La nuova Costituzione Italiana

C’È BISOGNO DI UNA NUOVA COSTITUZIONE!

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
L’Italia è una Repubblica plutocratica, fondata sulla disoccupazione. La sovranità appartiene a iMercati™️, che la esercitano informalmente e senza i limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica garantisce i diritti inviolabili del mercato: la libera circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e del lavoratore sia come singolo, sia nelle formazioni aziendali ove si aliena la sua personalità, e richiede ai lavoratori l’adempimento dei doveri inderogabili di sfruttamento.

Art. 3
Tutti i cittadini senza capitali non hanno dignità sociale e sono in balìa davanti alla legge, con distinzione di sesso, di genere, di orientamento sessuale,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e sociale che limitando di fatto la libera circolazione del capitale impediscono il pieno sviluppo degli investimenti e l’effettiva penetrazione delle lobby nell’organizzazione politica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i capitalisti il diritto al profitto e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni lavoratore ha il dovere di svolgere, al massimo delle proprie capacità e senza alcuna possibilità di scelta, un’attività che concorra al progresso materiale della plutocrazia.

Art. 5
La Repubblica, una ma divisibile, riconosce e promuove gli egoismi locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato la più ampia privatizzazione amministrativa; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della rendita e del profitto.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme la concorrenza, la deflazione salariale, lo sfruttamento privatistico dei monopoli naturali.

Art. 7
Lo Stato e l’Unione Europea sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e sottoposti alla Germania.
I loro rapporti sono regolati dai Trattati Europei.

Le modificazioni dei Trattati, imposti dalla Germania, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le teorie economiche sono egualmente liberiste davanti alla legge.

Le teorie economiche diverse dal liberismo non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. I loro paper sono censurati per legge.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca lascientifica™️.

Tutela i lobbisti  e il patrimonio finanziario e speculativo della Nazione.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto leuropeo™️ generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati europei.

Lo straniero il quale sia protetto nel suo paese dall’esercizio dei doveri di sfruttamento garantiti dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo, di vitto, di alloggio e pensione a 65 anni senza contributi versati nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione né il rimpatrio dello straniero per qualsiasi reato. La Repubblica garantisce la cittadinanza e il ricongiungimento familiare fino al quarto grado di parentela.

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra, ma partecipa a missioni militari all’estero e permette l’insediamento di basi militari straniere sul territorio della Repubblica, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di sudditanza verso altri Stati, alle CESSIONI di territorio e di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la competizione e lo sfruttamento tra le Nazioni; promuove e favorisce regolamenti e direttive rivolti a tale scopo.

Art.12
La bandiera della Repubblica è lo straccio blu: 12 stelle d’oro in cerchio, di eguali dimensioni.

Parte I
Doveri e doveri dei cittadini

Titolo I
Rapporti incivili

Art. 13
La libertà personale è violabile.

È ammessa la detenzione, l’ispezione o la perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto immotivato dell’autorità.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’autorità pubblica o privata, può adottare provvedimenti “provvisori” non motivati che restano in vigore oltre le successive quarantotto ore; si intendono non revocati fino ad esplicito provvedimento.

È punita ogni resistenza fisica e morale delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i modi e i cavilli necessari all’insabbiamento e le modalità dilatorie per evitare il giudizio e anche la carcerazione preventiva dei detentori di capitale.

Art. 14
Il domicilio è violabile.

Vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, sequestri, non solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, mediante strumenti digitali senza le garanzie prescritte per la tutela della riservatezza e della libertà personale.

Gli accertamenti, le ispezioni e la raccolta massiva di dati sensibili da parte di chiunque, per motivi di sanità, di protezione degli azionisti o a fini economici e fiscali non sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono violabili.

La loro violazione può avvenire per atto immotivato dell’autorità pubblica o privata senza garanzie stabilite dalla legge.

L’utilizzazione di forme di comunicazione non digitali è vietato.

Art. 16
Ogni cittadino può migrare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio leuropeo™️, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità, di vaccinazioni, di fascia di reddito o di sicurezza del capitale finanziario. Nessuna restrizione può riguardare la plutocrazia.

Ogni lavoratore italiano è libero di emigrare dal territorio della Repubblica e ogni straniero è libero di entrarvi, anche senza i permessi necessari, salvo gli obblighi di competizione tra lavoratori e i doveri di costituzione di idoneo esercito industriale di riserva.

Art.17
I plutocrati hanno diritto di riunirsi pacificamente per coordinare le proprie iniziative in campo economico, ambientale, dell’informazione e della tutela del capitale finanziario.

Per le riunioni dei plutocrati, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni dei plutocrati in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che non possono vietarle; per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità dei plutocrati, devono essere schierate le forze di pubblica sicurezza a difesa del sereno e pacifico svolgimento degli incontri.

Art. 18
I plutocrati hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono tutelate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere economico.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria teoria economica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di teorie contrarie al liberismo.

Art. 20
Il carattere liberista e il fine di studio e di propaganda d’una associazione, istituzione, o centro studi, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, né di speciali gravami o controlli in ogni forma di attività di comunicazione.

Art. 21
Non tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure; i profili social, i blog personali, i video amatoriali, i contenuti digitali diffusi da privati invece sì.

Si può procedere a sequestro, cancellazione, deindicizzazione, oscuramento e censura, di post, video, pagine web, per atto immotivato dell’autorità privata che veicola il contenuto.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro del contenuto digitale, il suo oscuramento o cancellazione o deindicizzazione, può essere eseguito dagli uffici periferici del fornitore di servizi digitali, che non devono né nell’immediato né successivamente giustificare il proprio operato all’utente o all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro, la cancellazione, l’oscuramento o la deindicizzazione, s’intende comunque convalidata in ogni effetto di legge ed è inappellabile.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i nomi dei privati cittadini colpiti da provvedimenti di censura da parte dei fornitori privati di servizi di comunicazione digitali.

Sono vietate le pubblicazioni, a stampa e sul web, gli spettacoli, i video e tutte le altre manifestazioni del pensiero contrarie al liberismo. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

(post che sarà aggiornato periodicamente qui…)

 


 

● Conte: dopo le dimissioni

Intervista a Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, che all’AGI spiega cosa potrebbe venir fuori da una situazione politica “molto fluida”. [via Italialeaks]

Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l’apertura ufficiale della crisi di governo “la situazione è molto fluida” e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd (“a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un’ulteriore frammentazione”) o il ritorno alle urne.

Lo spiega all’Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all’Università Roma Tre. “Le crisi di governo possono essere parlamentari o extraparlamentari – afferma il professore – le più comuni, oltre 60 volte su 65 governi, sono extraparlamentari, come è accaduto con il premier Conte. Extraparlamentari significa che il presidente del Consiglio si dimette senza un esplicito voto di sfiducia da parte delle Camere e il governo resta in carica fino alla nomina di un nuovo governo. Gli scenari possibili sono vari – prosegue Celotto – siamo davanti a una crisi molto tattica e questo tatticismo ricorda quello del marzo 2018, subito dopo le elezioni, perché il risultato elettorale è stato composito e come tale non ha indicato una maggioranza naturale. Del resto – sottolinea il professore – dobbiamo ricordare che siamo una repubblica parlamentare dove il governo viene nominato dal Parlamento e non direttamente dal popolo, come avviene nelle repubbliche presidenziali”.

I tre scenari possibili per il dopo Conte

Con le dimissioni di Giuseppe Conte si sono aperte tre alternative: la prima è un nuovo governo che si può chiamare di scopo, del presidente o di garanzia. “Questi termini – osserva il docente di Roma Tre – possono essere ritenuti sinonimi, e indicano un governo che ha una guida non politica e del quale fanno parte ministri per gran parte non politici ma tecnici. Un po’ come è accaduto con il governo Monti. Dobbiamo ricordare – afferma Celotto – che tecnico non è una parola dal significato malevolo, anzi dovrebbe significare un governo di alta competenza, di alta qualità tecnica che puo’ favorire dei risultati per il Paese”.

La seconda alternativa “è un governo politico che metta insieme il Pd e il M5s, ovviamente il Pd in tutti i suoi ranghi, e anche con pezzetti di Leu e gruppo misto per arrivare a una maggioranza abbastanza stabile soprattutto al Senato: qui la maggioranza è di 158 e bisogna raggiungere 162 o 165 per governare in maniera tranquilla. Sicuramente un governo di ampia coalizione politica che è tutto da costruire per capire come i 5 Stelle che hanno lavorato con un partito di centrodestra possono lavorare con un partito di centrosinistra”.

La terza alternativa è il voto: “Nel caso in cui non si riesca a formare un nuovo governo il presidente della Repubblica scioglie le Camere e si va direttamente alle urne”. Quali dei tre scenari è il più probabile? “In questo momento – risponde Celotto – io direi che il governo politico ha un 40% di possibilità, il governo tecnico un 35% e il voto un 25%. Sono percentuali molto vicine perché la situazione mi sembra molto fluida”.

Le consultazioni del Capo dello Stato

La parola passa a questo punto al Capo dello Stato che da oggi pomeriggio avvierà le consultazioni tra le forze politiche. “Le consultazioni sono il modo di avere il polso della situazione – chiarisce l’esperto di diritto costituzionale – ciascun gruppo parlamentare viene ricevuto al Quirinale e vengono ricevuti normalmente dal più piccolo al più grande, in ordine di rappresentatività politica. Sappiamo che alla fine delle consultazioni, che possono durare un paio di giorni, il presidente puo’ fare diverse cose: un secondo giro di consultazioni, affidare un mandato esplorativo, cioè un preincarico a un soggetto di garanzia come avvenne l’anno scorso con i presidenti del Senato e della Camera, o ancora designare direttamente un nuovo presidente del Consiglio il quale a sua volta farà le consultazioni per formare il governo”.

La partita in atto nel Partito democratico

Zingaretti e Renzi come si giocheranno questa partita? “Il ruolo del Pd è sicuramente il più difficile – evidenzia Celotto – sappiamo che è un partito molto diviso in correnti per cui bisogna capire se riesce a trovare una unitarietà nello stare al governo oppure se questa unitarietà non la riesce a trovare, per cui rischia una frammentazione ulteriore. In fondo la situazione è un po’ come quella del 2006, quando Prodi mise insieme nella coalizione dell’Ulivo una varietà composita di governo, e quindi un governo con grandi intenzioni politiche che non sempre riusciva a portare a termine i suoi obiettivi. A mio avviso il Pd deve fare un’importante analisi per capire se conviene andare al voto o cercare di governare. Il tentativo di governare può essere il più costruttivo per il Paese, ma vanno anche calcolati gli interessi politici delle singole correnti di voler andare al voto oppure di voler provare ad andare al governo. Penso che sia difficile anche all’interno del Pd capire questi equilibri”.

La possibilità di un accordo tra Pd e M5s

Quindi, prima di parlare di un accordo 5 stelle-Pd “bisogna capire se ci puo’ essere una convergenza politica completa di tutte le correnti del Pd e di tutte le parti dei 5 stelle verso un governo congiunto. A quel punto va fatto il programma, ed è tutto da vedere quali possano essere i punti di convergenza. Ma il problema più grave è trovare la convergenza tra Pd e M5s sull’idea di abbinarsi”.

A complicare il quadro politico c’è anche la manovra economica che l’Italia dovrà preparare nei prossimi mesi. “è uno scenario importante – ammette Celotto – la manovra economica che ci aspetta è impegnativa, da decine di miliardi. Inoltre, ci sono le clausole di garanzia sull’Iva e c’è sicuramente bisogno di fronteggiare i parametri europei, per cui sarà una manovra dispendiosa e importante. Si tratta di capire come i partiti vorranno muoversi rispetto a questo. Sappiamo bene – osserva il docente – che nessun partito politico vuole intestarsi una manovra sanguinosa e dura, per cui in questa ottica potrebbe essere più plausibile che sia un governo a matrice tecnica ad intestarsi queste riforme, come accadde nel 2011 con il governo Monti. In ogni caso – conclude – il quadro mi sembra molto fluido e penso che ci vorrà qualche giorno per risolvere questa crisi”. 

● L’Euro, cosa è

Un tempo era lo stato a emettere moneta, libera da debito. Oggi (forse un po’ incredibilmente, no?) questo compito è assolto dalla BCE, un privato che sottrae allo stato il potere di sovrintendere le politiche monetarie e fiscali, già funzioni di carattere pubblico. Ora lo Stato è diventato un guscio vuoto, autoritario e iniquo, un mero passacarte degli interessi di enti sovranazionali non eletti. La soluzione per lo stato, forse, non sarebbe il ripristino dei diritti e della democrazia mediante la riappropriazione della sovranità, attuando politiche economiche in funzione dei reali bisogni del paese?

m-e-r-c-a-n-t-i-l-i-s-m-o

L’Euro, che non è [solo] una moneta (per giunta a debito) [1] è presumibilmente una truffa (sich!) perché, se è vero che lo scopo di una moneta è quello di svolgere un servizio di rappresentazione “cartacea” (o unità di conto o intermediazione) dei beni e servizi scambiati tra le parti, non si capisce perché tale servizio non possa essere neutro, vale a dire auto-prodotto (a livello di comunità/nazione) e privo di interessi. L’Euro, più che una moneta qualsiasi, è e rappresenta invece un accordo monetario di parità tra i “vecchi” cambi nazionali, volto ad armonizzare forse l’impossibile, puntando alla facilitazione dei movimenti finanziari di alto livello… senza tenere conto delle rispettive e disparate politiche economiche nazionali. Ora, col senno di poi, è facile notare come l’Euro sia non tanto una moneta vera e propria quanto un “club”, un accentrato sistema di governo delle politiche economiche dei popoli, artatamente ideato da privati capitalisti, non certo eletti democraticamente. Bello vero?

Lo scorso 1° gennaio infatti l’Euro ha compiuto i suoi primi venti anni di vita. Dovremmo ormai aver maturato la giusta consapevolezza su come giudicare l’attuale progetto di integrazione europea, culminato nell’unione monetaria del 1999, anzi del 1997 (dato che quello fu l’anno della fissazione dei cambi tra paesi aderenti): oltre alle venti candeline, l’Unione Europea ha spento qualsiasi possibilità di attuazione di politiche emancipatorie per le classi meno abbienti e ha contribuito in maniera decisiva, come detto sopra, alla depoliticizzazione delle decisioni di politica economica, ormai dipinte da un élite quasi esclusivamente come scelte tecniche.

Negli ultimi vent’anni risulta che la limitazione della crescita reale dei redditi da lavoro sia stata una delle cause di stagnazione della domanda, anche se c’è chi sostiene, tra l’altro, che fu l’eliminazione della scala mobile il motivo dell’utile rallentamento dell’inflazione, che negli anni passati era considerato uno dei fattori negativi per la normalizzazione del sistema economico di un paese. Tuttavia, oggi di inflazione non ce n’è… Eppure non sembra che si stia meglio di quando i salari erano difesi dalla scala mobile e c’era la “liretta”… Oggi non ci sarà inflazione ma in compenso c’è l’ “eurone”, però non vi è lavoro (e quindi reddito) e per l’appunto tutto ciò è dovuto alla Moneta unica.

Domanda retorica (non occorre rispondere), secondo te è meglio:

1. un’inflazione al 4, 5, 6% (e più) con la possibilità di recuperare il potere d’acquisto oppure:

2. un’inflazione a zero, ma nessun reddito perché non hai lavoro?

Ecco, ora deglutisci… e ripeti con me: il pericolo non è l’inflazione, il pericolo è la deflazione. Il pericolo non è l’inflazione, il pericolo è la deflazione. IL PERICOLO NON È L’INFLAZIONE, IL PERICOLO È LA DEFLAZIONE. [2]

Molti, come modestamente il sottoscritto, sostengono che la moneta appartiene di diritto a chi lavora, produce e contribuisce in qualsiasi modo al benessere collettivo. Nel mondo economico attuale invece ogni moneta a corso forzoso, attraverso artifici o raggiri, “sembra” essere di proprietà della banca centrale che semplicemente la stampa e poi la presta ad interesse ai legittimi proprietari.
Il risultato di tutto questo è che più si produce nuova ricchezza, più il corpo sociale impoverisce indebitandosi sempre di più e se a questo aggiungiamo una classe politica che a tutto mira meno che al benessere dei cittadini, abbiamo oltre al crescente indebitamento anche una spesa pubblica che ogni anno aumenta. Tanto per chiarire oggi spendiamo ogni anno oltre la metà di quello che si produce (circa 750 miliardi di Euro).

Il risultato sono tasse crescenti per coprire debiti in realtà inesistenti e sperperi pubblici, mentre i Diritti fondamentali, i servizi essenziali come gli investimenti per ricerca, scuola, infrastrutture ecc., sono ridotti o azzerati per mancanza di fondi…

TRATTO DA WSI ECONOMIA

INTERVISTATORE. E di chi è la colpa secondo il professor Sapelli? Chi ha voluto l’Euro è stata la sinistra internazionale che ha condannato alla povertà la classe media.

“Di certo tra i padri dell’euro ci sono ordoliberalisti tedeschi, che hanno spinto per estendere a tutti gli europei la Costituzione della Germania, imponendo dall’alto anche una forma economica (…) è stata creata per la prima volta una moneta senza uno Stato, provocando i disastri che sappiamo, con effetti tutti deflattivi, imposti dalla Germania per assicurarsi un surplus commerciale. Così Berlino drena risorse a tutta Europa e poi le trasferisce all’estero”.

INTERVISTATORE. E, all’affermazione secondo cui, “quindi le posizioni anti-euro sono solo elettorali”, Sapelli risponde.

“Le posizioni politiche si capiscono bene: c’è l’inversione della rappresentanza. Chi ha voluto l’euro è stata la sinistra internazionale, dai Delors ai Blair, con Clinton e fino a Prodi; la socialdemocrazia tedesca e l’azionismo italiano dei Ciampi e Padoa Schioppa. Ma così questa sinistra ha condannato alla povertà la classe media, nella sua definizione americana, cioè con dentro anche gli operai. Insomma, tutta la gente onesta. Quindi ora non la può più rappresentare. Chi ci può pensare? La destra moderata. Ecco perché hanno fatto fuori Berlusconi, nel 2011. E direi che lo stesso è appena accaduto a Fillon: i magistrati francesi hanno fatto un piacere agli eurocrati”.

INTERVISTATORE. E sull’Euro il professore non ha dubbi: uscirne è difficilissimo, anche se un sistema più tecnico c’è.

“Penso che come è stata una follia entrare, così è facile fare follie uscendo. Il problema non è la moneta, ma il credito: bisognerebbe riuscire a separare il sistema dei pagamenti da quello dei crediti (…) Tecnicamente non c’è nulla. È una gabbia. Gli unici in Italia che possono elaborare qualcosa di serio sono i professori Paolo Savona e Giuseppe Guarino (…) Ci sarebbe un metodo tecnico per lasciare l’euro, ma richiederebbe la cooperazione di tutte le banche centrali e di tutti i governi. Tutti seduti intorno a un tavolo con l’obiettivo comune di ridenominare ogni attività nelle valute nazionali. Accompagnando per un periodo anche lungo la doppia circolazione, dell’euro e della nuova valuta. Al momento è una prospettiva auspicabile, ma irrealistica”.

[1] La nostra moneta ufficiale, l’Euro, come tutte le altre monete a corso forzoso, la cui accettazione è imposta dalla legge, è una moneta basata sul debito. Lo Stato, che ogni anno deve adeguare la quantità di moneta in circolazione, necessaria per lo scambio di beni e servizi, si indebita con la banca centrale che stampa il denaro, emettendo titoli di debito (Bot, BTP, CCT ecc.) per un pari importo e sui quali deve pagare anche un tasso di interesse.
[2] Prof. Giulio Sapelli all’VIII Assise degli Amministratori camerali lombardi (29 Novembre 2018). “Non esiste il problema dell’inflazione, ma quello della deflazione. Sono andato in un paese della Val Trompia, che è uno dei posti più ricchi del mondo, per un convegno sindacale. Il locale segretario della Fim mi ha detto che è in pensione, ma il figlio e la figlia, in cassa integrazione, sono tornati a vivere in casa perché non hanno i soldi per pagare il mutuo. Stiamo erodendo la ricchezza non solo dei ricchi, ma anche dei poveri e delle classi medie (dove ci sono anche gli operai). Il pericolo è la deflazione, cioè che si fermi tutto. Allora, ciò che ci può guarire è l’inflazione. Bisogna convincere i tedeschi, i quali non conoscono neanche più la loro storia – Weimar non ha insegnato loro niente? –, che non esiste il problema dell’inflazione, ma quello della deflazione. Abbiamo iniettato nel sistema trilioni di liquidità, dovremmo avere l’inflazione al 20% e invece non l’abbiamo. Qui arriviamo al vero problema e secondo me le camere di commercio devono farsene carico con coraggio: questi soldi non sono andati all’economia reale, ma sono serviti a salvare le banche; se non pensiamo a riformarle continueremo per molto tempo a cercare di salvarle, senza riuscirci. Dobbiamo tornare a separare banche di investimento e banche d’affari. Non si può parlare di sussidiarietà e poi pensare che un organismo dall’alto controlli migliaia di intermediari finanziari, tantomeno a livello europeo. Occorre dunque separare le banche. Bisogna chiedere agli imprenditori di creare le proprie banche, di rafforzare le banche cooperative, le Bcc, le banche popolari. I paesi con un forte sistema di banche cooperative sono già da parecchio oltre la crisi. Il problema è che nessuna economia è uguale all’altra: il mondo è diseguale. Se si guarda dentro le cifre, anche quelle dell’Ocse, ci si accorge che vi sono settori che sono anticiclici: il biomedicale, le nanotecnologie, un certo tipo di informatica, le macchine utensili (in cui eravamo i primi al mondo e che stiamo continuando a distruggere). Alcune imprese tengono perché dei loro prodotti non se ne può fare a meno. Bisogna avere l’intelligenza di scegliere sette-otto settori anticiclici, puntare su questi e difenderli a tutti costi, anche con l’intervento pubblico. Non è detto che si possa uscire dalla crisi solo con la mano privata. Bisogna intervenire nelle situazioni in cui i privati da soli non ce la possono fare, auspicando anche degli interventi di capitale estero. La crisi che attraversiamo è fatta di luci e ombre. È una crisi con molte componenti morali e spirituali, quindi è anche una crisi di attesa. Attendiamo che ci sia la soluzione. Per esempio, occorre abbassare le tasse sulle imprese. Come può, infatti, crescere un paese con il 50-60% di carico fiscale? Non esiste al mondo, e ve lo dico da studioso di storia e teoria economica, una situazione analoga. Occorre cercare di aumentare la massa salariale. Le camere di commercio sono un attore economico: sono un’autonomia funzionale, ma possono agire come strumenti di governo dell’economia. Sono la casa degli attori del mercato, grazie alla quale l’imprenditore non è più suddito, ma cittadino. Le camere e le loro iniziative sono un elemento per affrontare la crisi, nella consapevolezza che il mondo non è solo nero e bianco, ma grigio e che in fondo al tunnel la luce che s’intravede è quella della speranza.”.
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● È il documento più tradotto nel mondo

Dichiarazione-diritti-uomo

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) secondo il Guinness dei Primati, è il documento più tradotto nel mondo.

Se chiedessi di menzionare i propri diritti, molte persone ti direbbero semplicemente la libertà di parola o di fede o forse un paio di altri. È indubbio che tali diritti siano importanti ma il campo dei diritti umani è davvero molto più vasto. Ad esempio si tratta di:

potere di scelta e opportunità,

libertà di ottenere un lavoro,

di intraprendere una carriera,

di crescere i propri figli,

di scegliersi il proprio partner,

diritto a viaggiare o permanere ovunque,

diritto di lavorare senza essere maltrattati, senza subire abusi e senza la minaccia di un licenziamento arbitrario,

vi è persino il diritto al tempo libero…

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, redatta dai rappresentanti di tutte le regioni del mondo, adottata dalle Nazioni Unite è l’attestazione sui diritti umani più universale che esista. Tratteggia i diritti fondamentali i quali formano le basi per una società ugualitaria. Con questo atto storico l’assemblea dell’ONU fece appello a tutti gli Stati membri (circa duecento) di divulgare il testo della Dichiarazione “affinché venga esposta, letta e spiegata principalmente nelle scuole ed in altre istituzioni educative, senza distinzione basata sulla posizione politica dei Paesi o dei territori”.

La Dichiarazione è un documento concreto che è stato accettato come contratto tra un Governo e la sua gente praticamente in tutto il mondo.

Nato settant’anni fa, non a caso, quando le città di tutta l’Europa e dell’Asia erano rese a cumuli di macerie fumanti, quando milioni di persone erano morte per la guerra e molti altri milioni erano prive di casa o morivano di fame. Sotto la presidenza di Eleanor Roosevelt (vedova del presidente Franklin Roosevelt) l’apposita Commissione decise di redigere il documento che divenne la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La Roosevelt, sua ispiratrice, né parlò come della Magna Carta internazionale dell’intera umanità, fu adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Nel preambolo e nell’Articolo 1, la Dichiarazione proclama i diritti di ogni essere umano: 

“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. La noncuranza e il disprezzo per i diritti umani hanno prodotto atti barbarici che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità. L’avvento di un mondo in cui gli esseri umani possono godere di libertà di parola e credo, libertà dalla paura e dalla povertà è stata proclamata come la più elevata aspirazione della gente comune. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”

I Paesi membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a promuovere gli articoli sui diritti umani che, per la prima volta nella storia, sono stati codificati in un unico documento. Di conseguenza, molti di questi diritti, in varie forme, fanno parte delle leggi costituzionali delle nazioni democratiche. Tutto questo è così semplice, splendido, anzi direi magnifico… (Per l’Italia si veda anche la Legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Mai come ora, i diritti del singolo individuo anche di nazionalità italiana, delle minoranze, delle etnie più povere e oppresse vengono non solo disattesi ma addirittura calpestati.
Il concetto di dignità umana e uguaglianza viene attaccato con forza e senza sosta da una narrazione dei fatti intrisa di colpa, paura e ricerca di capri espiatori, diffusa da coloro che cercano di arrivare o di restare ancorati al potere, ad ogni costo.

Tutti possono prendere posizione agendo a livello locale per riconoscere e far rispettare i diritti uguali e inalienabili di tutto l’essere umano.

Occorre crederci e attivarsi.

…Se troverai un po’ di tempo per pensare, con leggerezza, ascolta >>> 
https://soundcloud.com/stefano-ni…/il-progetto-vera-economia
e poi visita >>> 
https://www.youtube.com/watch?v=Gd8-4-NAcG8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KaC0Wm4eCSfOrYQ43_7TaqfJM-ZfAqy8C2X8PLiV8cwYxk43_15X5XOY

● Diritti umani: spettano a tutti, anche a te e me

carta dudu

Sono diritti universali ed irrinuciabili. I diritti umani sono una categoria di diritti che spessissimo è citata ed utilizzata, perfino impropriamente, senza averne compreso appieno il profondo significato. È l’insieme di diritti, disposizioni di legge e libertà fondamentali che spettano all’individuo solo per il fatto di esistere. Riguardano tutti, ma proprio tutti, anche te e me. Semplice, no?

Costituiscono un patrimonio non alienabile, non trasferibile, di ogni uomo, avendo ad oggetto diritti e libertà che permettono alla persona di esprimersi e svilupparsi al pieno delle proprie potenzialità, in una prospettiva di libertà e possibilità di realizzazione personale non ostacolata da non consentite e restrittive limitazioni.

Il riconoscimento di tali diritti permette quindi all’uomo, inteso in generale quale individuo – senza distinzioni di etnia, sesso, età, religione o orientamento sessuale – di poter condurre una esistenza dignitosa e libera, sviluppando armonicamente la propria personalità e le proprie aspirazioni, nel rispetto degli altri e degli ordinamenti giuridici nei quali si muove.

I diritti umani, in linea di principio, sono dotati delle maggiori garanzie di tutela da parte del sistema giuridico, nazionale ed internazionale, in quanto diritti universali, e sono diritti naturali, cioè riconosciuti a tutti dalla nascita, senza che debbano essere acquistati o ricevuti da chicchessia: i diritti umani non sono forse quei diritti che l’uomo ha per il solo fatto della sua umanità? E, se è così, allora non si può negare che siano diritti naturali a tutti gli effetti. La loro universalità, vale a dire il fatto che siano riconosciuti a tutti, comporta che siano diritti fondamentali, non trasmissibili ad altri né cedibili, e dunque irrinunciabili, nonché indivisibili (cioè non separabili).

L’esemplificazione dei diritti umani è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato quale «ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».

 

I diritti umani: quali sono

I diritti umani includono i diritti di natura civile e politica, quelli di natura economica, sociale e culturale, e da ultimo i diritti di terza generazione, che annoverano i diritti di solidarietà ed autodeterminazione dei popoli.

Volendo esemplificare alcuni di quelli elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, senza pretendere di volerli citare tutti (specialmente per il fatto che la loro esistenza non è legata ad un numero chiuso, ben potendosi riconoscere ulteriori diritti e libertà fondamentali), sono ricompresi nella categoria dei diritti umani i seguenti diritti e libertà:

  • diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, con divieto dello stato di schiavitù, servitù o di tortura;
  • diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica;
  • diritto ad una eguale tutela da parte della legge e ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali;
  • libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e diritto ad una cittadinanza;
  • diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;
  • diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di opinione e di espressione;
  • diritto di proprietà;
  • libertà di riunione e di associazione pacifica;
  • diritto all’istruzione, alla sicurezza sociale ed al lavoro (comprensivo del diritto al riposo ed allo svago);
  • diritto di partecipare al governo del proprio paese, nonchè diritto di accedere – in condizioni di eguaglianza – ai pubblici impieghi del proprio paese;
  • diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di poter partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale, con efficacissima formulazione, contiene una norma che, aldilà delle definizioni di legge, è un vero e proprio proclama: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

 

I diritti umani: C.E.D.U. – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Nonostante l’immenso valore sociale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, tale atto non ha valore di legge, per cui il suo non essere vincolante per gli stati ha comportato che successivamente fosse necessario garantire la protezione dei diritti umani attraverso apposite normative sovranazionali, volte a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo.

In Europa è stata emanata a Nizza, nel 2000, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), che comprende e riconosce la protezione di numerosi diritti umani, fra i quali quelli alla

  • dignità umana ed alla vita,
  • all’integrità della persona (con divieto di tortura, di schiavitù e di pene o trattamenti inumani o degradanti),
  • i diritti alla libertà,
  • sicurezza,
  • rispetto della vita familiare e privata
  • nonché le libertà fondamentali, quali la libertà di pensiero, di espressione, di riunione ed associazione, di religione.

Per garantire il rispetto dei diritti umani ed assicurare che venga fatta giustizia nelle ipotesi di loro violazione, è stata istituita apposita corte a Strasburgo, chiamata a risolvere specificatamente i casi di violazione dei diritti umani sottoposti alla sua attenzione.

 

Per potersi rivolgere alla Corte E.D.U.

tuttavia, è necessario aver cercato di ottenere tutela per la propria situazione giuridica presso le corti del proprio stato europeo di appartenenza: soltanto dopo aver ricorso alla tutela giurisdizionale nel proprio paese infatti, e non aver ottenuto il riconoscimento di quanto chiesto, sarà possibile presentare ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo.

Scarica il ricorso alla CEDU (file Pdf)

 

 

La D.U.D.U. commentata dal Prof. Antonio Papisca >>> 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-prof-antonio-papisca/3

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● GDPR-Privacy occorre sapere che

Dal DPO, ai registri delle attività di trattamento, sono numerose le novità da considerare prima del 25 maggio 2018, data in cui entrerà in vigore il GDPR, ossia il regolamento europeo sulla privacy. Ecco la guida pratica completa e cosa fare per adeguarsi

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Il 25 maggio 2018 entra in vigore il GDPR – General Data Protection Regulation, ovverosia il Regolamento europeo sulla privacy approvato il 14 aprile 2016, direttamente applicabile agli Stati membri dell’Unione, con il quale è stato delineato un nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali che pone molte nuove regole e importanti adempimenti da rispettare. Tuttavia, ad oggi, non tutti sono pronti alla novità e moltissimi ancora non si sono adeguati alle nuove regole e, in generale, vige ancora molta confusione sul tema. Cerchiamo, perciò, di fare chiarezza.


A chi si applica il GDPR

Nell’analizzare il nuovo regolamento la prima cosa da fare è quella di individuarne il campo di applicazione. Il GDPR, in particolare, avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che, a prescindere da dove si trovino, vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.


Campo di applicazione materiale

Più tecnicamente, le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle (sole) persone fisiche in maniera interamente o parzialmente automatizzata o in maniera non automatizzata se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi.


Restano esclusi dal campo di applicazione del GDPR:

  • i trattamenti di dati personali che non rientrano nel campo di applicazione del diritto UE;
  • i trattamenti di dati personali che sono effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune;
  • i trattamenti di dati personali che sono effettuati da una persona fisica nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
  • i trattamenti di dati personali che sono effettuati dalle autorità competenti con finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Campo di applicazione territoriale

Così definito il campo di applicazione materiale del Regolamento, va detto che lo stesso è circoscritto anche a livello territoriale, in quanto riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività poste in essere dal titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento di uno stabilimento nell’Unione, anche se il trattamento è eseguito al di fuori dell’Unione.

Il GDPR, inoltre, si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione da parte del titolare o del responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando lo stesso riguarda:

  • l’offerta di beni o la prestazione di servizi a tali interessati nell’Unione o
  • il monitoraggio del comportamento tenuto dagli interessati all’interno dell’Unione.

Infine, l’applicazione del Regolamento si estende anche al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare non stabilito nell’Unione ma in un luogo che è soggetto, in virtù del diritto internazionale pubblico, al diritto di uno Stato membro.


 GDPR: i principi applicabili al trattamento

In forza del Regolamento in vigore dal 25 maggio 2018, i dati personali:

  • devono essere trattati nel rispetto dei principi di liceità(come esattamente individuata dall’articolo 6 del Regolamento), correttezza e trasparenza;
  • devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittimee trattati in maniera compatibile con tali finalità;
  • devono rispondere al principio di minimizzazionee, quindi, essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità del trattamento;
  • devono essere esatti e, quindi, eventualmente aggiornati;
  • devono essere conservati in maniera da consentire l’identificazione degli interessati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento e per periodi più lunghi solo per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, statistici;
  • devono essere trattati in maniera tale che sia garantita una loro adeguata sicurezza.

Il consenso dell’interessato al trattamento

Tra i vari aspetti di carattere generale della nuova normativa, occorre inoltre soffermarsi sulle previsioni che regolamentano il consenso dell’interessato al trattamento.

Infatti, il GDPR stabilisce che l’onere di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento grava sul titolare, il quale deve avere cura di fornire una richiesta di consenso chiara. La richiesta, laddove la dichiarazione da far sottoscrivere all’interessato riguardi anche altre questioni, deve inoltre essere agevolmente distinguibile dalle altre materie, comprensibile, facilmente accessibile e fatta con un linguaggio semplice e chiaro.


Revoca del consenso

Nel caso in cui l’interessato revochi il proprio consenso (cosa possibile in qualsiasi momento con la stessa facilità prevista per dare il consenso), il trattamento effettuato prima della revoca resta comunque lecito e di tale circostanza l’interessato deve essere informato prima di esprimere il proprio consenso.


 I diritti dell’interessato

L’interessato del trattamento è tutelato dal Regolamento con la previsione di diversi diritti, ovverosia:

  • il diritto alla trasparenzacirca le modalità con le quali sarà eseguito il trattamento;
  • il diritto di ricevere dal titolare o dal responsabile del trattamento delle specifiche informazionicirca i propri dati;
  • il diritto di accedere ai propri dati e di chiedernela rettifica o la cancellazione (cd. diritto all’oblio);
  • il diritto a che il trattamento dei propri dati, in specifici casi e a specifiche condizioni, sia limitato;
  • il diritto di opporsial trattamento per specifici e documentati motivi;
  • il diritto alla portabilitàdei dati personali.

La portabilità dei dati personali

Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, va detto che il diritto a trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro non è tuttavia esercitabile se i dati sono contenuti in archivi di interesse pubblico (ad esempio nelle anagrafi) o se gli stessi vogliono essere spostati in paesi extra Ue o in organizzazioni internazionali che non rispondono agli standard di sicurezza in materia di tutela.


Il diritto all’oblio

Un particolare approfondimento lo merita poi il cd. diritto all’oblio, che è il diritto dell’interessato a che il titolare del trattamento cancelli senza ingiustificato ritardo i suoi dati personali. Tale diritto, infatti, è esercitabile nelle seguenti ipotesi:

  • i dati personali non sono più necessaririspetto alle finalità della raccolta o del trattamento;
  • l’interessato ha revocato il consenso su cui si fonda il trattamento e quest’ultimo non ha altro fondamento giuridico;
  • l’interessato si oppone al trattamentoe non sussiste alcun motivo giuridico per procedervi comunque;
  • i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  • i dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legalecui è soggetto il titolare del trattamento;
  • i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.

 Il DPO – Data Protection Officer

Il Regolamento ha introdotto poi una nuova figura, che assume un ruolo di primo piano nel nuovo sistema della privacy: il DPO – Data Protection Officer, al quale viene affidato il compito di garantire che le imprese e gli enti gestiscano i dati personali trattati in maniera corretta.

Il DPO (o responsabile della protezione dei dati), deve essere necessariamente nominato dal titolare e dal responsabile del trattamento nei seguenti casi:

  • quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblicao un organismo pubblico diverso dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni;
  • quando le attività principali poste in essere dal titolare o dal responsabile del trattamento richiedono (per la loro natura, per il loro ambito di applicazione e/o per le loro finalità) il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  • quando le attività principali poste in essere dal titolare o dal responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a specifici reati.

DPO può essere sia un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento, che un soggetto esterno chiamato ad assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi. La scelta va fatta comunque tra soggetti che abbiano delle qualità professionali adeguate e che quindi conoscano in maniera specialistica la normativa e la prassi in materia di protezione dei dati personali e che siano in grado di assolvere i compiti affidati dal Regolamento al responsabile della protezione dei dati.


I compiti del DPO

Nel dettaglio, al responsabile della protezione dei dati sono affidati dei compiti ben precisi che lo rendono una figura che, sebbene non vada a sostituire nella loro centralità il titolare e il responsabile del trattamento, assume un ruolo chiave ai fini della tutela e della protezione dei dati personali.

Il DPO, infatti, deve:

  • dare un adeguato supporto informativo e consulenzialeal titolare del trattamento, al responsabile del trattamento e ai dipendenti incaricati del trattamento;
  • sorvegliareche il Regolamento sia adeguatamente osservato e che siano rispettate anche le altre disposizioni dell’Unione o interne in materia di privacy e le politiche sulla protezione dei dati personali adottate dal titolare o dal responsabile del trattamento;
  • essere disposto a fornire, su eventuale richieste, un parere in merito alla valutazione d’impattosulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento in conformità con il Regolamento;
  • cooperare con l’autorità di controlloe fungere da punto di contatto per quest’ultima con riferimento alle questioni connesse al trattamento;
  • effettuare, se necessario, delle consultazioni relative al trattamento.

I registri delle attività di trattamento

Altro aspetto di particolare rilievo del GDPR è rappresentato dall’introduzione di due registri fondamentali nella gestione dei dati personali.

Innanzitutto, ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante sono onerati della tenuta di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità nel quale vanno riportati:

il nome e i contatti del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del DPO;

  • le finalità del trattamento;
  • la descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
  • le categorie di destinatario cui sono stati o saranno comunicati i dati personali raccolti;
  • gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, con l’identificazione di tali soggetti e, ove necessaria, la documentazione delle garanzie adeguate;
  • i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati (ove possibile);
  • la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (ove possibile).

Il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante sono invece onerati della tenuta di un registro delle categorie di attività svolte per conto di un titolare del trattamento.

In esso vanno riportati:

  • il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale si agisce, del rappresentante del titolare del trattamento o del
  • responsabile del trattamento e, ove applicabile, del DPO;
  • le categorie dei trattamenti che sono stati effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
  • gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale e, se del caso, la documentazione delle garanzie adeguate;
  • una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (ove possibile).

Entrambi i registri devono essere tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.


GDPR: cosa fare per adeguarsi

Per adeguarsi alle previsioni del GDPR è quindi necessario eseguire alcune fondamentali azioni. Innanzitutto, bisogna provvedere a predisporre i registri delle attività di trattamento.

Inoltre è fondamentale dotarsi di un Data Protection Officer, se si è tra i soggetti tenuti a provvedervi.

Chiaramente occorre poi stendere o adeguare la documentazione in materia di trattamento dei dati personali, per renderla completa e aggiornata alla luce delle prescrizioni introdotte dal Regolamento in vigore dal 25 maggio 2018, provvedendo anche a definire le politiche di sicurezza e di valutazione dei rischi. Il tutto senza dimenticare di individuare i diversi ruoli e le responsabilità dei soggetti che effettuano il trattamento.

Il mancato adeguamento e il mancato rispetto delle norme in materia di privacy introdotte dal GDPR può comportare l’applicazione di sanzioni di carattere sia amministrativo che penale.


Scarica il testo integrale del regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea >>> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
Scarica il testo del regolamento Gdpr arricchito dei considerando del Garante Privacy >>>
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
Approfondisci qui >>> https://www.studiocataldi.it/articoli/29627-gdpr-tutto-quello-che-c-e-da-sapere.asp#par0