IERI AVEVO CONDIVISO SU FACEBOOK il post di Fabio Franchi dal titolo COLLOQUIO CON IL PEDIATRA (qui di seguito il testo) a cui è seguita l’interazione con un medico di Napoli, che riporto subito dopo, a cui ho dovuto immancabilmente dare riscontro, come sotto riportato…
Pediatra: “Allora le facciamo queste punturine?”
Genitore: “Ma io vorrei avere qualche informazione e sapere se rischio qualcosa”
P: “Ma sì, ci può essere un po’ di febbricola, tutt’al più! un po’ di male al braccio, … un po’ di pianto, niente di grave.”
G: “Ma io ho sentito che ci possono essere anche effetti avversi gravi, anche l’AIFA ne riporta tanti.”
P: “Signora, non si confonda! quelle sono “segnalazioni”, sono cose che sarebbero capitate comunque. Deve sapere che le malattie ci sono anche indipendentemente dai vaccini. Ne era al corrente?” “Certo, ci sono gli shock anafilattici, che sono un’eventualità remotissima però comunque sono facilmente risolvibili con un po’ di adrenalina che noi abbiamo sempre a disposizione in ambulatorio. …. Ce l’avevo qui, in questo cassetto … Marta! Marta, dove ha imbucato l’adrenalina? Gliel’avevo già chiesto la scorsa settimana, non deve mancare mai! Vada subito a procurarsi qualche fialetta”
G: “Quindi solo effetti avversi di scarsa entità. Ma, scusi, come fa a saperlo?”
P: “Ma che domanda mi fa?! Con tutti gli studi che ci sono a disposizione, certo che lo sappiamo! Dagli studi pubblicati si sa che è così. Tutta la comunità scientifica è concorde.”
G: “… da quel che mi hanno detto, non sembra che ci sia nessuno studio che abbia confrontato un gruppo di vaccinati con 10 vaccini ed un gruppo di non vaccinati affatto. Lei dice che c’è. Mi potrebbe dare le coordinate di questo studio, che poi lo controllo e lo faccio controllare con calma da chi è più competente di me?” “Ovviamente, studi sui singoli vaccini non permettono di dedurre conclusioni sull’insieme.”
“Se lo studio non ci fosse, Lei non potrebbe informarmi, neanche con la più buona volontà, semplicemente perché non può umanamente sapere qualcosa che non è ancora conosciuto. Se Lei non può informarmi, io non posso firmare un consenso informato, visto che l’informazione non c’è. Giusto?”
“Affinché un consenso possa definirsi informato, bisognerebbe che l’informazione venisse data realmente. Almeno così mi ha detto la signora Debegnac, che ha fatto tutte le scuole dell’obbligo.”
G: “Se questo studio clinico randomizzato controllato non c’è, allora non può trattarsi che di un esperimento diretto. Se è un esperimento, allora ci dovrebbe essere la possibilità di una scelta da parte della cavia umana. Non dovrebbe essere obbligatorio un esperimento. Da quel che ricordo, gli esperimenti obbligatori su cavie umane venivano fatti nei regimi dittatoriali, con l’entusiasta partecipazione di molti medici. Ma noi viviamo ancora in un regime democratico, almeno io credevo così.” “Lei cosa mi dice a proposito?”
[…]
G: “C’è poi la questione dell’adiuvante e dell’alluminio, non pensa sia un problema?”
P: “Ma cosa vuole che sia signora! ce n’è una quantità infinitesimale. Noi e il bambino ne assumiamo tanto di più per bocca, o con il latte materno, o con il latte artificiale, e poi con i cibi e pure con l’acqua. Quindi non c’è proprio da preoccuparsi.
G: “Ma quanto alluminio si trova nei vaccini esattamente?”
[Qui di solito non sanno rispondere. Dei 5 medici o professori con cui mi sono confrontato pubblicamente, nessuno ne sapeva niente. Se sanno rispondere, si fa loro osservare che il primo giorno si supera già il limite considerato massimo dalla FDA americana (0,850 mg) e ribadito dal prof Burioni [1]. Se obiettano che in Europa il limite è più alto (cioé 1,25 mg), si può dire che siamo comunque vicino a valori elevati e che c’è il problema della tossicità cronica. La quantità di alluminio assunta con i vaccini nel primo semestre di vita, secondo il calendario vaccinale italiano è superiore di 23,5 volte il massimo consentito dall’EFSA [2]. per l’assunzione cronica, per un “peso medio”. Ce ne sarà in porporzione tanto di più se il bimbo sarà di peso inferiore alla media, o prematuro. “Come la mettiamo dottore? Lei mi mette per iscritto che consiglia al mio piccolo una dose di alluminio innocua, ma che viene considerata 23 volte tossica dall’EFSA?“ “Oppure, in alternativa, mi può scrivere che, secondo Lei, l’EFSA si sbaglia, specificandone in dettaglio i motivi?” ]
Per una disamina di alcuni aspetti, potete provare a leggere un mio commento alle risposte del dr. Giovanetti che ha pubblicato sul sito dell’ISS le sue “Risposte alle domande difficili”: https://drive.google.com/…/13FvOnynclJ7SmbxkrdIa-8LHO…/view…(versione 2)
Questo scritto riguarda solo la prima parte del documento. Dovreste sapermi dire se interessa e se il taglio può essere considerato utilizzabile (è quello lo scopo). Se sì, mi occuperò anche della seconda parte.
Nota [1]: Il prof Burioni, per dimostrare l’innocuità dell’adiuvante, in suo post ha citato un lavoro (HogenHesch 2013) in cui viene riportato che il limite massimo per dose è 0,850 mg, che viene superato fin dalla prima seduta vaccinale dal PNPV italiano
Nota [2]: Assunzione settimanale tollerabile (TWI): 1 mg/kg/settimana (da: Safety of aluminium from dietary intake. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing. Aids and Food Contact Materials (AFC). (Question Nos EFSA-Q-2006-168 and EFSA-Q-2008-254). The EFSA Journal (2008) 754, 1-34.)
Calcolo approssimativo del livello massimo di assunzione ed assorbimento di alluminio secondo l’EFSA. Ha una funzione solo indicativa. E’ riferito a pesi (per mese) vicini alla media. Per confronto: nei primi sei mesi al lattante vengono inseriti all’interno del suo corpicino 3,390 mg (vedi schema allegato per il calcolo).
Links ai post precedenti https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1913136628935738v
ECCO L’INTERVENTO DEL DOTT. TOZZI RICCARDO E CONSEGUENTE MIA RISPOSTA:
Nel Codice di deontologia medica del 2014, l’Art. 35 statuisce che “… Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e /o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato….”. A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio come detto, trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che, sebbene non ancora ratificata dallo Stato italiano (L’Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora depositato il protocollo di ratifica della Convenzione di Oviedo nonostante il 28 marzo 2001 abbia approvato la legge di ratifica n.145), costituisce una valida fonte d’indirizzo interpretativo.
Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente all’atto medico vada considerato non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona. Dunque, il consenso informato nasce molto tempo dopo la Costituzione, per conferire dignità pratica a tale diritto, fungendo da sintesi tra i due diritti fondamentali della persona alla cura ed alla autodeterminazione.
Esso è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza UNANIME come principio fondamentale in materia di tutela della salute. Ebbene, è vero che residuano casi nei quali è limitatamente consentito non acquisire il previo consenso informato del paziente da sottoporre alle cure, ma si tratta dei casi in cui tale consenso non è acquisibile perché il soggetto che dovrebbe prestarlo non è capace di intendere e volere per patologie psichiatriche riconosciute (ed in tal caso peraltro si deve comunque acquisire il consenso del tutore o rappresentante legale), ovvero perché incosciente ed in immediato pericolo di vita (ed anche
in tal caso, laddove possibile, si dovrebbe prima acquisire il consenso dei parenti più prossimi). Le vaccinazioni dunque, per quanto obbligatorie, non sono un TSO vero e proprio, anche se impropriamente da più parti sono definite tali. Si consideravano TSO gli elettroshock, pratica inumana scomparsa, per i quali nessuno si è mai sognato di acquisire il consenso del soggetto sottoposto visto che era considerato incapace di prestarlo. Ora, la profilassi vaccinale è resa obbligatoria ma, per quanto detto, essa necessita comunque di un previo consenso informato giacché i soggetti cui è rivolta (adulti o bambini) sono capaci di intendere e volere e/o rappresentati da adulti capaci di intendere e volere. In presenza di tale capacità, attuale e concreta, siamo in presenza di un diritto attuale e concreto all’autodeterminazione che non può essere superato dall’obbligo. In altre parole, io posso essere obbligato a sottopormi a vaccinazione, ma conservo il diritto ad essere previamente informato circa il trattamento sanitario che riceverò e, in stretta correlazione, il diritto a non essere d’accordo. Senza il consenso di un soggetto giuridicamente capace, il trattamento sanitario può anche essere obbligatorio, MA NON PUO’ ESSERE PRATICATO perché la legge può imporre trattamenti sanitari obbligatori ma non oltre i limiti del rispetto della persona umana. ripeto: NON OLTRE I LIMITI DELLA PERSONA UMANA. La legge può obbligarmi ad un trattamento sanitario ma, non potendo superare il mio diritto all’autodeterminazione, non può obbligarmi ad essere d’accordo e, quindi, a riceverlo. Ciò chiarito, dolente del lungo pippone, le offro una ulteriore piccola riflessione a riprova: LA SBANDIERATA MINACCIA DI SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI E’ STATA CANCELLATA, SI DOMANDI PERCHE’. Saluti a lei e ai suoi vaccini.
Funziona, funziona…