● Banca d’Italia afferma che è legittimo praticare usura


safe_image[Per chi capisce l’italiano]

La Banca d’Italia, pur affermando nella nota che nel TEG (tasso effettivo globale) vanno computati tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, arriva incredibilmente ad escludere gli interessi di mora dallo stesso: Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”. Tale interpretazione non ha alcun fondamento normativo, fatto pacificamente noto alla stessa Banca d’Italia. Infatti l’art. 644 c.p. testualmente e chiaramente punisce non solo chi si fa dare interessi usurari ma anche chi semplicemente li promette. Ergo il fatto che la promessa usuraria sia portata a termine con il successivo pagamento nulla rileva ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 644 c.p.

Banca d’Italia pertanto afferma testualmente, inutile girarci intorno, che in caso d’inadempimento del proprio Cliente, è legittimo praticare usura.

Ciò viene fatto attraverso l’astuzia di escludere il tasso di mora dal calcolo del TEG, astuzia che pare presupporre un dolo specifico.

Il parere di Banca Italia desta poi ancora più sconcerto laddove si prende atto che lo stesso pare una replica alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 9.01.2013 n. 350, che aveva confermato un indirizzo ormai ampiamente consolidato. La Cassazione infatti nelle motivazioni inequivocabilmente così si esprime: “La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto d’appello, risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione dei tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma secondo, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di moraIn claris non fit interpretatio.

Dunque la Banca d’Italia cerca con tale nota di sovvertire il senso della citata sentenza invitando le banche a proseguire nella pratica illecita di cui si è detto… Forte, eh?

[Il “corpo del reato” >>> https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_usura_feb06.pdf ]

Migliori informazioni QUI

Lascia un commento