● Trust (emendamento n° 7) (Jersey) Legge 03/09/2018

03/09/2018 AGGIORNAMENTO

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.


Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)      in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3      Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)      non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4      Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)      nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)      dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)      per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)      di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)      un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)      un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)      nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A)      La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5      Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29      Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c)      si riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6      Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7      Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2)      L’articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c)      il paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8      Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)      Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9      Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6)      In deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2)      In deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A      Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i)      si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)      distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b) e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.

 

Più info qui >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/

 

● Ehilà… Usa ogni mezzo per conoscere più a fondo la realtà

1701061936-traspar2Ti accenno della Legale Rappresentanza (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) che varie correnti di pensiero sperimentano quale strumento giuridico capace di sfruttare –a mio parere non ancora con pieno successo- alcune falle del Sistema opprimente e schiavizzatore…

Partiamo dal presupposto che tu non sappia nulla della LR.

In Italia esistono vari gruppi di studio (due-tremila persone) anche in aspro conflitto tra loro, provenienti da successive scissioni o espulsioni dal gruppo “madre” P.U. fondato nel 2015 da Valeria G., la quale ha “distillato” l’ideologia OPPT dagli Stati Uniti, adattandola alla nostra realtà.

Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili andrebbero ripristinati perché disattesi.

La ricognizione e l’auto-apprendimento della documentazione sui Diritti umani presente sul web può aiutare a comprendere ma, occhio, dovrà avvenire gradualmente, essendo vera e propria scienza sociale richiede disponibilità al sacrificio dell’approfondimento, trattandosi in fin dei conti di studio e ricerca giuridica, volta all’abbattimento di un vero e proprio conflitto di interessi tra l’essere umano e lo Stato, uno scontro nel quale noi siamo la parte più debole.

 

Eccoti tre collegamenti web adatti a cominciare le tue manovre di assaggio:
Il 1° collegamento punta ad un articolo da me pubblicato in questo blog, sulla Legale Rappresentanza >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/
Il 2° collegamento è la videoregistrazione relativa ad un recente incontro pubblico di P.U. tenutosi in Veneto, liberamente fruibile sul web >>> https://www.youtube.com/watch?time_continue=2180&v=_hVXi24_e0o
Il 3° collegamento è la pagina web di uno dei nostri svariati detrattori pro-sistema >>> https://www.nextquotidiano.it/la-rivoluzione-permanente-del-popolo-unico/

 

Ti consiglio di fermarti immediatamente e di prendere appunti non appena dovessi sentirti estraneo ad un argomento: è arduo proseguire senza aver metabolizzato i precedenti passaggi.

Mi auguro di averti trasferito il messaggio più importante, che è la prudenza. Per favore non ti avventare su ipotesi “operative” prima di essere assolutamente certo di ciò che stai facendo. Pondera bene i fatti, a tavolino, confrontandoti anzitutto con la teoria. Alla messa in pratica c’è sempre tempo, soprattutto dato che la LR non è uno strumento fatto per “non pagare il conto, o non pagare le tasse, ecc.”, ciò, eventualmente, se e quando tutto fila liscio, sarà una semplice conseguenza naturale…

● La difesa comune €uropea servirà a…

…reprimere il dissenso e a fortificare il pensiero unico dominante (di Giuseppe PALMA).

 

Tutti parlano di maggiore integrazione europea.
Tutti che, con la scusa di difendere il vecchio continente dal terrorismo islamico, invocano l’esercito unico europeo e quindi l’ulteriore ed illegittima cessione di sovranità anche in campo militare.

La verità è un’altra: la cosiddetta “difesa comune” servirà solo a REPRIMERE i dissidenti e le voci contrarie al crimine dell’€uro, in modo tale che esista una voce sola: il pensiero unico dominante. Chi difenderà la Costituzione sarà considerato un sovversivo. 
Come sostenne Altero Spinelli nel tanto osannato Manifesto di Ventotene, il passaggio dalle Nazioni all’Europa unita si avrà attraverso un processo anti-democratico, cioè con sospensione dei processi democratici.
Ed è quello che sta avvenendo dal 1992 in avanti. E con particolare “violenza” dal 2011 in poi.

Se ad uno Stato togli la moneta e la difesa, togli l’essenza stessa di essere Stato. I grossi gruppi finanziari divengono i veri detentori della sovranità, disponendo della vita e della morte sia delle Istituzioni che di ciascun singolo individuo.
Se non dovesse rinascere un sano patriottismo costituzionale, la nostra classe politica – già da decenni totalmente asservita al capitale internazionale – svenderà anche gli ultimi residui di Sovranità.

Con l’esercito comune europeo, tanto per capirci, il soldato tedesco reprimerà il dissenso in Italia e viceversa. Con la particolarità che entrambi non risponderanno ad organismi eletti direttamente dal popolo (in assenza di qualsivoglia controllo democratico), bensì alla Commissione europea e alla Bce. 

● Uscire dall’Euro rimanendo in UE è giuridicamente possibile?

In questo articolo voglio affrontare sotto il profilo squisitamente tecnico le implicazioni giuridiche di un’uscita dall’Euro senza lasciare l’Unione Europea.

[TRATTO DALL’ARTICOLO DELL’AMICO MARCO MORI. SCORRENDO IL TESTO USA PURE IL DITO INDICE PER CLICCARE SUI LINK CHE HO MESSO PER GLI APPROFONDIMENTI (L’IPERTESTUALITÀ È IL SALE DI INTERNET)]

 

Le mie personali convinzioni le conoscete: l’UE è una dittatura finanziaria che comporta gravissime cessioni di sovranità a prescindere dall’adesione all’UEM (artt. 3 e 140 tfue) e dunque va abbandonata, auspicabilmente spazzandola viaPiù chiaro di così non potrei essere.

Lo scopo però è andare oltre le convinzioni personali ed analizzare tecnicamente un’ipotesi di cui non ho mai dibattuto in precedenza, dimostrandovi, peraltro inconfutabilmente, che la mia personale opinione non inficia minimamente la mia capacità di analisi tecnica.

Dobbiamo partire con l’attenta lettura dell’art. 140 tfue il quale dice cose assai chiare e soprattutto, letteralmente, prevede unicamente una linea di percorso: lo status di paese in deroga è propedeutico all’ingresso nell’UEM, benché ciò possa avvenire solo su successiva richiesta del membro stesso. O meglio come vedremo la richiesta, letteralmente, non è propriamente di entrare nell’UEM, ma di essere giudicati. Una sfumatura, forse sottile, ma che in realtà la dice lunga sulla ratio complessiva della norma e sulla triste fine che ha fatto la sovranità anche dei Paesi in deroga.

L’intera norma è dunque concepita unicamente affinché un Paese in deroga diventi membro della zona Euro.

I trattati letteralmente non prevedono che dall’UEM si torni indietro, ma prevedono unicamente un’uscita unilaterale (ma negoziata nel comune interesse di tutti) di uno Stato dall’UE “ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione” (art. 50 TUE).

[L’IDEA PIÙ PREGNANTE È DEL GIURISTA LUCIANO BARRA CARACCIOLO]

L’esponente più illustre che ha teorizzato la possibilità del percorso inverso, ovvero di un Paese UEM che recede solo dall’Unione monetaria, è certamente Luciano Barra Caracciolo, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

Il grande giurista ha trovato la motivazione alla sua apertura nella Convenzione di Vienna raffrontata alla stregua del dato testuale degli artt. 139 e 140 tfue:

dato che la procedura di ammissione all’Euro configura l’ammissione medesima come atto ampliativo, la disciplina contenuta in tali norme richiede la manifestazione di consenso dello Stato considerato in ogni sua fase procedurale. Questo consenso, quindi, è un elemento costitutivo indispensabile dell’ammissione e potrà essere ritirato in qualsiasi momento in applicazione del principio della insopprimibile libertà del consenso nel diritto internazionale, ed ancora non esiste un vincolo irreversibile e non è configurato come tale dalle norme se lette in buona fede, intesa come vincolo normativo di jus cogens.

La tesi di Caracciolo è suggestiva, ben argomentata, ed ampiamente supportabile. Tuttavia resta, come lui stesso riconosce, oggetto di interpretazione. Interpretazione, per di più, da fare secondo buona fede. Ebbene tutti noi sappiamo quanta poca buona fede vi sia nell’Unione Europea. Davvero vogliamo credere che interpreterebbero i trattati in una direzione che comporta la riaffermazione della sovranità di uno dei membri?

A mio avviso, se l’Italia avvisasse i Paesi UEM di voler uscire dall’Euro riceverebbe invece un’unica e ben diversa risposta (rammentiamo che Berlusconi per aver solo ventilato questa ipotesi è stato destituito immediatamente).

Il no sarebbe eclatante ed altisonante, perché non interpreterebbero affatto i trattati secondo buona fede, ma letteralmenteIn mancanza di una procedura che consenta espressamente l’uscita dall’Eurozona rimanendo in UE, gli altri Stati si opporrebbero, con argomentazioni giuridiche, ad ogni diverso accordo.

Leggiamo l’art. 139 tfue per comprendere perché, l’interpretazione secondo buona fede dei trattati, non sarà quella propria delle istituzioni europee:

Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie all’adozione dell’Euro sono appresso denominati “Stati membri con deroga.

Non sono gli Stati, secondo la lettera dei trattati, ad aver sovranamente deciso di entrare in UE, ma è l’UE che ha deciso chi promuovere. Forse non è avvenuto propriamente così, ma la norma inopinatamente ratificata, anche dal nostro Parlamento, è questa.

Ed infatti il Regno Unito, per il suo particolare status, ha ottenuto un accordo speciale inserito nei protocolli allegati al trattato. Con la Gran Bretagna non si è creato un precedente, perché è il protocollo n. 15 ad aver codificato una situazione diversa da ogni altra nazione in deroga:

Riconoscendo che il Regno Unito non deve essere obbligato (n.d.s. – ma solo lui però!) né deve impegnarsi ad adottare l’Euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione in merito”, l’art. 1 dispone: A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l’Euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.

In politica monetaria, art. 3Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale ed infatti ad esso non si applicano gran parte delle norme sullo statuto della banca centrale. Ed anche in materia di disavanzo c’è solo uno sforzo generico a non averne uno eccessivo (art. 5).

In claris non fit interpretatio. [Nelle cose chiare non è concessa l’interpretazione]

Il Regno Unito non è stato obbligato e tale sua condizione è stata negoziata separatamente ad ogni altro StatoPer gli altri Paesi in deroga invece la realtà è molto diversa, per loro si applica l’art. 140 tfue.

Ogni sovranità è stata già ceduta, rivendicarla significa violare i trattati, cosa che per me va benissimo, ma, se il tema è discutere sulla fattibilità giuridica dell’azione (che nulla ha a che vedere con quella materiale! Le leggi si possono violare!) la conclusione non può che essere negativa.

L’art. 140 tfue testualmente recita:

Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga,la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 nonché lo statuto del SEBC e della BCE, dall’altro”.

Lo status giuridico per chi è semplicemente nell’UE, salvo negoziazioni particolari, come quelle fatte dalla Gran Bretagna (oggi ripercorribili solo invocando l’art. 50 tue e non certo recedendo dall’UEM), non lascia alcuno spazio. Il Paese in deroga deve progredire ed armonizzarsi, deve rispettare la teoria della banca centrale indipendente, deve rispettare il divieto di una banca che sia prestatrice di ultima istanza.

La norma poi prosegue imponendo ai Paesi in deroga anche tutto il peggio del repertorio dell’eurocrazia:

Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

-il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi (n.d.s. – se questo poi crea disoccupazione pazienza…); questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,

-la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all’articolo 126, paragrafo 6 (n.d.s. – ergo sarà la Commissione Europea a decidere, formulando l’apposita proposta al Consiglio!)

il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, SENZA SVALUTAZIONI NEI CONFRONTI DELL’EURO,

-i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

La norma poi prosegue evidenziando ancor di più la direzione univoca che porta dall’UE all’UEM, e l’assenza di percorsi inversi che abbiano legalità senza il ricorso alla procedura dell’art. 50 tue:

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.(omissis…)

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all’unanimità degli Stati membri la cui moneta è l’Euro e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, fissa irrevocabilmente il tasso al quale l’Euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l’introduzione dell’Euro come moneta unica nello Stato membro interessato”.

Evidente dunque che non è lo Stato in deroga a decidere se entrare nell’Euro, ma sono le istituzioni europee a promuoverlo, se e quando, farà i compiti a casa, che restano comunque un obbligo giuridico e non una mera scelta. Ed ancora una volta è fondamentale il ruolo della Commissione Europea, che è l’unica a poter proporre l’ammissione di uno Stato membro (Lo Stato invece può solo, per dirla semplice, chiedere di essere iscritto all’esame).

Insomma, non a caso la Gran Bretagna, più attenta di noi alla sovranità, ha fatto espressamente riconoscere che, per lei, questi obblighi non valgono.

Per tutti gli altri invece, buona cessione di sovranità!

Dunque rimanere in UE può essere una scelta, ma non può in nessun caso essere considerata possibile o lecita giuridicamente. L’interpretazione dei trattati secondo buona fede è suggestiva e condivisibile, ma presupporrebbe che l’UE non fosse una dittatura e che le decisioni potessero seguire il diritto secondo il noto brocardo: “la legge è uguale per tutti”L’UE invece vive solo sui rapporti di forza, la legge non è uguale per tutti.

Ergo non si ha alcuna certezza di avere cooperazione dalle altre nazioni. Esse sarebbero invece obbligate a cooperare, almeno formalmente, se si scegliesse la procedura di cui all’art. 50 tue contestualmente all’uscita dall’Euro, procedura che toglierebbe al nostro nemico ogni possibile strumento di enforcement legale.

E date le circostanze spuntare le armi del nemico non sarebbe una cattiva idea…

Se si vuole sperare nello status della Gran Bretagna, ammesso e non concesso che questo sia un successo, l’unico passaggio possibile è l’art. 50 tue da azionare contestualmente all’uscita unilaterale e repentina dall’EuroSe invece si vuole salutare la compagnia subito lasciando l’UE, è assolutamente perfetto l’argomento di Luciano Barra Caracciolo. Ed è questa la linea che ovviamente prediligo. 


QUI >>> goo.gl/DYBqXc L’ESPOSTO CONTRO CESSIONE SOVRANITÀ NAZIONALE MIO CONTRIBUTO DELL’ANNO 2014 SUPPORTATO DALL’AMICO MARCO MORI.

● Giuseppe Guarino, il giurista 94 enne parla di Democrazia soppressa

…I volumi si accumulano, uno dopo l’altro, sulla scrivania. Ognuno con un pezzetto di carta infilato alla pagina giusta, per non perdere il filo del ragionamento pronto a correre via da una riga all’altra. Nel buio del suo studio romano, sotto il cono di luce delle lampade, Giuseppe Guarino cerca dati, avvicina gli occhi, porge libri. Il giurista, classe 1922, è determinato come uno scienziato in laboratorio a smontare l’ingranaggio che ha trasformato l’Europa in un continente condannato a un inesorabile declino.

IL «COLPO DI STATO»

Ex ministro delle Finanze e dell’Industria (tra il 1988 e il 1992), docente emerito di diritto pubblico, europeista convinto (all’epoca dei padri fondatori dell’Unione) Guarino è diventato uno dei più appassionati critici della moneta unica.

 

«IL TRATTATO DI MAASTRICHT TRADITO»

Ha studiato il diritto europeo: «Un argomento entusiasmante», dice. E secondo le sue ricerche il trattato di Maastricht, il grande progetto su cui si era fondata l’Unione monetaria, è stato tradito: le leggi su cui si basava originalmente la moneta unica «non sono mai state applicate», per essere a un certo punto «sostituite» con regolamenti «opposti» e infine con il Fiscal compact.
La sua denuncia è arrivata fino al tavolo del presidente José Manuel Barroso, ma è stata anche rimandata al mittente.

E oggi l’uomo che ha insegnato il diritto pubblico a Giorgio Napolitano e Mario Draghi, denuncia il «colpo di Stato» in atto a Bruxelles. «La democrazia», commenta accorato «è stata soppressa».

[SCORRENDO IL TESTO USA PURE IL DITO INDICE PER CLICCARE SUI LINK CHE HO MESSO PER GLI APPROFONDIMENTI (L’IPERTESTUALITÀ È IL SALE DI INTERNET)]

 

DOMANDA. Per rilanciare l’economia si punta ad abbattere il debito. Il governo propone dismissioni fino a circa 12 miliardi. Sarebbe sufficiente e utile?

Risposta. Ne dubiterei. L’ammontare del debito della pubblica amministrazione corrisponde al totale degli interessi dei titoli di Stato ancora in essere, quale che sia stata la loro data di emissione.

Cioè quanto nel 2013?

R. A fine 2012 era pari a 86.717 milioni di euro, corrispondenti a 5,5 punti di Prodotto interno lordo (Pil). Per il 2013 è prevista una leggera diminuzione.

Perché non è conveniente far diminuire sin da ora il totale?

R.Conviene se la vendita porta il debito a un livello che non richieda ulteriori interventi in anni successivi. Se le previsioni danno un tasso medio di crescita del Pil inferiore al costo totale del debito, il rapporto tra debito e Pil riprende a crescere.

Lei parla di un “punto di non ritorno”. Di cosa si tratta?

R. Se il tasso prevedibile di crescita del Pil nell’anno e in quelli successivi è inferiore al tasso prevedibile di crescita del costo degli interessi negli stessi anni, il rapporto debito-Pil aumenta.

Ed è quello che sta succedendo?

R. Nel 2006 depositai in Senato, nel corso di una audizione parlamentare, una tabella in cui, partendo dal rapporto tra debito e Pil del 2005, indicavo che se il tasso di crescita del Pil fosse stato dello 0,5%, la percentuale sarebbe stata del 130% nel 2013.

Ci aveva azzeccato?

R. La media del Pil è stata inferiore e corrispondentemente il rapporto nel 2013 ha raggiunto il 133%. Si tocca il punto di non ritorno quando la crescita prevista per gli anni a venire supera il costo annuale complessivo del debito e non si prevedono fattori straordinari che possono invertire la tendenza.

Il debito italiano esisteva già nel 1991. Lei ha fatto parte della classe dirigente che ha concorso a gonfiarlo. Come è accaduto?

R. L’osservazione è corrente, ma non corretta.

In che senso?

R. Bisogna distinguere tra debito interno e debito estero. Fino al 1992 la detenzione di capitali all’estero era vietata. I creditori dello Stato erano nella quasi totalità soggetti interni, famiglie, i cittadini, banche, imprese. La formula dello Stato sociale liberava le famiglie dalla generalità dei costi per sanità, istruzione, assistenza e previdenza. La proprietà dell’abitazione era diffusa in Italia più che in qualsiasi altro Paese.

In sostanza c’era abbastanza ricchezza all’interno dei confini nazionali?

R. L’economia era sostenuta dalla domanda interna che era frutto del risparmio elevato delle famiglie. Era crescente e presente in modo abbastanza omogeneo nella quasi totalità del Paese. La parte non consumata del risparmio veniva versata allo Stato (attraverso gli acquisti di titoli). Alle scadenze i titoli venivano reinvestiti. Vi si aggiungeva spesso il ricavo degli interessi. Nel 1992 la liquidità di cui disponevano le famiglie superava di un buon quarto il debito totale dello Stato.

Cosa provocò il crollo di questo sistema?

R. Come era cresciuta la liquidità interna così, a seguito della crisi petrolifera degli anni 1978-1992, era aumentato il volume della liquidità internazionale. Venivano offerti rendimenti elevati. Si aggiungeva il miraggio di sottrarre i propri risparmi al Fisco. Il timore di incorrere in sanzioni non era sufficiente per bloccare l’esodo dei capitali.

Poi è intervenuta l’Europa.

R. La direttiva sulla libera circolazione dei capitali, compresi quelli a breve, fu una delle prime a essere adottate tra le 330 da emettere per realizzare il mercato unico europeo. Fu la trasformazione istantanea del debito da interno a estero a determinare il crollo del sistema italiano, al quale si doveva lo straordinario fenomeno del “miracolo italiano o boom italiano“.

Non si sarebbe potuto modificare il sistema interno prima che lo tsunami si producesse?

R. Non è facile modificare strutture formatisi a seguito di percorsi, frutto di lunghi processi. Si oppongono barriere culturali e di interessi che non è facile abbattere. È un fenomeno anche oggi presente. In tali condizioni, influenzati da convincimenti generali e da interessi costituiti, credendo di far bene, si adottano condotte che aggravano la situazione.

Infatti l’Italia fu uno dei primi Paesi a applicare la direttiva sulla libera circolazione dei capitali.

R. Ci sarebbe stato tempo per adottarla fino al 30 giugno 1993. Un tempo sufficiente per dare una “aggiustata” al sistema.

IL PASSAGGIO DAL DEBITO INTERNO AL DEBITO ESTERO

 

Dopo l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea (Maastricht) qualcosa si fece, anzi molto.

R. Il debito italiano, all’atto della stipula del Trattato, era pari al 100,8%. Salì nei tre anni successivi a 124,3%. Al sesto anno era pari al 116,8%. Tra il 1992 ed il 2005, vennero alienati beni pubblici, prevalentemente imprese del sistema delle partecipazioni statali, per un valore complessivo che rivalutato al 2013 ammonta a circa 128 miliardi di euro. Nel 2006 il rapporto tra debito e Pil si era ridotto al 106,5%.

Si trattò spesso di svendite. Vedi il caso Telecom.

R. Le autorità monetarie valutavano che incassare di meno, ma subito, fosse più conveniente che continuare a pagare tassi di interesse che avevano portato l’onere medio, ancora nel 1995, al 10% pregiudicando, oltre tutto, le possibilità di ammissione all’euro.

Chi furono i compratori?

R. Salvo la Nuova Pignone di Firenze che, ceduta alla General Electric, si è sviluppata a livello internazionale, per le cessioni più importanti (banche e industrie) gli acquirenti furono italiani.

I capitalisti senza capitale?

R. Lo sviluppo delle principali imprese private italiane si era basato sulla domanda interna. Dovendo ora affrontare la concorrenza internazionale, immaginarono di rafforzarsi acquisendo le imprese che potessero integrarsi con quelle già possedute. Ma due debolezze non sempre creano una forza. Le attese di crescita non si verificarono. In molti casi i compratori furono costretti a rivendere.

E i risparmiatori italiani?

R. Una buona parte investì in titoli, basati sull’impiego dei cosiddetti “derivati”, che promettevano elevato rendimento. In un primo tempo si ebbero crescenti ricavi. Scoppiata, a livello internazionale, la bolla dei derivati, le famiglie persero parecchio, in qualche caso quasi tutto.

Sin dagli Anni 60 si era avvertita la necessità di portare a conclusione il processo di integrazione europeo con la creazione di un mercato comune e di un’unione monetaria. Quali erano gli obiettivi?

R. Due effetti favorevoli erano certi. La confluenza delle singole economie in un unico grande mercato avrebbe eliminato i dazi di importazione ed esportazione e anche il costo della sosta alle frontiere, necessaria per l’espletamento dei controlli. L’impiego di una unica moneta avrebbe a sua volta eliminato i costi di transazione.

Sarebbe bastato?

R. Certamente no. Nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, richiamato in tutti i trattati successivi, era fissato l’obiettivo che gli Stati intendevano conseguire. Si trattava dello «sviluppo armonioso ed equilibrato, una crescita sostenibile, non inflazionistica, rispettosa dell’ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita». Gli Stati aderenti all’Unione avrebbero rinunciato all’esercizio di buona parte della sovranità. Avrebbero ottenuto dall’Unione, quale controprestazione, la crescita, quale definita nell’articolo 2.

E come la si sarebbe ottenuta, a chi competeva?

R. Il compito non poteva che spettare agli Stati membri. L’Unione non può indebitarsi. Le risorse che affluiscono direttamente (i dazi esterni) sono poche. L’Unione provvede alle sue spese con le risorse che le versano gli Stati, in conformità di una disciplina dettata dal Trattato.

Alla crescita avrebbero dovuto dunque provvedere gli Stati. Ma con quali strumenti?

R. La disciplina dell’atto unico e quella generale dell’Unione escludevano la quasi generalità dei mezzi di cui possono avvalersi gli Stati che non fanno parte dell’Ue. Ne restavano, di possibilità, solo due, le autonome politiche economiche degli Stati che comprendono tutti gli aspetti diversi da quelli monetari, e l’indebitamento. Il Trattato sull’Unione europea (Tue) garantiva entrambi, limitandosi a chiedere che nel farne uso, si attenessero a principi di cautela che venivano indicati.

Quali?

R. L’Unione aveva un interesse diretto a che gli Stati ottenessero risultati di crescita. Solo così sarebbero stati in condizione di trasferire all’Unione le risorse necessarie. La quale si riservava, quindi, la determinazione di principi “di massima” di coordinamento. In caso di scostamento, con un apposito procedimento, avrebbe potuto emettere una raccomandazione, atto privo peraltro di efficacia vincolante.

E l’indebitamento?

R. Sarebbe stato non solo possibile, ma in presenza di circostanze favorevoli addirittura indispensabile, per valorizzare fattori produttivi esistenti e/o insufficientemente utilizzati.
A tutela del principio del carattere non inflazionistico della crescita, il Tue introduceva limiti che gli Stati non avrebbero potuto superare. Riguardavano distintamente i rapporti indebitamento (3%) e debito (60%) in relazione al Pil. Nella loro interpretazione e applicazione gli Stati e l’Unione avrebbero dovuto attenersi a criteri vincolanti.

Sarebbero stati sufficienti i due strumenti per procurare la crescita?

R. L’economia Usa ha raddoppiato nel XX secolo la sua ricchezza attenendosi a questi limiti. Li ha superati solo in anni di diretto coinvolgimento in vicende belliche.

INTRODOTTA UNA DISCIPLINA OPPOSTA A QUELLA DI MAASTRICHT

Lo sviluppo promesso non si è realizzato. Come mai? 

R. La creazione dell’Unione europea e dell’Eurozona era un’operazione molto complessa. Non esistevano precedenti. La disciplina finalizzata alla crescita sarebbe entrata in vigore all’inizio della terza fase, quella definitiva, coincidente con quella del 1 gennaio 1999 fissata per il lancio dell’euro. La fase seconda era propedeutica alla terza. Ne discende che per dare un giudizio adeguato della disciplina dettata dal Trattato sull’Unione europea rispetto all’obbligo assunto di promuovere la crescita, si deve tener conto dei soli quindici anni decorsi dal 1 gennaio 1999.

E c’è qualche norma varata nella seconda fase da segnalare?

R. Certamente. Negli anni tra l’entrata in vigore del Trattato e l’inizio della terza fase gli Stati sarebbero stati assoggettati a norme costrittive. Se non le avessero rispettate non avrebbero superato lo scrutinio per l’ammissione all’euro.
Due condizioni attenevano a dati obiettivi del periodo già trascorso. Due dovevano essere valutate al momento dell’esame di ammissione, una specie di diploma o di laurea.

E quali erano?

R. Riguardavano il tasso di inflazione e i tassi di interesse su titoli pubblici di lungo termine. Per entrambi gli aspetti si richiedeva che nel periodo antecedente lo scostamento dalla media dei tre Stati migliori non fosse stata superiore nel primo caso all’1,5%, nel secondo al 2%. Era un divario che nella concorrenza tra le economie gli Stati più deboli avrebbero potuto recuperare.

Quindi erano regole pensate per proteggere le economie più deboli?

R. Nella terza fase, cioè dal 1 gennaio 1999, le economie dei Paesi euro, partecipi di un unico mercato e fruitori di una unica moneta, avrebbero operato tra loro in concorrenza. Una concorrenza piena e leale. Se non si fossero create condizioni di omogeneità sufficienti, le economie più forti avrebbero esercitato un potere dominante sulle altre. Le regole della fase transitoria dovevano dunque creare condizioni di omogeneità, che fossero sufficienti per scongiurare il pericolo.

E la terza fase?

R. La terza fase, con il lancio della moneta comune e inizio della competizione, basata su condizioni per una leale concorrenza, è l’unica di cui si deve tener conto per valutare l’adeguatezza della disciplina contenuta nel Trattato unico europeo.
Come sono stati i risultati per la generalità dei Paesi euro?

R. Nella classifica dei 38 Paesi con minore sviluppo nel mondo negli anni dal 2000 al 2010 compresi, l’Eurozona è presente con 13 Paesi. Sorprendenti e nello stesso tempo sconvolgenti sono i risultati dei tre Paesi maggiori, Italia, Francia, Germania. L’Italia è terza, la Germania decima, la Francia quattordicesima. Si ripete, la classifica non è dei migliori risultati decennali nel mondo, bensì dei peggiori. Nella identica classifica relativa al decennio antecedente, 1990-2000, nessuno dei Paesi euro era presente. L’evento, da ritenere responsabile della depressione diffusa e crescente nella zona euro, deve essersi necessariamente verificato tra il 1999 e il 2000.

E di che evento si tratta?

R. Ce ne è uno solo, coincidente con il lancio dell’euro. Alla data del 1 gennaio 1999, invece della disciplina stabilita dal Trattato unico europeo per la terza fase, ne è stata applicata una diversa, anzi opposta, introdotta a partire per l’appunto dal 1 gennaio 1999, con un regolamento, il numero 1466/97. Il regolamento è stato applicato sino al 27 giugno 2005.

E poi?

R. Gli è subentrato il regolamento 1055/2005, rimasto in vigore sino al 16 novembre 2011.
Data in cui è arrivato un terzo regolamento, il numero 1175/2011, cui ha fatto seguito un atto atipico, denominato Fiscal compact con il quale, nell’impossibilità che si raggiungessero i voti necessari per modificare il Trattato in vigore, quello di Lisbona, si è cercato di aggirare l’ostacolo con un Trattato non europeo, ma di diritto internazionale.

Chi prese quella prima iniziativa?

R. L’iniziativa fu presa dalla Commissione, esulando da qualsiasi competenza attribuitale dal Trattato di Lisbona. Mentre gli organi dell’Unione proponevano ed applicavano i regolamenti, era entrato in vigore (il 1° maggio 1999) il trattato di Amsterdam. Veniva poi adottato ed era entrato in vigore (1° dicembre 2009) il Trattato di Lisbona.
Entrambi i Trattati riproducevano testualmente le statuizioni degli articoli 102 A, 103, 104 c) e protocollo numero 5, contenenti la disciplina dell’euro.

Con quali conseguenze?

R. La commissione è andata avanti come se i Trattati non esistessero. Hanno imposto le norme, che sono responsabili della depressione che attanaglia da 15 anni l’Europa. La disciplina, che era stata studiata con tanta accortezza dagli elaboratori del Trattato sull’Unione e per promuovere la crescita, non è stata mai applicata.

Formalmente cosa è successo?

R. Il Trattato sull’Unione europea (Tue) e oggi il Trattato di Lisbona, che riproduce il testo del Tue, affida la funzione della crescita agli Stati membri ed attribuisce agli Stati due poteri. Il primo, di avere ciascuno una propria autonoma politica economica. Il secondo, di indebitarsi nei limiti dei valori di riferimento di cui al protocollo numero 5, da interpretarsi secondo i criteri vincolanti dettati dall’articolo 104 c) del Trattato unico europeo, oggi 126 Trattato di Lisbona. Il regolamento 1466/97 e nel suo solco in forma aggravata gli atti successivi, hanno cancellato i due poteri.

E come li hanno sostituiti?

R. Non li hanno sostituiti con altri poteri. Hanno collocato al loro posto due doveri.
Il primo, eguale per tutti gli Stati euro, consistente nell’avere a medio termine un bilancio in attivo o in pareggio, il secondo, diverso da Stato a Stato, di pervenire al risultato in stretta osservanza di un programma definito per ciascuno Stato dagli organi dell’Unione.

Quali conseguenze vanno tratte dalle modifiche apportate?

R. Parecchie. Alcune gravissime, e del tutto imprevedibili.

«CON IL NUOVO REGOLAMENTO È STATA SOPPRESSA LA DEMOCRAZIA»

 

Per esempio?

R. Se la crescita non si produce in modo fisiologico per effetto di condizioni favorevoli preesistenti, si rende necessario stimolarla. È indispensabile in tal caso la presenza di due fattori distinti. Il primo, che esistano in quantità sufficiente fattori valorizzabili. Il secondo, che lo Stato, dove non disponga già di adeguate risorse, possa ricorrere all’indebitamento.
I regolamenti hanno cancellato la politica economica degli Stati e la capacità di indebitarsi, sia pur nei limiti di cui agli articoli 104 c) del Trattato sull’Unione europa e 126 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Lisbona).
Nessuno degli Stati euro, oggi in difficoltà, disponeva al 1 gennaio 1999 di un bilancio in pareggio.

Il pareggio di bilancio è l’origine del problema?

R. Il deterioramento progressivo e crescente delle loro economie dipende dal divieto di indebitarsi anche se fosse stato presente il secondo dei presupposti per la crescita.
Fattori valorizzabili erano tutti quelli che la depressione aveva espulso dalla produzione, se ancora vitali o recuperabili. Ma mancavano le risorse.

Abbiamo perso un’opportunità?

R. Ogni occasione favorevole è andata perduta. Le risorse disponibili sono sotto i nostri occhi. L’elevatissimo e imprevedibile numero di disoccupati e sottooccupati nell’insieme dell’Eurozona ed in ciascuno dei Paesi senza deroga, imprese costrette a dismettere la loro attività, deterioramento nel funzionamento della pubblica amministrazione e dei beni pubblici, decadenza delle prestazioni rese ai cittadini, difficoltà nel far fronte ad eventi eccezionali, e così via.

E c’è una seconda conseguenza?

R. È la più grave. Se in materia economica tutti i poteri dello Stato sono stati cancellati, responsabile dei risultati è il sistema applicato. Nella specie l’insieme delle regole astratte, imposto a partire dal 1 gennaio 1999.
Gli organi dell’Unione controllano con rigore che siano puntualmente applicati. Sono costretti a loro volta ad attenersi alle specifiche norme che regolano le loro condotte. Si ha come risultato finale che i cittadini di ciascun Paese membro non dispongono di alcun potere per influire sulle discipline cui saranno assoggettati.

Significa che c’è un deficit di democrazia?

R. La “democrazia” non consiste nella semplice titolarità di una serie, quand’anche la più completa e precisa, di diritti di libertà. Non v’è ancora “democrazia”, se ai diritti di libertà si aggiunge un nutrito gruppo di diritti sociali. La “democrazia” esige che i cittadini possano trasmettere a governanti, che a essi rispondono, orientamenti e indirizzi in merito alla disciplina che dovranno applicare. Il presupposto è che i loro governanti dispongono di poteri sul cui esercizio i cittadini possono esercitare la loro influenza.

E non è così?

R. Nella materia economica che nelle condizioni storiche attuali è determinante su ogni altro settore della convivenza, i governi degli Stati membri, a partire dal 1 gennaio 1999, hanno solo obblighi, non poteri. La “democrazia”, principio fondante della costituzione di ciascuno Stato membro, condizione richiesta dai Trattati ai fini dell’ammissione all’Unione, è stata soppressa, nell’Eurozona cancellata sino alle sue ultime radici, a partire dal 1 gennaio 1999.

Non ci sono strumenti per cambiare le cose?

R. Degli istituti della democrazia restano nomi e simboli. La sostanza è scomparsa. Nessun referendum potrebbe abrogare la disciplina dei regolamenti dell’Unione. I partiti dovrebbero consentire ai cittadini di concorrere con metodo democratico alla politica nazionale. Sono divenuti aggregati di gruppi per la conquista di un potere che non esiste. I sindacati sono impotenti. Manifestazioni individuali e collettive, comprese le più gravi, restano senza effetto. Anche se si lanciasse una bomba atomica, ipotesi assurda, non servirebbe a nulla. Si ampliano invece gli spazi per la corruzione, per l’illiceità, per il mero verbalismo.

Finiscono qui le conseguenze?

R. Ve ne è un’altra che da sola dimostra la dannosa pericolosità del sistema applicato dal 1 gennaio 1999. In ogni sistema giuridico, poste alcune premesse, anche se non ne sono state valutate le conseguenze, queste non possono non prodursi.
Il principio del bilancio attivo o in pareggio a medio termine è stato imposto con regole generali a tutti gli Stati ammessi all’euro. Le condizioni non erano identiche. Alcuni Paesi avevano da tempo un bilancio in pareggio o prossimo al pareggio, altri ne erano distanti. La prescrizione non rivolta ai secondi di realizzare il pareggio a medio termine, comportava di fatto che essi assumessero una conformazione analoga, anzi identica, a quella dei primi.

Insomma una imposizione inattuabile?

R. Nelle corse al trotto dei cavalli, se non erro, si gravano di handicap i migliori perché tutti abbiano pari opportunità di classificarsi tra i primi. Il principio applicato dai regolamenti è opposto. L’handicap è stato imposto alle economie più deboli, non a quelle più forti. Ne risultano violate le condizioni essenziali per una leale concorrenza. In via generale si è reso più difficile ai più deboli il raggiungimento del pareggio. Quindi si è imposta una regola non coerente con il principio della concorrenza.

 

«LA COMMISSIONE HA INDIVIDUATO L’ERRORE NELLA INSUFFICIENZA DEL RIGORE»

 

Ma dati i risultati negativi, non c’è stata una riflessione successiva?

R. Il regolamento 1175/2011 afferma che in precedenza erano stati commessi sbagli. Ha individuato l’errore nella insufficienza del rigore. Raccogliendo un seme presente nel regolamento 1466/97, lo ha concimato e lo ha portato a fioritura.
L’obbligo, quello generale del bilancio a medio termine e quello specifico di ciascuno degli Stati membri di attenersi al programma per essi definito, da solo non avrebbe generato crescita. Ma il regolamento ha sostenuto che gli Stati che partivano indietro, per correre come migliori, avrebbero dovuto assumere conformazioni identiche, o quanto meno analoghe, a quelle dei migliori. A cominciare dalle strutture.

Cosa intenede per strutture?

R. Qui il discorso potrebbe proseguire su due piani distinti, su quello formale e su quello sostanziale. A quale dei due dare la preferenza?

Cominciamo da quello sostanziale.

R. I sistemi economici, a maggior ragione gli Stati, sono organismi diversi ma assimilabili agli uomini e a qualsiasi altra specie di entità vivente. In ogni organismo le componenti, le grandi come le minime, sono in perpetuo movimento.
Ogni entità è, nel momento successivo, diversa da quella che era nel momento anteriore. Ogni entità è somigliante, ma nello stesso tempo necessariamente diversa da qualsiasi altra della medesima specie. Pur nella diversità della conformazione tutte le entità della medesima specie sono costituite da organi o da sistemi di organi presenti in tutte le altre entità della medesima specie. Sono le strutture.
In ogni organismo i singoli organi e i sistemi che gli stessi formano corrispondono a quelli che concorrono alla conformazione delle altre entità della medesima specie. Ma sono necessariamente diverse.

E cosa c’entrano le strutture con le norme europee?

R. Queste peculiarità valgono anche per l’Unione e per gli Stati membri. Le entità elementari, e così anche se si risale ai livelli superiori, si influenzano reciprocamente. Non sono mai identiche ai corrispondenti organi o sistemi, che concorrono alla conformazione delle altre entità della specie. Per i trapianti che si effettuano nell’uomo non si dispone mai di organi identici a quello da sostituire. Le differenze sono inevitabili. Ci si deve limitare ad accertare che non sia incompatibile.
Le strutture di organismi, quali gli Stati e le loro economie, corrispondono, come ora detto, agli organi del corpo umano e ai sistemi che concorrono alla conformazione di ogni singola specie. Non sono mai identiche dall’una all’altra entità della medesima specie.

Quindi non si possono ‘replicare’le strutture di un altro Stato?

R. Se si inserisce la struttura di una economia in un’altra economia, quella di uno Stato in un altro Stato, è prevedibile che si provochino danni.
Eliminando la struttura preesistente si genera un vuoto. Se la preesistente viene sostituita da altra sul modello di un diverso sistema, non vi è certezza del se e quando si realizzerà la piena integrazione con le componenti preesistenti contigue o connesse. Il danno della demolizione dell’esistente è immediato, il beneficio sperato dall’inserimento è necessariamente futuro.

Insomma non ne vale la pena?

R. È comunque incerto. Il danno provocato dall’eliminazione di strutture complesse e antiche non è mai circoscritto. Nelle conformazioni, frutto di antica storia, ogni componente risulta sempre intrecciata con molte altre. Fa parte di nodi che non è facile sciogliere.

C’è qualcosa da aggiungere dal punto di vista del diritto?

R. Il regolamento 1175/2011 indica come sua fonte leggittimatrice l’articolo 121, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Lisbona). Il regolamento, lo si è notato nella sintetica esposizione del suo contenuto, conferma nella sua totalità discipline che non trovano corrispondenza nei tre Trattati (Maastricht, Amsterdam, Lisbona). E che contengono norme in contrasto con la disciplina dei poteri conferiti dai Trattati agli Stati quali strumenti essenziali per la produzione della crescita.
Il regolamento 1175/2011 cerca di accreditare la sua legittimità richiamandosi all’articolo 121, numero 6 Tfue. La citazione è erronea.

Qual è l’errore?

R. L’articolo 121, numero 6 Tfue non consente al regolamento di modificare il Trattato in un punto fondamentale. La disciplina originaria dei poteri di indebitamento degli Stati e dei loro limiti è quella dell’articolo 104 c) Tue, ora 126 Tfue.
La disciplina si compone di tre parti. La prima, commi 1 e 2, lettere a) e b), regola le parti sostanziali della disciplina. E assume a base della disciplina distinti rapporti del debito e dell’indebitamento con il Pil.
In una seconda parte, comma 2, ultimo capoverso, l’articolo 104 c) Tue, contiene un rinvio al protocollo numero 5 il cui oggetto è unicamente la determinazione dei valori di riferimento, compresa la definizione dei termini adoperati. In una terza parte, numeri da 3 ad 11, l’articolo 104 c) Tue detta la disciplina della sorveglianza e sanzionatoria.

Nemmeno il Consiglio può modificare le norme?

R.Il richiamato numero 11, articolo 126 Tfue, attribuisce al Consiglio di «adottare le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo, avvalendosi della procedura legislativa speciale previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. La competenza attribuita al Consiglio è solo la sostituzione del protocollo. Il contenuto del protocollo si limita alla specificazione dei «valori di riferimento» (ultimo capoverso del numero 1).
Il riferimento dei valori al rapporto tra debito e indebitamento ed il Pil, e i criteri vincolanti per la interpretazione e applicazione degli stessi di cui agli alinea a) e b) del numero 2 dell’articolo126, sono oggetto regolato esclusivamente dall’articolo 104 c) Tue, ora 126 Lisbona. Un oggetto quindi del tutto diverso dalla specificazione dei valori di riferimento, unica competenza attribuita al protocollo numero 5. (Intervista di Giovanna Faggionato, 4/12/13)

 

● Hai capito chi è veramente l’individuo, in punto di diritto?

 

…è un essere umano titolare di Personalità Giuridica a cui sono negati ben individuati Diritti inalienabili (DUDU >>> goo.gl/Zt56BJ, CEDU >>> goo.gl/9Buapv).

Ricorrendo al Diritto internazionale

l’individuo fuoriesce dalla trappola dell’atto di nascita che lo aveva reso un’astrazione, una Finzione giuridica strumentale al Sistema. Secondo la prassi, il Diritto internazionale è fonte superiore alle leggi della Repubblica, difatti, l’articolo 10 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.

L’inganno dell’atto di nascita

La deminutio capitis del nome effigia a vita gli effetti nefasti sul pupillo tolto alla potestà dei genitori naturali, ignari di averlo ceduto alla Repubblica . Usando arbitrariamente e artificiosamente il nome del neonato, con l’atto di nascita viene creato il suo “soggetto giuridico”, essendo tale contratto nullo “ab origine”, ogni successivo abuso di tale status creato “ens legis” è arbitrario, coercitivo, illegale e teso alla schiavizzazione del singolo individuo. Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo “ab origine” a causa di vizi occulti.

 

Riepilogando

Quella che segue, liberamente fruibile tramite il web, è l’idea di P.U. (il video è pubblico), andrebbe studiata a fondo, non richiede costi di consultazione né tessere e ciascuno fa sé. Può soccorrere chiunque, specialmente i figli minori. Ciò che è vincente è l’azione individuale, la consapevolezza, l’autodeterminazione del singolo essere umano…

 

Congratulazioni, hai scoperto cosa è la LR.

http://sendvid.com/n655vze6

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (P.U.) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Diritti umani: principali Carte, Convenzioni e Dichiarazioni

– Carta delle Nazioni Unite (1945)
Data di adozione: 26/6/1945 – Data di entrata in vigore: 24/10/1945
ONU

– DUDU Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)
Data di adozione: 10/12/1948
ONU

– Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948)
Data di adozione: 9/12/1948 – Data di entrata in vigore: 12/1/1951
ONU

– Convenzione sullo status dei rifugiati (1951)
Data di adozione: 28/7/1951 – Data di entrata in vigore: 22/4/1954
ONU

– Protocollo relativo allo status di rifugiato (1967)
Data di adozione: 31/1/1967 – Data di entrata in vigore: 4/10/1967
ONU

– Convenzione sullo status degli apolidi (1954)
Data di adozione: 28/9/1954 – Data di entrata in vigore: 6/6/1960
ONU

– Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (1956)
Data di adozione: 7/9/1956 – Data di entrata in vigore: 30/4/1957
ONU

– Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)
Data di adozione: 21/12/1965 – Data di entrata in vigore: 4/1/1969
ONU

– Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)
Data di adozione: 16/12/1966 – Data di entrata in vigore: 3/1/1976
ONU

– Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
Data di adozione: 16/12/1966 – Data di entrata in vigore: 23/3/1976
ONU

– Protocollo Opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
Data di adozione: 16/12/1966 – Data di entrata in vigore: 23/3/1976
ONU

– Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull’abolizione della pena di morte (1989)
Data di adozione: 15/12/1989 – Data di entrata in vigore: 11/7/1991
ONU

– Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)
Data di adozione: 18/12/1979 – Data di entrata in vigore: 3/9/1981
ONU

– Protocollo opzionale alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1999)
Data di adozione: 6/10/1999 – Data di entrata in vigore: 22/12/2000
ONU

– Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993)
Data di adozione: 20/12/1993
ONU

– Piano d’azione mondiale di educazione per i diritti umani e la democrazia, adottato dal Congresso internazionale sull’educazione per i diritti umani e la democrazia
Data di adozione: Montreal, 8-11/031993
UNESCO

– Dichiarazione di Vienna e Programma d’azione (1993)
Data di adozione: 25/6/1993
ONU

– Decennio per l’educazione ai diritti umani (1995)
Data di adozione: 01/01/1995
ONU

– Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo (1981)
Data di adozione: 25/11/1981
ONU

– Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace (1984)
Data di adozione: 12/11/1984
ONU

– Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)
Data di adozione: 10/12/1984 – Data di entrata in vigore: 26/6/1987
ONU

– Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (2003)
Data di adozione: 18/12/2002 – Data di entrata in vigore: 22/6/2006
ONU

– Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986)
Data di adozione: 4/12/1986
ONU

– Convenzione sui diritti del bambino (1989)
Data di adozione: 20/11/1989 – Data di entrata in vigore: 2/9/1990
ONU

– Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile
Data di adozione: 25/5/2000 – Data di entrata in vigore: 18/1/2002
ONU

– Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990)
Data di adozione: 18/12/1990 – Data di entrata in vigore: 1/7/2003
ONU

– Il Decennio per l’educazione ai diritti umani (1994)
Data di adozione: 14/12/1994
ONU

– Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future (1997)
Data di adozione: 12/11/1997
ONU

– Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (1997)
Data di adozione: 11/11/1997
UNESCO

– Dichiarazione del Millennio (2000)
Data di adozione: 8/9/2000
ONU

– Convenzione relativa alla proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile (2000)
Data di adozione: 17/6/1999 – Data di entrata in vigore: 19/11/2000
OIL

– Norme sulle responsabilità delle imprese transnazionali e delle altre imprese commerciali in materia di diritti umani (2003)
Data di adozione: 13/8/2003
ONU

– Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (2006)
Data di adozione: 20/12/2006 – Data di entrata in vigore: 23/12/2010
ONU

– Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007)
Data di adozione: 13/9/2007
ONU

Diritto internazionale umanitario

– IV Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e regolamento annesso (1907)
Data di adozione: 18/10/1907 – Data di entrata in vigore: 26/01/1910

– Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologiche (1925)
Data di adozione: 17/06/1925 – Data di entrata in vigore: 08/02/1928

– I° Convenzione di Ginevra sulla protezione dei feriti e dei malati nella guerra terrestre
– II° Convenzione di Ginevra sulla protezione dei feriti, malati e naufraghi nella guerra marittima
– III° Convenzione di Ginevra sulla protezione dei prigionieri di guerra
– IV° Convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile
Data di adozione: 1949

– I° Protocollo addizionale relativo ai conflitti armati internazionale e II° Protocollo addizionale relativo ai conflitti armati non internazionali
Data di adozione: 1977

– Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione (1972)
Convenzione sulle armi biologiche
Data di adozione: 10/4/1972 – Data di entrata in vigore: 26/3/1975
ONU

– Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile (1976)
Data di adozione: 10/12/1976 – Data di entrata in vigore: 5/10/1978
ONU

– Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici (e protocolli facoltativi)
Data di adozione: 10/10/1980 – Data di entrata in vigore: 2/12/1983
ONU

– Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (1993)
Data di adozione: 13/1/1993 – Data di entrata in vigore: 29/4/1997
ONU

– Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
Data di adozione: 18/9/1997 – Data di entrata in vigore: 1/3/1999
ONU

Principali Carte regionali in materia di diritti umani

– Convenzione americana sui diritti umani (1969)
Patto di San José di Costarica
Data di adozione: 22/11/1969 – Data di entrata in vigore: 18/7/1978
OAS – Organizzazione degli Stati Americani

– Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981)
Data di adozione: 28/6/1981 – Data di entrata in vigore: 21/10/1986
UA – Unione Africana

– Protocollo alla Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli relativo alla creazione di una Corte africana dei diritti dell’uomo
Data di adozione: 10/6/1998 – Data di entrata in vigore: 25/1/2004
UA

– Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (2003)
Data di adozione: 11/7/2003 – Data di entrata in vigore: 25/11/2005
UA – Unione Africana

– Carta araba dei diritti dell’uomo (emendata) (2004)
Data di adozione: 15/9/1994 – Data di entrata in vigore: 15/3/2008
Lega degli Stati Arabi

– Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam (1990)
Data di adozione: 5/8/1990
Organizzazione della Conferenza Islamica

Principali Convenzioni e Dichiarazioni adottate a livello europeo

– CEDU Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) e Protocolli addizionali
Data di adozione: 4/11/1950 – Data di entrata in vigore: 3/9/1953
COE – Consiglio d’Europa

– Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1987)
Data di adozione: 26/11/1987 – Data di entrata in vigore: 1/2/1989
COE – Consiglio d’Europa

– Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995)
Data di adozione: 1/2/1995 – Data di entrata in vigore: 1/2/1998
COE – Consiglio d’Europa

– Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (1996)
Data di adozione: 25/1/1996 – Data di entrata in vigore: 1/7/2000
COE – Consiglio d’Europa

– Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (1997)
Convenzione sui diritti umani e la biomedicina – Convenzione di Oviedo
Data di adozione: 4/4/1997 – Data di entrata in vigore: 1/12/1999
COE – Consiglio d’Europa

– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000)
Data di adozione: 7/12/2000
UE – Unione Europea

– Carta Sociale Europea (riveduta) (1996)
Data di adozione: 3/5/1996 – Data di entrata in vigore: 1/7/1999
COE – Consiglio d’Europa

– Carta sull’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani
Data di adozione: 11/05/2010
COE

* * *

QUI [https://goo.gl/NMfggy] trovi la RACCOLTA NORMATIVA MANUALE DEI DIRITTI UMANI
Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli
aggiornati al 2004  (1395 pagine).

 

 

● Molti politici sanno benissimo…

…che l’Italia è il risultato dell’intento di uno stato terzo (qui l’elenco di alcuni atti classificati “segreti” sconosciuti a noi e ai più >>> goo.gl/QymGFB). Questo Paese formalmente è indipendente tuttavia, fattualmente non esercita alcuna politica che sia in antitesi a quella della potenza terza che lo sostiene,

che, guardacaso, ha indotto l’introduzione della moneta unica privata ©Euro “a debito” (vedi qui >>> https://goo.gl/qc45Pq) la quale, sempre più è associata alla caduta libera del benessere diffuso.

L’Italia non è una Nazione autonoma e sovrana: è uno Stato retto da ragioni commerciali extra-nazionali, di certo a prescindere dalla volontà dei partiti-fantoccio, quali che siano, che hanno la meta di far credere al cittadino d’avere libertà di scelta oltre a quella consapevole o meno di incanalare o di sopire il dissenso.

Qui si vive una messinscena giuridica per opera di una dominante regia anti-italiana. È il Diritto stesso a sancirlo, persino la Carta Costituzionale: detenere la cittadinanza italiana equivale a piegarsi ad un’ipoteca sulla democrazia. Vi è flagrante negazione, violazione ed infrazione dell’Art. 80 e dell’Art. 87 della Costituzione repubblicana stracciata infine dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 (quale parte integrante del Trattato UE) che prevedono rispettivamente la ratifica obbligatoria di ogni accordo internazionale, sia da parte del Parlamento che è organo legislativo e organo di controllo politico del governo sia da parte del Presidente della Repubblica.


A questo punto diamoci da fare NOTIFICHIAMO, NOTIFICHIAMO, POICHÉ NESSUNO RISPONDE NÉ CONFUTA. TUTTI D’ACCORDO… 
Proprio ieri ho notificato questo atto >>> https://www.docdroid.net/Fc…/170808-diffida-a-persistere.pdf

 


 [QUI LA COPIA DELL'ATTO >>> http://docdro.id/Fcf3jyw]

senza pregiudizio

Il Popolo Sovrano

Disponente e Beneficiario Unico della Nazione Italia

In virtù della Legge Naturale Superiore, sui principi della quale ogni successivo Codice della Legge è stato istituito, in qualità

di Titolare Nativo ed inalienabile del Diritto della Terra

nella veste di Tutore inalienabile della propria Individualità di Popolo e con i Poteri e Diritti a Lui conferiti per Diritto di Nascita Originale

PRIMA DI OGNI ALTRA LEGGE SCRITTA ESISTENTE

* * *

Notifica e diffida a persistere:

* * *

  1. nell’azione continuata di violazione in atti e azioni condotte dei Patti e Trattati Internazionali in materia di Tutela dei Diritti Umani, universalmente riconosciuti e ratificati da parte delle figure istituzionali responsabili presso la REPUBBLICA ITALIANA, Stato ITALIA, ovvero nella persona dei suoi Rappresentanti Legali o Trustees, co-Trusteese terzi coinvolti

  2. nell’azione continuata di violazione del Patto Costituzionale stretto con il Popolo Sovrano, per omissioni e inadempienze in atti e azioni, condotte da parte delle figure istituzionali, nominate ed elette e quindi responsabili presso la REPUBBLICA ITALIANA, Stato ITALIA, ovvero nella persona dei suoi Rappresentanti Legali o Trustees, co-Trustees e terzi coinvolti,contro la Sovranità del Popolo Sovrano e della Nazione Italia e contro la Personalità Giuridica dello Stato italiano

  3. nell’azione continuata di procurato danno nei confronti del Disponente e Beneficiario Unico del Trust ab origine et de facto, unico valido e vivente ad oggi, per mezzo di accordi contrattuali internazionali,sovranazionali vigenti nella giurisdizione della Lex Mercatoria, sottoscritti nel tempo e fino alla data della presente notifica, dalle figure istituzionali,elette e quindi responsabili per la sana e corretta amministrazione della REPUBBLICA ITALIANA, STATO ITALIA,ovvero nella persona dei suoi Rappresentanti Legali o Trustees, co-Trustees e terzi coinvolti, segnatamente qui al riguardo del “TRUST INDENTURE ACT” del 1939, firmato, notificato, depositato e ratificato presso la SEC – Security Exchange Commission, Washington DC, Columbia District –STATI UNITI

le seguenti Persone:

il Presidente della REPUBBLICA ITALIANA in carica

MATTARELLA Sergio
Guardian del Trust Republic of Italy
N° CIK 0000052782
SIC: 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS
Sec – Security Exchange Commission
Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

presso la sede italiana
Palazzo del Quirinale

Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

Il Presidente del Consiglio dei Ministri della REPUBBLICA ITALIANA

GENTILONI Paolo

Trustee del medesimo Trust

presso la sede italiana

Palazzo Chigi

Roma
REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

Il Ministro dell’Economia e Finanze
PADOAN Pier Carlo

Co-Trustee del medesimo Trust

sua sede

Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

Il Ministro della Salute

LORENZIN Beatrice

Co-Trustee del medesimo Trust

Sua sede

Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

il Direttore generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute
GUERRA Raniero

Co-trustee del medesimo Trust

Sua sede

Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

il Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

VELLA Stefano

Co-Trustee del medesimo trust

sua sede
Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

l’ex Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
per il periodo di competenza all’epoca della firma degli accordi internazionali

PECORELLI Sergio

dimessosi da Co-Trustee del medesimo Trust

notifica presso la sede dell’AIFA

Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

il Direttore Generale del Tesoro

CANNATA Maria
Co-Trustee del medesimo Trust
sua sede

Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Italia

* * *

l’Ambasciatore d’Italia a Washington

VARRICCHIO Armando

Agente autorizzato dal Dichiarante

presso la Security Exchange Commission
Washington DC – Columbia District
UNITED STATES

Unites States of America

* * *

L’avvocato incaricato dal Trust presso la Sec di Washington, DC

CORTE Lorenzo

Studio Legale Associato

sua sede

Londra

REGNO UNITO

* * *

L’ex Presidente degli STATI UNITI

OBAMA Barack Hussein II

per il periodo di competenza all’epoca della firma dell’ordine presidenziale del 4 novembre 2016 “Advancing the Global Health Security Agenda to Achieve a World Safe

and Secure from Infectious Disease Threats”

notifica per competenza all’epoca dei fatti presso la Casa Bianca
Washington DC
UNITED STATES

Unites States of America

* * *

il Segretario Generale della Nazioni Unite (ONU)

GUTERRES Antònio

sua sede

New York, NY
UNITED STATES

Unites States of America

* * *

il Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO/OMS)

ADHANOM Tedros

Sua sede

Ginevra

SVIZZERA

* * *

Il Direttore generale della FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

DA SILVA Josè Graziano

sua sede

Roma

ITALIA

* * *

Il Presidente della BANCA MONDIALE

KIM Jim Yong

sua sede

Washington, DC

UNITED STATES

Unites States of America

* * *

Il Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI/IMF)

LAGARDE Christine

Sua sede

Washington, DC

UNITED STATES

Unites States of America

* * *

il Board of Trustees della GHSA Foundation

Global Health Security Agenda

A tutti i membri del Gruppo direttivo

in rappresentanza dei seguenti stati ovvero enti internazionali commerciali nella giurisdizione della Lex Mercatoria
CANADA

CILE

FINLANDIA

INDIA

INDONESIA

ITALIA

KENYA

ARABIA SAUDITA

REPUBBLICA DI COREA

STATI UNITI

WHO/OMS

FAO

OIE

Loro sede

Presso The Office of Global Affairs

U.S. Department of Health and Human Services
Room 639H

200 Independence Ave, SW

Washington, DC 20201

UNITED STATES
United States of America

* * *

I fondatori e il responsabile del Board of Trustees della GAVI Foundation

The Vaccine Alliance

BERKLEY Seth

sua sede

Ginevra
SVIZZERA

* * *

Bill & Melinda GATES Foundation

GATES Bill
GATES Melinda
loro sede
Seattle, WA

UNITED STATES

United States of America

* * *

il responsabile del Board of Trustees dell’IFFIm Foundation

International Finance Facility for Immunisation Company
Supporting GAVI, the Vaccine Alliance

KARSENTI Renè

sua sede

Londra
REGNO UNITO

* * *

al direttore generale di GLAXO SMITH & KLINE (GSK)

WALMSLEY Emma Natasha

sua sede

Brentford, Londra
REGNO UNITO

SI NOTIFICA INOLTRE

al Vescovo di Roma

BERGOGLIO Jorge Marìa

Presso la

SANTA SEDE
Città del Vaticano

(tramite Sala Stampa)

* * *

al Papa Emerito

RATZINGER Joseph Aloisius

sua sede
Casa Santa Marta

Città del Vaticano

(tramite Sala Stampa)

* * *

Al Segretario Personale della Corona Inglese

GEIDT Christopher

sua sede

Buckingham Palace

Londra

REGNO UNITO

* * *

al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)

RAIMONDI Guido

sua sede

Strasburgo

FRANCIA

* * *

al Presidente del Parlamento Europeo

TAJANI Antonio

sua sede
Strasburgo

FRANCIA

* * *

al Presidente della Commissione Europea
JUNCKER Jean-Claude

sua sede

Bruxelles

BELGIO

* * *

al Presidente del Consiglio Europeo

TUSK Donald

sua sede

Bruxelles

BELGIO

* * *

alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE)

Giudice TIZZANO Antonio

Membro della Corte

sua sede

LUSSEMBURGO

* * *

Al Presidente della Banca Centrale Europea (BCE)

DRAGHI Mario

sua sede

Francoforte
GERMANIA

Si notifica inoltre presso il Presidente e il Governo Federale degli STATI UNITI, con disposizione di immediata CANCELLAZIONE dell’Executive Order del 4 novembre 2016, a firma dell’ex Presidente, Barack Hussein OBAMA II “Advancing the Global Health Security Agenda to Achieve a World Safe and Secure from Infectious Disease Threats”

al Presidente degli STATI UNITI in carica

Mr. Donald J. TRUMP

sua sede

Casa Bianca

Washington, DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

al Segretario del Dipartimento di Giustizia

del Governo Federale degli STATI UNITI

Mr. Jeff SESSIONS

Capo dell’ Avvocatura Generale

sua sede

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

Al Direttore del Comitato per la Sicurezza dei Vaccini

nominato dal Presidente Donald J. TRUMP

Robert F. KENNEDY jr

sua sede

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

all’Ambasciatore degli STATI UNITI in Italia
nella persona della sua Chargé d’Affaires ad interim per sede vacante

Mrs. Kelly DEGNAN

sua sede

Roma

Italia

* * *

alla U.S. Security and Exchange Commission

Mr. Jay CLAYTON

Chairman

sua sede

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

Quanto di seguito si deve per conoscenza, notifica e diffida a persistere ad ogni e tutte le Persone Fisiche, attualmente in carica e responsabili in forma piena ed in solido alla data di questo atto formale, di ogni azione, consegna, azione e potere di firma presso i ruoli di vertice degli Organi di competenza citati epresso ogni e tutti gli Enti, i Dipartimenti, i Ministeri e le Agenzie interessate, sia italiane che internazionali.

SI RAMMENTA INOLTRE CHE

con l’attuazione del Decreto-legge del 7 giugno 2017, n. 73“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (17G00095), Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 130 del 07 giugno 2017e la sua conversione ed eventuale successiva promulgazione in legge dello Stato, per opera del Parlamento e per apposizione di firma, ratifica e sigillo del Capo dello Stato con atto finale di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

SARANNO GRAVEMENTE VIOLATI I SEGUENTI PATTI, TRATTATI E DETTATI COSTITUZIONALI

  • Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (DUDU), recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 881/1977, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento agli Articoli 12, 26, 29

  • Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 848/1955,, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento agli Articoli 8, 14 e17

  • Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), recepito e ratificato dal Governo Italiano con la legge 848/1955, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento all’Articolo 2

  • Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 145/2001, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento agli Articoli 2, 5 e 21

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento all’Articolo 3

  • Convenzione sui Diritti del Bambino ratificata dal Governo Italiano con la legge 65/1992, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento agli Articoli 2, 16, 28

  • Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 e ratificata dal Governo Italiano con la legge 112/1974, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento agli Articoli 27, 29, 34

  • Costituzione Italiana, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento agli Articoli 1, 2, 13, 14, 32,72, 76, 77

  • TRUST INDENTURE ACT” del 1939, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento alla Sezione310, relativa all’ “Eleggibilità e Inadempienza del Trustee” e alla Sezione 315, relativa ai “Doveri e Responsabilità del Trustee”, qui di seguito riportati nella lingua originale di redazione del 1939, ai fini della massima aderenza al testo.

* * *

SEC. 310.ELIGIBILITY AND DISQUALIFICATION OF TRUSTEE

Persons Eligible for Appointment as Trustee

(a)(1) There shall at all times be one or more trustees under every indenture qualified or to be qualified pursuant to this title, at least one of whom shall at all times be a corporation organized and doing business under the laws of the United States or of any State or Territory or of the District of Columbia or a corporation or other person permitted to act as trustee by the Commission (referred to in this title as the institutional trustee), which (A) is authorized under such laws to exercise corporate trust powers, and (B) is subject to supervision or examination by Federal, State, Territorial, or District of Columbia authority. The Commission may, pursuant to such rules and regulations as it may prescribe, or by order on application, permit a corporation or other person organized and doing business under the laws of a foreign government to act as sole trustee under an indenture qualified or to be qualified pursuant to this title, if such corporation or other person (i) is authorized under such laws to exercise corporate trust powers, and (ii) is subject to supervision or examination by authority of such foreign government or a political subdivision thereof substantially equivalent to supervision or examination applicable to United States institutional trustees. In prescribing such rules and regulations or making such order, the Commission shall consider whether under such laws, a United States institutional trustee is eligible to act as sole trustee under an indenture relating to securities sold within the jurisdiction of such foreign government.
[…](3) If the indenture to be qualified requires or permits the appointment of one or more co-trustees in addition to such institutional trustee, the rights, powers, duties, and obligations conferred or imposed upon the trustees or any of them shall be conferred or imposed upon and exercised or performed by such institutional trustee, or such institutional trustee and such co- trustees jointly, except to the extent that under any law of any jurisdiction in which any particular act or acts are to be performed, such institutional trustee shall be incompetent or unqualified to perform such act or acts, in which event such rights, powers, duties, and obligations shall be exercised and performed by such co-trustees.

[…](5) No obligor upon the indenture securities or person directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with such obligor shall serve as trustee upon such indenture securities. (b) If any indenture trustee has or shall acquire any conflicting interest as hereinafter defined— (i) then, within 90 days after ascertaining that it has such conflicting interest, and if the default (as defined in the next sentence) to which such conflicting interest relates has not been cured or duly waived or otherwise eliminated before the end of such 90-day period, such trustee shall either eliminate such conflicting interest or, except as otherwise provided below in this subsection, resign, and the obligor upon the indenture securities shall take prompt steps to have a successor appointed in the manner provided in the indenture; (ii) in the event that such trustee shall fail to comply with the provisions of clause (i) of this subsection, such trustee shall, within 10 days after the expiration of such 90-day period, transmit notice of such failure to the indenture security holders in the manner and to the extent provided in subsection (c) of section 313;

For the purposes of this subsection, an indenture trustee shall be deemed to have a conflicting interest if the indenture securities are in default (as such term is defined in such indenture, but exclusive of any period of grace or requirement of notice) and— (1) such trustee is trustee under another indenture under which any other securities, or certificates of interest or participation in any other securities, of an obligor upon the indenture securities are outstanding or is trustee for more than one outstanding series of securities, as hereafter defined, under a single indenture of an obligor, unless— (A) the indenture securities are collateral trust notes under which the only collateral consists of securities issued under such other indenture, (B) such other indenture is a collateral trust indenture under which the only collateral consists of indenture securities, or (C) such obligor has no substantial unmortgaged assets and is engaged primarily in the business of owning, or of owning and developing and/or operating, real estate, and the indenture to be qualified and such other indenture are secured by wholly separate and distinct parcels of real estate:

SEC. 315.DUTIES AND RESPONSIBILITY OF THE TRUSTEE

Duties Prior to Default

  1. The indenture to be qualified shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to provide that, prior to default (as such term is defined in such indenture

    1. the indenture trustee shall not be liable except for the performance of such duties as are specifically set out in such indenture; and

    2. the indenture trustee may conclusively rely, as to the truth of the statements and the correctness of the opinions expressed therein, in the absence of bad faith on the part of such trustee, upon certificates or opinions conforming to the requirements of the indenture; but the indenture trustee shall examine the evidence furnished to it pursuant to section 314 to determine whether or not such evidence conforms to the requirements of the indenture.

[…]Duties of the Trustee in Case of Default

  1. The indenture trustee shall exercise in case of default (as such term is defined in such indenture) such of the rights and powers vested in it by such indenture, and to use the same degree of care and skill in their exercise, as a prudent man would exercise or use under the circumstances in the conduct of his own affairs.

[…]Responsibility of the Trustee

(c) The indenture to be qualified shall not contain any provisions relieving the indenture trustee from liability for its own negligent action, its own negligent failure to act, or its own willful misconduct, except that

  1. such indenture shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to contain the provisions authorized by paragraphs (1) and (2) of subsection (a) of this section;

  2. such indenture shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to contain provisions protecting the indenture trustee from liability for any error of judgment made in good faith by a responsible officer or officers of such trustee, unless it shall be proved that such trustee was negligent in ascertaining the pertinent facts; and

  3. such indenture shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to contain provisions protecting the indenture trustee with respect to any action taken or omitted to be taken by it in good faith in accordance with the direction of the holders of not less than a majority in principal amount of the indenture securities at the time outstanding (determined as provided in subsection (a) of section 316) relating to the time, method, and place of conducting any proceeding for any remedy available to such trustee, or exercising any trust or power conferred upon such trustee, under such indenture.

* * *

Si evidenzia per completezza di notifica e diffida, la violazione delle mansioni, delle consegne, dell’obbligo e della responsabilità etica e morale del Guardian, del Trustee, dei Co-Trustees nell’esercizio delle loro funzioni. Violazioni da perseguire con richiesta del Rimedio, succedanea alla immediata Revoca di ogni e tutti i Trusts vigenti in giurisidzioni inferiori a quella del Trust originario – il Patto del Popolo Italiano – con immediata sospensione e rimozione del Guardian, del Trustee e dei co-Trustees nominati, ovvero eletti, con la cancellazione di ogni immunità accordata ad essi o da loro conferita a ogni e tutti i Funzionari, Agenti, Dirigenti, Dipendenti, facenti funzione e terzi coinvolti, perseguibili da quel momento come Persone fisiche, pienamente responsabili in solido, poichè inadempienti e in cattiva fede nei confronti del solo ed unico Disponente e Beneficiario esistente ‘ab origine et de facto’, dell’unico Trust valido e vivente ad oggi, istituito e costituito in Legge Superiore alla Lex Mercatoria, ovvero la Legge della Terra, nel Patto fondamentale e imprescindibile tra il Popolo Sovrano e la Nazione Italia.

TERMINI DI NOTIFICA E DIFFIDA

Questa notifica e diffida a persistere concede a tutti gli Attori interessati un termine massimo di 10 giorni (dieci giorni) per presentare osservazioni o motivazioni, che devono essere strettamente legate ed inerenti a quanto asserito in questo atto e dovutamente documentate, al fine di una possibile confutazione delle disposizioni urgenti in esso contenute.Allo scadere del termine di 10 giorni, le disposizioni di questo atto devono essere immediatamente poste in essere, in virtù del suo valore irrefutabile, legittimo ed inconfutato, ovvero fungere da prova e titolo valido presso ogni Corte di Giustizia Internazionale di Giustizia che i Rappresentanti del Popolo scelgano liberamente di adire o come previsto dalla legge relativa all’Arbitrato internazionale in materia di controversie commerciali, riguardanti le entità giuridiche internazionali, come regolato nel Codice di Legge Commerciale Uniforme UNIDROIT.

* * *

In ultimo, si ricorda con fermezza a tutte le Persone oggetto di notifica e diffida, che la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale (Italian Supreme Court) e relativo parere espresso e pubblicato il 9 gennaio 2014, ha fissato punti imprescindibili che impongono al tutti gli Organi e le Istituzioni dello Stato il rispetto assoluto della Costituzione, tramite immediata correzione dei gravi errori e violazioni ai Dettati della Carta Fondamentale, commessi in passato e reiterati – purtroppo – ancor’oggi, e il cui Rimedio per dovere etico e morale e di onestà di chi trattiene il potere illegittimamente ed abusivamente, non può essere più disatteso oltre questo vulnus di credibilità dello Stato, fin troppo sopportato dal Disponente e Beneficiario della Nazione, Il Popolo italiano.

IL POPOLO SOVRANO DELLA NAZIONE ITALIANA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

without prejudice

THE SOVEREIGN ITALIAN PEOPLE

THE ONLY GRANTOR AND BENEFICIARY OF THE ITALIAN NATION

By virtue of the Highest of the Laws, the Natural Superior Law from which every code of law was created,
As a Native and inalienable holder of Law of The Land
In the form of inalienable Tutor of His Individuality of People
and with the Powers and Rights conferred upon him by the Real and Only Right of Birth

BEFORE AND ABOVE ANY OTHER EXISTING WRITTEN LAW

* * *

Notification and Forewarning not to prosecute following persistant actions:

* * *

a) the persistant deed of violation in acts and actions over the International Pacts and Treaties on the Protection of Human Rights, universally recognized and ratified by the institutional figures, nominated, elected and therefore responsible in the ITALIAN REPUBLIC, State of ITALY, or in the person of its Legal Representatives or Trustees, co-Trustees and any third parties involved;

b) the persistant deed of violating the requirements of the Italian Constitution, the foundamental Pact tight with the Italian People, by omissions and non-compliance in acts and actions carried out by the institutional figures, nominated, elected and responsible in ITALY REPUBLIC, State of ITALY, or in the person of its Legal Representatives or Trustees, co-Trustees and third parties involved, against Sovereignty of the Italian People and of the Nation Italy and against the Legal Entity of the Italian State;

c) the persistant deed of causing harm and alarm against the real and only Deponent and sole Beneficiary of the Trust – We, the Italian People –ab origine et de facto – the sole and only valid and Living Trust, due to the repeated underwriting  of international, supranational contractual agreements and acts, under the jurisdiction of Lex Mercatoria, subscribed in time and up to the date this act is legally notified, by institutional figures, nominated, elected and therefore responsible for the ITALIAN REPUBLIC, State of ITALY or in the person of its Legal Representatives or Trustees, co-Trustees and third parties involved, “TRUST INDENTURE ACT” of 1939, signed, notified, deposited and ratified by the SEC – Security Exchange Commission, Washington DC, Columbia District –UNITED STATES

The following People:

The President of the Italian Republic

Mr. Sergio MATTARELLA

Guardian of the Republic of Italy Trust

N° CIK 0000052782

SIC: 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS

Sec – Security Exchange Commission

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

italian offices

Palazzo del Quirinale

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

The President of the Council of Ministers of the Italian Republic

Mr. Paolo GENTILONI

Trustee of the Trust mentioned above

in his Italian head office

Palazzo Chigi

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

The Ministry of Economy and Finance

Mr. Pier Carlo PADOAN

Co-Trustee of the Trust mentioned above

in his Italian head office

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

The Ministry of Health

Mrs. Beatrice LORENZIN

Co-Trustee of the Trust mentioned above

In her Italian head office

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

The General Director of Health Prevention

Ministry of Health

Mr. Raniero GUERRA

Co-trustee of the trust mentioned above

in his italian head office

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

The President of the Italian Drugs Agency (AIFA)

Mr. Stefano VELLA

Co-Trustee of the trust mentioned above

in his Italian head office

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

The former President of the Italian Drugs Agency (AIFA)

regarding his leadership period for the undersign

of international treaties

Mr. Sergio PECORELLI

quitted form being Co-Trustee of the Trust mentioned above

legal notified to AIFA head office

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

General Director of Treasure

Mrs. Maria CANNATA

Co-Trustee of the Trust mentioned above

in her italian head office

Rome

ITALIAN REPUBLIC

Italy

* * *

Italian Ambassador in Washington

Mr. Armando VARRICCHIO

Declarant’s authorized agent

in his head office at Security Exchange Commission

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

Unites States of America

* * *

Trust Lawyer in Chief at Sec di Washington, DC

Mr Lorenzo CORTE

Law Firm

in his head office

London

United Kingdom

* * *

Former United States President

Mr. Barack Hussein OBAMA II

regarding his leadership period for the undersign

of Presidential order of the 4th of November 2016

Advancing the Global Health Security Agenda to Achieve a

World Safe and Secure from Infectious Disease Threats

Legal notified for concerning To The White House

Washington DC

UNITED STATES

Unites States of America

* * *

United Nations General Secretary (ONU)

Mr. Antònio GUTERRES

in his head office

New York, NY

UNITED STATES

Unites States of America

* * *

World Health Organization General Secretary (WHO/OMS)

Mr. Tedros ADHANOM

In his head office

Geneva

SWITZERLAND

* * *

FAO General Secretary

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Mr. Josè Graziano DA SILVA

In his head office

Rome

ITALY

* * *

The President of World Bank

Mr. Jim Yong KIM

in his head office

Washington, DC

UNITED STATES

Unites States of America

* * *

IMF General Secretary

Mrs Christine LAGARDE

in his head office

Washington, DC

UNITED STATES

Unites States of America

* * *

The Board of Trustees della GHSA Foundation

Global Health Security Agenda

To all the Steering members and legal representatives of the following States

or international commercial entities in jurisdiction of Lex Mercatoria

CANADA

CILE

FINLANDIA

INDIA

INDONESIA

ITALIA

KENYA

ARABIA SAUDITA

REPUBBLICA DI COREA

STATI UNITI

WHO/OMS

FAO

OIE

In their head office

The Office of Global Affairs

U.S. Department of Health and Human Services

Room 639H

200 Independence Ave, SW

Washington, DC 20201

UNITED STATES

United States of America

* * *

The founders and  Board of Trustees della GAVI Foundation

The Vaccine Alliance

Mr. Seth BERKLEY

in his head office

Geneva

SWITZERLAND

* * *

Bill & Melinda GATES Foundation

Mr. Bill GATES

Mrs. Melinda GATES

in their head office

Seattle, WA

UNITED STATES

United States of America

* * *

The person in charge of the Board of Trustees of IFFIm Foundation

International Finance Facility for Immunisation Company

Supporting GAVI, the Vaccine Alliance

Mr. Renè KARSENTI

in his head office

London

UNITED KINGDOM

* * *

GLAXO SMITH & KLINE CEO (GSK)

Mrs. Emma Natasha WALMSLEY

in his head office

Brentford, London
UNITED KINGDOM

IT IS ALSO LEGALLY  NOTIFIED TO

Bishop of Rome

BERGOGLIO Jorge Marìa

in their head office

SANTA SEDE
Città del Vaticano

(Through the Vatican Press room)

* * *

Pope Emeritus

RATZINGER Joseph Aloisius

in their head office

Casa Santa Marta

Città del Vaticano

(Through the Vatican Press room)

* * *

The Queen’s Private Secretary

Christopher GEIDT

in his head office
Buckingham Palace
London
UNITED KINGDOM

* * *

President of the European Court for Human Rights (CEDU)

Judge Guido RAIMONDI

in his head office

Strasbourg

FRANCE

* * *

President of the European Parliament

Mr. Antonio TAJANI

in his head office

Strasbourg

FRANCE

* * *

President of the European Commission

Mr. Jean-Claude JUNCKER

in his head office

Bruxelles

BELGIUM

* * *

President of the European Council

Mr. Donald TUSK

in his head office

Bruxelles

BELGIUM

* * *

European Court of Justice  (ECOJ)

Judge TIZZANO Antonio

Member of the Court

in his head office

LUXEMBURG

* * *

President of the European Central Bank (BCE)

Mr. Mario DRAGHI

in his head office

Frankfurt

GERMANY

It is also legally notified to the President and the Federal Government of THE UNITED STATES , in order to  IMMEDIATE withdraw the Executive Order,undersigned on the 4th of November 2016, by the former U.S. President

Mr. Barack Hussein OBAMA II

Advancing the Global Health Security Agenda to Achieve a World Safe and Secure from Infectious Disease Threats”

* * *

The President of the United States of America

Mr. Donald J. TRUMP

in his head office

The White House

Washington, DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

Secretary of the Department of Justice

of the Federal Government of the UNITED STATES

Mr. Jeff SESSIONS

Chief of the General Attorney

in his head office

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

The Chief of the Vaccine Security Committee

delegated by  President Donald J. TRUMP

Mr. Robert F. KENNEDY jr

in his head office

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

The UNITED STATES Ambassador in Italy

in the person of  Chargé d’Affaires ad interim due to vacancy

Mrs. Kelly DEGNAN

in her head office

Rome

ITALY

* * *

The U.S. Security and Exchange Commission

Mr. Jay CLAYTON

Chairman

in his head office

Washington DC – Columbia District

UNITED STATES

United States of America

* * *

The following statements are legal notified as a cease and desist order  to all the above mentioned Physical Persons in charge in every single Organ, Department, Ministry, Agencies, nationals and internationals, that are directly responsibles with their manners, beliefs, acts and actions, up to the date this act is notified.

IT HAS ALSO TO BE STATED THAT

with the execution of the Decree-law of the 7th of June 2017,  n. 73, “Urgent disposition concerning mandatory vaccinal prevention ” (#17G00095), Official Gazette – General Series , n. 130 of the 7th of June 2017 and his conversion and successive promulgation as an Italian State law, due to Parliament discussion and sign, seal and ratification by the President of the REPUBLIC of ITALY, Mr. Sergio MATTARELLA with definitive Official Gazette publication

THE FOLLOWING PACTS, ACTS, INTERNATIONAL TREATIES AND CONSTITUTIONAL DICTATES, WILL BE SEVERELY VIOLATED

  • Universal Declaration of Human Rights, ratified by the Italian Government as the Law n.881/1977, strictly violated, in Articles n. 12, 26,29 but not only referred to them

  • European Covenant of Human Rights, ratified by the Italian Government as the Law n.848/1955, strictly violated , in Articles n. 8,14,17 but not only referred to them

  • Additional Protocol of The European Covenant of Human Rights, ratified by the Italian Government as the Law n.848/1955, strictly violated in Article n. 2 but not only referred to them

  • Convention on Human Rights and Biomedicine (The Oviedo Convention), ratified by the Italian Government as the Law n. 145/2001, strictly violated in Articles n. 2,5,21 but not only referred to them

  • The European Charter, strictly violated in Articles n. 3 but not only referred to them

  • International Covenant on the Rights of Child, ratified by the Italian Government as the Law n.65/1992, strictly violated in Articles n. 2,16, 28 but not only referred to them

  • International Convention on the Rights of Treaties (The Vienna Convention of the 5/23/1969),  ratified by the Italian Government as the Law n. 112/1974, strictly violated in Articles n. 27, 29, 34 but not only referred to them

  • The Italian Constitution, strictly violated in Articles n.1, 2, 13, 14, 32, 72, 76, 77 but not only referred to them

  • The “TRUST INDENTURE ACT” of 1939, violated in Section 310, related to  the “Eligibility and Disqualification of Trustee” and in  Section 315,  related to the “Duties and Responsibilities of Trustees”, but not only referred to them,quoted underneath this statements, in the original language, as it was written and undersigned in 1939.

* * *

SEC. 310. ELIGIBILITY AND DISQUALIFICATION OF TRUSTEE

Persons Eligible for Appointment as Trustee

(a)(1) There shall at all times be one or more trustees under every indenture qualified or to be qualified pursuant to this title, at least one of whom shall at all times be a corporation organized and doing business under the laws of the United States or of any State or Territory or of the District of Columbia or a corporation or other person permitted to act as trustee by the Commission (referred to in this title as the institutional trustee), which (A) is authorized under such laws to exercise corporate trust powers, and (B) is subject to supervision or examination by Federal, State, Territorial, or District of Columbia authority. The Commission may, pursuant to such rules and regulations as it may prescribe, or by order on application, permit a corporation or other person organized and doing business under the laws of a foreign government to act as sole trustee under an indenture qualified or to be qualified pursuant to this title, if such corporation or other person (i) is authorized under such laws to exercise corporate trust powers, and (ii) is subject to supervision or examination by authority of such foreign government or a political subdivision thereof substantially equivalent to supervision or examination applicable to United States institutional trustees. In prescribing such rules and regulations or making such order, the Commission shall consider whether under such laws, a United States institutional trustee is eligible to act as sole trustee under an indenture relating to securities sold within the jurisdiction of such foreign government. […](3) If the indenture to be qualified requires or permits the appointment of one or more co-trustees in addition to such institutional trustee, the rights, powers, duties, and obligations conferred or imposed upon the trustees or any of them shall be conferred or imposed upon and exercised or performed by such institutional trustee, or such institutional trustee and such co- trustees jointly, except to the extent that under any law of any jurisdiction in which any particular act or acts are to be performed, such institutional trustee shall be incompetent or unqualified to perform such act or acts, in which event such rights, powers, duties, and obligations shall be exercised and performed by such co-trustees.

[…](5) No obligor upon the indenture securities or person directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with such obligor shall serve as trustee upon such indenture securities. (b) If any indenture trustee has or shall acquire any conflicting interest as hereinafter defined— (i) then, within 90 days after ascertaining that it has such conflicting interest, and if the default (as defined in the next sentence) to which such conflicting interest relates has not been cured or duly waived or otherwise eliminated before the end of such 90-day period, such trustee shall either eliminate such conflicting interest or, except as otherwise provided below in this subsection, resign, and the obligor upon the indenture securities shall take prompt steps to have a successor appointed in the manner provided in the indenture; (ii) in the event that such trustee shall fail to comply with the provisions of clause (i) of this subsection, such trustee shall, within 10 days after the expiration of such 90-day period, transmit notice of such failure to the indenture security holders in the manner and to the extent provided in subsection (c) of section 313;

For the purposes of this subsection, an indenture trustee shall be deemed to have a conflicting interest if the indenture securities are in default (as such term is defined in such indenture, but exclusive of any period of grace or requirement of notice) and— (1) such trustee is trustee under another indenture under which any other securities, or certificates of interest or participation in any other securities, of an obligor upon the indenture securities are outstanding or is trustee for more than one outstanding series of securities, as hereafter defined, under a single indenture of an obligor, unless— (A) the indenture securities are collateral trust notes under which the only collateral consists of securities issued under such other indenture, (B) such other indenture is a collateral trust indenture under which the only collateral consists of indenture securities, or (C) such obligor has no substantial unmortgaged assets and is engaged primarily in the business of owning, or of owning and developing and/or operating, real estate, and the indenture to be qualified and such other indenture are secured by wholly separate and distinct parcels of real estate:

SEC. 315.DUTIES AND RESPONSIBILITY OF THE TRUSTEE

Duties Prior to Default

(a) The indenture to be qualified shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to provide that, prior to default (as such term is defined in such indenture

(1) the indenture trustee shall not be liable except for the performance of such duties as are specifically set out in such indenture; and

(2) the indenture trustee may conclusively rely, as to the truth of the statements and the correctness of the opinions expressed therein, in the absence of bad faith on the part of such trustee, upon certificates or opinions conforming to the requirements of the indenture; but the indenture trustee shall examine the evidence furnished to it pursuant to section 314 to determine whether or not such evidence conforms to the requirements of the indenture.

[…]Duties of the Trustee in Case of Default

(b) The indenture trustee shall exercise in case of default (as such term is defined in such indenture) such of the rights and powers vested in it by such indenture, and to use the same degree of care and skill in their exercise, as a prudent man would exercise or use under the circumstances in the conduct of his own affairs.

[…]Responsibility of the Trustee

  1. The indenture to be qualified shall not contain any provisions relieving the indenture trustee from liability for its own negligent action, its own negligent failure to act, or its own willful misconduct, except that

    1. such indenture shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to contain the provisions authorized by paragraphs (1) and (2) of subsection (a) of this section;

    2. such indenture shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to contain provisions protecting the indenture trustee from liability for any error of judgment made in good faith by a responsible officer or officers of such trustee, unless it shall be proved that such trustee was negligent in ascertaining the pertinent facts; and

    3. such indenture shall automatically be deemed (unless it is expressly provided therein that any such provision is excluded) to contain provisions protecting the indenture trustee with respect to any action taken or omitted to be taken by it in good faith in accordance with the direction of the holders of not less than a majority in principal amount of the indenture securities at the time outstanding (determined as provided in subsection (a) of section 316) relating to the time, method, and place of conducting any proceeding for any remedy available to such trustee, or exercising any trust or power conferred upon such trustee, under such indenture.

* * *

It comes to unequivocal evidence the violation of duties and of moral and ethical obligations and responsibilities of the Guardian, of the Trustee and co-Trustees. These violations have to be legally persecuted after the immediate revoking of all Trusts in lower jurisdictions than the original one – We the Italian People – and with the immediate suspensions and revoking of the Guardian, of all the Trustees and the co-Trustees nominated, waiving all the immunities accorded to them and by them to any other Officers, Executives, Employees, Agents, Acting-as, Servants and Third Parties involved and, by that moment, subject of a legal lawsuit over their Legal physical person, for the conscious wrongdoing against the only existing Grantor and Beneficiary of the Original Trust, ‘ab origine et de facto’, the sole and only valid and living Trust, settled and founded upon The Superior Natural Law, the Law Of the Land, the Fundamental and Indispensable Pact between Italian Natives and Italian Nation, in higher law than Lex Mercatoria,

TERMS FOR NOTIFICATION

For whom it may concern, this legal notification order grants a 10 days lapse to submit observation or motivation, that have to be strictly concerning this act and documented, regarding a deny of this notification order. After this 10 days lapse this act is intended to be implemented as irrefutable and legitimated to act as proof among every International Court of Justice we arbitrarily deserve to deal with, as of the Law of International Arbitration concerning Commercial disputes regarding International Legal Entities, as it is written in the UNIDROIT code of laws.

Last but not least, every single subject referred to this notification order has to keep in mind that the Italian Supreme Court, as of the sentence 01/2014,  legal notified on the 9th of January 2014, ordered every single organ of the State Institutions to comply the Constitution, and to redeem immediately at every single violation of Italian Chart, committed in the past years until nowadays and to keep in mind that the Deponent and The Beneficiary of the Nation, We the Italian People, do not bear these violations anymore.

We, the People of the Italian Nation

Genova, 8 Agosto 2017

Protocollo Interno nr./Internal Protocol nr. 01/2017

Legale Rappresentante

Stefano Nizzola

 L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (P.U.) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Scopo. Un semplice parere, giusto o sbagliato che sia, formato sui contributi di P.U. (*) (**)

popolounicolaricercacontinuaLo scopo  dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante (ved. qui), costituente il tuo trust, personificando il nuovo trustee delle tue finzioni e funzioni giuridiche (così annullando il trust formato illecitamente dallo Stato, nullo ab origine perché “indotto” all’atto di nascita) è quello di riprendere saldamente il controllo della tua personalità giuridica libera da qualsiasi autorità, avente  la facoltà di esercitare in prima persona la capacità di agire giuridicamente senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari. La personalità giuridica è un istituto riconosciuto ad ogni individuo alla nascita solo per il fatto di esistere… (Cit. prof. A. Papisca: “Quella della Persona Umana è Personalità giuridica di Diritto Universale, UN DIRITTO SUPER-COSTITUZIONALE per sua intrinseca natura…”).

QUINDI:

Art. 6 – Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

(Recepito nell’ Art.16 (#), Parte terza, Legge 25 ottobre 1977, n. 881)

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. (Cit. prof. A. Papisca: “Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.).

Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale ritolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.

L’immigrato irregolare, il Nomade o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.

La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri – sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.

La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”. E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici, in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come soggetto giuridico iperumano.

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciossima idolatria statualistica”. 

RI-CITO:

“Quella della persona umana è personalità giuridica di diritto universale, un diritto SUPER-COSTITUZIONALE per sua intrinseca natura”.

Non riconoscendoti nel soggetto di diritto internazionale “Persona Umana” NON DISPONI PIENAMENTE DEI TUOI DIRITTI: non vi accedi perché la CITTADINANZA si innesta, negandoli, tra te e questi diritti inalienabili.

I tuoi diritti sono “accantonati” mediante l’attribuzione coatta della “cittadinanza” (non confonderti con la nazionalità, che è un’altra cosa).

Il LR, quale trustee del nuovo trust,

  • amministra e dispone in modo esclusivo di tutte le funzioni – finzioni giuridiche stabilite artificiosamente a suo tempo dallo Stato, in capo all’individuo, così rendendolo cittadino;
  • solleva l’individuo dagli INDEBITI obblighi cui era stato fatto segno illegittimamente, attribuitigli senza il suo consenso…
(*) https://www.popolounico.org/
(**) https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/

 

(#) Secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Ti regalo un’idea…

Cosa c’è scritto qua, POLITICO IGNORANTE E CAPRA?

Legge 881/1977 Parte Terza:
ARTICOLO 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:

  • i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un   lavoro di eguale valore, senza distinzione di   alcun   genere;   in particolare   devono   essere   garantite alle   donne condizioni di lavoro   non   inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
  • ii) un’esistenza   decorosa   per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;

b) la sicurezza e l’igiene del lavoro;

c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali;

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

ARTICOLO 11

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.

Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

ARTICOLO 12

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di   tale   diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

  • a) la diminuzione del numero dei nati morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
  • b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale;
  • c) la profilassi, la cura e il controllo delle   malattie epidemiche, endemiche, professionali e d’altro genere;
  • d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

ARTICOLO 13

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istituzione. Essi convengono sul fatto   che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

  • a) l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
  • b) l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva   dell’istruzione gratuita;
  • c) l’istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita;
  • d) l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;
  • e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli inconformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sara’ interpretata nel senso di recare pregiudizio alla liberta’ degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

 

\(°_^)/

 

NE HANNO DIRITTO TUTTI (COMPRESI GLI ITALIANI) …SE NON CI FOSSERO POLITICI CHE NON CONOSCONO NULLA DI LEGGI.

 

 

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L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Difensore dei Diritti Umani Universali

I diritti umani vogliono difendere la persona in quanto essere umano, da qualunque tipo di attacco proveniente da chiunque. Noi siamo tutti quanti, a pienissimo diritto, “sovranazionalmente” ed in modo plenipotenziario “human rights defenders” “difensori dei diritti umani”. QUI il link alla “Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani”. Quella che segue è la Coalizione sui difensori dei diritti umani, composta e sostenuta da:

AIDOS,

Amnesty International,

Associazione Antigone,

Centro di Ateneo per i Diritti Umani,

Università di Padova,

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili,

AOI,

ARCI,

ARCS,

Associazione Articolo 21,

CGIL,

Comitato Giustizia per i Nuovi Desaparecidos,

COSPE, Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco,

Giuristi Democratici,

Greenpeace Italia,

Legambiente,

Libera,

Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie,

Non c’è Pace senza Giustizia,

Operazione Colomba,

Radicali Italiani,

Rete per la Pace,

Terra Nuova,

Peace Brigades International – Italia,

Progetto Endangered Lawyers/Avvocati Minacciati,

Unione Camere Penali Italiane,

Un ponte per…

 

Pochi giorni fa, precisamente il 31 gennaio, la Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione sui Difensori dei Diritti Umani che riprende le richieste della Coalizione. Di seguito il testo integrale che merita di essere letto con attenzione per conoscere quanto messo in atto in altri Paesi e gli impegni richiesti all’Esecutivo italiano.

 

Risoluzione n. 7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

  • la tutela dei diritti umani fondamentali rappresenta una delle principali innovazioni normative della cultura giuridica occidentale. Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani sono valori conclamati e sanciti con forza nella nostra Carta costituzionale, nella Carta dei diritti fondamentali e nei Trattati dell’Unione europea, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani;
  • come riportato da numerose organizzazioni non governative, in ogni parte del mondo esistono ancora violazioni dei diritti fondamentali; secondo l’ultimo rapporto di Amnesty International sono almeno 113 i Paesi nei quali la libertà di espressione e di stampa viene limitata, mentre in almeno 36 Paesi del mondo si sono registrate violazioni dovute alla presenza di gruppi o milizie armate e in 122 Paesi ci sono stati episodi di tortura documentati;
  • anche in alcuni Paesi membri dell’Unione europea, vanno diffondendosi politiche e azioni tese a violare i diritti umani e le libertà fondamentali;
  • i difensori dei diritti umani sono persone, gruppi di persone od organizzazioni che promuovono e proteggono i diritti umani attraverso mezzi pacifici e non violenti;
  • il riconoscimento giuridico dei difensori dei diritti umani è avvenuto con la «Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti», più nota come «Dichiarazione sui difensori dei diritti umani». Questo atto, dall’indiscutibile autorevolezza morale, ha il pregio di riconoscere formalmente la «difesa» dei diritti umani come un diritto in sé e di riconoscere gli individui che agiscono in difesa dei diritti umani come «Human Rights Defenders». A seguito di questo notevole riconoscimento giuridico, nel 2000, è stato compiuto un altro importante passo in avanti quando la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto al segretario generale di nominare uno «Special Rapporteur on human rights defenders» con il compito di monitorare e di concretizzare l’attuazione della Dichiarazione;
  • la suddetta Dichiarazione, adottata perconsensus dall’Assemblea generale, pur non avendo valore vincolante, gode di un’indiscutibile autorevolezza morale sul piano internazionale e nazionale, costituendo, al tempo stesso, un impegno da parte degli Stati membri a mettere in atto le sue disposizioni;
  • non soltanto a livello internazionale, ma anche a livello europeo, l’azione a tutela dei diritti umani riveste un’importanza centrale. L’Unione europea, sin dalla sua nascita, è annoverabile fra i soggetti internazionali maggiormente impegnati nella protezione dei diritti fondamentali, accanto alle Nazioni Unite. Invero, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, costituiscono alcune tra le finalità dell’azione esterna dell’Unione europea (articoli 3 e 21 Trattato sull’Unione europea). In tale quadro si ricollega l’azione europea di sostegno ai Difensori dei diritti umani, che è dal 2004 un elemento stabile dell’azione esterna dell’Unione europea per quanto concerne le politiche di sostegno ai diritti umani;
  • la cornice giuridica onusiana e relativa alla tutela e alla protezione dei difensori dei diritti umani è stata accolta favorevolmente anche a livello europeo. In tal senso gli «Orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani» costituiscono un solido quadro per i lavori comunitari volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani nell’azione pratica della politica estera. Tali «Orientamenti» permettono di avere una visione completa del ruolo e delle aspirazioni dell’Unione europea in tale ambito e ne costituiscono uno strumento pratico di attuazione, elaborato per produrre un concreto impatto sulla protezione dei diritti umani nei Paesi terzi;
  • un contributo fondamentale alla protezione delle tematiche legate alla salvaguardia dei diritti umani viene fornito dal gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM) creato nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea, nel 1987. Tale gruppo è deputato alla individuazione delle situazioni nelle quali l’Unione europea è chiamata a intervenire;
  • l’attenzione verso i difensori dei diritti umani si è manifestata anche a livello di singoli Paesi. Normative innovative e buone pratiche nazionali rappresentano importanti presidi volti alla protezione e difesa dei difensori e degli attivisti in pericolo nei loro Paesi d’origine; Paesi come la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti, l’Irlanda, la Spagna, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca hanno tutti adottato strategie efficaci per la tutela dei difensori dei diritti umani;
  • esistono interessanti esempi, come:
  1. i «visti umanitari» proposti dal Governo irlandese. Dal 2006 l’Irlanda ha un processo accelerato per le procedure di ingresso degliHuman Rights Defenders in pericolo, attraverso il rilascio facilitato di un visto Schengen di tre mesi su basi umanitarie, con lo scopo di fornire un approccio rapido al processo di richiesta di un visto, in modo da permettere ai difensori, in momentaneo pericolo, di viaggiare in Irlanda per brevi periodi di tempo;
  2. le «Shelter Cities» (città rifugio) olandesi. Il Governo olandese prevede in alcune città la disponibilità di offrire rifugio temporaneo, dai tre ai sei mesi, ai difensori dei diritti umani quando questi sono seriamente minacciati a causa del loro operato da attivisti. Il programma fornisce per ogni difensore: alloggio, una persona di riferimento locale in ogni città aderente, la copertura totale delle spese di viaggio e vitto, l’assicurazione sanitaria, l’opportunità di forse deitraining per incrementare il livello di preparazione del suddetto;
  3. la normativa nazionale della Spagna. Il programma spagnolo per la tutela e la salvaguardia dei difensori dei diritti umani, inizialmente indirizzato ai Paesi dell’America latina, attualmente aperto a tutte le nazionalità, anche se tuttora rimane utilizzato principalmente per gliHuman Rights Defenders provenienti dall’America Latina. In concreto, l’identificazione degli Human Rights Defenders in pericolo è effettuata dalle organizzazioni non governative sul campo, dagli attori statali oppure dagli stessi Human Rights Defenders che si rivolgono ad un’ambasciata. Conseguentemente, l’ambasciata provvede a verificare i casi prima di riferirli, attraverso un canale sicuro, all’Ufficio per i diritti umani del Ministero degli affari esteri spagnolo. La Spagna è organizzata anche a livello regionale, attraverso la creazione di «Shelter Cities Programme»;
  4. il programma europeo denominato ProtectDefenders.eu. Esso consiste in un meccanismo di protezione per gliHuman Rights Defenders, ed è stato creato affinché l’Unione europea provveda a fornire un supporto stabile, omnicomprensivo e gender-sensitive agli individui e/o agli attori locali che combattono per promuovere e per difendere i diritti umani nel mondo. Tale meccanismo si prefissa di raggiungere tutti gli Human Rights Defenders, anche quelli che lavorano nelle aree più remote e in Paesi nei quali è particolarmente pericoloso lavorare in difesa dei diritti umani. Ha un particolare focus sui difensori maggiormente vulnerabili, vale a dire: donne protettrici dei diritti umani, difensori dei diritti dei LGBT, ambientalisti, difensori per i diritti sociali ed economici, difensori delle minoranze, avvocati e tutti quelli che combattano per la libertà di espressione e di associazione;
  5. ci sono molte organizzazioni non governative che offrono un sostegno straordinario ai Governi nella protezione degli attivisti che operano in scenari complessi, di guerra e non solo;
  6. anche nel corso della presente legislatura sono state depositate in ambi i rami del Parlamento alcune proposte di legge volte all’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, il cui percorso d’esame e d’approvazione deve essere sostenuto e accelerato,

impegna il Governo:

  • a dare attuazione, in linea con quanto già fatto da altri Stati membri, agli orientamenti dell’Unione europea in materia di salvaguardia dei difensori dei diritti umani;
  • a definire le modalità per assicurare un coordinamento per la tutela dei difensori dei diritti umani che, mediante il coinvolgimento di tutti i Dicasteri competenti e sulla base delle necessarie risorse finanziarie, valuti le migliori modalità di accoglienza e protezione, inclusa la possibile definizione di apposite modalità di ingresso e soggiorno per il ricollocamento temporaneo;
  • a sostenere le iniziative a favore della tutela e protezione dei difensori dei diritti umani discusse nel competente gruppo di lavoro del Consiglio dell’Unione Europea anche in attuazione del Piano d’Azione UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019;
  • a sostenere iniziative volte alla promozione di un coordinamento con organizzazioni non governative ed enti religiosi disposti a creare una rete di protezione nei Paesi di provenienza degli attivisti;
  • a sostenere ogni iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative del MAECI con quelle simili adottate dagli altri Stati membri e a livello europeo.

Buona visione

 

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La migliore garanzia dei diritti umani è quella che previene la loro violazione e lo strumento più efficace per la promozione dei diritti della persona e dei popoli sono l’insegnamento e l’educazione.

 

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

 

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L’ASSEMBLEA GENERALE

proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

  1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
  2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

  1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
  2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

  1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

  1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
  2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

  1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
  2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21

  1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
  3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
  3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

  1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
  2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

  1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
  2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

  1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

  1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
  2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
  3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Perché LR?

Il 29,9% delle persone residenti in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2012. I dati su povertà e rischio esclusione sociale in Italia (111mm x 100mm)

La sottoscrizione dell’istituto giuridico AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) [1] in favore dell’essere umano, ossia nell’interesse di egli stesso (di fatto Disponente/Settlor di un Living Trust di alto scopo) e dei propri figli minori, aziona, nella giurisdizione del Diritto internazionale, un JERSEY TRUST AUTODICHIARATO, NON LUCRATIVO NÉ COMMERCIALE, nel quale il Trustee / Legale Rappresentante, a seguito di Mandato / Accordo Privato, opererà per veder riconosciuti all’essere umano i diritti inalienabili [2] costituenti l’alto scopo del trust, violati in certe circostanze persino agli italiani, si tratta, ad esempio, del “diritto al benessere”, definito anche “diritti economico-sociali”. Per ottenere protezione occorre far valere – per mezzo della curatela del Legale Rappresentante / Trustee – la propria personalità giuridica (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 6: “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”), tale precetto è indicato nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale > PARTE TERZA > art. 16” della legge di ratifica della DUDU. Peraltro, secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

Quanto costa?
· Nessun costo [3] è richiesto oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante (quella di residenza e quella di nascita, se diversa);
· Nessun oneroso intervento è richiesto da parte di alcun notaio o avvocato.

L’ALTO SCOPO DEL TRUST è dunque il superamento dell’incapacità giuridica di agire del cittadino / essere umano [4]. Tale incapacità è innestata dallo Stato con frode, vale a dire senza il consenso dell’interessato (abuso della titolarità del nome) al momento della dichiarazione di nascita del nuovo nato alla Prefettura, nonché alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al pupillo le cosiddette finzioni giuridiche denominate “soggetto giuridico e persona fisica” volte a vincolare l’essere umano alla P.A., o meglio, alle “amministrazioni o trustees statali” tramite i vari Pubblici Ufficiali come il tecnico o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante di una scuola, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, ecc.

[Nota [1]: E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.]

[Nota [2]: Diritti inalienabili >>> Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).]

[Nota [3]: Imposta di bollo (nessun costo!) >>> Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare).]

[Nota [4]: A ben vedere, la definizione di “essente [umano]” al posto di “essere [umano]” è più profonda perché fissa meglio il lemma “essere”, unisce le parole “essere” ed “ente” (dal latino: ens – entis) ma è anche il gerundio del verbo essere. Dicendo “essere [umano]” usiamo l’infinito del verbo essere, che esprime qualcosa di poco vivo, di statico. Il gerundio “essente [umano]” esprime la vera forza insita nel verbo. “Essente” è in pratica “colui che è!”.]
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https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/

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L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Rappresentanza tecnica e codice deontologico, questi sconosciuti [*]

È NECESSARIO CHE GLI AVVOCATI SI RENDANO CONTO CHE DEVONO DIRE AI LORO CLIENTI:

  1. che non sono obbligati a pagare i tributi, il canone rai, le tasse di proprietà, ecc.;
  2. che lo Stato italiano è nelle mani del CdA di una Spa che si spaccia per governo;
  3. che la persona fisica è frutto di un arbitrio e che l’autoriconoscimento con essa comporta invero una riduzione illegittima di capacità giuridica;
  4. che i giudici e i tribunali civili non hanno giurisdizione per le questioni legate al diritto di famiglia, sul regime di separazione e divorzio dei coniugi, e non hanno e non possono avere potestà sui figli altrui, con conseguente sospensione della potestà in capo ai genitori.

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Ah, dimenticavo, NEL TESTO DELLA COSTITUZIONE NON V’È TRACCIA DI OBBLIGHI ALLA DIFESA TECNICA.

La rappresentanza, in diritto, è l’istituto che comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro nella dichiarazione di volontà. La ratio dell’istituto è quella di offrire a Mevia un canale perché egli possa esprimere la propria volontà quando questi, per i motivi più diversi, non sia in condizione di poterlo fare in prima persona, direttamente e autonomamente.

L’ordinamento giuridico si fa carico di questa esigenza e provvede affinché altri esprimano la volontà dell’imprenditore, dell’amministratore, del singolo privato che non può o non vuole concludere direttamente un negozio. In tal caso si ha rappresentanza, cioè manifestazione della volontà tramite un soggetto (rappresentante) e produzione degli effetti in capo al rappresentato.

Il rappresentante non si limita ad esprimere meccanicamente la volontà del rappresentato; la semplice trasmissione della volontà fatta dal portavoce non configura infatti rappresentanza.

Nella rappresentanza il rappresentante forma la propria volontà previamente, accordandosi con il rappresentato e poi conclude il negozio, manifestando la propria volontà. Si distingue il caso in cui il rappresentante conclude il negozio in nome proprio dal caso in cui lo conclude in nome del rappresentato; nel primo si ha rappresentanza indiretta o interposizione gestoria (tra i terzi e il rappresentato), nel secondo rappresentanzadiretta e spendita del nome del rappresentato. Non tutti gli atti sono suscettibili di essere compiuti a mezzo rappresentante: ne sono esclusi, per esempio, gli atti in cui è indispensabile che la manifestazione di volontà promani direttamente dal singolo (testamento, negozi familiari).

La rappresentanza può essere legale quando è imposta dalla legge, volontaria quando è conferita dall’interessato (art. 1387 cod. civ.). Particolare rilievo ha la rappresentanza nell’impresa, che dà luogo alle figure dell’institore e del commesso (artt. 2203 e seguenti cod. civ.).

Gli elementi della rappresentanza diretta sono due:

a) il potere rappresentativo o procura;

b) l’agire in nome del rappresentato.

Il potere rappresentativo è costituito dalla facoltà concessa al rappresentante dalla volontà del rappresentato di agire in suo nome. L’agire in nome del rappresentato di solito comporta la realizzazione di un interesse del rappresentato e ha rilevanza nei confronti dei terzi (tutela dellaffidamento).

La rappresentanza non crea un rapporto autonomo tra le parti, ma è uno strumento che rende produttivo di particolari effetti giuridici nei confronti dei terzi il rapporto sottostante (o rapporto di gestione). Poiché la volontà del rappresentante è quella che ha rilievo nel rapporto con i terzi, è alla volontà del rappresentante che si guarda nell’accertare se i suoi eventuali vizi incidano sulla validità del negozio; stabilisce infatti l’art. 1390 cod. civ. che il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante.

I vizi della volontà del rappresentato non hanno rilievo, a meno che questi non avesse predeterminato alcuni elementi del negozio che poi sarebbe stato concluso dal rappresentante. Per quanto attiene alla capacità d’agire, è sufficiente che ne sia provvisto il rappresentato; il rappresentato può anche avvalersi di un rappresentante che abbia semplice capacità naturale (art. 1389 cod. civ.), cioè sia capace di intendere e volere.

Se vi è conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato, il negozio può essere annullato su domanda del rappresentato: ma in questa ipotesi si deve tutelare anche l’interesse del terzo, che ha contrattato con rappresentante: l’annullamento avrà luogo pertanto solo se il terzo conosceva o era in grado di riconoscere il conflitto (art. 1394 cod. civ.).

L’ipotesi più rilevante di conflitto d’interessi è il contratto con se stesso: Tizio, rappresentante di Mevia, anziché vendere a Caio, vende a se stesso, o vende a se stesso come rappresentante di Sempronio. Anche in questo caso, il negozio è annullabile, a meno che il rappresentato non abbia autorizzato il rappresentante o il contenuto del contratto escluda la possibilità del conflitto (art. 1395 cod. civ.). Il codice disciplina unicamente la rappresentanza diretta. Nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto di altri (rappresentato); in tale ipotesi, la rappresentanza è caratterizzata dal contegno del rappresentante verso i terzi e non dal rapporto interno; prevale quindi l’elemento dell’agire per conto altrui piuttosto che l’elemento del potere rappresentativo.

La rappresentanza diretta e quella indiretta hanno un elemento d’identità, consistente nel fatto che l’affare gestito dal rappresentante è un affare altrui (del rappresentato). Ma la differenza è nella spendita del nome: i terzi nella rappresentanza diretta concludono con il rappresentato tramite il rappresentante;

Nella rappresentanza indiretta, invece, non conoscono il rappresentato, e il rappresentante acquista (o vende) per sé e si obbliga in proprio nei confronti del rappresentato.

Il rappresentante che opera senza potere, o eccedendo i limiti indicati nella procura, conclude un negozio privo di effetti.

Il rappresentato, in capo al quale gli effetti non si concludono, può però assumere effetti negoziali con un atto unilaterale (ratifica) diretto al terzo. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (art. 1399 cod. civ.). La ratifica può essere sollecitata dal terzo che invita l’interessato a pronunciarsi entro un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata.

Nel caso in cui le modificazioni o la revoca della procura non siano portate a conoscenza dei terzi, si tutela il loro affidamento: il terzo non deve essere pregiudicato dal comportamento omissivo del rappresentato, pertanto il negozio giuridico concluso avrà effetti nei confronti del rappresentato. Per evitare queste conseguenze, il rappresentato deve dimostrare che i terzi conoscevano le modificazioni, o le hanno ignorate per loro colpa (art. 1396 cod. civ.).

La rappresentanza in giudizio, o rappresentanza tecnica, è l’istituto del processo civile secondo cui la parte (o eventualmente il suo rappresentante) deve, in generale, stare in giudizio con il ministero di un difensore. Tale rappresentanza (denominata “tecnica” perché implica il possesso di particolari qualità professionali) è conferita mediante procura. Essa presenta, a paragone della rappresentanza di diritto privato, un carattere di maggiore autonomia del rappresentante, giustificato dal fatto che il difensore è un soggetto professionalmente qualificato che collabora allo svolgimento di una funzione pubblica (quella giurisdizionale). La rappresentanza tecnica può essere revocata o rinunciata, ma revoca o rinuncia non producono effetti nei confronti dell’altra parte, per esempio, ai fini di una notificazione che essa debba effettuare presso il debitore, finché non sia avvenuta la sostituzione di quest’ultimo. Nel giudizio davanti al giudice di pace le parti (che possono proporre la domanda verbalmente presentandosi di persona al giudice che ne fa redigere verbale) possono anche farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, e non necessariamente da un legale.

Stiamo parlando della cosiddetta difesa in proprio, ossia della possibilità di stare in giudizio senza essere costretti a farsi rappresentare da un legale; facoltà che il nostro ordinamento positivo prevede espressamente soltanto per le cause avanti il giudice di pace, entro un certo valore e limitatamente ad alcune materie. E uguale sorte toccherebbe, codici alla mano, al giudizio secondo equità (cfr. art. 113 cod. proc. civ.).

La ratio di un siffatto orientamento andrebbe ricercata, lo avrebbe ribadito pure la Corte costituzionale, nel fatto che il nostro è un sistema caratterizzato dal principio di legalità; di conseguenza, la sola funzione che potrebbe riconoscersi, alla esempio, alla giurisdizione di equitàsarebbe quella di individuare l’eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nellarbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza [n. 206 del 6 luglio 2004].

Ma il principio di legalità riferisce semplicemente che ogni provvedimento giuridico deve uniformarsi a norme generali, preordinate ed astratte; non pretende certo di assurgere a principio cardine del diritto o di operare in senso assoluto, né ritiene che le leggi positive siano insuperabili.

Il principio di legalità nasce per dare vigenza alle convenzioni umane e per esigenze di certezza del diritto, dunque per tutelare il singolo (e non per danneggiarlo o limitarne la sfera d’azione giuridica).

Il principio di legalità interviene nel contraddittorio con gli altri principi giuridici, primo fra tutti il principio di uguaglianza, vero principio cardine della nostra Costituzione [art. 3], che condiziona l’interpretazione dell’intero ordinamento giuridico.

Non solo, le leggi positive devono uniformarsi al diritto vivente, al diritto naturale e alle convenzioni internazionali sui diritti umani; e, sulla carta, lo fanno: più o meno ogni volta in cui, nel testo della Costituzione, compare scritta la parola “riconosce”. Il riconoscimento, la ricognizione, è l’avvenuto accertamento di situazioni giuridiche in fatto che sono antecedenti alle disposizioni costituzionali e dalle quali, peraltro, la stessa Costituzione trae la propria vigenza e giustificazione. A non tener conto di tutto ciò, allora sì, si sfocia nel mero arbitrio, come recita la sentenza della Corte. Sul punto, verrebbe da chiedersi perché la Corte, in tema di arbitrio, non abbia sentenziato ad esempio contro la riduzione di capacità giuridica nella quale incorre puntualmente il cittadino che si dichiara incautamente trustee della propria carta d’identità (contratto di diritto commerciale?).

Personalmente ritengo che la difesa in proprio sia sempre possibile, come pure il ricorso alla giudizio secondo equità. Laddove questo particolare ambito giuridico non dovesse avere, come avviene in Italia, un sufficiente corredo di regolamenti e prassi, si può fare agevolmente ricorso alla tecnica della mirror rule, l’artificio giuridico che consente di utilizzare le disposizioni di un’altra giurisdizione (nella specie: il common law) in supporto. Infatti, istituti quali ad esempio la vendita non sono certo tali e vigenti solo per il fatto che sono disciplinati dal codice civile: la vendita è un istituto antichissimo e, come altri, risponde a canoni di diritto, convenzioni e prassi commerciali che sono sempre valide (diritto vivente).

In secondo luogo, nel testo della Costituzione non vè traccia di obblighi alla difesa tecnica. Ma il problema che coloro che mi seguono con costanza hanno già intuito è legato prettamente questioni di responsabilità e competenza; è un problema, gravissimo, di inadeguatezza. In tema di competenza, del tutto inadeguata (e questo è il fatto più grave) è la formazione, laddove le Università non informano i futuri avvocati dell’esistenza di un rito occulto, di un sistema commerciale mondiale fraudolento, di condizioni giuridiche privilegiate, della reale portata dei diritti umani (e di quelli naturali soggettivi), del facoltà di esercitare il libero arbitrio e di negare il consenso ad ogni disposizione contraria a tali supremi diritti.

Analogo discorso va fatto per la cosiddetta formazione permanente (simile a corsi di aggiornamento periodici) cui noi avvocati saremmo obbligati per regolamento positivo, a pena di interventi disciplinari; formazione che io, francamente, ho sempre disertato. Al momento sono ancora in attesa di richiami ufficiali, ma sono ovviamente pronto a contestarli.

Se leggiamo con attenzione il codice deontologico forense, ci accorgiamo che, alla luce delle tematiche affrontate nel presente blog, gli avvocati che hanno ottenuto l’abilitazione professionale superando il relativo esame de facto non paiono in grado di potersi uniformare, ad esempio,

all’art. 8 (dovere di diligenza),

non potendo in effetti adempiere i propri doveri con diligenza, anche soltanto perché mancano, in primis, le basi formative. Mi chiedo se allora, l’attività dei miei colleghi meno consapevoli non si risolva altro che in una reiterata violazione

dell’art. 12 (dovere di competenza)

e anche, in concorso con il Consiglio Nazionale Forense,

dell’art. 13 (dovere di aggiornamento professionale).

Inoltre, posto che in diritto lignoranza non è una scusante (e men che meno per chi, con la legge, ci vive) e noi avvocati siamo i primi a ribadire la massima; a parte l’imbarazzante paradosso, dobbiamo ammettere di trovarci davanti ad una moltitudine di casi di colpa professionale diffusa.

A mio modesto giudizio, ritengo che tutti i cassazionisti, ossia gli avvocati con oltre 12 anni di esperienza e abilitati perciò a patrocinare in Cassazione, siano assolutamente indifendibili. E’ curioso che, quando ancora collaboravo con lui, proprio uno di codesti miei colleghi più anziani era solito ripetermi che “gli avvocati si devono riprendere il diritto”; giunti a questo punto, devo concluderne che egli stava parlando a se stesso, più che a me.

Alla data del 13 giugno del corrente anno sono stato convocato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, la città presso cui esercito, per discutere della (prima) questione disciplinare elevata a mio carico (una sciocchezza: il ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione). Debbo premettere che la data, per me che sono credente, ha un significato particolare: il 13 giugno ricorre Sant’Antonio da Padova, il quale, da quanto si racconta, faceva il mio stesso mestiere, e io a Padova ci sono nato. Così, ho preso il coraggio a quattro mani e ho deciso di approfittare della convocazione per confrontarmi apertamente con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, presieduto nella circostanza dall’avv. Fabio Mantovani del Foro di Vicenza. Peraltro, nel farlo ho ottemperato, ne più ne meno, ai miei obblighi deontologici, collaborando come mio dovere con il Consiglio dell’Ordine e osservando scrupolosamente il dovere di verità (art. 24). Ebbene: dopo una lunga esposizione, nella quale ho cercato di sensibilizzare i miei colleghi circa i tratti più oscuri dell’attuale trama giudiziaria positiva italiana, ho offerto la mia massima collaborazione e disponibilità per sollevare le sorti della giustizia sul territorio a noi affidato, ho chiesto aiuto e supporto, mostrandomi preoccupato per la nostra classe professionale, che, inutile girarci attorno, rischia veramente grosso. E dopo tutto ciò, la risposta lapidaria del presidente Mantovani è stata (testuali parole): Bene. Grazie e arrivederci!Ovviamente, manco a riferirlo, nei mesi successivi non sono interventi ripensamenti o scuse.

Francamente mi pare il classico atteggiamento alla Ponzio Pilato, per restare in tema; un atteggiamento inaccettabile posto che sono proprio i vari Consigli dislocati sul territorio italiano, capitanati dal CNF,  i principali organismi politico-giuridici obbligati ex lege ad attivarsi in difesa della giustizia. Inoltre, la classe degli avvocati è quella politicamente più indipendente e si trova nella posizione più comoda per agire (deve farlo).

Purtroppo o per fortuna, e nonostante i molti ostacoli che incontro sul mio cammino, non posso e non intendo fermarmi qui; senza contare che, se voglio continuare a fare il mio mestiere, sono obbligato a proseguire sia dalla lettera del codice deontologico sia dal giuramento professionale che ho fatto di difendere la giustizia e che mi lega a doppio filo al panorama giudiziario vicentino, come minimo.

Per prima cosa, trasmetterò il presente articolo al Consiglio di Vicenza, agli altri Consigli forensi del Veneto, al CNF, all’Unione delle Camere penali, all’Avvocatura di Stato e alle grandi associazioni di avvocati presenti sul territorio italiano: l’OUA e l’AIGA. Allo stato però, mi rendo conto che, in rapporto alla gravità dei problemi e all’urgenza di porvi rimedio, la risposta dei miei colleghi, anche di quelli più giovani, è assai lenta.

Pertanto, vista l’inerzia delle succitate istituzioni, ritengo giusto e doveroso coinvolgere tutti coloro che, esperti di diritto o meno, abbiano compreso la gravità di fondo della situazione e, pur non disponendo delle dovute competenze professionali, vogliano mettersi in gioco. In fondo si tratta di rispondere al sacro dovere di difesa della patria, sancito dall’art. 52, comma I, della Costituzione.

Invito costoro a condividere il più possibile il presente articolo con amici e parenti, o anche a trasmetterlo a tutti quegli uffici, pubblici e non, che apparirà giusto coinvolgere.

Più ancora, è necessario che i miei colleghi si rendano conto che devono dire ai loro clienti:

a) che non sono obbligati a pagare i tributi, il canone rai, le tasse di proprietà, ecc.;

b) che lo Stato italiano è nelle mani del CdA di una Spa che si spaccia per governo;

c) che la persona fisica è frutto di un arbitrio e che l’autoriconoscimento con essa comporta invero una riduzione illegittima di capacità giuridica;

d) che i giudici e i tribunali civili non hanno giurisdizione per le questioni legate al diritto di famiglia, sul regime di separazione e divorzio dei coniugi, e non hanno e non possono avere potestà sui figli altrui, con conseguente sospensione della potestà in capo ai genitori.

Consiglio di stampare questo e/o altri scritti contenuti nel presente blog e di recarsi presso un avvocato di fiducia chiedendo lumi; coloro che se la sentono, possono cercare di metterlo con le spalle al muro aiutandosi con la lettura di qualche articolo.

Non dimentichiamoci che prima delle carte di legge, contano la logica giuridica, i principi universali e il buon senso, e che i miei colleghi, per la stragrande maggioranza, sono più propensi a seguire la lettera del codice. Probabilmente, se incalzati, tenteranno di rispondere citando qualche legge o qualche sentenza. Per farli uscire allo scoperto, da un lato, si può verificare se in una data disposizione normativa si nascondono profili di arbitrarietà; oppure, si può risalire ai principi costituzionali portando il professionista a doversi confrontare con termini quali “riconoscimento”, “società di fatto” o “diritti inviolabili”. Più importante: fatevi rilasciare una firma e un timbro dello studio per presa visione dello stampato del presente articolo (senza omettere la data). Così facendo, quel professionista non avrà più spazio per ignorarle, e dovrà orientare il proprio operato in tal senso. Non c’è davvero bisogno di dirlo, visto che si tratta di articoli scritti da me: ovviamente, potete spendere il mio nome.

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Non ridurti così… Ok?

Servizio n.1236951: 20 Maggio 2016 - Piazza Del Popolo - VITTORIO VENETO (Treviso) - VITTORIO VENETO (TV) - CHIUDE BEGHETTI ABBIGLIAMENTO - 20160520 - LIF - VITTORIO VENETO (TV) - CHIUDE BEGHETTI ABBIGLIAMENTO - Riccardo Rizzo/PhotoJournalist/B&S Press/Bolzoni - - - fototvbolzoni

 

 

[Tratto da Pierangelo Spazzoli, dedicato agli imprenditori in difficoltà in tutti i settori dell’economia]

Cari imprenditori sono tempi duri per tutti vero? Avete grosse difficoltà che si ripercuotono sui vostri dipendenti, che poi siete costretti a sfruttare per riuscire a realizzare un piccolo utile, che poi sarà aggredito dallo Stato (con le tasse) e dalle banche. Questo succede perché ognuno di Voi agisce in COMPETIZIONE con tutti gli altri e, presi singolarmente, non avete nessun potere per uscire da questo buco nero. Voi cercate di produrre per poi piazzare i vostri prodotti, mentre i vostri dipendenti (che brutta parola) essendo sottopagati vanno a far spesa nei supermercati dove trovano tante offerte di prodotti NON VOSTRI. In questo modo, indirettamente, vi state tirando la zappa sui piedi tutti quanti, nessuno escluso. Potete scervellarvi quanto volete, intanto l’unico rimedio per arrivare ad un benessere sociale e collettivo che consenta a TUTTI di vivere più che dignitosamente sta in un’ECONOMIA COLLABORATIVA. ALLORA COME FARE? DOVE TROVARE LE RISORSE? E’ molto più semplice di ciò che si crede. DANDOCI IL PREMIO PER LA NOSTRA OPERA! Li abbiamo chiamati CREDITI UMANI e sono il valore che ogni uomo possiede intrinsecamente. E’ stato creato un “dispensore” di Crediti umani che elargirà ad ogni individuo il suo credito personale. Chiamateli come volete, premio produzione, abbuono, sconto… Come vi pare, ma il loro vero nome è CREDITO UMANO (human credit). Appena saranno ultimati i preparativi si potrà operare per il bene di tutti. Questi Crediti umani saranno creati dal nulla (si, proprio come fanno le banche quando creano ricchezza monetaria e poi ve la addebitano) e saranno la giusta ricompensa percepita individualmente per l’opera prestata in favore di tutta la collettività. Facciamo un esempio concreto: l’Arca del Credito Umano (il dispensore di crediti) REGALA a tutti gli imprenditori e dipendenti (che diverranno collaboratori) 2.500 crediti mensili. Essi potranno essere spesi per tutti i prodotti e servizi creati dalla vostra impresa, e presso tutte le altre attività che decideranno di far parte del circuito Crediti. Ecco, siete già tutti pre-pagati per accedere ad ogni tipo di bene e servizio. E’ stato creato uno strumento di scambio che consente a tutti di vivere dignitosamente, in pace e armonia con Tutti gli altri. Ora chiediamoci, dove andranno a spendere i loro Crediti coloro cui sono stati assegnati? Certo, all’interno del circuito Crediti e non al Supermercato nemico dell’economia locale e della piccola e media impresa. La grande impresa vuole entrare nel circuito? BENVENUTA! Ora sorge un problema: se tutti percepiamo, come detto in esempio, 2.500 Crediti mensili che tipo di scambio dovrebbe avvenire? Ad esempio se chi ha i crediti va a comprare il pane dal panettiere, che è nel circuito Crediti, non ha alcun senso che i Crediti passino da un soggetto all’altro (compratore/venditore) semplicemente perché anche il panettiere ha già percepito i suoi Crediti che potrà spendere altrove, quindi avverrà solo uno storno di crediti. In questo modo finisce il bene (comprato) e si esaurisce il corrispondente strumento di scambio (credito). Figo eh? Si percepiscono Crediti e si accettano dagli atri che li hanno percepiti. Non ci perde NESSUNO. Non si tratta più di lavorare per divenire ricchi, si tratta di essere già ricchi quanto basta per non avere MAI PIÙ ALCUN TIPO DI PROBLEMA. Acquisire questa consapevolezza è di primaria importanza in Nuova Economia. Tutti ricchi e intelligenti… La Nuova Economia non consentirà a NESSUNO di produrre beni e cibi tossici. Chiunque non si adeguerà entro un termine prefissato alla produzione sana e naturale d’ogni tipo di prodotto non potrà beneficiare del Crediti, così rimanendo a fare economia dove sarà sfruttato, dove mangerà schifezze e dove si curerà con veleni. Su questo non si transige. Questo sistema collaborativo non esclude nessuno dal parteciparvi. Tutti potranno entrare e percepire uguali, abbondanti Crediti. Il vero vantaggio per TUTTI sarà eseguire meno ore d’opera umana, mantenendo gli stessi Crediti. L’unica cosa che conta è produrre beni e servizi per quanto necessario, più saremo e meno tempo sarà impegnato. L’impegno sarà espresso in direzione del talento individuale. La natura ci ha reso un servizio enorme dotando ognuno di noi di proprie capacità specifiche. C’è chi è dotato della capacità di eseguire opere manuali e artigianali e chi attività organizzative e intellettuali. Ognuno esprimerà il meglio di sé al servizio di tutti gli altri. È ben risaputo che chi fa le cose con passione ed amore rende 10 volte tanto. Vi sarà una sola problematica iniziale: l’energia. Chi è ben informato su come realmente funziona e su com’è controllato il sistema economico, sa benissimo che i DOMINATORI del pianeta (le multinazionali) non accetterebbero MAI pagamenti in crediti. Ecco che sarà necessario, almeno inizialmente, far fronte a quei costi pagabili solo in Euro come ad esempio la benzina e le bollette di casa o del punto di impresa collettiva. Questa problematica si risolve con una partenza in percentuale. Ad esempio 70% Crediti e 30% Euro. Sarà necessario dare ad ognuno una quota in Euro sufficiente a fronteggiare questo momentaneo problema, non sarà di certo un dilemma avendo già risolto il 70% dei problemi. Al tempo stesso, si devolveranno Crediti per istituire gruppi di ricerca sulla Free Energy a persone veramente preparate e motivate. Non appena si avranno prototipi testati e funzionanti, saranno prodotti e consegnati ai punti di produzione ed alle case private. A quel punto vi sarà un 100% in Crediti e ZERO problemi. Ci sarebbe molto altro da dire, ma per ora ci si ferma qui. Per la massima sicurezza giuridica, sarà anche necessario che ogni partecipante alla nuova economia provveda singolarmente ad un cambio di Status che verte sul riconoscimento individuale.

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

 

● Tolgono le case agli italiani per darle ai rifugiati…

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SENZA PAROLE.

 

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Quella sottile forma di assoggettamento fatta ad arte…

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Con la LR (Legale rappresentanza):

  1. Dichiari uno scopo,
  2. Rivendichi la tua Personalità Giuridica,
  3. Ottieni il riconoscimento della tua capacità di azione giuridica (Art.6 DUDU).

Sicché prendi [o riprendi] possesso dell’amministrazione del tuo nome e cognome, o meglio delle tue fictio iuris (finzioni giuridiche): in realtà si tratta del tuo SG (soggetto giuridico) e PF (persona fisica) costituenti una sottile forma, creata ad arte, di assoggettamento giuridico di ogni nuovo nato, ottenuto con frodi documentali e un acuto ma sostanziale raggiro dei genitori.

 

È consigliabile a tutti costituirsi Ente nella giurisdizione internazionale mediante l’istituto del Trust interno autodichiarato contenuto nella Legale rappresentanza, ove tu stesso sei Disponente, Trustee e Beneficiario, cosicché la LR sana il vizio originario dell’Atto di nascita che dava facoltà allo Stato e alle sue leggi interne di disporre come “affidatario” di un trovatello, delegando poi ad una coppia (o singola madre) la facoltà di allevare il cucciolo…

Dunque, riconoscersi nel Diritto positivo equivale a rimanere segregati nella frode originaria e ciò implica l’accettazione senza riserve del proprio aguzzino, così privandosi della facoltà di proteggere i propri diritti inalienabili…

 

Memo leggi di recepimento dei Trattati qui >>> Legge 881/1977 e qui >>> Legge 848/1955 peraltro, secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

Peraltro, secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

In esito al riconoscimento del trust operato con la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione internazionale sottoscritta all’Aja il 01 luglio 1985 (Legge 16 ottobre 1989, n. 364) dal giorno 01 gennaio 1992 è possibile conferire effetto alle pattuizioni intese a dar vita a figure pratiche riconducibili al detto istituto. (Per approfondire qui).

 


 

“ORA SONO UNA PERSONA UMANA”

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(Tratto da “imperiapost”)

Maria Laura Di Persio, 50 anni, è la prima imperiese a sottoscrivere l’atto di certificazione di legale rappresentanza. Lo ha fatto presso il suo Comune di residenza, Dolcedo. Un atto di protesta contro lo Stato Italiano, per riappropriarsi dei propri diritti, della propria libertà.

Maria Laura fa parte di Popolo Unico, “un grande contenitore di condivisione“, così come viene definito dai suoi ideatori. ImperiaPost l’ha incontrata.

CHE COSA E’ LA CERTIFICAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANZA?

“È l’unico modo per far applicare la legge italiana più importante che nessuno conosce. Potrebbe sembrare uno scherzo, ma è tutto vero.

In Italia esiste una Legge la cui importanza e il cui valore giuridico è superiore a tutte le altre, ma è praticamente sconosciuta e non è mai stata applicata in nessun tribunale nazionale. Si tratta della legge 881/1977.

Di cosa si tratta?

Credo tutti abbiano sentito parlare della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, eppure sicuramente in pochissimi se la sono letta e ne hanno percepito l’immenso valore che, purtroppo, contrasta in modo evidente rispetto alla stragrande maggioranza delle norme vigenti nel nostro paese, il cosiddetto Diritto Positivo.

Ebbene, la Legge 881/1977 è esattamente la ratifica della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e in Italia è Legge.

Si tratta di una legge di Diritto Naturale che, come sanno molti esperti in materia, è da considerarsi ben superiore a qualsiasi norma interna di qualsiasi Stato che l’ha sottoscritta e firmata. Se si osservano molte situazioni critiche in cui oggi versano oramai milioni di Cittadini Italiani ed europei, ci si accorge immediatamente che essi sono vittime di violazioni sistematiche dei Diritti Inalienabili dell’Uomo, o meglio dell’essere umano/persona umana. Basta leggersi quali sono questi diritti sanciti ed inderogabili per scorgere quanto essi siano stati messi da parte per favorire interessi che sono contrari a tali principi. Tutto ciò è potuto accadere nonostante gli Stati firmatari si erano impegnati a promuoverli e perseguirli come scopo primario della Nazione.

Se diamo una lettura all’Articolo 7, agli Articoli 11, 12,13 ( solo per citarne alcuni ) della Legge 881/1977, non possiamo non notare quanti siano in condizione di non godere affatto di questi sacrosanti diritti.

Lasciando da parte tutti i meccanismi perversi che hanno permesso di andare in una direzione opposta a quella in cui ci si era impegnati ad andare, la domanda che ora potrebbe sembrare scontata è: perché questa legge non è mai stata applicata in un tribunale italiano?

A tutto c’è una risposta. Essa, se pur ratificata nell’ordinamento giuridico italiano, è una legge di derivazione internazionale. Detto questo, chiunque abbia cittadinanza italiana è automaticamente assoggettato al Diritto positivo italiano e non a quello internazionale. E’ un escamotage molto sofisticato che, ovviamente, deve e può essere approfondito.

Ci siamo mai chiesti il perché le Prefetture ed i Comuni delle nostre città si attivano e ricorrono ad ogni mezzo pur di dare un alloggio ai profughi che sbarcano sul nostro territorio? E anche al perché ad un cittadino italiano che si trova in difficoltà l’alloggio gli viene sottratto? Differenza di sensibilità? Niente affatto!

Semplicemente differente normativa da applicare. I primi godono del Diritto Internazionale, i secondi no. E allora come fare per godere degli stessi diritti? C’è un modo per farsi applicare quei diritti che a parole nessuno ci poteva sottrarre ? Si, la certificazione di legale rappresentanza. Se i vostri lettori vogliono saperne qualcosa di più possono consultare il sito www.popolounico.org. 

 

PERCHE’ QUESTA SCELTA?

“È una rivoluzione, una lotta pacifica. Si sono persi di vista ormai da troppi anni i bisogni umani. La nostra è una sottile forma di schiavitù. Siamo prigionieri dello Stato. Mi chiedo perché non lo facciano tutti. Ora io non sono più ‘proprietà’ dello Stato“.

COSA CAMBIA CONCRETAMENTE?

“Non si viene più identificati con le finzioni giuridiche che lo Stato Italiano ti affibbia alla nascita. Cambia lo status giuridico. Non si è più persone fisiche, l’unico status che lo Stato riconosce, ma persone umane.

Io ora, finalmente, sono una persona umana.

Venendo alla sostanza, concretamente nella vita di tutti i giorni non cambia nulla, ma quando inizieremo ad essere in tanti, ora siamo circa 600 in tutta Italia, lo Stato sarà costretto a prendere atto di una vera e propria rivoluzione.

Ho già inviato una nota a tutte le forze dell’ordine della provincia di Imperia perché sappiano di cosa si tratta, perché sappiamo come è cambiato il mio status giuridico”. 

 

 

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● La personalità internazionale dell’individuo

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1701061936-traspar2Nel sistema internazionale, il funzionamento della Corte Europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, costituisce in capo al singolo individuo un’importante eccezione con il Protocollo n. 11 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali (CEDU), entrato in vigore nel novembre del 1998.

 

Il potere di iniziativa processuale attribuito ai singoli individui – esercitabile una volta che abbiano esperito senza successo tutti i rimedi giurisdizionali predisposti dall’ordinamento dello Stato in cui è avvenuto il fatto denunciato – è divenuta ad ogni effetto una situazione giuridica soggettiva vincolante per tutti gli Stati parte.

Mediante la riforma operata dal Protocollo n.11 è stata soppressa la clausola contenuta nel vecchio art. 25 della CEDU, che limitava l’accesso al ricorso individuale condizionandone l’esercizio alla previa accettazione, da parte dello Stato interessato, della relativa competenza della Corte.

Da allora, la possibilità, per i singoli individui, di presentare un ricorso si è estesa a tutti gli Stati contraenti. Il carattere incondizionatamente vincolante della nuova disposizione rileva ancor più quando si considera la competenza ratione personae della Corte: l’accesso al ricorso individuale, infatti, è aperto a tutte le persone (siano esse cittadini di uno Stato parte, cittadini di uno Stato non contraente, o apolidi) che siano state lese in qualche diritto contenuto nella Convenzione da uno Stato parte mentre erano sottoposte alla sua potestà di imperio.

Questa garanzia, che, sul piano internazionale, comporta un concreto esercizio dei diritti previsti dalla CEDU, e che anche prima della riforma introdotta dal Protocollo era considerata la chiave di volta del meccanismo di salvaguardia dei diritti enumerati nella Convenzione, ha mutato radicalmente la natura del ricorso individuale verso organi giurisdizionali internazionali, tanto da motivare la Corte ad affermare che il sistema risultante dalle modifiche apportate dal Protocollo è il primo, e finora l’unico, in cui «gli individui godono sul piano internazionale di un vero e proprio diritto d’azione a tutela dei diritti e delle libertà dei quali sono diretti destinatari in virtù della Convenzione».

Nonostante queste recenti novità segnalino un avanzamento in rapporto alla posizione degli individui quali centri di imputazione giuridica nell’ambito dell’ordinamento internazionale, quantunque la loro capacità giuridica rimanga ancora assai limitata – essendo il caso europeo un esempio per il momento isolato ed eccezionale – rimangono ancora oggi attualissime le considerazioni conclusive cui giungeva Antonio Cassese nel 1971, con le quali denunciava l’atteggiamento colpevolmente contraddittorio della comunità internazionale in rapporto agli individui:

da una parte [essa] cerca di tutelarne nella maniera più ampia possibile gli interessi e le esigenze, dando vita a trattati posti esclusivamente o prevalentemente a beneficio della persona umana;

dall’altra, circoscrive al massimo l’accesso dell’individuo ad istanze internazionali idonee a garantire l’osservanza di quei trattati, e finisce quindi per rendere i trattati stessi scarsamente incisivi o addirittura, dato il particolare modo di disporre delle loro norme, privi di una rilevante portata pratica, tuttavia, in fine, la Corte Internazionale di Giustizia è a favore della soggettività degli individui (=presunzione di riconoscimento della personalità internazionale dell’individuo).

Di seguito le prime due storiche pronunce:
sentenza del 27.06.2001 (caso La Grand, Germania c. Usa)
sentenza del 31.03.2004 (caso Avena ed altri cittadini messicani, Messico c. Usa)

I soggetti del diritto internazionale ovvero i destinatari delle norme internazionali sono:
  • Stato-comunità: individui stanziati su un territorio e sottoposti a delle regole;
  • Stato-organizzazione: insieme degli organi che esercitano il potere di governo sui consociati.
    Per Benedetto Conforti, parlando di stato inteso come soggetto di diritto internazionale, bisogna riferirsi allo stato-organizzazione,

perché:

sono gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionale;

sono loro i destinatari delle norme internazionale e sono sempre loro che rispondono per eventuali violazioni delle norme internazionale.

  • Lo Stato-organizzazione deve presentare dei requisiti per poter essere considerato tale:

1) effettività (sovranità interna) : quindi, tale organizzazione deve concretamente esercitare il suo potere d’imperio su una comunità territoriale. Perciò, la qualifica di soggetto internazionale si nega ai governi in esilio e alle organizzazioni di liberazione nazionale.
2) indipendenza (o sovranità esterna) : l’organizzazione deve possedere un proprio ordinamento, ovvero una costituzione su cui fondare la propria forza giuridica.

  • In tal senso, NON sono soggetti del diritto internazionale:
    a) gli stati membri di Stati federali: perché, essendo situati nell’ambito di uno stato unico, non godono del requisito dell’indipendenza;
    b) governi fantoccio: caratterizzati dal totale controllo da parte di un altro stato. (repubblica turco-cipriota).
  • Non sono requisiti essenziali per l’esistenza della personalità internazionale dello stato:
    a) Riconoscimento: non è necessario che una comunità internazionale sia riconosciuta dagli altri stati;
    b) Il fatto che il nuovo stato non costituisce una minaccia alla pace, alla sicurezza internazionale e non viola i diritto umani, infatti: nella comunità internazionale vi sono molti stati che violano i diritto umani e rappresentano una minaccia alla pace, senza per questo perdere la loro soggettività internazionale.

Per parte della dottrina, visto che il Diritto internazionale ha elaborato convenzioni che obbligano gli stati a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo allora si può concludere che gli individui sono veri e propri soggetti del diritto internazionale. Dopotutto, l’individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. Ma una parte della dottrina nega la soggettività internazionale a individui e minoranze perché la comunità internazionale è considerata come una comunità di soggetti governativi e non di governati.

si considerano soggetti di diritto internazionale perché dotati di organi per il perseguimento di interessi comuni.
Sono ritenute dalla Corte internazionale di Giustizia soggetti di diritto internazionale, e in quanto tali, vincolati da tutti gli obblighi che derivano dal diritto internazionale e dai loro atti costitutivi.

può essere considerata soggetto di diritto internazionale perché ente del tutto indipendente e attivo nell’ambito della comunità internazionale. Può concludere accordi (concordati) , ha sede fisica.

la loro soggettività di diritto internazionale si manifesta attraverso il principio di autodeterminazione dei popoli, che consiste nel diritto dei popoli sottoposti ad un governo straniero di acquistare la propria indipendenza e di scegliersi liberamente il proprio regime politico.

Chiudo il post riportando queste ultime categoria di esseri umani,

popoli indigeni,

nazioni occupate,

minoranze prive di territorio e

Stati o territori indipendenti

a cui manca una rappresentazione diplomatica internazionale.

Forse, per comprendere meglio, portrebbe essere utile leggere, ancora una volta, il commento del prof. Antonio Papisca (Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova) sull’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

 

Articolo 6 – Nessuno è sconosciuto

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.

Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale titolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.

L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.

La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri – sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.

La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”. E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici, in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come soggetto giuridico iperumano.

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciossima idolatria statualistica. Quella della persona umana è personalità giuiridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.

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Da ultimo…

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Firmata a Roma il 4 novembre 1950
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998

Argomenti correlati (si aprirà una nuova pagina):

 Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952
 IV Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963
 VI Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983
 VII Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984

 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ricerca).
 Carta dei diritti fondamentali (testo degli articoli, analisi introduttiva).
 Nota di sintesi della Carta dei diritti, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica.
 Comparazione ed analisi delle Fonti della Carta


I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa;

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo a cui essi si appellano;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I

Diritti e libertà

Articolo 2 – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3 – Divieto della tortura.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 – Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi di questo articolo:

a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;

b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 – Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:

a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 – Diritto ad un processo equo.

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.

Articolo 7 – Nessuna pena senza legge.

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 – Libertà di espressione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12 – Diritto al matrimonio. Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo.

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 – Divieto di discriminazione.

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 – Deroga in caso di stato di urgenza.

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 – Restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17 – Divieto dell’abuso del diritto.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 – Restrizione dell’uso di restrizioni ai diritti.

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

 

TITOLO II

Corte europea dei Diritti dell’Uomo

Articolo 19 – Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito denominata “la Corte”. Essa funziona in maniera permanente,

Articolo 20 – Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21 – Condizioni per l’esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell’applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

Articolo 22 – Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte Contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 – Durata del mandato

1.I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine dei periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare puó, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4.Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.

5.Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6.Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l’età di 70 anni.

7.I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 – Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

Articolo 25 – Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 – Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili; b. costituisce Camere per un periodo determinato;

c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d. adotta il regolamento della Corte; e

e. elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 – Comitati, Camere e Grande Camera

1.Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2.Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3.Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente dalla Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformitá con il regolamento della Corte, Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato.

Articolo 28 – Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva.

Articolo 29Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito.

1.Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’articolo 34.

2.Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell’articolo 33.

3.Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità é adottata separatamente.

Articolo 30 – Dichiarazione d’incompetenza a favore della Grande Camera.

Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, puó spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 – Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

a. si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 33 o dell’articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell’articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell’articolo 43; e

b. esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell’articolo 47.

Articolo 32 – Competenza della Corte

1.La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.

2.In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, é la Corte che decide.

Articolo 33 – Ricorsi interstatali.

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un’altra Alta Parte Contraente.

Articolo 34 – Ricorsi individuali.

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto.

Articolo 35 – Condizioni di ricevibilità.

1.La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qual’è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell’articolo 34, se:

a. è anonimo; oppure

b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all’articolo 34 quand’essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

Articolo 36 – Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all’esame di una Camera e o della Grande Camera, un’Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2.Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per !scritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 – Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

a. che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b. che la controversia è stata risolta; oppure

c. che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, proseguire l’esame del ricorso.

Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò é giustificato dalle circostanze.

Articolo 38 – Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole

1.Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte

a. procede all’esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un’inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;

b. si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

Articolo 39 – Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 – Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2.I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 – Equa soddisfazioneSe la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 – Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 – Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1.Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2.Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.

3.Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

Articolo 44 – Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a. quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c. se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1.Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l’esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le alte Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.

Articolo 47 – Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2.Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3.La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l’articolo 47.

Articolo 49 – Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi ;l’esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 – Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

Articolo 51 – Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.


TITOLO III

Disposizioni varie

Articolo 52 – Indagini del Segretario Generale.

Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri.

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

Articolo 55 – Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie.

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dell’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali

2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 – Riserva. 1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 58 – Denuncia

1. Un’Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere Membro del Consiglio d’Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

Articolo 59 – Firma e ratifica.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

● Il rango dei Trattati

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Nel Diritto interno, la riforma del Titolo V della Costituzione, effettuata con la Legge cost. 18.10.2001 n. 3 (art. 3 n.1 della legge di riforma) ha stabilito che la legislazione statale deve esercitarsi “nel rispetto dei vincoli internazionali“. In tal modo, viene riconosciuta e garantita la preminenza degli obblighi internazionali, e quindi anche degli obblighi derivanti dai trattati sulla legislazione ordinaria. 

Si giunge all’adattamento del Diritto interno verso il Diritto internazionale mediante un procedimento volto a introdurre nell’ordinamento giuridico di uno Stato le modifiche necessarie a conformarlo alle norme di diritto internazionale in vigore per lo Stato stesso.

E’ interessante notare che dalla separatezza e indipendenza degli ordinamenti giuridici discende che le norme prodotte in ciascuno di essi non hanno effetto negli altri e che uno stesso fatto può essere valutato, nei diversi ordinamenti, in modo non coincidente (relatività delle valutazioni giuridiche, per la quale è possibile, ad esempio, che una norma internazionale obblighi lo Stato a una data attività, che nel diritto interno non è dovuta o è addirittura illecita).

Da qui, l’esigenza di adattamento del Diritto interno nazionale, a evitare la violazione di obblighi internazionali dello Stato (Illecito internazionale).

Poiché il diritto internazionale raramente impone l’adozione di un dato provvedimento interno, limitandosi, di regola, a prescrivere o a vietare agli Stati una certa condotta, l’adattamento non è, solitamente, adempimento di un obbligo internazionale, ma il mezzo per assicurarne o renderne possibile l’osservanza, mediante i provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari occorrenti per dare attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali.

I mezzi e i procedimenti di adattamento non sono stabiliti dal Diritto internazionale, ma da quello interno, generalmente costituzionale.

Così, lart. 10, par. 1, della Costituzione italiana stabilisce che “lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Questa disposizione si riferisce esclusivamente alle norme internazionali consuetudinarie; in relazione a queste, opera dunque un procedimento di adattamento automatico e permanente, implicante che lordinamento interno dello Stato, nella sua interezza, si conforma costantemente al Diritto internazionale generale e alle sue modificazioni.

Quanto all’incorporazione dei trattati, la prassi italiana utilizza:

  • tanto il procedimento speciale dell’ordine d’esecuzione contenuto in un atto normativo ad hoc (che per i trattati la cui ratifica richiede – in base all’art. 80 Cost. – l’autorizzazione del Parlamento è spesso la stessa legge di autorizzazione)
  • quanto il procedimento ordinario, consistente nell’emanazione di un atto normativo (legislativo o regolamentare, come richieda la materia disciplinata) di contenuto identico al trattato (come ad esempio la L. 881/77).

Ecco presentarsi un problema nella prassi e nella giurisprudenza riguardante il rango delle norme internazionali introdotte nell’ordinamento interno, in particolare la loro prevalenza o soccombenza rispetto a norme posteriori incompatibili.

Per quelle consuetudinarie, si ritiene che l’incorporazione mediante l’ art. 10, par. 1, Cost., le provveda di garanzia costituzionale.

Per quelle pattizie il rango è generalmente quello stesso del provvedimento di attuazione (legge costituzionale, legge ordinaria, decreto, etc.) salvo riconoscere ad esse una speciale resistenza atta a farle prevalere su norme successive di pari rango (secondo un principio di specialità sui generis, accolto nell’art. 117, 1° comma, Cost., come riformato dalla L. cost. n. 3/2001).

 

 

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Giustizia sociale, povertà e debito non sono prerogative del solo Terzo Mondo…

Perché bloccano la strada e chiedono 45 Euro al giorno ecc. ecc.?
Loro (non essendo cittadini italiani) ovviamente NON sono registrati nella Republic of Italy in quanto ospiti/sovrani muniti di Personalità giuridica. Ciò conferisce loro la piena capacità di agire, essendo titolari di diritti [persino quelli non riconosciuti ai “semplici” cittadini] hanno il sacro santo DIRITTO di ottenere ciò che incombe ad ogni essere umano, come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo o più semplicemente, attraverso la semplice applicazione di una legge di ratifica di questo Stato (Legge 25 ottobre 1977, n. 881) che vale anche per gli italiani…

Il [pigro] Cittadino italiano, poveretto, non essendo sovrano ma DEBITORE (a seguito del trust living aperto, a sua insaputa, all’atto di nascita) non ha diritto alcuno al riguardo…

xx

Legge 25/10/1977, n. 881  (Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966) [1].

Legge 4/8/1955, n. 848  (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950. Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, Parigi, 20 marzo 1952) [2].

Capito il trucchetto… Siii?

(Loro lo hanno capito…)

I “cittadini” predestinati al pignoramento dei loro beni insorgeranno. Perlomeno i più coraggiosi.

I loro vessatori, vale a dire il ceto politico, fungono da alfieri della finanza criminale utilizzando la montatura terroristica che getta le basi per annullare la libertà.

Coincidenza, guardacaso, agli albori della ribellione dei cittadini ormai consci del saccheggio delle loro ricchezze attraverso il finto e impagabile debito pubblico che genererà la depredazione dei beni privati attraverso l’assurda amplificazione delle tasse ed i derivanti espropri per insolvibilità.

Buonanotte e sogni d’oro ai disattenti

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[1], [2]: Secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

 

L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Diritti Umani: esiste un legislatore universale…

…in grado di legiferare validamente e in modo vincolante? Quali sono le norme-fonte?

In seguito alle evidenti violazioni dei diritti umani commesse durante il secondo conflitto mondiale, la loro tutela è divenuta oggetto di norme internazionali.

 

La Carta delle Nazioni Unite (1945) già conteneva riferimenti ai diritti fondamentali dell’uomo ed esortava le nazioni (art.1) a sviluppare relazioni amichevoli, fondate sul diritto all’autodeterminazione dei popoli, e a promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale adottò inoltre, con risoluzione 217 la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo D.U.D.U. che, all’epoca, pur non avendo carattere immediatamente vincolante, pose le basi per l’affermazione di tali diritti a livello internazionale. Oggi, dopo molti anni, tutti (anche  i cittadini italiani) possono beneficiare della norma di recepimento della D.U.D.U. vale a dire la Legge 25 ottobre 1977, n. 881 (secondo quanto scaturisce dall’interpretazione (Antonio Cassese) dell’art. 10 Cost., in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l’attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione) ed è un vero peccato che la stragrandissima maggioranza dei pigri cittadini si limiti, tutt’al più, a prendere atto che la protezione internazionale dei diritti riguardi unicamente queste situazioni, dimenticando di svolgere il minimo approfondimento dei propri diritti disattesi.

Tra questi, vanno anzitutto ricordati:

  • I diritti civili e politici (cosiddetti di “PRIMA GENERAZIONE”, di matrice occidentale), che comportano soprattutto obblighi di astensione per gli Stati: il diritto alla non discriminazione, all’integrità fisica, alla vita, alla libertà personale, di pensiero, di religione;
  • Ci sono poi i diritti economici, sociali e culturali (cosiddetti di “SECONDA GENERAZIONE”, propugnati in passato dai paesi socialisti), che comportano obblighi di agire da parte degli Stati: diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione;
  • Negli anni 1970, i paesi in via di sviluppo sostennero l’esistenza di diritti collettivi, o della solidarietà (cosiddetti di “TERZA GENERAZIONE”), tra cui il diritto allo sviluppo, alla pace, a un ambiente salubre. Questi ultimi possono essere considerati diritti solo in senso lato, in quanto è difficile individuare il titolare degli obblighi corrispondenti, configurandosi piuttosto quali interessi collettivi delle comunità;
  • In seguito si è venuta delineando una “QUARTA GENERAZIONE” di diritti umani, connessi all’impiego delle nuove tecnologie soprattutto nel campo della genetica e dell’informatica.

(Tale classificazione ha carattere descrittivo e non indica una gerarchia, in quanto i diritti umani riconosciuti a livello internazionale si caratterizzano per essere indivisibili e interdipendenti).

Numerose sono le convenzioni stipulate grazie all’azione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, eccone alcune:

  1. la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948);
  2. la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965);
  3. il Patto sui diritti civili e politici (con due Protocolli addizionali) e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (entrambi del 1966);
  4. la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979, con un Protocollo facoltativo);
  5. la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984);
  6. la Convenzione sui diritti del minore (1989, con due Protocolli facoltativi).
  7. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950, integrata da 14 Protocolli), che ha istituto la Corte europea dei diritti umani, cui possono rivolgersi direttamente gli individui.

Le norme del Diritto internazionale si collocano in un ordinamento separato e distinto dagli ordinamenti nazionali. All’interno della Comunità internazionale non esistono organi che siano deputati in modo stabile alla produzione di norme giuridiche che vincolino i diversi stati, l’ONU e l’Assemblea Generale in particolare svolgono altre funzioni. Una norma di Diritto internazionale può dirsi formata ed esistente quando ci troviamo di fronte ad un comportamento stabile nel tempo, cui è connessa l’idea dell’obbligatorietà (es. immunità diplomatiche).

Quelle che seguono sono le condizioni di diritto possibili:

  • Norme consuetudinarie, dette anche norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non sono reperibili in fonti scritte, ma ad es. nelle decisioni dei giudici nazionali che ne costituiscono l’applicazione e ovviamente nei testi scritti dalla dottrina (manuali e saggi).
  • Norme patrizie. Il Diritto internazionale pattizio è invece un diritto scritto, come una sorta di contratto che vincola chi lo sottoscrive. Il trattato (che può essere denominato anche convenzione o accordo o intesa) è subordinato alle norme consuetudinarie e inizia a vincolare gli stati che lo stipulano solo a partire dallo scambio delle ratifiche. La ratifica è la sottoscrizione del trattato da parte del Presidente della Repubblica, che in Italia deve essere autorizzato con legge dal Parlamento. Questo fatto semplifica molto la ricerca dei testi dei trattati dal momento che basterà ricercare la legge di ratifica a cui viene allegato il testo del trattato.
  • Adattamento al Diritto internazionale. L’ordinamento internazionale è un ordinamento separato da quello nazionale, ma, nel momento in cui si forma una norma consuetudinaria o un paese assume un obbligo internazionale con un trattato, può accadere che il paese stesso sia costretto a portare all’interno del proprio ordinamento nazionale delle modificazioni.

L’adattamento al Diritto internazionale può avvenire mediante:

  • Rinvio. Un’apposita norma ricollega alla nascita di una norma internazionale la formazione di una corrispondente norma interna. La norma internazionale è di fatto introdotta automaticamente. Così accade per il Diritto internazionale consuetudinario. L’art. 10 della Costituzione dispone infatti che l’Italia si conforma alle norme del Diritto internazionale generalmente riconosciute. Tali norme si pongono quindi a livello costituzionale; se una legge infatti violasse una norma di diritto consuetudinario violerebbe automaticamente l’art. 10 e sarebbe costituzionalmente illegittima.
  • Legge. A fronte di un obbligo internazionale sorto in seguito all’approvazione di un trattato il legislatore introduce le leggi necessarie alla sua applicazione.

 

  • Ordine di esecuzione. Il legislatore prevede con un’apposita norma la piena ed integrale esecuzione di un trattato. Tale norma viene normalmente introdotta nella legge di ratifica e con essa si immette direttamente il trattato nell’ordinamento italiano, che inizierà a vincolare i cittadini, oltre che il solo Stato.

 

  • Fonti comunitarie. Le fonti comunitarie si collocano al di sopra del Diritto positivo: questo Paese, sottoscrivendo il trattato di Roma, si è impegnato a conformarsi alla normativa CE e se ciò non avvenisse si verificherebbe una violazione non solo del trattato, ma anche del Diritto generale e in particolare della norma “pacta servanda sunt” (in italiano: i patti devono essere osservati)”. Si è visto come le organizzazioni internazionali possano venire abilitate a produrre norme dai trattati che le istituiscono. Tali norme dette derivate vincolano gli Stati membri solo all’atto della ratifica e i cittadini solo dopo il recepimento delle norme come se fossero dei trattati internazionali. Vi è però una rilevante eccezione che è data dalla Comunità europea, i cui atti normativi producono direttamente effetti nei confronti dello Stato membro.
  • Regolamenti. Sono gli atti normativi per eccellenza, hanno portata generale (vincolano anche i cittadini) ed immediata (non necessitano di attuazione). Sono deliberati dal Consiglio (non dal Parlamento) e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea che è uno strumento di difficile utilizzazione e nella Gazzetta Ufficiale Italiana, che solitamente presenta ritardi nella pubblicazione.
  • Direttive. Sono atti normativi che vincolano uno Stato a perseguire un certo obiettivo entro un termine dato, ma lasciano completa libertà in ordine all’individuazione degli strumenti con cui raggiungerlo. Necessitano, a differenza dei regolamenti, di misure di esecuzione che ciascuno stato membro può adottare.

 


Manuale dei diritti umani (Pdf, 1395 pagine)
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L’intento di questi pochi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

● Legale Rappresentante? È un living trust di fatto, ecco perché

[Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube qui]
AVVERTENZA 1. Caro lettore, trovandoci nel limbo normativo poiché non esiste fonte scritta, a differenza di molti LR speranzosi, affermo che esistono delle criticità riguardo alla completa esecuzione dell’iter di autodeterminazione individuale, che ancora NON COSTITUISCE ISTITUTO DI DIRITTO VIGENTE (o insieme di usi e consuetudini) inoltre, se non bastasse, pensiamo che interpretare la norma non è mai un semplice riconoscere, ma sempre un decidere e un volere (Guido AlpaLe fonti non scritte e l’interpretazioneUtet, Torino, 1999). Tuttavia una base di partenza esiste, ed è una norma di rinvio nella Costituzione della Repubblica italiana che all’art 10 recita: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; in tal modo si è assicurato un adeguamento automatico del diritto interno a quello internazionale: ci troviamo dunque ancora nella fase della RIPETIZIONE GENERALE, UNIFORME E COSTANTE DI PRATICHE OSSERVATE DA SOGGETTI NELLA LIBERA CONVINZIONE DI OTTEMPERARE A NORME GIURIDICAMENTE VINCOLANTI. Riepilogando: questa è la condizione in cui ci troviamo da alcuni anni, comprendi bene che nulla è pronto per te, per me o nessun altro. Si tratta di lavorarci tramite la “sperimentazione” personale. Memento: consuetudine è per definizione tacita.
AVVERTENZA 2. Uno degli argomenti più forti contro l’esistenza del diritto naturale (F. Viola, 1989, Diritti dell’uomo, diritto naturale, etica contemporanea) è sempre stato la constatazione della varietà del modo d’intenderlo, il DIRITTO NATURALE è il complesso di norme non scritte, preesistenti, considerate universali e necessarie che fanno parte del patrimonio etico, morale e religioso di ogni individuo o comunità. Si tratta del diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà, unitamente al diritto al nome, all’identità personale e alla famiglia. Di solito, clamorosamente, tutto ciò trova soltanto parzialmente riscontro nel DIRITTO POSITIVO che è la normativa attualmente vigente di uno stato, l’ordinamento giuridico materiale, cioè quello effettivamente operante e imposto all’osservanza di ognuno, emanato dal legittimo organo legislativo. Si tratta dell’insieme delle norme vigenti e dei precetti che in un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico statale. Il Diritto Naturale è gerarchicamente sopra al Diritto Positivo che però, sciaguratamente, nella maggioranza dei casi va nella direzione opposta, negando i diritti naturali e universali. Il contravveleno di una simile patologia è costituito dalla Legge n. 881 del 1977 che meglio rappresenta il diritto naturale. Va detto che all’interno del diritto positivo, appunto con la predetta legge, è stato ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vigente dal 23 Marzo 1976, che pone l’essere umano e persona umana quale solo creditore per diritto naturale, ma qualcosa non quadra nella vita di tutti i giorni… Perché la parola spetta esclusivamente al Potere? 

√ Legge di Jersey. Ad ulteriore conferma, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25478/2015 ha statuito che il Trust non è “…un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il Trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi –legale rappresentante– di un interesse soggetto distinto, …quell’atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all’effetto di segregazione patrimoniale” quindi chiunque, essere umano / persona umana (che taluni definiscono “essente”) in qualità di Disponente, valendosi di istituti in combinato disposto (ved. nota [1]) appartenenti a diverse branche del Diritto, può conferire la proprietà di beni o diritti in un fondo detto Trust da egli stesso istituito, ne sceglie la legge regolatrice (ad esempio la “Legge di Jersey, Isole del Canale, Trusts (Jersey) Law 1984”) dettandone così le regole di gestione. Optando per il cosiddetto “Trust autodichiarato” le figure Disponente e quella di Amministratore, detto Trustee (che sarà anche Beneficiario come si vedrà in seguito) coincidono, riconducendo alla disciplina della Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 ed entrata in vigore l’1/1/1992. I beni e i diritti oggetto del trust, dunque, pur restando nella disponibilità del disponente -data la coincidenza tra questi ed il trustee- sono comunque soggetti al vincolo di destinazione determinato nel trust, vincolo che resta opponibile ai terzi.

Dopo il conferimento e la segregazione dei propri beni, il Disponente esce di scena, cedendo l’amministrazione dei beni in trust nelle mani del Trustee, che a sua volta detiene la duplice veste di Legale Rappresentante, corroborato dallo status di Personalità Giuridica.

Il trust non si costituisce necessariamente per contratto o negozio ma anche per atto unilaterale.

A fronte dell’atto o mandato di Autocertificazione di Legale Rappresentante (e relativo contenuto dichiarativo di verità o scienza, costituente un vero e proprio Affidavit (ved. nota [1.1]) ascritto nell’ambito del Diritto internazionale) il Trustee proclama l’istituzione di un Trust Autodichiarato di scopo, ovvero di “alto scopo umanitario”, ancorché privo di Personalità Giuridica

Si tratta di un “fondo” a sé stante, costituito da beni fisici, beni giuridici ovvero crediti segregati: detto fondo ingloba le funzioni / finzioni “soggetto giuridico e persona fisica” correlate all’essere umano / persona umana nell’insieme della curatela in capo al Legale Rappresentante detenente capacità di agire.

Riguardo alla giurisdizionalità internazionale di cui sopra, seppure non sia ancora universalmente accettato, è prassi consolidata considerare il singolo (anche) quale soggetto che gode di diritti e lo stato come soggetto passivo di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela. Ecco che, come prima risultanza, ci si ritrova anche nel Diritto internazionale a parlare finalmente di diritto soggettivo degli individui e di diritto d’azione degli individui.

L’autocertificazione di LR, sottoscritta direttamente dal semplice cittadino italiano (ved. nota [2]) o dallo straniero naturalizzato, implica e realizza l’elezione nella superiore Giurisdizione internazionale. Tale è il primo passo verso il riconoscimento dei diritti inalienabili quando disattesi, pur sanciti dai Patti internazionali come ad esempio D.U.D.U., C.E.D.U. e relative alte leggi di recepimento (ad es. quiquiquiqui, ecc.) peraltro costituenti Fonti super-primarie dette anche Fonti Sub-Costituzionali.

Il deposito in pubblicità legale e la trascrizione dell’atto presso il Comune di nascita e di residenza (se differente) nonché le relative apostillazioni presso la Prefettura e il Tribunale del proprio distretto corredano de facto e de iure il fattuale ripudio della cittadinanza italiana. Tutto ciò non muta i propri diritti che anzi incrementeranno in conseguenza del riconoscimento della propria Personalità Giuridica e del relativo status del quale se ne darà debita notifica alle varie Pubbliche Amministrazioni (es. Questura, Prefettura, Motorizzazione, Regione, ecc.) e ai Privati gestori di pubblici servizi (es. Gas, Energia elettrica, RAI, Banche, ecc.) se e quando tenteranno di seguitare a disporre della loro decaduta potestà legislativa o impositiva, ecc., in base alle sopravvenute carenze.

Come detto, la resa in pubblicità legale (ved. nota [3]) costituita dalla protocollazione e deposito (ved. nota [4]) della AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) (ved. nota [5]) in favore dell’essere umano, ossia nell’interesse di egli stesso in qualità di Disponente / Trustee / Beneficiario) nonché nell’interesse di eventuali beneficiari ascendenti e/o discendenti incapaci, ecc. secondo popolounico.org, aziona, nella giurisdizione del Diritto internazionale, un JERSEY TRUST AUTODICHIARATO non lucrativo né commerciale nel quale il Trustee (ved. nota [6]) / Legale Rappresentante, a seguito di Mandato / Accordo Privato, opererà per veder riconosciuti all’essere umano i diritti inalienabili (ved. nota [7]) costituenti l’alto scopo del trust: si tratta di diritti violati, in certe circostanze, persino agli italiani quando ad esempio viene loro impedito il “diritto al benessere” (definito anche “diritti economico-sociali”). Per ottenere il ripristino di tali diritti, il primo passo è costituito dal mandato anzidetto di Legale Rappresentante / Trustee debitamente protocollato presso il comune di residenza e di nascita (se diverso), attestante che siamo personalità giuridiche di carattere privato riconosciute: ciò avviene a seguito della nostra espressa dichiarazione e notifica ove risulti che I) abbiamo uno scopo, II) rivendichiamo la nostra personalità giuridica avente completa capacità di azione giuridica, III) detenendo infine -per mezzo della curatela del Legale Rappresentante- il riconoscimento della propria  personalità giuridica così come sancito all’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani “Nessuno è sconosciuto” (Commento del prof. Antonio Papisca, “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”: tale precetto è espressamente prescritto nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale > PARTE TERZA > art. 16” della legge di ratifica della DUDU. Infine, l’effetto segregativo in trust è garantito dall’assolvimento degli oneri pubblicitari quali l’Autocertificazione anzidetta a cui si integrerà, secondo i casi, giusta Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà se presenti beni mobili o immobili soggetti a registrazione nel Diritto positivo, azionando le varie trascrizioni presso la Conservatoria RR.II., il Registro delle Imprese, il Registro Italiano Navale, ecc.

dimenticavo…  AVVERTENZA!

SCORRENDO IL TESTO USA PURE IL DITO INDICE PER CLICCARE SUI LINK (L’IPERTESTUALITÀ È IL SALE DI INTERNET)

Quanto costa?
· Nessun costo (ved. nota [8]) è richiesto oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante (quella di residenza e quella di nascita, se diversa);
· Nessun oneroso intervento è richiesto da parte di alcun notaio o avvocato.

L’ALTO SCOPO DEL TRUST è anche, se non soprattutto, il superamento dell’incapacità giuridica di agire del cittadino / essere umano (ved. nota [9]). Tale incapacità è innestata dallo Stato con frode, vale a dire senza il consenso dell’interessato (abuso della titolarità del nome (ved. nota [10]) al momento della dichiarazione di nascita del nuovo nato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al pupillo le cosiddette finzioni giuridiche (fictio iuris) denominate “soggetto giuridico e persona fisica (ved. nota [10.1])” volte a vincolare l’essere umano alla P.A., o meglio, alle “amministrazioni o trustees statali” tramite i vari Pubblici Ufficiali (ved. nota [11]).

[1] – BRANCA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: A) Autocertificazione di esistenza in vita, ex Art. 46 lettera G – D.P.R. 445 del 28/12/2000; B) Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante, ex Art. 46 lettera U – D.P.R. 445 del 28/12/2000; – BRANCA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 riguardante il Trust, proprio perché è un istituto assente nell’ordinamento giuridico italiano; tale non è stato inserito nella disciplina generale di diritto internazionale privato ma è stato regolato a livello internazionale in modo pattizio, e in Italia mediante la ratifica di detti accordi.
[1.1] Si pensi, al riguardo, a les attestations dell’ordinamento francese (artt. 200-203 del Nouveau code de procedure civile), oppure all’affidavit evidence britannico (art. 32 del Civil Procedure Rules, in cui la dichiarazione viene resa fuori dal processo, ma pur sempre davanti ad un pubblico ufficiale) o, piuttosto, alla teutonica schriftliche Beantwortung (risposta scritta alla richiesta di prova chiamata “Beweisfragen”). 
[2] La NAZIONALITÀ definisce l’appartenenza ad una comunità per storia, religione, tradizione, cultura e lingua. Si acquisisce alla nascita, non si può cambiare e se ne può avere soltanto una: 1. PER “TERRA” > ius soli (ad es. negli USA > se sei nato in un luogo prendi la nazionalità di quel luogo; oppure: 2. “PER FILIAZIONE, PER SANGUE” > ius sanguinis > (ad es. in Italia non conta il luogo ma la nazionalità degli ascendenti). E’ un legame giuridico, un DIRITTO FONDAMENTALE correlato al principio di “autodeterminazione dei popoli” sancito dalla CARTA DELLE NAZIONI UNITE del 1945 e da numerose risoluzioni delle organizzazioni internazionali come dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1948 (art. 15) e dalla CONVENZIONE EUROPEA SULLA NAZIONALITÀ del 1997 (art. 4). Definizione di CITTADINANZA in ambito giuridico. È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, o più precisamente, l’insieme dei diritti (elettorato attivo e passivo) e dei doveri (rispetto delle leggi) che l’ordinamento riconosce al cittadino. L’ordinamento italiano disciplina i modi d’acquisto della cittadinanza con la L.91/1992 e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R.572/1993.
[3] Con la Pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo.
[4] Sul dovere di protocollazione relativo a un procedimento anagrafico o di Stato civile, per quanto possano verificarsi iniziative accidentali o spurie da parte di singoli operatori in ogni caso responsabili ad personam (art. 28 Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”) pertanto si può tranquillamente affermare che il Comune non può esentarsi dalla protocollazione, come citato [qui a pagina 9] dalla stessa ANUSCA, un’organizzazione seppur privata, fornitrice di servizi al personale dell’86% degli enti locali. Difatti, benché sia molto complesso definire a priori cosa protocollare e cosa no, sul Dpr 445/2000 nonché nei principi stessi dell’attività amministrativa si riscontra una chiara distinzione tra l’obbligo generico (Art.53, 5°comma) di protocollare tutta la documentazione in entrata e in uscita dall’Ente, con l’eccezione di alcuni documenti che non vanno protocollati perché, per loro natura sostanzialmente divulgativa, non necessitano di alcuna registrazione formale né di conservazione. In generale le istanze e le dichiarazioni dei cittadini non rientrano nell’eccezione che tra l’altro il testo del medesimo articolo indicherebbe in un numero finito di atti, col risultato che non potranno che finire nella regola generale, cioè essere protocollate!
[5] E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.
[6] Il TRUSTEE (nella sua specifica qualità) definisce il soggetto incaricato dal Disponente di amministrare i beni o i diritti originari quali ad esempio immobili, terreni e così anche contratti di locazione, ecc. (già detenuti dal Disponente) e successivamente trasferiti nel fondo del Trust nell’interesse del Beneficiario.  
[7] Diritti inalienabiliLegge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).
[8] Imposta di bollo (nessun costo!). Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti dall’imposta di bollo. Difatti, l‘art. 14 “Tabella Allegato B” del D.P.R. 642/1972 ex art. 37 – Esenzioni Fiscali – dice espressamente: …le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive elencati negli articoli 46 e 47 dello stesso DPR sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare). 
[9] A ben vedere, la definizione di “essente [umano]” al posto di “essere [umano]” è più profonda perché fissa meglio il lemma “essere”, unisce le parole “essere” ed “ente” (dal latino: ens – entis) ma è anche il Participio presente del verbo essere. Dicendo “essere [umano]” usiamo l’infinito del verbo essere, che esprime qualcosa di poco vivo, di statico. Il Participio presente “essente [umano]” esprime la vera forza insita nel verbo. “Essente” è in pratica “colui che è!”. Qui la conversazione sulla pagina FB di Popolo Unico.
[10] Abuso della titolarità del nome Artt. 6, 7 e 9 c.c. Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata senza autorizzazione del Titolare© del nome si configura reato di ABUSO. Quante volte ti scrivono e/o ti inviano fatture o ti fanno firmare contratti e ricevute o denunce riportanti il tuo nome e cognome in grafia “TUTTO MAIUSCOLO” (SOGGETTO GIURIDICO) oppure nome in “Alternato” e cognome “MAIUSCOLO” (Persona FISICA)? difatti Popolo Unico ce ne dà contezza. Vale per ex cittadini riconosciuti Personalità Giuridiche con capacità di agire e rappresentanza legale delle Finzioni giuridiche (fictio iuris) o Artefatti giuridici, ma anche per neonati e minori.
[10.1] Amedeo Santuosso, Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi (p.3, 2° paragrafo). La persona fisica per il diritto (in questo senso giuridica) è “non già una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico”, e la proposizione corrente, secondo la quale la persona fisica ha diritti e doveri, va intesa e corretta in la persona fisica giuridica è diritti e doveri. La “cosiddetta persona ‘fisica’ è allora una persona ‘giuridica’ in senso ampio” (p.96), e non ha quindi una qualità diversa da quelle che comunemente sono chiamate persone giuridiche: entrambe sono creazioni del diritto, accomunate dal carattere dell’artificialità.
[11] Il consulente tecnico, il perito o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante o il preside di una scuola pubblica, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, il magistrato, il portalettere o il fattorino postale, ecc. Tutti loro sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Sono dei pubblici ufficiali, infine, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il poliziotto (anche Penitenziario), il carabiniere, il militare della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Alle forze dell’ordine lo status di pubblico ufficiale è riconosciuto 24 ore al giorno.

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- SOFIA SACRO

Se non sei debole di stomaco vedi qui  https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilonia-c3a8-crollata-rev-copia-final.pdf

√ Parlare di diritti umani inalienabili (questo e questo sono alcuni esempi) equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali dell’essere umano e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Il viatico volto al recupero di tali diritti può essere costituito dalla Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante che, come detto, di fatto:

è un living trust (ved. nota[12]) di Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364. Vi partecipa l’ “essere umano” a cui è riconosciuta per tramite del Trustee la “personalità giuridica per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari, difatti, il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA (ved. nota [13])” è quindi possibile affermare che alla persona umana autodeterminata, dotata dalla nascita di crediti universali, in curatela del Legale Rappresentante, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente! La Convenzione anzidetta è un Patto internazionale ratificato dall’Italia mediante la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione passiva dei diritti fondamentali, così da poter vagliare le possibili azioni di tutela in punto di diritto. Tale legge di ratifica contiene le norme che assicurano formalmente, in punto di diritto, la concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato, seppure non sia infrequente accertarne le violazioni. Comincia qui il cammino del Legale Rappresentante.

[12] Living trust. Civilisticamente come negli USA (seppure il fisco americano non lo riconosca, dove è a lui opponibile) detto trust è revocabile, autodichiarato e mantiene una vasta serie di poteri in capo al disponente, come modificare i beneficiari (ad esempio l’ascendente o il discendente, l’incapace, ecc.).
[13] Personalità Giuridica. Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al “Registro delle persone giuridiche private” a cui è eventualmente concessa personalità giuridica, infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è. Vale a dire, deve essere semplicemente “riconosciuta”. Del resto, come emerge dall’art. 2 della Costituzione, la personalità giuridica è, infatti, una caratteristica innata di ogni individuo, ed è riconosciuta dall’ordinamento (non semplicemente attribuita).

In Diritto internazionale, poiché il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6 della Convenzione dell’Aja) la notifica dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante a tutti gli effetti costituisce e fonda un Jersey Trust Autodichiarato. In esso, l’ “essere umano” (o meglio, come detto sopra l’ “essente umano”) è il Disponente (o Settlor) al di sopra di tutto, egli non ha giurisdizione di elezione se non quella “non scritta” della Legge Universale, preesistente ad ogni forma di diritto positivo. Il Disponente è il titolare originario dei beni (beni e diritti, ossia beni materiali, beni giuridici ed anche crediti) tra questi ultimi troviamo le predette finzioni giuridiche (Fictio iuris) (ved. nota [14]) create artificiosamente dallo Stato mediante la “Attestazione di avvenuta nascita” nonché la “Dichiarazione di nascita” (art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 197; art. 30, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) atti correlati alla formazione dell’ “Atto di Nascita”, di cui egli (Disponente) se ne spossessa mediante il trust segregandovi tali finzioni, valendosi dell’affidatario curatore Trustee – Legale Rappresentante che funge da sottoscrittore mandatario, il quale assume l’obbligo di amministrare e rappresentare detti beni segregati in trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, ecc. come previsto dal Mandato / Accordo privato di trust. Una volta trasferito il diritto sui beni, si è soliti dire che il disponente “esce di scena”, non rivestendo più alcun ruolo all’interno del trust.

Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube o qui
[14] Finzioni giuridiche dette anche Funzioni giuridiche (Fictio iuris). Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Atto di Nascita attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie: 1) SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del nome e cognome), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni; 2) Persona FISICA (grafia del nome in alternato e del cognome in maiuscolo) di competenza della Procura della Repubblica, Ministero della Giustizia. Tutto ciò alla stregua delle tradizionali “finzioni pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale. L’astrazione – presunzione “finzione giuridica” tecnica evidente del Diritto, più vera del vero, è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi. La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigioniero come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’autore Yan Thomas – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui “conceptus pro iam nato habetur”.

CHI È VERAMENTE, L’INDIVIDUO, IN PUNTO DI DIRITTO?

È un essere umano titolare di Personalità Giuridica a cui sovente sono negati i diritti inalienabili sanciti in DUDU >>> goo.gl/Zt56BJ e in CEDU >>> goo.gl/9Buapv.

Ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte superiore alle leggi della Repubblica (ved. nota [15]) l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) trasformato in un’astrazione, una finzione giuridica per mezzo dell’atto di nascita istituito   strumentale al Sistema.

[15] L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
[Il video che segue è liberamente fruibile su YouTube qui]

TENTATIVO DI SINTESI

√ La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

√ De facto, detta autocertificazione realizza un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le Finzioni giuridiche o Fictio iuris) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate dal Trustee – Legale Rappresentante. La “segregazione dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola. I beni conferiti al fondo in trust, dunque, sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992. La caratteristica più rilevante del trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti  traslativi.

Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:

    1. che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
  1. di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.

AVVERTENZE

PER IL LETTORE POCO ESPERTO IN MATERIA
Il cittadino è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, aka, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale, ne risulta meccanicamente sottomesso. Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Niente di illegale!
    1. CHE COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI UN TRUST? I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un trust, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
    1. I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ IN ITALIA. Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del trust è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel trust al trustee proprio per rendere concreto l’effetto segregativo (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del trust, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.
    2. PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE quindi, un cittadino italiano può istituire un trust – rapporti giuridici istituiti da una persona – con atto tra vivi o mortis causa per disporre dei propri beni e porli sotto il controllo di un trustee nell’interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine specifico.
    3. CARATTERISTICHE
      a) i beni del trust costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee (cd. “segregazione del patrimonio del trust”);
      b) i beni del trust sono intestati al trustee;
      c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.
      In breve, con la creazione di un trust, il settlor o disponente si spoglia di alcuni suoi beni e li trasferisce al trustee, che ne diviene proprietario. Il trustee deve esercitare il diritto di proprietà di cui è investito, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo e non a proprio vantaggio, bensì nell’esclusivo interesse del beneficiario o dei beneficiari indicati nell’atto istitutivo del trust, ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Gli elementi distintivi di un trust sono quindi il trasferimento della piena titolarità del diritto di proprietà al trustee e la segregazione del patrimonio del trust.
    1. RICONOSCIUTA LA VALIDITÀ del “Trust Autodichiarato”. Vedi QUI.
    1. NOTA FISCALE TRUST AUTODICHIARATO. Vedi QUIQUI e QUI. Inoltre: tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016) (C.T.R. Campania sent. n. 4710 del 24.05.2017). Vedi QUI e QUI. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente.
  1. OBBLIGHI FISCALI
    Il “trust” nel Diritto positivo deve:
    – presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate), anche se trasparente;
    – acquisire un proprio codice fiscale;
    – ottenere la partita Iva laddove si eserciti un’attività d’impresa.
I dettami tributari del “trust” prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all’articolo 13 del Dpr 600/73. I “trust” che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all’attività svolta, il “trust” può essere anche soggetto all’Irap.
INOLTRE:
  • PIGNORAMENTO INVALIDO se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il Trust. Vedi QUI e QUI. Difatti, come detto, i beni posti in Trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente e del Trustee.  Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
    1. del Disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
    2. del Trustee;
    3. del/dei Beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.
      [Circa lo scopo del trust, oltre che un beneficiario diretto del reddito del trust, vi può anche essere una figura diversa quale beneficiaria finale dei beni che residuano al termine del trust].

* * *

La Legge di Jersey [(Trusts Jersey Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006)] si sostanzia nell’affidamento dei beni a un trustee (non necessariamente un terzo) affinché questo li amministri. Si noti che trustee ben può esserlo a pieno titolo lo stesso disponente poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato” in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente ovvero del trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il trust è istituito.

Buon trust a tutti.

Gavuglio, R. video (Genova)

AGGIORNAMENTO 27/01/2017

EVIDENZIO CHE (a chi occorresse): Il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici – destinati in favore di beneficiari – che fanno capo al trustee. Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell’interesse dei beneficiari del trust. Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2017, n. 2043.

AGGIORNAMENTO 03/09/2018

Trusts (Amendment No. 7) (Jersey) Law 2018

03/09/2018 | TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

Preparativi
Articolo

1 Interpretazione
2 Articolo 1 modificato
3 Articolo 9 modificato
4 Articolo 9 bis modificato
5 Articolo 29 sostituito
6 Articolo 30 modificato
7 Articolo 34 modificato
8 Articolo 38 modificato
9 Articolo 40 modificato
10 Articolo 43 modificato
11 Articolo 43 bis inserito
12 Articolo 47 modificato
13 Citazione e inizio

TRUST (EMENDAMENTO n. 7) (JERSEY) LEGGE 2018

UNA LEGGE per modificare ulteriormente la legge Trusts (Jersey) 1984.

Adottato dagli Stati 22 marzo 2018
Sanzionato dall’ordine di Sua Maestà in Consiglio, il           23 maggio 2018
Registrato dalla Royal Court il 1 ° giugno 2018
GLI STATI , soggetta alla sanzione della Sua Eccelente Maestà in Consiglio, hanno adottato la seguente Legge –

1        Interpretazione n
In questa legge “legge principale” significa la legge Trusts (Jersey) 1984[1] .
2        Articolo 1 modificato
All’articolo 1, paragrafo 1, della legge principale, dopo la definizione “minore” è inserita la seguente definizione:
“‘Ufficiale’ significa –
(a)      nel caso di una fondazione, un membro del consiglio della fondazione;
(b)      nel caso di una società in accomandita semplice, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership;
(c)      nel caso di società di capitali diverse da quelle menzionate ai sottoparagrafi (a) e (b), un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo della società;
(d)      nel caso di una società a responsabilità limitata, un partner;
(e)      nel caso di una società in accomandita semplice o di una società con personalità giuridica distinta, ad eccezione di una società a responsabilità limitata, un socio accomandatario o un socio accomandante che partecipa alla gestione della partnership; o
(f)       in ogni caso diverso da quelli menzionati nei sottoparagrafi (a), (b), (c), (d) ed (e), qualsiasi altra persona che pretende di agire in una delle capacità descritte in uno qualsiasi dei sottoparagrafi. (a), (b), (c), (d) ed (e); “.
3        Articolo 9 modificato
Nell’articolo 9 (2A) della legge principale, per la lettera (d) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(D)     non, nel determinare la capacità di una società o altra persona avente personalità giuridica, pregiudicare il riconoscimento della legge del suo luogo di costituzione o stabilimento, a seconda del caso;”.
4        Articolo 9 bis modificato
Nell’articolo 9A della legge principale –
(a)      al paragrafo (1) –
(i)       nella lettera (b) dopo la parola “qualsiasi” devono essere inserite le parole “o tutte”,
(ii)       dopo la parola “effetto” devono essere aggiunte le seguenti parole:
“E nel costruire i termini del trust, se il trust non è espresso come testamento o testamento o entrare in vigore dopo la morte del disponente, si presume che il trust abbia effetto immediato, salvo diversamente espresso “;
(b)      al paragrafo (2) –
(i)       per il sottoparagrafo (c) deve essere sostituito il seguente sottoparagrafo –
“(C)     di agire come, o dare indicazioni per la nomina o la rimozione di –
(i)       un funzionario di qualsiasi società, o
(ii)       un dirigente di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o qualsiasi altra società con personalità giuridica separata,
in cui il trust detiene un interesse indipendentemente dal fatto che tale interesse nella società o nel partenariato sia interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente detenuto dal trust; “,
(ii)       nella lettera (d) il termine “vincolante” è cancellato,
(iii)      alla lettera (e), dopo la parola “destra” devono essere inserite le parole “o chi agisce”;
(c)      dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:
“(3A) La prenotazione o la concessione da parte di un disponente di un trust di –
(a)      qualsiasi interesse beneficiario nella proprietà della fiducia; o
(b)      alcuni o tutti i poteri di cui al paragrafo (2),
non costituisce di per sé il disponente o la persona a cui è concesso il potere o l’interesse beneficiario, un fiduciario “.
5        Articolo 29 sostituito
Per l’articolo 29 della legge principale è sostituito il seguente articolo:
“29     Divulgazione
(1)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, i termini di un trust possono –
(a)      conferire a una persona il diritto di richiedere la divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust;
(b)      determinare l’estensione del diritto di qualsiasi persona alle informazioni o un documento relativo al trust; o
(c)      imporre a un trustee un obbligo di divulgare informazioni o un documento riguardante il trust a qualsiasi persona.
(2)      Soggetto ai termini del trust e a qualsiasi ordine del tribunale –
(a)      un beneficiario con il trust non essendo un ente di beneficenza;
(b)      un ente di beneficenza che viene indicato per nome nei termini del trust come beneficiario del trust; o
(c)      un esecutore,
può chiedere la divulgazione da parte del trustee di documenti che si riferiscono o formano parte dei conti del trust.
(3)      Soggetto a qualsiasi ordine del tribunale, un trustee può rifiutarsi di rispettare –
(a)      una richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust ai sensi del paragrafo (1) (a) o qualsiasi documento che si riferisce o fa parte dei conti del trust ai sensi del paragrafo (2); o
(b)      qualsiasi altra richiesta di divulgazione di informazioni o un documento relativo al trust,
se il trustee nell’esercizio della sua discrezione è soddisfatto che è nell’interesse di uno o più beneficiari, o dei beneficiari nel loro complesso, rifiutare la richiesta.
(4)      Nonostante i paragrafi (1), (2) e (3), fatti salvi i termini del trust e qualsiasi ordine del tribunale, un trustee non è tenuto a rivelare a qualsiasi persona informazioni o documenti che –
(a)      divulga le deliberazioni del fiduciario in merito al modo in cui il trustee ha esercitato un potere o discrezione o ha eseguito un dovere conferito o imposto al fiduciario;
(b)      divulga il motivo di ogni particolare esercizio di potere o discrezionalità o esecuzione di un dovere di cui al sottoparagrafo (a), o il materiale su cui tale ragione deve o potrebbe essere stata basata; o
(c) si      riferisce all’esercizio o al proposto esercizio di un potere o potere discrezionale, o alla prestazione o alla prestazione proposta di un dovere, di cui al sottoparagrafo (a).
(5)      Nonostante i termini del trust, su richiesta del trustee, di un esecutore, di un beneficiario o, con permesso del tribunale, di qualsiasi altra persona, il tribunale può emettere un ordine che ritenga opportuno determinare la misura in cui qualsiasi persona può richiedere o ricevere informazioni o un documento relativo al trust, in generale o in ogni caso specifico. “.
6        Articolo 30 modificato
L’articolo 30, paragrafo 11, della legge principale è abrogato.
7        Articolo 34 modificato
All’articolo 34 della legge principale –
(a)      al paragrafo (1), per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”;
(b)      per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) L’     articolo 43 A si applica quando un trustee si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee.”;
(c) il      paragrafo (2A) è abrogato;
(d)      al paragrafo (3) per le parole “si dimette, si ritira o viene rimosso” devono essere sostituite le parole “si dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee”.
8        Articolo 38 modificato
All’articolo 38 della legge principale –
a)      per i paragrafi (1) e (2) devono essere sostituiti i seguenti paragrafi:
“(1)     Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono essere diretti o autorizzati –
(a)      l’accumulazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust e la sua aggiunta al capitale; o
(b)      la conservazione, per qualsiasi periodo, di tutto o parte del reddito del trust nel suo carattere di reddito.
(2)      Fatto salvo l’articolo 15, i termini di un trust possono dirigere o autorizzare la distribuzione di tutto o parte del reddito del trust e mentre la fiducia continua a esistere e per tanto tempo e nella misura in cui –
(a)      il reddito del trust non è distribuito o richiesto per essere distribuito secondo i termini del trust;
(b)      non vi è fiducia nell’accumulare reddito e aggiungerlo al capitale, né nel mantenere introiti come carattere di reddito; e
(c)      non è esercitato il potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, né di conservare reddito nel suo carattere di reddito,
il reddito del trust deve essere mantenuto come carattere di reddito.
(2A)    Fatti salvi i termini del trust, mentre il trust continua ad esistere, non ci deve essere un periodo di tempo entro il quale un potere di accumulare reddito e di aggiungerlo al capitale, di conservare reddito nel suo carattere di reddito o di distribuire reddito deve essere esercitato. “;
(b)      al paragrafo (3) (A) dopo il termine “beneficiario” devono essere inserite le parole “e aggiungerle al capitale o conservarle nel suo carattere di reddito”;
(c)      al paragrafo (5), per la parola “parte” devono essere sostituite le parole “tutto o parte”;
(d)      al paragrafo (6), per le parole “Qualsiasi parte” deve essere sostituita la parola “Tutti”;
(e)      al paragrafo (7), per le parole “Nessuna parte del trust” deve essere sostituita la parola “Trust” e dopo la parola “deve” deve essere inserita la parola “not”.
9        Articolo 40 modificato
All’articolo 40 della legge principale, dopo il paragrafo (5) è inserito il seguente paragrafo:
“(6) In     deroga ai paragrafi (3) e (4), le mele di cui all’articolo 43A in cui un trust è revocato in tutto o in parte.”.
10      Articolo 43 modificato
All’articolo 43 della legge principale, per il paragrafo (2) deve essere sostituito il seguente paragrafo:
“(2) In     deroga al paragrafo (1), l’articolo 43A si applica alla cessazione di un trust.”.
11      Articolo 43 bis inserito
Dopo l’articolo 43 della legge principale, sono inseriti i seguenti titoli e articoli:
“Sicurezza

43A    Sicurezza
(1)      Un trustee –
(a)      chi –
(i) si       dimette, si ritira, viene rimosso o cessa di essere un trustee, o
(ii)       distribuisce la proprietà di fiducia; o
(b)      di un trust che è stato risolto o revocato in tutto o in parte,
può, prima di distribuire o cedere proprietà fiduciarie, a seconda del caso, richiedere di fornire una ragionevole sicurezza per le passività, esistenti, future, contingenti o di altro tipo.
(2)      Laddove la sicurezza richiesta per essere fornita ai sensi del paragrafo (1) sia sotto forma di indennità, l’indennità può essere fornita in relazione a:
(a)      il trustee o una persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee;
(b)      uno o tutti i presenti, futuri o ex funzionari e dipendenti del fiduciario o della persona impegnata nella gestione o amministrazione del trust per conto del trustee; e
(c)      i rispettivi successori, eredi, rappresentanti personali o beni delle persone di cui alle lettere (a) e (b),
e qualsiasi persona nei confronti della quale l’indennità è fornita ai sensi del presente paragrafo può far valere i termini dell’indennità in modo autonomo (indipendentemente dal fatto che siano parti del contratto o di altri accordi che prevedono l’indennità).
(3)      Se un’indennità cui si riferisce il paragrafo (2) è prorogata o rinnovata da un contratto o da un altro accordo e tale contratto o altro accordo prevede un’indennità nei confronti di una delle persone di cui al paragrafo (2), tale persona può far valere i termini del risarcimento di per sé (indipendentemente dal fatto che siano o meno parti di quel contratto o altro accordo ) “.
12      Articolo 47 modificato
All’articolo 47 della legge principale –
a)      dopo il paragrafo 1, lettera b), sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
“(Ba)   qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che nonostante uno sforzo ragionevole per trovare tale persona, la persona non può essere trovata;
(bb)     qualsiasi persona, se il tribunale è convinto che la persona rientra in una classe di beneficiari e che a causa del numero di persone che rientrano in tale classe, è irragionevole per la persona da contattare; “;
(b)      al paragrafo (2), per le parole “o (c)” devono essere sostituite le parole “, (ba), (bb) o (c)”.
13      Citazione e inizio
Questa legge può essere citata come Legge sui trust (emendamento n. 7) (Jersey) 2018 e entrerà in vigore 7 giorni dopo la registrazione.


http://www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-che-si-amministra-solo-cos-ho-stessi-diritti-dei-1528463.html

L’intento di questi pixel è quello di migliorare il benessere collettivo. Su questa materia in Italia esistono molti studiosi e ricercatori, anche in aspro conflitto tra loro, costoro provengono da un obsoleto gruppo di studio (Popolo Unico) fondato nel 2015 ove si distillava dagli Stati Uniti la primitiva ideologia OPPT. Semplificando al massimo, l’utilità della LR non è quella di disporne per singole occorrenze alla stregua della patente di guida o del passaporto ecc. bensì è quella di aiutarci a capire chi siamo giuridicamente dinanzi allo Stato e quali diritti inalienabili debbano esserci ripristinati. La ricognizione e l’apprendimento delle norme sui Diritti umani è pre-condizione necessaria alla migliore comprensione di questi temi.

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