2500 Euro, poi ci pensa Allah

LAMPEDUSA

l’immigrato all’hotspot: “Mangiamo male e c’è troppa ressa. L’Italia deve darci casa e lavoro”

L’HOTSPOT DI CONTRADA IMBRIACOLA, LAMPEDUSA

sta in una conca. All’interno ci sono tre corpi di fabbrica, più uno più piccolo dove alloggiano i minori. Su tre lati è perimetrato da mura in cemento e inferriate. Il quarto è il punto debole. C’è un falsopiano. Una montagnola. Argillosa. Brulla. Sulla rete di recinzione ci sono due buchi. Ed è lì che i migranti passano per aggirare l’ingresso principale, che è presidiato dai bersaglieri di piantone. Violano la quarantena, escono e seguono un sentiero, accidentato, passando tra vecchi muri di pietre impilate e fichi d’india. Da lì imboccano la strada principale e vanno verso il paese. Alcuni cercano solo un attimo di svago, una boccata d’aria. Il centro esplode. La nave Azzurra, affittata dal governo per alleggerire l’affollamento dell’hotspot lampedusano, ha portato via solo 350 migranti. C’era vento forte, allora si è spostata prima in rada e poi a Trapani. Ne sono rimasti circa settecento. In un centro che ne può accogliere una novantina al massimo. Altri invece danno noia alla gente del posto e ai villeggianti. Piccoli furti, violazioni di domicilio, sporcizia, rifiuti lasciati un po’ ovunque e cose così. Oltre al fatto che potrebbero essere veicolo di contagio.

2.500 EURO

Rami guida una colonna di quattro tunisini in fuga. È l’unico che ha la mascherina. (abbassata sotto al mento) e il solo che parli inglese. «Dove vai?», gli urla il cronista dalla sommità dell’altopiano. «Vado a comprarmi un po’ di pane», risponde. Poi si avvicina. Ha voglia di parlare. «Sono venuto qui, ma non resterò in Italia», precisa. «Sono stato in Svezia e Norvegia. Lì ha vissuto dieci anni. C’è la mia famiglia, la mia compagna». Poi si sa come sono questi governi scandinavi. Se ti scade il permesso di soggiorno, ti rimandano indietro. Mica si impietosiscono. «Ma io devo tornare lì da mia figlia, in un modo o nell’altro. Prendere l’aereo era impossibile, allora mi sono imbarcato». Ha prenotato il suo passaggio con gli scafisti. Partenza da Monastir. «Quanto ho pagato il viaggio? Duemila e cinquecento euro. Sì-sì-sì, lo so che è illegale…»

PROSEGUE…

«tanto il vostro governo fa solo bla-bla-bla, tante chiacchiere…». Ci aveva provato già l’anno scorso, a venire in Italia, ma al Viminale sedeva un tizio meno simpatico e l’hanno rimandato indietro. «Quest’ anno sono tornato di nuovo. L’80 per cento delle persone che sono qui viene dalla Tunisia. Questo è il nostro mare. È come il nostro mare». Rami fa il meccanico. «Ho aggiustato auto in Norvegia per sette anni. Ora tornerò da mia figlia», insiste. «Come non lo so, devo parlare con la mia compagna. In qualche modo farò». Paura del virus? Fa spallucce: «Eravamo in molti su una barca di mezzo metro, per sei ore. Uno addosso all’altro. Ma quale distanziamento… Il coronavirus è dappertutto. Decide Dio». Ci pensa Allah. Quella di Kareem, invece, non è proprio fuga, è più voglia di qualcosa di buono. «Non mi piace la mensa nell’hotspot», si lamenta. «Troppa gente. Non è accogliente. Devi stare in fila. Tutti accalcati. Poi prendi il tuo cibo precotto e vai a mangiare dove capita. Non fa per me. Ho voglia di un dolcino. Hai presente quelli con la mandorla?».

Sneaker bianche, jeans skinny, polo con fantasia floreale, borsello. Dentro c’è il suo tesoretto: «Sì, ho un po’ di soldi con me». D’altronde lui, non si sa come, non ha dovuto pagare per la traversata: «C’era un mio amico a bordo e mi ha detto: “Vieni con me”. E sono andato. Gratis». Kareem è libico. Ed è gay. Ci tiene a sottolinearlo. Perché lì «noi Lgbt ce la passiamo male. Io sono un rifugiato. Ho pieno diritto di essere qui». E ci vuole rimanere: «Mi piace l’Italia, ma non questa qui». Si guarda intorno e fa una faccia schifata. Lampedusa non gli va. «Mi piacciono le grandi città. Andrò a Torino. Per la Juventus? Ma no! Non mi interessa il calcio…».

RISSE E COLTELLI

Ventuno anni. «Studio all’università, facoltà di giurisprudenza», racconta, «voglio diventare un avvocato per difendere tutti questi ragazzi che sono qui nell’hotspot». Poi però ammette di aver violato la quarantena uscendo dal centro di accoglienza. «Ma vabbè dai, lo fatto tutti…» e sorride. Infine manda un messaggio al premier Giuseppe Conte: «Mi aspetto che il governo italiano mi dia una casa e un lavoro. Io mi impegnerò a imparare la lingua». Stare nell’hotspot non gli piace. Vuole andarsene via quanto prima: «Lì ci sono tutti quei tunisini» e fa un’altra faccia schifata. La convivenza tra diverse etnie, a Contrada Imbriacola, è un bel problema. Nel 2011 a causa delle risse continue, dovettero imbullonare le sedie: se le tiravano contro. Altri invece avevano smontato i materassi e utilizzavano le molle interne come armi. Per regolamenti di conti sommari. «Molti turisini scappano dalle galere», spiega Angela Maraventano, ex senatrice della Lega e coordinatrice lampedusana del Carroccio, «il problema non si risolve spostando i migranti, ma facendo un blocco navale». [via liberoquotidiano]

● Come si vive [bene] in Giappone

Guarda questa foto.

É il cibo che viene servito negli ospedali, é al livello dei ristoranti a 5 stelle, niente a che vedere con le minestrine insipide, il pollo mezzo crudo e il panino come da noi. I dottori in Giappone pensano che il buon cibo aiuti a guarire e trattano le persone non come pazienti ma come ospiti. Ora guarda queste altre foto.

Sono carpe che nuotano nei canali di scolo ai lati delle strade.

Sono carpe che nuotano nei canali di scolo ai lati delle strade.

L’acqua dei canali è così limpida che i pesci ci nuotano dentro. Hai mai visto una cosa simile da noi? Al massimo ci trovi lattine e sacchetti di plastica. Nota anche com’è pulita la strada. Ora guarda queste ultime foto.

É un garage multilivello, obbligatorio in ogni condominio. Sono pensati per non parcheggiare le auto in strada e sono completamente automatizzati.

Basta mettere l’auto in quella specie di ascensore e fa tutto lui. Come dicevo sono obbligatori al punto che se il tuo condominio non ne ha uno o tu non hai lo spazio per parcheggiare non puoi comprarti un’auto. Questi sono solo dei piccoli esempi di come si vive in Giappone; non ho citato gli alberghi ultramoderni con robot, i bagni hi-tech, l’educazione sanitaria, l’istruzione e altro. Viva il Giappone!

 

● Casa tua richiede dei confini, no? La politica anche.

Herman Daly, il padre della teoria della sostenibilità e il più noto economista ecologico al mondo: «I mercati odiano i confini, ma le politiche pubbliche, nell’interesse della comunità, le richiedono. Poiché la globalizzazione consiste nella cancellazione dei confini nazionali a fini economici, essa finisce anche per minacciare l’esistenza delle politiche economiche nazionali. Inoltre, implica anche l’eradicazione della politica economica internazionale.

(Tratto da qui) “Regolamentare nuovamente il commercio internazionale allontanandoci da modelli che impogono libero mercato, libera circolazione dei capitali e globalizzazione. Modelli basati su tetto massimo-aste-scambi commerciali, una riforma fiscale ecologica e altri provvedimenti nazionali che internalizzano i costi ambientali determineranno un aumento dei prezzi, mettendoci in una situazione di svantaggio competitivo su scala internazionale rispetto ai Paesi che non internalizzano i costi. Pertanto, dovremo applicare misure di compensazione per proteggere le efficaci politiche nazionali in materia di internalizzazione dei costi dall’abbassamento degli standard a causa della concorrenza con le imprese straniere non soggette al pagamento dei costi sociali e ambientali delle proprie attività.”

Questo “nuovo protezionismo” è molto diverso dal “vecchio protezionismo”, nato per proteggere una classe aziendale nazionale inefficiente dai concorrenti esterni più efficienti. La prima regola dell’efficienza è “prendere in considerazione tutti i costi” anziché il “libero mercato”, il quale, insieme alla libera circolazione dei capitali, determina una competizione che causa l’abbassamento degli standard finalizzato alla riduzione dei costi. L’imposizione di tariffe rappresenterà inoltre una buona fonte di entrate pubbliche. Ciò sarà in conflitto con l’Organizzazione mondiale del commercio, con la Banca Mondiale il Fondo Monetario Internazionale, quindi…

● È il documento più tradotto nel mondo

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La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) secondo il Guinness dei Primati, è il documento più tradotto nel mondo.

Se chiedessi di menzionare i propri diritti, molte persone ti direbbero semplicemente la libertà di parola o di fede o forse un paio di altri. È indubbio che tali diritti siano importanti ma il campo dei diritti umani è davvero molto più vasto. Ad esempio si tratta di:

potere di scelta e opportunità,

libertà di ottenere un lavoro,

di intraprendere una carriera,

di crescere i propri figli,

di scegliersi il proprio partner,

diritto a viaggiare o permanere ovunque,

diritto di lavorare senza essere maltrattati, senza subire abusi e senza la minaccia di un licenziamento arbitrario,

vi è persino il diritto al tempo libero…

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, redatta dai rappresentanti di tutte le regioni del mondo, adottata dalle Nazioni Unite è l’attestazione sui diritti umani più universale che esista. Tratteggia i diritti fondamentali i quali formano le basi per una società ugualitaria. Con questo atto storico l’assemblea dell’ONU fece appello a tutti gli Stati membri (circa duecento) di divulgare il testo della Dichiarazione “affinché venga esposta, letta e spiegata principalmente nelle scuole ed in altre istituzioni educative, senza distinzione basata sulla posizione politica dei Paesi o dei territori”.

La Dichiarazione è un documento concreto che è stato accettato come contratto tra un Governo e la sua gente praticamente in tutto il mondo.

Nato settant’anni fa, non a caso, quando le città di tutta l’Europa e dell’Asia erano rese a cumuli di macerie fumanti, quando milioni di persone erano morte per la guerra e molti altri milioni erano prive di casa o morivano di fame. Sotto la presidenza di Eleanor Roosevelt (vedova del presidente Franklin Roosevelt) l’apposita Commissione decise di redigere il documento che divenne la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La Roosevelt, sua ispiratrice, né parlò come della Magna Carta internazionale dell’intera umanità, fu adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Nel preambolo e nell’Articolo 1, la Dichiarazione proclama i diritti di ogni essere umano: 

“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. La noncuranza e il disprezzo per i diritti umani hanno prodotto atti barbarici che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità. L’avvento di un mondo in cui gli esseri umani possono godere di libertà di parola e credo, libertà dalla paura e dalla povertà è stata proclamata come la più elevata aspirazione della gente comune. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”

I Paesi membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a promuovere gli articoli sui diritti umani che, per la prima volta nella storia, sono stati codificati in un unico documento. Di conseguenza, molti di questi diritti, in varie forme, fanno parte delle leggi costituzionali delle nazioni democratiche. Tutto questo è così semplice, splendido, anzi direi magnifico… (Per l’Italia si veda anche la Legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Mai come ora, i diritti del singolo individuo anche di nazionalità italiana, delle minoranze, delle etnie più povere e oppresse vengono non solo disattesi ma addirittura calpestati.
Il concetto di dignità umana e uguaglianza viene attaccato con forza e senza sosta da una narrazione dei fatti intrisa di colpa, paura e ricerca di capri espiatori, diffusa da coloro che cercano di arrivare o di restare ancorati al potere, ad ogni costo.

Tutti possono prendere posizione agendo a livello locale per riconoscere e far rispettare i diritti uguali e inalienabili di tutto l’essere umano.

Occorre crederci e attivarsi.

…Se troverai un po’ di tempo per pensare, con leggerezza, ascolta >>> 
https://soundcloud.com/stefano-ni…/il-progetto-vera-economia
e poi visita >>> 
https://www.youtube.com/watch?v=Gd8-4-NAcG8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KaC0Wm4eCSfOrYQ43_7TaqfJM-ZfAqy8C2X8PLiV8cwYxk43_15X5XOY

● Ordoliberismo e diritti umani

stefanonizzolaIl motivo per il quale è utile conoscere la teoria ordoliberista è molto semplice, la sua diretta emanazione politico economica si ritrova interamente applicata nei principi regolatori dell’Unione Europea e dunque in netto contrasto e in posizione dominante rispetto all’impianto costituzionale Italiano ma in perfetto accordo con i principi costituzionali Tedeschi.

L’Economia sociale di Mercato (ESM) ha come obiettivi principali della sua Politica Economica il primato della politica monetaria e della politica di sviluppo, l’allineamento dei prezzi sull’offerta delle merci, una ripartizione equa e graduale dell’aumento del benessere; nulla, ma proprio nulla fa riferimento al lavoro e alla piena occupazione e il motivo è molto semplice: l’intervento dello Stato nei mercati, dunque anche quello del lavoro, è ritenuto dall’ESM inammissibile.

Come si sia dispiegato il dominio politico ed economico della Germania in ambito Europeo è noto a tutti ma è meno noto che esso si sia sviluppato dietro la peggiore delle menzogne, quella della giustizia sociale.

Lungi dall’essere ciò per cui viene spacciata, la ESM in realtà consiste in un’impalcatura economico istituzionale volta unicamente alla polarizzazione indefinita dei redditi; essa si esplica attraverso il trasferimento automatico di ricchezza per effetto della stabilizzazione monetaria; questa produce

  • da un lato  il  progressivo trasferimento di quote di profitto dai salari verso le rendite,
  • e dall’altro l’aggiustamento della domanda di lavoro in funzione di retribuzioni progressivamente decrescenti tali da poter raggiungere la piena occupazione.

Come è noto, un mercato del lavoro che raggiunge la piena occupazione attraverso salari di puro sfruttamento può essere giustamente considerato un esempio di efficiente allocazione delle risorse ma non certo di giustizia sociale.

Il fenomeno che tuttavia testimonia del fatto che le politiche ordoliberiste siano pienamente inefficienti nell’allocazione delle risorse è rappresentato dal suo effetto decrescente nella propensione marginale agli investimenti.

Tale effetto discende dal mancato incentivo che il dogma della stabilità monetaria, provoca ad opera della stagnazione della domanda aggregata interna, la quale a sua volta genera la paralisi se non l’arretramento del saggio di crescita della produttività per via della selezione delle imprese e della loro naturale moria da mancata competitività.

Meno imprese per selezione naturale significa dividere una torta un po’ più piccola di mercato per via della crescente disoccupazione (calo della domanda) tra un numero minore di investitori, i quali vedono crescere i propri profitti in modo automatico in assenza di investimenti e contemporaneamente aumentare la quota di remunerazione del capitale anche in presenza di decrescita del PIL.

Altro effetto non meno nefasto si rileva nella collocazione geografica delle attività produttive che tendono a localizzarsi e concentrarsi in prossimità delle aree a maggior concentrazione industriale con un effetto di impoverimento progressivo delle aree periferiche.

Riepilogando:

  1. Moria delle attività economiche,
  2. elevato inutilizzo delle risorse umane,
  3. tendenza alla diminuzione degli investimenti,
  4. congestionamento industriale e impoverimento delle periferie.

Si può affermare dunque che, sia teoricamente che empiricamente, si riscontra nell’applicazione di politiche economiche ordoliberiste una totale e perniciosa inefficienza nell’allocazione delle risorse; l’esatto opposto di quanto propagandisticamente sbandierato da chi oggi detiene lo scettro del controllo della Politica Economica dell’Unione Europea.

Bello, eh?


Vi spiego l’ordoliberismo, Francesco Forte video qui

			

● Domanda al signor Benetton

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LETTERA APERTA di Adolfo Perez Esquival (attivista pacifista argentino) a Luciano Benetton

 

 

 

 

 

Riceva il mio saluto di Pace e Bene.

Le scrivo questa lettera, che spero legga attentamente, tra lo stupore e il dolore di sapere che Lei, un imprenditore di fama internazionale, si è avvalso del denaro e della complicità di un giudice senza scrupoli per togliere la terra ai fratelli Mapuche, nella provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina. Vorrei ricordarle che Mapuche significa Uomo della Terra e che esiste una comunione profonda tra la nostra Pachamama, la Madre Terra e i suoi figli… Tra le braccia di Pachamama ci sono le generazioni che vissero e che riposano nei tempi della memoria.

Deve sapere che quando si toglie la terra ai popoli nativi li si condanna a morte, li si riduce alla miseria e all’oblio. Ma deve anche sapere che ci sono sempre dei ribelli che non zoppicano di fronte alle avversità e lottano per i loro diritti e la loro dignità come persone e come popolo. Continueranno a reclamare i loro diritti sulle terre perché sono i legittimi proprietari, di generazione in generazione, sebbene non siano in possesso dei documenti necessari per un sistema ingiusto che li affida a coloro che hanno denaro… È difficile capire quello che dico se non si sa ascoltare il silenzio, se non si è in grado di recepire la sua voce e l’Armonia dell’Universo che è una delle cose più semplici della vita.

Qualcosa che il denaro non potrà mai comperare.

Quando giunsero i conquistatori, gli “huincas” (i bianchi), massacrarono migliaia di popoli perpetrando etnocidio per appropriarsi della loro ricchezza e rubando loro terra e vita.

Purtroppo questo saccheggio continua fino a oggi.

Signor Benetton, Lei ha comprato 90 mila ettari di terra in Patagonia per accrescere la sua ricchezza e potere e si muove con la stessa mentalità dei Conquistadores; non ha bisogno di armi per raggiungere i suoi obiettivi ma uccide, con la stessa forma, usando il denaro. Vorrei ricordarle che non sempre ciò che è legale è giusto, e non sempre quello che è giusto è legale. Vorrei dirle che Lei ha tolto, con la complicità di un giudice ingiusto, 385 ettari di terra, con l’arma del denaro, a un’umile famiglia Mapuche con una dignità, un cuore, una vita; loro sono Atilio Curianco e Rosa Nahuelquir proprietari legittimi da sempre, per nascita e per diritto dei loro padri.

Vorrei farle una domanda, signor Benetton: CHI HA COMPRATO LA TERRA A DIO?

Lei sa che la sua fabbrica dagli abitanti del luogo è chiamata “la gabbia”, cinta con filo di ferro, che ha rinchiuso i venti, le nubi, le stelle, il sole e la luna. È scomparsa la vita perché tutto si riduce al mero valore economico e non all’Armonia con la Madre Terra.

Lei si sta comportando come i signori feudali che alzavano muri di oppressione e di potere dei loro latifondi.

A Treviso, quel bel paese nel nord Italia, dove Lei ha il centro delle sue attività, non so quello che pensano i cittadini e le cittadine riguardo alle sue azioni. Spero che reagiscano con senso critico e pretendano che Lei agisca con dignità e restituisca questi 385 ettari ai legittimi proprietari.

Sarebbe un gesto di grandezza morale e le assicuro che riceverebbe molto di più che la Terra: la grande ricchezza dell’amicizia che il denaro non potrà mai comprare.

Le chiedo, signor Benetton, che viaggi in Patagonia e che incontri i fratelli Mapuche e che divida con loro il silenzio, gli sguardi e le stelle. Credo che il luogo che con la sua presenza chiamano “La gabbia”, verrebbe chiamata “l’Amico” e la gente di Treviso sarebbe onorata di avere nel suo paese una persona con il cuore aperto alla comprensione e alla solidarietà. La decisione è sua. Se decide di restituire la terra ai fratelli Mapuche mi impegno ad accompagnarla e dividere con Lei e ascoltare la voce del silenzio e del cuore. Tutti siamo di passaggio nella vita, quando arriviamo siamo in realtà in partenza e non possiamo portare niente con noi. Possiamo lasciare al nostro passare le mani piene di speranza per costruire un mondo più giusto e fraterno per tutti.

Che la Pace e il Bene la illuminino e le permettano di trovare il coraggio per correggere i suoi errori.

Adolfo Perez Esquivel


PER FAVORE RECATI QUI >>> https://mapucheit.wordpress.com/2017/05/17/united-colors-of-benetton-rosso-sangue-mapuche/

IN ITALIA

IL 90% DELLE AZIONI DI ATLANTIA SONO IN MANO A BENETTON E FONDI E BANCHE ESTERE

Gli italiani hanno pagato il pedaggio al casello per 20 anni a Blackrock, HSBC, Singapore e decine di mega fondi e banche estere. Quando paghi al casello i soldi vanno a Singapore (oltre che Benetton).

Giovanni Zibordi‏ @gzibordi 20 agosto 2018

AUTOSTRADE PER L’ITALIA, A PROPOSITO DI NAZIONALIZZAZIONE
I moribondi piddini, Chicco Testa in primis (deputato per due legislature con PCI e PDS che poi ha ricoperto incarichi prestigiosi presso Enel, Acea, Wind, Cnel, Metro di Roma e con i Rotschild, ecc.) e altri lo sostengono per davvero.
E poi ci chiediamo perché l’Italia è in queste condizioni.

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● Diritti umani: spettano a tutti, anche a te e me

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Sono diritti universali ed irrinuciabili. I diritti umani sono una categoria di diritti che spessissimo è citata ed utilizzata, perfino impropriamente, senza averne compreso appieno il profondo significato. È l’insieme di diritti, disposizioni di legge e libertà fondamentali che spettano all’individuo solo per il fatto di esistere. Riguardano tutti, ma proprio tutti, anche te e me. Semplice, no?

Costituiscono un patrimonio non alienabile, non trasferibile, di ogni uomo, avendo ad oggetto diritti e libertà che permettono alla persona di esprimersi e svilupparsi al pieno delle proprie potenzialità, in una prospettiva di libertà e possibilità di realizzazione personale non ostacolata da non consentite e restrittive limitazioni.

Il riconoscimento di tali diritti permette quindi all’uomo, inteso in generale quale individuo – senza distinzioni di etnia, sesso, età, religione o orientamento sessuale – di poter condurre una esistenza dignitosa e libera, sviluppando armonicamente la propria personalità e le proprie aspirazioni, nel rispetto degli altri e degli ordinamenti giuridici nei quali si muove.

I diritti umani, in linea di principio, sono dotati delle maggiori garanzie di tutela da parte del sistema giuridico, nazionale ed internazionale, in quanto diritti universali, e sono diritti naturali, cioè riconosciuti a tutti dalla nascita, senza che debbano essere acquistati o ricevuti da chicchessia: i diritti umani non sono forse quei diritti che l’uomo ha per il solo fatto della sua umanità? E, se è così, allora non si può negare che siano diritti naturali a tutti gli effetti. La loro universalità, vale a dire il fatto che siano riconosciuti a tutti, comporta che siano diritti fondamentali, non trasmissibili ad altri né cedibili, e dunque irrinunciabili, nonché indivisibili (cioè non separabili).

L’esemplificazione dei diritti umani è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato quale «ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».

 

I diritti umani: quali sono

I diritti umani includono i diritti di natura civile e politica, quelli di natura economica, sociale e culturale, e da ultimo i diritti di terza generazione, che annoverano i diritti di solidarietà ed autodeterminazione dei popoli.

Volendo esemplificare alcuni di quelli elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, senza pretendere di volerli citare tutti (specialmente per il fatto che la loro esistenza non è legata ad un numero chiuso, ben potendosi riconoscere ulteriori diritti e libertà fondamentali), sono ricompresi nella categoria dei diritti umani i seguenti diritti e libertà:

  • diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, con divieto dello stato di schiavitù, servitù o di tortura;
  • diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica;
  • diritto ad una eguale tutela da parte della legge e ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali;
  • libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e diritto ad una cittadinanza;
  • diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;
  • diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di opinione e di espressione;
  • diritto di proprietà;
  • libertà di riunione e di associazione pacifica;
  • diritto all’istruzione, alla sicurezza sociale ed al lavoro (comprensivo del diritto al riposo ed allo svago);
  • diritto di partecipare al governo del proprio paese, nonchè diritto di accedere – in condizioni di eguaglianza – ai pubblici impieghi del proprio paese;
  • diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di poter partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale, con efficacissima formulazione, contiene una norma che, aldilà delle definizioni di legge, è un vero e proprio proclama: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

 

I diritti umani: C.E.D.U. – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Nonostante l’immenso valore sociale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, tale atto non ha valore di legge, per cui il suo non essere vincolante per gli stati ha comportato che successivamente fosse necessario garantire la protezione dei diritti umani attraverso apposite normative sovranazionali, volte a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo.

In Europa è stata emanata a Nizza, nel 2000, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), che comprende e riconosce la protezione di numerosi diritti umani, fra i quali quelli alla

  • dignità umana ed alla vita,
  • all’integrità della persona (con divieto di tortura, di schiavitù e di pene o trattamenti inumani o degradanti),
  • i diritti alla libertà,
  • sicurezza,
  • rispetto della vita familiare e privata
  • nonché le libertà fondamentali, quali la libertà di pensiero, di espressione, di riunione ed associazione, di religione.

Per garantire il rispetto dei diritti umani ed assicurare che venga fatta giustizia nelle ipotesi di loro violazione, è stata istituita apposita corte a Strasburgo, chiamata a risolvere specificatamente i casi di violazione dei diritti umani sottoposti alla sua attenzione.

 

Per potersi rivolgere alla Corte E.D.U.

tuttavia, è necessario aver cercato di ottenere tutela per la propria situazione giuridica presso le corti del proprio stato europeo di appartenenza: soltanto dopo aver ricorso alla tutela giurisdizionale nel proprio paese infatti, e non aver ottenuto il riconoscimento di quanto chiesto, sarà possibile presentare ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo.

Scarica il ricorso alla CEDU (file Pdf)

 

 

La D.U.D.U. commentata dal Prof. Antonio Papisca >>> 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-prof-antonio-papisca/3

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● Scatenano un conflitto mondiale

…con le FakeNews occidentali -grazie ai filmini fake dei WhiteHelmets– tutto per fare un favore a Israele e USA.

Gli esperti dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono già in Siria ed entreranno domani nella città di Doma per provare l’utilizzo di agenti chimici nella ex roccaforte dei ribelli nei sobborghi di Damasco.

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Difatti [fonte L’Antidiplomatico] il rappresentante russo all’Onu considera inaccettabile che l’OMS riceva informazioni poco attendibili dai sedicenti ‘caschi bianchi’ sull’avvelenamento di 500 persone nella città siriana di Douma, ritenendo che servono solo ad alimentare la tensione.

I membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno mostrato una mancanza di responsabilità quando hanno rilasciato accuse secondo cui circa 500 persone hanno chiesto aiuto medico nella città siriana di Douma il 7 aprile scorso con sintomi di avvelenamento. Queste azioni da parte dei dipendenti dell’OMS non fanno altro che rafforzare i poteri che stanno alimentando il conflitto in Siria, ha affermato Gennady Gatilov, rappresentante permanente della Russia presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia russa TASS.

Gatilov considera la dichiarazione dell’OMS grave, sottolineando che “è stata fatta proprio quando la Siria aveva sperimentato un nuovo aumento delle tensioni”.

“Abbiamo tutti sentito parlare della possibilità di attacchi americani e l’emergere di una tale dichiarazione è nelle mani di coloro che si battono per uno scenario che prevede l’uso della forza in Siria”, ha osservato il diplomatico. “Lo consideriamo inaccettabile”.

“Abbiamo contattato i responsabili dell’OMS e abbiamo chiesto che presentassero fonti concrete di informazione su cui si basava questa affermazione, inoltre [abbiamo] chiesto loro di nominare i cosiddetti partner sanitari a cui si riferisce l’OMS e di fornire informazioni su cui le strutture mediche specifiche hanno interessato quasi 500 persone, chi le ha contate e chi ha fatto le diagnosi”. “Secondo le informazioni che possediamo, questi” partner “non sono altri che i rappresentanti della famigerata organizzazione dei ‘Caschi Bianchi'”, ha spiegato Gatilov.

“Consideriamo tutto questo come una diffusione flagrante e imprudente di informazioni non comprovate”, ha sottolineato Gatilov.

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Aggiornamenti >>>
Il Ministero della difesa russo svela dove e quando girato il video di attacco chimico in Siria.
https://sptnkne.ws/hpqF
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/siria-mosca-e-damasco-accusano-servizi-stranieri-dietro-1515163.html
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-esclusivo_massima_diffusione_presunto_attacco_chimico_a_douma_loms_di_ginevra_contraddetta_dallufficio_onu_in_siria/82_23669/

I partecipanti diretti alle riprese del video sulle “conseguenze di un attacco chimico” nella città di Duma in Siria hanno detto che il video è una messa in scena, ha dichiarato il maggiore generale Igor Konashenkov in un briefing venerdì.

“È stato possibile trovare i partecipanti diretti alle riprese di questo video e intervistarli. Oggi presentiamo un’intervista in diretta di queste persone. Gli abitanti di Duma hanno descritto dettagliatamente come sono state condotte le riprese alle quali hanno partecipato e che cosa hanno fatto” ha detto.

L’esercito russo è riuscito ad assicurarsi che queste siano proprio le persone riprese nel video. Secondo Konashenkov, tra queste ci sono due medici che lavorano in un ospedale locale nel pronto soccorso. Hanno detto che “tutte le vittime che sono state portate in ospedale non avevano sintomi di avvelenamento”.

“Durante il primo soccorso medico all’ospedale, sono entrate delle persone sconosciute, alcune di loro avevano videocamere. Queste persone hanno iniziato a urlare, a provocare panico e spruzzando con dei tubi dell’acqua sulle persone, gridando a tutti di essere a rischio di avvelenamento. I pazienti e i loro parenti in preda al panico hanno iniziato a versarsi acqua l’uno sull’altro” ha detto il rappresentante del Ministero della Difesa.

Dopo tutto questo è stato ripreso nel video, e le persone sconosciute “sono fuggite via rapidamente” ha aggiunto Konashenkov.

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INTERVALLO

Trova l’errore…

First Lady Assad & Mogherini

[First Lady Assad & Mogherini]

● Qualcosa non quadra, vero?

Cross_of_the_Knights_TemplarAddirittura nel buio Medioevo l’uomo o lavoratore della terra che fosse, disponeva del suo tempo, i suoi tempi dipendevano dalle esigenze della vita, non erano stabiliti da un imprenditore e dai dettami fissati dalla società dell’epoca.

Noi invece, senza neppure accorgercene, siamo divenuti merci in movimento i cui tempi sono completamente contingentati e pilotati.

Non siamo più manco uomini ma oggetti. Ormai distanti da un’epoca in cui l’economia era in sottordine alle esigenze della comunità umana, ora siamo in un’altra era in cui le leggi economiche abusano di tutto e tutti ed è l’uomo a doversi piegare ad esse.

Queste leggi sono considerate come leggi della natura, ineluttabili, alle quali è inutile opporsi. La Terra, prima inalienabile, come pure l’uomo, diventano merce.

Qualcosa non quadra…

 

Quello che segue non è e non vuole essere un volgare spottone elettorale, ma una semplice occasione di riflessione.

p.s.: Rizzo è davvero l’ultimo vero comunista, così come inteso nella vulgata corrente. Rispettatelo.

● Non ci cancelliamo dall’anagrafe, noi notifichiamo!

LO SCOPO DI QUESTO SCRITTO non è quello di corrispondere a tecniche di vendita indotta come l’A.I.D.A. e così via. Chi non mi conosce bene (ad esempio Valeria G., giustappunto l’EX giornalista investigativa che non investiga più fatti che siano rilevanti per i lettori, gli spettatori o gli ascoltatori) sta oziosamente fantasticando. State tranquilli: non ho nulla da promuovere ohibò! Nella vita mi occupo d’altro, non faccio mercimonio di servizi annessi e connessi ai diritti umani né all’istituto dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante. L’Universo mi è testimone…

° ° °

1.4 Analizza attentamente l’intervista che segue 

Video di smentita, la risposta di P.U. al redattore disinformato: “non ci cancelliamo dall’anagrafe, noi notifichiamo!” in risposta a questo articolo http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lazio/anagrafe-invasa-da-richieste-per-cancellarsi-dai-registri-di-nascita-_3117811-201802a.shtml

2.4 Trai le tue considerazioni

3.4 Fatto?

Ergo, con la LR parrebbe giusto farci i soldi vendendo gli annessi “servizi” dato che gli sfigati non sanno come muoversi (chiedilo a chi nel tempo è stato allontanato da P.U.)

4.4 Nota conclusiva, ratio e passaggio alle vie di fatto (TAR + CEDU)

Hai sentito che cosa dice il giurista amministrativo in coda al video? “NON STATE INERTI DAVANTI AL SILENZIO (della P.A.) altrimenti significherebbe che fate la cosa tanto per farla!”

Salutoni, N’amaste & Arigatou!

 

 

° ° °

AGGIORNAMENTO 27/04/18

Livore e ignoranza spacciati per carattere. Ma alla fine tutto torna. Tranquilli. https://www.facebook.com/loredana.ancora/posts/10213832385758134 images

 

 

● Governano sempre gli stessi: i potenti, i ricchi, i politici di mestiere

SIAMO TUTTI SCHIAVI DELLA SOCIETÀ! L’UOMO QUALUNQUE DEVE ESSERE OBBEDIENTE, STUDIARE, LAVORARE, PAGARE LE TASSE, SPOSARSI, FARE DEI FIGLI, INDEBITARSI, GUARDARE LA TELEVISIONE, CONSUMARE, BUTTARE E RICOMPRARE, MA SOPRATTUTTO: NON DEVE MAI METTERE IN DISCUSSIONE QUELLO CHE GLI È STATO DETTO DI FARE. BISOGNA STARE ZITTI E RENDERSI CONTO CHE QUESTI 16 SINTOMI DELLA SCHIAVITÙ CI APPARTENGONO.

L’uomo di oggi si illude della propria libertà

Il mondo di oggi è uno strano posto. Fin dai primi anni di vita siamo sommersi di input che ci incoraggiano a percorrere iter preconfezionati. Lungo il percorso ci mettono i paraocchi per ostacolare la nostra ricerca di alternative alle azioni e al pensiero della mandria. Eppure se ci fermiamo un attimo a riflettere riusciamo a cogliere la complessità della vita. Riusciamo a realizzare che l’esperienza umana possa estrinsecarsi in un numero virtualmente infinito di possibilità e che forse il mondo oggi è in fiamme perché sempre più raramente gli individui si sono fermati a chiedersi come mai le cose non fossero fatte in una maniera più intelligente, etica e sensibile. 

(Questo articolo non vuole essere una critica di scelte di vita o situazioni personali di chicchessia by Claudio Rossi).

I 16 sintomi della tua schiavitù

La seguente lista di 16 sintomi di schiavitù è stata pensata solo come approccio osservativo per aiutare a identificare il disegno con cui altri hanno pianificato la nostra esistenza.

Continuate a leggere, e vi prego di commentare qui sotto aggiungendo tutto quanto vi sembra opportuno.

  1. Paghiamo le tasse a persone che vorremmo vedere in galera.Questo è forse il più netto indicatore che siamo schiavi di un Sistema. L’idea tradizionale di schiavitù evoca immagini di gente in manette costretta a lavorare nelle piantagioni per sostenere ricchi latifondisti in abiti coloniali. La versione attuale di tale sottomissione è incarnata dalla tassazione iniqua con cui i nostri redditi sono automaticamente defalcati a prescindere dal fatto che approviamo o meno come quel denaro venga riutilizzato.
  2. L’assistenza sanitaria moderna è purtroppo diventata un businessper cui raramente siamo istruiti su una corretta alimentazione e un regime di vita che giovi alla nostra salute mentale e fisica; siamo invece invitati a consumare regolarmente farmaci e a sottoporci a costose procedure che comportano grossi introiti per l’industria sanitaria e farmaceutica.
  3. Ci fanno scegliere la squadra democratica o quella repubblicana per poter discutere di ‘politica’ con gli amici, i familiari ed i colleghi di lavoro. E’ una delle incarnazioni della strategia del divide et impera, con cui la nostra società viene controllata. Entrambi i principali partiti sono corrotti fino al midollo, ed i candidati indipendenti e di minoranza non vinceranno mai. Prendendo a cuore le sorti di una delle due fazioni facciamo la nostra parte nell’impedire che il popolo si unisca in maniera compatta contro il sistema corrotto.
  4. Lavoriamo sodo svolgendo mansioni che spesso odiamo, per guadagnare soldi fiat.Il lavoro è importante e il denaro fa pagare le bollette, tuttavia perdiamo i migliori anni della nostra vita facendo cose che odiamo, solo per avere dei soldi. La verità riguardo i soldi è che non abbiamo i soldi, ma valuta fiat che è di proprietà privata e manipolata. Dal momento che questa roba è ancora necessaria per campare in questo mondo, è meglio rinunciare ad una fetta di reddito e valorizzare il nostro tempo facendo qualcosa che ci piaccia o lavorando con persone che non disprezziamo. Vivere con pochi soldi è più facile di quanto si immagini; basta andare contro le credenze e dipendenze comuni, per rendersene conto.
  5. Ci prestiamo ad accumulare debito personale per finanziare uno stile di vita orientato al consumo. Ogni volta che viene usata una carta di credito, l’operazione crea cifre sui bilanci delle stesse banche che sono artefici del saccheggio finanziario del mondo odierno. Queste cifre vengono poi moltiplicate elettronicamente dal sistema di riserva frazionaria vigente, e ciò fa si che il potere di tali apparati sia incrementato in modo esponenziale.Il fatto che partecipiamo a questo circolo vizioso per conservare un certo stile di vita è un esplicito indicatore che siamo stati ipnotizzati da uno dei principali dogmi sistemici: il consumismo.
  6. Conversiamo tra persone reali degli eventi finti mandati in televisione.La televisione è il più potente mezzo di controllo mentale; essa ci somministra una ‘programmazione mentale’ finalizzata a instillare e consolidare determinati comportamenti tra le masse. Il culto dell’ego, la sessualizzazione di tutto, la glorificazione della violenza, l’induzione alla sottomissione alla falsa autorità sono le caratteristiche principali della televisione contemporanea. Accogliendo nelle nostre vite ciò che accade nello schermo televisivo facciamo la nostra parte nel sostenere l’immagine della realtà finta creata dal Sistema.
  7. Non abbiamo nulla da nascondere alla sorveglianza totale.Se non ci da fastidio che qualcuno da qualche parte ci osservi a piacimento, ascoltando le nostre conversazioni e monitorando i nostri movimenti, senza saperlo stiamo ammettendo di essere degli schiavi ubbidienti. La sorveglianza invisibile è una forma assai insidiosa di controllo del pensiero, e quando utilizziamo la logica del ‘non ho nulla da nascondere quindi ben venga la sorveglianza’ stiamo implicitamente ammettendo la nostra sottomissione ad un padrone e la nostra rinuncia alla sovranità della nostra mente e del nostro corpo.
  8. Ci siamo lasciati persuadere che il mondo sia più sicuro se l’uso delle armi da fuocodiventi prerogativa esclusiva dei governi. Tuttavia sappiamo che questo è un mondo violento e che il crimine esista ad ogni livello sociale, compreso quello istituzionale. Certo, in un mondo perfetto le armi non sarebbero necessarie, ma purtroppo il nostro è un mondo tutt’altro che perfetto, ele armi sono una forma efficace di protezione contro i criminali comuni e quelli che abusivamente prendono possesso delle istituzioni. La volontà di rinunciare al nostro diritto alla auto-difesa è un ulteriore evidente sintomo che abbiamo delegato la nostra tutela e quella dei nostri cari a qualcun altro. L’abdicazione di massa dalla responsabilità personale è uno degli aspetti più importanti sui quali si regge il loro controllo. Benvenuti in Matrix.
  9. Beviamo consapevolmente acqua fluorizzata.Di tutti gli argomenti a tema sanitario dibattuti al giorno d’oggi, quello dell’acqua addizionata di fluoro è il più semplice da capire, dal momento che stiamo parlando di un sottoprodotto tossico di un processo industriale. La versione secondo cui l’acqua sarebbe arricchita di fluoro per la nostra salute dentale, già poco credibile di per se, costituisce comunque un abuso in quanto è una somministrazione di farmaci senza il consenso del paziente. Una volta che siamo pienamente coscienti di quanto appena detto, se continuiamo a bere acqua fluorizzata ammettiamo di essere alla mercé del Sistema.
  10. Consumiamo consapevolmente prodotti velenosicome MSG ed aspartame. Tali sostanze sono conosciute per essere tossiche per l’organismo umano. Continuando ad auto-avvelenarci con questi alimenti adulterati confermiamo che il Sistema ci ha programmati affinché sminuissimo l’importanza della nostra salute in cambio della gratificazione immediata.
  11. Abbiamo affidato la nostra salute mentale al complesso industriale farmaceutico.L’uso di farmaci psicotropi è in rapido aumento nella nostra società perché le persone sono state persuase che determinati stati mentali siano delle malattie, mentre le verità sulla salute mentale naturale sono state oscurate dai media e dall’establishment medico. Se stai assumendo farmaci psicotropi, sappi che ti trovi sotto una delle forme più potenti di controllo mentale. Parte di questo controllo è quello di convincerti di non avere alcuna autorità sulla tua mente. Si tratta forse della bugia inventata dalla Matrix più dannosa per l’individuo. Assumendo di nostra spontanea volontà questi farmaci psicotropi ci sottomettiamo alla peggiore forma di schiavitù, ed inibiamo le risposte mentali ed emozionali naturali ai fattori di stress. Segnali che servono a farci capire che abbiamo bisogno di cambiare stile di vita e abitudini.
  12. Continuiamo a guardare TV locali e nazionali. I media main-stream sono un mezzo di controllo e manipolazione, e continuando a prestare attenzione alle loro idee e visioni del mondo ci prestiamo ad essere manipolati da questa forma – neanche poi così sottile – di programmazione mentale. Anche le notizie locali sono sceneggiate a livello nazionale con il compito di plasmare le nostre opinioni sugli eventi.
  13. Siamo più interessati allo sport televisivo o altre distrazioni frivole che a quello che stanno facendo al nostro habitat.La Deepwater Horizon, Alberta Tar Sands, l’aumento del fracking, il sacrificio del Rio delle Amazzoni, Fukushima sono eventi che rischiano di cambiare radicalmente il nostro futuro. Il fatto che siamo semi-indifferenti a tutto ciò mentre ci informiamo sulle notizie sportive o le storie di gossip, è un chiaro sintomo che il nostro istinto di auto-conservazione è stato soppresso e sostituito con una tendenza impulsiva alla banalità e all’evasione.
  14. Siamo scettici verso ogni aspetto della realtà che non sia stato preventivamente discusso e convalidato dalla scienza moderna.L’essenza della scienza è l’indagine dell’ignoto, il che implica che fino a quando essa non afferri qualcosa, quel qualcosa sia inesistente. Screditando o ridicolizzando i resoconti di chi ha vissuto esperienze che trascendono la comprensione scientifica, come premorte, omeopatia, ecc. stiamo pedissequamente riducendo la nostra comprensione del mondo a una gamma molto ristretta di possibilità. La Matrix è tenuta in piedi da tutti quelli che non sono disposti a pensare fuori della scatola.
  15. Non dubitiamo della versione divulgativa della storia antica e delle origini della civiltà.Sussistono molte domande senza risposta circa le origini della specie umana, le quali mettono in luce molti aspetti non trattati nei programmi scolastici. Prendendo come oro colato le versioni ufficiali in merito alla nostra origine avalliamo molti sistemi di credenze e punti di vista ristretti promossi dal Sistema.
  16. Non abbiamo ancora realmente realizzato di essere creature spirituali impegnate a vivere un’esperienza umana.

Approfondimento qui.

 

● Ma non sarebbe più sano, sensato e intelligente collaborare?

Una volta sfruttate tutte le risorse possibili e immaginabili cosa facciamo? Andiamo ad abitare su Marte? Le conseguenze della crescita sono che la terra e i mari sono già delle discariche. Visto che non si sta facendo molto per evitare questo epilogo, noi continuiamo e continueremo a dare l’allarme.

Quindi cosa c’entra la crescita con l’economia che significa gestione della casa ovvero della terra e conseguente salvaguardia della stessa, è un mistero molto più grande di quello di Fatima. Eppure è un fiorire di grandi economisti, di premi Nobel, professori universitari, politici, sindacalisti, persone serie in giacca e cravatta che continuano a ripetere questa assurda follia come se fosse assolutamente normale. Tutti che cercano il modo di crescere più velocemente cioè di accelerare ancora di più la corsa verso il precipizio e tutti convintissimi delle assurdità che dicono, con tanto di teorie, articoli, interventi, libri, tesi. C’è chi dice che il nodo al cappio va fatto in un modo, chi in un altro, chi dice che il patibolo dovrebbe essere più basso, chi più alto e continuano nella loro cecità senza tenere conto degli elementi base dell’economia che non sono quelli dei soldi da guadagnare ma di aria da respirare, acqua da bere, ambiente da preservare, tutti aspetti che la crescita sta compromettendo in maniera irreversibile. Seguendola non si arriverà nemmeno ai nipoti, perché è già un grosso problema di quale mondo si troveranno i nostri figli.

I cosiddetti esperti dicono che la crescita porta benessere e posti di lavoro. Quale benessere può essere quello che mina le basi della nostra stessa esistenza e ci porta all’estinzione? Dove sono i posti di lavoro visto che ci sono milioni di disoccupati? Addirittura quando aumentano i fatturati le imprese licenziano, figuriamoci se la crescita dà posti di lavoro.

Ma sempre più persone capiscono che le barzellette, per quanto raccontate da seri signori con linguaggio forbito, non reggono più, la devastazione è sotto gli occhi di tutti. Se vogliamo uscire da questa situazione dovranno esserci dei cambiamenti, ma non certo quelli che ci dice Renzi nei suoi vuoti slogan o quelli della pubblicità quando ti dicono che per essere te stesso devi cambiare automobile. I cambiamenti saranno radicali, profondi, senza giri di parole. Va costruita una società basata su presupposti e valori completamente diversi: non consumo ma salvaguardia, non crescita ma tutela, non concorrenza ma collaborazione, non individualismo ma comunità.

I partiti difficilmente faranno questi cambiamenti e la fiducia che i cittadini danno loro è ai minimi storici viste le percentuali ormai sempre crescenti di gente che non va più a votare; e se agli astenuti ci si aggiunge chi vota il Movimento 5 Stelle, risulta evidente che i sostenitori della politica come servizio per i comitati di affari sono ridotti davvero a poco, per quanto abbiano ancora in mano grandi poteri.

La crescita va bandita dal dizionario economico visto che riguarda solo lo sfruttamento indiscriminato di risorse e persone, di certo non ha nulla a che vedere con la gestione della casa e la sua salvaguardia.

Nella corretta gestione della casa rientra anche il fatto che i membri collaborino affinché la casa possa fare vivere tutti degnamente, la logica della crescita è invece l’opposto, dobbiamo competere, concorrere e schiacciare l’avversario per prevalere. L’ideologia della crescita si rifà infatti a concetti di concorrenza, competizione, sfruttamento. Come a dire che in casa un figlio o figlia deve schiacciare qualche altro figlio; quale genitore scellerato approverebbe una cosa del genere?

Altro aspetto che rende il concetto di crescita fuori da ogni logica e senso, sono i miliardi di persone che si rifanno a religioni secondo cui siamo tutti fratelli e sorelle e dobbiamo rispettarci e collaborare, salvo poi nel concreto seguire il dio denaro e ricorrere a leggi, ordinamenti e azioni che vanno in direzione opposta. Addirittura oltre alle religioni, ci sono pure ideologie che dicono che siamo tutti uguali e avremmo dovuto unirci insieme per costruire un bel sol dell’avvenire; però stranamente uno dei paesi che ha cercato di mettere in pratica queste belle parole, ed è il paese più popolato al mondo, ha costruito un immenso lager per i suoi schiavi lavoratori e in nome della crescita sta radendo al suolo ogni cosa che incontra sul suo cammino rendendo al confronto Attila un bambinetto dell’asilo.

Ma perché secondo l’ideologia della crescita devo sperare di prevalere su qualcun altro e quindi farlo fallire, gettarlo nella miseria, nella disperazione? Lo devo fare perché è diverso da me? Ha meno diritti di vivere dignitosamente da me? E’ inferiore?

Perché devo competere? Per fare felici gli azionisti? Per fare carriera e finire imbottito di psicofarmaci? Per indebitarmi e comprare tutto quello che mi dice la pubblicità?

Perché devo fare corsi con coach miliardari che inventano e utilizzano tutte le tecniche persuasive e manipolatorie possibili con il solo unico obiettivo del successo, che poi significa fregare il prossimo? Ma il prossimo non siamo noi stessi?

Ma non sarebbe più sano, sensato e intelligente collaborare? Non si potrebbe lavorare affinché la gestione della casa sia tale e non renderla una landa di macerie?

E’ utopico? A me sembra molto più utopico pensare di sopravvivere continuando a devastare tutto seguendo il modello della crescita.

Luminari, santoni e guru economici vari, non siate così ignoranti e analfabeti alla vita da mettere la crescita in relazione all’economia, sono due aspetti incompatibili e quando non avrete più da mangiare, bere e l’intero pianeta sarà una discarica, forse ve ne accorgerete, forse.

Il nostro paese non deve crescere ma prosperare e solo senza l’ossessione della crescita si può veramente prosperare.

(Grazie Paolo Ermani)

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Quando le leggi dell’obbligo vaccinale sono una violazione dei diritti inalienabili?

Chiunque, sia i favorevoli sia i contrari ad affidarsi ciecamente alla copertura vaccinale, dovrebbe attuare salubri scelte di vita come ad esempio il parto in casa (anche in acqua), l’allattamento, le terapie semplici, il buon cibo (spesso vegetariano), un ambiente tranquillo e la fiducia nella capacità del corpo di guarire se stesso…
Pubblico 4 risposte fornite dal biologo Prof. Michel Georget (traduzione di  Valeria Gentili).

 

  • COME SONO TESTATI I VACCINI RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA?
  • “Ah, questo è un problema grossissimo, perché i vaccini SFUGGONO ad un largo numero di regole che sono invece studiate per i farmaci. Per esempio sfuggono a quelli che sono definiti gli studi FARMACO-CINETICI. Una definizione ostica, forse, ma molto semplice: la farmaco cinetica si occupa fondamentalmente di OSSERVARE le reazioni del farmaci inoculati nell’organismo. Ad esempio, un preparato per le cardiopatie o per l’ipertensione, ecco, una farmaco come questo viene seguito nella sua azione all’interno dell’organismo. Si vede ad esempio come viene METABOLIZZATO, o come si FISSA su un certo tipo di tessuti, come viene TRASFORMATO da alcuni organi, ad esempio dal FEGATO. Ecco, semplicemente questi studi non sono richiesti per quanto attiene ai vaccini. Se andate su Google e scrivete farmaco cinetica del tal vaccino, troverete la scritta “questi studi non sono necessari per l’autorizzazione di questo vaccino. Beh, questo è davvero una sciocchezza, perché per esempio se fossero fatti, sapremmo esattamente che l’alluminio viene in parte eliminato, ma una parte di esso resta nell’area dell’inoculazione e un’altra parte va in circolo nell’organismo e può penetrare nel cervello e una volta che ha superato la barriera dell’encefalo, non ne esce mai più. L’alluminio in quella sede causa delle malattie importanti, tra le quali la Miofascite macrofagica (o Fibromialgia). Se si fossero condotti fin dall’inizio, degli studi farmacocinetici, si sarebbe compreso da subito cosa causava l’alluminio nell’organismo, perché non lo si sapeva mica, eh? Da circa una quindicina d’anni riscontriamo questa patologia, mettendola in correlazione causale con l’alluminio, fissato su alcuni tipi di tessuti e in particolare nel tessuto dell’apparato nervoso.”

 

  • QUESTE MALATTIE SONO NEURO-DEGENERATIVE?
  • “Non obbligatoriamente. Sono malattie che hanno un sintomatologia muscolo-articolare. Una grande debolezza muscolare, grandi dolori articolari e poi dei problemi neurologici a livello della capacità di concentrazione.”

 

  • ESISTONO STUDI CHE TENDONO A METTERE IN CORRELAZIONE QUESTI CASI CON L’ESPOSIZIONE AI VACCINI?
  • “Certo, sicuramente. Sono stati condotti studi su campioni di pazienti ricoverati, in special modo negli ospedali parigini. Equipes mediche, guidate ad esempio dal professor Gerardi, hanno eseguito ricerche su queste malattie in relazione alle inoculazioni di vaccini. Quindi i vaccini riescono ad evitare questo tipo di studi preliminari all’approvazione.”

 

  • QUAL È LA RAGIONE PER LA QUALE NON VENGONO TESTATI IN QUESTO MODO?
  • “Non lo so, ma sarei tentato di risponderle perché non si ha voglia di conoscere se gli ingredienti dei vaccini dopo l’inoculazione vanno a fissarsi in distretti dove non è per niente opportuno che si insedino. Non so il motivo, ma questa è una constatazione di fatti evidenti ed è la prima pecca. La seconda è che non esistono studi sui vaccini condotti nella direzione della MUTAGENESI e della ONCOGENESI e nemmeno per quanto attiene alla GENOTOSSICITA’ dei vaccini. Per tutti gli altri farmaci, questi test SONO OBBLIGATORI. Faccio un altro esempio: il GARDASIL, vaccino ideato contro le infezioni da Papilloma virus dell’apparato genitale femminile. Per questo vaccino non sono condotti tests per appurare la REPROTOSSICITÀ e questo è almeno inverosimile. Una terza falla importante nella verifica dell’efficacia e tossicità vaccinale è la prova PLACEBO. Quando si conduce uno studio, si compara il farmaco con un preparato NEUTRO per verificare l’efficacia e la tolleranza. Ad esempio, si inietta semplice soluzione fisiologica in un campione, mentre nell’altro si inietta il nuovo farmaco. La soluzione fisiologica ha la stessa composizione del plasma sanguigno, quindi non interferisce con la normale fisiologia e fornisce il parametro scientifico per la valutazione. Bene, i vaccini non hanno l’obbligo di essere testati contro placebo (valutazione in doppio cieco, si chiama). Di norma si testa un nuovo vaccino paragonato ad uno vecchio, già esistente sul mercato e del quale sono già noti gli effetti secondari. Il risultato è che si dice “beh… non fa più male di quello che si usava prima, quindi è accettabile”, ma non è mai stato verificato contro un vero placebo. Ad esempio, tornando all’alluminio: si testa un nuovo vaccino che contiene alluminio, in relazione ad uno vecchio che GIÀ CONTENEVA DELL’ALLUMINIO. In entrambi i sieri è presente l’alluminio, quindi non è possibile una valutazione contro placebo, come invece sarebbe doveroso fare. E la differenza non si vedrà mai.”
Conclusioni (Gianfranco Marrocco). I vaccini sembrano godere di una sorta di immunità “giuridico-scientifica” che li differenzia enormemente dagli altri farmaci. Gli studi preclinici di sicurezza (farmacocinetica, teratogenesi, nutagenesi, cancerogenesi) non vengono richiesti. E sono proprio quelli gli studi cui poter fare riferimento per stabilire un rapporto di causa-effetto in presenza di effetti avversi. E’ questa la ragione per cui la cupola dei vaccini può impunemente dichiarare in ogni caso di reazione avversa: “E’ SOLO UNA CORRELAZIONE TEMPORALE, NON CAUSALE”. Dimostrare che ci sia un nesso causale fra vaccino e reazione avversa è un’impresa immane in assenza di studi preclinici – http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003875.pdf
L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Legale Rappresentante? È un living trust di fatto, ecco perché

[Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube qui]
AVVERTENZA 1. Caro lettore, trovandoci nel limbo normativo poiché non esiste fonte scritta, a differenza di molti LR speranzosi, affermo che esistono delle criticità riguardo alla completa esecuzione dell’iter di autodeterminazione individuale, che ancora NON COSTITUISCE ISTITUTO DI DIRITTO VIGENTE (o insieme di usi e consuetudini) inoltre, se non bastasse, pensiamo che interpretare la norma non è mai un semplice riconoscere, ma sempre un decidere e un volere (Guido AlpaLe fonti non scritte e l’interpretazioneUtet, Torino, 1999). Tuttavia una base di partenza esiste, ed è una norma di rinvio nella Costituzione della Repubblica italiana che all’art 10 recita: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; in tal modo si è assicurato un adeguamento automatico del diritto interno a quello internazionale: ci troviamo dunque ancora nella fase della RIPETIZIONE GENERALE, UNIFORME E COSTANTE DI PRATICHE OSSERVATE DA SOGGETTI NELLA LIBERA CONVINZIONE DI OTTEMPERARE A NORME GIURIDICAMENTE VINCOLANTI. Riepilogando: questa è la condizione in cui ci troviamo da alcuni anni, comprendi bene che nulla è pronto per te, per me o nessun altro. Si tratta di lavorarci tramite la “sperimentazione” personale. Memento: consuetudine è per definizione tacita.
AVVERTENZA 2. Uno degli argomenti più forti contro l’esistenza del diritto naturale (F. Viola, 1989, Diritti dell’uomo, diritto naturale, etica contemporanea) è sempre stato la constatazione della varietà del modo d’intenderlo, il DIRITTO NATURALE è il complesso di norme non scritte, preesistenti, considerate universali e necessarie che fanno parte del patrimonio etico, morale e religioso di ogni individuo o comunità. Si tratta del diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà, unitamente al diritto al nome, all’identità personale e alla famiglia. Di solito, clamorosamente, tutto ciò trova soltanto parzialmente riscontro nel DIRITTO POSITIVO che è la normativa attualmente vigente di uno stato, l’ordinamento giuridico materiale, cioè quello effettivamente operante e imposto all’osservanza di ognuno, emanato dal legittimo organo legislativo. Si tratta dell’insieme delle norme vigenti e dei precetti che in un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico statale. Il Diritto Naturale è gerarchicamente sopra al Diritto Positivo che però, sciaguratamente, nella maggioranza dei casi va nella direzione opposta, negando i diritti naturali e universali. Il contravveleno di una simile patologia è costituito dalla Legge n. 881 del 1977 che meglio rappresenta il diritto naturale. Va detto che all’interno del diritto positivo, appunto con la predetta legge, è stato ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vigente dal 23 Marzo 1976, che pone l’essere umano e persona umana quale solo creditore per diritto naturale, ma qualcosa non quadra nella vita di tutti i giorni… Perché la parola spetta esclusivamente al Potere? 

√ Legge di Jersey. Ad ulteriore conferma, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25478/2015 ha statuito che il Trust non è “…un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il Trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi –legale rappresentante– di un interesse soggetto distinto, …quell’atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all’effetto di segregazione patrimoniale” quindi chiunque, essere umano / persona umana (che taluni definiscono “essente”) in qualità di Disponente, valendosi di istituti in combinato disposto (ved. nota [1]) appartenenti a diverse branche del Diritto, può conferire la proprietà di beni o diritti in un fondo detto Trust da egli stesso istituito, ne sceglie la legge regolatrice (ad esempio la “Legge di Jersey, Isole del Canale, Trusts (Jersey) Law 1984”) dettandone così le regole di gestione. Optando per il cosiddetto “Trust autodichiarato” le figure Disponente e quella di Amministratore, detto Trustee (che sarà anche Beneficiario come si vedrà in seguito) coincidono, riconducendo alla disciplina della Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 ed entrata in vigore l’1/1/1992. I beni e i diritti oggetto del trust, dunque, pur restando nella disponibilità del disponente -data la coincidenza tra questi ed il trustee- sono comunque soggetti al vincolo di destinazione determinato nel trust, vincolo che resta opponibile ai terzi.

Dopo il conferimento e la segregazione dei propri beni, il Disponente esce di scena, cedendo l’amministrazione dei beni in trust nelle mani del Trustee, che a sua volta detiene la duplice veste di Legale Rappresentante, corroborato dallo status di Personalità Giuridica.

Il trust non si costituisce necessariamente per contratto o negozio ma anche per atto unilaterale.

A fronte dell’atto o mandato di Autocertificazione di Legale Rappresentante (e relativo contenuto dichiarativo di verità o scienza, costituente un vero e proprio Affidavit (ved. nota [1.1]) ascritto nell’ambito del Diritto internazionale) il Trustee proclama l’istituzione di un Trust Autodichiarato di scopo, ovvero di “alto scopo umanitario”, ancorché privo di Personalità Giuridica

Si tratta di un “fondo” a sé stante, costituito da beni fisici, beni giuridici ovvero crediti segregati: detto fondo ingloba le funzioni / finzioni “soggetto giuridico e persona fisica” correlate all’essere umano / persona umana nell’insieme della curatela in capo al Legale Rappresentante detenente capacità di agire.

Riguardo alla giurisdizionalità internazionale di cui sopra, seppure non sia ancora universalmente accettato, è prassi consolidata considerare il singolo (anche) quale soggetto che gode di diritti e lo stato come soggetto passivo di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela. Ecco che, come prima risultanza, ci si ritrova anche nel Diritto internazionale a parlare finalmente di diritto soggettivo degli individui e di diritto d’azione degli individui.

L’autocertificazione di LR, sottoscritta direttamente dal semplice cittadino italiano (ved. nota [2]) o dallo straniero naturalizzato, implica e realizza l’elezione nella superiore Giurisdizione internazionale. Tale è il primo passo verso il riconoscimento dei diritti inalienabili quando disattesi, pur sanciti dai Patti internazionali come ad esempio D.U.D.U., C.E.D.U. e relative alte leggi di recepimento (ad es. quiquiquiqui, ecc.) peraltro costituenti Fonti super-primarie dette anche Fonti Sub-Costituzionali.

Il deposito in pubblicità legale e la trascrizione dell’atto presso il Comune di nascita e di residenza (se differente) nonché le relative apostillazioni presso la Prefettura e il Tribunale del proprio distretto corredano de facto e de iure il fattuale ripudio della cittadinanza italiana. Tutto ciò non muta i propri diritti che anzi incrementeranno in conseguenza del riconoscimento della propria Personalità Giuridica e del relativo status del quale se ne darà debita notifica alle varie Pubbliche Amministrazioni (es. Questura, Prefettura, Motorizzazione, Regione, ecc.) e ai Privati gestori di pubblici servizi (es. Gas, Energia elettrica, RAI, Banche, ecc.) se e quando tenteranno di seguitare a disporre della loro decaduta potestà legislativa o impositiva, ecc., in base alle sopravvenute carenze.

Come detto, la resa in pubblicità legale (ved. nota [3]) costituita dalla protocollazione e deposito (ved. nota [4]) della AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) (ved. nota [5]) in favore dell’essere umano, ossia nell’interesse di egli stesso in qualità di Disponente / Trustee / Beneficiario) nonché nell’interesse di eventuali beneficiari ascendenti e/o discendenti incapaci, ecc. secondo popolounico.org, aziona, nella giurisdizione del Diritto internazionale, un JERSEY TRUST AUTODICHIARATO non lucrativo né commerciale nel quale il Trustee (ved. nota [6]) / Legale Rappresentante, a seguito di Mandato / Accordo Privato, opererà per veder riconosciuti all’essere umano i diritti inalienabili (ved. nota [7]) costituenti l’alto scopo del trust: si tratta di diritti violati, in certe circostanze, persino agli italiani quando ad esempio viene loro impedito il “diritto al benessere” (definito anche “diritti economico-sociali”). Per ottenere il ripristino di tali diritti, il primo passo è costituito dal mandato anzidetto di Legale Rappresentante / Trustee debitamente protocollato presso il comune di residenza e di nascita (se diverso), attestante che siamo personalità giuridiche di carattere privato riconosciute: ciò avviene a seguito della nostra espressa dichiarazione e notifica ove risulti che I) abbiamo uno scopo, II) rivendichiamo la nostra personalità giuridica avente completa capacità di azione giuridica, III) detenendo infine -per mezzo della curatela del Legale Rappresentante- il riconoscimento della propria  personalità giuridica così come sancito all’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani “Nessuno è sconosciuto” (Commento del prof. Antonio Papisca, “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”: tale precetto è espressamente prescritto nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale > PARTE TERZA > art. 16” della legge di ratifica della DUDU. Infine, l’effetto segregativo in trust è garantito dall’assolvimento degli oneri pubblicitari quali l’Autocertificazione anzidetta a cui si integrerà, secondo i casi, giusta Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà se presenti beni mobili o immobili soggetti a registrazione nel Diritto positivo, azionando le varie trascrizioni presso la Conservatoria RR.II., il Registro delle Imprese, il Registro Italiano Navale, ecc.

dimenticavo…  AVVERTENZA!

SCORRENDO IL TESTO USA PURE IL DITO INDICE PER CLICCARE SUI LINK (L’IPERTESTUALITÀ È IL SALE DI INTERNET)

Quanto costa?
· Nessun costo (ved. nota [8]) è richiesto oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante (quella di residenza e quella di nascita, se diversa);
· Nessun oneroso intervento è richiesto da parte di alcun notaio o avvocato.

L’ALTO SCOPO DEL TRUST è anche, se non soprattutto, il superamento dell’incapacità giuridica di agire del cittadino / essere umano (ved. nota [9]). Tale incapacità è innestata dallo Stato con frode, vale a dire senza il consenso dell’interessato (abuso della titolarità del nome (ved. nota [10]) al momento della dichiarazione di nascita del nuovo nato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al pupillo le cosiddette finzioni giuridiche (fictio iuris) denominate “soggetto giuridico e persona fisica (ved. nota [10.1])” volte a vincolare l’essere umano alla P.A., o meglio, alle “amministrazioni o trustees statali” tramite i vari Pubblici Ufficiali (ved. nota [11]).

[1] – BRANCA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: A) Autocertificazione di esistenza in vita, ex Art. 46 lettera G – D.P.R. 445 del 28/12/2000; B) Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante, ex Art. 46 lettera U – D.P.R. 445 del 28/12/2000; – BRANCA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 riguardante il Trust, proprio perché è un istituto assente nell’ordinamento giuridico italiano; tale non è stato inserito nella disciplina generale di diritto internazionale privato ma è stato regolato a livello internazionale in modo pattizio, e in Italia mediante la ratifica di detti accordi.
[1.1] Si pensi, al riguardo, a les attestations dell’ordinamento francese (artt. 200-203 del Nouveau code de procedure civile), oppure all’affidavit evidence britannico (art. 32 del Civil Procedure Rules, in cui la dichiarazione viene resa fuori dal processo, ma pur sempre davanti ad un pubblico ufficiale) o, piuttosto, alla teutonica schriftliche Beantwortung (risposta scritta alla richiesta di prova chiamata “Beweisfragen”). 
[2] La NAZIONALITÀ definisce l’appartenenza ad una comunità per storia, religione, tradizione, cultura e lingua. Si acquisisce alla nascita, non si può cambiare e se ne può avere soltanto una: 1. PER “TERRA” > ius soli (ad es. negli USA > se sei nato in un luogo prendi la nazionalità di quel luogo; oppure: 2. “PER FILIAZIONE, PER SANGUE” > ius sanguinis > (ad es. in Italia non conta il luogo ma la nazionalità degli ascendenti). E’ un legame giuridico, un DIRITTO FONDAMENTALE correlato al principio di “autodeterminazione dei popoli” sancito dalla CARTA DELLE NAZIONI UNITE del 1945 e da numerose risoluzioni delle organizzazioni internazionali come dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1948 (art. 15) e dalla CONVENZIONE EUROPEA SULLA NAZIONALITÀ del 1997 (art. 4). Definizione di CITTADINANZA in ambito giuridico. È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, o più precisamente, l’insieme dei diritti (elettorato attivo e passivo) e dei doveri (rispetto delle leggi) che l’ordinamento riconosce al cittadino. L’ordinamento italiano disciplina i modi d’acquisto della cittadinanza con la L.91/1992 e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R.572/1993.
[3] Con la Pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo.
[4] Sul dovere di protocollazione relativo a un procedimento anagrafico o di Stato civile, per quanto possano verificarsi iniziative accidentali o spurie da parte di singoli operatori in ogni caso responsabili ad personam (art. 28 Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”) pertanto si può tranquillamente affermare che il Comune non può esentarsi dalla protocollazione, come citato [qui a pagina 9] dalla stessa ANUSCA, un’organizzazione seppur privata, fornitrice di servizi al personale dell’86% degli enti locali. Difatti, benché sia molto complesso definire a priori cosa protocollare e cosa no, sul Dpr 445/2000 nonché nei principi stessi dell’attività amministrativa si riscontra una chiara distinzione tra l’obbligo generico (Art.53, 5°comma) di protocollare tutta la documentazione in entrata e in uscita dall’Ente, con l’eccezione di alcuni documenti che non vanno protocollati perché, per loro natura sostanzialmente divulgativa, non necessitano di alcuna registrazione formale né di conservazione. In generale le istanze e le dichiarazioni dei cittadini non rientrano nell’eccezione che tra l’altro il testo del medesimo articolo indicherebbe in un numero finito di atti, col risultato che non potranno che finire nella regola generale, cioè essere protocollate!
[5] E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.
[6] Il TRUSTEE (nella sua specifica qualità) definisce il soggetto incaricato dal Disponente di amministrare i beni o i diritti originari quali ad esempio immobili, terreni e così anche contratti di locazione, ecc. (già detenuti dal Disponente) e successivamente trasferiti nel fondo del Trust nell’interesse del Beneficiario.  
[7] Diritti inalienabiliLegge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).
[8] Imposta di bollo (nessun costo!). Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti dall’imposta di bollo. Difatti, l‘art. 14 “Tabella Allegato B” del D.P.R. 642/1972 ex art. 37 – Esenzioni Fiscali – dice espressamente: …le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive elencati negli articoli 46 e 47 dello stesso DPR sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare). 
[9] A ben vedere, la definizione di “essente [umano]” al posto di “essere [umano]” è più profonda perché fissa meglio il lemma “essere”, unisce le parole “essere” ed “ente” (dal latino: ens – entis) ma è anche il Participio presente del verbo essere. Dicendo “essere [umano]” usiamo l’infinito del verbo essere, che esprime qualcosa di poco vivo, di statico. Il Participio presente “essente [umano]” esprime la vera forza insita nel verbo. “Essente” è in pratica “colui che è!”. Qui la conversazione sulla pagina FB di Popolo Unico.
[10] Abuso della titolarità del nome Artt. 6, 7 e 9 c.c. Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata senza autorizzazione del Titolare© del nome si configura reato di ABUSO. Quante volte ti scrivono e/o ti inviano fatture o ti fanno firmare contratti e ricevute o denunce riportanti il tuo nome e cognome in grafia “TUTTO MAIUSCOLO” (SOGGETTO GIURIDICO) oppure nome in “Alternato” e cognome “MAIUSCOLO” (Persona FISICA)? difatti Popolo Unico ce ne dà contezza. Vale per ex cittadini riconosciuti Personalità Giuridiche con capacità di agire e rappresentanza legale delle Finzioni giuridiche (fictio iuris) o Artefatti giuridici, ma anche per neonati e minori.
[10.1] Amedeo Santuosso, Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi (p.3, 2° paragrafo). La persona fisica per il diritto (in questo senso giuridica) è “non già una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico”, e la proposizione corrente, secondo la quale la persona fisica ha diritti e doveri, va intesa e corretta in la persona fisica giuridica è diritti e doveri. La “cosiddetta persona ‘fisica’ è allora una persona ‘giuridica’ in senso ampio” (p.96), e non ha quindi una qualità diversa da quelle che comunemente sono chiamate persone giuridiche: entrambe sono creazioni del diritto, accomunate dal carattere dell’artificialità.
[11] Il consulente tecnico, il perito o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante o il preside di una scuola pubblica, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, il magistrato, il portalettere o il fattorino postale, ecc. Tutti loro sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Sono dei pubblici ufficiali, infine, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il poliziotto (anche Penitenziario), il carabiniere, il militare della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Alle forze dell’ordine lo status di pubblico ufficiale è riconosciuto 24 ore al giorno.

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- SOFIA SACRO

Se non sei debole di stomaco vedi qui  https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilonia-c3a8-crollata-rev-copia-final.pdf

√ Parlare di diritti umani inalienabili (questo e questo sono alcuni esempi) equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali dell’essere umano e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Il viatico volto al recupero di tali diritti può essere costituito dalla Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante che, come detto, di fatto:

è un living trust (ved. nota[12]) di Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364. Vi partecipa l’ “essere umano” a cui è riconosciuta per tramite del Trustee la “personalità giuridica per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari, difatti, il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA (ved. nota [13])” è quindi possibile affermare che alla persona umana autodeterminata, dotata dalla nascita di crediti universali, in curatela del Legale Rappresentante, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente! La Convenzione anzidetta è un Patto internazionale ratificato dall’Italia mediante la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione passiva dei diritti fondamentali, così da poter vagliare le possibili azioni di tutela in punto di diritto. Tale legge di ratifica contiene le norme che assicurano formalmente, in punto di diritto, la concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato, seppure non sia infrequente accertarne le violazioni. Comincia qui il cammino del Legale Rappresentante.

[12] Living trust. Civilisticamente come negli USA (seppure il fisco americano non lo riconosca, dove è a lui opponibile) detto trust è revocabile, autodichiarato e mantiene una vasta serie di poteri in capo al disponente, come modificare i beneficiari (ad esempio l’ascendente o il discendente, l’incapace, ecc.).
[13] Personalità Giuridica. Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al “Registro delle persone giuridiche private” a cui è eventualmente concessa personalità giuridica, infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è. Vale a dire, deve essere semplicemente “riconosciuta”. Del resto, come emerge dall’art. 2 della Costituzione, la personalità giuridica è, infatti, una caratteristica innata di ogni individuo, ed è riconosciuta dall’ordinamento (non semplicemente attribuita).

In Diritto internazionale, poiché il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6 della Convenzione dell’Aja) la notifica dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante a tutti gli effetti costituisce e fonda un Jersey Trust Autodichiarato. In esso, l’ “essere umano” (o meglio, come detto sopra l’ “essente umano”) è il Disponente (o Settlor) al di sopra di tutto, egli non ha giurisdizione di elezione se non quella “non scritta” della Legge Universale, preesistente ad ogni forma di diritto positivo. Il Disponente è il titolare originario dei beni (beni e diritti, ossia beni materiali, beni giuridici ed anche crediti) tra questi ultimi troviamo le predette finzioni giuridiche (Fictio iuris) (ved. nota [14]) create artificiosamente dallo Stato mediante la “Attestazione di avvenuta nascita” nonché la “Dichiarazione di nascita” (art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 197; art. 30, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) atti correlati alla formazione dell’ “Atto di Nascita”, di cui egli (Disponente) se ne spossessa mediante il trust segregandovi tali finzioni, valendosi dell’affidatario curatore Trustee – Legale Rappresentante che funge da sottoscrittore mandatario, il quale assume l’obbligo di amministrare e rappresentare detti beni segregati in trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, ecc. come previsto dal Mandato / Accordo privato di trust. Una volta trasferito il diritto sui beni, si è soliti dire che il disponente “esce di scena”, non rivestendo più alcun ruolo all’interno del trust.

Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube o qui
[14] Finzioni giuridiche dette anche Funzioni giuridiche (Fictio iuris). Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Atto di Nascita attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie: 1) SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del nome e cognome), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni; 2) Persona FISICA (grafia del nome in alternato e del cognome in maiuscolo) di competenza della Procura della Repubblica, Ministero della Giustizia. Tutto ciò alla stregua delle tradizionali “finzioni pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale. L’astrazione – presunzione “finzione giuridica” tecnica evidente del Diritto, più vera del vero, è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi. La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigioniero come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’autore Yan Thomas – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui “conceptus pro iam nato habetur”.

CHI È VERAMENTE, L’INDIVIDUO, IN PUNTO DI DIRITTO?

È un essere umano titolare di Personalità Giuridica a cui sovente sono negati i diritti inalienabili sanciti in DUDU >>> goo.gl/Zt56BJ e in CEDU >>> goo.gl/9Buapv.

Ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte superiore alle leggi della Repubblica (ved. nota [15]) l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) trasformato in un’astrazione, una finzione giuridica per mezzo dell’atto di nascita istituito   strumentale al Sistema.

[15] L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
[Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube qui]

TENTATIVO DI SINTESI

√ La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

√ De facto, detta autocertificazione realizza un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le Finzioni giuridiche o Fictio iuris) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate dal Trustee – Legale Rappresentante. La “segregazione dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola. I beni conferiti al fondo in trust, dunque, sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992. La caratteristica più rilevante del trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti  traslativi.

Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:

    1. che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
  1. di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.

AVVERTENZE

PER IL LETTORE POCO ESPERTO IN MATERIA
Il cittadino è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, aka, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale, ne risulta meccanicamente sottomesso. Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Niente di illegale!
    1. CHE COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI UN TRUST? I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un trust, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
    1. I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ IN ITALIA. Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del trust è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel trust al trustee proprio per rendere concreto l’effetto segregativo (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del trust, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.
    2. PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE quindi, un cittadino italiano può istituire un trust – rapporti giuridici istituiti da una persona – con atto tra vivi o mortis causa per disporre dei propri beni e porli sotto il controllo di un trustee nell’interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine specifico.
    3. CARATTERISTICHE
      a) i beni del trust costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee (cd. “segregazione del patrimonio del trust”);
      b) i beni del trust sono intestati al trustee;
      c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.
      In breve, con la creazione di un trust, il settlor o disponente si spoglia di alcuni suoi beni e li trasferisce al trustee, che ne diviene proprietario. Il trustee deve esercitare il diritto di proprietà di cui è investito, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo e non a proprio vantaggio, bensì nell’esclusivo interesse del beneficiario o dei beneficiari indicati nell’atto istitutivo del trust, ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Gli elementi distintivi di un trust sono quindi il trasferimento della piena titolarità del diritto di proprietà al trustee e la segregazione del patrimonio del trust.
    1. RICONOSCIUTA LA VALIDITÀ del “Trust Autodichiarato”. Vedi QUI.
    1. NOTA FISCALE TRUST AUTODICHIARATO. Vedi QUIQUI e QUI. Inoltre: tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016) (C.T.R. Campania sent. n. 4710 del 24.05.2017). Vedi QUI e QUI. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente.
  1. OBBLIGHI FISCALI
    Il “trust” nel Diritto positivo deve:
    – presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate), anche se trasparente;
    – acquisire un proprio codice fiscale;
    – ottenere la partita Iva laddove si eserciti un’attività d’impresa.
I dettami tributari del “trust” prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all’articolo 13 del Dpr 600/73. I “trust” che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all’attività svolta, il “trust” può essere anche soggetto all’Irap.
INOLTRE:
  • PIGNORAMENTO INVALIDO se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il Trust. Vedi QUI e QUI. Difatti, come detto, i beni posti in Trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente e del Trustee.  Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
    1. del Disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
    2. del Trustee;
    3. del/dei Beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.
      [Circa lo scopo del trust, oltre che un beneficiario diretto del reddito del trust, vi può anche essere una figura diversa quale beneficiaria finale dei beni che residuano al termine del trust].

* * *

La Legge di Jersey [(Trusts Jersey Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006)] si sostanzia nell’affidamento dei beni a un trustee (non necessariamente un terzo) affinché questo li amministri. Si noti che trustee ben può esserlo a pieno titolo lo stesso disponente poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato” in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente ovvero del trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il trust è istituito.

Buon trust a tutti.

Gavuglio, R. video (Genova)

AGGIORNAMENTO 27/01/2017

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.

AGGIORNAMENTO 03/09/2018

Trusts (Amendment No. 7) (Jersey) Law 2018

03/09/2018 | TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

Preparativi
Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)       in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3        Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)     non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4        Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)       nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)       dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)       per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)     di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)       un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)       un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)       nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A) La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5        Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29     Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c) si      riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6        Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7        Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) L’     articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c) il      paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8        Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)     Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)    Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9        Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6) In     deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) In     deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A    Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i) si       dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)       distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b),
e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.


http://www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-che-si-amministra-solo-cos-ho-stessi-diritti-dei-1528463.html

L’intento di questi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

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