● Cos’è il Trust?


La figura del Trust è un’immensa novità nel panorama giuridico italiano come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano (il cd. ceppo Romano-germanico ). In Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, non da ieri, quindi. Questa legge altro non è che la ratifica “sic et simpliciter” della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al Trust avvenuta il 1°luglio 1985.

Il Trust, tuttavia, è un istituto giuridico che viene applicato nei paesi di common law (Inghilterra prima fra tutti) già da oltre cinque secoli. Ma allora perché una figura così importante altrove ci ha messo tanto tempo prima di entrare ufficialmente nel nostro ordinamento e, comunque, ce ne metterà ancora molto per entrare nella prassi privatistica del nostro Paese? La risposta è semplice. I due grandi sistemi civili (common law e civil law) sono profondamente diversi fra loro e i presupposti per l’applicabilità o meno degli istituti tipici dell’uno all’interno dell’altro sono diversi fin dalle più profonde radici.

Infatti il nostro civil law, ad esempio, basa il concetto di proprietà come un monolito inscalfibile ed assoluto,  lo si può frazionare – sulla carta – ma alla fine, magari dopo decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è assoluto. Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma “il proprietario” c’è sempre, una persona o un’entità è sempre individuabile ed individuato. Potremmo definirlo come un cane legato ad uno di quei guinzagli che si accorciano e allungano a piacere, basta premere un pulsante e il cane, volente o nolente, torna vicino al suo padrone.

Così non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario dei beni… Esiste la figura del bene (mobile, immobile o quant’altro) di colui che lo cede in gestione, di colui che lo gestisce, e di colui che trae i benefici della gestione.

Le figure sono in genere tre (ma possono essere anche meno o più, a seconda della giurisdizione che regola il trust).

Il primo è il cd. Settlor, o meglio, il disponente. Questa persona è quello che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto al Trust. Questi nomina una persona (o entità) terza cd. Trustee (gestore) il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistare altri beni, può affittarli, insomma può fare (sempre ufficialmente) di tutto senza che il disponente possa dire A sugli atti che il gestore compie. Ma il bello è che il gestore non è neanche lui proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. Terza figura è quella del (o dei ) cd. Beneficiary (beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici della gestione del trustee, si può dire che campa di rendita.

A questo punto giova un esempio pratico:il disponente cede in Trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato, e nomina altresì come beneficiaria la moglie. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l’appartamento conviene affittarlo;L’affitto, quando percepito, viene versato alla moglie beneficiaria.Chiaramente la somma viene decurtata delle spese e delle tasse che l’appartamento richiede e queste possono essere, e in genere è così, addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo. 
In altre parole, il bene ceduto in Trust non è di nessuno, è un bene che “galleggia” senza essere attraccato in nessun porto.

Altro esempio: viene conferita in Trust una somma di denaro, il trustee quei soldi può investirli in un fondo comune, può comprarci immobili, automobili, noccioline, può acquistare direttamente partecipazioni societarie essendo il gestore di “un qualcosa” (Trust) che può nominare membri di consigli di amministrazione ecc. ecc.

Prima obiezione (fra le tante) che vengono mosse da chi è ancorato saldamente al nostro ordinamento romanistico: “ma se io trasferisco i miei beni al Trust, come faccio a controllare il Trustee affinché non faccia stupidaggini con quello che prima era mio?” Domanda legittima e pregnante. Ecco che entrano in gioco una serie di accorgimenti pratici.

  1. il disponente può nominare uno o più cd. Protector (controllori) i quali hanno il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama “la diligenza del buon padre di famiglia”, ma attenzione, questo non può avere un potere di veto così forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti;
  2. Il disponente, in genere, parallelamente all’atto che istituisce il Trust, consegna al gestore una cd. letter of wishes (lettera dei desideri), la quale ufficialmente non può esistere e non esiste, ma c’è, dove il disponente “invita” il trustee a gestire secondo certe direttive ivi indicate;
  3. la tutela giurisdizionale. Il Trustee è comunque obbligato a gestire i beni secondo il criterio del buon padre di famiglia, quindi se il disponente, il beneficiario o il controllore si accorgono che il gestore non segue certi canoni e obbiettivamente guida i beni verso una direzione di sicuro disfacimento degli stessi, possono ricorrere al giudice affinché questo “torni sulla retta via” tramite i poteri affidati dalla legge ai giudici e, contestualmente, condanni il gestore al risarcimento dei danni prodotti dalla sua malagestio.

In genere, però, se un gestore vuole fare il furbo può farlo, ma non di più o di meno di un promotore finanziario, un assicuratore o un commercialista che per lavoro maneggia i nostri soldi. Il problema è quindi di fiducia nei confronti del gestore che deve essere persona (o entità) seria e professionale.

Per concludere, distinguiamo il cd. Trust interno dal Trust estero

Il primo è costituito in Italia, anche se regolato da una legge che il disponente può scegliere (legge inglese o piuttosto quella delle Bahamas, British Virgin Islands, Panama o altra giurisdizione estera).

Il secondo è costituito all’estero, anche se comprendente beni siti in Italia.

In un’ottica di Tax optimization il Trust estero è preferibile in quanto in Italia la legislazione fiscale è molto severa e capillare.

I trust interni possono essere usati sia a fini ereditari sia a fini di assets allocation and managment sfruttando la non titolarità dei beni in capo ad alcuno. Può essere comodo per evitare incursioni di creditori o curatori fallimentari, il tutto, naturalmente, deve essere conforme a quanto prescrivono le leggi in materia.

Il trust è come un vestito di alta sartoria, non ce ne è uno uguale all’altro, ognuno deve e può legittimamente essere fatto su misura, in funzione delle occasioni per cui s’intende sfruttarlo.

Più info qui >>> https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2017/06/19/trust-apro-e-chiudo-una-parentesi-nel-diritto-positivo/

IL TRUST, APPLICAZIONI PRATICHE

Trust e individuo/famiglia
• BLIND TRUST: per risolvere il problema del conflitto di interesse
potenziale in capo a soggetti con patrimonio e che assumono cariche
pubbliche.
Settlor =Beneficiario – Assoluta indipendenza del trustee – Durata
legata alla scadenza del mandato – Comitato di sorveglianza

• TRUST TESTAMENTARIO: il trustee può assolvere agli stessi
obblighi dell’esecutore testamentario con maggiore libertà (no vincoli
durata 1+1, libertà di vendere i beni, volontà defunto e non eredi).

• TRUST E MATRIMONIO: per regolare i rapporti patrimoniali trai
coniugi (patti prematrimoniali, separazione dei beni, fondo
patrimoniale) e situazioni di crisi matrimoniale

Fondo patrimoniale: trasferimento da parte di un coniuge o dei 2
coniugi di alcuni beni ad un fondo per soddisfare i bisogni della
famiglia (167-171 C.C.). Costituzione con atto pubblico e
amministrazione del fondo in comunione legale con vincoli su alcuni
atti dispositivi (specie in presenza di minori).

Elementi comuni:
 effetto segregativo,
 negozio giuridico unilaterale,
 oggetto non sono i beni ma il vincolo di destinazione sui diritti

Elementi differenzianti:
 non solo coniugi,
 anche beni per i quali non è prevista pubblicità (immobili, mobili
registrati, titoli di credito nominativi),
 durata non limitata al matrimonio o all’età dei figli,
 segregazione per l’eccedenza dei bisogni familiari,
 minori oneri di forma e pubblicità,
 non contitolarità dei diritti,
 maggiore flessibilità amministrativa,
 no autorizzazione giudice per alienazione beni se figli minori,
 esecuzione sui frutti e sui beni da parte dei creditori per obbligazioni
assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia,
 vincolo coniugale labile,
 spesso mancato raggiungimento obiettivo.

• TRUST E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (APT – Asset protection
trust)

Proteggere il proprio patrimonio dai creditori futuri su affari ancora da
realizzare.

Il disponente, al momento della costituzione del trust, deve essere
solvibile nei confronti dei creditori esistenti.

L’azione revocatoria ordinaria (2901 C.C.) prevede l’eventus damni
(idoneità dell’atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore) e la
consilium fraudis (il creditore deve provare il consilium fraudis del
debitore)

Spendthrift trust: vincolo di impignorabilità del credito del
beneficiario.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20254 del 19/11/2012

• TRUST E PROTEZIONE SOGGETTI DEBOLI:

per garantire l’assistenza a soggetti deboli in caso non possano essere
assistiti direttamente dai familiari. Solitamente si individua un protector
che controlli l’operato del trustee e l’eventuale residuo al termine della
vita del disabile può venire assegnato ad altri familiari o a enti benefici.
Vantaggi rispetto all’amministratore di sostegno L.6/2004.
Trust collettivo nell’interesse dei beneficiari mediante comparti.

• TRUST E TUTELA ANIMALI DOMESTICI:

trust di scopo per garantire l’assistenza ad animali domestici a cui si è
particolarmente affezionati in caso di morte del proprietario. Honorary
trust (beneficiari vigilano su trustee) Statutory Pet Trust (protector che
controlla il trustee ma fondo non eccessivo) Traditional Legal Trust
(benficiario curatore e trustee controllore).

• TRUST E MANTENIMENTO MONUMENTO SEPOLCRALE O
CELEBRAZIONE DI MESSE:
per garantire post morte il mantenimento e la conservazione delle
tombe o per garantire la celebrazione di messe (in Italia per esempio
un lascito alla Chiesa cattolica vincolato alla celebrazione di una messa
perpetua in realtà dura al massimo 14 anni decorsi i quali la Chiesa non
ha più obblighi)

• TRUST PER LA GESTIONE DI OPERE D’ARTE
per mantenere l’unitarietà della collezione di opere d’arte
provenienti da differenti soggetti o per evitare la loro suddivisioni a
seguito di morte del proprietario. Differenza con fondazione.

STRUMENTI ALTERNATIVI

• PATTI DI FAMIGLIA
• SOCIETA’ SEMPLICI
• SOCIETA’ HOLDING
• FONDO PATRIMONIALE FAMILIARE

NESSUNO DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI MENZIONATI, TUTTAVIA, PRESENTA LA
MEDESIME CARATTERISTICHE E PERMETTE LA STESSA FLESSIBILITA’ DEL TRUST!

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