La nuova Costituzione Italiana

C’È BISOGNO DI UNA NUOVA COSTITUZIONE!

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
L’Italia è una Repubblica plutocratica, fondata sulla disoccupazione. La sovranità appartiene a iMercati™️, che la esercitano informalmente e senza i limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica garantisce i diritti inviolabili del mercato: la libera circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e del lavoratore sia come singolo, sia nelle formazioni aziendali ove si aliena la sua personalità, e richiede ai lavoratori l’adempimento dei doveri inderogabili di sfruttamento.

Art. 3
Tutti i cittadini senza capitali non hanno dignità sociale e sono in balìa davanti alla legge, con distinzione di sesso, di genere, di orientamento sessuale,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e sociale che limitando di fatto la libera circolazione del capitale impediscono il pieno sviluppo degli investimenti e l’effettiva penetrazione delle lobby nell’organizzazione politica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i capitalisti il diritto al profitto e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni lavoratore ha il dovere di svolgere, al massimo delle proprie capacità e senza alcuna possibilità di scelta, un’attività che concorra al progresso materiale della plutocrazia.

Art. 5
La Repubblica, una ma divisibile, riconosce e promuove gli egoismi locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato la più ampia privatizzazione amministrativa; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della rendita e del profitto.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme la concorrenza, la deflazione salariale, lo sfruttamento privatistico dei monopoli naturali.

Art. 7
Lo Stato e l’Unione Europea sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e sottoposti alla Germania.
I loro rapporti sono regolati dai Trattati Europei.

Le modificazioni dei Trattati, imposti dalla Germania, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le teorie economiche sono egualmente liberiste davanti alla legge.

Le teorie economiche diverse dal liberismo non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. I loro paper sono censurati per legge.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca lascientifica™️.

Tutela i lobbisti  e il patrimonio finanziario e speculativo della Nazione.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto leuropeo™️ generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati europei.

Lo straniero il quale sia protetto nel suo paese dall’esercizio dei doveri di sfruttamento garantiti dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo, di vitto, di alloggio e pensione a 65 anni senza contributi versati nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione né il rimpatrio dello straniero per qualsiasi reato. La Repubblica garantisce la cittadinanza e il ricongiungimento familiare fino al quarto grado di parentela.

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra, ma partecipa a missioni militari all’estero e permette l’insediamento di basi militari straniere sul territorio della Repubblica, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di sudditanza verso altri Stati, alle CESSIONI di territorio e di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la competizione e lo sfruttamento tra le Nazioni; promuove e favorisce regolamenti e direttive rivolti a tale scopo.

Art.12
La bandiera della Repubblica è lo straccio blu: 12 stelle d’oro in cerchio, di eguali dimensioni.

Parte I
Doveri e doveri dei cittadini

Titolo I
Rapporti incivili

Art. 13
La libertà personale è violabile.

È ammessa la detenzione, l’ispezione o la perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto immotivato dell’autorità.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’autorità pubblica o privata, può adottare provvedimenti “provvisori” non motivati che restano in vigore oltre le successive quarantotto ore; si intendono non revocati fino ad esplicito provvedimento.

È punita ogni resistenza fisica e morale delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i modi e i cavilli necessari all’insabbiamento e le modalità dilatorie per evitare il giudizio e anche la carcerazione preventiva dei detentori di capitale.

Art. 14
Il domicilio è violabile.

Vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, sequestri, non solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, mediante strumenti digitali senza le garanzie prescritte per la tutela della riservatezza e della libertà personale.

Gli accertamenti, le ispezioni e la raccolta massiva di dati sensibili da parte di chiunque, per motivi di sanità, di protezione degli azionisti o a fini economici e fiscali non sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono violabili.

La loro violazione può avvenire per atto immotivato dell’autorità pubblica o privata senza garanzie stabilite dalla legge.

L’utilizzazione di forme di comunicazione non digitali è vietato.

Art. 16
Ogni cittadino può migrare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio leuropeo™️, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità, di vaccinazioni, di fascia di reddito o di sicurezza del capitale finanziario. Nessuna restrizione può riguardare la plutocrazia.

Ogni lavoratore italiano è libero di emigrare dal territorio della Repubblica e ogni straniero è libero di entrarvi, anche senza i permessi necessari, salvo gli obblighi di competizione tra lavoratori e i doveri di costituzione di idoneo esercito industriale di riserva.

Art.17
I plutocrati hanno diritto di riunirsi pacificamente per coordinare le proprie iniziative in campo economico, ambientale, dell’informazione e della tutela del capitale finanziario.

Per le riunioni dei plutocrati, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni dei plutocrati in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che non possono vietarle; per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità dei plutocrati, devono essere schierate le forze di pubblica sicurezza a difesa del sereno e pacifico svolgimento degli incontri.

Art. 18
I plutocrati hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono tutelate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere economico.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria teoria economica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di teorie contrarie al liberismo.

Art. 20
Il carattere liberista e il fine di studio e di propaganda d’una associazione, istituzione, o centro studi, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, né di speciali gravami o controlli in ogni forma di attività di comunicazione.

Art. 21
Non tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure; i profili social, i blog personali, i video amatoriali, i contenuti digitali diffusi da privati invece sì.

Si può procedere a sequestro, cancellazione, deindicizzazione, oscuramento e censura, di post, video, pagine web, per atto immotivato dell’autorità privata che veicola il contenuto.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro del contenuto digitale, il suo oscuramento o cancellazione o deindicizzazione, può essere eseguito dagli uffici periferici del fornitore di servizi digitali, che non devono né nell’immediato né successivamente giustificare il proprio operato all’utente o all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro, la cancellazione, l’oscuramento o la deindicizzazione, s’intende comunque convalidata in ogni effetto di legge ed è inappellabile.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i nomi dei privati cittadini colpiti da provvedimenti di censura da parte dei fornitori privati di servizi di comunicazione digitali.

Sono vietate le pubblicazioni, a stampa e sul web, gli spettacoli, i video e tutte le altre manifestazioni del pensiero contrarie al liberismo. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

(post che sarà aggiornato periodicamente qui…)

 


 

● Giustizia in Italia

BANCHE. Grazie a Omar Monzeglio incomincio ad avere uno storico di ordinanze di Giudici mica male. Volete avere qualche esempio della Giustizia in Italia? Eccovela:

1. Se una banca vi bonifica sul conto corrente una somma e ne mette la valuta antergata di un mese, è come se aveste ricevuto la somma un mese prima e idioti voi a non averla spesa per tutto questo tempo, anche se non ce l’avevate disponibile sul conto corrente. TITOLO ESECUTIVO e PERDETE LA CASA;

2. Se una banca all’atto notarile vi consegna una somma di denaro e, nel medesimo istante davanti al notaio, gliela restituite, non solo dovete restituirgliela una seconda volta, ma resta un TITOLO ESECUTIVO e PERDETE LA CASA;

3. Se una banca non vi consegna mai una somma, ma riceve dal notaio la spedizione della formula esecutiva, diventate debitori di una somma senza averla mai ricevuta, la banca ha un TITOLO ESECUTIVO e PERDETE LA CASA;

4. Se una banca davanti al notaio vi consegna un MANDATO con il quale andare un giorno dal cassiere della filiale a chiedere che vi faccia il bonifico della somma promessa in contratto di mutuo, è come un assegno circolare, diventa un TITOLO ESECUTIVO e se anche il cassiere vi dovesse dire che non ci sono i soldi da darvi e non beccate una lira, PERDETE LA CASA;

5. Se un Giudice riconosce che almeno gli interessi di mora sono usurari, anche se il debito attivato dalla banca li contiene e l’usura è un reato perseguibile d’ufficio, PERDETE LA CASA;

6. Se una banca dichiara che il vostro debito è quello perché lo dicono loro, senza portare nessun documento a sostegno, il Giudice, visto che a fare giurin-giurello è una banca, allora deve avere ragione e, quindi, si concede l’esecuzione immobiliare e PERDETE LA CASA;

7. Se la banca vi mette in esecuzione immobiliare la casa per un debito gonfiato rispetto al reale, ossia pretendendo a pagamento somme non dovute e superiori a quelle che dovrebbe chiedervi, il Giudice se ne frega e procede all’asta e PERDETE LA CASA;

8. Se una banca – insieme al notaio – dichiarano il falso in atto pubblico, non è né un reato penale, né una violazione civile, si chiude un occhio e si procede all’asta e PERDETE LA CASA;

9. Se una banca non vi consegna la somma promessa nel mutuo e il notaio neanche la vede, ma nell’atto scrivete che ne date quietanza, quei soldi dovete restituirli anche se dimostrate di non averli MAI ricevuti, si chiude un occhio, il Giudice procede all’asta lo stesso e PERDETE LA CASA;

10. Se una banca non notifica al debitore principale il precetto e parte subito l’esecuzione, il Giudice chiude un occhio e PERDETE LA CASA;

11. Se una banca truffa lo Stato addebitando le loro imposte lorde ai ricorrenti al credito e lucrando sulle stesse ai tassi del contratto perché ve le trattiene dall’erogato, il Giudice chiude un occhio e PERDETE LA CASA;

12. Se una banca scrive nell’atto notarile che se non fate delle assicurazioni obbligatorie per avere il mutuo, non sottoscrive il contratto, per il Giudice sono sempre facoltative, chiude un occhio sul loro costo e PERDETE LA CASA;

13. Se una banca vi finanzia un’assicurazione in cui se vi dovesse succedere qualcosa, i soldi le becca la banca e non li conteggia nel TAEG, per il Giudice è tutto normale e PERDETE LA CASA;

14. Se venisse fuori ufficialmente che la banca vi ha fatto pagare il mutuo di più di quello che aveva promesso in contratto, per il Giudice sono solo “cimature”, aggiungo io alla “Viva il Parroco”, chiude un occhio e PERDETE LA CASA;

15. Se siete agli arresti domiciliari con ordinanza restrittiva di un Giudice a seguito di condanna penale e avete la casa in esecuzione, il Giudice dell’esecuzione può emettere un 560 c.p.c. e dovete uscire da quella casa, perché in Italia è possibile avere due ordinanze di Giudici che ti obbligano a rimanere dentro e a uscire contestualmente dallo stesso posto, e la casa comunque LA PERDETE;

16. Se una banca per darvi 300.000 euro ve ne finanzia 330.000 e di questi 30.000 euro li trattiene senza darveli per farvi sottoscrivere una marea di assicurazioni in cui se vi dovesse succedere qualcosa è la banca, e non voi e/o i vostri familiari, a beccare il grano, non solo è tutto normale, ma è giusto che uno si assicuri liberamente per poi dare i soldi alla banca se dovesse capitargli la disgrazia assicurata, per il Giudice è sempre normale e PERDETE LA CASA;

17. Se una banca vi assicura il mutuo, ma il contratto non si trova né in banca, né dall’impresa di assicurazioni, il Giudice chiude un occhio e procede con l’asta e PERDETE LA CASA;

18. Se una banca – approfittando delle crisi di mercato – alza i tassi d’interesse al massimo e poi dovessero ancora salire oltre il tasso soglia, non esiste più il reato d’usura, perché colposo e preterintenzionale, il tasso usurario è quindi ammesso, e PERDETE LA CASA;

19. Se una banca si “dimentica” di dirvi quanto vi costa il mutuo, il Giudice chiude un occhio, procede con l’asta e PERDETE LA CASA;

20. Se una banca, anche se avete pagato più di un quinto il mutuo, non diminuisce le garanzie prese, ossia rimodula l’ipoteca in base al debito residuo, e voi non potete attingere altro credito perché la vostra casa è satura di debito, il Giudice chiude un occhio e, se non PERDETE LA CASA, ve lo prendete nel cuBEEPlo.


 

● Conte: dopo le dimissioni

Intervista a Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, che all’AGI spiega cosa potrebbe venir fuori da una situazione politica “molto fluida”. [via Italialeaks]

Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l’apertura ufficiale della crisi di governo “la situazione è molto fluida” e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd (“a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un’ulteriore frammentazione”) o il ritorno alle urne.

Lo spiega all’Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all’Università Roma Tre. “Le crisi di governo possono essere parlamentari o extraparlamentari – afferma il professore – le più comuni, oltre 60 volte su 65 governi, sono extraparlamentari, come è accaduto con il premier Conte. Extraparlamentari significa che il presidente del Consiglio si dimette senza un esplicito voto di sfiducia da parte delle Camere e il governo resta in carica fino alla nomina di un nuovo governo. Gli scenari possibili sono vari – prosegue Celotto – siamo davanti a una crisi molto tattica e questo tatticismo ricorda quello del marzo 2018, subito dopo le elezioni, perché il risultato elettorale è stato composito e come tale non ha indicato una maggioranza naturale. Del resto – sottolinea il professore – dobbiamo ricordare che siamo una repubblica parlamentare dove il governo viene nominato dal Parlamento e non direttamente dal popolo, come avviene nelle repubbliche presidenziali”.

I tre scenari possibili per il dopo Conte

Con le dimissioni di Giuseppe Conte si sono aperte tre alternative: la prima è un nuovo governo che si può chiamare di scopo, del presidente o di garanzia. “Questi termini – osserva il docente di Roma Tre – possono essere ritenuti sinonimi, e indicano un governo che ha una guida non politica e del quale fanno parte ministri per gran parte non politici ma tecnici. Un po’ come è accaduto con il governo Monti. Dobbiamo ricordare – afferma Celotto – che tecnico non è una parola dal significato malevolo, anzi dovrebbe significare un governo di alta competenza, di alta qualità tecnica che puo’ favorire dei risultati per il Paese”.

La seconda alternativa “è un governo politico che metta insieme il Pd e il M5s, ovviamente il Pd in tutti i suoi ranghi, e anche con pezzetti di Leu e gruppo misto per arrivare a una maggioranza abbastanza stabile soprattutto al Senato: qui la maggioranza è di 158 e bisogna raggiungere 162 o 165 per governare in maniera tranquilla. Sicuramente un governo di ampia coalizione politica che è tutto da costruire per capire come i 5 Stelle che hanno lavorato con un partito di centrodestra possono lavorare con un partito di centrosinistra”.

La terza alternativa è il voto: “Nel caso in cui non si riesca a formare un nuovo governo il presidente della Repubblica scioglie le Camere e si va direttamente alle urne”. Quali dei tre scenari è il più probabile? “In questo momento – risponde Celotto – io direi che il governo politico ha un 40% di possibilità, il governo tecnico un 35% e il voto un 25%. Sono percentuali molto vicine perché la situazione mi sembra molto fluida”.

Le consultazioni del Capo dello Stato

La parola passa a questo punto al Capo dello Stato che da oggi pomeriggio avvierà le consultazioni tra le forze politiche. “Le consultazioni sono il modo di avere il polso della situazione – chiarisce l’esperto di diritto costituzionale – ciascun gruppo parlamentare viene ricevuto al Quirinale e vengono ricevuti normalmente dal più piccolo al più grande, in ordine di rappresentatività politica. Sappiamo che alla fine delle consultazioni, che possono durare un paio di giorni, il presidente puo’ fare diverse cose: un secondo giro di consultazioni, affidare un mandato esplorativo, cioè un preincarico a un soggetto di garanzia come avvenne l’anno scorso con i presidenti del Senato e della Camera, o ancora designare direttamente un nuovo presidente del Consiglio il quale a sua volta farà le consultazioni per formare il governo”.

La partita in atto nel Partito democratico

Zingaretti e Renzi come si giocheranno questa partita? “Il ruolo del Pd è sicuramente il più difficile – evidenzia Celotto – sappiamo che è un partito molto diviso in correnti per cui bisogna capire se riesce a trovare una unitarietà nello stare al governo oppure se questa unitarietà non la riesce a trovare, per cui rischia una frammentazione ulteriore. In fondo la situazione è un po’ come quella del 2006, quando Prodi mise insieme nella coalizione dell’Ulivo una varietà composita di governo, e quindi un governo con grandi intenzioni politiche che non sempre riusciva a portare a termine i suoi obiettivi. A mio avviso il Pd deve fare un’importante analisi per capire se conviene andare al voto o cercare di governare. Il tentativo di governare può essere il più costruttivo per il Paese, ma vanno anche calcolati gli interessi politici delle singole correnti di voler andare al voto oppure di voler provare ad andare al governo. Penso che sia difficile anche all’interno del Pd capire questi equilibri”.

La possibilità di un accordo tra Pd e M5s

Quindi, prima di parlare di un accordo 5 stelle-Pd “bisogna capire se ci puo’ essere una convergenza politica completa di tutte le correnti del Pd e di tutte le parti dei 5 stelle verso un governo congiunto. A quel punto va fatto il programma, ed è tutto da vedere quali possano essere i punti di convergenza. Ma il problema più grave è trovare la convergenza tra Pd e M5s sull’idea di abbinarsi”.

A complicare il quadro politico c’è anche la manovra economica che l’Italia dovrà preparare nei prossimi mesi. “è uno scenario importante – ammette Celotto – la manovra economica che ci aspetta è impegnativa, da decine di miliardi. Inoltre, ci sono le clausole di garanzia sull’Iva e c’è sicuramente bisogno di fronteggiare i parametri europei, per cui sarà una manovra dispendiosa e importante. Si tratta di capire come i partiti vorranno muoversi rispetto a questo. Sappiamo bene – osserva il docente – che nessun partito politico vuole intestarsi una manovra sanguinosa e dura, per cui in questa ottica potrebbe essere più plausibile che sia un governo a matrice tecnica ad intestarsi queste riforme, come accadde nel 2011 con il governo Monti. In ogni caso – conclude – il quadro mi sembra molto fluido e penso che ci vorrà qualche giorno per risolvere questa crisi”. 

● Crisi, come risolvere

1901294_660969710629263_1663586764_nPoiché numerosissimi lettori stanno scaricando e condividendo il modulo per pagare gratis creando euro (vedi sotto) l’avvocato Marco Della Luna pubblica una versione aggiornata del medesimo, ripetendo che non se ne assume alcuna responsabilità, che chi lo volesse usare lo farebbe a suo rischio e pericolo, avvertendo che non vi è garanzia di accettazione e che qualche banca ha addirittura denunciato il debitore che la aveva pagata usando tale modulo. Testualmente egli dichiara: “Io non vi vedo alcun illecito penale, ma la “giustizia” di ogni paese serve di regola il potere costituito e i suoi interessi, a torto o a ragione, in cambio della partecipazione a qualche privilegio. Tenete presente che tutte le istituzioni, anche quelle giudiziarie, stanno legittimando la creazione di moneta contabile denominata “euro” da parte delle banche non centrali, in aperta violazione dell’art. 128 TFUE, che riserva la creazione dell’Euro al Sistema Europeo delle Banche Centrali – il che la dice lunga sull’inconsistenza della legalità vantata dal regime. Neanche i cittadini, le imprese, gli enti pubblici potrebbero, secondo questo articolo, creare moneta denominandola “euro”, ma lo possono fare per legittima difesa contro le banche (non centrali), che lo fanno sistematicamente, sotto gli occhi compiacenti delle istituzioni, e per giunta senza dichiarare i profitti da creazione monetaria, e così facendo evadono le tasse creando debito pubblico, recessione e povertà. Di fatto, però, alcune banche hanno (implicitamente o esplicitamente) accettato il pagamento qui descritto, e anche qualche ente pubblico, anche per imposte. Perché lo fanno? Credo che sia una sorta di prova, per vedere se funziona questo mezzo di pagamento, che è l’unico con cui si possa evitare una crisi generale di insolvenza dei loro “debitori”, cioè la svalutazione in massa dei crediti nei loro bilanci. E credo che molte banche nonché l’Agenzia delle Entrate temano che, se si scontrano in tribunale con queste contestazioni di sistematica illegalità e violazioni fiscali, possa dilagare lo scandalo, e, con lo scandalo, la consapevolezza popolare. Tuttavia la vera utilità del fatto che migliaia e migliaia di persone continuano a “pagare” con questo tipo di moneta, è un’utilità sociale, consistente nel rendere pubblica la realtà illegittima e insostenibile del sistema monetario basato sulla sovranità monetaria delle banche private di credito che creano pseudo-euro in violazione dei trattati. E nello spingere verso una riforma come quella delineata in fondo a questo articolo. Il tutto come meglio analizzato e argomentato nel mio ultimo saggio, Tecnoschiavi, pubblicato da Arianna Editrice, dal quale sono estratte le pagine che seguono. 16.02.19 Marco Della Luna”

Per scaricare il modulo aggiornato, richiederlo tramite messaggio a: https://facebook.com/MonetaNostra


PER RISOLVERE IL PROBLEMA FINANZIARIO NAZIONALE

La realtà sopra esposta fornisce all’Italia un’arma potentissima sconfiggere l’opposizione di Germania, Francia, Commissione Europea così da poter attuare la spesa per investimenti e taglio delle tasse indispensabile per rilanciare il Paese. L’Italia infatti può contestare all’UE e alla BCE e anche alla Corte dei Conti, sollevando uno scandalo generale:

  • come falso, arbitrario e scientificamente confutato il paradigma economico-finanziario adottato da UE e BCE e basato sulla scarsità-costosità intrinseche della moneta, quindi sulla necessità di tassare o risparmiare per trovare i soldi con cui fare gli investimenti utili, per non dire dei vincoli di bilancio;
  • come falsi i bilanci delle banche di credito (e della stessa BCE e BdI), richiedendo l’accertamento degli utili non dichiarati e il pagamento delle tasse su di essi e usando tali utili per risanare a costo zero tutte le banche decotte, pagando tutti i loro creditori e facendo una splendida figura.

La suddetta realtà consente pertanto (di gettare sul tavolo delle trattative con l’Unione Europea la richiesta):

  • di chiarire mediante apposito trattato e, in ogni caso, apposita legge nazionale, la distinzione normativa e contabile tra euro-moneta legale creato dal SEBC e moneta creata dalle banche non centrali sotto la denominazione “euro”;
  • di eseguire, attraverso l’Agenzia delle Entrate, verifiche e rettifiche dei bilanci delle banche;
  • di denunciare, con forte battage divulgativo, i reati di falso in bilancio, evasione fiscale, riciclaggio;
  • di accusare come complici (almeno per via omissiva) di questa colossale evasione fiscale tutte le autorità monetarie soprattutto europee;
  • di creare in proprio, attraverso una banca pubblica, l’euro scritturale che creano le altre banche (dato che lo Stato ha ceduto alla BCE la potestà di creare la moneta legale, non la moneta scritturale bancaria).

● Trust (emendamento n° 7) (Jersey) Legge 03/09/2018

03/09/2018 AGGIORNAMENTO

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.


Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)      in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3      Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)      non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4      Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)      nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)      dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)      per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)      di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)      un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)      un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)      nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A)      La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5      Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29      Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c)      si riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6      Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7      Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2)      L’articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c)      il paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8      Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)      Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9      Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6)      In deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2)      In deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A      Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i)      si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)      distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b) e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.

 

Più info qui >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/

 

● Cos’è il Trust?

La figura del Trust è un’immensa novità nel panorama giuridico italiano come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano (il cd. ceppo Romano-germanico ). In Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, non da ieri, quindi. Questa legge altro non è che la ratifica “sic et simpliciter” della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al Trust avvenuta il 1°luglio 1985.

Il Trust, tuttavia, è un istituto giuridico che viene applicato nei paesi di common law (Inghilterra prima fra tutti) già da oltre cinque secoli. Ma allora perché una figura così importante altrove ci ha messo tanto tempo prima di entrare ufficialmente nel nostro ordinamento e, comunque, ce ne metterà ancora molto per entrare nella prassi privatistica del nostro Paese? La risposta è semplice. I due grandi sistemi civili (common law e civil law) sono profondamente diversi fra loro e i presupposti per l’applicabilità o meno degli istituti tipici dell’uno all’interno dell’altro sono diversi fin dalle più profonde radici.

Infatti il nostro civil law, ad esempio, basa il concetto di proprietà come un monolito inscalfibile ed assoluto,  lo si può frazionare – sulla carta – ma alla fine, magari dopo decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è assoluto. Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma “il proprietario” c’è sempre, una persona o un’entità è sempre individuabile ed individuato. Potremmo definirlo come un cane legato ad uno di quei guinzagli che si accorciano e allungano a piacere, basta premere un pulsante e il cane, volente o nolente, torna vicino al suo padrone.

Così non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario dei beni… Esiste la figura del bene (mobile, immobile o quant’altro) di colui che lo cede in gestione, di colui che lo gestisce, e di colui che trae i benefici della gestione.

Le figure sono in genere tre (ma possono essere anche meno o più, a seconda della giurisdizione che regola il trust).

Il primo è il cd. Settlor, o meglio, il disponente. Questa persona è quello che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto al Trust. Questi nomina una persona (o entità) terza cd. Trustee (gestore) il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistare altri beni, può affittarli, insomma può fare (sempre ufficialmente) di tutto senza che il disponente possa dire A sugli atti che il gestore compie. Ma il bello è che il gestore non è neanche lui proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. Terza figura è quella del (o dei ) cd. Beneficiary (beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici della gestione del trustee, si può dire che campa di rendita.

A questo punto giova un esempio pratico:il disponente cede in Trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato, e nomina altresì come beneficiaria la moglie. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l’appartamento conviene affittarlo;L’affitto, quando percepito, viene versato alla moglie beneficiaria.Chiaramente la somma viene decurtata delle spese e delle tasse che l’appartamento richiede e queste possono essere, e in genere è così, addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo. 
In altre parole, il bene ceduto in Trust non è di nessuno, è un bene che “galleggia” senza essere attraccato in nessun porto.

Altro esempio: viene conferita in Trust una somma di denaro, il trustee quei soldi può investirli in un fondo comune, può comprarci immobili, automobili, noccioline, può acquistare direttamente partecipazioni societarie essendo il gestore di “un qualcosa” (Trust) che può nominare membri di consigli di amministrazione ecc. ecc.

Prima obiezione (fra le tante) che vengono mosse da chi è ancorato saldamente al nostro ordinamento romanistico: “ma se io trasferisco i miei beni al Trust, come faccio a controllare il Trustee affinché non faccia stupidaggini con quello che prima era mio?” Domanda legittima e pregnante. Ecco che entrano in gioco una serie di accorgimenti pratici.

  1. il disponente può nominare uno o più cd. Protector (controllori) i quali hanno il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama “la diligenza del buon padre di famiglia”, ma attenzione, questo non può avere un potere di veto così forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti;
  2. Il disponente, in genere, parallelamente all’atto che istituisce il Trust, consegna al gestore una cd. letter of wishes (lettera dei desideri), la quale ufficialmente non può esistere e non esiste, ma c’è, dove il disponente “invita” il trustee a gestire secondo certe direttive ivi indicate;
  3. la tutela giurisdizionale. Il Trustee è comunque obbligato a gestire i beni secondo il criterio del buon padre di famiglia, quindi se il disponente, il beneficiario o il controllore si accorgono che il gestore non segue certi canoni e obbiettivamente guida i beni verso una direzione di sicuro disfacimento degli stessi, possono ricorrere al giudice affinché questo “torni sulla retta via” tramite i poteri affidati dalla legge ai giudici e, contestualmente, condanni il gestore al risarcimento dei danni prodotti dalla sua malagestio.

In genere, però, se un gestore vuole fare il furbo può farlo, ma non di più o di meno di un promotore finanziario, un assicuratore o un commercialista che per lavoro maneggia i nostri soldi. Il problema è quindi di fiducia nei confronti del gestore che deve essere persona (o entità) seria e professionale.

Per concludere, distinguiamo il cd. Trust interno dal Trust estero

Il primo è costituito in Italia, anche se regolato da una legge che il disponente può scegliere (legge inglese o piuttosto quella delle Bahamas, British Virgin Islands, Panama o altra giurisdizione estera).

Il secondo è costituito all’estero, anche se comprendente beni siti in Italia.

In un’ottica di Tax optimization il Trust estero è preferibile in quanto in Italia la legislazione fiscale è molto severa e capillare.

I trust interni possono essere usati sia a fini ereditari sia a fini di assets allocation and managment sfruttando la non titolarità dei beni in capo ad alcuno. Può essere comodo per evitare incursioni di creditori o curatori fallimentari, il tutto, naturalmente, deve essere conforme a quanto prescrivono le leggi in materia.

Il trust è come un vestito di alta sartoria, non ce ne è uno uguale all’altro, ognuno deve e può legittimamente essere fatto su misura, in funzione delle occasioni per cui s’intende sfruttarlo.

Più info qui >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2017/06/19/trust-apro-e-chiudo-una-parentesi-nel-diritto-positivo/

IL TRUST, APPLICAZIONI PRATICHE

Trust e individuo/famiglia
• BLIND TRUST: per risolvere il problema del conflitto di interesse
potenziale in capo a soggetti con patrimonio e che assumono cariche
pubbliche.
Settlor =Beneficiario – Assoluta indipendenza del trustee – Durata
legata alla scadenza del mandato – Comitato di sorveglianza

• TRUST TESTAMENTARIO: il trustee può assolvere agli stessi
obblighi dell’esecutore testamentario con maggiore libertà (no vincoli
durata 1+1, libertà di vendere i beni, volontà defunto e non eredi).

• TRUST E MATRIMONIO: per regolare i rapporti patrimoniali trai
coniugi (patti prematrimoniali, separazione dei beni, fondo
patrimoniale) e situazioni di crisi matrimoniale

Fondo patrimoniale: trasferimento da parte di un coniuge o dei 2
coniugi di alcuni beni ad un fondo per soddisfare i bisogni della
famiglia (167-171 C.C.). Costituzione con atto pubblico e
amministrazione del fondo in comunione legale con vincoli su alcuni
atti dispositivi (specie in presenza di minori).

Elementi comuni:
 effetto segregativo,
 negozio giuridico unilaterale,
 oggetto non sono i beni ma il vincolo di destinazione sui diritti

Elementi differenzianti:
 non solo coniugi,
 anche beni per i quali non è prevista pubblicità (immobili, mobili
registrati, titoli di credito nominativi),
 durata non limitata al matrimonio o all’età dei figli,
 segregazione per l’eccedenza dei bisogni familiari,
 minori oneri di forma e pubblicità,
 non contitolarità dei diritti,
 maggiore flessibilità amministrativa,
 no autorizzazione giudice per alienazione beni se figli minori,
 esecuzione sui frutti e sui beni da parte dei creditori per obbligazioni
assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia,
 vincolo coniugale labile,
 spesso mancato raggiungimento obiettivo.

• TRUST E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (APT – Asset protection
trust)

Proteggere il proprio patrimonio dai creditori futuri su affari ancora da
realizzare.

Il disponente, al momento della costituzione del trust, deve essere
solvibile nei confronti dei creditori esistenti.

L’azione revocatoria ordinaria (2901 C.C.) prevede l’eventus damni
(idoneità dell’atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore) e la
consilium fraudis (il creditore deve provare il consilium fraudis del
debitore)

Spendthrift trust: vincolo di impignorabilità del credito del
beneficiario.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20254 del 19/11/2012

• TRUST E PROTEZIONE SOGGETTI DEBOLI:

per garantire l’assistenza a soggetti deboli in caso non possano essere
assistiti direttamente dai familiari. Solitamente si individua un protector
che controlli l’operato del trustee e l’eventuale residuo al termine della
vita del disabile può venire assegnato ad altri familiari o a enti benefici.
Vantaggi rispetto all’amministratore di sostegno L.6/2004.
Trust collettivo nell’interesse dei beneficiari mediante comparti.

• TRUST E TUTELA ANIMALI DOMESTICI:

trust di scopo per garantire l’assistenza ad animali domestici a cui si è
particolarmente affezionati in caso di morte del proprietario. Honorary
trust (beneficiari vigilano su trustee) Statutory Pet Trust (protector che
controlla il trustee ma fondo non eccessivo) Traditional Legal Trust
(benficiario curatore e trustee controllore).

• TRUST E MANTENIMENTO MONUMENTO SEPOLCRALE O
CELEBRAZIONE DI MESSE:
per garantire post morte il mantenimento e la conservazione delle
tombe o per garantire la celebrazione di messe (in Italia per esempio
un lascito alla Chiesa cattolica vincolato alla celebrazione di una messa
perpetua in realtà dura al massimo 14 anni decorsi i quali la Chiesa non
ha più obblighi)

• TRUST PER LA GESTIONE DI OPERE D’ARTE
per mantenere l’unitarietà della collezione di opere d’arte
provenienti da differenti soggetti o per evitare la loro suddivisioni a
seguito di morte del proprietario. Differenza con fondazione.

STRUMENTI ALTERNATIVI

• PATTI DI FAMIGLIA
• SOCIETA’ SEMPLICI
• SOCIETA’ HOLDING
• FONDO PATRIMONIALE FAMILIARE

NESSUNO DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI MENZIONATI, TUTTAVIA, PRESENTA LA
MEDESIME CARATTERISTICHE E PERMETTE LA STESSA FLESSIBILITA’ DEL TRUST!

● Stanno lì solo perché sono amici di amici

[1.128.722 persone vivono direttamente o indirettamente, di politica, il 4,9% del totale degli occupati nel nostro Paese].

 

Sarà anche per questa ragione che rispetto agli altri paesi europei l’Italia spende il 30% in più per la politica (23,2 miliardi di euro tra costi diretti e indiretti).

costi-politica

 

● La formazione del Governo

[Bla bla bla bla bla… Quante chiacchiere! Atteso che la Costituzione (Art.92) tracci le linee guida in merito, l’attuale legge elettorale propinata ai poveri italiani (Rosatellum) postula limpidamente le coalizioni (LE COALIZIONI, NON I PARTITI, CAPITO?) cioè le alleanze fra formazioni politiche, e quella che predomina è il centrodestra, di cui tutti sanno chi è il leader.]

 

L’Art.92 Cost. disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri“.
Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.

La fase preparatoria

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L’ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.

L’incarico

Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell’incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell’incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici

La nomina

L’incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:

quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato)

Il giuramento e la fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.

Formula rituale

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”

http://www.governo.it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186

 

● Diritti incomprimibili

La Corte Costituzionale con la sentenza n.275/2016, in merito ad una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico dei disabili, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere condizionato da motivi di bilancio. Nella fattispecie, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, in quanto l’articolo 6 comma 2-bis della legge regionale n.78 del 1978, aggiunto all’art.88 comma 4 del 2004, prevede l’erogazione “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Nella dichiarazione di illegittimità della suddetta legge, la Consulta scrive:

“11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’ Art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”.

La sentenza conferma ciò che da anni economisti e giuristi affermano: la costituzionalizzazione (Governo Monti) del dogma liberista del pareggio di bilancio, e l’approvazione dei Trattati di Maastricht e Lisbona, si pongono in antitesi con i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale che pone l’economia al servizio dell’interesse pubblico.

Dopo la schiacciante vittoria del NO al Referendum, e alla luce della sentenza della Corte, le forze politiche che si sono battute per salvare la Costituzione dalla “deforma” Boschi-Renzi-Napolitano, dovrebbero iniziare una seria battaglia parlamentare al fine di abrogare l’attuale articolo 81.

Solo così, la Costituzione potrà ritornare a garantire integralmente i diritti sociali del popolo italiano.

 

Testo della sentenza >>>

 

SENTENZA  N. 275
ANNO 2016
 
Commenti alla decisione di
  1. Adriana Apostoli,I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016,per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
  1. ErikFurno,Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in questa RivistaStudi2017/I
 
III. Lorenzo Madau, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, per g.c.dell’Osservatorio AIC
 
  1. Andrea Longo,Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, perg.c. di Federalismi.it
 
 
V. Riccardo Cabazzi, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–           Paolo                           GROSSI                                           Presidente
–           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice
–           Giorgio                        LATTANZI                                              ”
–           Aldo                            CAROSI                                                   ”
–           Marta                           CARTABIA                                             ”
–           Mario Rosario              MORELLI                                                ”
–           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”
–           Giuliano                       AMATO                                                   ”
–           Silvana                         SCIARRA                                                ”
–           Daria                            de PRETIS                                               ”
–           Nicolò                          ZANON                                                   ”
–           Franco                         MODUGNO                                            ”
–           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”
–           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall’art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
3.− La Regione non ha contestato l’ammontare degli importi spesi dall’amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtù dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
4.− In via preliminare sull’ammissibilità del ricorso amministrativo, il rimettente rappresenta che l’adempimento degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i limiti della provvista finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento emessi dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiché tali atti costituirebbero meri dinieghi o riconoscimenti di debito, non preclusivi dell’accertamento giurisdizionale della misura dell’obbligazione dedotta.
5.− In ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
6.− In particolare il giudice a quo ritiene che la scelta di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio di trasporto e assistenza ai disabili denuncia la necessità di esso, deducendosi da ciò che le Province non sarebbero, evidentemente, in grado di far fronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma. Tuttavia, la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.
7.− Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire al servizio, la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell’amministrazione regionale, poiché ciò trasformerebbe l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entità, in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettività.
8.− Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento.
9.− Viceversa l’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge.
10.− In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest’ultima considererebbe le spese per i contributi alle Province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicché i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell’effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
11.− Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.
12.− In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio a quo l’entità delle somme spese per l’erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il fondamento nella parte della disposizione impugnata che regola la copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum la propria quota di copertura); pertanto, la questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale alla definizione della suddetta pretesa.
13.− Si è costituita la Regione Abruzzo contestando la fondatezza della questione poiché, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni disabili, tra cui è compreso il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica, è di competenza della Provincia e la Regione non ha alcun obbligo di illimitata compartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.
14.− In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Cost.; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base»; che la possibilità di accedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo mancato esperimento da parte del giudice a quo, comporterebbero l’inammissibilità della questione; e, infine, che la determinazione della misura del contributo da parte della Regione non sarebbe arbitraria, poiché essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei disabili, predisposti dalla stessa Provincia, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.
Considerato in diritto
l.− Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art. 10 − in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 − e all’art. 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall’art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
3.− In via preliminare, occorre premettere che non incide sulla rilevanza della questione sollevata, l’avvenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio), per effetto della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo 20 ottobre 2015, n. 32, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), in attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.1.− In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia di Pescara ha agito per vedersi corrispondere il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra il 2006 ed il 2012, che resta regolato dalla normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015.
3.2.− Pertanto, poiché la Regione non ha contestato le spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l’entità effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimità costituzionale di tale norma è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.− Nel merito la questione è fondata.
Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
5.− La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
6.− Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
7.− Si deve ritenere che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
Tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti. Difatti l’affidamento generato dalla previsione del contributo regionale condiziona la misura della disponibilità finanziaria della Provincia e degli altri enti coinvolti nell’assolvimento del servizio in questione.
Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola.
In secondo luogo, è proprio la legge di cui fa parte la norma impugnata a conformare in concreto le situazioni soggettive oggetto di assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”» (sentenza n. 80 del 2010).
8.− La disposizione impugnata è peraltro incoerente anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale quale risultante dalla legge di bilancio, alla quale essa demanda la quantificazione ridotta del finanziamento. In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile – come esattamente affermato dal giudice rimettente – che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti. Pertanto, pur essendo la disposizione in questione appartenente a un contesto distinto da quello della legge di bilancio, la sua influenza su quest’ultima provoca un risultato normativo non conforme a Costituzione.
9.− La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell’organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
10.− D’altronde va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.
11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
12.− Con riguardo alla Regione, è da sottolineare come l’impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato al metodo della programmazione, secondo cui gli interventi ed i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell’anno precedente così da consentire la loro corretta iscrizione nel bilancio, soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali. In tal modo non è configurabile il rischio per l’equilibrio del bilancio della Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione del piano di assistenza testimonia l’inverosimiglianza dell’ipotesi di squilibrio di bilancio che è viceversa eziologicamente collegabile all’uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente individua come autentica causa vanificatrice della copertura finanziaria del servizio.
13.− Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario già censurato da questa Corte, secondo cui, in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)”» (sentenza n. 10 del 2016).
14.− In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).
15.− Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento.
16.− Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.
17.− Significativi in proposito appaiono i dati storici della contribuzione regionale in valore assoluto e percentuale: nell’ordinanza del giudice rimettente – e le cifre non sono in contestazione tra le parti – si legge che «per l’esercizio finanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00 per l’attuazione dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale è stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa». Palese è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento.
18.− Ciò conferma l’assunto del giudice a quo, secondo cui «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».
19.− Per tali argomentazioni, l’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
20.− Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

● Formale rifiuto del voto

Adoro la democrazia e l’equilibrio [per ancora qualche tempo] e ringrazio Fernanda Vigagni per il suo post sul formale rifiuto del voto. Da non poco mi ritengo LR integerrimo e so bene di non aver bisogno di votare per scegliere i miei aguzzini. Ho letto il D.P.R. 361 più volte, pure i vecchi post di Valeria, ed ho sempre avuto il dubbio che la verbalizzazione di proteste e osservazioni fatte dai soggettoni all’interno del seggio siano fattispecie previste solo in merito ad eventuali problemi per l’esercizio del voto e non invece a ragioni di protesta politica magari da far verbalizzare sotto dettatura. Tra l’altro, la legge nonostante prescriva dove vanno messe le schede per l’elettore che si rifiuta di votare perché indugia nel seggio o crea turbativa al regolare svolgimento delle operazioni ecc. non dice dove vadano archiviate le schede così rifiutate. Immagino che i membri del seggio operino su ciò che è espressamente previsto e non certo su interpretazioni del momento, ed il fatto è che nel modulo verbale e nella norma non compare alcun riferimento al riguardo! Ad ogni modo, anche questa volta, come al solito in queste occasioni, ne approfitterò per indagare le fonti giuridiche al riguardo e mi riproporrò se scoverò degli aggiornamenti. Concludendo, nella sostanza, non che gliene freghi al LR -che idealmente non ha certo necessità di votare- ma, come ritenevo in gioventù, votare scheda bianca o scarabocchiarla oppure stare a casa non esime dalla responsabilità del risultato finale. Anzi, seppure la Procura indaghi la Sezione Elettorale in caso di sospette “poche” schede bianche vi è pur sempre il rischio che la scheda lasciata intonsa venga compilata da altri anche se per “trasformare” in voto occorre che tre scrutatori + un presidente di seggio siano disonesti… Ma questa è un’altra storia.

 

NORMATIVA >>>  http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_018_ServElet_06-04-2016.pdf

 

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Notifica di RIFIUTO DELLA SCHEDA ELETTORALE PER CITTADINI ITALIANI (non ancora Legali Rappresentanti) da Valeria Gentili

Preparare due copie della stessa, firmarle all’atto della consegna al PRESIDENTE DEL SEGGIO
quando chiamati al voto, presentare documento di riconoscimento, lasciare che lo scrutatore vi trovi sulla lista elettorale, vi porga matita e scheda che NON TOCCHERETE, chiedendo di notificare al Presidente del Seggio il vostro rifiuto scritto.
Dovete presentarlo SOLO a lui, è il solo che possa riceverlo e timbrare con la sua firma in calce per accettazione e che possa allegarlo ai registri elettorali
IMPORTANTE: Non intralciate le operazioni di voto
Se il Presidente è impegnato in altri affari, attendete fuori dal seggio, facendo passare avanti gli altri elettori dopo di voi e lasciando che lo scrutatore conservi il vostro documento e la vostra dichiarazione con la scheda sul suo tavolo
Ottenete una copia per voi, con firma e timbro del seggio e lasciate l’altra per le operazioni di registrazione del vostro rifiuto, che saranno fatte anche in tempi successivi.
Riprendete il vostro documento e lasciate il seggio
la vostra scheda non potrà essere manomessa e/o utilizzata in altro modo e sarà conservata presso il Viminale insieme alla vostra dichiarazione spontanea e al registro di voto anche in futuro.

SCARICA IL FORMAT PER CITTADINI ITALIANI QUI

 

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Notifica di RIFIUTO DELLA SCHEDA ELETTORALE (per Legali Rappresentanti) da Valeria Gentili

Preparare una copia della vostra LR e due copie della notifica di rifiuto, che sarà firmata all’atto della consegna al PRESIDENTE DEL SEGGIO
quando chiamati al voto, presentare il mandato di LR, lasciare che lo scrutatore vi trovi sulla lista elettorale, vi porga matita e scheda che NON TOCCHERETE, chiedendo di notificare al Presidente del Seggio il vostro rifiuto scritto.
Dovete presentarlo SOLO a lui, è il solo che possa riceverlo e timbrare con la sua firma in calce per accettazione e che possa allegarlo ai registri elettorali
IMPORTANTE: Non intralciate le operazioni di voto
Se il Presidente è impegnato in altri affari, attendete fuori dal seggio, facendo passare avanti gli altri elettori dopo di voi e lasciando che lo scrutatore conservi il vostro mandato in copia e la vostra dichiarazione con la scheda sul suo tavolo
Ottenete una copia per voi, con firma e timbro del seggio e lasciate l’altra per le operazioni di registrazione del vostro rifiuto, che saranno fatte anche in tempi successivi.
La vostra scheda elettorale non potrà essere manomessa e/o utilizzata in altro modo e sarà conservata presso il Viminale insieme alla vostra dichiarazione spontanea e al registro di voto anche in futuro.

SCARICA IL FORMAT PER LEGALI RAPPRESENTANTI QUI

 

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VOTAZIONI 4 MARZO 2018
(Ricopio il post di Fernanda Vignagni presente su Facebook)
Votare significa continuare a sostenere questo sistema marcio … TUTTI I PARTITI SONO MARCI … perché se non lo fossero stati … anche se piccoli e non al governo … AVREBBERO POTUTO E DOVUTO FARE ALMENO INFORMAZIONE SUI VERI PROBLEMI STRUTTURALI CHE IMPEDISCONO UNA NORMALIZZAZIONE E LEGALIZZAZIONE DI QUESTO SISTEMA DEVIATO … TUTTI MUTI …
quindi sia per cittadini che per LR … vale quanto segue
A TUTTI COLORO CHE NON VOTANO NON ANDANDO AL SEGGIO A VOTARE, OPPURE VOTANO SCHEDA BIANCA, O CON UNA GRANDE CROCE O CON PAROLACCE PERCHÈ NON AVETE NESSUNA FIDUCIA O NON SIETE RAPPRESENTATI DA NESSUNO …
SAPPIATE che in realtà, favorirete il partito con più voti, perché le schede verranno conteggiate ugualmente.
Vedere REGOLAMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA!!
LE SCHEDE BIANCHE OD ANNULLATE CON UNA ENORME CROCE NON NEGANO NULLA MA VENGONO CONTEGGIATE PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA, favorendo, indirettamente chi ha preso più voti.
Inoltre la scheda annullata verrà conteggiata per il rimborso elettorale ai partiti.
ABBIAMO UNA ARMA LEGALE E LETALE CONTRO QUESTA LEGGE INFAME! ECCO I RIFERIMENTI LEGALI!
Tutto si basa su un’ uso “PUNTIGLIOSO” della legge:
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – Art. 104….OMISSIS
Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel
processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000…..OMISSIS)
Illustro nei dettagli il sistema DA USARE, che è già stato indicato da altri:
ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI (CI o LR) + TESSERA ELETTORALE “SENZA PRENDERE IN MANO LA SCHEDA ELETTORALE”” ( perché prendere in mano la scheda significa accettare la votazione quindi dare il consenso e non poter più negare)
2) DIRE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE DURANTE LE VOTAZIONI DI VOLER ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA dicendo:
“Rifiuto la scheda perché non sono rappresentato da nessun politico e chiedo che sia verbalizzato!”
3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IMMEDIATAMENTE IL RIFIUTO DELLA SCHEDA
4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO D.P.R.30 marzo 1957, n. 361 – Art. 104, 5° capoverso)
COSI FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL IL VOTO NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU’ VOTI!!
Se facciamo così in tanti INTASEREMO I SEGGI, E L’INFORMAZIONE SERIA DOVRÀ PARLARNE!
Questa è la PRIMA AZIONE LEGALE e DI PROTESTA CONTRO LA LEGGE ELETTORALE!!!
Legge elettorale Rosatellum incostituzionale come il Porcellum … fatta da degli abusivi illegali … nel tentativo di ridare legalità a ciò che non ce l’ha più dal 2005 … e poter rimanere nella camera dei bottoni a finire l’opera di svendita è smantellamento della Nazione Italia e del suo popolo in termini di sovranità
FORZA!
QUESTA È LA RISPOSTA A QUESTO MARCIO SISTEMA POLITICO.
DOMANDATEVI COME MAI NESSUNO NE PARLA O LA PRENDE COME UNA POSSIBILITÀ DI REAZIONE !!! È UN’AZIONE DEVASTANTE PER IL SISTEMA E NESSUNO LA VUOLE NOMINARE.
Condividete perché il 90% degli italiani non conosce affatto questa possibilità cosi devastante, più saranno i contestatori maggiore sarà il danno che riceverà il sistema politico in ogni senso …
È SARÀ NECESSARIA UNA NUOVA COSTITUENTE …

 


 

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MOVIMENTO ASTENSIONISTA POLITICO ITALIANO * ULTIMO AVVERTIMENTO PER CHI DENIGRA E OFFENDE L’ASTENSIONISMO ELETTORALE

http://www.movimentoastensionista.it/

Ultimo avvertimento per chi denigra e offende l’astensionismo elettorale. Il termine astensionismo racchiude tutte quelle forme di esercizio di voto che però non attribuiscono voto utile per alcun candidato, né per una forza politica o coalizione elettorale.

In esso sono comprese diverse tipologie di esercizio elettorale: affluenza alle urne, espressione di scheda bianca, nulla, non attribuibile, astensione motivata ai seggi.

Ognuna di queste forme rientra a pieno titolo nell’esercizio del diritto di voto degli elettori e, da questo punto di vista, la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 non si è affatto aperta sotto i migliori auspici.

Contro l’astensionismo hanno iniziato una spavalda e ripetuta kermesse addirittura le più alte cariche dello Stato, seguite a ruota dagli interventi di numerosi esponenti politici, ovviamente ripresi da tutti i mass media.

Continuare ad offendere gettando immotivato discredito a un diritto sancito dalla legge rappresenta non solo un modo rozzo e squallido nel favorire gli interessi di qualcuno, ma, nello stesso tempo, costituisce un attacco premeditato alla democrazia e ai principi fondamentali della Costituzione e dell’intera Repubblica.

Le gravi violazioni dei principi e reati individuati per la fattispecie dal Movimento Astensionista Politico Italiano (che per statuto non è un partito politico ma un movimento di opinione a tutela dei diritti di chi esercita l’astensionismo in ogni sua forma) sono:

articoli 1, 2, 3, 21, 48, 49, 54 della Costituzione, con l’aggiunta, da parte del Presidente della Repubblica, della violazione degli articoli 87, 90, 91.

Potrebbero altresì essere ravvisabili le violazioni:

dell’art. 290 del codice penale per il vilipendio verso una parte consistente del popolo italiano esercitante un diritto elettorale;

degli artt. 287 e 347 del codice penale per usurpazione di potere politico;

dell’art. 346 del codice penale per traffico di influenze;

degli artt. 97, 98, 100, 101 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 e successive modifiche  (Testo Unico delle leggi elettorali);

della legge 25 giugno 1993, n. 205 (Legge Mancino) sulla discriminazione;

della legge 24 febbraio 2006, n.85.

Quanto descritto costituisce, oltre a turbativa del libero e democratico dibattito elettorale in prossimità di elezioni politiche, alterazione sostanziale e indotta degli assetti dei poteri legislativi, esecutivi ed istituzionali determinati da libere elezioni.

A fronte di tutto ciò, il Movimento Astensionista Politico Italiano avverte tutti gli attori della campagna elettorale appena iniziata che non saranno più tollerate affermazioni di discredito nei confronti dell’astensionismo politico-elettorale, e di chi intende esercitarlo nel pieno diritto e tutela delle leggi dello Stato.

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/movimento-astensionista-politico-italiano-ultimo-avvertimento-denigra-offende-lastensionismo-elettorale/


AGGIORNAMENTO DEL 2 FEBBRAIO 2018

Gen. Micheli NO VOTO


AGGIORNAMENTO DEL 6 FEBBRAIO 2018

Come si vota il 4 marzo, for dummies

Com’è fatta la nuova scheda per le elezioni del 4 marzo, come si usa tra uninominale e proporzionale e come evitare che il proprio voto venga invalidato

Un facsimile della scheda elettorale (NiloGlock/Wikimedia)

Il prossimo 4 marzo 2018, poco più di due mesi dopo lo scioglimento delle camere, si voterà alle elezioni politiche per rinnovare i seggi del Parlamento: per la prima volta dopo più di dieci anni si useranno una nuova legge elettorale, una nuova scheda e un nuovo metodo per votare. Questa è una breve guida al nuovo sistema, una spiegazione di cosa succede a seconda di come votiamo e le cose da sapere per evitare di fare errori che potrebbero invalidare il nostro voto: con la premessa che questa legge è considerata molto complicata e faticosa da registrare nei suoi meccanismi. Se invece siete alla ricerca di un chiarimento più generale su come funziona la legge stessa, potete trovarlo qui.

Come è fatta la scheda?
Domenica 4 marzo riceverete una scheda elettorale per ciascuna camera, quindi una per la Camera e – se avete almeno 25 anni – una per il Senato. In Lombardia e nel Lazio gli elettori riceveranno anche una scheda per il voto alle regionali, ma qui parliamo solo delle politiche.

Il nuovo sistema elettorale – definito “Rosatellum” – ha introdotto un sistema misto, proporzionale e maggioritario, e prevede che il Parlamento venga eletto in due modi diversi ma collegati: un modo viene chiamato “uninominale” e un modo viene chiamato “proporzionale”.“Uninominale” vuol dire che in ogni collegio le coalizioni o i partiti candidano una sola persona, e chi prende più voti tra le persone candidate ottiene un seggio; “proporzionale” vuol dire che più seggi in un collegio vengono invece divisi in modo proporzionale ai voti presi dalle coalizioni o dai partiti. Circa un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in confronti diretti nei collegi uninominali, e i restanti due terzi saranno eletti con sistema proporzionale.

Un fac-simile della scheda per il Rosatellum

Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree separate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o coalizione. I partiti infatti si possono presentare da soli o riuniti in coalizioni.

All’interno di ogni area ci sarà in testa uno spazio rettangolare con un unico nome: è il candidato scelto da ogni coalizione – o partito – nel collegio uninominale in cui risiediamo. Siccome all’uninominale ogni coalizione deve presentare un solo candidato, può capitare che nel vostro collegio non ci sia il candidato del vostro partito preferito, ma quello scelto dalla coalizione a cui appartiene. Esempio: se i partiti Rosso, Verde e Blu sono alleati in una coalizione, nel collegio di Roma sosterranno tutti insieme un candidato del partito per esempio Rosso, nel collegio di Milano uno del partito Blu, eccetera.

Sotto lo spazio rettangolare ci saranno una serie di caselle con un simbolo di partito e un certo numero di nomi, dai due ai quattro. Sono le singole liste dei candidati dei partiti che formano la coalizione, che a sua volta sostiene il candidato di cui sopra; i nomi sotto al simbolo sono i nomi dei candidati di quel partito nel collegio proporzionale.

Come si vota?
Si possono fare al massimo due segni sulla scheda: si può barrare il nome del candidato al collegio uninominale che preferiamo e poi scegliere una delle liste che lo appoggiano. Quindi i due segni devono essere fatti nella stessa area: non è possibile scegliere un candidato all’uninominale e un partito di una coalizione diversa da quella di quel candidato. Una volta scelto un candidato uninominale, è possibile scegliere solo e soltanto una delle liste che lo appoggiano. Se si sceglie una lista in un’altra coalizione, la scheda viene annullata. Ripetiamolo, per sicurezza: non c’è voto disgiunto, non si può votare un candidato di centrodestra e una lista di centrosinistra.

Altra cosa importante: non sono previste le preferenze. Si può votare una lista, ma non potete scegliere a quale candidato di quella lista dare il vostro voto: la lista dei nomi è solo un’informazione in più. Se alla scheda si aggiungono altri segni sui nomi dei candidati, si rischia di vedere il proprio voto annullato.

Se tracciate solo un segno su uno dei partiti – votando quindi per la parte proporzionale – il vostro voto sarà esteso anche al candidato sostenuto da quel partito al collegio uninominale. Se invece barrate soltanto la casella del candidato uninominale, la procedura sarà un po’ più complessa. I voti di questo tipo saranno infatti distribuiti tra le liste che appoggiano il candidato uninominale in proporzione alle preferenze ricevute dalle liste stesse. Quindi se una delle liste che formano la coalizione ha ricevuto il 30 per cento dei voti, riceverà anche il 30 per cento dei voti di chi non ha votato esplicitamente per nessuna lista di quella coalizione ma solo per il candidato uninominale relativo.

Cosa succede una volta votato?
Scegliendo un candidato all’uninominale – o anche solo una delle liste che lo appoggiano -, quel candidato riceverà quindi un voto all’interno di quel collegio. Al termine dello scrutinio, il candidato che ha ricevuto anche solo un voto più dei suoi avversari sarà eletto. Se insieme al candidato viene barrata anche la casella di una delle liste proporzionali che lo appoggiano, quella lista allora riceverà un voto (altrimenti vale il calcolo di distribuzione detto sopra). Su base nazionale, grossomodo, ogni lista eleggerà un numero di parlamentari proporzionale ai voti che ha ottenuto, ma come questi eletti saranno divisi nei collegi è materia complessa. I candidati della lista proporzionale saranno eletti nell’ordine in cui compaiono sulla scheda. La legge permette le candidature multiple: si potrà essere candidati in un seggio uninominale e in un massimo di cinque collegi proporzionali. In caso di elezione in più collegi il candidato si ritiene eletto nel collegio uninominale, oppure nel collegio proporzionale dove la sua lista ha ottenuto la percentuale minore di voti.

Riassumendo
– Si riceve una sola scheda per la Camera e una sola scheda per il Senato.

– Si può votare facendo un solo segno, oppure due, basta che entrambi i segni siano fatti nell’area della scheda che spetta a un’unica coalizione.

– È possibile votare un candidato all’uninominale e, con un secondo segno, scegliere una delle liste che lo appoggiano.

– Si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale o solo una delle liste, ma il voto sarà comunque “trascinato” rispettivamente anche sulle liste o sul candidato.

– Non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato che abbiamo scelto.

Quindi, se volete votare una coalizione ma non vi piace il candidato che la coalizione ha presentato nel vostro collegio uninominale, l’unico modo che avete per non votarlo è rinunciare e votare un’altra coalizione.

Viceversa, se avete deciso di votare per un candidato ma non vi piace uno dei partiti che lo appoggiano, l’unico modo che avete per essere sicuri che il vostro voto non finisca a quel partito è fare due croci, esprimendo anche una scelta per un partito che non sia quello. Attenzione: deve essere parte della stessa coalizione, altrimenti il vostro voto sarà annullato (l’abbiamo già detto?). Infine, non si possono esprimere preferenze sui singoli candidati della lista proporzionale.

Soglie di sbarramento
Tutto questo procedimento, però, farà poca differenza se liste e candidati non supereranno la soglia di sbarramento. Per eleggere candidati nel proporzionale, una lista deve infatti ottenere almeno il 3 per cento dei voti su base nazionale, per la Camera; al Senato lo stesso, ma riceve seggi anche se – fallendo l’obiettivo del 3 per cento a livello nazionale – abbia ottenuto in una sola regione almeno il 20 per cento dei voti. La soglia per le coalizioni invece è del 10 per cento dei voti, a patto che almeno una delle liste che la compongono raggiunga il 3 per cento a livello nazionale. Se una lista che fa parte di una coalizione non riceve il 3 per cento a livello nazionale, non elegge nessun parlamentare: se ottiene però più dell’1 per cento, i voti che ha raccolto vengono distribuiti tra i suoi alleati.
Adesso potete rileggere l’articolo daccapo e vedere se la seconda volta va meglio.

Più approfondimenti >>> http://www.ilpost.it/2018/01/29/come-si-vota-rosatellum/

● Ehilà… Usa ogni mezzo per conoscere più a fondo la realtà

1701061936-traspar2Ti accenno della Legale Rappresentanza (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) che varie correnti di pensiero sperimentano quale strumento giuridico capace di sfruttare –a mio parere non ancora con pieno successo- alcune falle del Sistema opprimente e schiavizzatore…

Partiamo dal presupposto che tu non sappia nulla della LR.

In Italia esistono vari gruppi di studio (due-tremila persone) anche in aspro conflitto tra loro, provenienti da successive scissioni o espulsioni dal gruppo “madre” P.U. fondato nel 2015 da Valeria G., la quale ha “distillato” l’ideologia OPPT dagli Stati Uniti, adattandola alla nostra realtà.

Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili andrebbero ripristinati perché disattesi.

La ricognizione e l’auto-apprendimento della documentazione sui Diritti umani presente sul web può aiutare a comprendere ma, occhio, dovrà avvenire gradualmente, essendo vera e propria scienza sociale richiede disponibilità al sacrificio dell’approfondimento, trattandosi in fin dei conti di studio e ricerca giuridica, volta all’abbattimento di un vero e proprio conflitto di interessi tra l’essere umano e lo Stato, uno scontro nel quale noi siamo la parte più debole.

 

Eccoti tre collegamenti web adatti a cominciare le tue manovre di assaggio:
Il 1° collegamento punta ad un articolo da me pubblicato in questo blog, sulla Legale Rappresentanza >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/
Il 2° collegamento è la videoregistrazione relativa ad un recente incontro pubblico di P.U. tenutosi in Veneto, liberamente fruibile sul web >>> https://www.youtube.com/watch?time_continue=2180&v=_hVXi24_e0o
Il 3° collegamento è la pagina web di uno dei nostri svariati detrattori pro-sistema >>> https://www.nextquotidiano.it/la-rivoluzione-permanente-del-popolo-unico/

 

Ti consiglio di fermarti immediatamente e di prendere appunti non appena dovessi sentirti estraneo ad un argomento: è arduo proseguire senza aver metabolizzato i precedenti passaggi.

Mi auguro di averti trasferito il messaggio più importante, che è la prudenza. Per favore non ti avventare su ipotesi “operative” prima di essere assolutamente certo di ciò che stai facendo. Pondera bene i fatti, a tavolino, confrontandoti anzitutto con la teoria. Alla messa in pratica c’è sempre tempo, soprattutto dato che la LR non è uno strumento fatto per “non pagare il conto, o non pagare le tasse, ecc.”, ciò, eventualmente, se e quando tutto fila liscio, sarà una semplice conseguenza naturale…

● È l’ordoliberismo, bellezza. Ma la volete piantare?

Clamorosa sentenza del Consiglio di Stato (qui per intero Num. 4614/2017) che abilita le pubbliche amministrazioni a confezionare bandi senza compenso per il professionista aggiudicatario.

Ritorno di immagine, utilità extra-economiche, sussidiarietà… Tutto l’arsenale dei più noti argomenti snocciolati ogni piè sospinto dalla grancassa massmediatica riuniti in poche righe: le amministrazioni al collasso da anni di cure austeritarie “lacrime e sangue” potranno prevedere contratti non remunerati, con tanti saluti all’art. 36 della Costituzione, ai codici deontologici e agli interessi dei cittadini. Tutto ciò, per esplicita dichiarazione del Consiglio di Stato, grazie alla disciplina comunitaria che tali dinamiche facoltizza.

Di seguito uno degli stralci più significativi: “L’utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista può essere insita anche nell’appalto di servizi contemplato dal bando qui gravato: il che rappresenta un interesse economico, seppure mediato, che appare superare –alla luce della ricordata speciale ratio– il divieto di non onerosità dell’appalto pubblico, e consente una rilettura critica dell’asserita natura gratuita del contratto di redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro. L’effetto, indiretto, di potenziale promozione esterna dell’appaltatore, come conseguenza della comunicazione al pubblico dell’esecuzione della prestazione professionale, appare costituire, nella struttura e nella funzione concreta del contratto pubblico, di cui qui si verte, una controprestazione contrattuale anche se a risultato aleatorio, in quanto l’eventuale mancato ritorno (positivo) di immagine (che è naturalmente collegato alla qualità dell’esecuzione della prestazione) non può dare luogo ad effetti risolutivi o risarcitori. Non vi è dunque estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la ricordata matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. Il mercato non ne è vulnerato”.

Appare ormai evidente che anche il mondo delle libere professioni sia ampiamente soggiogato dall’Unione Europea e dai suoi diktat […]

via Lavorare gratis? Te lo dice l’Europa e fa curriculum — ASSOCIAZIONE INDIPENDENZA

● I mercati, quelli che remano contro

MEMENTO: CHI SONO GLI SPECIALISTI COMPRATORI DEL DEBITO PUBBLICO

[…per definizione in conflitto di interessi verso di te]

● E, riguardo  all’interesse verso il denaro

Visto qui >>> https://forum.termometropolitico.it/306915-un-intervista-con-miguel-serrano.html

[Ora chiediti chi sono i veri nazisti…]

● La delega, gran segreto millenario

La delega è ancora oggi usata per togliere alle masse e ai popoli il proprio potere. È una prassi talmente radicata nella società antica e contemporanea da non venire nemmeno più percepita. Non stiamo parlando delle deleghe per la riunione di condominio, ma di quelle che hanno ripercussioni fondamentali sulla nostra vita, che una delega sia estorta con l’inganno (come nell’atto di nascita) o sia frutto di volontaria sottomissione poco cambia dal lato pratico. Esprimere la propria volontà attraverso altri soggetti o enti equivale a dire di non esprimerla per niente.
Se voi chiedete a chiunque abbia interesse ad amministrarvi se esso o essi lo stanno facendo per il vostro bene, tutti risponderanno in coro che non ci sono dubbi sia così. Ci si sente come obbligati a seguire ciecamente qualcosa o qualcuno che con parole adeguate sappia catturare le nostre speranze e le nostre richieste.

In una società dove amministrare altre persone o gruppi di persone è sinonimo di potere, si lascia facilmente immaginare quale sia il reale intento che muove il ricevente delega. Esso/essi perseguono interessi oscuri di solito mossi dalla sete di denaro e di potere che sono sempre nascosti dalle buone intenzioni che dicono di manifestare nei vostri confronti. Una volta ceduta la delega al più bravo ammaliatore o al più seducente esibizionista, siete in balia del suo/loro operato. Vi sedete e aspettate fiduciosi tenendo aperta quella porta della speranza senza data e priva di un punto d’arrivo chiaro e ben definito come la vostra anima richiede.

Da qui nasce quel senso di paura, d’impotenza e d’incertezza che rischia di trasformarsi in panico nel notare che nulla intorno a voi e alle vostre richieste sta cambiando. E tutto questo non è altro che la manifestazione e la conseguenza di ciò che avete deciso d’essere: nullità inoperose in balia di lupi affamati in cerca di gloria, denaro e potere. Avete ceduto voi il vostro potere e non è lecito poi lamentarsi.
Questo tipico e diffusissimo atteggiamento sociale non permetterà mai al popolo di formare la propria identità che potrà esprimersi solamente alla presenza d’intenti individuali manifestati in prima persona e condivisi dalla maggior parte del popolo.

Se fate le stesse domande a tutte le persone che incontrate, vi accorgete che, di là dalle deleghe e della manifesta inutilità che tali deleghe comportano, TUTTI vogliamo e desideriamo la stessa cosa. Quando è la nostra coscienza a parlare non ci sono e mai ci saranno divisioni. Tutti stiamo percependo la direzione autoritaria e criminale in cui si muove il mondo ma sembra che non si riesca proprio a comprendere che è proprio la cessione del potere la causa dei nostri mali.

Il sistema ci conosce meglio di quanto noi non conosciamo noi stessi e sono terrorizzati dal risveglio collettivo che non concede delega e smette di ubbidire in massa. Sanno e sappiamo in fondo anche noi, che questa è l’unica via percorribile per rendere materializzati i nostri intenti più nobili e sani.

Ora, tornando al discorso iniziale, il non concedere delega significa NON FIDARSI DI NESSUNO.

Sta a voi stessi discernere chi avete di fronte ma sempre in manifestazione della vostra volontà. Discernere significa interagire con la coscienza aperta senza alcun condizionamento esterno al vostro essere. Questo e solo questo vi permetterà di comprendere chi avete di fronte. Capirete chi vi sta mentendo e chi no. Chi vi sta usando per altri scopi e chi no. Chi persegue propri interessi facendo credere di interessarsi a voi e chi no.

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (P.U.) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Trust (apro e chiudo una parentesi, nel Diritto positivo)

L’istituto del “trust” può rappresentare un’alternativa da valutare attentamente per conseguire un legittimo risparmio di imposta

Prima di procedere ad una purtroppo sommaria, dato lo scopo che con questo scritto ci si è prefissi di conseguire, analisi della vigente normativa in materia di “trust“, inteso come istituto che a ben determinate condizioni può comportare vantaggi in materia impositiva a favore del contribuente, alleggerendone, o quanto meno, diluendo nel tempo il peso dell’imposizione, è senza dubbio doveroso porre a mo’ di premessa una fondamentale considerazione di metodo. Mentre è del tutto lecito cercare di conseguire risparmi in materia di imposta dovuta dal contribuente all’erario, è altrettanto necessario che ciò avvenga nel pieno del rispetto delle norme che compongono il “corpus” della legislazione fiscale, senza fare di un qualsiasi istituto, e tanto meno del “trust“, un utilizzo distorto che può comportare l’insorgere di fenomeni a carattere scientemente elusivi (o caratterizzati da forme di abuso del diritto) irrimediabilmente sanzionabili da parte dell’Amministrazione finanziaria. Quale che sia la scelta che quindi viene intrapresa dal contribuente, essa non deve mai comportare un capzioso aggiramento della norma, aggiramento volto ad ottenere un indebito risparmio fiscale attraverso un improprio (ed artificioso) utilizzo dei meccanismi che vengono messi a disposizione dalla legge.

Breve descrizione dell’istituto del “trust”

Il “trust” è un contratto, tipico della giurisprudenza anglosassone, ma da qualche anno adottato e riconosciuto anche dalla legislazione italiana, con cui un soggetto disponente (“trustor” o “settlor“) trasferisce la proprietà di uno o più beni a favore di un soggetto fiduciario (“trustee“), il quale dispone e amministra i diritti reali così acquisiti (secondo le indicazioni che sono state stabilite all’atto della costituzione del rapporto giuridico), per uno scopo predeterminato o nell’interesse di un “beneficiary” titolare di un diritto personale, cui successivamente, se l’atto costitutivo del “trust” così prevede, potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla cessazione del “trust“.
Con il perfezionamento dell’istituto si viene a realizzare la completa separazione dalla sfera giuridica del disponente del “patrimonio conferito“, che passa in piena proprietà al “trustee”, attuando una forma di ampia tutela e garanzia del patrimonio stesso. Il complesso dei beni che lo compongono, infatti, non può essere oggetto di alcuna pretesa da parte di:

  • creditori del disponente, in quanto i beni costituenti il patrimonio che è stato conferito al “trust” non sono più di proprietà del disponente;
  • creditori personali del “trustee“, poiché lo stesso, seppur proprietario, detiene i beni conferiti solo in virtù della pregressa costituzione del “trust“, non a titolo personale, ma in favore del “trust” e ne dispone secondo le modalità che il “disponente” ha definito all’atto della costituzione del “trust” stesso;
  • creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno operare una cessione solo con lo scioglimento del “trust” (il cui termine viene definito nell’atto di costituzione) ed il conseguente trasferimento della proprietà.

L’istituto del “trust” è assai flessibile e le finalità cui il “trust” è funzionale possono essere le più svariate. A solo titolo di puro esempio un “trust” può essere costituito al fine di provvedere alla amministrazione e protezione della massa patrimoniale della famiglia da vicende che riguardino la sua attività imprenditoriale o quelle familiari; la tutela dei minori e dei soggetti ritenuti essere incapaci, in deroga alle restrizioni previste nelle disposizioni testamentarie che prevedono godimenti limitati dei beni; la tutela del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia; investimento in piani pensionistici o fondi comuni (trust fund anglosassoni).

Chiarita la molteplicità degli scopi per cui può essere conveniente la costituzione di un “trust“, veniamo alle forme con cui più comunemente si può presentare questo istituto. La forma più nota con cui si presenta un “trust” è probabilmente “l’estate planning trust“, nel quale un soggetto costituisce il suo patrimonio in “trust” a vantaggio di uno o più soggetti, ad esempio i figli, per tutta la durata della loro vita, di modo che essi possano godere di una rendita predeterminata e che, a una data stabilita (coincidente, ad esempio, con la morte del beneficiario o dei beneficiari), prevede il passaggio dei beni direttamente agli eredi dei beneficiari, evitando così un doppio assoggettamento all’imposta sulle successioni. Sono invece diverse le finalità del cosiddetto “charitable trust“, il patrimonio del quale è impiegato per il perseguimento di fini pubblici e del “business trust“, più simile, nei fini, alle società di capitali, che invece si propone uno scopo di lucro.

La fiscalità del “trust”
Dopo avere tratteggiato rapidamente le caratteristiche principali dell’istituto, passiamo a rilevare che esso è stato introdotto nell’ordinamento tributario italiano dalla legge finanziaria 296/2006, che ha modificato l’articolo 73 del titolo II, capo I del Tuir, provvedendo ad ampliare il novero dei soggetti passivi all’imposta sui redditi delle società (IRES) ed inserendo il “trust” tra i cosiddetti “Enti non commerciali” (vedi nota n. 1). Il sistema normativo previgente, pur riconoscendo efficacia giuridica ai “trust” regolati da legislazioni di Stati esteri (in linea con la Convenzione dell’Aja adottata nel 1985), non era mai intervenuto sull’imposizione fiscale dei proventi e dei frutti derivanti dalla gestione di beni conferiti in “trust“, né tantomeno in ordine al trattamento fiscale delle erogazioni degli stessi a favore dei beneficiari.
La prassi amministrativa e gli orientamenti dottrinali di specie, in particolare, si sono a lungo esercitati a distinguere e ad analizzare le caratteristiche di ogni singolo “trust“, al fine di determinare le modalità con cui provvedere alla tassazione dei flussi reddituali riconducibili al “trust” medesimo. In base alle loro caratteristiche si possono quindi distinguere almeno due grandi categorie di “trust“:

  • trust trasparenti“, in cui i beneficiari di reddito sono “individuati”. In questo caso i redditi derivanti dalla gestione dei beni confluiti nel “trust”, o comunque corrisposti ai beneficiari, vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi e tassati in base all’aliquota marginale IRPEF propria dei beneficiari;
  • trust opachi“, senza beneficiari di reddito “individuati“. In questo caso i redditi generati dalla gestione dei beni confluiti nel “trust” vengono direttamente attribuiti al “trust” medesimo e tassati in capo ad esso. Nel caso in cui tali redditi vengano successivamente distribuiti dal “trust” ai beneficiari, in base a quanto disposto dall’atto costitutivo, essi non saranno più soggetti ad imposta.

Il “trust“, infatti, è assoggettato a tassazione per trasparenza, così come viene stabilito dalla circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate, soltanto nei casi in cui siano individuati i beneficiari del reddito. È anche possibile che un “trust” abbia contemporaneamente la caratteristica di “opaco” e di “trasparente”, nel caso in cui una parte del reddito prodotto dall’amministrazione del patrimonio conferito venga accantonata in conto capitale e parte venga distribuita ai beneficiari. I flussi di reddito generati dal “trust” e soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta avendo assolto tutti gli obblighi tributari, non devono scontare ulteriore imposizione né in capo al “trust” stesso né in capo ai beneficiari. A puro titolo di esempio tra i redditi distribuiti possono esservi interessi, premi, obbligazioni e titoli similari assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,50% o 27%, a seconda dei casi, o redditi diversi di natura finanziaria assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%. I beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se, oltre a essere individuati, sono titolari del diritto di pretendere dal “trustee” l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Tali redditi sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Dpr 917/1986; tuttavia, come precisato dalla circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa.
I “trust opachi“, invece, vengono tassati in base ai redditi attribuiti e tali redditi non possono essere successivamente tassati in capo ai beneficiari che li hanno percepiti (cfr. risoluzione 81/2008 dell’Agenzia delle Entrate sul “trust” misto).

Residenza
ai fini dell’imposizione fiscale è i particolare importanza la definizione della residenza del “trust“. L’articolo 73, comma 3, del Dpr 917/1986, stabilisce che un soggetto Ires viene considerato a tutti gli effetti residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato:

  • la sede legale
  • la sede dell’amministrazione
  • l’oggetto principale dell’attività.

In particolare l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno chiarire che i criteri da prendere in considerazione per chiarire il collegamento con il territorio dello Stato, dalla cui presenza discende la residenza fiscale, sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale dell’attività che viene svolta (non potendosi, quindi, a differenza delle società e degli enti, avere riguardo alla loro sede legale poiché poco adeguata alla peculiarità giuridica del “trust“). La sede dell’amministrazione risulta di agevole individuazione per i “trust” che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo definito nell’atto di costituzione, di un’apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali eccetera). Se dovesse invece mancare questa struttura, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del “trustee“. L’oggetto principale dell’attività del “trust” è, invece, collocato nel territorio dello Stato in cui si trovano fisicamente i beni del “trust” stesso (in realtà, poiché il “trustee” amministra i beni che sono stati assegnati dal disponente, la residenza dello stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l’ubicazione dei beni). Un patrimonio immobiliare che sia ubicato interamente in Italia, ha evidentemente una residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato; ma, se i beni o i diritti dovessero interessare una pluralità di Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l’oggetto principale dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata.

Disposizione antielusiva di residenza
Trust offshore“: l’articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986 (vedi nota n. 2), nell’ambito della definizione della residenza ai fini assoggettamento alle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all’estero. I “trust” esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, e comunque non inclusi nella “white list” individuata con decreto ministeriale 4 settembre 1996 sono, considerati comunque residenti in Italia qualora alternativamente:

  • il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia;
  • siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del “trust“, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi.

Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in “trust” ed è applicabile ai “trust” con beneficiari “individuati“, i cui redditi, quindi, sono imputati per trasparenza. La presunzione semplice opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d’imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell’atto di disposizione, rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore del “trust” (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del “trust“, anche se si verifica in un periodo d’imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del “trust” risultano essere ubicati in Italia (circolare interpretativa), non essendo sufficiente, in tale caso, la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano del soggetto che pone in essere gli atti.

I “Trust esterovestiti“: la circolare precisa che, ove compatibili, sono applicabili ai “trust” anche le disposizioni in materia di esterovestizione delle società previste dall’articolo 73, commi 5-bis e 5-ter, Dpr 917/1986 (vedi nota n. 3); sono ricompresi, quindi, i Paesi elencati nella “white list” per i quali non opera la presunzione di residenza su citata (cfr. risoluzione 400/2008 dell’Agenzia delle Entrate su “trust” e normativa Cfc ). La disciplina sull’esterovestizione delle società, introdotta con il Dl 223/2006 dispone, nell’articolo 73, una presunzione relativa “salvo prova contraria…“, in base alla quale è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., in Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, se, alternativamente:

  • sono controllate, anche indirettamente, ex articolo 2359, comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato
  • sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Tale estensione appare applicabile in maniera limitata nel caso specifico, poiché il “trust” non può per sua natura essere controllato da una società. La norma potrebbe trovare applicazione per un “trust” estero con “trustee” residente in Italia e con partecipazioni di controllo in società di capitali italiane.

Obblighi fiscali
Il “trust” deve:

  1. presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate), anche se trasparente;
  2. acquisire un proprio codice fiscale;
  3. ottenere partita Iva laddove si eserciti un’attività di tipo commerciale commerciale.

I dettami tributari del “trust” prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all’articolo 13 del Dpr 600/73. I “trust” che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all’attività svolta, il “trust” può essere anche soggetto all’Irap.

Il trattamento fiscale del trasferimento di beni nei “trust” 

  • Imposte dirette

La disposizione in un “trust” di beni senza corrispettivo, non relativi a impresa, non genera di norma materia imponibile né in capo al disponente, né in capo al “trustee“. Laddove, invece, tali beni rientrino tra quelli relativi all’impresa, la disposizione di beni in “trust” è considerata una destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa e, come tale, generatrice di un ricavo (articolo 85, comma 2, Tuir) o di una plusvalenza (articoli 58, 86 e 87 del Tuir) a seconda della tipologia di bene assegnato, determinati in base al valore normale di cui all’articolo 9, comma 3 (operazione soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/1972). Per quanto si riferisce invece alle cessioni di beni durante il periodo di validità del contratto originante il “trust” (cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 425/2008 sul trattamento fiscale delle plusvalenze nel “trust“), se le disposizioni sono poste in essere nell’ambito dell’esercizio d’impresa, si applica la disciplina fiscale afferente alla categoria di appartenenza del bene ceduto, mentre, se le cessioni non sono effettuate nell’esercizio d’impresa, ricorrono i presupposti reddituali previsti dall’articolo 67 del Tuir. In tali casi, per la determinazione delle plusvalenze, si dovrà avere riguardo ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al “trustee” non crea un’interruzione del decorso del quinquennio di cui all’articolo 67, mentre nel caso di cessione di beni acquistati ad opera del “trust” si farà riferimento al prezzo da questi pagato. Il trasferimento di aziende per causa di morte o atto gratuito, nello specifico, non dà luogo al realizzo di plusvalenze, se l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti per il dante causa ex articolo 58, comma 1, del Tuir.
Imposta di successione e donazione – La tassazione trova applicazione solamente nel primo passaggio, quello che dal disponente va al “trustee” e non anche nel trasferimento finale dal “trustee” ai beneficiari, poiché la realizzazione dell’attribuzione liberale si pone sin dall’origine a favore del beneficiario. La determinazione delle aliquote e delle franchigie deve, quindi, essere determinata in riferimento al rapporto intercorrente tra il soggetto disponente e il beneficiario (identificato almeno in relazione al grado di parentela con il disponente) e non a quello tra disponente e trustee. Nel caso del “trust” di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ex articolo 2, comma 48, lettera c), Dl 262/2006. La costituzione del vincolo di destinazione in un “trust” disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetta all’imposta di donazione (cfr. articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) qualora abbia a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

  • Imposte ipotecarie e catastali – Sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli stessi. La circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al “trustee”, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal “trustee” ai beneficiari. Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vita del “trust“.

Qualche esempio per chiarire meglio la possibilità di conseguire un risparmio fiscale

Il “trust” e la tassazione dei redditi
Si supponga che due soggetti abbiano costituito un “trust“, nel quale facciano poi confluire l’intero capitale di una S.r.l.. Essendo il “trust” un soggetto IRES, i dividendi distribuiti dalla società partecipata beneficeranno dell’esenzione IRES per il 95% del loro ammontare. Tuttavia, a seconda che il “trust” risulti essere opaco o trasparente, si potranno verificare i seguenti scenari:

Trust opachi – I redditi derivanti dai beni devono essere assoggettati a tassazione in capo al “trust“, quale soggetto passivo IRES, laddove non sia individuato alcun beneficiario. La successiva distribuzione agli stessi beneficiari dei proventi (capitalizzati) conseguiti dal “trust“, ovviamente, non è assoggettabile ad alcuna imposizione sul reddito (distribuzione di capitale).

Trust trasparenti – Il reddito conseguito dal “trust” trasparente è, invece, imputato direttamente a ciascun dei beneficiari individuati, in proporzione alla quota che è stata attribuita nell’atto istitutivo ovvero in parti uguali tra loro, qualora dall’atto costitutivo stesso non sia stata prevista una ripartizione determinata. Il beneficiario deve essere individuato e deve risultare titolare del diritto di pretendere dal “trustee” l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Nel caso di “trust trasparenti“, i redditi si qualificano sempre, in capo ai beneficiari, quali redditi di capitale, in base a quanto viene disposto dall’articolo 44, comma 1, del Tuir, a prescindere dal tipo di attività commerciale o non commerciale che viene esercitata, e dovranno pertanto essere computati nel reddito complessivo senza alcuna deduzione, beneficiando, tuttavia, del credito d’imposta per eventuali imposte che siano state assolte all’estero in via definitiva (sempre in misura proporzionale alla quota individuata in capo al singolo beneficiario). Se i redditi che sono stati conseguiti dai “trust” fiscalmente residenti in Italia sono invece destinati a beneficiari non che non risultano essere residenti fiscalmente in Italia e si qualifichino come redditi di capitale ex articolo 44 del Tuir, occorrerà valutarne, nel rispetto di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imponibilità in Italia o meno ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del Tuir.

Il Trust e la tassazione dei dividendi

La tassazione dei dividendi in capo a un “trust” opaco
Il “trust” opaco è un soggetto passivo alla tassazione dei redditi che sconta l’IRES in misura pari al 27,5% in qualità di ente non commerciale. Si sottolinea che gli enti non commerciali sono stati provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l’IRES, sia pure con criteri di determinazione della base imponibile tra loro differenti. In base a quanto viene disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali, nel limite del 95 per cento del relativo ammontare, non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile; gli stessi sono esclusi anche se vengono conseguiti nell’esercizio di impresa. In sintesi, i dividendi percepiti da un “trust” opaco, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui si ritrovano essere soggetti è il 27,5% del 5%, quindi l’1,375%.

La tassazione dei dividendi in capo a un trust trasparente
Come detto, un trust viene definito trasparente nel caso in cui i beneficiari del reddito da esso generato sono individuati all’atto di costituzione del “trust” medesimo. Per tali soggetti, la norma cui fare riferimento è l’ultimo periodo dell’articolo 73, comma 2 del Tuir (vedi nota n. 4). La citata disposizione stabilisce che i redditi conseguiti dal “trust” sono imputati, in ogni caso, ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione da essi detenuta, quota che è stata individuata nell’atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. La base imponibile dei dividendi, in presenza di “trust” trasparente o opaco, è la medesima. Sono infatti tassati sul 5% del loro ammontare; in questo caso, però, la base imponibile sconterà la tassazione progressiva IRPEF di ciascuno dei beneficiari.

Conclusioni
In sostanza, indipendentemente dalle caratteristiche del “trust“, sia che si tratti di “trust” trasparente che di “trust opaco”, la tassazione dei dividenti è sul 5% del loro ammontare.
L’unica differenza sostanziale è la seguente:

  • se il “trust” è opaco, tale base imponibile sconta l’IRES del 27,5% ovvero i dividendi percepiti da un “trust opaco”, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 27,5% del 5%, quindi l’1,375%;
  • diversamente, nel caso di trust trasparenti la base imponibile è imputata ai beneficiari scontando la tassazione progressiva Irpef di ciascuno di essi.

Nota n. 1. L’articolo 87 del Tuir prevede quattro categorie di soggetti passivi Irpeg.

  1. Società di capitale (società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione)
  2. Enti commerciali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).
  3. Enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).
  4. Società ed enti non residenti (società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato).

Gli enti non commerciali sono rappresentati dagli enti, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tra gli enti non commerciali si comprendono, oltre le persone giuridiche (Associazioni riconosciute), anche:

a) le associazioni non riconosciute,
b) i consorzi;
c) le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto d’imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo ed aventi le seguenti caratteristiche:

  • unitarietà della determinazione dei beni;
  • autonomia patrimoniale e di gestione;
  • capacità di produrre reddito in proprio;
  • autonomia di fondazione del bilancio.

Nota n. 2. Testo articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986: “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato…….. salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.

Nota n. 3. Articolo 73, commi 5-bis e 5-ter, Dpr 917/1986 5-bis: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

  • sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.”


Nota n. 4. Articolo 73, comma 2, ultimo periodo Dpr 917/1986: “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’ atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

[Visto qui]

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● La registrazione del Trust in AdE

INTERESSANTE REPORT ORIGINATO DA UNA CONVERSAZIONE IN AGENZIA DELLE ENTRATE

Caro Walter,

…Il direttur è accecato (dal Diritto positivo) e non riesce a contemplare (è più forte di lui…) la tua giurisdizionalità estera, non metabolizza che non più lo Stato, bensì il LR amministra il soggetto giuridico precedentemente amministrato dall’AdE. Ti ha chiesto l’Imposta di registro coerentemente a quanto previsto dalle norme del [suo] Stato che sappiamo considera validamente costituito il trust per mezzo di scrittura privata autenticata o per atto pubblico, deve poi essere registrato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), Dpr 131/1986. COSA CHE A NOI [LR] OVVIAMENTE NON RIGUARDA.
Giusto per la cronaca cito: “L’imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro TUR) cui sono allegate una Tariffa ed una Tabella, è una imposta reale, indiretta, sugli affari, in quanto colpisce la capacità contributiva che si desume da vari negozi giuridici, manifestazione della capacità economica del soggetto. È un’imposta d’atto, poiché il tributo è ontologicamente legato all’atto stesso.
Peraltro, la stessa ha natura promiscua, potendosi configurare alternativamente come una tassa, quando si applica in misura fissa (attualmente nell’ammontare di €200); ovvero come imposta, quando si applica in misura proporzionale al valore dell’atto a cui si riferisce.
Secondo quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 9 della tariffa parte prima, Dpr 131/1986, gli atti a titolo oneroso, ovvero atti di natura dichiarativa e gli atti diversi aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale sono assoggettati all’imposta in misura proporzionale; diversamente da tutti quegli atti individuati in via residuale dall’art.11 della tariffa stessa, per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta nella misura fissa ivi indicata.
Ebbene, con la circolare n. 48/E/2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale”.”.

[Vedi QUI

L’intento di questi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Rappresentanza tecnica e codice deontologico, questi sconosciuti [*]

È NECESSARIO CHE GLI AVVOCATI SI RENDANO CONTO CHE DEVONO DIRE AI LORO CLIENTI:

  1. che non sono obbligati a pagare i tributi, il canone rai, le tasse di proprietà, ecc.;
  2. che lo Stato italiano è nelle mani del CdA di una Spa che si spaccia per governo;
  3. che la persona fisica è frutto di un arbitrio e che l’autoriconoscimento con essa comporta invero una riduzione illegittima di capacità giuridica;
  4. che i giudici e i tribunali civili non hanno giurisdizione per le questioni legate al diritto di famiglia, sul regime di separazione e divorzio dei coniugi, e non hanno e non possono avere potestà sui figli altrui, con conseguente sospensione della potestà in capo ai genitori.

avvocati2

 

Ah, dimenticavo, NEL TESTO DELLA COSTITUZIONE NON V’È TRACCIA DI OBBLIGHI ALLA DIFESA TECNICA.

La rappresentanza, in diritto, è l’istituto che comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro nella dichiarazione di volontà. La ratio dell’istituto è quella di offrire a Mevia un canale perché egli possa esprimere la propria volontà quando questi, per i motivi più diversi, non sia in condizione di poterlo fare in prima persona, direttamente e autonomamente.

L’ordinamento giuridico si fa carico di questa esigenza e provvede affinché altri esprimano la volontà dell’imprenditore, dell’amministratore, del singolo privato che non può o non vuole concludere direttamente un negozio. In tal caso si ha rappresentanza, cioè manifestazione della volontà tramite un soggetto (rappresentante) e produzione degli effetti in capo al rappresentato.

Il rappresentante non si limita ad esprimere meccanicamente la volontà del rappresentato; la semplice trasmissione della volontà fatta dal portavoce non configura infatti rappresentanza.

Nella rappresentanza il rappresentante forma la propria volontà previamente, accordandosi con il rappresentato e poi conclude il negozio, manifestando la propria volontà. Si distingue il caso in cui il rappresentante conclude il negozio in nome proprio dal caso in cui lo conclude in nome del rappresentato; nel primo si ha rappresentanza indiretta o interposizione gestoria (tra i terzi e il rappresentato), nel secondo rappresentanzadiretta e spendita del nome del rappresentato. Non tutti gli atti sono suscettibili di essere compiuti a mezzo rappresentante: ne sono esclusi, per esempio, gli atti in cui è indispensabile che la manifestazione di volontà promani direttamente dal singolo (testamento, negozi familiari).

La rappresentanza può essere legale quando è imposta dalla legge, volontaria quando è conferita dall’interessato (art. 1387 cod. civ.). Particolare rilievo ha la rappresentanza nell’impresa, che dà luogo alle figure dell’institore e del commesso (artt. 2203 e seguenti cod. civ.).

Gli elementi della rappresentanza diretta sono due:

a) il potere rappresentativo o procura;

b) l’agire in nome del rappresentato.

Il potere rappresentativo è costituito dalla facoltà concessa al rappresentante dalla volontà del rappresentato di agire in suo nome. L’agire in nome del rappresentato di solito comporta la realizzazione di un interesse del rappresentato e ha rilevanza nei confronti dei terzi (tutela dellaffidamento).

La rappresentanza non crea un rapporto autonomo tra le parti, ma è uno strumento che rende produttivo di particolari effetti giuridici nei confronti dei terzi il rapporto sottostante (o rapporto di gestione). Poiché la volontà del rappresentante è quella che ha rilievo nel rapporto con i terzi, è alla volontà del rappresentante che si guarda nell’accertare se i suoi eventuali vizi incidano sulla validità del negozio; stabilisce infatti l’art. 1390 cod. civ. che il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante.

I vizi della volontà del rappresentato non hanno rilievo, a meno che questi non avesse predeterminato alcuni elementi del negozio che poi sarebbe stato concluso dal rappresentante. Per quanto attiene alla capacità d’agire, è sufficiente che ne sia provvisto il rappresentato; il rappresentato può anche avvalersi di un rappresentante che abbia semplice capacità naturale (art. 1389 cod. civ.), cioè sia capace di intendere e volere.

Se vi è conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato, il negozio può essere annullato su domanda del rappresentato: ma in questa ipotesi si deve tutelare anche l’interesse del terzo, che ha contrattato con rappresentante: l’annullamento avrà luogo pertanto solo se il terzo conosceva o era in grado di riconoscere il conflitto (art. 1394 cod. civ.).

L’ipotesi più rilevante di conflitto d’interessi è il contratto con se stesso: Tizio, rappresentante di Mevia, anziché vendere a Caio, vende a se stesso, o vende a se stesso come rappresentante di Sempronio. Anche in questo caso, il negozio è annullabile, a meno che il rappresentato non abbia autorizzato il rappresentante o il contenuto del contratto escluda la possibilità del conflitto (art. 1395 cod. civ.). Il codice disciplina unicamente la rappresentanza diretta. Nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto di altri (rappresentato); in tale ipotesi, la rappresentanza è caratterizzata dal contegno del rappresentante verso i terzi e non dal rapporto interno; prevale quindi l’elemento dell’agire per conto altrui piuttosto che l’elemento del potere rappresentativo.

La rappresentanza diretta e quella indiretta hanno un elemento d’identità, consistente nel fatto che l’affare gestito dal rappresentante è un affare altrui (del rappresentato). Ma la differenza è nella spendita del nome: i terzi nella rappresentanza diretta concludono con il rappresentato tramite il rappresentante;

Nella rappresentanza indiretta, invece, non conoscono il rappresentato, e il rappresentante acquista (o vende) per sé e si obbliga in proprio nei confronti del rappresentato.

Il rappresentante che opera senza potere, o eccedendo i limiti indicati nella procura, conclude un negozio privo di effetti.

Il rappresentato, in capo al quale gli effetti non si concludono, può però assumere effetti negoziali con un atto unilaterale (ratifica) diretto al terzo. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (art. 1399 cod. civ.). La ratifica può essere sollecitata dal terzo che invita l’interessato a pronunciarsi entro un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata.

Nel caso in cui le modificazioni o la revoca della procura non siano portate a conoscenza dei terzi, si tutela il loro affidamento: il terzo non deve essere pregiudicato dal comportamento omissivo del rappresentato, pertanto il negozio giuridico concluso avrà effetti nei confronti del rappresentato. Per evitare queste conseguenze, il rappresentato deve dimostrare che i terzi conoscevano le modificazioni, o le hanno ignorate per loro colpa (art. 1396 cod. civ.).

La rappresentanza in giudizio, o rappresentanza tecnica, è l’istituto del processo civile secondo cui la parte (o eventualmente il suo rappresentante) deve, in generale, stare in giudizio con il ministero di un difensore. Tale rappresentanza (denominata “tecnica” perché implica il possesso di particolari qualità professionali) è conferita mediante procura. Essa presenta, a paragone della rappresentanza di diritto privato, un carattere di maggiore autonomia del rappresentante, giustificato dal fatto che il difensore è un soggetto professionalmente qualificato che collabora allo svolgimento di una funzione pubblica (quella giurisdizionale). La rappresentanza tecnica può essere revocata o rinunciata, ma revoca o rinuncia non producono effetti nei confronti dell’altra parte, per esempio, ai fini di una notificazione che essa debba effettuare presso il debitore, finché non sia avvenuta la sostituzione di quest’ultimo. Nel giudizio davanti al giudice di pace le parti (che possono proporre la domanda verbalmente presentandosi di persona al giudice che ne fa redigere verbale) possono anche farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, e non necessariamente da un legale.

Stiamo parlando della cosiddetta difesa in proprio, ossia della possibilità di stare in giudizio senza essere costretti a farsi rappresentare da un legale; facoltà che il nostro ordinamento positivo prevede espressamente soltanto per le cause avanti il giudice di pace, entro un certo valore e limitatamente ad alcune materie. E uguale sorte toccherebbe, codici alla mano, al giudizio secondo equità (cfr. art. 113 cod. proc. civ.).

La ratio di un siffatto orientamento andrebbe ricercata, lo avrebbe ribadito pure la Corte costituzionale, nel fatto che il nostro è un sistema caratterizzato dal principio di legalità; di conseguenza, la sola funzione che potrebbe riconoscersi, alla esempio, alla giurisdizione di equitàsarebbe quella di individuare l’eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nellarbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza [n. 206 del 6 luglio 2004].

Ma il principio di legalità riferisce semplicemente che ogni provvedimento giuridico deve uniformarsi a norme generali, preordinate ed astratte; non pretende certo di assurgere a principio cardine del diritto o di operare in senso assoluto, né ritiene che le leggi positive siano insuperabili.

Il principio di legalità nasce per dare vigenza alle convenzioni umane e per esigenze di certezza del diritto, dunque per tutelare il singolo (e non per danneggiarlo o limitarne la sfera d’azione giuridica).

Il principio di legalità interviene nel contraddittorio con gli altri principi giuridici, primo fra tutti il principio di uguaglianza, vero principio cardine della nostra Costituzione [art. 3], che condiziona l’interpretazione dell’intero ordinamento giuridico.

Non solo, le leggi positive devono uniformarsi al diritto vivente, al diritto naturale e alle convenzioni internazionali sui diritti umani; e, sulla carta, lo fanno: più o meno ogni volta in cui, nel testo della Costituzione, compare scritta la parola “riconosce”. Il riconoscimento, la ricognizione, è l’avvenuto accertamento di situazioni giuridiche in fatto che sono antecedenti alle disposizioni costituzionali e dalle quali, peraltro, la stessa Costituzione trae la propria vigenza e giustificazione. A non tener conto di tutto ciò, allora sì, si sfocia nel mero arbitrio, come recita la sentenza della Corte. Sul punto, verrebbe da chiedersi perché la Corte, in tema di arbitrio, non abbia sentenziato ad esempio contro la riduzione di capacità giuridica nella quale incorre puntualmente il cittadino che si dichiara incautamente trustee della propria carta d’identità (contratto di diritto commerciale?).

Personalmente ritengo che la difesa in proprio sia sempre possibile, come pure il ricorso alla giudizio secondo equità. Laddove questo particolare ambito giuridico non dovesse avere, come avviene in Italia, un sufficiente corredo di regolamenti e prassi, si può fare agevolmente ricorso alla tecnica della mirror rule, l’artificio giuridico che consente di utilizzare le disposizioni di un’altra giurisdizione (nella specie: il common law) in supporto. Infatti, istituti quali ad esempio la vendita non sono certo tali e vigenti solo per il fatto che sono disciplinati dal codice civile: la vendita è un istituto antichissimo e, come altri, risponde a canoni di diritto, convenzioni e prassi commerciali che sono sempre valide (diritto vivente).

In secondo luogo, nel testo della Costituzione non vè traccia di obblighi alla difesa tecnica. Ma il problema che coloro che mi seguono con costanza hanno già intuito è legato prettamente questioni di responsabilità e competenza; è un problema, gravissimo, di inadeguatezza. In tema di competenza, del tutto inadeguata (e questo è il fatto più grave) è la formazione, laddove le Università non informano i futuri avvocati dell’esistenza di un rito occulto, di un sistema commerciale mondiale fraudolento, di condizioni giuridiche privilegiate, della reale portata dei diritti umani (e di quelli naturali soggettivi), del facoltà di esercitare il libero arbitrio e di negare il consenso ad ogni disposizione contraria a tali supremi diritti.

Analogo discorso va fatto per la cosiddetta formazione permanente (simile a corsi di aggiornamento periodici) cui noi avvocati saremmo obbligati per regolamento positivo, a pena di interventi disciplinari; formazione che io, francamente, ho sempre disertato. Al momento sono ancora in attesa di richiami ufficiali, ma sono ovviamente pronto a contestarli.

Se leggiamo con attenzione il codice deontologico forense, ci accorgiamo che, alla luce delle tematiche affrontate nel presente blog, gli avvocati che hanno ottenuto l’abilitazione professionale superando il relativo esame de facto non paiono in grado di potersi uniformare, ad esempio,

all’art. 8 (dovere di diligenza),

non potendo in effetti adempiere i propri doveri con diligenza, anche soltanto perché mancano, in primis, le basi formative. Mi chiedo se allora, l’attività dei miei colleghi meno consapevoli non si risolva altro che in una reiterata violazione

dell’art. 12 (dovere di competenza)

e anche, in concorso con il Consiglio Nazionale Forense,

dell’art. 13 (dovere di aggiornamento professionale).

Inoltre, posto che in diritto lignoranza non è una scusante (e men che meno per chi, con la legge, ci vive) e noi avvocati siamo i primi a ribadire la massima; a parte l’imbarazzante paradosso, dobbiamo ammettere di trovarci davanti ad una moltitudine di casi di colpa professionale diffusa.

A mio modesto giudizio, ritengo che tutti i cassazionisti, ossia gli avvocati con oltre 12 anni di esperienza e abilitati perciò a patrocinare in Cassazione, siano assolutamente indifendibili. E’ curioso che, quando ancora collaboravo con lui, proprio uno di codesti miei colleghi più anziani era solito ripetermi che “gli avvocati si devono riprendere il diritto”; giunti a questo punto, devo concluderne che egli stava parlando a se stesso, più che a me.

Alla data del 13 giugno del corrente anno sono stato convocato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, la città presso cui esercito, per discutere della (prima) questione disciplinare elevata a mio carico (una sciocchezza: il ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione). Debbo premettere che la data, per me che sono credente, ha un significato particolare: il 13 giugno ricorre Sant’Antonio da Padova, il quale, da quanto si racconta, faceva il mio stesso mestiere, e io a Padova ci sono nato. Così, ho preso il coraggio a quattro mani e ho deciso di approfittare della convocazione per confrontarmi apertamente con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, presieduto nella circostanza dall’avv. Fabio Mantovani del Foro di Vicenza. Peraltro, nel farlo ho ottemperato, ne più ne meno, ai miei obblighi deontologici, collaborando come mio dovere con il Consiglio dell’Ordine e osservando scrupolosamente il dovere di verità (art. 24). Ebbene: dopo una lunga esposizione, nella quale ho cercato di sensibilizzare i miei colleghi circa i tratti più oscuri dell’attuale trama giudiziaria positiva italiana, ho offerto la mia massima collaborazione e disponibilità per sollevare le sorti della giustizia sul territorio a noi affidato, ho chiesto aiuto e supporto, mostrandomi preoccupato per la nostra classe professionale, che, inutile girarci attorno, rischia veramente grosso. E dopo tutto ciò, la risposta lapidaria del presidente Mantovani è stata (testuali parole): Bene. Grazie e arrivederci!Ovviamente, manco a riferirlo, nei mesi successivi non sono interventi ripensamenti o scuse.

Francamente mi pare il classico atteggiamento alla Ponzio Pilato, per restare in tema; un atteggiamento inaccettabile posto che sono proprio i vari Consigli dislocati sul territorio italiano, capitanati dal CNF,  i principali organismi politico-giuridici obbligati ex lege ad attivarsi in difesa della giustizia. Inoltre, la classe degli avvocati è quella politicamente più indipendente e si trova nella posizione più comoda per agire (deve farlo).

Purtroppo o per fortuna, e nonostante i molti ostacoli che incontro sul mio cammino, non posso e non intendo fermarmi qui; senza contare che, se voglio continuare a fare il mio mestiere, sono obbligato a proseguire sia dalla lettera del codice deontologico sia dal giuramento professionale che ho fatto di difendere la giustizia e che mi lega a doppio filo al panorama giudiziario vicentino, come minimo.

Per prima cosa, trasmetterò il presente articolo al Consiglio di Vicenza, agli altri Consigli forensi del Veneto, al CNF, all’Unione delle Camere penali, all’Avvocatura di Stato e alle grandi associazioni di avvocati presenti sul territorio italiano: l’OUA e l’AIGA. Allo stato però, mi rendo conto che, in rapporto alla gravità dei problemi e all’urgenza di porvi rimedio, la risposta dei miei colleghi, anche di quelli più giovani, è assai lenta.

Pertanto, vista l’inerzia delle succitate istituzioni, ritengo giusto e doveroso coinvolgere tutti coloro che, esperti di diritto o meno, abbiano compreso la gravità di fondo della situazione e, pur non disponendo delle dovute competenze professionali, vogliano mettersi in gioco. In fondo si tratta di rispondere al sacro dovere di difesa della patria, sancito dall’art. 52, comma I, della Costituzione.

Invito costoro a condividere il più possibile il presente articolo con amici e parenti, o anche a trasmetterlo a tutti quegli uffici, pubblici e non, che apparirà giusto coinvolgere.

Più ancora, è necessario che i miei colleghi si rendano conto che devono dire ai loro clienti:

a) che non sono obbligati a pagare i tributi, il canone rai, le tasse di proprietà, ecc.;

b) che lo Stato italiano è nelle mani del CdA di una Spa che si spaccia per governo;

c) che la persona fisica è frutto di un arbitrio e che l’autoriconoscimento con essa comporta invero una riduzione illegittima di capacità giuridica;

d) che i giudici e i tribunali civili non hanno giurisdizione per le questioni legate al diritto di famiglia, sul regime di separazione e divorzio dei coniugi, e non hanno e non possono avere potestà sui figli altrui, con conseguente sospensione della potestà in capo ai genitori.

Consiglio di stampare questo e/o altri scritti contenuti nel presente blog e di recarsi presso un avvocato di fiducia chiedendo lumi; coloro che se la sentono, possono cercare di metterlo con le spalle al muro aiutandosi con la lettura di qualche articolo.

Non dimentichiamoci che prima delle carte di legge, contano la logica giuridica, i principi universali e il buon senso, e che i miei colleghi, per la stragrande maggioranza, sono più propensi a seguire la lettera del codice. Probabilmente, se incalzati, tenteranno di rispondere citando qualche legge o qualche sentenza. Per farli uscire allo scoperto, da un lato, si può verificare se in una data disposizione normativa si nascondono profili di arbitrarietà; oppure, si può risalire ai principi costituzionali portando il professionista a doversi confrontare con termini quali “riconoscimento”, “società di fatto” o “diritti inviolabili”. Più importante: fatevi rilasciare una firma e un timbro dello studio per presa visione dello stampato del presente articolo (senza omettere la data). Così facendo, quel professionista non avrà più spazio per ignorarle, e dovrà orientare il proprio operato in tal senso. Non c’è davvero bisogno di dirlo, visto che si tratta di articoli scritti da me: ovviamente, potete spendere il mio nome.

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Non ridurti così… Ok?

Servizio n.1236951: 20 Maggio 2016 - Piazza Del Popolo - VITTORIO VENETO (Treviso) - VITTORIO VENETO (TV) - CHIUDE BEGHETTI ABBIGLIAMENTO - 20160520 - LIF - VITTORIO VENETO (TV) - CHIUDE BEGHETTI ABBIGLIAMENTO - Riccardo Rizzo/PhotoJournalist/B&S Press/Bolzoni - - - fototvbolzoni

 

 

[Tratto da Pierangelo Spazzoli, dedicato agli imprenditori in difficoltà in tutti i settori dell’economia]

Cari imprenditori sono tempi duri per tutti vero? Avete grosse difficoltà che si ripercuotono sui vostri dipendenti, che poi siete costretti a sfruttare per riuscire a realizzare un piccolo utile, che poi sarà aggredito dallo Stato (con le tasse) e dalle banche. Questo succede perché ognuno di Voi agisce in COMPETIZIONE con tutti gli altri e, presi singolarmente, non avete nessun potere per uscire da questo buco nero. Voi cercate di produrre per poi piazzare i vostri prodotti, mentre i vostri dipendenti (che brutta parola) essendo sottopagati vanno a far spesa nei supermercati dove trovano tante offerte di prodotti NON VOSTRI. In questo modo, indirettamente, vi state tirando la zappa sui piedi tutti quanti, nessuno escluso. Potete scervellarvi quanto volete, intanto l’unico rimedio per arrivare ad un benessere sociale e collettivo che consenta a TUTTI di vivere più che dignitosamente sta in un’ECONOMIA COLLABORATIVA. ALLORA COME FARE? DOVE TROVARE LE RISORSE? E’ molto più semplice di ciò che si crede. DANDOCI IL PREMIO PER LA NOSTRA OPERA! Li abbiamo chiamati CREDITI UMANI e sono il valore che ogni uomo possiede intrinsecamente. E’ stato creato un “dispensore” di Crediti umani che elargirà ad ogni individuo il suo credito personale. Chiamateli come volete, premio produzione, abbuono, sconto… Come vi pare, ma il loro vero nome è CREDITO UMANO (human credit). Appena saranno ultimati i preparativi si potrà operare per il bene di tutti. Questi Crediti umani saranno creati dal nulla (si, proprio come fanno le banche quando creano ricchezza monetaria e poi ve la addebitano) e saranno la giusta ricompensa percepita individualmente per l’opera prestata in favore di tutta la collettività. Facciamo un esempio concreto: l’Arca del Credito Umano (il dispensore di crediti) REGALA a tutti gli imprenditori e dipendenti (che diverranno collaboratori) 2.500 crediti mensili. Essi potranno essere spesi per tutti i prodotti e servizi creati dalla vostra impresa, e presso tutte le altre attività che decideranno di far parte del circuito Crediti. Ecco, siete già tutti pre-pagati per accedere ad ogni tipo di bene e servizio. E’ stato creato uno strumento di scambio che consente a tutti di vivere dignitosamente, in pace e armonia con Tutti gli altri. Ora chiediamoci, dove andranno a spendere i loro Crediti coloro cui sono stati assegnati? Certo, all’interno del circuito Crediti e non al Supermercato nemico dell’economia locale e della piccola e media impresa. La grande impresa vuole entrare nel circuito? BENVENUTA! Ora sorge un problema: se tutti percepiamo, come detto in esempio, 2.500 Crediti mensili che tipo di scambio dovrebbe avvenire? Ad esempio se chi ha i crediti va a comprare il pane dal panettiere, che è nel circuito Crediti, non ha alcun senso che i Crediti passino da un soggetto all’altro (compratore/venditore) semplicemente perché anche il panettiere ha già percepito i suoi Crediti che potrà spendere altrove, quindi avverrà solo uno storno di crediti. In questo modo finisce il bene (comprato) e si esaurisce il corrispondente strumento di scambio (credito). Figo eh? Si percepiscono Crediti e si accettano dagli atri che li hanno percepiti. Non ci perde NESSUNO. Non si tratta più di lavorare per divenire ricchi, si tratta di essere già ricchi quanto basta per non avere MAI PIÙ ALCUN TIPO DI PROBLEMA. Acquisire questa consapevolezza è di primaria importanza in Nuova Economia. Tutti ricchi e intelligenti… La Nuova Economia non consentirà a NESSUNO di produrre beni e cibi tossici. Chiunque non si adeguerà entro un termine prefissato alla produzione sana e naturale d’ogni tipo di prodotto non potrà beneficiare del Crediti, così rimanendo a fare economia dove sarà sfruttato, dove mangerà schifezze e dove si curerà con veleni. Su questo non si transige. Questo sistema collaborativo non esclude nessuno dal parteciparvi. Tutti potranno entrare e percepire uguali, abbondanti Crediti. Il vero vantaggio per TUTTI sarà eseguire meno ore d’opera umana, mantenendo gli stessi Crediti. L’unica cosa che conta è produrre beni e servizi per quanto necessario, più saremo e meno tempo sarà impegnato. L’impegno sarà espresso in direzione del talento individuale. La natura ci ha reso un servizio enorme dotando ognuno di noi di proprie capacità specifiche. C’è chi è dotato della capacità di eseguire opere manuali e artigianali e chi attività organizzative e intellettuali. Ognuno esprimerà il meglio di sé al servizio di tutti gli altri. È ben risaputo che chi fa le cose con passione ed amore rende 10 volte tanto. Vi sarà una sola problematica iniziale: l’energia. Chi è ben informato su come realmente funziona e su com’è controllato il sistema economico, sa benissimo che i DOMINATORI del pianeta (le multinazionali) non accetterebbero MAI pagamenti in crediti. Ecco che sarà necessario, almeno inizialmente, far fronte a quei costi pagabili solo in Euro come ad esempio la benzina e le bollette di casa o del punto di impresa collettiva. Questa problematica si risolve con una partenza in percentuale. Ad esempio 70% Crediti e 30% Euro. Sarà necessario dare ad ognuno una quota in Euro sufficiente a fronteggiare questo momentaneo problema, non sarà di certo un dilemma avendo già risolto il 70% dei problemi. Al tempo stesso, si devolveranno Crediti per istituire gruppi di ricerca sulla Free Energy a persone veramente preparate e motivate. Non appena si avranno prototipi testati e funzionanti, saranno prodotti e consegnati ai punti di produzione ed alle case private. A quel punto vi sarà un 100% in Crediti e ZERO problemi. Ci sarebbe molto altro da dire, ma per ora ci si ferma qui. Per la massima sicurezza giuridica, sarà anche necessario che ogni partecipante alla nuova economia provveda singolarmente ad un cambio di Status che verte sul riconoscimento individuale.

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

 

● Quella sottile forma di assoggettamento fatta ad arte…

freedom

Con la LR (Legale rappresentanza):

  1. Dichiari uno scopo,
  2. Rivendichi la tua Personalità Giuridica,
  3. Ottieni il riconoscimento della tua capacità di azione giuridica (Art.6 DUDU).

Sicché prendi [o riprendi] possesso dell’amministrazione del tuo nome e cognome, o meglio delle tue fictio iuris (finzioni giuridiche): in realtà si tratta del tuo SG (soggetto giuridico) e PF (persona fisica) costituenti una sottile forma, creata ad arte, di assoggettamento giuridico di ogni nuovo nato, ottenuto con frodi documentali e un acuto ma sostanziale raggiro dei genitori.

 

È consigliabile a tutti costituirsi Ente nella giurisdizione internazionale mediante l’istituto del Trust interno autodichiarato contenuto nella Legale rappresentanza, ove tu stesso sei Disponente, Trustee e Beneficiario, cosicché la LR sana il vizio originario dell’Atto di nascita che dava facoltà allo Stato e alle sue leggi interne di disporre come “affidatario” di un trovatello, delegando poi ad una coppia (o singola madre) la facoltà di allevare il cucciolo…

Dunque, riconoscersi nel Diritto positivo equivale a rimanere segregati nella frode originaria e ciò implica l’accettazione senza riserve del proprio aguzzino, così privandosi della facoltà di proteggere i propri diritti inalienabili…

 

Memo leggi di recepimento dei Trattati qui >>> Legge 881/1977 e qui >>> Legge 848/1955 peraltro, secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

Peraltro, secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

In esito al riconoscimento del trust operato con la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione internazionale sottoscritta all’Aja il 01 luglio 1985 (Legge 16 ottobre 1989, n. 364) dal giorno 01 gennaio 1992 è possibile conferire effetto alle pattuizioni intese a dar vita a figure pratiche riconducibili al detto istituto. (Per approfondire qui).

 


 

“ORA SONO UNA PERSONA UMANA”

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(Tratto da “imperiapost”)

Maria Laura Di Persio, 50 anni, è la prima imperiese a sottoscrivere l’atto di certificazione di legale rappresentanza. Lo ha fatto presso il suo Comune di residenza, Dolcedo. Un atto di protesta contro lo Stato Italiano, per riappropriarsi dei propri diritti, della propria libertà.

Maria Laura fa parte di Popolo Unico, “un grande contenitore di condivisione“, così come viene definito dai suoi ideatori. ImperiaPost l’ha incontrata.

CHE COSA E’ LA CERTIFICAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANZA?

“È l’unico modo per far applicare la legge italiana più importante che nessuno conosce. Potrebbe sembrare uno scherzo, ma è tutto vero.

In Italia esiste una Legge la cui importanza e il cui valore giuridico è superiore a tutte le altre, ma è praticamente sconosciuta e non è mai stata applicata in nessun tribunale nazionale. Si tratta della legge 881/1977.

Di cosa si tratta?

Credo tutti abbiano sentito parlare della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, eppure sicuramente in pochissimi se la sono letta e ne hanno percepito l’immenso valore che, purtroppo, contrasta in modo evidente rispetto alla stragrande maggioranza delle norme vigenti nel nostro paese, il cosiddetto Diritto Positivo.

Ebbene, la Legge 881/1977 è esattamente la ratifica della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e in Italia è Legge.

Si tratta di una legge di Diritto Naturale che, come sanno molti esperti in materia, è da considerarsi ben superiore a qualsiasi norma interna di qualsiasi Stato che l’ha sottoscritta e firmata. Se si osservano molte situazioni critiche in cui oggi versano oramai milioni di Cittadini Italiani ed europei, ci si accorge immediatamente che essi sono vittime di violazioni sistematiche dei Diritti Inalienabili dell’Uomo, o meglio dell’essere umano/persona umana. Basta leggersi quali sono questi diritti sanciti ed inderogabili per scorgere quanto essi siano stati messi da parte per favorire interessi che sono contrari a tali principi. Tutto ciò è potuto accadere nonostante gli Stati firmatari si erano impegnati a promuoverli e perseguirli come scopo primario della Nazione.

Se diamo una lettura all’Articolo 7, agli Articoli 11, 12,13 ( solo per citarne alcuni ) della Legge 881/1977, non possiamo non notare quanti siano in condizione di non godere affatto di questi sacrosanti diritti.

Lasciando da parte tutti i meccanismi perversi che hanno permesso di andare in una direzione opposta a quella in cui ci si era impegnati ad andare, la domanda che ora potrebbe sembrare scontata è: perché questa legge non è mai stata applicata in un tribunale italiano?

A tutto c’è una risposta. Essa, se pur ratificata nell’ordinamento giuridico italiano, è una legge di derivazione internazionale. Detto questo, chiunque abbia cittadinanza italiana è automaticamente assoggettato al Diritto positivo italiano e non a quello internazionale. E’ un escamotage molto sofisticato che, ovviamente, deve e può essere approfondito.

Ci siamo mai chiesti il perché le Prefetture ed i Comuni delle nostre città si attivano e ricorrono ad ogni mezzo pur di dare un alloggio ai profughi che sbarcano sul nostro territorio? E anche al perché ad un cittadino italiano che si trova in difficoltà l’alloggio gli viene sottratto? Differenza di sensibilità? Niente affatto!

Semplicemente differente normativa da applicare. I primi godono del Diritto Internazionale, i secondi no. E allora come fare per godere degli stessi diritti? C’è un modo per farsi applicare quei diritti che a parole nessuno ci poteva sottrarre ? Si, la certificazione di legale rappresentanza. Se i vostri lettori vogliono saperne qualcosa di più possono consultare il sito www.popolounico.org. 

 

PERCHE’ QUESTA SCELTA?

“È una rivoluzione, una lotta pacifica. Si sono persi di vista ormai da troppi anni i bisogni umani. La nostra è una sottile forma di schiavitù. Siamo prigionieri dello Stato. Mi chiedo perché non lo facciano tutti. Ora io non sono più ‘proprietà’ dello Stato“.

COSA CAMBIA CONCRETAMENTE?

“Non si viene più identificati con le finzioni giuridiche che lo Stato Italiano ti affibbia alla nascita. Cambia lo status giuridico. Non si è più persone fisiche, l’unico status che lo Stato riconosce, ma persone umane.

Io ora, finalmente, sono una persona umana.

Venendo alla sostanza, concretamente nella vita di tutti i giorni non cambia nulla, ma quando inizieremo ad essere in tanti, ora siamo circa 600 in tutta Italia, lo Stato sarà costretto a prendere atto di una vera e propria rivoluzione.

Ho già inviato una nota a tutte le forze dell’ordine della provincia di Imperia perché sappiano di cosa si tratta, perché sappiamo come è cambiato il mio status giuridico”. 

 

 

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Il rango dei Trattati

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Nel Diritto interno, la riforma del Titolo V della Costituzione, effettuata con la Legge cost. 18.10.2001 n. 3 (art. 3 n.1 della legge di riforma) ha stabilito che la legislazione statale deve esercitarsi “nel rispetto dei vincoli internazionali“. In tal modo, viene riconosciuta e garantita la preminenza degli obblighi internazionali, e quindi anche degli obblighi derivanti dai trattati sulla legislazione ordinaria. 

Si giunge all’adattamento del Diritto interno verso il Diritto internazionale mediante un procedimento volto a introdurre nell’ordinamento giuridico di uno Stato le modifiche necessarie a conformarlo alle norme di diritto internazionale in vigore per lo Stato stesso.

E’ interessante notare che dalla separatezza e indipendenza degli ordinamenti giuridici discende che le norme prodotte in ciascuno di essi non hanno effetto negli altri e che uno stesso fatto può essere valutato, nei diversi ordinamenti, in modo non coincidente (relatività delle valutazioni giuridiche, per la quale è possibile, ad esempio, che una norma internazionale obblighi lo Stato a una data attività, che nel diritto interno non è dovuta o è addirittura illecita).

Da qui, l’esigenza di adattamento del Diritto interno nazionale, a evitare la violazione di obblighi internazionali dello Stato (Illecito internazionale).

Poiché il diritto internazionale raramente impone l’adozione di un dato provvedimento interno, limitandosi, di regola, a prescrivere o a vietare agli Stati una certa condotta, l’adattamento non è, solitamente, adempimento di un obbligo internazionale, ma il mezzo per assicurarne o renderne possibile l’osservanza, mediante i provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari occorrenti per dare attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali.

I mezzi e i procedimenti di adattamento non sono stabiliti dal Diritto internazionale, ma da quello interno, generalmente costituzionale.

Così, lart. 10, par. 1, della Costituzione italiana stabilisce che “lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Questa disposizione si riferisce esclusivamente alle norme internazionali consuetudinarie; in relazione a queste, opera dunque un procedimento di adattamento automatico e permanente, implicante che lordinamento interno dello Stato, nella sua interezza, si conforma costantemente al Diritto internazionale generale e alle sue modificazioni.

Quanto all’incorporazione dei trattati, la prassi italiana utilizza:

  • tanto il procedimento speciale dell’ordine d’esecuzione contenuto in un atto normativo ad hoc (che per i trattati la cui ratifica richiede – in base all’art. 80 Cost. – l’autorizzazione del Parlamento è spesso la stessa legge di autorizzazione)
  • quanto il procedimento ordinario, consistente nell’emanazione di un atto normativo (legislativo o regolamentare, come richieda la materia disciplinata) di contenuto identico al trattato (come ad esempio la L. 881/77).

Ecco presentarsi un problema nella prassi e nella giurisprudenza riguardante il rango delle norme internazionali introdotte nell’ordinamento interno, in particolare la loro prevalenza o soccombenza rispetto a norme posteriori incompatibili.

Per quelle consuetudinarie, si ritiene che l’incorporazione mediante l’ art. 10, par. 1, Cost., le provveda di garanzia costituzionale.

Per quelle pattizie il rango è generalmente quello stesso del provvedimento di attuazione (legge costituzionale, legge ordinaria, decreto, etc.) salvo riconoscere ad esse una speciale resistenza atta a farle prevalere su norme successive di pari rango (secondo un principio di specialità sui generis, accolto nell’art. 117, 1° comma, Cost., come riformato dalla L. cost. n. 3/2001).

 

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Legale Rappresentante? È un living trust di fatto, ecco perché

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AVVERTENZA 1. Caro lettore, trovandoci nel limbo normativo poiché non esiste fonte scritta, a differenza di molti LR speranzosi, affermo che esistono delle criticità riguardo alla completa esecuzione dell’iter di autodeterminazione individuale, che ancora NON COSTITUISCE ISTITUTO DI DIRITTO VIGENTE (o insieme di usi e consuetudini) inoltre, se non bastasse, pensiamo che interpretare la norma non è mai un semplice riconoscere, ma sempre un decidere e un volere (Guido AlpaLe fonti non scritte e l’interpretazioneUtet, Torino, 1999). Tuttavia una base di partenza esiste, ed è una norma di rinvio nella Costituzione della Repubblica italiana che all’art 10 recita: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; in tal modo si è assicurato un adeguamento automatico del diritto interno a quello internazionale: ci troviamo dunque ancora nella fase della RIPETIZIONE GENERALE, UNIFORME E COSTANTE DI PRATICHE OSSERVATE DA SOGGETTI NELLA LIBERA CONVINZIONE DI OTTEMPERARE A NORME GIURIDICAMENTE VINCOLANTI. Riepilogando: questa è la condizione in cui ci troviamo da alcuni anni, comprendi bene che nulla è pronto per te, per me o nessun altro. Si tratta di lavorarci tramite la “sperimentazione” personale. Memento: consuetudine è per definizione tacita.
AVVERTENZA 2. Uno degli argomenti più forti contro l’esistenza del diritto naturale (F. Viola, 1989, Diritti dell’uomo, diritto naturale, etica contemporanea) è sempre stato la constatazione della varietà del modo d’intenderlo, il DIRITTO NATURALE è il complesso di norme non scritte, preesistenti, considerate universali e necessarie che fanno parte del patrimonio etico, morale e religioso di ogni individuo o comunità. Si tratta del diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà, unitamente al diritto al nome, all’identità personale e alla famiglia. Di solito, clamorosamente, tutto ciò trova soltanto parzialmente riscontro nel DIRITTO POSITIVO che è la normativa attualmente vigente di uno stato, l’ordinamento giuridico materiale, cioè quello effettivamente operante e imposto all’osservanza di ognuno, emanato dal legittimo organo legislativo. Si tratta dell’insieme delle norme vigenti e dei precetti che in un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico statale. Il Diritto Naturale è gerarchicamente sopra al Diritto Positivo che però, sciaguratamente, nella maggioranza dei casi va nella direzione opposta, negando i diritti naturali e universali. Il contravveleno di una simile patologia è costituito dalla Legge n. 881 del 1977 che meglio rappresenta il diritto naturale. Va detto che all’interno del diritto positivo, appunto con la predetta legge, è stato ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vigente dal 23 Marzo 1976, che pone l’essere umano e persona umana quale solo creditore per diritto naturale, ma qualcosa non quadra nella vita di tutti i giorni… Perché la parola spetta esclusivamente al Potere? 

√ Legge di Jersey. Ad ulteriore conferma, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25478/2015 ha statuito che il Trust non è “…un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il Trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi –legale rappresentante– di un interesse soggetto distinto, …quell’atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all’effetto di segregazione patrimoniale” quindi chiunque, essere umano / persona umana (che taluni definiscono “essente”) in qualità di Disponente, valendosi di istituti in combinato disposto (ved. nota [1]) appartenenti a diverse branche del Diritto, può conferire la proprietà di beni o diritti in un fondo detto Trust da egli stesso istituito, ne sceglie la legge regolatrice (ad esempio la “Legge di Jersey, Isole del Canale, Trusts (Jersey) Law 1984”) dettandone così le regole di gestione. Optando per il cosiddetto “Trust autodichiarato” le figure Disponente e quella di Amministratore, detto Trustee (che sarà anche Beneficiario come si vedrà in seguito) coincidono, riconducendo alla disciplina della Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 ed entrata in vigore l’1/1/1992. I beni e i diritti oggetto del trust, dunque, pur restando nella disponibilità del disponente -data la coincidenza tra questi ed il trustee- sono comunque soggetti al vincolo di destinazione determinato nel trust, vincolo che resta opponibile ai terzi.

Dopo il conferimento e la segregazione dei propri beni, il Disponente esce di scena, cedendo l’amministrazione dei beni in trust nelle mani del Trustee, che a sua volta detiene la duplice veste di Legale Rappresentante, corroborato dallo status di Personalità Giuridica.

Il trust non si costituisce necessariamente per contratto o negozio ma anche per atto unilaterale.

A fronte dell’atto o mandato di Autocertificazione di Legale Rappresentante (e relativo contenuto dichiarativo di verità o scienza, costituente un vero e proprio Affidavit (ved. nota [1.1]) ascritto nell’ambito del Diritto internazionale) il Trustee proclama l’istituzione di un Trust Autodichiarato di scopo, ovvero di “alto scopo umanitario”, ancorché privo di Personalità Giuridica

Si tratta di un “fondo” a sé stante, costituito da beni fisici, beni giuridici ovvero crediti segregati: detto fondo ingloba le funzioni / finzioni “soggetto giuridico e persona fisica” correlate all’essere umano / persona umana nell’insieme della curatela in capo al Legale Rappresentante detenente capacità di agire.

Riguardo alla giurisdizionalità internazionale di cui sopra, seppure non sia ancora universalmente accettato, è prassi consolidata considerare il singolo (anche) quale soggetto che gode di diritti e lo stato come soggetto passivo di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela. Ecco che, come prima risultanza, ci si ritrova anche nel Diritto internazionale a parlare finalmente di diritto soggettivo degli individui e di diritto d’azione degli individui.

L’autocertificazione di LR, sottoscritta direttamente dal semplice cittadino italiano (ved. nota [2]) o dallo straniero naturalizzato, implica e realizza l’elezione nella superiore Giurisdizione internazionale. Tale è il primo passo verso il riconoscimento dei diritti inalienabili quando disattesi, pur sanciti dai Patti internazionali come ad esempio D.U.D.U., C.E.D.U. e relative alte leggi di recepimento (ad es. quiquiquiqui, ecc.) peraltro costituenti Fonti super-primarie dette anche Fonti Sub-Costituzionali.

Il deposito in pubblicità legale e la trascrizione dell’atto presso il Comune di nascita e di residenza (se differente) nonché le relative apostillazioni presso la Prefettura e il Tribunale del proprio distretto corredano de facto e de iure il fattuale ripudio della cittadinanza italiana. Tutto ciò non muta i propri diritti che anzi incrementeranno in conseguenza del riconoscimento della propria Personalità Giuridica e del relativo status del quale se ne darà debita notifica alle varie Pubbliche Amministrazioni (es. Questura, Prefettura, Motorizzazione, Regione, ecc.) e ai Privati gestori di pubblici servizi (es. Gas, Energia elettrica, RAI, Banche, ecc.) se e quando tenteranno di seguitare a disporre della loro decaduta potestà legislativa o impositiva, ecc., in base alle sopravvenute carenze.

Come detto, la resa in pubblicità legale (ved. nota [3]) costituita dalla protocollazione e deposito (ved. nota [4]) della AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) (ved. nota [5]) in favore dell’essere umano, ossia nell’interesse di egli stesso in qualità di Disponente / Trustee / Beneficiario) nonché nell’interesse di eventuali beneficiari ascendenti e/o discendenti incapaci, ecc. secondo popolounico.org, aziona, nella giurisdizione del Diritto internazionale, un JERSEY TRUST AUTODICHIARATO non lucrativo né commerciale nel quale il Trustee (ved. nota [6]) / Legale Rappresentante, a seguito di Mandato / Accordo Privato, opererà per veder riconosciuti all’essere umano i diritti inalienabili (ved. nota [7]) costituenti l’alto scopo del trust: si tratta di diritti violati, in certe circostanze, persino agli italiani quando ad esempio viene loro impedito il “diritto al benessere” (definito anche “diritti economico-sociali”). Per ottenere il ripristino di tali diritti, il primo passo è costituito dal mandato anzidetto di Legale Rappresentante / Trustee debitamente protocollato presso il comune di residenza e di nascita (se diverso), attestante che siamo personalità giuridiche di carattere privato riconosciute: ciò avviene a seguito della nostra espressa dichiarazione e notifica ove risulti che I) abbiamo uno scopo, II) rivendichiamo la nostra personalità giuridica avente completa capacità di azione giuridica, III) detenendo infine -per mezzo della curatela del Legale Rappresentante- il riconoscimento della propria  personalità giuridica così come sancito all’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani “Nessuno è sconosciuto” (Commento del prof. Antonio Papisca, “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”: tale precetto è espressamente prescritto nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale > PARTE TERZA > art. 16” della legge di ratifica della DUDU. Infine, l’effetto segregativo in trust è garantito dall’assolvimento degli oneri pubblicitari quali l’Autocertificazione anzidetta a cui si integrerà, secondo i casi, giusta Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà se presenti beni mobili o immobili soggetti a registrazione nel Diritto positivo, azionando le varie trascrizioni presso la Conservatoria RR.II., il Registro delle Imprese, il Registro Italiano Navale, ecc.

dimenticavo…  AVVERTENZA!

SCORRENDO IL TESTO USA PURE IL DITO INDICE PER CLICCARE SUI LINK (L’IPERTESTUALITÀ È IL SALE DI INTERNET)

Quanto costa?
· Nessun costo (ved. nota [8]) è richiesto oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante (quella di residenza e quella di nascita, se diversa);
· Nessun oneroso intervento è richiesto da parte di alcun notaio o avvocato.

L’ALTO SCOPO DEL TRUST è anche, se non soprattutto, il superamento dell’incapacità giuridica di agire del cittadino / essere umano (ved. nota [9]). Tale incapacità è innestata dallo Stato con frode, vale a dire senza il consenso dell’interessato (abuso della titolarità del nome (ved. nota [10]) al momento della dichiarazione di nascita del nuovo nato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al pupillo le cosiddette finzioni giuridiche (fictio iuris) denominate “soggetto giuridico e persona fisica (ved. nota [10.1])” volte a vincolare l’essere umano alla P.A., o meglio, alle “amministrazioni o trustees statali” tramite i vari Pubblici Ufficiali (ved. nota [11]).

[1] – BRANCA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: A) Autocertificazione di esistenza in vita, ex Art. 46 lettera G – D.P.R. 445 del 28/12/2000; B) Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante, ex Art. 46 lettera U – D.P.R. 445 del 28/12/2000; – BRANCA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 riguardante il Trust, proprio perché è un istituto assente nell’ordinamento giuridico italiano; tale non è stato inserito nella disciplina generale di diritto internazionale privato ma è stato regolato a livello internazionale in modo pattizio, e in Italia mediante la ratifica di detti accordi.
[1.1] Si pensi, al riguardo, a les attestations dell’ordinamento francese (artt. 200-203 del Nouveau code de procedure civile), oppure all’affidavit evidence britannico (art. 32 del Civil Procedure Rules, in cui la dichiarazione viene resa fuori dal processo, ma pur sempre davanti ad un pubblico ufficiale) o, piuttosto, alla teutonica schriftliche Beantwortung (risposta scritta alla richiesta di prova chiamata “Beweisfragen”). 
[2] La NAZIONALITÀ definisce l’appartenenza ad una comunità per storia, religione, tradizione, cultura e lingua. Si acquisisce alla nascita, non si può cambiare e se ne può avere soltanto una: 1. PER “TERRA” > ius soli (ad es. negli USA > se sei nato in un luogo prendi la nazionalità di quel luogo; oppure: 2. “PER FILIAZIONE, PER SANGUE” > ius sanguinis > (ad es. in Italia non conta il luogo ma la nazionalità degli ascendenti). E’ un legame giuridico, un DIRITTO FONDAMENTALE correlato al principio di “autodeterminazione dei popoli” sancito dalla CARTA DELLE NAZIONI UNITE del 1945 e da numerose risoluzioni delle organizzazioni internazionali come dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1948 (art. 15) e dalla CONVENZIONE EUROPEA SULLA NAZIONALITÀ del 1997 (art. 4). Definizione di CITTADINANZA in ambito giuridico. È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, o più precisamente, l’insieme dei diritti (elettorato attivo e passivo) e dei doveri (rispetto delle leggi) che l’ordinamento riconosce al cittadino. L’ordinamento italiano disciplina i modi d’acquisto della cittadinanza con la L.91/1992 e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R.572/1993.
[3] Con la Pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo.
[4] Sul dovere di protocollazione relativo a un procedimento anagrafico o di Stato civile, per quanto possano verificarsi iniziative accidentali o spurie da parte di singoli operatori in ogni caso responsabili ad personam (art. 28 Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”) pertanto si può tranquillamente affermare che il Comune non può esentarsi dalla protocollazione, come citato [qui a pagina 9] dalla stessa ANUSCA, un’organizzazione seppur privata, fornitrice di servizi al personale dell’86% degli enti locali. Difatti, benché sia molto complesso definire a priori cosa protocollare e cosa no, sul Dpr 445/2000 nonché nei principi stessi dell’attività amministrativa si riscontra una chiara distinzione tra l’obbligo generico (Art.53, 5°comma) di protocollare tutta la documentazione in entrata e in uscita dall’Ente, con l’eccezione di alcuni documenti che non vanno protocollati perché, per loro natura sostanzialmente divulgativa, non necessitano di alcuna registrazione formale né di conservazione. In generale le istanze e le dichiarazioni dei cittadini non rientrano nell’eccezione che tra l’altro il testo del medesimo articolo indicherebbe in un numero finito di atti, col risultato che non potranno che finire nella regola generale, cioè essere protocollate!
[5] E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.
[6] Il TRUSTEE (nella sua specifica qualità) definisce il soggetto incaricato dal Disponente di amministrare i beni o i diritti originari quali ad esempio immobili, terreni e così anche contratti di locazione, ecc. (già detenuti dal Disponente) e successivamente trasferiti nel fondo del Trust nell’interesse del Beneficiario.  
[7] Diritti inalienabiliLegge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).
[8] Imposta di bollo (nessun costo!). Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti dall’imposta di bollo. Difatti, l‘art. 14 “Tabella Allegato B” del D.P.R. 642/1972 ex art. 37 – Esenzioni Fiscali – dice espressamente: …le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive elencati negli articoli 46 e 47 dello stesso DPR sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare). 
[9] A ben vedere, la definizione di “essente [umano]” al posto di “essere [umano]” è più profonda perché fissa meglio il lemma “essere”, unisce le parole “essere” ed “ente” (dal latino: ens – entis) ma è anche il Participio presente del verbo essere. Dicendo “essere [umano]” usiamo l’infinito del verbo essere, che esprime qualcosa di poco vivo, di statico. Il Participio presente “essente [umano]” esprime la vera forza insita nel verbo. “Essente” è in pratica “colui che è!”. Qui la conversazione sulla pagina FB di Popolo Unico.
[10] Abuso della titolarità del nome Artt. 6, 7 e 9 c.c. Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata senza autorizzazione del Titolare© del nome si configura reato di ABUSO. Quante volte ti scrivono e/o ti inviano fatture o ti fanno firmare contratti e ricevute o denunce riportanti il tuo nome e cognome in grafia “TUTTO MAIUSCOLO” (SOGGETTO GIURIDICO) oppure nome in “Alternato” e cognome “MAIUSCOLO” (Persona FISICA)? difatti Popolo Unico ce ne dà contezza. Vale per ex cittadini riconosciuti Personalità Giuridiche con capacità di agire e rappresentanza legale delle Finzioni giuridiche (fictio iuris) o Artefatti giuridici, ma anche per neonati e minori.
[10.1] Amedeo Santuosso, Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi (p.3, 2° paragrafo). La persona fisica per il diritto (in questo senso giuridica) è “non già una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico”, e la proposizione corrente, secondo la quale la persona fisica ha diritti e doveri, va intesa e corretta in la persona fisica giuridica è diritti e doveri. La “cosiddetta persona ‘fisica’ è allora una persona ‘giuridica’ in senso ampio” (p.96), e non ha quindi una qualità diversa da quelle che comunemente sono chiamate persone giuridiche: entrambe sono creazioni del diritto, accomunate dal carattere dell’artificialità.
[11] Il consulente tecnico, il perito o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante o il preside di una scuola pubblica, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, il magistrato, il portalettere o il fattorino postale, ecc. Tutti loro sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Sono dei pubblici ufficiali, infine, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il poliziotto (anche Penitenziario), il carabiniere, il militare della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Alle forze dell’ordine lo status di pubblico ufficiale è riconosciuto 24 ore al giorno.

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- SOFIA SACRO

Se non sei debole di stomaco vedi qui  https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilonia-c3a8-crollata-rev-copia-final.pdf

√ Parlare di diritti umani inalienabili (questo e questo sono alcuni esempi) equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali dell’essere umano e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Il viatico volto al recupero di tali diritti può essere costituito dalla Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante che, come detto, di fatto:

è un living trust (ved. nota[12]) di Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364. Vi partecipa l’ “essere umano” a cui è riconosciuta per tramite del Trustee la “personalità giuridica per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari, difatti, il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA (ved. nota [13])” è quindi possibile affermare che alla persona umana autodeterminata, dotata dalla nascita di crediti universali, in curatela del Legale Rappresentante, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente! La Convenzione anzidetta è un Patto internazionale ratificato dall’Italia mediante la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione passiva dei diritti fondamentali, così da poter vagliare le possibili azioni di tutela in punto di diritto. Tale legge di ratifica contiene le norme che assicurano formalmente, in punto di diritto, la concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato, seppure non sia infrequente accertarne le violazioni. Comincia qui il cammino del Legale Rappresentante.

[12] Living trust. Civilisticamente come negli USA (seppure il fisco americano non lo riconosca, dove è a lui opponibile) detto trust è revocabile, autodichiarato e mantiene una vasta serie di poteri in capo al disponente, come modificare i beneficiari (ad esempio l’ascendente o il discendente, l’incapace, ecc.).
[13] Personalità Giuridica. Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al “Registro delle persone giuridiche private” a cui è eventualmente concessa personalità giuridica, infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è. Vale a dire, deve essere semplicemente “riconosciuta”. Del resto, come emerge dall’art. 2 della Costituzione, la personalità giuridica è, infatti, una caratteristica innata di ogni individuo, ed è riconosciuta dall’ordinamento (non semplicemente attribuita).

In Diritto internazionale, poiché il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6 della Convenzione dell’Aja) la notifica dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante a tutti gli effetti costituisce e fonda un Jersey Trust Autodichiarato. In esso, l’ “essere umano” (o meglio, come detto sopra l’ “essente umano”) è il Disponente (o Settlor) al di sopra di tutto, egli non ha giurisdizione di elezione se non quella “non scritta” della Legge Universale, preesistente ad ogni forma di diritto positivo. Il Disponente è il titolare originario dei beni (beni e diritti, ossia beni materiali, beni giuridici ed anche crediti) tra questi ultimi troviamo le predette finzioni giuridiche (Fictio iuris) (ved. nota [14]) create artificiosamente dallo Stato mediante la “Attestazione di avvenuta nascita” nonché la “Dichiarazione di nascita” (art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 197; art. 30, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) atti correlati alla formazione dell’ “Atto di Nascita”, di cui egli (Disponente) se ne spossessa mediante il trust segregandovi tali finzioni, valendosi dell’affidatario curatore Trustee – Legale Rappresentante che funge da sottoscrittore mandatario, il quale assume l’obbligo di amministrare e rappresentare detti beni segregati in trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, ecc. come previsto dal Mandato / Accordo privato di trust. Una volta trasferito il diritto sui beni, si è soliti dire che il disponente “esce di scena”, non rivestendo più alcun ruolo all’interno del trust.

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[14] Finzioni giuridiche dette anche Funzioni giuridiche (Fictio iuris). Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Atto di Nascita attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie: 1) SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del nome e cognome), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni; 2) Persona FISICA (grafia del nome in alternato e del cognome in maiuscolo) di competenza della Procura della Repubblica, Ministero della Giustizia. Tutto ciò alla stregua delle tradizionali “finzioni pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale. L’astrazione – presunzione “finzione giuridica” tecnica evidente del Diritto, più vera del vero, è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi. La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigioniero come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’autore Yan Thomas – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui “conceptus pro iam nato habetur”.

CHI È VERAMENTE, L’INDIVIDUO, IN PUNTO DI DIRITTO?

È un essere umano titolare di Personalità Giuridica a cui sovente sono negati i diritti inalienabili sanciti in DUDU >>> goo.gl/Zt56BJ e in CEDU >>> goo.gl/9Buapv.

Ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte superiore alle leggi della Repubblica (ved. nota [15]) l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) trasformato in un’astrazione, una finzione giuridica per mezzo dell’atto di nascita istituito   strumentale al Sistema.

[15] L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
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TENTATIVO DI SINTESI

√ La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

√ De facto, detta autocertificazione realizza un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le Finzioni giuridiche o Fictio iuris) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate dal Trustee – Legale Rappresentante. La “segregazione dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola. I beni conferiti al fondo in trust, dunque, sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992. La caratteristica più rilevante del trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti  traslativi.

Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:

    1. che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
  1. di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.

AVVERTENZE

PER IL LETTORE POCO ESPERTO IN MATERIA
Il cittadino è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, aka, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale, ne risulta meccanicamente sottomesso. Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Niente di illegale!
    1. CHE COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI UN TRUST? I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un trust, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
    1. I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ IN ITALIA. Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del trust è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel trust al trustee proprio per rendere concreto l’effetto segregativo (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del trust, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.
    2. PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE quindi, un cittadino italiano può istituire un trust – rapporti giuridici istituiti da una persona – con atto tra vivi o mortis causa per disporre dei propri beni e porli sotto il controllo di un trustee nell’interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine specifico.
    3. CARATTERISTICHE
      a) i beni del trust costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee (cd. “segregazione del patrimonio del trust”);
      b) i beni del trust sono intestati al trustee;
      c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.
      In breve, con la creazione di un trust, il settlor o disponente si spoglia di alcuni suoi beni e li trasferisce al trustee, che ne diviene proprietario. Il trustee deve esercitare il diritto di proprietà di cui è investito, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo e non a proprio vantaggio, bensì nell’esclusivo interesse del beneficiario o dei beneficiari indicati nell’atto istitutivo del trust, ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Gli elementi distintivi di un trust sono quindi il trasferimento della piena titolarità del diritto di proprietà al trustee e la segregazione del patrimonio del trust.
    1. RICONOSCIUTA LA VALIDITÀ del “Trust Autodichiarato”. Vedi QUI.
    1. NOTA FISCALE TRUST AUTODICHIARATO. Vedi QUIQUI e QUI. Inoltre: tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016) (C.T.R. Campania sent. n. 4710 del 24.05.2017). Vedi QUI e QUI. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente.
  1. OBBLIGHI FISCALI
    Il “trust” nel Diritto positivo deve:
    – presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate), anche se trasparente;
    – acquisire un proprio codice fiscale;
    – ottenere la partita Iva laddove si eserciti un’attività d’impresa.
I dettami tributari del “trust” prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all’articolo 13 del Dpr 600/73. I “trust” che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all’attività svolta, il “trust” può essere anche soggetto all’Irap.
INOLTRE:
  • PIGNORAMENTO INVALIDO se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il Trust. Vedi QUI e QUI. Difatti, come detto, i beni posti in Trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente e del Trustee.  Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
    1. del Disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
    2. del Trustee;
    3. del/dei Beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.
      [Circa lo scopo del trust, oltre che un beneficiario diretto del reddito del trust, vi può anche essere una figura diversa quale beneficiaria finale dei beni che residuano al termine del trust].

* * *

La Legge di Jersey [(Trusts Jersey Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006)] si sostanzia nell’affidamento dei beni a un trustee (non necessariamente un terzo) affinché questo li amministri. Si noti che trustee ben può esserlo a pieno titolo lo stesso disponente poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato” in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente ovvero del trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il trust è istituito.

Buon trust a tutti.

Gavuglio, R. video (Genova)

AGGIORNAMENTO 27/01/2017

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.

AGGIORNAMENTO 03/09/2018

Trusts (Amendment No. 7) (Jersey) Law 2018

03/09/2018 | TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

Preparativi
Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)       in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3        Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)     non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4        Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)       nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)       dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)       per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)     di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)       un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)       un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)       nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A) La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5        Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29     Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c) si      riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6        Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7        Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) L’     articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c) il      paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8        Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)     Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)    Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9        Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6) In     deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) In     deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A    Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i) si       dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)       distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b),
e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.


http://www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-che-si-amministra-solo-cos-ho-stessi-diritti-dei-1528463.html

L’intento di questi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

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