È NECESSARIO CHE GLI AVVOCATI SI RENDANO CONTO CHE DEVONO DIRE AI LORO CLIENTI:
- che non sono obbligati a pagare i tributi, il canone rai, le tasse di proprietà, ecc.;
- che lo Stato italiano è nelle mani del CdA di una Spa che si spaccia per governo;
- che la persona fisica è frutto di un arbitrio e che l’autoriconoscimento con essa comporta invero una riduzione illegittima di capacità giuridica;
- che i giudici e i tribunali civili non hanno giurisdizione per le questioni legate al diritto di famiglia, sul regime di separazione e divorzio dei coniugi, e non hanno e non possono avere potestà sui figli altrui, con conseguente sospensione della potestà in capo ai genitori.
Ah, dimenticavo, NEL TESTO DELLA COSTITUZIONE NON V’È TRACCIA DI OBBLIGHI ALLA DIFESA TECNICA.
La rappresentanza, in diritto, è l’istituto che comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro nella dichiarazione di volontà. La ratio dell’istituto è quella di offrire a Mevia un canale perché egli possa esprimere la propria volontà quando questi, per i motivi più diversi, non sia in condizione di poterlo fare in prima persona, direttamente e autonomamente.
L’ordinamento giuridico si fa carico di questa esigenza e provvede affinché altri esprimano la volontà dell’imprenditore, dell’amministratore, del singolo privato che non può o non vuole concludere direttamente un negozio. In tal caso si ha rappresentanza, cioè manifestazione della volontà tramite un soggetto (rappresentante) e produzione degli effetti in capo al rappresentato.
Il rappresentante non si limita ad esprimere meccanicamente la volontà del rappresentato; la semplice trasmissione della volontà fatta dal portavoce non configura infatti rappresentanza.
Nella rappresentanza il rappresentante forma la propria volontà previamente, accordandosi con il rappresentato e poi conclude il negozio, manifestando la propria volontà. Si distingue il caso in cui il rappresentante conclude il negozio in nome proprio dal caso in cui lo conclude in nome del rappresentato; nel primo si ha rappresentanza indiretta o interposizione gestoria (tra i terzi e il rappresentato), nel secondo rappresentanzadiretta e spendita del nome del rappresentato. Non tutti gli atti sono suscettibili di essere compiuti a mezzo rappresentante: ne sono esclusi, per esempio, gli atti in cui è indispensabile che la manifestazione di volontà promani direttamente dal singolo (testamento, negozi familiari).
La rappresentanza può essere legale quando è imposta dalla legge, volontaria quando è conferita dall’interessato (art. 1387 cod. civ.). Particolare rilievo ha la rappresentanza nell’impresa, che dà luogo alle figure dell’institore e del commesso (artt. 2203 e seguenti cod. civ.).
Gli elementi della rappresentanza diretta sono due:
a) il potere rappresentativo o procura;
b) l’agire in nome del rappresentato.
Il potere rappresentativo è costituito dalla facoltà concessa al rappresentante dalla volontà del rappresentato di agire in suo nome. L’agire in nome del rappresentato di solito comporta la realizzazione di un interesse del rappresentato e ha rilevanza nei confronti dei terzi (tutela dell’affidamento).
La rappresentanza non crea un rapporto autonomo tra le parti, ma è uno strumento che rende produttivo di particolari effetti giuridici nei confronti dei terzi il rapporto sottostante (o rapporto di gestione). Poiché la volontà del rappresentante è quella che ha rilievo nel rapporto con i terzi, è alla volontà del rappresentante che si guarda nell’accertare se i suoi eventuali vizi incidano sulla validità del negozio; stabilisce infatti l’art. 1390 cod. civ. che il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante.
I vizi della volontà del rappresentato non hanno rilievo, a meno che questi non avesse predeterminato alcuni elementi del negozio che poi sarebbe stato concluso dal rappresentante. Per quanto attiene alla capacità d’agire, è sufficiente che ne sia provvisto il rappresentato; il rappresentato può anche avvalersi di un rappresentante che abbia semplice capacità naturale (art. 1389 cod. civ.), cioè sia capace di intendere e volere.
Se vi è conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato, il negozio può essere annullato su domanda del rappresentato: ma in questa ipotesi si deve tutelare anche l’interesse del terzo, che ha contrattato con rappresentante: l’annullamento avrà luogo pertanto solo se il terzo conosceva o era in grado di riconoscere il conflitto (art. 1394 cod. civ.).
L’ipotesi più rilevante di conflitto d’interessi è il contratto con se stesso: Tizio, rappresentante di Mevia, anziché vendere a Caio, vende a se stesso, o vende a se stesso come rappresentante di Sempronio. Anche in questo caso, il negozio è annullabile, a meno che il rappresentato non abbia autorizzato il rappresentante o il contenuto del contratto escluda la possibilità del conflitto (art. 1395 cod. civ.). Il codice disciplina unicamente la rappresentanza diretta. Nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto di altri (rappresentato); in tale ipotesi, la rappresentanza è caratterizzata dal contegno del rappresentante verso i terzi e non dal rapporto interno; prevale quindi l’elemento dell’agire per conto altrui piuttosto che l’elemento del potere rappresentativo.
La rappresentanza diretta e quella indiretta hanno un elemento d’identità, consistente nel fatto che l’affare gestito dal rappresentante è un affare altrui (del rappresentato). Ma la differenza è nella spendita del nome: i terzi nella rappresentanza diretta concludono con il rappresentato tramite il rappresentante;
Nella rappresentanza indiretta, invece, non conoscono il rappresentato, e il rappresentante acquista (o vende) per sé e si obbliga in proprio nei confronti del rappresentato.
Il rappresentante che opera senza potere, o eccedendo i limiti indicati nella procura, conclude un negozio privo di effetti.
Il rappresentato, in capo al quale gli effetti non si concludono, può però assumere effetti negoziali con un atto unilaterale (ratifica) diretto al terzo. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (art. 1399 cod. civ.). La ratifica può essere sollecitata dal terzo che invita l’interessato a pronunciarsi entro un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata.
Nel caso in cui le modificazioni o la revoca della procura non siano portate a conoscenza dei terzi, si tutela il loro affidamento: il terzo non deve essere pregiudicato dal comportamento omissivo del rappresentato, pertanto il negozio giuridico concluso avrà effetti nei confronti del rappresentato. Per evitare queste conseguenze, il rappresentato deve dimostrare che i terzi conoscevano le modificazioni, o le hanno ignorate per loro colpa (art. 1396 cod. civ.).
La rappresentanza in giudizio, o rappresentanza tecnica, è l’istituto del processo civile secondo cui la parte (o eventualmente il suo rappresentante) deve, in generale, stare in giudizio con il ministero di un difensore. Tale rappresentanza (denominata “tecnica” perché implica il possesso di particolari qualità professionali) è conferita mediante procura. Essa presenta, a paragone della rappresentanza di diritto privato, un carattere di maggiore autonomia del rappresentante, giustificato dal fatto che il difensore è un soggetto professionalmente qualificato che collabora allo svolgimento di una funzione pubblica (quella giurisdizionale). La rappresentanza tecnica può essere revocata o rinunciata, ma revoca o rinuncia non producono effetti nei confronti dell’altra parte, per esempio, ai fini di una notificazione che essa debba effettuare presso il debitore, finché non sia avvenuta la sostituzione di quest’ultimo. Nel giudizio davanti al giudice di pace le parti (che possono proporre la domanda verbalmente presentandosi di persona al giudice che ne fa redigere verbale) possono anche farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, e non necessariamente da un legale.
Stiamo parlando della cosiddetta difesa in proprio, ossia della possibilità di stare in giudizio senza essere costretti a farsi rappresentare da un legale; facoltà che il nostro ordinamento positivo prevede espressamente soltanto per le cause avanti il giudice di pace, entro un certo valore e limitatamente ad alcune materie. E uguale sorte toccherebbe, codici alla mano, al giudizio secondo equità (cfr. art. 113 cod. proc. civ.).
La ratio di un siffatto orientamento andrebbe ricercata, lo avrebbe ribadito pure la Corte costituzionale, nel fatto che il nostro è un sistema caratterizzato dal principio di legalità; di conseguenza, la sola funzione che potrebbe riconoscersi, alla esempio, alla giurisdizione di equità, sarebbe quella di individuare l’eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell’arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza [n. 206 del 6 luglio 2004].
Ma il principio di legalità riferisce semplicemente che ogni provvedimento giuridico deve uniformarsi a norme generali, preordinate ed astratte; non pretende certo di assurgere a principio cardine del diritto o di operare in senso assoluto, né ritiene che le leggi positive siano insuperabili.
Il principio di legalità nasce per dare vigenza alle convenzioni umane e per esigenze di certezza del diritto, dunque per tutelare il singolo (e non per danneggiarlo o limitarne la sfera d’azione giuridica).
Il principio di legalità interviene nel contraddittorio con gli altri principi giuridici, primo fra tutti il principio di uguaglianza, vero principio cardine della nostra Costituzione [art. 3], che condiziona l’interpretazione dell’intero ordinamento giuridico.
Non solo, le leggi positive devono uniformarsi al diritto vivente, al diritto naturale e alle convenzioni internazionali sui diritti umani; e, sulla carta, lo fanno: più o meno ogni volta in cui, nel testo della Costituzione, compare scritta la parola “riconosce”. Il riconoscimento, la ricognizione, è l’avvenuto accertamento di situazioni giuridiche in fatto che sono antecedenti alle disposizioni costituzionali e dalle quali, peraltro, la stessa Costituzione trae la propria vigenza e giustificazione. A non tener conto di tutto ciò, allora sì, si sfocia nel mero arbitrio, come recita la sentenza della Corte. Sul punto, verrebbe da chiedersi perché la Corte, in tema di arbitrio, non abbia sentenziato ad esempio contro la riduzione di capacità giuridica nella quale incorre puntualmente il cittadino che si dichiara incautamente trustee della propria carta d’identità (contratto di diritto commerciale?).
Personalmente ritengo che la difesa in proprio sia sempre possibile, come pure il ricorso alla giudizio secondo equità. Laddove questo particolare ambito giuridico non dovesse avere, come avviene in Italia, un sufficiente corredo di regolamenti e prassi, si può fare agevolmente ricorso alla tecnica della mirror rule, l’artificio giuridico che consente di utilizzare le disposizioni di un’altra giurisdizione (nella specie: il common law) in supporto. Infatti, istituti quali ad esempio la vendita non sono certo tali e vigenti solo per il fatto che sono disciplinati dal codice civile: la vendita è un istituto antichissimo e, come altri, risponde a canoni di diritto, convenzioni e prassi commerciali che sono sempre valide (diritto vivente).
In secondo luogo, nel testo della Costituzione non v’è traccia di obblighi alla difesa tecnica. Ma il problema che coloro che mi seguono con costanza hanno già intuito è legato prettamente questioni di responsabilità e competenza; è un problema, gravissimo, di inadeguatezza. In tema di competenza, del tutto inadeguata (e questo è il fatto più grave) è la formazione, laddove le Università non informano i futuri avvocati dell’esistenza di un rito occulto, di un sistema commerciale mondiale fraudolento, di condizioni giuridiche privilegiate, della reale portata dei diritti umani (e di quelli naturali soggettivi), del facoltà di esercitare il libero arbitrio e di negare il consenso ad ogni disposizione contraria a tali supremi diritti.
Analogo discorso va fatto per la cosiddetta formazione permanente (simile a corsi di aggiornamento periodici) cui noi avvocati saremmo obbligati per regolamento positivo, a pena di interventi disciplinari; formazione che io, francamente, ho sempre disertato. Al momento sono ancora in attesa di richiami ufficiali, ma sono ovviamente pronto a contestarli.
Se leggiamo con attenzione il codice deontologico forense, ci accorgiamo che, alla luce delle tematiche affrontate nel presente blog, gli avvocati che hanno ottenuto l’abilitazione professionale superando il relativo esame de facto non paiono in grado di potersi uniformare, ad esempio,
all’art. 8 (dovere di diligenza),
non potendo in effetti adempiere i propri doveri con diligenza, anche soltanto perché mancano, in primis, le basi formative. Mi chiedo se allora, l’attività dei miei colleghi meno consapevoli non si risolva altro che in una reiterata violazione
dell’art. 12 (dovere di competenza)
e anche, in concorso con il Consiglio Nazionale Forense,
dell’art. 13 (dovere di aggiornamento professionale).
Inoltre, posto che in diritto l’ignoranza non è una scusante (e men che meno per chi, con la legge, ci vive) e noi avvocati siamo i primi a ribadire la massima; a parte l’imbarazzante paradosso, dobbiamo ammettere di trovarci davanti ad una moltitudine di casi di colpa professionale diffusa.
A mio modesto giudizio, ritengo che tutti i cassazionisti, ossia gli avvocati con oltre 12 anni di esperienza e abilitati perciò a patrocinare in Cassazione, siano assolutamente indifendibili. E’ curioso che, quando ancora collaboravo con lui, proprio uno di codesti miei colleghi più anziani era solito ripetermi che “gli avvocati si devono riprendere il diritto”; giunti a questo punto, devo concluderne che egli stava parlando a se stesso, più che a me.
Alla data del 13 giugno del corrente anno sono stato convocato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, la città presso cui esercito, per discutere della (prima) questione disciplinare elevata a mio carico (una sciocchezza: il ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione). Debbo premettere che la data, per me che sono credente, ha un significato particolare: il 13 giugno ricorre Sant’Antonio da Padova, il quale, da quanto si racconta, faceva il mio stesso mestiere, e io a Padova ci sono nato. Così, ho preso il coraggio a quattro mani e ho deciso di approfittare della convocazione per confrontarmi apertamente con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, presieduto nella circostanza dall’avv. Fabio Mantovani del Foro di Vicenza. Peraltro, nel farlo ho ottemperato, ne più ne meno, ai miei obblighi deontologici, collaborando come mio dovere con il Consiglio dell’Ordine e osservando scrupolosamente il dovere di verità (art. 24). Ebbene: dopo una lunga esposizione, nella quale ho cercato di sensibilizzare i miei colleghi circa i tratti più oscuri dell’attuale trama giudiziaria positiva italiana, ho offerto la mia massima collaborazione e disponibilità per sollevare le sorti della giustizia sul territorio a noi affidato, ho chiesto aiuto e supporto, mostrandomi preoccupato per la nostra classe professionale, che, inutile girarci attorno, rischia veramente grosso. E dopo tutto ciò, la risposta lapidaria del presidente Mantovani è stata (testuali parole): “Bene. Grazie e arrivederci!”. Ovviamente, manco a riferirlo, nei mesi successivi non sono interventi ripensamenti o scuse.
Francamente mi pare il classico atteggiamento alla Ponzio Pilato, per restare in tema; un atteggiamento inaccettabile posto che sono proprio i vari Consigli dislocati sul territorio italiano, capitanati dal CNF, i principali organismi politico-giuridici obbligati ex lege ad attivarsi in difesa della giustizia. Inoltre, la classe degli avvocati è quella politicamente più indipendente e si trova nella posizione più comoda per agire (deve farlo).
Purtroppo o per fortuna, e nonostante i molti ostacoli che incontro sul mio cammino, non posso e non intendo fermarmi qui; senza contare che, se voglio continuare a fare il mio mestiere, sono obbligato a proseguire sia dalla lettera del codice deontologico sia dal giuramento professionale che ho fatto di difendere la giustizia e che mi lega a doppio filo al panorama giudiziario vicentino, come minimo.
Per prima cosa, trasmetterò il presente articolo al Consiglio di Vicenza, agli altri Consigli forensi del Veneto, al CNF, all’Unione delle Camere penali, all’Avvocatura di Stato e alle grandi associazioni di avvocati presenti sul territorio italiano: l’OUA e l’AIGA. Allo stato però, mi rendo conto che, in rapporto alla gravità dei problemi e all’urgenza di porvi rimedio, la risposta dei miei colleghi, anche di quelli più giovani, è assai lenta.
Pertanto, vista l’inerzia delle succitate istituzioni, ritengo giusto e doveroso coinvolgere tutti coloro che, esperti di diritto o meno, abbiano compreso la gravità di fondo della situazione e, pur non disponendo delle dovute competenze professionali, vogliano mettersi in gioco. In fondo si tratta di rispondere al sacro dovere di difesa della patria, sancito dall’art. 52, comma I, della Costituzione.
Invito costoro a condividere il più possibile il presente articolo con amici e parenti, o anche a trasmetterlo a tutti quegli uffici, pubblici e non, che apparirà giusto coinvolgere.
Più ancora, è necessario che i miei colleghi si rendano conto che devono dire ai loro clienti:
a) che non sono obbligati a pagare i tributi, il canone rai, le tasse di proprietà, ecc.;
b) che lo Stato italiano è nelle mani del CdA di una Spa che si spaccia per governo;
c) che la persona fisica è frutto di un arbitrio e che l’autoriconoscimento con essa comporta invero una riduzione illegittima di capacità giuridica;
d) che i giudici e i tribunali civili non hanno giurisdizione per le questioni legate al diritto di famiglia, sul regime di separazione e divorzio dei coniugi, e non hanno e non possono avere potestà sui figli altrui, con conseguente sospensione della potestà in capo ai genitori.
Consiglio di stampare questo e/o altri scritti contenuti nel presente blog e di recarsi presso un avvocato di fiducia chiedendo lumi; coloro che se la sentono, possono cercare di metterlo con le spalle al muro aiutandosi con la lettura di qualche articolo.
Non dimentichiamoci che prima delle carte di legge, contano la logica giuridica, i principi universali e il buon senso, e che i miei colleghi, per la stragrande maggioranza, sono più propensi a seguire la lettera del codice. Probabilmente, se incalzati, tenteranno di rispondere citando qualche legge o qualche sentenza. Per farli uscire allo scoperto, da un lato, si può verificare se in una data disposizione normativa si nascondono profili di arbitrarietà; oppure, si può risalire ai principi costituzionali portando il professionista a doversi confrontare con termini quali “riconoscimento”, “società di fatto” o “diritti inviolabili”. Più importante: fatevi rilasciare una firma e un timbro dello studio per presa visione dello stampato del presente articolo (senza omettere la data). Così facendo, quel professionista non avrà più spazio per ignorarle, e dovrà orientare il proprio operato in tal senso. Non c’è davvero bisogno di dirlo, visto che si tratta di articoli scritti da me: ovviamente, potete spendere il mio nome.
L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.
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