto che esso si sia sviluppato dietro la peggiore delle menzogne, quella della giustizia sociale.

Lungi dall’essere ciò per cui viene spacciata, la ESM in realtà consiste in un’impalcatura economico istituzionale volta unicamente alla polarizzazione indefinita dei redditi; essa si esplica attraverso il trasferimento automatico di ricchezza per effetto della stabilizzazione monetaria; questa produce

  • da un lato  il  progressivo trasferimento di quote di profitto dai salari verso le rendite,
  • e dall’altro l’aggiustamento della domanda di lavoro in funzione di retribuzioni progressivamente decrescenti tali da poter raggiungere la piena occupazione.

Come è noto, un mercato del lavoro che raggiunge la piena occupazione attraverso salari di puro sfruttamento può essere giustamente considerato un esempio di efficiente allocazione delle risorse ma non certo di giustizia sociale.

Il fenomeno che tuttavia testimonia del fatto che le politiche ordoliberiste siano pienamente inefficienti nell’allocazione delle risorse è rappresentato dal suo effetto decrescente nella propensione marginale agli investimenti.

Tale effetto discende dal mancato incentivo che il dogma della stabilità monetaria, provoca ad opera della stagnazione della domanda aggregata interna, la quale a sua volta genera la paralisi se non l’arretramento del saggio di crescita della produttività per via della selezione delle imprese e della loro naturale moria da mancata competitività.

Meno imprese per selezione naturale significa dividere una torta un po’ più piccola di mercato per via della crescente disoccupazione (calo della domanda) tra un numero minore di investitori, i quali vedono crescere i propri profitti in modo automatico in assenza di investimenti e contemporaneamente aumentare la quota di remunerazione del capitale anche in presenza di decrescita del PIL.

Altro effetto non meno nefasto si rileva nella collocazione geografica delle attività produttive che tendono a localizzarsi e concentrarsi in prossimità delle aree a maggior concentrazione industriale con un effetto di impoverimento progressivo delle aree periferiche.

Riepilogando:

  1. Moria delle attività economiche,
  2. elevato inutilizzo delle risorse umane,
  3. tendenza alla diminuzione degli investimenti,
  4. congestionamento industriale e impoverimento delle periferie.

Si può affermare dunque che, sia teoricamente che empiricamente, si riscontra nell’applicazione di politiche economiche ordoliberiste una totale e perniciosa inefficienza nell’allocazione delle risorse; l’esatto opposto di quanto propagandisticamente sbandierato da chi oggi detiene lo scettro del controllo della Politica Economica dell’Unione Europea.

Bello, eh?


Vi spiego l’ordoliberismo, Francesco Forte video qui

			

● Credi nella €uro-moneta a debito?

IL TRAPPOLONE DELLO SPREAD
Il mercato dei capitali non vuole decapitare né l’Italia (che anzi vuole continuare a spremere) né l’Euro ma vuole speculare sulle chiacchiere e sui chiacchieroni. Si vende e si ricompra nel giro di 24/48 ore e… Oplà, il gioco è fatto!

Inoltre

Che la spesa dello stato generi un moltiplicatore nella spesa aggregata della Nazione (la quale, dunque, produce un pil maggiore del valore della spesa pubblica) è noto nella letteratura scientifica fin dai tempi della “Tabella economica”, opera pubblicata da Francois Quesnay del 1758.
Ciò significa che i propagandisti ordoliberisti contrari al deficit di Stato (specialmente quando non sia devoluto alle banche!) risultano in arretrato culturale di oltre due secoli e mezzo… chi sono i mercati-

● Banca d’Italia afferma che è legittimo praticare usura

safe_image[Per chi capisce l’italiano]

La Banca d’Italia, pur affermando nella nota che nel TEG (tasso effettivo globale) vanno computati tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, arriva incredibilmente ad escludere gli interessi di mora dallo stesso: Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”. Tale interpretazione non ha alcun fondamento normativo, fatto pacificamente noto alla stessa Banca d’Italia. Infatti l’art. 644 c.p. testualmente e chiaramente punisce non solo chi si fa dare interessi usurari ma anche chi semplicemente li promette. Ergo il fatto che la promessa usuraria sia portata a termine con il successivo pagamento nulla rileva ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 644 c.p.

Banca d’Italia pertanto afferma testualmente, inutile girarci intorno, che in caso d’inadempimento del proprio Cliente, è legittimo praticare usura.

Ciò viene fatto attraverso l’astuzia di escludere il tasso di mora dal calcolo del TEG, astuzia che pare presupporre un dolo specifico.

Il parere di Banca Italia desta poi ancora più sconcerto laddove si prende atto che lo stesso pare una replica alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 9.01.2013 n. 350, che aveva confermato un indirizzo ormai ampiamente consolidato. La Cassazione infatti nelle motivazioni inequivocabilmente così si esprime: “La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto d’appello, risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione dei tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma secondo, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di moraIn claris non fit interpretatio.

Dunque la Banca d’Italia cerca con tale nota di sovvertire il senso della citata sentenza invitando le banche a proseguire nella pratica illecita di cui si è detto… Forte, eh?

[Il “corpo del reato” >>> https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_usura_feb06.pdf ]

Migliori informazioni QUI

● Moneta scritturale, Bankitalia s’incarta

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Da poco tempo la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un singolare “Avviso pubblico”. Bizzarro anche nella formulazione, poiché non riporta la data né la firma di qualcuno o il riferimento a un qualche ufficio interno.

Insomma è di Bankitalia, ma non si sa chi l’ha scritto. La materia è interessante. Il documento si intitola “Creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini – Avviso al pubblico” e inizia raccontando il fatto che Bankitalia da qualche tempo sta ricevendo da parte di alcuni cittadini “comunicazioni che attestano l’autonoma creazione di euro scritturali e l’utilizzo delle somme così create per il presunto pagamento di debiti o per fornire una presunta provvista per successive operazioni di pagamento o per l’emissione di titoli di credito da parte della stessa Banca d’Italia”. Lo stesso documento prosegue affermando che “l’assunzione di queste iniziative, sia pure in numero limitato, unite alla presenza sul web di riferimenti alla teoria economica di cui sono applicazione, rende necessario pubblicare alcune precisazioni al fine di evitare pericolosi equivoci”.

A diversi lettori verrà da pensare che qualcuno in Italia è impazzito anche senza che faccia troppo caldo. Ma non è così, perché tutto nasce dall’iniziativa di un avvocato, Marco della Luna (anche attraverso il suo blog), che da anni si batte per contestare il potere assunto da Bankitalia (e ora dalla Bce) con la creazione di moneta, soprattutto da quando, con il divorzio tra ministero del Tesoro e Bankitalia, questa ha assunto nei fatti un’autonomia e un’indipendenza (dal potere politico in generale e dal governo in particolare) che ci fanno necessariamente porre la domanda su quali siano gli obiettivi di tale istituto, che ormai lavora stabilmente di concerto con la Bce, assumendo quindi decisioni in un’ottica europea, secondo visioni di interesse europei, quindi non necessariamente a difesa degli interessi nazionali.

Ora il cuore della questione è che, nel passare le consegne della sovranità monetaria da Bankitalia alla Bce, non c’è scritto da nessuna parte che la stessa fosse autorizzata a farlo. Ancor peggio, l’articolo 1 della nostra Costituzione recita che la “sovranità appartiene al popolo”. Ora il popolo si può dare delle istituzioni per amministrare ciò che è suo (e rimane suo). Chi amministra non ha il potere di cedere a sua volta l’amministrazione. In altre parole, con un esempio semplice: si può dire che se io ricevo una macchina in prestito e poi la guido, non faccio un abuso; ma se invece a mia volta la presto, allora compio un abuso e il proprietario che me l’ha prestata giustamente se ne risentirà.

Seppure si tratti di una materia gravissima, questo però è solo il cuore del problema, i cui effetti devastanti sono effettuati dall’attività bancaria ordinaria, quella di prestare denaro. Infatti, tale attività è ingannevolmente chiamata “prestare denaro”, perché le banche non prestano nulla: sia perché per prestare si dovrebbe prima avere (la banca non presta denaro proprio né quello dei depositanti, cioè non presta quello che ha); e poi perché di fatto in ogni erogazione di finanziamento, prestito o mutuo, la banca commerciale crea letteralmente denaro dal nulla. Ora questo denaro è “euro scritturale”, non creato da Bankitalia o dalla Bce, per il quale si parla di euro legale.

La questione non è di lana caprina perché, come scritto nello stesso “Avviso al pubblico”, “sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca centrale europea (Bce)”.

Quindi, stando alle parole della stessa Bankitalia, tutto il denaro scritturale (cioè il 98% del denaro in circolazione, quindi escluse le banconote che sono create dalla Bce) non è moneta legale e quindi non è dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro.

L’anonimo redattore di questo comunicato forse pensava di mettere una toppa al discorso scrivendo che “il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l’insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte…

Si ricorda che la prestazione dei servizi di pagamento, attraverso moneta scritturale, è un’attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento”.

Ma, come spesso capita, la toppa è peggiore del buco e apre una voragine: infatti, se è vero che la legge disciplina la “prestazione di servizi di pagamento”, è pur vero che i cittadini che si sono creati moneta scritturale non hanno attivato un servizio di pagamento, ma hanno solo creato moneta.

Sarei proprio curioso di sapere cosa ne penserebbe un giudice in un eventuale processo: anche perché pure il pagamento effettuato con tale moneta personalmente creata non è l’offerta a terzi di un servizio, quindi non rientra nemmeno questo in un “servizio di pagamento”.

In tale senso sembra anche decadere la velata minaccia contenuta nel testo: “Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l’abusiva emissione di moneta elettronica e l’abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato”. Infatti, solo la Bce “emette” la moneta creata (non la spende né effettua un pagamento di un debito o di una spesa, per le quali necessità utilizza invece i profitti dell’emissione, cioè gli interessi sulla moneta emessa). Invece i cittadini in questione non hanno intenzione di “emettere” moneta, ma solo di effettuare pagamenti per estinguere obbligazioni in denaro. In altre parole, Bankitalia ha solo ragione di intervenire se io creo la moneta e poi la presto, chiedendo un interesse sul denaro creato dal nulla, come fanno ora tutte le banche, dalla Bce in giù.

Paradossalmente, nessun testo legislativo dice nulla sulla creazione di moneta: perché se lo dicesse dovrebbe negare questo potere ai soggetti privati, quali sono anche banche commerciali e gli istituti di pagamento.

A certificare la confusione totale sulla natura giuridica della moneta ci sono pure le banconote. Queste sono emesse da Bankitalia (su mandato della Bce) cioè da un istituto di diritto pubblico (almeno sulla carta, come scritto nello statuto). Eppure sulle banconote, vicino alla scritta Bce c’è presente e ben visibile il simbolo del copyright “©”: cioè su un documento ufficiale e pubblico emesso da un istituto di diritto pubblico abbiamo un elemento giuridico appartenente al diritto privato!

A completare il quadro, c’è pure il Tribunale di Bolzano, il quale in un a sentenza ha affermato che “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema”. Una sentenza dagli effetti potenzialmente devastanti, in base al principio che ciò che non è esplicitamente vietato è permesso.

La moneta, oltre a essere un’istituzione, è pure frutto di una fiducia che potremmo chiamare “fiducia sociale”, senza la quale nessun sistema monetario può funzionare. Tale fiducia può essere anche concessa, quando è ragionevole concederla preventivamente. Ma deve pure essere guadagnata. E le istituzioni bancarie europee e italiane non stanno facendo molto per guadagnarsela.

E i cittadini ne prendono atto e si organizzano…

Più info >>> https://www.youtube.com/watch?v=-FiTVToLhZA


Per una più completa comprensione della questione si  rimanda a “Moneta Nostra” su Facebook

● Governo, UE e Unione monetaria: non ci resta che piangere

A parte il fatto che IL BENESSERE DIFFUSO, COME SEMPRE, È UN ATTO POLITICO FRUTTO DI UNA VOLONTÀ e non un fatto tecnico oggettivo, in sostanza qualcuno decide sempre chi sono i primi a soffrire…

vignetta-4…Tendo a credere che l’UE non apporta alcun valore a ciò che fa, semplicemente risucchia la ricchezza dai paesi più ricchi e la distribuisce parzialmente a quelli non troppo ricchi per finanziare progetti di vanità per autopromuoversi o per finanziare generosi emolumenti e pensioni a politici di seconda categoria, inoltre gran parte del clamore pro-UE è infondato, “ha mantenuto la pace in Europa bla, bla, bla”, difatti ad esempio la Svizzera o la Norvegia non hanno iniziato nessuna guerra nonostante siano al di fuori dell’UE, semmai è la NATO che sta mantenendo la pace tra gli aderenti, inoltre pochissimi paesi UE spendono abbastanza per le loro forze armate, e non sarebbero in grado di iniziare una guerra, anche se lo volessero. L’UE è probabilmente inutile perché i paesi europei potrebbero andare d’accordo senza di essa, le prove di ciò sono costituite dai paesi europei che scelgono di non aderire.

Adesso è facile dirlo: la nostra partecipazione all’UEM Unione Monetaria Europea, cosiddetta AVO che però Area Valutaria Ottimale per noi non è, è stata letale, pur essendo membri fondatori, per stoltezza nostra (che abbiamo acconsentito) e per abbondanza di potere di altri Paesi. Nell’UEM, più il tempo passa, più risulta difficile sgrovigliarsi. Tuttavia prossimamente, con l’avvento di un governo veramente [forse] politico la strategia più sensata, o la meno peggio, potrebbe essere quella del riposizionamento, due potrebbero essere le vie, ecco i pro, comunque entrambi drammatici: 1) mediante una magica ricostruzione economica e sociale del Paese (in breve, modello Monti o PD in versione ancora più austera) oppure 2) attraverso una mirabolante uscita dall’Euro, ritenuta però dal mainstream la peggior soluzione, atta soltanto a fare del male sia all’Italia sia all’Unione.

Questi sono i contro: verso la prima via, vanno osservate le proibitive condizioni politiche e sottostanti lacerazioni sociali e verso la seconda via, tralasciando per semplicità l’impatto nella sua totalità verso il sistema aziende, vi è la necessità di assicurare segretezza dell’opzione exit (per evitare fughe di capitali) che contrasta con le esigenze di democrazia e di accordo sociale e politico sulla ripartizione dei pesanti costi da sostenere nei 3-4 anni successivi all’uscita. In ogni caso, uscire senza un’attenta pianificazione sarebbe un disastro, e di certo non ce lo farebbero sapere in anticipo, se ci stessero lavorando.

Ciò che penso è che nonostante gli italiani siano frustrati dall’attuale economia, credo che al tempo stesso ritengano che sia un grave errore attribuire ogni problema all’UE, o che l’Italia andrà meglio al di fuori di essa o uscendo semplicemente dalla moneta unica. Tutto sommato, per gli italiani, vediamo che riformare l’UE senza lasciare l’Euro è un’agenda ragionevole, lasciarla no. PD, Forza Italia e altri, ma anche il Movimento 5 stelle sono favorevoli all’integrazione europea, anche se chiedono alcune riforme. La Lega è sola contro l’UE e contro l’Euro, i sovranisti di sinistra sono praticamente inesistenti. Quindi, non penso che ci sarà un’Italia antieuropea nel prossimo futuro.

Mentre è molto comprensibile che gli italiani siano frustrati dall’attuale economia provocata anche dall’intransigenza e dall’arroganza dell’UE, che nonostante la Brexit è convinta che nessun paese oserebbe andarsene …l’unico modo in cui l’UE prenderà in considerazione qualsiasi riforma significativa è se più paesi minacciano di uscire.

La conclusione non può essere che poco confortante: non ci resta che piangere. A meno che io sbagli…

● Stanno lì solo perché sono amici di amici

[1.128.722 persone vivono direttamente o indirettamente, di politica, il 4,9% del totale degli occupati nel nostro Paese].

 

Sarà anche per questa ragione che rispetto agli altri paesi europei l’Italia spende il 30% in più per la politica (23,2 miliardi di euro tra costi diretti e indiretti).

costi-politica

 

● La formazione del Governo

[Bla bla bla bla bla… Quante chiacchiere! Atteso che la Costituzione (Art.92) tracci le linee guida in merito, l’attuale legge elettorale propinata ai poveri italiani (Rosatellum) postula limpidamente le coalizioni (LE COALIZIONI, NON I PARTITI, CAPITO?) cioè le alleanze fra formazioni politiche, e quella che predomina è il centrodestra, di cui tutti sanno chi è il leader.]

 

L’Art.92 Cost. disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri“.
Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.

La fase preparatoria

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L’ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.

L’incarico

Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell’incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell’incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici

La nomina

L’incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:

quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato)

Il giuramento e la fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.

Formula rituale

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”

http://www.governo.it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186

 

● Chi è il peccatore?

Parliamo dell’attuale moneta a debito, privata. C’è consenso, perfino da parte del mainstream: l’Eurozona era in una crisi di bilancia dei pagamenti, non di debito pubblico. Gli anni scorsi si è sostenuto d’essere in una crisi fiscale dovuta (falsamente) agli elevati debiti pubblici e si sponsorizzava la cosiddetta austerità espansiva, il rimedio proposto ed attuato da Monti, il killer bocconiano. Molti sanno invece che nelle AVO i tassi di cambio fissi scatenano l’indebitamento dei paesi periferici e la conseguente trappola della povertà, così come è sempre accaduto nella storia economica. In realtà, a indebitarsi pericolosamente in primis sono le banche, cioè i privati, e quando scoppia la crisi del debito (poiché gli stranieri non rinnovano più i crediti) gli Stati, tramite le imposte, soccorrono gli istituti di credito necessitati dal ripianamento (forse a dimostrazione che in realtà, la tanto vituperata ed ostacolata crescita del settore statale è indispensabile all’espansione dell’iniziativa privata) fatalmente determinando la crisi fiscale e quindi l’esplosione del debito sovrano… Irlanda e Spagna sono gli esempi più tipici. La Grecia fu uno Stato malignamente coccolato dai tedeschi (parzialmente anche dai francesi e poco dagli italiani) portato ad indebitarsi oltre misura, con i risultati che conosciamo. La ragione di questa vicenda è del tutto il mercantilismo industriale tedesco che, sostenendo la periferia attraverso discutibili soluzioni di finanza creditizia, aveva “pompato” artificiosamente all’estero, in particolare in Grecia, gli acquisti dei propri beni. Furbi, eh? Forse. Questi processi erano benedetti da molti economisti autorevoli, primi fra tutti Blanchard e Giavazzi, già nel 2002. Dunque la crisi non è dei debiti sovrani (pubblici) come si vuole far credere, ma è originata da questioni di bilancia commerciale, vale a dire dai debiti esteri (privati) indotti dal malevolo credito facile.


Ora due domande:

secondo te, umanamente, chi è il peccatore? È più carogna il debole acquirente/compratore oppure il potente venditore che invoglia e trascina in errore?

 

● Diritti incomprimibili

La Corte Costituzionale con la sentenza n.275/2016, in merito ad una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico dei disabili, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere condizionato da motivi di bilancio. Nella fattispecie, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, in quanto l’articolo 6 comma 2-bis della legge regionale n.78 del 1978, aggiunto all’art.88 comma 4 del 2004, prevede l’erogazione “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Nella dichiarazione di illegittimità della suddetta legge, la Consulta scrive:

“11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’ Art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”.

La sentenza conferma ciò che da anni economisti e giuristi affermano: la costituzionalizzazione (Governo Monti) del dogma liberista del pareggio di bilancio, e l’approvazione dei Trattati di Maastricht e Lisbona, si pongono in antitesi con i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale che pone l’economia al servizio dell’interesse pubblico.

Dopo la schiacciante vittoria del NO al Referendum, e alla luce della sentenza della Corte, le forze politiche che si sono battute per salvare la Costituzione dalla “deforma” Boschi-Renzi-Napolitano, dovrebbero iniziare una seria battaglia parlamentare al fine di abrogare l’attuale articolo 81.

Solo così, la Costituzione potrà ritornare a garantire integralmente i diritti sociali del popolo italiano.

 

Testo della sentenza >>>

 

SENTENZA  N. 275
ANNO 2016
 
Commenti alla decisione di
  1. Adriana Apostoli,I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016,per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
  1. ErikFurno,Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in questa RivistaStudi2017/I
 
III. Lorenzo Madau, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, per g.c.dell’Osservatorio AIC
 
  1. Andrea Longo,Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, perg.c. di Federalismi.it
 
 
V. Riccardo Cabazzi, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–           Paolo                           GROSSI                                           Presidente
–           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice
–           Giorgio                        LATTANZI                                              ”
–           Aldo                            CAROSI                                                   ”
–           Marta                           CARTABIA                                             ”
–           Mario Rosario              MORELLI                                                ”
–           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”
–           Giuliano                       AMATO                                                   ”
–           Silvana                         SCIARRA                                                ”
–           Daria                            de PRETIS                                               ”
–           Nicolò                          ZANON                                                   ”
–           Franco                         MODUGNO                                            ”
–           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”
–           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall’art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
3.− La Regione non ha contestato l’ammontare degli importi spesi dall’amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtù dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
4.− In via preliminare sull’ammissibilità del ricorso amministrativo, il rimettente rappresenta che l’adempimento degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i limiti della provvista finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento emessi dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiché tali atti costituirebbero meri dinieghi o riconoscimenti di debito, non preclusivi dell’accertamento giurisdizionale della misura dell’obbligazione dedotta.
5.− In ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
6.− In particolare il giudice a quo ritiene che la scelta di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio di trasporto e assistenza ai disabili denuncia la necessità di esso, deducendosi da ciò che le Province non sarebbero, evidentemente, in grado di far fronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma. Tuttavia, la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.
7.− Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire al servizio, la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell’amministrazione regionale, poiché ciò trasformerebbe l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entità, in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettività.
8.− Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento.
9.− Viceversa l’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge.
10.− In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest’ultima considererebbe le spese per i contributi alle Province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicché i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell’effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
11.− Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.
12.− In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio a quo l’entità delle somme spese per l’erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il fondamento nella parte della disposizione impugnata che regola la copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum la propria quota di copertura); pertanto, la questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale alla definizione della suddetta pretesa.
13.− Si è costituita la Regione Abruzzo contestando la fondatezza della questione poiché, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni disabili, tra cui è compreso il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica, è di competenza della Provincia e la Regione non ha alcun obbligo di illimitata compartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.
14.− In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Cost.; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base»; che la possibilità di accedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo mancato esperimento da parte del giudice a quo, comporterebbero l’inammissibilità della questione; e, infine, che la determinazione della misura del contributo da parte della Regione non sarebbe arbitraria, poiché essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei disabili, predisposti dalla stessa Provincia, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.
Considerato in diritto
l.− Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art. 10 − in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 − e all’art. 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall’art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
3.− In via preliminare, occorre premettere che non incide sulla rilevanza della questione sollevata, l’avvenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio), per effetto della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo 20 ottobre 2015, n. 32, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), in attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.1.− In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia di Pescara ha agito per vedersi corrispondere il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra il 2006 ed il 2012, che resta regolato dalla normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015.
3.2.− Pertanto, poiché la Regione non ha contestato le spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l’entità effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimità costituzionale di tale norma è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.− Nel merito la questione è fondata.
Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
5.− La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
6.− Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
7.− Si deve ritenere che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
Tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti. Difatti l’affidamento generato dalla previsione del contributo regionale condiziona la misura della disponibilità finanziaria della Provincia e degli altri enti coinvolti nell’assolvimento del servizio in questione.
Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola.
In secondo luogo, è proprio la legge di cui fa parte la norma impugnata a conformare in concreto le situazioni soggettive oggetto di assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”» (sentenza n. 80 del 2010).
8.− La disposizione impugnata è peraltro incoerente anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale quale risultante dalla legge di bilancio, alla quale essa demanda la quantificazione ridotta del finanziamento. In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile – come esattamente affermato dal giudice rimettente – che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti. Pertanto, pur essendo la disposizione in questione appartenente a un contesto distinto da quello della legge di bilancio, la sua influenza su quest’ultima provoca un risultato normativo non conforme a Costituzione.
9.− La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell’organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
10.− D’altronde va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.
11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
12.− Con riguardo alla Regione, è da sottolineare come l’impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato al metodo della programmazione, secondo cui gli interventi ed i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell’anno precedente così da consentire la loro corretta iscrizione nel bilancio, soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali. In tal modo non è configurabile il rischio per l’equilibrio del bilancio della Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione del piano di assistenza testimonia l’inverosimiglianza dell’ipotesi di squilibrio di bilancio che è viceversa eziologicamente collegabile all’uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente individua come autentica causa vanificatrice della copertura finanziaria del servizio.
13.− Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario già censurato da questa Corte, secondo cui, in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)”» (sentenza n. 10 del 2016).
14.− In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).
15.− Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento.
16.− Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.
17.− Significativi in proposito appaiono i dati storici della contribuzione regionale in valore assoluto e percentuale: nell’ordinanza del giudice rimettente – e le cifre non sono in contestazione tra le parti – si legge che «per l’esercizio finanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00 per l’attuazione dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale è stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa». Palese è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento.
18.− Ciò conferma l’assunto del giudice a quo, secondo cui «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».
19.− Per tali argomentazioni, l’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
20.− Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

● Formale rifiuto del voto

Adoro la democrazia e l’equilibrio [per ancora qualche tempo] e ringrazio Fernanda Vigagni per il suo post sul formale rifiuto del voto. Da non poco mi ritengo LR integerrimo e so bene di non aver bisogno di votare per scegliere i miei aguzzini. Ho letto il D.P.R. 361 più volte, pure i vecchi post di Valeria, ed ho sempre avuto il dubbio che la verbalizzazione di proteste e osservazioni fatte dai soggettoni all’interno del seggio siano fattispecie previste solo in merito ad eventuali problemi per l’esercizio del voto e non invece a ragioni di protesta politica magari da far verbalizzare sotto dettatura. Tra l’altro, la legge nonostante prescriva dove vanno messe le schede per l’elettore che si rifiuta di votare perché indugia nel seggio o crea turbativa al regolare svolgimento delle operazioni ecc. non dice dove vadano archiviate le schede così rifiutate. Immagino che i membri del seggio operino su ciò che è espressamente previsto e non certo su interpretazioni del momento, ed il fatto è che nel modulo verbale e nella norma non compare alcun riferimento al riguardo! Ad ogni modo, anche questa volta, come al solito in queste occasioni, ne approfitterò per indagare le fonti giuridiche al riguardo e mi riproporrò se scoverò degli aggiornamenti. Concludendo, nella sostanza, non che gliene freghi al LR -che idealmente non ha certo necessità di votare- ma, come ritenevo in gioventù, votare scheda bianca o scarabocchiarla oppure stare a casa non esime dalla responsabilità del risultato finale. Anzi, seppure la Procura indaghi la Sezione Elettorale in caso di sospette “poche” schede bianche vi è pur sempre il rischio che la scheda lasciata intonsa venga compilata da altri anche se per “trasformare” in voto occorre che tre scrutatori + un presidente di seggio siano disonesti… Ma questa è un’altra storia.

 

NORMATIVA >>>  http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_018_ServElet_06-04-2016.pdf

 

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Notifica di RIFIUTO DELLA SCHEDA ELETTORALE PER CITTADINI ITALIANI (non ancora Legali Rappresentanti) da Valeria Gentili

Preparare due copie della stessa, firmarle all’atto della consegna al PRESIDENTE DEL SEGGIO
quando chiamati al voto, presentare documento di riconoscimento, lasciare che lo scrutatore vi trovi sulla lista elettorale, vi porga matita e scheda che NON TOCCHERETE, chiedendo di notificare al Presidente del Seggio il vostro rifiuto scritto.
Dovete presentarlo SOLO a lui, è il solo che possa riceverlo e timbrare con la sua firma in calce per accettazione e che possa allegarlo ai registri elettorali
IMPORTANTE: Non intralciate le operazioni di voto
Se il Presidente è impegnato in altri affari, attendete fuori dal seggio, facendo passare avanti gli altri elettori dopo di voi e lasciando che lo scrutatore conservi il vostro documento e la vostra dichiarazione con la scheda sul suo tavolo
Ottenete una copia per voi, con firma e timbro del seggio e lasciate l’altra per le operazioni di registrazione del vostro rifiuto, che saranno fatte anche in tempi successivi.
Riprendete il vostro documento e lasciate il seggio
la vostra scheda non potrà essere manomessa e/o utilizzata in altro modo e sarà conservata presso il Viminale insieme alla vostra dichiarazione spontanea e al registro di voto anche in futuro.

SCARICA IL FORMAT PER CITTADINI ITALIANI QUI

 

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Notifica di RIFIUTO DELLA SCHEDA ELETTORALE (per Legali Rappresentanti) da Valeria Gentili

Preparare una copia della vostra LR e due copie della notifica di rifiuto, che sarà firmata all’atto della consegna al PRESIDENTE DEL SEGGIO
quando chiamati al voto, presentare il mandato di LR, lasciare che lo scrutatore vi trovi sulla lista elettorale, vi porga matita e scheda che NON TOCCHERETE, chiedendo di notificare al Presidente del Seggio il vostro rifiuto scritto.
Dovete presentarlo SOLO a lui, è il solo che possa riceverlo e timbrare con la sua firma in calce per accettazione e che possa allegarlo ai registri elettorali
IMPORTANTE: Non intralciate le operazioni di voto
Se il Presidente è impegnato in altri affari, attendete fuori dal seggio, facendo passare avanti gli altri elettori dopo di voi e lasciando che lo scrutatore conservi il vostro mandato in copia e la vostra dichiarazione con la scheda sul suo tavolo
Ottenete una copia per voi, con firma e timbro del seggio e lasciate l’altra per le operazioni di registrazione del vostro rifiuto, che saranno fatte anche in tempi successivi.
La vostra scheda elettorale non potrà essere manomessa e/o utilizzata in altro modo e sarà conservata presso il Viminale insieme alla vostra dichiarazione spontanea e al registro di voto anche in futuro.

SCARICA IL FORMAT PER LEGALI RAPPRESENTANTI QUI

 

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VOTAZIONI 4 MARZO 2018
(Ricopio il post di Fernanda Vignagni presente su Facebook)
Votare significa continuare a sostenere questo sistema marcio … TUTTI I PARTITI SONO MARCI … perché se non lo fossero stati … anche se piccoli e non al governo … AVREBBERO POTUTO E DOVUTO FARE ALMENO INFORMAZIONE SUI VERI PROBLEMI STRUTTURALI CHE IMPEDISCONO UNA NORMALIZZAZIONE E LEGALIZZAZIONE DI QUESTO SISTEMA DEVIATO … TUTTI MUTI …
quindi sia per cittadini che per LR … vale quanto segue
A TUTTI COLORO CHE NON VOTANO NON ANDANDO AL SEGGIO A VOTARE, OPPURE VOTANO SCHEDA BIANCA, O CON UNA GRANDE CROCE O CON PAROLACCE PERCHÈ NON AVETE NESSUNA FIDUCIA O NON SIETE RAPPRESENTATI DA NESSUNO …
SAPPIATE che in realtà, favorirete il partito con più voti, perché le schede verranno conteggiate ugualmente.
Vedere REGOLAMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA!!
LE SCHEDE BIANCHE OD ANNULLATE CON UNA ENORME CROCE NON NEGANO NULLA MA VENGONO CONTEGGIATE PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA, favorendo, indirettamente chi ha preso più voti.
Inoltre la scheda annullata verrà conteggiata per il rimborso elettorale ai partiti.
ABBIAMO UNA ARMA LEGALE E LETALE CONTRO QUESTA LEGGE INFAME! ECCO I RIFERIMENTI LEGALI!
Tutto si basa su un’ uso “PUNTIGLIOSO” della legge:
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – Art. 104….OMISSIS
Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel
processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000…..OMISSIS)
Illustro nei dettagli il sistema DA USARE, che è già stato indicato da altri:
ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI (CI o LR) + TESSERA ELETTORALE “SENZA PRENDERE IN MANO LA SCHEDA ELETTORALE”” ( perché prendere in mano la scheda significa accettare la votazione quindi dare il consenso e non poter più negare)
2) DIRE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE DURANTE LE VOTAZIONI DI VOLER ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA dicendo:
“Rifiuto la scheda perché non sono rappresentato da nessun politico e chiedo che sia verbalizzato!”
3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IMMEDIATAMENTE IL RIFIUTO DELLA SCHEDA
4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO D.P.R.30 marzo 1957, n. 361 – Art. 104, 5° capoverso)
COSI FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL IL VOTO NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU’ VOTI!!
Se facciamo così in tanti INTASEREMO I SEGGI, E L’INFORMAZIONE SERIA DOVRÀ PARLARNE!
Questa è la PRIMA AZIONE LEGALE e DI PROTESTA CONTRO LA LEGGE ELETTORALE!!!
Legge elettorale Rosatellum incostituzionale come il Porcellum … fatta da degli abusivi illegali … nel tentativo di ridare legalità a ciò che non ce l’ha più dal 2005 … e poter rimanere nella camera dei bottoni a finire l’opera di svendita è smantellamento della Nazione Italia e del suo popolo in termini di sovranità
FORZA!
QUESTA È LA RISPOSTA A QUESTO MARCIO SISTEMA POLITICO.
DOMANDATEVI COME MAI NESSUNO NE PARLA O LA PRENDE COME UNA POSSIBILITÀ DI REAZIONE !!! È UN’AZIONE DEVASTANTE PER IL SISTEMA E NESSUNO LA VUOLE NOMINARE.
Condividete perché il 90% degli italiani non conosce affatto questa possibilità cosi devastante, più saranno i contestatori maggiore sarà il danno che riceverà il sistema politico in ogni senso …
È SARÀ NECESSARIA UNA NUOVA COSTITUENTE …

 


 

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MOVIMENTO ASTENSIONISTA POLITICO ITALIANO * ULTIMO AVVERTIMENTO PER CHI DENIGRA E OFFENDE L’ASTENSIONISMO ELETTORALE

http://www.movimentoastensionista.it/

Ultimo avvertimento per chi denigra e offende l’astensionismo elettorale. Il termine astensionismo racchiude tutte quelle forme di esercizio di voto che però non attribuiscono voto utile per alcun candidato, né per una forza politica o coalizione elettorale.

In esso sono comprese diverse tipologie di esercizio elettorale: affluenza alle urne, espressione di scheda bianca, nulla, non attribuibile, astensione motivata ai seggi.

Ognuna di queste forme rientra a pieno titolo nell’esercizio del diritto di voto degli elettori e, da questo punto di vista, la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 non si è affatto aperta sotto i migliori auspici.

Contro l’astensionismo hanno iniziato una spavalda e ripetuta kermesse addirittura le più alte cariche dello Stato, seguite a ruota dagli interventi di numerosi esponenti politici, ovviamente ripresi da tutti i mass media.

Continuare ad offendere gettando immotivato discredito a un diritto sancito dalla legge rappresenta non solo un modo rozzo e squallido nel favorire gli interessi di qualcuno, ma, nello stesso tempo, costituisce un attacco premeditato alla democrazia e ai principi fondamentali della Costituzione e dell’intera Repubblica.

Le gravi violazioni dei principi e reati individuati per la fattispecie dal Movimento Astensionista Politico Italiano (che per statuto non è un partito politico ma un movimento di opinione a tutela dei diritti di chi esercita l’astensionismo in ogni sua forma) sono:

articoli 1, 2, 3, 21, 48, 49, 54 della Costituzione, con l’aggiunta, da parte del Presidente della Repubblica, della violazione degli articoli 87, 90, 91.

Potrebbero altresì essere ravvisabili le violazioni:

dell’art. 290 del codice penale per il vilipendio verso una parte consistente del popolo italiano esercitante un diritto elettorale;

degli artt. 287 e 347 del codice penale per usurpazione di potere politico;

dell’art. 346 del codice penale per traffico di influenze;

degli artt. 97, 98, 100, 101 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 e successive modifiche  (Testo Unico delle leggi elettorali);

della legge 25 giugno 1993, n. 205 (Legge Mancino) sulla discriminazione;

della legge 24 febbraio 2006, n.85.

Quanto descritto costituisce, oltre a turbativa del libero e democratico dibattito elettorale in prossimità di elezioni politiche, alterazione sostanziale e indotta degli assetti dei poteri legislativi, esecutivi ed istituzionali determinati da libere elezioni.

A fronte di tutto ciò, il Movimento Astensionista Politico Italiano avverte tutti gli attori della campagna elettorale appena iniziata che non saranno più tollerate affermazioni di discredito nei confronti dell’astensionismo politico-elettorale, e di chi intende esercitarlo nel pieno diritto e tutela delle leggi dello Stato.

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/movimento-astensionista-politico-italiano-ultimo-avvertimento-denigra-offende-lastensionismo-elettorale/


AGGIORNAMENTO DEL 2 FEBBRAIO 2018

Gen. Micheli NO VOTO


AGGIORNAMENTO DEL 6 FEBBRAIO 2018

Come si vota il 4 marzo, for dummies

Com’è fatta la nuova scheda per le elezioni del 4 marzo, come si usa tra uninominale e proporzionale e come evitare che il proprio voto venga invalidato

Un facsimile della scheda elettorale (NiloGlock/Wikimedia)

Il prossimo 4 marzo 2018, poco più di due mesi dopo lo scioglimento delle camere, si voterà alle elezioni politiche per rinnovare i seggi del Parlamento: per la prima volta dopo più di dieci anni si useranno una nuova legge elettorale, una nuova scheda e un nuovo metodo per votare. Questa è una breve guida al nuovo sistema, una spiegazione di cosa succede a seconda di come votiamo e le cose da sapere per evitare di fare errori che potrebbero invalidare il nostro voto: con la premessa che questa legge è considerata molto complicata e faticosa da registrare nei suoi meccanismi. Se invece siete alla ricerca di un chiarimento più generale su come funziona la legge stessa, potete trovarlo qui.

Come è fatta la scheda?
Domenica 4 marzo riceverete una scheda elettorale per ciascuna camera, quindi una per la Camera e – se avete almeno 25 anni – una per il Senato. In Lombardia e nel Lazio gli elettori riceveranno anche una scheda per il voto alle regionali, ma qui parliamo solo delle politiche.

Il nuovo sistema elettorale – definito “Rosatellum” – ha introdotto un sistema misto, proporzionale e maggioritario, e prevede che il Parlamento venga eletto in due modi diversi ma collegati: un modo viene chiamato “uninominale” e un modo viene chiamato “proporzionale”.“Uninominale” vuol dire che in ogni collegio le coalizioni o i partiti candidano una sola persona, e chi prende più voti tra le persone candidate ottiene un seggio; “proporzionale” vuol dire che più seggi in un collegio vengono invece divisi in modo proporzionale ai voti presi dalle coalizioni o dai partiti. Circa un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in confronti diretti nei collegi uninominali, e i restanti due terzi saranno eletti con sistema proporzionale.

Un fac-simile della scheda per il Rosatellum

Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree separate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o coalizione. I partiti infatti si possono presentare da soli o riuniti in coalizioni.

All’interno di ogni area ci sarà in testa uno spazio rettangolare con un unico nome: è il candidato scelto da ogni coalizione – o partito – nel collegio uninominale in cui risiediamo. Siccome all’uninominale ogni coalizione deve presentare un solo candidato, può capitare che nel vostro collegio non ci sia il candidato del vostro partito preferito, ma quello scelto dalla coalizione a cui appartiene. Esempio: se i partiti Rosso, Verde e Blu sono alleati in una coalizione, nel collegio di Roma sosterranno tutti insieme un candidato del partito per esempio Rosso, nel collegio di Milano uno del partito Blu, eccetera.

Sotto lo spazio rettangolare ci saranno una serie di caselle con un simbolo di partito e un certo numero di nomi, dai due ai quattro. Sono le singole liste dei candidati dei partiti che formano la coalizione, che a sua volta sostiene il candidato di cui sopra; i nomi sotto al simbolo sono i nomi dei candidati di quel partito nel collegio proporzionale.

Come si vota?
Si possono fare al massimo due segni sulla scheda: si può barrare il nome del candidato al collegio uninominale che preferiamo e poi scegliere una delle liste che lo appoggiano. Quindi i due segni devono essere fatti nella stessa area: non è possibile scegliere un candidato all’uninominale e un partito di una coalizione diversa da quella di quel candidato. Una volta scelto un candidato uninominale, è possibile scegliere solo e soltanto una delle liste che lo appoggiano. Se si sceglie una lista in un’altra coalizione, la scheda viene annullata. Ripetiamolo, per sicurezza: non c’è voto disgiunto, non si può votare un candidato di centrodestra e una lista di centrosinistra.

Altra cosa importante: non sono previste le preferenze. Si può votare una lista, ma non potete scegliere a quale candidato di quella lista dare il vostro voto: la lista dei nomi è solo un’informazione in più. Se alla scheda si aggiungono altri segni sui nomi dei candidati, si rischia di vedere il proprio voto annullato.

Se tracciate solo un segno su uno dei partiti – votando quindi per la parte proporzionale – il vostro voto sarà esteso anche al candidato sostenuto da quel partito al collegio uninominale. Se invece barrate soltanto la casella del candidato uninominale, la procedura sarà un po’ più complessa. I voti di questo tipo saranno infatti distribuiti tra le liste che appoggiano il candidato uninominale in proporzione alle preferenze ricevute dalle liste stesse. Quindi se una delle liste che formano la coalizione ha ricevuto il 30 per cento dei voti, riceverà anche il 30 per cento dei voti di chi non ha votato esplicitamente per nessuna lista di quella coalizione ma solo per il candidato uninominale relativo.

Cosa succede una volta votato?
Scegliendo un candidato all’uninominale – o anche solo una delle liste che lo appoggiano -, quel candidato riceverà quindi un voto all’interno di quel collegio. Al termine dello scrutinio, il candidato che ha ricevuto anche solo un voto più dei suoi avversari sarà eletto. Se insieme al candidato viene barrata anche la casella di una delle liste proporzionali che lo appoggiano, quella lista allora riceverà un voto (altrimenti vale il calcolo di distribuzione detto sopra). Su base nazionale, grossomodo, ogni lista eleggerà un numero di parlamentari proporzionale ai voti che ha ottenuto, ma come questi eletti saranno divisi nei collegi è materia complessa. I candidati della lista proporzionale saranno eletti nell’ordine in cui compaiono sulla scheda. La legge permette le candidature multiple: si potrà essere candidati in un seggio uninominale e in un massimo di cinque collegi proporzionali. In caso di elezione in più collegi il candidato si ritiene eletto nel collegio uninominale, oppure nel collegio proporzionale dove la sua lista ha ottenuto la percentuale minore di voti.

Riassumendo
– Si riceve una sola scheda per la Camera e una sola scheda per il Senato.

– Si può votare facendo un solo segno, oppure due, basta che entrambi i segni siano fatti nell’area della scheda che spetta a un’unica coalizione.

– È possibile votare un candidato all’uninominale e, con un secondo segno, scegliere una delle liste che lo appoggiano.

– Si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale o solo una delle liste, ma il voto sarà comunque “trascinato” rispettivamente anche sulle liste o sul candidato.

– Non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato che abbiamo scelto.

Quindi, se volete votare una coalizione ma non vi piace il candidato che la coalizione ha presentato nel vostro collegio uninominale, l’unico modo che avete per non votarlo è rinunciare e votare un’altra coalizione.

Viceversa, se avete deciso di votare per un candidato ma non vi piace uno dei partiti che lo appoggiano, l’unico modo che avete per essere sicuri che il vostro voto non finisca a quel partito è fare due croci, esprimendo anche una scelta per un partito che non sia quello. Attenzione: deve essere parte della stessa coalizione, altrimenti il vostro voto sarà annullato (l’abbiamo già detto?). Infine, non si possono esprimere preferenze sui singoli candidati della lista proporzionale.

Soglie di sbarramento
Tutto questo procedimento, però, farà poca differenza se liste e candidati non supereranno la soglia di sbarramento. Per eleggere candidati nel proporzionale, una lista deve infatti ottenere almeno il 3 per cento dei voti su base nazionale, per la Camera; al Senato lo stesso, ma riceve seggi anche se – fallendo l’obiettivo del 3 per cento a livello nazionale – abbia ottenuto in una sola regione almeno il 20 per cento dei voti. La soglia per le coalizioni invece è del 10 per cento dei voti, a patto che almeno una delle liste che la compongono raggiunga il 3 per cento a livello nazionale. Se una lista che fa parte di una coalizione non riceve il 3 per cento a livello nazionale, non elegge nessun parlamentare: se ottiene però più dell’1 per cento, i voti che ha raccolto vengono distribuiti tra i suoi alleati.
Adesso potete rileggere l’articolo daccapo e vedere se la seconda volta va meglio.

Più approfondimenti >>> http://www.ilpost.it/2018/01/29/come-si-vota-rosatellum/

● Andrebbe benissimo come discorso di fine anno

https://vimeo.com/249237893

1.     Cosa sono i trattati internazionali?

2.     Come influiscono sulla nostra Costituzione?

3.     Sono essi stessi costituzionali?

4.     È vero che nei trattati europei esiste una disoccupazione strutturale, ovvero che non si persegue la piena occupazione ma anzi questa viene evitata da parametri come il Nairu (non-accelerating inflation rate of unemployment)?

5.     Come stanno destrutturando, disarticolando lo Stato?

6.     Cos’è il vincolo esterno e come fu che accettammo “il grande disonore di essere italiani”?

7.     Come ha avvantaggiato l’economia tedesca?

8.     Come vengono distorte le norme della nostra costituzione?

9.     La sovranità appartiene al popolo o, più finemente, appartiene al popolo-lavoratore?

10. E cosa intendevano i costituenti per “lavoratore”?

11. Qual è l’articolo più importante nella Costituzione?

12. Perché il famoso motto di Calamandrei “lo Stato siamo noi” oggi viene comunemente deriso?

13. Tutelare il benessere della propria comunità, e promuoverne il progresso, equivale ad essere protezionisti e guerrafondai?

14. È stato il nazionalismo a provocare i conflitti in Europa, oppure è stato l’imperialismo, cioè quel modello che si vuole imporre a tutti gli altri negando proprio l’individualità dei vicini?

15. Il liberoscambismo economico incentiva o disincentiva la stabilità politica tra i popoli?

16. È gestibile ipotizzare trasferimenti dai creditori (soprattutto la Germania) ai paesi periferici, o la disciplina dei trattati, per stessa imposizione dei tedeschi, prevede il divieto del bail-out e della solidarietà fiscale?

17. È praticabile la via politica della modifica dei trattati oppure è da escludersi in partenza?

18. La nostra Costituzione, basata sulla inclusione di tutte le classi sociali nel Governo, e basata sui lavoratori, consente tutto questo?

Questi solo alcuni dei temi toccati da Luciano Barra Caracciolo, magistrato e giurista del Consiglio di Stato, nella lunga intervista di Byoblu.

Nel 2018 ricorrono i 70 anni dall’emanazione della nostra Costituzione. Come dice Calamandrei, abbiamo forze esterne allo Stato – e superiori ad esso – che decidono sostituendosi alle istituzioni democratiche costituzionali. Questo è avere lo straniero in casa. Ribellarsi a questo, per chi soffre gli effetti di questo impoverimento, è a portata di mano ed è proprio l’auspicio che possiamo fare, ovvero rivendicare la legalità costituzionale.

http://www.raiplay.it/video/2017/12/Piigs-ca977e13-e24f-4dbe-acda-65f265d5959a.html