● Conte: dopo le dimissioni

Intervista a Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, che all’AGI spiega cosa potrebbe venir fuori da una situazione politica “molto fluida”. [via Italialeaks]

Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l’apertura ufficiale della crisi di governo “la situazione è molto fluida” e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd (“a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un’ulteriore frammentazione”) o il ritorno alle urne.

Lo spiega all’Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all’Università Roma Tre. “Le crisi di governo possono essere parlamentari o extraparlamentari – afferma il professore – le più comuni, oltre 60 volte su 65 governi, sono extraparlamentari, come è accaduto con il premier Conte. Extraparlamentari significa che il presidente del Consiglio si dimette senza un esplicito voto di sfiducia da parte delle Camere e il governo resta in carica fino alla nomina di un nuovo governo. Gli scenari possibili sono vari – prosegue Celotto – siamo davanti a una crisi molto tattica e questo tatticismo ricorda quello del marzo 2018, subito dopo le elezioni, perché il risultato elettorale è stato composito e come tale non ha indicato una maggioranza naturale. Del resto – sottolinea il professore – dobbiamo ricordare che siamo una repubblica parlamentare dove il governo viene nominato dal Parlamento e non direttamente dal popolo, come avviene nelle repubbliche presidenziali”.

I tre scenari possibili per il dopo Conte

Con le dimissioni di Giuseppe Conte si sono aperte tre alternative: la prima è un nuovo governo che si può chiamare di scopo, del presidente o di garanzia. “Questi termini – osserva il docente di Roma Tre – possono essere ritenuti sinonimi, e indicano un governo che ha una guida non politica e del quale fanno parte ministri per gran parte non politici ma tecnici. Un po’ come è accaduto con il governo Monti. Dobbiamo ricordare – afferma Celotto – che tecnico non è una parola dal significato malevolo, anzi dovrebbe significare un governo di alta competenza, di alta qualità tecnica che puo’ favorire dei risultati per il Paese”.

La seconda alternativa “è un governo politico che metta insieme il Pd e il M5s, ovviamente il Pd in tutti i suoi ranghi, e anche con pezzetti di Leu e gruppo misto per arrivare a una maggioranza abbastanza stabile soprattutto al Senato: qui la maggioranza è di 158 e bisogna raggiungere 162 o 165 per governare in maniera tranquilla. Sicuramente un governo di ampia coalizione politica che è tutto da costruire per capire come i 5 Stelle che hanno lavorato con un partito di centrodestra possono lavorare con un partito di centrosinistra”.

La terza alternativa è il voto: “Nel caso in cui non si riesca a formare un nuovo governo il presidente della Repubblica scioglie le Camere e si va direttamente alle urne”. Quali dei tre scenari è il più probabile? “In questo momento – risponde Celotto – io direi che il governo politico ha un 40% di possibilità, il governo tecnico un 35% e il voto un 25%. Sono percentuali molto vicine perché la situazione mi sembra molto fluida”.

Le consultazioni del Capo dello Stato

La parola passa a questo punto al Capo dello Stato che da oggi pomeriggio avvierà le consultazioni tra le forze politiche. “Le consultazioni sono il modo di avere il polso della situazione – chiarisce l’esperto di diritto costituzionale – ciascun gruppo parlamentare viene ricevuto al Quirinale e vengono ricevuti normalmente dal più piccolo al più grande, in ordine di rappresentatività politica. Sappiamo che alla fine delle consultazioni, che possono durare un paio di giorni, il presidente puo’ fare diverse cose: un secondo giro di consultazioni, affidare un mandato esplorativo, cioè un preincarico a un soggetto di garanzia come avvenne l’anno scorso con i presidenti del Senato e della Camera, o ancora designare direttamente un nuovo presidente del Consiglio il quale a sua volta farà le consultazioni per formare il governo”.

La partita in atto nel Partito democratico

Zingaretti e Renzi come si giocheranno questa partita? “Il ruolo del Pd è sicuramente il più difficile – evidenzia Celotto – sappiamo che è un partito molto diviso in correnti per cui bisogna capire se riesce a trovare una unitarietà nello stare al governo oppure se questa unitarietà non la riesce a trovare, per cui rischia una frammentazione ulteriore. In fondo la situazione è un po’ come quella del 2006, quando Prodi mise insieme nella coalizione dell’Ulivo una varietà composita di governo, e quindi un governo con grandi intenzioni politiche che non sempre riusciva a portare a termine i suoi obiettivi. A mio avviso il Pd deve fare un’importante analisi per capire se conviene andare al voto o cercare di governare. Il tentativo di governare può essere il più costruttivo per il Paese, ma vanno anche calcolati gli interessi politici delle singole correnti di voler andare al voto oppure di voler provare ad andare al governo. Penso che sia difficile anche all’interno del Pd capire questi equilibri”.

La possibilità di un accordo tra Pd e M5s

Quindi, prima di parlare di un accordo 5 stelle-Pd “bisogna capire se ci puo’ essere una convergenza politica completa di tutte le correnti del Pd e di tutte le parti dei 5 stelle verso un governo congiunto. A quel punto va fatto il programma, ed è tutto da vedere quali possano essere i punti di convergenza. Ma il problema più grave è trovare la convergenza tra Pd e M5s sull’idea di abbinarsi”.

A complicare il quadro politico c’è anche la manovra economica che l’Italia dovrà preparare nei prossimi mesi. “è uno scenario importante – ammette Celotto – la manovra economica che ci aspetta è impegnativa, da decine di miliardi. Inoltre, ci sono le clausole di garanzia sull’Iva e c’è sicuramente bisogno di fronteggiare i parametri europei, per cui sarà una manovra dispendiosa e importante. Si tratta di capire come i partiti vorranno muoversi rispetto a questo. Sappiamo bene – osserva il docente – che nessun partito politico vuole intestarsi una manovra sanguinosa e dura, per cui in questa ottica potrebbe essere più plausibile che sia un governo a matrice tecnica ad intestarsi queste riforme, come accadde nel 2011 con il governo Monti. In ogni caso – conclude – il quadro mi sembra molto fluido e penso che ci vorrà qualche giorno per risolvere questa crisi”. 

● La formazione del Governo

[Bla bla bla bla bla… Quante chiacchiere! Atteso che la Costituzione (Art.92) tracci le linee guida in merito, l’attuale legge elettorale propinata ai poveri italiani (Rosatellum) postula limpidamente le coalizioni (LE COALIZIONI, NON I PARTITI, CAPITO?) cioè le alleanze fra formazioni politiche, e quella che predomina è il centrodestra, di cui tutti sanno chi è il leader.]

 

L’Art.92 Cost. disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri“.
Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.

La fase preparatoria

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L’ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.

L’incarico

Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell’incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell’incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici

La nomina

L’incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:

quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato)

Il giuramento e la fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.

Formula rituale

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”

http://www.governo.it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186

 

● Fotte una minchia* dei Diritti Umani [*lic. poetica]

[News dalla vetta del mondo, da Washington D.C. via P. Barnard]

Che i media siano controllati e che si auto-censurino per salvarsi il sedere, lo sa anche un cacciavite. Ma che due notizie bomba sul Presidente della nazione più potente del mondo, e accessibili a tutti, possano lo stesso per un ordine di scuderia scomparire nel nulla sui maggiori media occidentali, no, questo non lo credevo. Attenti, forse avete letto in fretta: nei Pentagon Papers, nel Watergate, nell’Iran-Contras, nell’Iraq-gate, i fatti erano occulti. Nei due casi che racconto qui, no, sono pubblici e accessibili da una pensionatariguardano l’uomo più potente del pianeta, eppure sono stati ‘suicidati’ e sepolti da tutti i grandi media con un accordo e con una sincronia scioccanti. Davvero, io mi devo arrendere ai ‘complottisti’ e dire: i media non esistono più.

ECCO LE STORIE

Il Presidente Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra ben noti all’interno dello Stato americano (e di ogni altro Stato): cioè il raggruppamento dei Servizi Segreti da una parte – che comprendono CIA, NSA, NGA, FBI e che va sotto il nome di ‘Shadow Government’; e le maggiori Corporations coi loro lobbysti che foraggiano il Congresso, dall’altra – ovvero Big Oil, Big Pharma, Big Banks, Big Media, Arms Industry, Silicon Valley, che passano sotto il nome di ‘Deep State’*

(Nota per i lettori: chiunque neghi l’esistenza e i poteri di questi apparati con la parola “complottismo”, non ha mai letto una pagina del NYTimes, del Washington Post o sentito di P2 e Stragismo in Italia. Quindi è un cretino)

In USA i Poteri non si attaccano mai per rispetto della legge, non siamo bambini, quindi il motivo dei sopraccitati attacchi è ovvio (e noto): questo Presidente è incontrollabile, e forse anche mentalmente instabile, ma così facendo e così essendo, egli ha devastato la sacra tradizione di almeno 70 anni di presidenze americane, dove le politiche reali furono sempre influenzate o truccate da ‘Shadow Government’ e ‘Deep State’, fino alla presidenza Obama inclusa. Trump va quindi abbattuto.

Ma quest’uomo è molto meno fesso di ciò che appare. O forse è meglio dire: si è circondato di alcuni dei più brillanti ‘Rasputin’ di tutta la Storia moderna. Trump ha quindi contrattaccato coi due numeri scritti nel titolo: 13818 – 82 FR 60839. Si riferiscono rispettivamente al N. del Presidential Executive Order del 20 dicembre 2017, e al N. di protocollo del medesimo presso il U.S. Government Publishing Office. La mossa è stata ‘nucleare’, ma talmente tanto che quegli apparati di Potere, ripeto ‘Shadow Government’ e ‘Deep State’, faticano a riprendersi. Chiarisco e aggiungo con ordine, perché la storia è agghiacciante.

Donald Trump è sotto una ‘Dresda’ di bombe per abbatterlo, fra cui: il presunto accordo-scandalo con Putin per truccare le elezioni 2016, che coinvolge anche la sua famiglia – la relativa inchiesta, nelle mani dell’implacabile ex direttore dell’FBI Robert Mueller col suo team – accuse di grave instabilità mentale da Impeachment e apparentemente documentate dall’esplosivo best seller Fire and Fury di Michael Wolff – una presunta serie di abusi sessuali ai danni di donne lungo la sua carriera sia da businessman che come politico – e una sfilza di accuse a membri del suo governo per uso improprio/abuso personale di denaro pubblico (come Steve Mnuchin, Ryan Zinke o Tom Price, ecc.). Tutti questi scandali s’appoggiano pesantemente sui poteri e/o sulle spiate dello ‘Shadow Government’.

Ce n’è a sufficienza per demolire chiunque. Trump, in assenza di 13818 – 82 FR 60839, sembrava un gigante coi piedi d’argilla. Non controlla l’FBI, prima diretta dal suo arci nemico Comey e oggi da Christopher Wray che a sua volta non controlla l’FBI. Non controlla la CIA, diretta da Mike Pompeo, che a sua volta non controlla la CIA. Non controlla la NSA diretta dall’Ammiraglio Michael Rogers, che a sua volta non controlla la NSA. Non ha nessuna influenza sulla NGA, che gioca un ruolo centrale in tutte le inchieste di massima sicurezza in America. Questo per quanto riguarda lo ‘Shadow Government’. Poi è troppo ricco per poter essere comprato dal ‘Deep State’, che è – specialmente con Wall Street e la dirigenza ebraica americana – sponsor principale dei Democratici, e di tutti i Repubblicani ostili al Presidente. Ergo, anche qui lo davano per traballante nelle simpatie del Congresso.

Poi quattro giorni prima di Natale cade la bomba 13818 – 82 FR 60839, e, usando un’impareggiabile espressione americana, “the shit hit the fan” (la merda finì nelle pale del ventilatore).

Prima cosa, un riassunto dell’Executive Order 13818 – 82 FR 60839: è uno degli atti legislativi americani più dirompenti da sessant’anni. Cosa dice in due parole: colpisce con le massime armi, sia in senso letterale che giuridico che finanziario, chiunque si renda colpevole di violazioni dei Diritti Umani e di corruzione, in USA e nel mondo. Colpisce anche i governi esteri coinvolti, i loro funzionari, e qualsiasi complice in qualsiasi forma. Di più: va a colpire queste infami catene là dove gli fa più male, cioè nei soldi, con il blocco e la confisca dei loro denari, proprietà, titoli, azioni, anche nelle loro forme più maliziosamente nascoste o lontanamente imparentate.

Ok, sappiamo che Trump non è Mandela, quindi stop, e precisazione: questa legge avrà effetti minimi sui Diritti Umani o sulla corruzione nel mondo, di cui a Washington fotte una minchia, e neppure è stata voluta per quello, Trump è solo un meschino opportunista, lo capirete fra un attimo. Ma è stata scritta per mitragliare a morte un settore ben preciso delle violazioni dei Diritti Umani. Fermi, TUTTI ATTENTI:

Per violazione dei Diritti Umani e corruzione, l’Amministrazione Trump ha voluto intendere soprattutto il mercato dei minori per pedofilia, nel bacino più ampio dei trafficanti di persone. Infatti il Presidente aveva anticipato questa legge il 23 febbraio 2017 in conferenza stampa, rilanciata dalla Associated Press, dove parlò proprio di traffici umani per pedofilia. Ma perché? Perché Trump sa bene che questo abominio, l’abuso di minori venduti, sembra aver infettato la maggioranza dei vertici di ‘Deep State’,col silenzio dello ‘Shadow Government’, e con un presunto forte coinvolgimento di una notissima beneficienza: la Clinton Foundation. Come fa Trump a saperlo? Da anni ne parla in pubblico un ex pezzo grosso della CIA, di cui specifico i dettagli alla fine, più altre fonti autorevoli. Se rileggete questo paragrafo capite subito che il suo Executive Order colpirà proprio i suoi nemici.

In questo momento preciso negli Stati Uniti alcuni altissimi nomi stanno tremando, e precisamente dalla mattina del 21 dicembre scorso, quando l’Executive Order 13818 – 82 FR 60839 è stato pubblicato ‘in Gazzetta’ a Washington. JF Kennedy fu ucciso per meno, a quanto sappiamo fino ad oggi. Infatti i ‘Rasputin’ di Trump sapevano che la vita del Presidente sarebbe stata immediatamente in pericolo dopo 13818 – 82 FR 60839, e qui hanno fatto la pensata di tutte le pensate, eccola:

Nelle prime righe dell’Executive Order, viene appositamente scritto dal Presidente questo: “Io perciò decido che i gravi abusi dei Diritti Umani, e la corruzione, nel mondo costituiscono un’insolita e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale”. Dovete sapere che le precise parole minaccia – alla – sicurezza – nazionalepronunciate dal Presidente degli Stati Uniti implicano l’immediata mobilitazione di tutto l’esercito americano, cioè del Pentagono. E’ di fatto un preallarme di guerra, e di conseguenza le protezioni intorno al Presidente divengono massime. E quando si muove il Pentagono non esiste nulla al mondo, se non un arsenale nucleare straniero, che possa batterlo. Questo è ultra chiaro a tutti gli apparati di ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’, che ora sono in deep shit, nella merda fino al collo, per essere chiari.

Non è stato un caso che Trump abbia messo nei posti chiave a Washington tre Generali, e un Ammiraglio a capo dei più potenti 007 degli USA. Abbiamo il Gen. James “Mad Dog” Mattis come Ministro della Difesa; il Gen. John Kelly come White House Chief of Staff, e il Gen. H. R. McMaster come Consigliere per la Sicurezza Nazionale. Poi, anche se boicottato dai suoi sottoposti, c’è l’Ammiraglio Michael Rogers a capo dalla NSA. Insomma, il Pentagono. Trump sarà anche scemo, ma cosa sia lo ‘Shadow Government’ lo sapeva benissimo, e si è protetto.

Ricapitoliamo: ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’ le trovano tutte per abbattere Trump in ovvio accordo con Hillary Clinton. Ma Trump usa il pretesto di una legge sui Diritti Umani, la 13818 – 82 FR 60839, per metterli in un angolo con indagini profonde sul traffico internazionale di minori per pedofilia in cui sarebbero coinvolti molti vertici USA di ‘Deep State’, inclusi i Clinton, col silenzio di ‘Shadow Government’. E Donald lo fa coprendosi le spalle con l’intero esercito degli Stati Uniti. Bella roba.

Esisterebbe dunque un traffico di minori per pedofili di altissimo livello ai vertici di ‘Deep State’ inclusi i Clinton. Trump apprende questo da molte fonti, la prima delle quali è l’ex agente e dirigente pluridecorato della CIA Kevin M. Shipp. Costui, senza la fama attribuita al suo collega ‘whistleblower’ Edward Snowden, sta rivelando da anni il livello di marciume criminale che davvero permea lo ‘Shadow Government’ in America. Shipp è stato esperto di anti-terrorismo, guardia del corpo di due direttori della CIA, era ai vertici della Counterintelligence, ed è stato citato dal New York Times come “veterano della Central Intelligence Agency”. Non è proprio un signor nessuno nello ‘Shadow Government’americano.

Ma già da anni il Washington Times, il New York Post e l’inglese The Guardian riportavano notizie certe sui cosiddetti “Voli Lolita” – cioè voli su un jet privato per orge con minori – organizzati dal miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. Bill Clinton, secondi gli atti del processo che condannò Epstein, fu ospite 26 volte su quei voli. Altri nomi di alto rango trovati nell’agenda ‘nera’ del miliardario furono Tony Blair, Michael Bloomberg, Richard Branson fra molti altri, e i cellulari delle minori schiave del sesso fra cui “Jane Doe N.3”. E’ quest’ultima che negli atti processuali ha dichiarato di “essere stata costretta a rapporti sessuali con diversi politici americani, top businessmen, un Premier famosissimo, e altri leader internazionali”. Nel 2006 Epstein fece una grassa donazione alla Clinton Foundation. Nella capitale USA, la ONG di Conchita Sarnoff, Alliance to Rescue Victims of Trafficking, ha decine di files su Potere e pedofilia.

Ora, e qui siamo al titolo del mio articolo: provate a trovare traccia sui grandi media italiani o americani dell’esplosivo affare 13818 – 82 FR 60839 del dicembre 2017; dei nomi coinvolti come Bill e Hillary Clinton, Robert Mueller, Kevin M. Shipp, e di ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’. Attenti, non parliamo di una legge del Nicaragua, ma del Presidente americano più discusso e delegittimato della Storia. Nulla, non si trova niente, ed è accaduto meno di un mese fa, il silenzio stampa è stato totale (il FT ne accenna ma svuotando tutta la news). Eppure bastava cliccare i comunicati stampa del governo più noto al mondo, poi U.S. Government Publishing Office ecc. e pensare al quadro di guerra politica in USA. Nulla, neppure nei “Paesi seri” di Marco Travaglio. Questi colossali fatti e intrighi sono stati ‘suicidati’ e sepolti da tutti i grandi media con un accordo e con una sincronia scioccanti. Davvero, io mi devo arrendere ai ‘complottisti’ e dire: i media non esistono più.

** ULTIMA ORA** Sono le 06:32 del mattino del 19 gennaio mentre scrivo queste ultime parole, e una *** ULTIMA ORA *** mi compare sullo schermo. Come in una coincidenza paranormale, essa tratta esattamente di Donald Trump, del tentativo di ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’ di abbatterlo, dei Clinton e del “falso complotto russo“, di Robert Mueller, ed è molto più che esplosiva. Infatti pochi minuti prima era giunto sugli scranni del Congresso USA un Memorandum che sembra contenere le prove delle azioni della Clinton, coi soldi del Partito Democratico, col silenzio di CIA ed FBI, per usare i poteri TECH della NSA permessi dalla legge FISA, sotto la presidenza di Obama… e il tutto per spiare la campagna elettorale di Trump, per corrompere testimoni russi a dire il falso contro il neo-eletto Presidente, e con la collusione di Londra. Fox News titola: “Molto più grave del Watergate”. Il sito di finanza Zero Hedge pubblica all’istante i Tweet di alcuni senatori americani sotto shock, con parole come “Non solo questo Memorandum manderà a spasso un sacco di gente al Dipartimento della Giustizia, ma certi nomi finiranno in galera”, dalla bocca del Senatore Matt Gaetz.

Giusto il tempo di dormire un poco e mi ributto sulla news, con la certezza che sarà esplosa dal New York Times a Repubblica, passando per CNNBBC e RAI. Nulla. Vado su Fox News, e in prima non c’è più nulla! Perdo il fiato. Ma lo recupero quando Zero Hedgepubblica un Tweet del più autorevole fra gli autorevoli, Edward Snowden, che conferma tutto, lo vedete sopra in foto. Eppure, di nuovo, ago e filo hanno cucito la bocca e le dita di tutto il mondo dei media che contano in un istante, e con un potere di assolutismo che davvero non credevo possibile a questo livello. La news dalla vetta del mondo, non dal Nepal ma da Washington D.C., è di nuovo ‘suicidata’ sulle testate e sugli schermi più noti del pianeta, PUR ESSENDO USCITA IN PUBBLICO. E’ possibile che lo stesso Donald Trump sia parte di questa incredibile congiura del silenzio, per barattare coi suoi nemici e per poterli poi ricattare per anni, ma ciò non cambia la sostanza di questo articolo.

● Diritti incomprimibili

La Corte Costituzionale con la sentenza n.275/2016, in merito ad una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico dei disabili, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere condizionato da motivi di bilancio. Nella fattispecie, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, in quanto l’articolo 6 comma 2-bis della legge regionale n.78 del 1978, aggiunto all’art.88 comma 4 del 2004, prevede l’erogazione “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Nella dichiarazione di illegittimità della suddetta legge, la Consulta scrive:

“11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’ Art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”.

La sentenza conferma ciò che da anni economisti e giuristi affermano: la costituzionalizzazione (Governo Monti) del dogma liberista del pareggio di bilancio, e l’approvazione dei Trattati di Maastricht e Lisbona, si pongono in antitesi con i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale che pone l’economia al servizio dell’interesse pubblico.

Dopo la schiacciante vittoria del NO al Referendum, e alla luce della sentenza della Corte, le forze politiche che si sono battute per salvare la Costituzione dalla “deforma” Boschi-Renzi-Napolitano, dovrebbero iniziare una seria battaglia parlamentare al fine di abrogare l’attuale articolo 81.

Solo così, la Costituzione potrà ritornare a garantire integralmente i diritti sociali del popolo italiano.

 

Testo della sentenza >>>

 

SENTENZA  N. 275
ANNO 2016
 
Commenti alla decisione di
  1. Adriana Apostoli,I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016,per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
  1. ErikFurno,Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in questa RivistaStudi2017/I
 
III. Lorenzo Madau, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, per g.c.dell’Osservatorio AIC
 
  1. Andrea Longo,Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, perg.c. di Federalismi.it
 
 
V. Riccardo Cabazzi, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–           Paolo                           GROSSI                                           Presidente
–           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice
–           Giorgio                        LATTANZI                                              ”
–           Aldo                            CAROSI                                                   ”
–           Marta                           CARTABIA                                             ”
–           Mario Rosario              MORELLI                                                ”
–           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”
–           Giuliano                       AMATO                                                   ”
–           Silvana                         SCIARRA                                                ”
–           Daria                            de PRETIS                                               ”
–           Nicolò                          ZANON                                                   ”
–           Franco                         MODUGNO                                            ”
–           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”
–           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall’art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
3.− La Regione non ha contestato l’ammontare degli importi spesi dall’amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtù dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
4.− In via preliminare sull’ammissibilità del ricorso amministrativo, il rimettente rappresenta che l’adempimento degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i limiti della provvista finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento emessi dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiché tali atti costituirebbero meri dinieghi o riconoscimenti di debito, non preclusivi dell’accertamento giurisdizionale della misura dell’obbligazione dedotta.
5.− In ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
6.− In particolare il giudice a quo ritiene che la scelta di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio di trasporto e assistenza ai disabili denuncia la necessità di esso, deducendosi da ciò che le Province non sarebbero, evidentemente, in grado di far fronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma. Tuttavia, la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.
7.− Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire al servizio, la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell’amministrazione regionale, poiché ciò trasformerebbe l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entità, in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettività.
8.− Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento.
9.− Viceversa l’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge.
10.− In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest’ultima considererebbe le spese per i contributi alle Province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicché i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell’effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
11.− Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.
12.− In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio a quo l’entità delle somme spese per l’erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il fondamento nella parte della disposizione impugnata che regola la copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum la propria quota di copertura); pertanto, la questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale alla definizione della suddetta pretesa.
13.− Si è costituita la Regione Abruzzo contestando la fondatezza della questione poiché, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni disabili, tra cui è compreso il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica, è di competenza della Provincia e la Regione non ha alcun obbligo di illimitata compartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.
14.− In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Cost.; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base»; che la possibilità di accedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo mancato esperimento da parte del giudice a quo, comporterebbero l’inammissibilità della questione; e, infine, che la determinazione della misura del contributo da parte della Regione non sarebbe arbitraria, poiché essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei disabili, predisposti dalla stessa Provincia, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.
Considerato in diritto
l.− Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art. 10 − in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 − e all’art. 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall’art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
3.− In via preliminare, occorre premettere che non incide sulla rilevanza della questione sollevata, l’avvenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio), per effetto della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo 20 ottobre 2015, n. 32, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), in attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.1.− In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia di Pescara ha agito per vedersi corrispondere il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra il 2006 ed il 2012, che resta regolato dalla normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015.
3.2.− Pertanto, poiché la Regione non ha contestato le spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l’entità effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimità costituzionale di tale norma è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.− Nel merito la questione è fondata.
Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
5.− La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
6.− Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
7.− Si deve ritenere che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
Tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti. Difatti l’affidamento generato dalla previsione del contributo regionale condiziona la misura della disponibilità finanziaria della Provincia e degli altri enti coinvolti nell’assolvimento del servizio in questione.
Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola.
In secondo luogo, è proprio la legge di cui fa parte la norma impugnata a conformare in concreto le situazioni soggettive oggetto di assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”» (sentenza n. 80 del 2010).
8.− La disposizione impugnata è peraltro incoerente anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale quale risultante dalla legge di bilancio, alla quale essa demanda la quantificazione ridotta del finanziamento. In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile – come esattamente affermato dal giudice rimettente – che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti. Pertanto, pur essendo la disposizione in questione appartenente a un contesto distinto da quello della legge di bilancio, la sua influenza su quest’ultima provoca un risultato normativo non conforme a Costituzione.
9.− La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell’organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
10.− D’altronde va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.
11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
12.− Con riguardo alla Regione, è da sottolineare come l’impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato al metodo della programmazione, secondo cui gli interventi ed i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell’anno precedente così da consentire la loro corretta iscrizione nel bilancio, soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali. In tal modo non è configurabile il rischio per l’equilibrio del bilancio della Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione del piano di assistenza testimonia l’inverosimiglianza dell’ipotesi di squilibrio di bilancio che è viceversa eziologicamente collegabile all’uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente individua come autentica causa vanificatrice della copertura finanziaria del servizio.
13.− Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario già censurato da questa Corte, secondo cui, in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)”» (sentenza n. 10 del 2016).
14.− In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).
15.− Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento.
16.− Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.
17.− Significativi in proposito appaiono i dati storici della contribuzione regionale in valore assoluto e percentuale: nell’ordinanza del giudice rimettente – e le cifre non sono in contestazione tra le parti – si legge che «per l’esercizio finanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00 per l’attuazione dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale è stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa». Palese è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento.
18.− Ciò conferma l’assunto del giudice a quo, secondo cui «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».
19.− Per tali argomentazioni, l’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
20.− Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

● Andrebbe benissimo come discorso di fine anno

https://vimeo.com/249237893

1.     Cosa sono i trattati internazionali?

2.     Come influiscono sulla nostra Costituzione?

3.     Sono essi stessi costituzionali?

4.     È vero che nei trattati europei esiste una disoccupazione strutturale, ovvero che non si persegue la piena occupazione ma anzi questa viene evitata da parametri come il Nairu (non-accelerating inflation rate of unemployment)?

5.     Come stanno destrutturando, disarticolando lo Stato?

6.     Cos’è il vincolo esterno e come fu che accettammo “il grande disonore di essere italiani”?

7.     Come ha avvantaggiato l’economia tedesca?

8.     Come vengono distorte le norme della nostra costituzione?

9.     La sovranità appartiene al popolo o, più finemente, appartiene al popolo-lavoratore?

10. E cosa intendevano i costituenti per “lavoratore”?

11. Qual è l’articolo più importante nella Costituzione?

12. Perché il famoso motto di Calamandrei “lo Stato siamo noi” oggi viene comunemente deriso?

13. Tutelare il benessere della propria comunità, e promuoverne il progresso, equivale ad essere protezionisti e guerrafondai?

14. È stato il nazionalismo a provocare i conflitti in Europa, oppure è stato l’imperialismo, cioè quel modello che si vuole imporre a tutti gli altri negando proprio l’individualità dei vicini?

15. Il liberoscambismo economico incentiva o disincentiva la stabilità politica tra i popoli?

16. È gestibile ipotizzare trasferimenti dai creditori (soprattutto la Germania) ai paesi periferici, o la disciplina dei trattati, per stessa imposizione dei tedeschi, prevede il divieto del bail-out e della solidarietà fiscale?

17. È praticabile la via politica della modifica dei trattati oppure è da escludersi in partenza?

18. La nostra Costituzione, basata sulla inclusione di tutte le classi sociali nel Governo, e basata sui lavoratori, consente tutto questo?

Questi solo alcuni dei temi toccati da Luciano Barra Caracciolo, magistrato e giurista del Consiglio di Stato, nella lunga intervista di Byoblu.

Nel 2018 ricorrono i 70 anni dall’emanazione della nostra Costituzione. Come dice Calamandrei, abbiamo forze esterne allo Stato – e superiori ad esso – che decidono sostituendosi alle istituzioni democratiche costituzionali. Questo è avere lo straniero in casa. Ribellarsi a questo, per chi soffre gli effetti di questo impoverimento, è a portata di mano ed è proprio l’auspicio che possiamo fare, ovvero rivendicare la legalità costituzionale.

http://www.raiplay.it/video/2017/12/Piigs-ca977e13-e24f-4dbe-acda-65f265d5959a.html