● CEDU: ricevibilità e procedura di esame dei ricorsi individuali


L’attuale art. 35 CEDU contempla una serie di condizioni di ricevibilità dei ricorsi, che sono tra l’altro parimenti inserite in altri trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani. La disposizione dell’art. 35 è stata modificata con l’entrata in vigore del Protocollo n. 14 (vigente dal 1° giugno 2010) ed è oggetto di ulteriore revisione da parte del recente Protocollo n. 15 (firmato il 24 giugno 2013, ma non ancora in vigore).

Tra le condizioni di ricevibilità più importanti vanno annoverate certamente quelle relative:

A) alla necessità di previo esperimento delle vie di ricorso interne (di cui ha già ampiamente parlato il prof. Pitea);

B) al rispetto del termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva (termine che sarà ridotto a 4 mesi dopo le modifiche apportate con il Protocollo n. 15);

C) quella relativa alla compatibilità del ricorso con le disposizioni della Convenzione;

D) quella relativa all’assenza di manifesta infondatezza del ricorso;

E) quella, infine, introdotta con il Protocollo n. 14 relativa, al pregiudizio importante.

La sussistenza di tali condizioni di ricevibilità deve essere verificata per ogni doglianza sollevata in un ricorso, inoltre le suddette condizioni hanno carattere cumulativo, sicché il mancato verificarsi di una sola di esse determinerà l’irricevibilità del ricorso.

La verifica circa la sussistenza delle condizioni di ricevibilità è condotta, in primo luogo, dalla Corte europea in composizione di giudice unico (art. 26 CEDU) il quale, ai sensi dell’art. 27 CEDU, può, con decisione definitiva, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell’art. 34, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti. La competenza del giudice unico incontra il limite dei ricorsi introdotti contro l’Alta Parte contraente in relazione alla quale tale giudice è stato eletto (art. 26, par. 3, CEDU). Quando non procede in questo senso, il giudice unico trasmette il ricorso a un comitato o a una Camera per l’ulteriore esame.

I comitati sono composti da tre giudici (art. 26 CEDU) ed esercitano le competenze delineate all’art. 28 CEDU. Con voto unanime i comitati possono: dichiarare irricevibile il ricorso o cancellarlo dal ruolo quando la decisione può essere adottata senza ulteriore esame ovvero dichiarare ricevibile il ricorso, definendo la controversia anche nel merito, quando la questione relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte. Decisioni e sentenze così adottate sono definitive.

Infine, nei casi in cui non sia intervenuta alcuna decisione o sentenza ai sensi degli artt. 27 e 28, la controversia sarà portata all’attenzione di una Camera, composta da sette giudici (che ai sensi dell’art. 26, par. 2, possono essere ridotti a cinque per un periodo determinato con decisione unanime del Comitato dei ministri su richiesta dell’Assemblea), che si pronuncerà sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’art. 34 CEDU. È riconosciuta anche la possibilità che la Camera si pronunci sulla ricevibilità del ricorso separatamente dal merito (art. 29 CEDU).

 

Termine dei sei mesi

Uno dei principali limiti posti dall’art. 35 CEDU per la ricevibilità del ricorso consiste nella fissazione di un termine di decadenza di sei mesi dalla decisione interna definitiva per poter utilmente adire la Corte. Il termine di sei mesi, che – come detto – con l’entrata in vigore del nuovo Protocollo n. 15 sarà ridotto a quattro mesi, costituisce evidentemente un fattore di certezza del diritto e di sicurezza giuridica. La Commissione prima, e più di recente la Corte, hanno più volte ribadito che la ratio di tale norma consiste nell’esigenza che i ricorsi siano trattati in un periodo di tempo relativamente breve in modo da evitare che il passare del tempo renda difficile la ricostruzione dei fatti di causa, vanificando in questo modo l’esame dei ricorsi da parte della Corte.

Il termine dei 6 mesi inoltre ha la funzione di permettere al potenziale ricorrente di valutare l’opportunità di adire la Corte e di formulare in maniera esaustiva le doglianze che intenda far valere dinanzi a questa, con i relativi argomenti e la necessaria raccolta di documentazione prodromica alla presentazione di un ricorso.

In particolare, il termine è rispettato se nei sei mesi il ricorso è trasmesso alla Corte. Le modalità di introduzione del ricorso individuale sono state recentissimamente oggetto di modifica. Ai sensi del nuovo art. 47 del Regolamento di procedura della Corte europea, in vigore dal 1° gennaio 2014, il termine semestrale per l’introduzione di un ricorso, di cui all’art. 35, par. 1, CEDU, decorre dalla data in cui il formulario, debitamente compilato secondo le regole fissate dal medesimo articolo, è inviato a mezzo posta. Non è dunque più possibile, ai fini dell’interruzione del termine dei sei mesi, inviare la c.d. lettera di denuncia.

È necessario quindi tenere in massima considerazione tali condizioni, in quanto il mancato rispetto del termine semestrale conduce la Corte a una declaratoria di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, par. 4 CEDU.

Questa considerazione assume ancor maggiore valenza se si tiene a mente che la regola dei sei mesi è inderogabile; ed infatti da un lato:

  • 1) la Corte può anche rilevare d’ufficio la tardività del ricorso, ed inoltre,
  • 2) una eventuale rinuncia da parte dello Stato convenuto è priva di ogni effetto, in quanto la regola dei sei mesi mira a proteggere principi cardine dello Stato di diritto quali la certezza del diritto e la sicurezza giuridica che non possono esser compressi.

Sulla base di questa condizione di ricevibilità il ricorso deve essere, dunque, presentato alla Corte europea entro sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

A questo proposito, per decisione interna definitiva non si intende la sentenza passata in giudicato bensì la decisione non più soggetta a gravame e per mezzo della quale si è realizzato l’esaurimento delle vie di ricorso interne, ossia generalmente la sentenza emessa dalla più alta istanza giudiziaria.

Il computo del termine è a mesi di calendario comune, indipendentemente dalla durata effettiva in giorni dei mesi in questione. In altre parole, poniamo che la sentenza definitiva sia di oggi, 20 marzo 2015, il termine ultimo per presentare ricorso dinnanzi alla Corte EDU sarà il prossimo 20 settembre, e non il 16 settembre (come se considerassimo 180 giorni) o ancora il 21 ottobre (termine scaturente dall’applicazione della sospensione per il periodo delle ferie giudiziarie), in quanto la sospensione feriale in Italia dei termini processuali scadenti nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno non opera nel computo del termine semestrale. Come la Corte ha avuto modo più volte di ribadire infatti né la Convenzione né il regolamento di procedura della Corte prevedono una tale sospensione (vedi, A.L.M. c. Italia, sent. 28 luglio 1999, § 19).

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto fino al giorno seguente non festivo.

 

Dies a quo

  1. a) quando ci sono rimedi interni

Il termine dei sei mesi viene generalmente calcolato a partire dal momento della effettiva conoscenza da parte del ricorrente del testo della decisione definitiva, resa al termine della regolare procedura di esaurimento delle vie di ricorso interne. Una volta esaurite le vie di ricorso ordinarie, per il ricorrente comincia dunque a decorrere il termine dei sei mesi, che non verrà sospeso nel caso che si vogliano tentare altri mezzi straordinari di ricorso: ad esempio, la domanda di revisione del processo non sospende il termine semestrale. Lo stesso discorso vale, ad esempio, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o per il ricorso gerarchico in materia di diritto amministrativo.

La data della decisione interna definitiva dipende dalle regole previste dall’ordinamento interno in materia di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (deposito in cancelleria o notifica dell’avviso di deposito, se previsto). Nell’ipotesi in cui sia prevista la notifica d’ufficio della decisione, il termine decorre dalla data di comunicazione alla parte. Se, invece, non è prevista la notifica d’ufficio il termine decorre dal momento in cui la decisione è effettivamente accessibile al ricorrente che deve, pertanto, farsi parte diligente al fine di ottenerne copia.

Per quanto concerne l’Italia, in particolare, bisogna distinguere a seconda che si tratti di giudizio civile o di giudizio penale:

  • 1) nel primo caso, posto che il dispositivo della sentenza è comunicato al difensore con avviso della data dell’avvenuto deposito del testo in cancelleria, i sei mesi decorrono dalla data della notifica dell’avviso di deposito;
  • 2) nel secondo caso invece il difensore, che normalmente assiste alla pronuncia del dispositivo, deve attivarsi per procurarsi copia del testo delle motivazioni della sentenza: i sei mesi, in questo caso, decorrono dalla data di deposito della sentenza motivata.
  1. b) Quando non ci sono rimedi interni

Nelle ipotesi in cui l’ordinamento delle Stato convenuto non preveda ricorsi interni effettivi ed adeguati relativamente a una determinata doglianza sollevata nel ricorso, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data dei fatti o delle misure oggetto del ricorso ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia subito le conseguenze pregiudizievoli. Qualora la presunta violazione derivi direttamente da una disposizione legislativa, il termine semestrale inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge a condizione che la disposizione stessa non lasci al giudice alcun margine di discrezionalità nella sua interpretazione tale da permettere di evitare il verificarsi del pregiudizio per il ricorrente. Infine, quando la violazione lamentata ha i caratteri della situazione continua, il termine di sei mesi non inizia a decorrere fintantoché questa situazione si protrae nel tempo. Per situazione continua si intende quella in cui l’individuo è sottoposto ad una limitazione continuata dei propri diritti riconosciuti dalla CEDU: ad esempio, nel famoso caso Dudgeon c. Regno Unito, la Corte ha considerato come continua la situazione determinata dall’esistenza di una legge che puniva la pratica dell’omosessualità (cfr. Dudgeon c. Regno Unito, sent. 22 ottobre 1981, § 41).

Dies ad quem

Il ricorrente decade dalla possibilità di adire la Corte allo scadere del sesto mese decorrente dal dies a quo (dopo 6 mesi e un giorno non è più possibile proporre tempestivamente ricorso alla Corte EDU). Questo termine è stato reso, come sopra ricordato, ancora più restrittivo con la modifica dell’art. 47 del Regolamento di procedura della Corte, il quale non prevede più la procedura della lettera di denuncia, interruttiva del termine di decadenza, con la possibilità, oggi non più garantita, di presentare entro le 8 settimane successive il formulario di ricorso debitamente compilato.

Attualmente dunque la data di introduzione coincide con la data in cui il formulario di ricorso, interamente compilato e corroborato dalla documentazione allegata, viene inviato da parte del ricorrente o dal suo avvocato.

Il ricorso è inviato generalmente via posta, e non è necessario l’invio in plico raccomandato, che tuttavia io consiglio vivamente: nel caso infatti in cui non pervenga alla Cancelleria della Corte il ricorso con la documentazione allegata, è onere del ricorrente dimostrare di averla invitata entro il termine semestrale, fornendo prove concrete in proposito. È buona prassi a tal proposito anticipare via fax l’invio tramite posta, in modo tale da tutelare il proprio assistito.

Non è invece attualmente possibile l’introduzione del ricorso tramite invio di una e-mail, anche se va ricordato che la Corte ha recentemente introdotto, in via sperimentale, la possibilità di introdurre un ricorso in via telematica esclusivamente per coloro che utilizzano il formulario in olandese o svedese.

 

È infine importante sottolineare che il termine semestrale è calcolato separatamente rispetto a ciascuna doglianza, con la conseguenza che se le varie doglianze siano presentate contemporaneamente una volta terminato il processo, alcune potrebbero essere considerate tardive se presentate successivamente alla decorrenza del termine dei sei mesi.

 

La condizione della non manifesta infondatezza del ricorso

Oltre alle due condizioni di ricevibilità principali, ossia il previo esaurimento delle vie di ricorso interne, da un lato, e il termine di sei mesi a partire dalla data della interna definitiva, dall’altro, la Convenzione detta altre condizioni di ricevibilità ai para. 2 e 3 dell’art. 35 CEDU.

Tra queste spicca quella della non manifesta infondatezza del ricorso. Si tratta, per tutta evidenza, di una condizione che investe il merito del ricorso, nel senso che i ricorsi alla Corte europea per essere accolti debbono presentare un fumus boni juris, cioè una seria parvenza di fondamento.

In altre parole, è manifestamente infondato il ricorso che, a seguito di un preliminare e sommario esame del suo contenuto materiale, non lasci ravvisare alcuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Corte.   Ovviamente, da ciò ne deriva che ogni ricorso con queste caratteristiche è suscettibile di essere immediatamente dichiarato irricevibile dal giudice unico.

Il concetto di manifesta infondatezza è strettamente collegato all’espressione di “quarta istanza”, utilizzata dalla giurisprudenza di Strasburgo per sottolineare che la Corte non è un giudice di appello, di cassazione o di revisione rispetto alle autorità giudiziarie degli Stati parte della Convenzione e, dunque, non può riesaminare la causa nello stesso modo in cui farebbe un giudice interno di ultima istanza.

Su questo argomento si innestano due considerazioni:

  1. da un lato, bisogna infatti ricordare che uno dei principi cardine che informano l’intero sistema convenzionale è il principio di sussidiarietà, in base al quale il compito di garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti nella CEDU, nonché di sanzionarne l’eventuale violazione, spetta in primo luogo al giudice che è più vicino all’individuo che ne chieda la tutela e la garanzia, ossia al giudice interno. Conseguentemente, la Corte EDU interviene solo in caso di inattività o di deficit di tutela da parte del giudice interno. È preferibile, quindi, sulla scorta di tale ragionamento, che le indagini sui fatti oggetto della causa e l’esame delle questioni sollevate da chi si presume vittima di una violazione dei propri diritti siano condotti, per quanto possibile, a livello nazionale, affinché le autorità interne adottino misure che pongano rimedio alle violazioni della Convenzione lamentate.
  2. d’altro canto, nonostante le peculiarità della Convenzione, questa resta comunque un trattato internazionale, soggetto quindi alle norme che disciplinano i trattati: ciò implica che la Corte non può andare oltre i limiti delle competenze che gli Stati contraenti le hanno attribuito con atto di volontà sovrana, espresso tramite lo strumento della ratifica: ossia la vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dagli Stati tramite l’adesione alla Convenzione (e relativi Protocolli). La Corte non dispone dunque di poteri di intervento diretto negli ordinamenti giuridici interni, dovendone semmai rispettarne l’autonomia.

Sulla base di simili argomentazioni, la Corte generalmente rigetta per manifesta infondatezza ricorsi che implicherebbero valutazioni circa eventuali errori di fatto o di diritto commessi dai giudici interni, e dunque ad esempio non può giudicare da sé l’accertamento dei fatti di causa che hanno condotto il giudice interno ad adottare una certa decisione piuttosto che un’altra, o ancora l’interpretazione e l’applicazione del diritto interno; l’ammissibilità e la valutazione delle prove al processo o infine la colpevolezza o meno di un imputato in un procedimento.

Eccezionalmente la Corte può rimettere in discussione tali constatazioni e conclusioni nella sola ipotesi in cui esse siano viziate da arbitrarietà flagrante ed evidente, in modo tale da pregiudicare i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione.

Prendiamo ad esempio il tema delle prove: la Corte europea sostiene – con giurisprudenza costante sul punto – che la Convenzione non regolamenta il regime delle prove in quanto tale (sul punto il “leading case” è Mantovanelli c. Francia, 1997). Conseguentemente tra le sue funzioni non rientra il compito di esaminare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi dai giudici nazionali nella valutazione delle prove, salvo che da essi consegua una violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione europea, in particolare in questo caso, dell’equità del processo, garantita dall’art. 6, par. 1, CEDU. Secondo il ragionamento della Corte, spetta dunque al giudice interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento che la Corte riconosce agli Stati, la valutazione sulle prove: solo qualora nel portare a compimento questo processo valutativo siano stati violati uno o più principi cardine posti a garanzia del giusto processo, la Corte ritiene congruo il suo intervento.

Altro esempio che mi viene in mente, in materia penale, è quello della violazione dei diritti di difesa nel senso di un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, causato dalla illegittima riqualificazione giuridica dei fatti da parte del PM successivamente alla chiusura dell’istruttoria: la Corte sul tema specifico, come in generale accennato prima sulle questioni degli errori di fatto o di diritto, ha assunto una impostazione antiformalistica: ovverosia, non basta che vi sia stata una violazione – in pratica una nullità processuale – poi non riscontrata nei successivi gradi di giudizio. Occorre in qualche maniera dimostrare che questa violazione, per il modo e il momento in cui si è realizzata, era irrimediabile. La Corte, dunque, proprio perché non vuole sostituirsi al giudice interno, e diventare un giudice di quarta istanza, si acconcia ad considerare compatibile alla Convenzione qualcosa che è anche un minus rispetto a una piena difesa, salvando quella che è una forma di “errore innocuo”. Nell’esempio che richiamavo della riqualificazione giuridica del fatto, irritualmente avvenuta oltre i termini previsti dal codice di procedura penale, la Corte si accontenta, dunque, per evitare di dichiarazione la violazione, che all’imputato sia data una occasione concreta di contestazione contro la nuova forma assunta dall’accusa: ossia non dichiara la violazione se comunque in almeno un altro grado di giudizio l’imputato abbia avuto la possibilità in concreto di difendersi dalle nuove accuse.

Oltre al concetto di quarta istanza, largamente utilizzato dalla Corte nelle sue decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza, i giudici di Strasburgo hanno elaborato altri parametri.

Anzitutto, il motivo di ricorso è manifestamente infondato ogniqualvolta – pur soddisfacendo tutte le condizioni formali di ricevibilità – non rivela nessuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU:

  • ad esempio per assenza di qualsiasi arbitrarietà o iniquità (il procedimento si è svolto conformente alle norme procedurali domestiche; i giudici interni hanno esaminato e preso in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto oggettivamente pertinenti ai fini della soluzione della disputa);
  • per assenza di sproporzione tra scopi e mezzi (questo parametro si riferisce a quegli articoli – art. 8, art. 9, art. 10 e art. 11 – che prevedono la possibilità di limitare da parte dello Stato l’esercizio di tali diritti, tramite l’adozione di misure restrittive). La Corte in questi casi ritiene l’ingerenza dello Stato non contraria alla CEDU quando essa i) è prevista da una “legge” sufficientemente accessibile e prevedibile, ii) persegue uno degli scopi legittimi previsti dalla norma (ad es. la sicurezza, l’ordine pubblico ecc…), e iii) se è necessaria in una società democratica;
  • quando esiste una giurisprudenza costante della Corte sul punto di non violazione.

La Corte inoltre perviene a conclusioni di manifesta infondatezza quando i motivi di ricorso non sono supportati da validi elementi di fatto (fondamentale in questo senso è la prova documentale a sostegno delle proprie affermazioni) e da puntuali e pertinenti argomentazioni in diritto (ad es, nel caso in cui il ricorrente che si limiti a citare una o più disposizioni della CEDU senza spiegare in che modo le stesse siano state violate). Altro esempio di rigetto è il motivo di ricorso fantasioso, relativo a fatti oggettivamente impossibili, inventati o contrari al buon senso, e infine la doglianza che sia confusa, al punto da rendere impossibile alla Corte l’esame e la comprensione delle violazioni e dei fatti denunciati.

Questa condizione di ricevibilità è stata per lungo tempo invocata dalla Commissione dei diritti dell’uomo, prima della riforma introdotta dal protocollo n. 11, per rigettare molti ricorsi con un’interpretazione estremamente rigorosa delle norme della Convenzione. Ancora oggi, si tratta di uno dei principali strumenti utilizzati dalla Corte per flirtare e rigettare la valanga di ricorsi che la Corte riceve dai 47 Stati contraenti della CEDU.

Infine mi preme sottolineare che, anche con riferimento a questa condizione di ricevibilità, ugualmente a quanto detto con riguardo al termine semestrale, si può avere una dichiarazione di irricevibilità relativa ad una singola doglianza o motivo di ricorso, formulato nel più ampio contesto di una causa. Così, ben può succedere che alcune doglianze del ricorso vengano rigettate in quanto manifestamente infondate (ad esempio, perché implicherebbero un giudizio di quarta istanza, o ancora perché il motivo di ricorso non appare supportato da idonea documentazione o non è argomentato), mentre altre doglianze superino il filtro di ricevibilità e conducano eventualmente a una constatazione di violazione della CEDU (o meglio di uno dei diritti da questa tutelati).

 

Compatibilità di ricorsi con le disposizioni della Convenzione

Altra condizione di ricevibilità prevista dall’art. 35 CEDU è quella riguardante la compatibilità del ricorso con le disposizioni della Convenzione stessa, che si traduce in una sorta di competenza della Corte ratione temporis, loci, personae, e materiae.

  1. a) Competenza della Corte ratione temporis.

Questa condizione è mutuata dal diritto internazionale generale secondo il quale un trattato non ha valore che per i fatti successivi alla sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato. Si pensi, ad esempio, agli Stati dell’Europa centrale ed occidentale, entrati a far parte del Consiglio d’Europa a partire dagli anni ‘90, i quali non sono tenuti, in via di principio, a rispondere per fatti avvenuti durante il periodo del regime comunista.

  1. b) Competenza della Corte ratione loci.

L’ambito di applicazione territoriale della Convenzione è fissato dall’art. 1 il quale prevede che i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione sono riconosciuti ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione delle Alte Parti contraenti, cioè degli Stati parte della Convenzione.

Quello che mi interessa sottolineare in proposito è il concetto di giurisdizione espresso in questa norma. In linea di principio, ai sensi dell’art. 1 della CEDU, si ritiene che gli individui sottoposti alla giurisdizione delle Alte Parti contraenti, nei confronti dei quali queste ultime sono obbligate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione, siano quelli presenti sul loro territorio. Ciononostante, in virtù di un’evoluzione giurisprudenziale tutt’altro che lineare, la Corte europea ha riconosciuto che gli Stati membri della Convenzione sono chiamati a rispondere anche delle violazioni perpetrate al di fuori del loro territorio laddove essi erano nella posizione di esercitare sulla presunta vittima un controllo effettivo, tanto de jure quanto de facto. In particolare, la Corte, nel famoso caso Bankovic e altri c. Belgio del 2001, ha precisato come l’extraterritorialità costituisca un’eccezione all’ordinaria giurisdizione degli stati in due casi: (i) quando, a qualunque titolo (occupazione militare, consenso dello stato territoriale, ecc.) uno stato, attraverso l’«effettivo controllo» di una porzione di territorio, esercita in tutto o in parte i poteri di governo dello stato territoriale; ovvero (ii) nel caso di attività degli agenti di tale stato all’estero o comunque a bordo di velivoli e imbarcazioni battenti bandiera nazionale. Successivamente, la Corte ha in parte modificato il proprio orientamento, aggiungendo che questa circostanza può verificarsi anche nel caso di atti compiuti da membri delle forze armate di uno Stato al di fuori del proprio territorio (cfr. Al-Skeini e altri c. Regno Unito, 2011), ovvero da pubblici ufficiali di uno Stato in acque internazionali (cfr. Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 2012).

  1. c) Competenza ratione personae

Non mi soffermo su questo aspetto, perché involge i concetti della qualità di vittima, già trattati dal prof. Saccucci.

  1. d) Competenza della Corte ratione materiae.

La violazione invocata dinanzi alla Corte deve ovviamente riferirsi ad una delle libertà e dei diritti sanciti dalla Convenzione. Talvolta, la formulazione apparentemente vaga delle disposizioni della Convenzione ha comportato problemi di interpretazione. Si pensi alle nozioni di “diritti e doveri di carattere civile” o di “accusa penale” contenute nell’art. 6, par. 1. Ebbene, nel corso degli anni la giurisprudenza della Commissione ha ricondotto nell’ambito della nozione di “diritto civile” il diritto del lavoro, il diritto tributario, il diritto amministrativo.

 

Altre condizioni di ricevibilità

Vi sono poi altre condizioni di ricevibilità dei ricorsi che rivestono minore importanza e che, peraltro, trovano anche scarsa applicazione nella pratica: si tratta delle ipotesi di ricorso abusivo, di ricorso anonimo o del ricorso identico ad uno già esaminato o già sottoposto ad altra istanza internazionale.

Anzitutto il ricorso è irricevibile a norma dell’art. 35, par. 3, lett. a), quando è abusivo, ossia azionato dal ricorrente in modo pregiudizievole, al di fuori della sua finalità.

La giurisprudenza della Corte EDU ha chiarito a questo proposito che il ricorso è abusivo:

  • se fondato deliberatamente su fatti inventati o falsamente provati, in modo da portare in errore la Corte; oppure
  • se utilizza un linguaggio vessatorio, oltraggioso, minaccioso o provocatorio nei confronti dello Stato convenuto, della Corte, dei giudici o della Cancelleria; o ancora
  • se si pone in contrasto e in violazione intenzionale dell’obbligo di riservatezza assunto dal ricorrente nell’ambito delle negoziazioni nel corso della composizione amichevole tra la parte e lo Stato convenuto (l’ipotesi di composizione è prevista dall’art 39 CEDU, ed è obbligatoria ai sensi dell’art. 62, par. 1 del Regolamento della Corte).

Per quanto concerne il ricorso anonimo è evidente che la Corte non può accettare ricorsi nei quali non si è specificato colui che lamenta la violazione della Convenzione sia perché deve poter conoscere i fatti di causa sia per evitare strumentalizzazioni politiche.

Altra e diversa questione è quella della riservatezza sul nominativo del ricorrente, che ben può essere richiesta al Presidente della Camera incaricato di seguire il procedimento quando ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 47, par. 4 del Regolamento di procedura della Corte. Si ponga il caso che il ricorrente sia una figura di spicco – ad esempio un politico: in queste situazioni la richiesta di riservatezza serve ad evitare delle ripercussioni pregiudizievoli sulla vita privata del ricorrente. Altro esempio è quello della vicenda che abbia un rilievo mediatico nazionale, e la richiesta viene fatta per evitare gli effetti negativi che la pubblicizzazione circa la presentazione di un ricorso potrebbe avere in questi casi. Ancora, la richiesta di anonimato può avere come spiegazione il timore di ritorsioni (potrebbe essere questo il caso di un richiedente asilo).

Per quanto concerne i ricorsi identici a quelli già presentati ovvero presentati ad altre istanze internazionali, si verte evidentemente in materia di ne bis in idem e di litispendenza.

La Corte, tuttavia, in ragione della particolarità della materia dei diritti umani ha sempre interpretato in maniera non restrittiva tali principi.

In particolare, il concetto di identità si riferisce allo stesso tempo, e contestualmente, alle parti e ai motivi con la precisazione che l’identità dei motivi non si riferisce ai mezzi di fatto e di diritto allegati – ossia alla qualificazione giuridica della domanda – ma piuttosto ai fatti storici che fondano la violazione del diritto invocato e che sono posti a fondamento del ricorso.

 

La condizione relativa al pregiudizio importante

L’ultima condizione prevista all’art. 35, comma 3, lett. b), CEDU è stata introdotta con l’adozione del Protocollo n. 14 ed è stata oggetto di modifica da parte del Protocollo n. 15 recentemente adottato (ma, come detto, non ancora in vigore).

Questa nuova condizione richiede che un ricorso, seppur generalmente ricevibile e potenzialmente fondato, possa essere rigettato nel caso in cui il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante come conseguenza della violazione lamentata. La previsione del suddetto criterio di ricevibilità, ispirato al principio de minimis non curat praetor, ha l’obiettivo di mettere a disposizione della Corte europea uno strumento utile a definire in modo rapido le controversie che non meritano un esame del merito così da avere più tempo per concentrarsi sui restanti casi.

L’elemento essenziale e centrale di questa nuova disposizione è, dunque, il “pregiudizio importante” la cui sussistenza deve essere necessariamente verificata caso per caso. A tal fine, la Corte europea tiene conto sia della percezione soggettiva del ricorrente che delle conseguenze obiettive della violazione e, in particolare, del pregiudizio patrimoniale. Quest’ultimo non viene valutato in astratto, ma facendo riferimento alla situazione specifica della persona e di quella economica del paese o della regione in cui questa vive.

L’applicazione del criterio del “pregiudizio importante” incontra due limiti stabiliti dallo stesso art. 35, comma 3, lett. b), CEDU. Questa disposizione prevede, in primo luogo, che non può essere applicato il suddetto criterio quando “il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito”. Ciò si verifica, per esempio, quando la Corte sia chiamata a risolvere questioni di carattere generale relative alla portata degli obblighi convenzionali ovvero quando lo Stato convenuto sia chiamato a risolvere problemi di carattere strutturale che coinvolgano un grande numero di persone.

Il secondo limite posto all’applicazione del suddetto criterio prevede che un ricorso possa essere dichiarato irricevibile “a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”. Quest’ultimo periodo, espressione del principio di sussidiarietà, è stato eliminato dalla riforma adottata con il Protocollo n. 15. Secondo quanto si legge nell’explanatory report che accompagna il suddetto Protocollo, questa modifica è stata adottata al fine di dare migliore applicazione al principio de minimis non curat praetor.

 

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