● “Divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro (1981)

Gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche.

La Repubblica Italiana, orfana della leva monetaria ceduta alla BCE già alla fine degli anni ‘90 e totalmente vincolata, per quanto concerne la leva fiscale, agli impegni improvvidamente assunti con il “Patto di Stabilità e crescita” del 1997, con il “Trattato di Lisbona” del 2007 e con il “Patto di bilancio europeo” o “Fiscal Compact” del 2012, da molti anni ha rinunciato a qualsiasi forma di sostegno alla domanda aggregata, con effetti macroeconomici deleteri.

È noto che secondo la dottrina di Keynes, per ogni punto di spesa pubblica in più il c.d. “moltiplicatore” incrementa il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/PIL migliora. Per ogni punto di spesa pubblica in meno, invece, il c.d. “moltiplicatore” riduce il PIL in modo più che proporzionale rispetto allo stock di debito, di modo che il rapporto debito/ PIL peggiora.

Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale a cura di Nicoletta Batini, Giovanni Callegari e Giovanni Melina conferma che un taglio della spesa pubblica dell’1% del PIL provoca un calo del PIL fino al 2,56% per l’Eurozona, del 2% per il Giappone e del 2,18% per gli Stati Uniti. Per l’Italia si va dall’1,4% all’1,8%. I dati storici della finanza pubblica italiana confermano mediamente questo assunto. Se il governo Berlusconi aveva lasciato un rapporto debito/PIL del 120,10%, le politiche di austerità dei governi Monti e Letta hanno sensibilmente peggiorato tale rapporto portandolo, secondo le stime OCSE per il 2014, al 134,2%.

Una politica economica espansiva, al contrario, non solo avrebbe prodotto effetti virtuosi sul rapporto debito/PIL, ma avrebbe anche cagionato un aumento del gettito tanto delle imposte erariali, quanto della contribuzione INPS, in conseguenza dell’accrescimento della base imponibile.

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In tal modo, sarebbero stati superflui gli aumenti della pressione fiscale e i tagli alla spesa pubblica, in particolare le immancabili riforme della previdenza con relativo aumento dell’età pensionabile, nonostante un bilancio INPS la cui tenuta di lungo periodo è stata confermata anche nel febbraio 2014 dall’Istituto.

Le politiche di austerità, a livello teorico, si fondavano sul noto studio del 2010 di Rogoff e Reinhart sul rapporto tra crescita e debito pubblico, clamorosamente confutato dal successivo studio di Thomas Herndon, Michael Ash e Robert Pollin dell’Università di Amherst del Massachusetts.

In Italia, i sostenitori dell’austerità si sono basati anche sull’errato argomento secondo cui il debito pubblico dipende da un eccesso di spesa pubblica. Per quanto concerne, ad esempio, la spesa per il pubblico impiego, un recente studio ha dimostrato che la quota di dipendenti pubblici in Italia è solo del 5,8% sul totale della popolazione, contro il 9,2% del Regno Unito e il 9,4% della Francia. Ma l’argomento più forte è sempre fornito dai dati storici: dal 1991 al 2008, l’Italia ha costantemente registrato un “avanzo primario”, cioè una differenza tra entrate e spese dello Stato, al netto degli interessi, in attivo. L’attuale stock di debito pubblico si è formato negli anni ’80 esclusivamente in conseguenza di un evento storico ancora poco conosciuto, ma di fondamentale importanza nella storia economica e politica dell’Italia unitaria: il famigerato “divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro”.

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Fino al 1981, l’Italia godeva di una piena sovranità monetaria garantita dalla proprietà pubblica dell’istituto di emissione, “ente di diritto pubblico” ai sensi della legge bancaria del 1936, controllato dallo Stato per il tramite delle “banche di interesse nazionale” e degli “istituti di credito di diritto pubblico”. Dal 1975 la Banca d’Italia si era impegnata ad acquistare tutti i titoli non collocati presso gli investitori privati. Tale sistema garantiva il finanziamento della spesa pubblica e la creazione della base monetaria, nonché la crescita dell’economia reale.

Lo Stato poteva attingere, fino al 1993, a un’anticipazione di tesoreria presso la Banca d’Italia per il 14% delle spese iscritte in bilancio e deteneva, fino al 1992, il potere formale di modificare il tasso di sconto.

E’ peraltro degno di nota che fino al 1981, contrariamente al luogo comune che la vorrebbe “spendacciona” e finanziariamente poco virtuosa, l’Italia aveva la quota di spesa pubblica in rapporto al PIL più bassa tra gli Stati Europei:

● 41,1% contro il 41,2% della Repubblica Federale Tedesca,

● 42,2% del Regno Unito,

● 43,1% della Francia,

● 48,1% del Belgio

● 54,6% dei Paesi Bassi.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL era fermo nel 1980 al 56,86%.

LO+SME+E+L’ECU

Il 12 febbraio 1981 il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta scrisse al Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera che sancì il “divorzio” tra le due istituzioni. Il provvedimento, formalmente giustificato dall’intento del controllo delle dinamiche inflattive generatesi a partire dallo shock petrolifero del 1973 e susseguente all’ingresso dell’Italia nel Sistema Monetario Europeo (SME), ebbe effetti devastanti sulla politica economica italiana.

Dopo il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, lo Stato dovette collocare i titoli del debito pubblico sul mercato finanziario privato a tassi d’interesse sensibilmente più alti. In conseguenza di ciò, durante gli anni ’80 si assistette a una vera e propria esplosione della spesa per interessi passivi. Se alla fine degli anni ’60 essa si assestava poco sopra il 5%, nel 1995 aveva raggiunto circa il 25%. Il tasso di crescita della spesa per interessi tra il 1975 e il 1995 fu del 4000%. In valori assoluti, la spesa per interessi passivi, sostanzialmente stazionaria fino a quell’anno, passò dai 28,7 miliardi di Lire del 1981 ai 39 dell’anno successivo, fino ai 147 del 1991. Negli anni ‘80 il rapporto tra spesa pubblica e crescita del PIL fu praticamente stabile. Il deficit salì invece, proprio nell’anno del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro (1981), al 10,87 % rispetto al 6,97% del 1980, mantenendosi su tale valore per tutto il decennio successivo.

La crescita del deficit annuo rispetto al PIL, derivante dalla spesa per interessi passivi, portò in pochi anni il rapporto debito/PIl dal 56,86 del 1980 al 94,65% del 1990, fino al 105,20% del 1992. Tale rapporto, nonostante le politiche di austerità degli ultimi 20 anni, non è diminuito ma è rimasto stabile fino alla crisi finanziaria del 2008.

I dati macroeconomici della crescita del deficit e del debito rispetto al PIL, non dipendendo da aumenti della spesa corrente o per investimenti; essi sono interamente imputabili alla spesa per interessi passivi esplosa in conseguenza del divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, il cui ruolo nella crescita dello stock di debito pubblico fu ammesso dallo stesso Andreatta nel 1981: “Naturalmente la riduzione del signoraggio monetario e i tassi di interesse positivi in termini reali si tradussero rapidamente in un nuovo grave problema per la politica economica, aumentando il fabbisogno del Tesoro e l’escalation della crescita del debito rispetto al prodotto nazionale. Da quel momento in avanti la vita dei ministri del Tesoro si era fatta più difficile e a ogni asta il loro operato era sottoposto al giudizio del mercato”.

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[FOTO SOPRA: CHI SONO “I MERCATI?” ECCOLI. GLI SPECIALISTI IN ACQUISTI DI TITOLI DI STATO]

 

Come riconosciuto da Andreatta, il divorzio nacque come “congiura aperta” tra Ministro del Tesoro e Governatore della Banca d’Italia, “nel presupposto che a cose fatte, sia poi troppo costoso tornare indietro”. Esso segnò una tappa importante in quel processo eversivo della nostra Costituzione economica, iniziato nel 1979 e culminato tra il 1992 e il 2002 con la firma del Trattato di Maastricht e la definitiva introduzione dell’Euro.

Una nuova concezione della politica economica ormai marcatamente ordoliberista e vergognosamente non più indirizzata verso i valori sociali fondamentali del moderno Stato nazionale sovrano, ovvero la tutela della sovranità nazionale, la piena occupazione e l’estensione della sicurezza sociale, ma unicamente e dannatamente verso principi quali la presunta indipendenza delle banche centrali, la dubbia “stabilità dei prezzi”, il feticcio del “pareggio di bilancio” e la “banca universale” dedita furbescamente e simultaneamente all’attività di deposito e risparmio da un lato, e di speculazione finanziaria dall’altro …una concezione economica in cui il ruolo centrale non è più quello dello Stato Nazionale Sovrano, ma quello delle banche, ormai titolari incontrastate del controllo della leva monetaria in un sistema in cui la “moneta bancaria” soppianta la “moneta statale” e in cui la speculazione finanziaria muove un giro d’affari pari a molte volte il PIL delle principali Nazioni del mondo.

Nell’anno del fallimento di Lehman Brothers e dell’inizio della più devastante crisi economica della nostra storia, il rapporto debito/PIL italiano era al 106,09%, per poi superare in pochi anni il 130%. La crisi ebbe origine nell’espansione abnorme del mercato dei derivati, dei mutui immobiliari e della finanza speculativa privata, ormai affrancata dai vincoli che sotto il regime dell’abrogato “Glass-Steagall Act” americano e della legge bancaria italiana del 1936, vietavano l’esercizio congiunto dell’attività bancaria di deposito e risparmio da un lato e di speculazione finanziaria dall’altro. Immancabile fu il conseguente contagio nei confronti della finanza pubblica, indotto da un triplice ordine di fattori:

  1. la decisione dei governi occidentali e del Giappone di impiegare, a spese dei contribuenti, l’enorme somma di 30.000 miliardi di dollari per il salvataggio delle banche private;
  2. l’effetto “spread” sui titoli di Stato nei paesi periferici dell’eurozona, in conseguenza del c.d. “ciclo di Frenkel” generatosi a seguito dei differenziali inflattivi interni all’area valutaria non ottimale dell’Eurozona;
  3. i contraccolpi negativi delle politiche di austerità, con conseguente riduzione del PIL, della base imponibile e del gettito fiscale.

Si osservi per inciso che mentre ai Governi è preclusa ogni forma di spesa a deficit, in nome del controllo dell’inflazione e della stabilità dei prezzi, sull’altare del salvataggio delle banche si bruciano somme pari a diverse volte il valore del PIL di una grande Nazione industriale, senza che peraltro questo comporti spirali inflattive di sorta. Ed è opportuno rammentare che il controllo dell’inflazione fu il pretesto usato per il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro nel 1981, benché fosse già allora chiaro che non è l’offerta di moneta a generare inflazione, almeno nella misura in cui l’incremento della base monetaria va a finanziare spese di investimento e a movimentare risorse economiche reali non utilizzate, ma è la crescita dei prezzi dovuta a fattori esogeni (negli anni ’70, lo shock petrolifero del 1973 e la nuova politica dell’OPEC) a generare una crescita della base monetaria. Senza tenere conto che un’inflazione non elevata, ma più alta di quella attuale consente allo Stato di finanziarsi in regime di “repressione finanziaria”, ovvero a un tasso più basso di quello di inflazione.

Dicevo… gli Italiani devono prendere coscienza, come cittadini e come Nazione, che tutti i giudizi sommari e incompetenti sulla storia economica italiana recente, regolarmente propinati da stampa, televisione e politici alla popolazione, sono completamente smentiti dai reali dati storici e dalle statistiche macroeconomiche. Difatti, dalla fondazione della Repubblica al Trattato di Maastricht, l’Italia fu per quasi cinquant’anni il primo Stato al mondo per crescita economica, diventando negli anni Ottanta la quinta potenza economica mondiale per Prodotto Interno Lordo in valori assoluti.

Ciò avvenne grazie alla proficua sinergia tra l’iniziativa imprenditoriale privata e gli investimenti pubblici nelle industrie a partecipazione statale, nelle grandi infrastrutture nazionali e nello stato sociale.

La chiave di volta del miracolo italiano fu il pieno controllo della “leva monetaria” e della Banca d’Italia da parte del Ministero del Tesoro, nel quadro della normativa dettata dalla legge bancaria del 1936. Un sistema destinato a sgretolarsi nel trentennio successivo alla famosa lettera di Andreatta del 1981, con i drammatici risultati che oggi noi constatiamo. [Scritto/links delle fonti: oggi, traendo spunto da Lorenzo D’Onofrio · 24 marzo 2014]

1-

 

[Il 12 febbraio 1981, l’allora ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta, inviò una lettera al governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi, avvertendolo che non avrebbe più avuto il dovere di acquistare il debito pubblico rimasto invenduto alle aste.]

 

● Diritti incomprimibili

La Corte Costituzionale con la sentenza n.275/2016, in merito ad una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico dei disabili, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere condizionato da motivi di bilancio. Nella fattispecie, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, in quanto l’articolo 6 comma 2-bis della legge regionale n.78 del 1978, aggiunto all’art.88 comma 4 del 2004, prevede l’erogazione “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Nella dichiarazione di illegittimità della suddetta legge, la Consulta scrive:

“11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’ Art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”.

La sentenza conferma ciò che da anni economisti e giuristi affermano: la costituzionalizzazione (Governo Monti) del dogma liberista del pareggio di bilancio, e l’approvazione dei Trattati di Maastricht e Lisbona, si pongono in antitesi con i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale che pone l’economia al servizio dell’interesse pubblico.

Dopo la schiacciante vittoria del NO al Referendum, e alla luce della sentenza della Corte, le forze politiche che si sono battute per salvare la Costituzione dalla “deforma” Boschi-Renzi-Napolitano, dovrebbero iniziare una seria battaglia parlamentare al fine di abrogare l’attuale articolo 81.

Solo così, la Costituzione potrà ritornare a garantire integralmente i diritti sociali del popolo italiano.

 

Testo della sentenza >>>

 

SENTENZA  N. 275
ANNO 2016
 
Commenti alla decisione di
  1. Adriana Apostoli,I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016,per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
  1. ErikFurno,Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in questa RivistaStudi2017/I
 
III. Lorenzo Madau, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, per g.c.dell’Osservatorio AIC
 
  1. Andrea Longo,Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, perg.c. di Federalismi.it
 
 
V. Riccardo Cabazzi, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–           Paolo                           GROSSI                                           Presidente
–           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice
–           Giorgio                        LATTANZI                                              ”
–           Aldo                            CAROSI                                                   ”
–           Marta                           CARTABIA                                             ”
–           Mario Rosario              MORELLI                                                ”
–           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”
–           Giuliano                       AMATO                                                   ”
–           Silvana                         SCIARRA                                                ”
–           Daria                            de PRETIS                                               ”
–           Nicolò                          ZANON                                                   ”
–           Franco                         MODUGNO                                            ”
–           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”
–           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall’art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
3.− La Regione non ha contestato l’ammontare degli importi spesi dall’amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtù dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
4.− In via preliminare sull’ammissibilità del ricorso amministrativo, il rimettente rappresenta che l’adempimento degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i limiti della provvista finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento emessi dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiché tali atti costituirebbero meri dinieghi o riconoscimenti di debito, non preclusivi dell’accertamento giurisdizionale della misura dell’obbligazione dedotta.
5.− In ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
6.− In particolare il giudice a quo ritiene che la scelta di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio di trasporto e assistenza ai disabili denuncia la necessità di esso, deducendosi da ciò che le Province non sarebbero, evidentemente, in grado di far fronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma. Tuttavia, la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.
7.− Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire al servizio, la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell’amministrazione regionale, poiché ciò trasformerebbe l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entità, in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettività.
8.− Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento.
9.− Viceversa l’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge.
10.− In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest’ultima considererebbe le spese per i contributi alle Province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicché i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell’effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
11.− Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.
12.− In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio a quo l’entità delle somme spese per l’erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il fondamento nella parte della disposizione impugnata che regola la copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum la propria quota di copertura); pertanto, la questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale alla definizione della suddetta pretesa.
13.− Si è costituita la Regione Abruzzo contestando la fondatezza della questione poiché, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni disabili, tra cui è compreso il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica, è di competenza della Provincia e la Regione non ha alcun obbligo di illimitata compartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.
14.− In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Cost.; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base»; che la possibilità di accedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo mancato esperimento da parte del giudice a quo, comporterebbero l’inammissibilità della questione; e, infine, che la determinazione della misura del contributo da parte della Regione non sarebbe arbitraria, poiché essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei disabili, predisposti dalla stessa Provincia, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.
Considerato in diritto
l.− Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art. 10 − in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 − e all’art. 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall’art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
3.− In via preliminare, occorre premettere che non incide sulla rilevanza della questione sollevata, l’avvenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio), per effetto della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo 20 ottobre 2015, n. 32, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), in attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.1.− In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia di Pescara ha agito per vedersi corrispondere il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra il 2006 ed il 2012, che resta regolato dalla normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015.
3.2.− Pertanto, poiché la Regione non ha contestato le spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l’entità effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimità costituzionale di tale norma è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.− Nel merito la questione è fondata.
Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
5.− La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
6.− Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
7.− Si deve ritenere che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
Tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti. Difatti l’affidamento generato dalla previsione del contributo regionale condiziona la misura della disponibilità finanziaria della Provincia e degli altri enti coinvolti nell’assolvimento del servizio in questione.
Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola.
In secondo luogo, è proprio la legge di cui fa parte la norma impugnata a conformare in concreto le situazioni soggettive oggetto di assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”» (sentenza n. 80 del 2010).
8.− La disposizione impugnata è peraltro incoerente anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale quale risultante dalla legge di bilancio, alla quale essa demanda la quantificazione ridotta del finanziamento. In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile – come esattamente affermato dal giudice rimettente – che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti. Pertanto, pur essendo la disposizione in questione appartenente a un contesto distinto da quello della legge di bilancio, la sua influenza su quest’ultima provoca un risultato normativo non conforme a Costituzione.
9.− La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell’organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
10.− D’altronde va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.
11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
12.− Con riguardo alla Regione, è da sottolineare come l’impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato al metodo della programmazione, secondo cui gli interventi ed i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell’anno precedente così da consentire la loro corretta iscrizione nel bilancio, soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali. In tal modo non è configurabile il rischio per l’equilibrio del bilancio della Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione del piano di assistenza testimonia l’inverosimiglianza dell’ipotesi di squilibrio di bilancio che è viceversa eziologicamente collegabile all’uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente individua come autentica causa vanificatrice della copertura finanziaria del servizio.
13.− Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario già censurato da questa Corte, secondo cui, in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)”» (sentenza n. 10 del 2016).
14.− In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).
15.− Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento.
16.− Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.
17.− Significativi in proposito appaiono i dati storici della contribuzione regionale in valore assoluto e percentuale: nell’ordinanza del giudice rimettente – e le cifre non sono in contestazione tra le parti – si legge che «per l’esercizio finanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00 per l’attuazione dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale è stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa». Palese è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento.
18.− Ciò conferma l’assunto del giudice a quo, secondo cui «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».
19.− Per tali argomentazioni, l’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
20.− Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

● Ehilà… Usa ogni mezzo per conoscere più a fondo la realtà

1701061936-traspar2Ti accenno della Legale Rappresentanza (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) che varie correnti di pensiero sperimentano quale strumento giuridico capace di sfruttare –a mio parere non ancora con pieno successo- alcune falle del Sistema opprimente e schiavizzatore…

Partiamo dal presupposto che tu non sappia nulla della LR.

In Italia esistono vari gruppi di studio (due-tremila persone) anche in aspro conflitto tra loro, provenienti da successive scissioni o espulsioni dal gruppo “madre” P.U. fondato nel 2015 da Valeria G., la quale ha “distillato” l’ideologia OPPT dagli Stati Uniti, adattandola alla nostra realtà.

Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili andrebbero ripristinati perché disattesi.

La ricognizione e l’auto-apprendimento della documentazione sui Diritti umani presente sul web può aiutare a comprendere ma, occhio, dovrà avvenire gradualmente, essendo vera e propria scienza sociale richiede disponibilità al sacrificio dell’approfondimento, trattandosi in fin dei conti di studio e ricerca giuridica, volta all’abbattimento di un vero e proprio conflitto di interessi tra l’essere umano e lo Stato, uno scontro nel quale noi siamo la parte più debole.

 

Eccoti tre collegamenti web adatti a cominciare le tue manovre di assaggio:
Il 1° collegamento punta ad un articolo da me pubblicato in questo blog, sulla Legale Rappresentanza >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/
Il 2° collegamento è la videoregistrazione relativa ad un recente incontro pubblico di P.U. tenutosi in Veneto, liberamente fruibile sul web >>> https://www.youtube.com/watch?time_continue=2180&v=_hVXi24_e0o
Il 3° collegamento è la pagina web di uno dei nostri svariati detrattori pro-sistema >>> https://www.nextquotidiano.it/la-rivoluzione-permanente-del-popolo-unico/

 

Ti consiglio di fermarti immediatamente e di prendere appunti non appena dovessi sentirti estraneo ad un argomento: è arduo proseguire senza aver metabolizzato i precedenti passaggi.

Mi auguro di averti trasferito il messaggio più importante, che è la prudenza. Per favore non ti avventare su ipotesi “operative” prima di essere assolutamente certo di ciò che stai facendo. Pondera bene i fatti, a tavolino, confrontandoti anzitutto con la teoria. Alla messa in pratica c’è sempre tempo, soprattutto dato che la LR non è uno strumento fatto per “non pagare il conto, o non pagare le tasse, ecc.”, ciò, eventualmente, se e quando tutto fila liscio, sarà una semplice conseguenza naturale…

● Quanto il personale medico è qualificato?

1701061936-traspar2
IERI AVEVO CONDIVISO SU FACEBOOK il post di Fabio Franchi dal titolo COLLOQUIO CON IL PEDIATRA (qui di seguito il testo) a cui è seguita l’interazione con un medico di Napoli, che riporto subito dopo, a cui ho dovuto immancabilmente dare riscontro, come sotto riportato…
Pediatra: “Allora le facciamo queste punturine?”
Genitore: “Ma io vorrei avere qualche informazione e sapere se rischio qualcosa” 
P: “Ma sì, ci può essere un po’ di febbricola, tutt’al più! un po’ di male al braccio, … un po’ di pianto, niente di grave.”
G: “Ma io ho sentito che ci possono essere anche effetti avversi gravi, anche l’AIFA ne riporta tanti.”
P: “Signora, non si confonda! quelle sono “segnalazioni”, sono cose che sarebbero capitate comunque. Deve sapere che le malattie ci sono anche indipendentemente dai vaccini. Ne era al corrente?” “Certo, ci sono gli shock anafilattici, che sono un’eventualità remotissima però comunque sono facilmente risolvibili con un po’ di adrenalina che noi abbiamo sempre a disposizione in ambulatorio. …. Ce l’avevo qui, in questo cassetto … Marta! Marta, dove ha imbucato l’adrenalina? Gliel’avevo già chiesto la scorsa settimana, non deve mancare mai! Vada subito a procurarsi qualche fialetta”
G: “Quindi solo effetti avversi di scarsa entità. Ma, scusi, come fa a saperlo?”
P: “Ma che domanda mi fa?! Con tutti gli studi che ci sono a disposizione, certo che lo sappiamo! Dagli studi pubblicati si sa che è così. Tutta la comunità scientifica è concorde.”
G: “… da quel che mi hanno detto, non sembra che ci sia nessuno studio che abbia confrontato un gruppo di vaccinati con 10 vaccini ed un gruppo di non vaccinati affatto. Lei dice che c’è. Mi potrebbe dare le coordinate di questo studio, che poi lo controllo e lo faccio controllare con calma da chi è più competente di me?” “Ovviamente, studi sui singoli vaccini non permettono di dedurre conclusioni sull’insieme.”
“Se lo studio non ci fosse, Lei non potrebbe informarmi, neanche con la più buona volontà, semplicemente perché non può umanamente sapere qualcosa che non è ancora conosciuto. Se Lei non può informarmi, io non posso firmare un consenso informato, visto che l’informazione non c’è. Giusto?”
“Affinché un consenso possa definirsi informato, bisognerebbe che l’informazione venisse data realmente. Almeno così mi ha detto la signora Debegnac, che ha fatto tutte le scuole dell’obbligo.”
G: “Se questo studio clinico randomizzato controllato non c’è, allora non può trattarsi che di un esperimento diretto. Se è un esperimento, allora ci dovrebbe essere la possibilità di una scelta da parte della cavia umana. Non dovrebbe essere obbligatorio un esperimento. Da quel che ricordo, gli esperimenti obbligatori su cavie umane venivano fatti nei regimi dittatoriali, con l’entusiasta partecipazione di molti medici. Ma noi viviamo ancora in un regime democratico, almeno io credevo così.” “Lei cosa mi dice a proposito?”
[…]
G: “C’è poi la questione dell’adiuvante e dell’alluminio, non pensa sia un problema?”
P: “Ma cosa vuole che sia signora! ce n’è una quantità infinitesimale. Noi e il bambino ne assumiamo tanto di più per bocca, o con il latte materno, o con il latte artificiale, e poi con i cibi e pure con l’acqua. Quindi non c’è proprio da preoccuparsi.
G: “Ma quanto alluminio si trova nei vaccini esattamente?”
[Qui di solito non sanno rispondere. Dei 5 medici o professori con cui mi sono confrontato pubblicamente, nessuno ne sapeva niente. Se sanno rispondere, si fa loro osservare che il primo giorno si supera già il limite considerato massimo dalla FDA americana (0,850 mg) e ribadito dal prof Burioni [1]. Se obiettano che in Europa il limite è più alto (cioé 1,25 mg), si può dire che siamo comunque vicino a valori elevati e che c’è il problema della tossicità cronica. La quantità di alluminio assunta con i vaccini nel primo semestre di vita, secondo il calendario vaccinale italiano è superiore di 23,5 volte il massimo consentito dall’EFSA [2]. per l’assunzione cronica, per un “peso medio”. Ce ne sarà in porporzione tanto di più se il bimbo sarà di peso inferiore alla media, o prematuro. “Come la mettiamo dottore? Lei mi mette per iscritto che consiglia al mio piccolo una dose di alluminio innocua, ma che viene considerata 23 volte tossica dall’EFSA?“ “Oppure, in alternativa, mi può scrivere che, secondo Lei, l’EFSA si sbaglia, specificandone in dettaglio i motivi?” ]
Per una disamina di alcuni aspetti, potete provare a leggere un mio commento alle risposte del dr. Giovanetti che ha pubblicato sul sito dell’ISS le sue “Risposte alle domande difficili”: https://drive.google.com/…/13FvOnynclJ7SmbxkrdIa-8LHO…/view…(versione 2)
Questo scritto riguarda solo la prima parte del documento. Dovreste sapermi dire se interessa e se il taglio può essere considerato utilizzabile (è quello lo scopo). Se sì, mi occuperò anche della seconda parte.
Nota [1]: Il prof Burioni, per dimostrare l’innocuità dell’adiuvante, in suo post ha citato un lavoro (HogenHesch 2013) in cui viene riportato che il limite massimo per dose è 0,850 mg, che viene superato fin dalla prima seduta vaccinale dal PNPV italiano
Nota [2]: Assunzione settimanale tollerabile (TWI): 1 mg/kg/settimana (da: Safety of aluminium from dietary intake. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing. Aids and Food Contact Materials (AFC). (Question Nos EFSA-Q-2006-168 and EFSA-Q-2008-254). The EFSA Journal (2008) 754, 1-34.)
Calcolo approssimativo del livello massimo di assunzione ed assorbimento di alluminio secondo l’EFSA. Ha una funzione solo indicativa. E’ riferito a pesi (per mese) vicini alla media. Per confronto: nei primi sei mesi al lattante vengono inseriti all’interno del suo corpicino 3,390 mg (vedi schema allegato per il calcolo).
Links ai post precedenti https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1913136628935738v

ECCO L’INTERVENTO DEL DOTT. TOZZI RICCARDO E CONSEGUENTE MIA RISPOSTA:

Mi dispiace intervenire ma l’ignoranza in materia è davvero sconcertante…..post ridicolo….giri di parole per convincere menti deboli !!! Ma non ricordate i casi di poliomielite??? Io ne ho visti molti purtroppo …ora scomparsi…avete mai visto gli spasmi tetanici???? Scomparsi .Vogliamo parlare della difterite? Ma cosa ne sapete? Niente infatti debellata.La tubercolosi? Non sapete nemmeno cos’ è…scomparsa con gli ospedali che la curavano….e le orchiti da parotite ? Che ne sapete ? Mi dispiace davvero dirvelo ma smettetela di consultare il dr.Google e così via e fidatevi….
Stefano Nizzola
Dato che si è preso il disturbo di replicare pur con il suo sconcerto, già che c’è almeno lo faccia bene, oggi è così facile informarsi! Lo faccia anche lei, al di fuori di Google, naturalmente, esca dal gregge. Veniamo al dunque. Nella sua disciplina, caro il nostro cardiochirurgo, non metto mai lingua ritenendomi inidoneo a farlo sia in profondità sia di striscio, al massimo riporto considerazioni di altri, particolarmente quando paiano suscitare curiosità. Tra l’altro, non ho difficoltà ad affermare che talvolta un vaccino possa anche essere utile. Quanto all’arte di argomentare qui dentro -adottata da eventuali astanti- sappia che replico unicamente a chi si distingue per cortesia, restituendogli altrettanta educazione: dunque, caro Tozzi, in questo caso per lei farò un’eccezione, pur mirata a distoglierla dal suo manifesto torpore. Vede, per me in prevalenza il problema non è medico-scientifico bensì è economico-sociale. Sono fortemente critico contro le lobby del farmaco, particolarmente con l’avvento del Pensiero Unico ordoliberista (se n’è accorto di vivere in pieno liberismo, vero?) tale logica comporta che una multinazionale NON INVESTA PER DEFINIZIONE DOVE NON GUADAGNA ABBASTANZA, NON TROVA? Ergo, il progresso medico (che pure c’è stato, stia tranquillo, non glielo disconosco) è ostacolato nel suo naturale avanzamento DA ESIGENZE DI LUCRO, di tornaconto, che può portare anche ad episodi di corruzione che in passato hanno riguardato anche specificatamente il settore delle vaccinazioni. LE TORNA QUALCOSA, VERO? Abbiamo avuto scandali anche nella chirurgia, ma sempre in conseguenza di un modello economico e sociale errato, o no? Lei ci vive lì dentro… Trovo interessante chiarire che l’Art. 32 Cost. recita: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Questo inciso sembra aver convinto i più che l’obbligo imposto per legge possa superare il consenso individuale al trattamento sanitario, MA NON E’ COSI’, ed è il secondo comma dello stesso articolo costituzionale a spiegarlo: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Le due locuzioni non sono casualmente contenute in due commi successivi l’uno all’altro vanno necessariamente lette nella loro consecutio temporis: LA LEGGE PUÒ OBBLIGARE AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO, MA NON PUÒ COMUNQUE VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA. Non è il contrario. Non è che la legge non può violare i diritti della persona umana a meno che tale violazione sia giustificata da un obbligo. La legge può obbligare, ma non può comunque violare. Fin qui è chiaro? Bene. I diritti della persona umana cui l’art. 32 fa riferimento, tutelati anch’essi a livello costituzionale nelle disposizioni precedenti all’art. 32 Cost. sono, tra gli altri, il diritto alla autodeterminazione, diritti ripresi successivamente da numerose convenzioni e dichiarazioni tra cui quella di Oviedo di cui certamente ne avrà contezza… PUNTO DELLA SITUAZIONE. Nella legislazione ordinaria, pur mancando di un referente normativo “generale”, il principio del consenso informato è enunciato in numerose leggi speciali, quali quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978 il cui art. 33 sancisce il carattere di norma volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari, nel rispetto della dignità e della libertà umana), in tema di sperimentazione clinica (D.L.vo. n. 211/2003), di procreazione medicalmente assistita (L. 40/2004) e di attività trasfusionali e di produzione di emoderivati (L. 219/2005).
Nel Codice di deontologia medica del 2014, l’Art. 35 statuisce che “… Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e /o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato….”. A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio come detto, trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che, sebbene non ancora ratificata dallo Stato italiano (L’Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora depositato il protocollo di ratifica della Convenzione di Oviedo nonostante il 28 marzo 2001 abbia approvato la legge di ratifica n.145), costituisce una valida fonte d’indirizzo interpretativo.
Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente all’atto medico vada considerato non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona. Dunque, il consenso informato nasce molto tempo dopo la Costituzione, per conferire dignità pratica a tale diritto, fungendo da sintesi tra i due diritti fondamentali della persona alla cura ed alla autodeterminazione.
Esso è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza UNANIME come principio fondamentale in materia di tutela della salute. Ebbene, è vero che residuano casi nei quali è limitatamente consentito non acquisire il previo consenso informato del paziente da sottoporre alle cure, ma si tratta dei casi in cui tale consenso non è acquisibile perché il soggetto che dovrebbe prestarlo non è capace di intendere e volere per patologie psichiatriche riconosciute (ed in tal caso peraltro si deve comunque acquisire il consenso del tutore o rappresentante legale), ovvero perché incosciente ed in immediato pericolo di vita (ed anche
in tal caso, laddove possibile, si dovrebbe prima acquisire il consenso dei parenti più prossimi). Le vaccinazioni dunque, per quanto obbligatorie, non sono un TSO vero e proprio, anche se impropriamente da più parti sono definite tali. Si consideravano TSO gli elettroshock, pratica inumana scomparsa, per i quali nessuno si è mai sognato di acquisire il consenso del soggetto sottoposto visto che era considerato incapace di prestarlo. Ora, la profilassi vaccinale è resa obbligatoria ma, per quanto detto, essa necessita comunque di un previo consenso informato giacché i soggetti cui è rivolta (adulti o bambini) sono capaci di intendere e volere e/o rappresentati da adulti capaci di intendere e volere. In presenza di tale capacità, attuale e concreta, siamo in presenza di un diritto attuale e concreto all’autodeterminazione che non può essere superato dall’obbligo. In altre parole, io posso essere obbligato a sottopormi a vaccinazione, ma conservo il diritto ad essere previamente informato circa il trattamento sanitario che riceverò e, in stretta correlazione, il diritto a non essere d’accordo. Senza il consenso di un soggetto giuridicamente capace, il trattamento sanitario può anche essere obbligatorio, MA NON PUO’ ESSERE PRATICATO perché la legge può imporre trattamenti sanitari obbligatori ma non oltre i limiti del rispetto della persona umana. ripeto: NON OLTRE I LIMITI DELLA PERSONA UMANA. La legge può obbligarmi ad un trattamento sanitario ma, non potendo superare il mio diritto all’autodeterminazione, non può obbligarmi ad essere d’accordo e, quindi, a riceverlo. Ciò chiarito, dolente del lungo pippone, le offro una ulteriore piccola riflessione a riprova: LA SBANDIERATA MINACCIA DI SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI E’ STATA CANCELLATA, SI DOMANDI PERCHE’. Saluti a lei e ai suoi vaccini.

Funziona, funziona…

 

 

● PIIGS arrivato su Rai 3

[Storia di un piccolo miracolo italiano raccontato da Claudio Santamaria]

PIIGS è film documentario del 2017 diretto e prodotto da Adriano CutraroFederico GrecoMirko Melchiorre e narrato da Claudio Santamaria che indaga le cause e i riflessi dell’austerity sulla società europea, in particolare del Sud Europa. Gli autori dichiarano che il film segue la tesi secondo la quale le politiche di austerity stanno aggravando gli effetti della crisi finanziaria, specialmente in quei Paesi che The Economist ha definito PIIGS (acronimo di PortogalloIrlandaItaliaGrecia e Spagna) – ovvero quegli Stati con un alto debito pubblico e un’economia debole.

TRAMA La cooperativa Pungiglione vanta un credito di un milione di euro dal comune e dalla regione e rischia di chiudere per sempre: 100 dipendenti perderanno il lavoro e 150 disabili rimarranno senza assistenza. È vero che nell’Eurozona non c’è alternativa all’austerity, al Fiscal Compact, al pareggio di bilancio, ai tagli alla spesa sociale? Al fallimento del Pungiglione? Il film tratta inoltre diversi interventi da parte di giornalisti ed economisti riguardo alla crisi economica attuale.

Partito in sordina, raccogliendo sul web i fondi necessari alla produzione, PIIGS è il documentario italiano con alle spalle la storia più incredibile ed affascinante, visibile da mezzanotte di sabato 30 dicembre 2017  accedendo e registrandosi gratuitamente a RAi Play, CLICCA QUI, link:

http://www.raiplay.it/video/2017/12/Piigs-ca977e13-e24f-4dbe-acda-65f265d5959a.html

Doveva essere una scommessa ed invece è arrivato a coinvolgere Noam Chomsky, Vladimiro Giacchè, Paolo Barnard, Warren Mosler, Erri De Luca, Stephanie Kelton e molti altri che hanno partecipato ad un viaggio che dai cinema di periferia ha raggiunto la TV nazionale a suon di sale piene durante tutto il suo percorso su e giù per la penisola.

Ma non è tutto.


PER I CULTORI DELLA RIDONDANZA (estratto da Goofynomics): …D’altra parte, voi lo capite bene: perché mai al mondo Nord e Sud avrebbero dovuto cooperare? Perché mai si sarebbe dovuta verificare una redistribuzione da Nord a Sud? Che fosse necessaria lo si sapeva – Mundell (1961) – e che non fosse politicamente proponibile anche – Kaldor (1971). Quindi? Quindi il disegno era perfetto e ha prodotto i risultati che doveva produrre: la distruzione del welfare, come era chiaro a Featherstone (2001). Piagnucolare “autteità bbutta attiva” come il fariseo De Grauwe non ci porta da nessuna parte. Il piddino andrà al cinema, verserà la lacrimuccia, uscirà sentendosi migliore, penserà che il giorno dopo, oltre a ritirare i vestiti in lavanderia, dovrà anche chiedere “un’altra Europa”, poi se ne dimenticherà – dell’Europa, non dei vestiti – e la cosa finirà lì.

Per rivedere la presentazione di Riccardo Iacona al film PIIGS basta accedere e registrarsi a RAI Play, CLICCA QUI, link:

http://www.raiplay.it/video/2017/12/Anteprima-Piigs-dd236cb2-87af-4599-a50d-71c692753896.html

PER SAPERE TUTTO SU PIIGS

RASSEGNA STAMPA ESSENZIALE

WIKIPEDIA

 

Lingua originale italiano
Paese di produzione Italia
Anno 2017
Durata 76 min
Genere documentario
Regia Adriano CutraroFederico GrecoMirko Melchiorre
Sceneggiatura Adriano CutraroFederico GrecoMirko Melchiorre
Casa di produzione Studio Zabalik
Distribuzione (Italia) Fil Rouge Media
Fotografia Mirko Melchiorre
Montaggio Federico Greco
Effetti speciali Costantino RoverMarco Bambina
Musiche Paolo BaglioDaniele BertinelliAntonio Genovino
Animatori Costantino Rover
Interpreti e personaggi

 

VERSIONE COMPLETA (Vimeo)

https://vimeo.com/249237893

● È l’ordoliberismo, bellezza. Ma la volete piantare?

Clamorosa sentenza del Consiglio di Stato (qui per intero Num. 4614/2017) che abilita le pubbliche amministrazioni a confezionare bandi senza compenso per il professionista aggiudicatario.

Ritorno di immagine, utilità extra-economiche, sussidiarietà… Tutto l’arsenale dei più noti argomenti snocciolati ogni piè sospinto dalla grancassa massmediatica riuniti in poche righe: le amministrazioni al collasso da anni di cure austeritarie “lacrime e sangue” potranno prevedere contratti non remunerati, con tanti saluti all’art. 36 della Costituzione, ai codici deontologici e agli interessi dei cittadini. Tutto ciò, per esplicita dichiarazione del Consiglio di Stato, grazie alla disciplina comunitaria che tali dinamiche facoltizza.

Di seguito uno degli stralci più significativi: “L’utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista può essere insita anche nell’appalto di servizi contemplato dal bando qui gravato: il che rappresenta un interesse economico, seppure mediato, che appare superare –alla luce della ricordata speciale ratio– il divieto di non onerosità dell’appalto pubblico, e consente una rilettura critica dell’asserita natura gratuita del contratto di redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro. L’effetto, indiretto, di potenziale promozione esterna dell’appaltatore, come conseguenza della comunicazione al pubblico dell’esecuzione della prestazione professionale, appare costituire, nella struttura e nella funzione concreta del contratto pubblico, di cui qui si verte, una controprestazione contrattuale anche se a risultato aleatorio, in quanto l’eventuale mancato ritorno (positivo) di immagine (che è naturalmente collegato alla qualità dell’esecuzione della prestazione) non può dare luogo ad effetti risolutivi o risarcitori. Non vi è dunque estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la ricordata matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. Il mercato non ne è vulnerato”.

Appare ormai evidente che anche il mondo delle libere professioni sia ampiamente soggiogato dall’Unione Europea e dai suoi diktat […]

via Lavorare gratis? Te lo dice l’Europa e fa curriculum — ASSOCIAZIONE INDIPENDENZA

● Qual è la vera difesa dell’individuo consumatore? Quella che non c’è

[Globalizzatori e markettari (operatori del marketing) non riempitevi la bocca di parole che non vi appartengono] 

La dicotomia lavoratore-consumatore è la principale guerra fra poveri che il Capitalismo scatena per dominare. Ciò che va capito è che dietro a un prezzo basso c’è sempre un salario basso. Naturalmente c’è la tecnologia, c’è la produttività, però nel breve periodo per far pagare poco le cose devi pagare poco chi le fa

Nessuna associazione di consumatori lo ha mai capito e soprattutto non lo ha capito la sinistra italiana che LA VERA DIFESA DEL CONSUMATORE SI FA CON I SALARI E NON CON I PREZZI: cioè, tu ti devi poter permettere una vita dignitosa, come chiede la Costituzione.

Attenzione a chi dice: “Ma così metti in difficoltà l’azienda” Bene! Se l’azienda è in difficoltà l’imprenditore sarà stimolato ad essere più produttivo e ad investire in tecnologia ecc., questo è il vero vincolo che promuove l’innovazione e la ricerca. Dare agli imprenditori il lavoro “low cost” (apro e chiudo una parentesi: pensate! Il 50% della forza lavoro sarà sostituita da macchine (fatte da chi?)), cosa che è stata fatta in Italia, l’ultimo atto di questa strategia è il JobsAct, non stimola la produttività ma avvicina l’Italia non all’Olanda o alla Danimarca ma al Bangladesh

NOTA FINALE. I sacrifici li devono fare esclusivamente i “ricchi” altrimenti sarebbero recessivi.

● Legale Rappresentante? È un living trust di fatto, ecco perché

[Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube qui]
AVVERTENZA 1. Caro lettore, trovandoci nel limbo normativo poiché non esiste fonte scritta, a differenza di molti LR speranzosi, affermo che esistono delle criticità riguardo alla completa esecuzione dell’iter di autodeterminazione individuale, che ancora NON COSTITUISCE ISTITUTO DI DIRITTO VIGENTE (o insieme di usi e consuetudini) inoltre, se non bastasse, pensiamo che interpretare la norma non è mai un semplice riconoscere, ma sempre un decidere e un volere (Guido AlpaLe fonti non scritte e l’interpretazioneUtet, Torino, 1999). Tuttavia una base di partenza esiste, ed è una norma di rinvio nella Costituzione della Repubblica italiana che all’art 10 recita: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; in tal modo si è assicurato un adeguamento automatico del diritto interno a quello internazionale: ci troviamo dunque ancora nella fase della RIPETIZIONE GENERALE, UNIFORME E COSTANTE DI PRATICHE OSSERVATE DA SOGGETTI NELLA LIBERA CONVINZIONE DI OTTEMPERARE A NORME GIURIDICAMENTE VINCOLANTI. Riepilogando: questa è la condizione in cui ci troviamo da alcuni anni, comprendi bene che nulla è pronto per te, per me o nessun altro. Si tratta di lavorarci tramite la “sperimentazione” personale. Memento: consuetudine è per definizione tacita.
AVVERTENZA 2. Uno degli argomenti più forti contro l’esistenza del diritto naturale (F. Viola, 1989, Diritti dell’uomo, diritto naturale, etica contemporanea) è sempre stato la constatazione della varietà del modo d’intenderlo, il DIRITTO NATURALE è il complesso di norme non scritte, preesistenti, considerate universali e necessarie che fanno parte del patrimonio etico, morale e religioso di ogni individuo o comunità. Si tratta del diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà, unitamente al diritto al nome, all’identità personale e alla famiglia. Di solito, clamorosamente, tutto ciò trova soltanto parzialmente riscontro nel DIRITTO POSITIVO che è la normativa attualmente vigente di uno stato, l’ordinamento giuridico materiale, cioè quello effettivamente operante e imposto all’osservanza di ognuno, emanato dal legittimo organo legislativo. Si tratta dell’insieme delle norme vigenti e dei precetti che in un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico statale. Il Diritto Naturale è gerarchicamente sopra al Diritto Positivo che però, sciaguratamente, nella maggioranza dei casi va nella direzione opposta, negando i diritti naturali e universali. Il contravveleno di una simile patologia è costituito dalla Legge n. 881 del 1977 che meglio rappresenta il diritto naturale. Va detto che all’interno del diritto positivo, appunto con la predetta legge, è stato ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vigente dal 23 Marzo 1976, che pone l’essere umano e persona umana quale solo creditore per diritto naturale, ma qualcosa non quadra nella vita di tutti i giorni… Perché la parola spetta esclusivamente al Potere? 

√ Legge di Jersey. Ad ulteriore conferma, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25478/2015 ha statuito che il Trust non è “…un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il Trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi –legale rappresentante– di un interesse soggetto distinto, …quell’atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all’effetto di segregazione patrimoniale” quindi chiunque, essere umano / persona umana (che taluni definiscono “essente”) in qualità di Disponente, valendosi di istituti in combinato disposto (ved. nota [1]) appartenenti a diverse branche del Diritto, può conferire la proprietà di beni o diritti in un fondo detto Trust da egli stesso istituito, ne sceglie la legge regolatrice (ad esempio la “Legge di Jersey, Isole del Canale, Trusts (Jersey) Law 1984”) dettandone così le regole di gestione. Optando per il cosiddetto “Trust autodichiarato” le figure Disponente e quella di Amministratore, detto Trustee (che sarà anche Beneficiario come si vedrà in seguito) coincidono, riconducendo alla disciplina della Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 ed entrata in vigore l’1/1/1992. I beni e i diritti oggetto del trust, dunque, pur restando nella disponibilità del disponente -data la coincidenza tra questi ed il trustee- sono comunque soggetti al vincolo di destinazione determinato nel trust, vincolo che resta opponibile ai terzi.

Dopo il conferimento e la segregazione dei propri beni, il Disponente esce di scena, cedendo l’amministrazione dei beni in trust nelle mani del Trustee, che a sua volta detiene la duplice veste di Legale Rappresentante, corroborato dallo status di Personalità Giuridica.

Il trust non si costituisce necessariamente per contratto o negozio ma anche per atto unilaterale.

A fronte dell’atto o mandato di Autocertificazione di Legale Rappresentante (e relativo contenuto dichiarativo di verità o scienza, costituente un vero e proprio Affidavit (ved. nota [1.1]) ascritto nell’ambito del Diritto internazionale) il Trustee proclama l’istituzione di un Trust Autodichiarato di scopo, ovvero di “alto scopo umanitario”, ancorché privo di Personalità Giuridica

Si tratta di un “fondo” a sé stante, costituito da beni fisici, beni giuridici ovvero crediti segregati: detto fondo ingloba le funzioni / finzioni “soggetto giuridico e persona fisica” correlate all’essere umano / persona umana nell’insieme della curatela in capo al Legale Rappresentante detenente capacità di agire.

Riguardo alla giurisdizionalità internazionale di cui sopra, seppure non sia ancora universalmente accettato, è prassi consolidata considerare il singolo (anche) quale soggetto che gode di diritti e lo stato come soggetto passivo di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela. Ecco che, come prima risultanza, ci si ritrova anche nel Diritto internazionale a parlare finalmente di diritto soggettivo degli individui e di diritto d’azione degli individui.

L’autocertificazione di LR, sottoscritta direttamente dal semplice cittadino italiano (ved. nota [2]) o dallo straniero naturalizzato, implica e realizza l’elezione nella superiore Giurisdizione internazionale. Tale è il primo passo verso il riconoscimento dei diritti inalienabili quando disattesi, pur sanciti dai Patti internazionali come ad esempio D.U.D.U., C.E.D.U. e relative alte leggi di recepimento (ad es. quiquiquiqui, ecc.) peraltro costituenti Fonti super-primarie dette anche Fonti Sub-Costituzionali.

Il deposito in pubblicità legale e la trascrizione dell’atto presso il Comune di nascita e di residenza (se differente) nonché le relative apostillazioni presso la Prefettura e il Tribunale del proprio distretto corredano de facto e de iure il fattuale ripudio della cittadinanza italiana. Tutto ciò non muta i propri diritti che anzi incrementeranno in conseguenza del riconoscimento della propria Personalità Giuridica e del relativo status del quale se ne darà debita notifica alle varie Pubbliche Amministrazioni (es. Questura, Prefettura, Motorizzazione, Regione, ecc.) e ai Privati gestori di pubblici servizi (es. Gas, Energia elettrica, RAI, Banche, ecc.) se e quando tenteranno di seguitare a disporre della loro decaduta potestà legislativa o impositiva, ecc., in base alle sopravvenute carenze.

Come detto, la resa in pubblicità legale (ved. nota [3]) costituita dalla protocollazione e deposito (ved. nota [4]) della AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) (ved. nota [5]) in favore dell’essere umano, ossia nell’interesse di egli stesso in qualità di Disponente / Trustee / Beneficiario) nonché nell’interesse di eventuali beneficiari ascendenti e/o discendenti incapaci, ecc. secondo popolounico.org, aziona, nella giurisdizione del Diritto internazionale, un JERSEY TRUST AUTODICHIARATO non lucrativo né commerciale nel quale il Trustee (ved. nota [6]) / Legale Rappresentante, a seguito di Mandato / Accordo Privato, opererà per veder riconosciuti all’essere umano i diritti inalienabili (ved. nota [7]) costituenti l’alto scopo del trust: si tratta di diritti violati, in certe circostanze, persino agli italiani quando ad esempio viene loro impedito il “diritto al benessere” (definito anche “diritti economico-sociali”). Per ottenere il ripristino di tali diritti, il primo passo è costituito dal mandato anzidetto di Legale Rappresentante / Trustee debitamente protocollato presso il comune di residenza e di nascita (se diverso), attestante che siamo personalità giuridiche di carattere privato riconosciute: ciò avviene a seguito della nostra espressa dichiarazione e notifica ove risulti che I) abbiamo uno scopo, II) rivendichiamo la nostra personalità giuridica avente completa capacità di azione giuridica, III) detenendo infine -per mezzo della curatela del Legale Rappresentante- il riconoscimento della propria  personalità giuridica così come sancito all’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani “Nessuno è sconosciuto” (Commento del prof. Antonio Papisca, “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”: tale precetto è espressamente prescritto nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale > PARTE TERZA > art. 16” della legge di ratifica della DUDU. Infine, l’effetto segregativo in trust è garantito dall’assolvimento degli oneri pubblicitari quali l’Autocertificazione anzidetta a cui si integrerà, secondo i casi, giusta Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà se presenti beni mobili o immobili soggetti a registrazione nel Diritto positivo, azionando le varie trascrizioni presso la Conservatoria RR.II., il Registro delle Imprese, il Registro Italiano Navale, ecc.

dimenticavo…  AVVERTENZA!

SCORRENDO IL TESTO USA PURE IL DITO INDICE PER CLICCARE SUI LINK (L’IPERTESTUALITÀ È IL SALE DI INTERNET)

Quanto costa?
· Nessun costo (ved. nota [8]) è richiesto oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante (quella di residenza e quella di nascita, se diversa);
· Nessun oneroso intervento è richiesto da parte di alcun notaio o avvocato.

L’ALTO SCOPO DEL TRUST è anche, se non soprattutto, il superamento dell’incapacità giuridica di agire del cittadino / essere umano (ved. nota [9]). Tale incapacità è innestata dallo Stato con frode, vale a dire senza il consenso dell’interessato (abuso della titolarità del nome (ved. nota [10]) al momento della dichiarazione di nascita del nuovo nato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al pupillo le cosiddette finzioni giuridiche (fictio iuris) denominate “soggetto giuridico e persona fisica (ved. nota [10.1])” volte a vincolare l’essere umano alla P.A., o meglio, alle “amministrazioni o trustees statali” tramite i vari Pubblici Ufficiali (ved. nota [11]).

[1] – BRANCA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: A) Autocertificazione di esistenza in vita, ex Art. 46 lettera G – D.P.R. 445 del 28/12/2000; B) Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante, ex Art. 46 lettera U – D.P.R. 445 del 28/12/2000; – BRANCA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 riguardante il Trust, proprio perché è un istituto assente nell’ordinamento giuridico italiano; tale non è stato inserito nella disciplina generale di diritto internazionale privato ma è stato regolato a livello internazionale in modo pattizio, e in Italia mediante la ratifica di detti accordi.
[1.1] Si pensi, al riguardo, a les attestations dell’ordinamento francese (artt. 200-203 del Nouveau code de procedure civile), oppure all’affidavit evidence britannico (art. 32 del Civil Procedure Rules, in cui la dichiarazione viene resa fuori dal processo, ma pur sempre davanti ad un pubblico ufficiale) o, piuttosto, alla teutonica schriftliche Beantwortung (risposta scritta alla richiesta di prova chiamata “Beweisfragen”). 
[2] La NAZIONALITÀ definisce l’appartenenza ad una comunità per storia, religione, tradizione, cultura e lingua. Si acquisisce alla nascita, non si può cambiare e se ne può avere soltanto una: 1. PER “TERRA” > ius soli (ad es. negli USA > se sei nato in un luogo prendi la nazionalità di quel luogo; oppure: 2. “PER FILIAZIONE, PER SANGUE” > ius sanguinis > (ad es. in Italia non conta il luogo ma la nazionalità degli ascendenti). E’ un legame giuridico, un DIRITTO FONDAMENTALE correlato al principio di “autodeterminazione dei popoli” sancito dalla CARTA DELLE NAZIONI UNITE del 1945 e da numerose risoluzioni delle organizzazioni internazionali come dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1948 (art. 15) e dalla CONVENZIONE EUROPEA SULLA NAZIONALITÀ del 1997 (art. 4). Definizione di CITTADINANZA in ambito giuridico. È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, o più precisamente, l’insieme dei diritti (elettorato attivo e passivo) e dei doveri (rispetto delle leggi) che l’ordinamento riconosce al cittadino. L’ordinamento italiano disciplina i modi d’acquisto della cittadinanza con la L.91/1992 e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R.572/1993.
[3] Con la Pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo.
[4] Sul dovere di protocollazione relativo a un procedimento anagrafico o di Stato civile, per quanto possano verificarsi iniziative accidentali o spurie da parte di singoli operatori in ogni caso responsabili ad personam (art. 28 Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”) pertanto si può tranquillamente affermare che il Comune non può esentarsi dalla protocollazione, come citato [qui a pagina 9] dalla stessa ANUSCA, un’organizzazione seppur privata, fornitrice di servizi al personale dell’86% degli enti locali. Difatti, benché sia molto complesso definire a priori cosa protocollare e cosa no, sul Dpr 445/2000 nonché nei principi stessi dell’attività amministrativa si riscontra una chiara distinzione tra l’obbligo generico (Art.53, 5°comma) di protocollare tutta la documentazione in entrata e in uscita dall’Ente, con l’eccezione di alcuni documenti che non vanno protocollati perché, per loro natura sostanzialmente divulgativa, non necessitano di alcuna registrazione formale né di conservazione. In generale le istanze e le dichiarazioni dei cittadini non rientrano nell’eccezione che tra l’altro il testo del medesimo articolo indicherebbe in un numero finito di atti, col risultato che non potranno che finire nella regola generale, cioè essere protocollate!
[5] E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.
[6] Il TRUSTEE (nella sua specifica qualità) definisce il soggetto incaricato dal Disponente di amministrare i beni o i diritti originari quali ad esempio immobili, terreni e così anche contratti di locazione, ecc. (già detenuti dal Disponente) e successivamente trasferiti nel fondo del Trust nell’interesse del Beneficiario.  
[7] Diritti inalienabiliLegge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).
[8] Imposta di bollo (nessun costo!). Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti dall’imposta di bollo. Difatti, l‘art. 14 “Tabella Allegato B” del D.P.R. 642/1972 ex art. 37 – Esenzioni Fiscali – dice espressamente: …le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive elencati negli articoli 46 e 47 dello stesso DPR sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare). 
[9] A ben vedere, la definizione di “essente [umano]” al posto di “essere [umano]” è più profonda perché fissa meglio il lemma “essere”, unisce le parole “essere” ed “ente” (dal latino: ens – entis) ma è anche il Participio presente del verbo essere. Dicendo “essere [umano]” usiamo l’infinito del verbo essere, che esprime qualcosa di poco vivo, di statico. Il Participio presente “essente [umano]” esprime la vera forza insita nel verbo. “Essente” è in pratica “colui che è!”. Qui la conversazione sulla pagina FB di Popolo Unico.
[10] Abuso della titolarità del nome Artt. 6, 7 e 9 c.c. Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata senza autorizzazione del Titolare© del nome si configura reato di ABUSO. Quante volte ti scrivono e/o ti inviano fatture o ti fanno firmare contratti e ricevute o denunce riportanti il tuo nome e cognome in grafia “TUTTO MAIUSCOLO” (SOGGETTO GIURIDICO) oppure nome in “Alternato” e cognome “MAIUSCOLO” (Persona FISICA)? difatti Popolo Unico ce ne dà contezza. Vale per ex cittadini riconosciuti Personalità Giuridiche con capacità di agire e rappresentanza legale delle Finzioni giuridiche (fictio iuris) o Artefatti giuridici, ma anche per neonati e minori.
[10.1] Amedeo Santuosso, Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi (p.3, 2° paragrafo). La persona fisica per il diritto (in questo senso giuridica) è “non già una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico”, e la proposizione corrente, secondo la quale la persona fisica ha diritti e doveri, va intesa e corretta in la persona fisica giuridica è diritti e doveri. La “cosiddetta persona ‘fisica’ è allora una persona ‘giuridica’ in senso ampio” (p.96), e non ha quindi una qualità diversa da quelle che comunemente sono chiamate persone giuridiche: entrambe sono creazioni del diritto, accomunate dal carattere dell’artificialità.
[11] Il consulente tecnico, il perito o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante o il preside di una scuola pubblica, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, il magistrato, il portalettere o il fattorino postale, ecc. Tutti loro sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Sono dei pubblici ufficiali, infine, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il poliziotto (anche Penitenziario), il carabiniere, il militare della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Alle forze dell’ordine lo status di pubblico ufficiale è riconosciuto 24 ore al giorno.

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- SOFIA SACRO

Se non sei debole di stomaco vedi qui  https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilonia-c3a8-crollata-rev-copia-final.pdf

√ Parlare di diritti umani inalienabili (questo e questo sono alcuni esempi) equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali dell’essere umano e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Il viatico volto al recupero di tali diritti può essere costituito dalla Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante che, come detto, di fatto:

è un living trust (ved. nota[12]) di Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364. Vi partecipa l’ “essere umano” a cui è riconosciuta per tramite del Trustee la “personalità giuridica per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari, difatti, il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA (ved. nota [13])” è quindi possibile affermare che alla persona umana autodeterminata, dotata dalla nascita di crediti universali, in curatela del Legale Rappresentante, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente! La Convenzione anzidetta è un Patto internazionale ratificato dall’Italia mediante la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione passiva dei diritti fondamentali, così da poter vagliare le possibili azioni di tutela in punto di diritto. Tale legge di ratifica contiene le norme che assicurano formalmente, in punto di diritto, la concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato, seppure non sia infrequente accertarne le violazioni. Comincia qui il cammino del Legale Rappresentante.

[12] Living trust. Civilisticamente come negli USA (seppure il fisco americano non lo riconosca, dove è a lui opponibile) detto trust è revocabile, autodichiarato e mantiene una vasta serie di poteri in capo al disponente, come modificare i beneficiari (ad esempio l’ascendente o il discendente, l’incapace, ecc.).
[13] Personalità Giuridica. Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al “Registro delle persone giuridiche private” a cui è eventualmente concessa personalità giuridica, infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è. Vale a dire, deve essere semplicemente “riconosciuta”. Del resto, come emerge dall’art. 2 della Costituzione, la personalità giuridica è, infatti, una caratteristica innata di ogni individuo, ed è riconosciuta dall’ordinamento (non semplicemente attribuita).

In Diritto internazionale, poiché il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6 della Convenzione dell’Aja) la notifica dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante a tutti gli effetti costituisce e fonda un Jersey Trust Autodichiarato. In esso, l’ “essere umano” (o meglio, come detto sopra l’ “essente umano”) è il Disponente (o Settlor) al di sopra di tutto, egli non ha giurisdizione di elezione se non quella “non scritta” della Legge Universale, preesistente ad ogni forma di diritto positivo. Il Disponente è il titolare originario dei beni (beni e diritti, ossia beni materiali, beni giuridici ed anche crediti) tra questi ultimi troviamo le predette finzioni giuridiche (Fictio iuris) (ved. nota [14]) create artificiosamente dallo Stato mediante la “Attestazione di avvenuta nascita” nonché la “Dichiarazione di nascita” (art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 197; art. 30, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) atti correlati alla formazione dell’ “Atto di Nascita”, di cui egli (Disponente) se ne spossessa mediante il trust segregandovi tali finzioni, valendosi dell’affidatario curatore Trustee – Legale Rappresentante che funge da sottoscrittore mandatario, il quale assume l’obbligo di amministrare e rappresentare detti beni segregati in trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, ecc. come previsto dal Mandato / Accordo privato di trust. Una volta trasferito il diritto sui beni, si è soliti dire che il disponente “esce di scena”, non rivestendo più alcun ruolo all’interno del trust.

Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube o qui
[14] Finzioni giuridiche dette anche Funzioni giuridiche (Fictio iuris). Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Atto di Nascita attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie: 1) SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del nome e cognome), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni; 2) Persona FISICA (grafia del nome in alternato e del cognome in maiuscolo) di competenza della Procura della Repubblica, Ministero della Giustizia. Tutto ciò alla stregua delle tradizionali “finzioni pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale. L’astrazione – presunzione “finzione giuridica” tecnica evidente del Diritto, più vera del vero, è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi. La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigioniero come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’autore Yan Thomas – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui “conceptus pro iam nato habetur”.

CHI È VERAMENTE, L’INDIVIDUO, IN PUNTO DI DIRITTO?

È un essere umano titolare di Personalità Giuridica a cui sovente sono negati i diritti inalienabili sanciti in DUDU >>> goo.gl/Zt56BJ e in CEDU >>> goo.gl/9Buapv.

Ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte superiore alle leggi della Repubblica (ved. nota [15]) l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) trasformato in un’astrazione, una finzione giuridica per mezzo dell’atto di nascita istituito   strumentale al Sistema.

[15] L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
[Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube qui]

TENTATIVO DI SINTESI

√ La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

√ De facto, detta autocertificazione realizza un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le Finzioni giuridiche o Fictio iuris) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate dal Trustee – Legale Rappresentante. La “segregazione dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola. I beni conferiti al fondo in trust, dunque, sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992. La caratteristica più rilevante del trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti  traslativi.

Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:

    1. che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
  1. di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.

AVVERTENZE

PER IL LETTORE POCO ESPERTO IN MATERIA
Il cittadino è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, aka, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale, ne risulta meccanicamente sottomesso. Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Niente di illegale!
    1. CHE COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI UN TRUST? I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un trust, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
    1. I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ IN ITALIA. Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del trust è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel trust al trustee proprio per rendere concreto l’effetto segregativo (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del trust, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.
    2. PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE quindi, un cittadino italiano può istituire un trust – rapporti giuridici istituiti da una persona – con atto tra vivi o mortis causa per disporre dei propri beni e porli sotto il controllo di un trustee nell’interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine specifico.
    3. CARATTERISTICHE
      a) i beni del trust costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee (cd. “segregazione del patrimonio del trust”);
      b) i beni del trust sono intestati al trustee;
      c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.
      In breve, con la creazione di un trust, il settlor o disponente si spoglia di alcuni suoi beni e li trasferisce al trustee, che ne diviene proprietario. Il trustee deve esercitare il diritto di proprietà di cui è investito, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo e non a proprio vantaggio, bensì nell’esclusivo interesse del beneficiario o dei beneficiari indicati nell’atto istitutivo del trust, ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Gli elementi distintivi di un trust sono quindi il trasferimento della piena titolarità del diritto di proprietà al trustee e la segregazione del patrimonio del trust.
    1. RICONOSCIUTA LA VALIDITÀ del “Trust Autodichiarato”. Vedi QUI.
    1. NOTA FISCALE TRUST AUTODICHIARATO. Vedi QUIQUI e QUI. Inoltre: tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016) (C.T.R. Campania sent. n. 4710 del 24.05.2017). Vedi QUI e QUI. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente.
  1. OBBLIGHI FISCALI
    Il “trust” nel Diritto positivo deve:
    – presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate), anche se trasparente;
    – acquisire un proprio codice fiscale;
    – ottenere la partita Iva laddove si eserciti un’attività d’impresa.
I dettami tributari del “trust” prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all’articolo 13 del Dpr 600/73. I “trust” che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all’attività svolta, il “trust” può essere anche soggetto all’Irap.
INOLTRE:
  • PIGNORAMENTO INVALIDO se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il Trust. Vedi QUI e QUI. Difatti, come detto, i beni posti in Trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente e del Trustee.  Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
    1. del Disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
    2. del Trustee;
    3. del/dei Beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.
      [Circa lo scopo del trust, oltre che un beneficiario diretto del reddito del trust, vi può anche essere una figura diversa quale beneficiaria finale dei beni che residuano al termine del trust].

* * *

La Legge di Jersey [(Trusts Jersey Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006)] si sostanzia nell’affidamento dei beni a un trustee (non necessariamente un terzo) affinché questo li amministri. Si noti che trustee ben può esserlo a pieno titolo lo stesso disponente poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato” in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente ovvero del trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il trust è istituito.

Buon trust a tutti.

Gavuglio, R. video (Genova)

AGGIORNAMENTO 27/01/2017

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.

AGGIORNAMENTO 03/09/2018

Trusts (Amendment No. 7) (Jersey) Law 2018

03/09/2018 | TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

Preparativi
Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)       in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3        Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)     non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4        Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)       nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)       dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)       per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)     di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)       un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)       un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)       nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A) La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5        Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29     Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c) si      riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6        Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7        Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) L’     articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c) il      paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8        Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)     Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)    Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9        Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6) In     deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) In     deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A    Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i) si       dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)       distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b),
e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.


http://www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-che-si-amministra-solo-cos-ho-stessi-diritti-dei-1528463.html

L’intento di questi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

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