● Euro, prima e dopo

Quando ci si domanda se e’ possibile per l’Italia fermare l’incredibile declino, occorrerebbe valutare quanto segue:

1) RIMUOVERE IL “VINCOLO ESTERNO”
Nel breve-medio periodo condizione necessaria ma non sufficiente per una ripresa e’ unicamente quella di un “cambio di sistema nel rapporto con l’estero”, ergo uscire da Euro e svalutare (qualsiasi altra azione, anche la piu’ condivisibile riforma, non puo’ matematicamente avere effetti nel breve-medio periodo per cambiarne la traiettoria; ma l’uscita dall’euro non garantisce sul medio-lungo periodo una crescita stabile), tornando ad una piena sovranita’ monetaria e valutaria.
È dimostrato nella simulazione >>> https://goo.gl/8CoZgR che conferma i Nove studi e rapporti a confronto sul break-up dell’Euro >>> https://goo.gl/KEoamX
dove si illustrano:
l’Analisi della Svalutazione del 1992-1995 >>> https://goo.gl/bvxyCh
Le tesi della Thatcher >>> https://goo.gl/eBd3as
Le tesi di George Dorgan (UBS-Reuter)>>> https://goo.gl/abzeWg
Le tesi di Bolkestein >>> https://goo.gl/L3qCr3
Le tesi di Kaldor >>> https://goo.gl/U7a2bx
Le tesi di ben 7 nobel >>> https://goo.gl/J4GDod
In conclusione, per gli euro-fanatici, qui è reperibile un Manuale che spiega le ragioni per cui ci conviene uscire >>> https://goo.gl/ZiQYno

2) RIMUOVERE I “VINCOLI INTERNI”
Nel medio-lungo periodo condizione necessaria ma non Sufficiente per mantenere tale ripresa è unicamente quella di procedere rapidamente ad un “Cambio di sistema interno“, ergo, “Ridurre il peso della Tassazione” che per chi paga è insostenibile, nonché il blocco burocratico, “ristrutturare la Spesa Pubblica” efficientando gran parte della spesa corrente, riducendo una serie di voci, e nel contempo aumentando la spesa per Investimenti, per Ricerca e Sviluppo, e quella di protezione sociale e di supporto alle famiglie (all’epoca avevamo fatto un grosso lavoro a riguardo, evidenziando le storture della spesa pubblica, che trovansi qui >>> https://scenarieconomici.it/manovra-shock-da-150…/

3) RENDERE SOSTENIBILE LA NOSTRA DEMOGRAFIA
NEL LUNGHISSIMO PERIODO, quanto sopra non serve a niente, se non si fa una politica demografica decente e per tempo; una nazione che procede con un tasso di fecondità di 1,3 figli per donna da oltre 2 decenni, se continuerà con questi numeri, e senza una politica di immigrazione intelligente (che miri all’ingresso di forza lavoro nei momenti di sola espansione, in particolare di persone “integrabili“), avrà tra qualche lustro un profilo demografico insostenibile, con una popolazione anziana predominante, che comporta “costi” (sociali, previdenziali, sanitari) semplicemente insostenibili per la popolazione in età lavorativa.
Le misure da prendere sono semplici, ed adottate con successo dalla Francia (“reddito familiare”, “asili nido”, etc), ed ineludibili. Chi non affronta la questione demografica, semplicemente è privo di visione di lungo periodo e non ha dimestichezza con la “matematica”: i numeri sono inesorabili.
Altre strade semplicemente non esistono.
Ah, dimenticavo, questo è il “conto” >>> https://goo.gl/5LkJ69

CONCLUDENDO: EURO PRIMA E DOPO, TI DICE NIENTE? https://t.co/lZ2QmDflsZ

● Domanda al signor Benetton

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LETTERA APERTA di Adolfo Perez Esquival (attivista pacifista argentino) a Luciano Benetton

 

 

 

 

 

Riceva il mio saluto di Pace e Bene.

Le scrivo questa lettera, che spero legga attentamente, tra lo stupore e il dolore di sapere che Lei, un imprenditore di fama internazionale, si è avvalso del denaro e della complicità di un giudice senza scrupoli per togliere la terra ai fratelli Mapuche, nella provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina. Vorrei ricordarle che Mapuche significa Uomo della Terra e che esiste una comunione profonda tra la nostra Pachamama, la Madre Terra e i suoi figli… Tra le braccia di Pachamama ci sono le generazioni che vissero e che riposano nei tempi della memoria.

Deve sapere che quando si toglie la terra ai popoli nativi li si condanna a morte, li si riduce alla miseria e all’oblio. Ma deve anche sapere che ci sono sempre dei ribelli che non zoppicano di fronte alle avversità e lottano per i loro diritti e la loro dignità come persone e come popolo. Continueranno a reclamare i loro diritti sulle terre perché sono i legittimi proprietari, di generazione in generazione, sebbene non siano in possesso dei documenti necessari per un sistema ingiusto che li affida a coloro che hanno denaro… È difficile capire quello che dico se non si sa ascoltare il silenzio, se non si è in grado di recepire la sua voce e l’Armonia dell’Universo che è una delle cose più semplici della vita.

Qualcosa che il denaro non potrà mai comperare.

Quando giunsero i conquistatori, gli “huincas” (i bianchi), massacrarono migliaia di popoli perpetrando etnocidio per appropriarsi della loro ricchezza e rubando loro terra e vita.

Purtroppo questo saccheggio continua fino a oggi.

Signor Benetton, Lei ha comprato 90 mila ettari di terra in Patagonia per accrescere la sua ricchezza e potere e si muove con la stessa mentalità dei Conquistadores; non ha bisogno di armi per raggiungere i suoi obiettivi ma uccide, con la stessa forma, usando il denaro. Vorrei ricordarle che non sempre ciò che è legale è giusto, e non sempre quello che è giusto è legale. Vorrei dirle che Lei ha tolto, con la complicità di un giudice ingiusto, 385 ettari di terra, con l’arma del denaro, a un’umile famiglia Mapuche con una dignità, un cuore, una vita; loro sono Atilio Curianco e Rosa Nahuelquir proprietari legittimi da sempre, per nascita e per diritto dei loro padri.

Vorrei farle una domanda, signor Benetton: CHI HA COMPRATO LA TERRA A DIO?

Lei sa che la sua fabbrica dagli abitanti del luogo è chiamata “la gabbia”, cinta con filo di ferro, che ha rinchiuso i venti, le nubi, le stelle, il sole e la luna. È scomparsa la vita perché tutto si riduce al mero valore economico e non all’Armonia con la Madre Terra.

Lei si sta comportando come i signori feudali che alzavano muri di oppressione e di potere dei loro latifondi.

A Treviso, quel bel paese nel nord Italia, dove Lei ha il centro delle sue attività, non so quello che pensano i cittadini e le cittadine riguardo alle sue azioni. Spero che reagiscano con senso critico e pretendano che Lei agisca con dignità e restituisca questi 385 ettari ai legittimi proprietari.

Sarebbe un gesto di grandezza morale e le assicuro che riceverebbe molto di più che la Terra: la grande ricchezza dell’amicizia che il denaro non potrà mai comprare.

Le chiedo, signor Benetton, che viaggi in Patagonia e che incontri i fratelli Mapuche e che divida con loro il silenzio, gli sguardi e le stelle. Credo che il luogo che con la sua presenza chiamano “La gabbia”, verrebbe chiamata “l’Amico” e la gente di Treviso sarebbe onorata di avere nel suo paese una persona con il cuore aperto alla comprensione e alla solidarietà. La decisione è sua. Se decide di restituire la terra ai fratelli Mapuche mi impegno ad accompagnarla e dividere con Lei e ascoltare la voce del silenzio e del cuore. Tutti siamo di passaggio nella vita, quando arriviamo siamo in realtà in partenza e non possiamo portare niente con noi. Possiamo lasciare al nostro passare le mani piene di speranza per costruire un mondo più giusto e fraterno per tutti.

Che la Pace e il Bene la illuminino e le permettano di trovare il coraggio per correggere i suoi errori.

Adolfo Perez Esquivel


PER FAVORE RECATI QUI >>> https://mapucheit.wordpress.com/2017/05/17/united-colors-of-benetton-rosso-sangue-mapuche/

IN ITALIA

IL 90% DELLE AZIONI DI ATLANTIA SONO IN MANO A BENETTON E FONDI E BANCHE ESTERE

Gli italiani hanno pagato il pedaggio al casello per 20 anni a Blackrock, HSBC, Singapore e decine di mega fondi e banche estere. Quando paghi al casello i soldi vanno a Singapore (oltre che Benetton).

Giovanni Zibordi‏ @gzibordi 20 agosto 2018

AUTOSTRADE PER L’ITALIA, A PROPOSITO DI NAZIONALIZZAZIONE
I moribondi piddini, Chicco Testa in primis (deputato per due legislature con PCI e PDS che poi ha ricoperto incarichi prestigiosi presso Enel, Acea, Wind, Cnel, Metro di Roma e con i Rotschild, ecc.) e altri lo sostengono per davvero.
E poi ci chiediamo perché l’Italia è in queste condizioni.

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● Diritti umani: spettano a tutti, anche a te e me

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Sono diritti universali ed irrinuciabili. I diritti umani sono una categoria di diritti che spessissimo è citata ed utilizzata, perfino impropriamente, senza averne compreso appieno il profondo significato. È l’insieme di diritti, disposizioni di legge e libertà fondamentali che spettano all’individuo solo per il fatto di esistere. Riguardano tutti, ma proprio tutti, anche te e me. Semplice, no?

Costituiscono un patrimonio non alienabile, non trasferibile, di ogni uomo, avendo ad oggetto diritti e libertà che permettono alla persona di esprimersi e svilupparsi al pieno delle proprie potenzialità, in una prospettiva di libertà e possibilità di realizzazione personale non ostacolata da non consentite e restrittive limitazioni.

Il riconoscimento di tali diritti permette quindi all’uomo, inteso in generale quale individuo – senza distinzioni di etnia, sesso, età, religione o orientamento sessuale – di poter condurre una esistenza dignitosa e libera, sviluppando armonicamente la propria personalità e le proprie aspirazioni, nel rispetto degli altri e degli ordinamenti giuridici nei quali si muove.

I diritti umani, in linea di principio, sono dotati delle maggiori garanzie di tutela da parte del sistema giuridico, nazionale ed internazionale, in quanto diritti universali, e sono diritti naturali, cioè riconosciuti a tutti dalla nascita, senza che debbano essere acquistati o ricevuti da chicchessia: i diritti umani non sono forse quei diritti che l’uomo ha per il solo fatto della sua umanità? E, se è così, allora non si può negare che siano diritti naturali a tutti gli effetti. La loro universalità, vale a dire il fatto che siano riconosciuti a tutti, comporta che siano diritti fondamentali, non trasmissibili ad altri né cedibili, e dunque irrinunciabili, nonché indivisibili (cioè non separabili).

L’esemplificazione dei diritti umani è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato quale «ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».

 

I diritti umani: quali sono

I diritti umani includono i diritti di natura civile e politica, quelli di natura economica, sociale e culturale, e da ultimo i diritti di terza generazione, che annoverano i diritti di solidarietà ed autodeterminazione dei popoli.

Volendo esemplificare alcuni di quelli elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, senza pretendere di volerli citare tutti (specialmente per il fatto che la loro esistenza non è legata ad un numero chiuso, ben potendosi riconoscere ulteriori diritti e libertà fondamentali), sono ricompresi nella categoria dei diritti umani i seguenti diritti e libertà:

  • diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, con divieto dello stato di schiavitù, servitù o di tortura;
  • diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica;
  • diritto ad una eguale tutela da parte della legge e ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali;
  • libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e diritto ad una cittadinanza;
  • diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;
  • diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di opinione e di espressione;
  • diritto di proprietà;
  • libertà di riunione e di associazione pacifica;
  • diritto all’istruzione, alla sicurezza sociale ed al lavoro (comprensivo del diritto al riposo ed allo svago);
  • diritto di partecipare al governo del proprio paese, nonchè diritto di accedere – in condizioni di eguaglianza – ai pubblici impieghi del proprio paese;
  • diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di poter partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale, con efficacissima formulazione, contiene una norma che, aldilà delle definizioni di legge, è un vero e proprio proclama: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

 

I diritti umani: C.E.D.U. – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Nonostante l’immenso valore sociale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, tale atto non ha valore di legge, per cui il suo non essere vincolante per gli stati ha comportato che successivamente fosse necessario garantire la protezione dei diritti umani attraverso apposite normative sovranazionali, volte a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo.

In Europa è stata emanata a Nizza, nel 2000, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), che comprende e riconosce la protezione di numerosi diritti umani, fra i quali quelli alla

  • dignità umana ed alla vita,
  • all’integrità della persona (con divieto di tortura, di schiavitù e di pene o trattamenti inumani o degradanti),
  • i diritti alla libertà,
  • sicurezza,
  • rispetto della vita familiare e privata
  • nonché le libertà fondamentali, quali la libertà di pensiero, di espressione, di riunione ed associazione, di religione.

Per garantire il rispetto dei diritti umani ed assicurare che venga fatta giustizia nelle ipotesi di loro violazione, è stata istituita apposita corte a Strasburgo, chiamata a risolvere specificatamente i casi di violazione dei diritti umani sottoposti alla sua attenzione.

 

Per potersi rivolgere alla Corte E.D.U.

tuttavia, è necessario aver cercato di ottenere tutela per la propria situazione giuridica presso le corti del proprio stato europeo di appartenenza: soltanto dopo aver ricorso alla tutela giurisdizionale nel proprio paese infatti, e non aver ottenuto il riconoscimento di quanto chiesto, sarà possibile presentare ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo.

Scarica il ricorso alla CEDU (file Pdf)

 

 

La D.U.D.U. commentata dal Prof. Antonio Papisca >>> 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-prof-antonio-papisca/3

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● Dicono: “Dobbiamo tagliare il debito” significa “⚠️devi tagliare il tuo conto corrente!”

LA COSA INTERESSANTE È QUESTA: IL DEBITO PUBBLICO È IL DENARO CHE PERMETTE AI CITTADINI DI AVERE CASE, MACCHINE, VESTITI, CIBO, ECC. TU AS COMPRIS?

[Vecchio titolone sempre valido...]

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In Spagna, sono andati avanti per più di un anno senza formare il governo e nessuno ha rotto il cazzo, in Germania sono ormai mesi, tre, quattro, che non c’è governo e nessuno dice nulla, in Italia sono passati ormai cinque giorni e tutti, ma proprio tutti, rompono i coglioni con la necessità di fare un governo “presto”.
Ora, se nessuno ha chiesto di fare “presto” alla Spagna, alla Germania, cos’è questa roba del “fare presto”?
E’ “presto” detto: vogliono i soldi, i nostri soldi.
E’ solo ansia, paura!
Manteniamo i ricchi, quelli che votano la sinistra, quelli che “il lavoro è per gli schiavi”, la rendita sociale è un atto dovuto, per questi.
Lo sfruttamento dei deboli, il “plusvalore” di Marx è passato da essere disvalore a valore.
Il ruolo sociale della sinistra è quello di difesa dei ricchi, dei parassiti, della rendita di posizione.
Come fa la gente a non capirlo?
Dalema con la barca, Veltroni con la pensione di 6000 euro al mese, Renzi con i contributi pagati dal Comune di Firenze, Boschi col tesoretto rubato ai correntisti di Banca Etruria e difeso dai giudici, come per Zonin, che a fronte del furto di un paio di miliardi ai correntisti di Veneto Banca  è stato condannato a restituire poco più di trecentomila euro, dal magistrato…
Napolitano, Bersani, Boldrini, Grasso, Scalfari, De Benedetti, la Rai, La7, Canale5,, Sky Tv, la Confindustria…
Tutti questi sono in ansia… “fare presto”… vogliamo che ci “mantenete”, coi vostri sacrifici, col sudore della vostra fronte.
“Ahhh che sofferenza…  Mica vorrete che andiamo a lavorare, noi siamo diversi da voi, non possiamo rinunciare alle gioie della vita a cui siamo abituati. “Fate presto”, vogliamo tornare alle nostre gioie!”
Ecco, sono in ansia.
Ogni volta che c’è una elezione, loro sono in ansia, per questo ci fanno votare il meno possibile, per questo non ci raccontano nulla dei Trattati che firmano, per questo lo strumento referendario non può essere propositivo ma solo consultivo, per questo i governi tecnici, i governi di scopo, i governi del Presidente, i governi di coalizione, di unità nazionale…
Ragazzi, sono in ansia per i loro “pasti gratis”…
I soldi…. vogliono i nostri soldi.
Ogni volta cosi, usano l’arma del linguaggio che hanno costruito, i vocaboli che usano hanno solo lo scopo di spaventarvi.
Abbiamo degli impegni nei confronti dei mercati, abbiamo il debito pubblico…
Ve l’ho spiegato in tutte le salse: il debito pubblico è la ricchezza dei cittadini, i vostri risparmi.
Come fate a credergli?
E’ solo una questione contabile.
Una comunità decide di costituirsi come uno stato. La prima cosa che fa è stabilire le terre che sono di proprietà, questi sono i confini dello stato.
In quel territorio, c’è bisogno di strade, ferrovie , porti, ospedali, scuole, caserme, telefonia, tribunali etc etc…
Per costruire tutte queste infrastrutture, ci vogliono i soldi.
Come si fa? E’ semplice, la comunità stabilisce cosa sia denaro all’interno di quei confini.
Se il denaro è fatto in forma di banconota, esso viene creato dal nulla, stampando le banconote necessarie per iniziare quelle opere.
A questo punto inizi a dare quelle banconote, create dal nulla, a chi costruisce le strade, gli ospedali, le ferrovie … etc..
Essendo queste banconote “denaro” della comunità, l’intera comunità accetta di effettuare ogni transazione in cambio di quel denaro.
Ovviamente i risparmi dei cittadini della comunità sono costituiti da quel “denaro”.
Sui conti correnti in banca il valore è dato o espresso in quel denaro.
Contabilmente come è?
Semplice, la comunità nel suo insieme ha creato centomila banconote che prima erano nella stanza della fotocopiatrice, adesso invece non ci sono più, sono finite nel portafogli di tutta la gente della comunità.
Risultato? La comunità nel suo insieme, ha un debito verso sè stessa di centomila banconote.
Nel frattempo però, sono comparse strade, ponti, ferrovie etc etc…
Prima non c’erano e sono quindi “patrimonio della comunità”.
Altro che privatizzare!!
Quando ti dicono che “Dobbiamo tagliare il debito”, significa che devi tagliare il tuo conto corrente!
La cosa interessante è questa: il debito pubblico è il denaro che permette ai cittadini di avere case, macchine, vestiti, cibo etc etc
Senza che la comunità effettui quella operazione di fotocopiare e creare banconote, nessuna strada, nessuna casa, niente di niente.
Il denaro è “effetto”, non causa.
La causa è preesistente, e scaturisce dalla comprensione del mezzo più idoneo a favorire lo sviluppo e realizzazione di un intento condiviso.
Quindi il denaro è la misura dell’intelligenza impiegata nella realizzazione di un “intento condiviso”.
A chi appartiene il denaro all’atto di emissione? Alla intelligenza della comunità nell’ operazione di realizzazione di quell’intento condiviso. Oggi ci sono due tipi di denaro, quindi due tipi di intento, condivisi da due parti di una comunità, quella di chi vuole vivere alle spalle degli altri e quella che subisce questo intento.
Per mantenere questi parassiti, la parte della comunità composta dai “mantenitori” deve venire costantemente ingannata, instupidita, resa meno intelligente, attraverso parole che cambino la percezione delle cose.
La parola “debito”, usata in economia, non ha alcun significato. leggete un libro che si intitola “debito, i primi 5000 anni” di david Graeber…
Il “debito pubblico” è quello che ho spiegato sopra: il denaro che usiamo e che ci ha permesso di fare strade, ponti, ospedali, ferrovie….
Viene creato dal nulla e viene creato prima…
Se prima non lo stampi, non nasce da sè.
Questi del “fate presto”, lo sanno, siete voi che non lo sapete…

Franco Remondina qui >>> https://dodicesima.com/

● Fotte una minchia* dei Diritti Umani [*lic. poetica]

[News dalla vetta del mondo, da Washington D.C. via P. Barnard]

Che i media siano controllati e che si auto-censurino per salvarsi il sedere, lo sa anche un cacciavite. Ma che due notizie bomba sul Presidente della nazione più potente del mondo, e accessibili a tutti, possano lo stesso per un ordine di scuderia scomparire nel nulla sui maggiori media occidentali, no, questo non lo credevo. Attenti, forse avete letto in fretta: nei Pentagon Papers, nel Watergate, nell’Iran-Contras, nell’Iraq-gate, i fatti erano occulti. Nei due casi che racconto qui, no, sono pubblici e accessibili da una pensionatariguardano l’uomo più potente del pianeta, eppure sono stati ‘suicidati’ e sepolti da tutti i grandi media con un accordo e con una sincronia scioccanti. Davvero, io mi devo arrendere ai ‘complottisti’ e dire: i media non esistono più.

ECCO LE STORIE

Il Presidente Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra ben noti all’interno dello Stato americano (e di ogni altro Stato): cioè il raggruppamento dei Servizi Segreti da una parte – che comprendono CIA, NSA, NGA, FBI e che va sotto il nome di ‘Shadow Government’; e le maggiori Corporations coi loro lobbysti che foraggiano il Congresso, dall’altra – ovvero Big Oil, Big Pharma, Big Banks, Big Media, Arms Industry, Silicon Valley, che passano sotto il nome di ‘Deep State’*

(Nota per i lettori: chiunque neghi l’esistenza e i poteri di questi apparati con la parola “complottismo”, non ha mai letto una pagina del NYTimes, del Washington Post o sentito di P2 e Stragismo in Italia. Quindi è un cretino)

In USA i Poteri non si attaccano mai per rispetto della legge, non siamo bambini, quindi il motivo dei sopraccitati attacchi è ovvio (e noto): questo Presidente è incontrollabile, e forse anche mentalmente instabile, ma così facendo e così essendo, egli ha devastato la sacra tradizione di almeno 70 anni di presidenze americane, dove le politiche reali furono sempre influenzate o truccate da ‘Shadow Government’ e ‘Deep State’, fino alla presidenza Obama inclusa. Trump va quindi abbattuto.

Ma quest’uomo è molto meno fesso di ciò che appare. O forse è meglio dire: si è circondato di alcuni dei più brillanti ‘Rasputin’ di tutta la Storia moderna. Trump ha quindi contrattaccato coi due numeri scritti nel titolo: 13818 – 82 FR 60839. Si riferiscono rispettivamente al N. del Presidential Executive Order del 20 dicembre 2017, e al N. di protocollo del medesimo presso il U.S. Government Publishing Office. La mossa è stata ‘nucleare’, ma talmente tanto che quegli apparati di Potere, ripeto ‘Shadow Government’ e ‘Deep State’, faticano a riprendersi. Chiarisco e aggiungo con ordine, perché la storia è agghiacciante.

Donald Trump è sotto una ‘Dresda’ di bombe per abbatterlo, fra cui: il presunto accordo-scandalo con Putin per truccare le elezioni 2016, che coinvolge anche la sua famiglia – la relativa inchiesta, nelle mani dell’implacabile ex direttore dell’FBI Robert Mueller col suo team – accuse di grave instabilità mentale da Impeachment e apparentemente documentate dall’esplosivo best seller Fire and Fury di Michael Wolff – una presunta serie di abusi sessuali ai danni di donne lungo la sua carriera sia da businessman che come politico – e una sfilza di accuse a membri del suo governo per uso improprio/abuso personale di denaro pubblico (come Steve Mnuchin, Ryan Zinke o Tom Price, ecc.). Tutti questi scandali s’appoggiano pesantemente sui poteri e/o sulle spiate dello ‘Shadow Government’.

Ce n’è a sufficienza per demolire chiunque. Trump, in assenza di 13818 – 82 FR 60839, sembrava un gigante coi piedi d’argilla. Non controlla l’FBI, prima diretta dal suo arci nemico Comey e oggi da Christopher Wray che a sua volta non controlla l’FBI. Non controlla la CIA, diretta da Mike Pompeo, che a sua volta non controlla la CIA. Non controlla la NSA diretta dall’Ammiraglio Michael Rogers, che a sua volta non controlla la NSA. Non ha nessuna influenza sulla NGA, che gioca un ruolo centrale in tutte le inchieste di massima sicurezza in America. Questo per quanto riguarda lo ‘Shadow Government’. Poi è troppo ricco per poter essere comprato dal ‘Deep State’, che è – specialmente con Wall Street e la dirigenza ebraica americana – sponsor principale dei Democratici, e di tutti i Repubblicani ostili al Presidente. Ergo, anche qui lo davano per traballante nelle simpatie del Congresso.

Poi quattro giorni prima di Natale cade la bomba 13818 – 82 FR 60839, e, usando un’impareggiabile espressione americana, “the shit hit the fan” (la merda finì nelle pale del ventilatore).

Prima cosa, un riassunto dell’Executive Order 13818 – 82 FR 60839: è uno degli atti legislativi americani più dirompenti da sessant’anni. Cosa dice in due parole: colpisce con le massime armi, sia in senso letterale che giuridico che finanziario, chiunque si renda colpevole di violazioni dei Diritti Umani e di corruzione, in USA e nel mondo. Colpisce anche i governi esteri coinvolti, i loro funzionari, e qualsiasi complice in qualsiasi forma. Di più: va a colpire queste infami catene là dove gli fa più male, cioè nei soldi, con il blocco e la confisca dei loro denari, proprietà, titoli, azioni, anche nelle loro forme più maliziosamente nascoste o lontanamente imparentate.

Ok, sappiamo che Trump non è Mandela, quindi stop, e precisazione: questa legge avrà effetti minimi sui Diritti Umani o sulla corruzione nel mondo, di cui a Washington fotte una minchia, e neppure è stata voluta per quello, Trump è solo un meschino opportunista, lo capirete fra un attimo. Ma è stata scritta per mitragliare a morte un settore ben preciso delle violazioni dei Diritti Umani. Fermi, TUTTI ATTENTI:

Per violazione dei Diritti Umani e corruzione, l’Amministrazione Trump ha voluto intendere soprattutto il mercato dei minori per pedofilia, nel bacino più ampio dei trafficanti di persone. Infatti il Presidente aveva anticipato questa legge il 23 febbraio 2017 in conferenza stampa, rilanciata dalla Associated Press, dove parlò proprio di traffici umani per pedofilia. Ma perché? Perché Trump sa bene che questo abominio, l’abuso di minori venduti, sembra aver infettato la maggioranza dei vertici di ‘Deep State’,col silenzio dello ‘Shadow Government’, e con un presunto forte coinvolgimento di una notissima beneficienza: la Clinton Foundation. Come fa Trump a saperlo? Da anni ne parla in pubblico un ex pezzo grosso della CIA, di cui specifico i dettagli alla fine, più altre fonti autorevoli. Se rileggete questo paragrafo capite subito che il suo Executive Order colpirà proprio i suoi nemici.

In questo momento preciso negli Stati Uniti alcuni altissimi nomi stanno tremando, e precisamente dalla mattina del 21 dicembre scorso, quando l’Executive Order 13818 – 82 FR 60839 è stato pubblicato ‘in Gazzetta’ a Washington. JF Kennedy fu ucciso per meno, a quanto sappiamo fino ad oggi. Infatti i ‘Rasputin’ di Trump sapevano che la vita del Presidente sarebbe stata immediatamente in pericolo dopo 13818 – 82 FR 60839, e qui hanno fatto la pensata di tutte le pensate, eccola:

Nelle prime righe dell’Executive Order, viene appositamente scritto dal Presidente questo: “Io perciò decido che i gravi abusi dei Diritti Umani, e la corruzione, nel mondo costituiscono un’insolita e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale”. Dovete sapere che le precise parole minaccia – alla – sicurezza – nazionalepronunciate dal Presidente degli Stati Uniti implicano l’immediata mobilitazione di tutto l’esercito americano, cioè del Pentagono. E’ di fatto un preallarme di guerra, e di conseguenza le protezioni intorno al Presidente divengono massime. E quando si muove il Pentagono non esiste nulla al mondo, se non un arsenale nucleare straniero, che possa batterlo. Questo è ultra chiaro a tutti gli apparati di ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’, che ora sono in deep shit, nella merda fino al collo, per essere chiari.

Non è stato un caso che Trump abbia messo nei posti chiave a Washington tre Generali, e un Ammiraglio a capo dei più potenti 007 degli USA. Abbiamo il Gen. James “Mad Dog” Mattis come Ministro della Difesa; il Gen. John Kelly come White House Chief of Staff, e il Gen. H. R. McMaster come Consigliere per la Sicurezza Nazionale. Poi, anche se boicottato dai suoi sottoposti, c’è l’Ammiraglio Michael Rogers a capo dalla NSA. Insomma, il Pentagono. Trump sarà anche scemo, ma cosa sia lo ‘Shadow Government’ lo sapeva benissimo, e si è protetto.

Ricapitoliamo: ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’ le trovano tutte per abbattere Trump in ovvio accordo con Hillary Clinton. Ma Trump usa il pretesto di una legge sui Diritti Umani, la 13818 – 82 FR 60839, per metterli in un angolo con indagini profonde sul traffico internazionale di minori per pedofilia in cui sarebbero coinvolti molti vertici USA di ‘Deep State’, inclusi i Clinton, col silenzio di ‘Shadow Government’. E Donald lo fa coprendosi le spalle con l’intero esercito degli Stati Uniti. Bella roba.

Esisterebbe dunque un traffico di minori per pedofili di altissimo livello ai vertici di ‘Deep State’ inclusi i Clinton. Trump apprende questo da molte fonti, la prima delle quali è l’ex agente e dirigente pluridecorato della CIA Kevin M. Shipp. Costui, senza la fama attribuita al suo collega ‘whistleblower’ Edward Snowden, sta rivelando da anni il livello di marciume criminale che davvero permea lo ‘Shadow Government’ in America. Shipp è stato esperto di anti-terrorismo, guardia del corpo di due direttori della CIA, era ai vertici della Counterintelligence, ed è stato citato dal New York Times come “veterano della Central Intelligence Agency”. Non è proprio un signor nessuno nello ‘Shadow Government’americano.

Ma già da anni il Washington Times, il New York Post e l’inglese The Guardian riportavano notizie certe sui cosiddetti “Voli Lolita” – cioè voli su un jet privato per orge con minori – organizzati dal miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. Bill Clinton, secondi gli atti del processo che condannò Epstein, fu ospite 26 volte su quei voli. Altri nomi di alto rango trovati nell’agenda ‘nera’ del miliardario furono Tony Blair, Michael Bloomberg, Richard Branson fra molti altri, e i cellulari delle minori schiave del sesso fra cui “Jane Doe N.3”. E’ quest’ultima che negli atti processuali ha dichiarato di “essere stata costretta a rapporti sessuali con diversi politici americani, top businessmen, un Premier famosissimo, e altri leader internazionali”. Nel 2006 Epstein fece una grassa donazione alla Clinton Foundation. Nella capitale USA, la ONG di Conchita Sarnoff, Alliance to Rescue Victims of Trafficking, ha decine di files su Potere e pedofilia.

Ora, e qui siamo al titolo del mio articolo: provate a trovare traccia sui grandi media italiani o americani dell’esplosivo affare 13818 – 82 FR 60839 del dicembre 2017; dei nomi coinvolti come Bill e Hillary Clinton, Robert Mueller, Kevin M. Shipp, e di ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’. Attenti, non parliamo di una legge del Nicaragua, ma del Presidente americano più discusso e delegittimato della Storia. Nulla, non si trova niente, ed è accaduto meno di un mese fa, il silenzio stampa è stato totale (il FT ne accenna ma svuotando tutta la news). Eppure bastava cliccare i comunicati stampa del governo più noto al mondo, poi U.S. Government Publishing Office ecc. e pensare al quadro di guerra politica in USA. Nulla, neppure nei “Paesi seri” di Marco Travaglio. Questi colossali fatti e intrighi sono stati ‘suicidati’ e sepolti da tutti i grandi media con un accordo e con una sincronia scioccanti. Davvero, io mi devo arrendere ai ‘complottisti’ e dire: i media non esistono più.

** ULTIMA ORA** Sono le 06:32 del mattino del 19 gennaio mentre scrivo queste ultime parole, e una *** ULTIMA ORA *** mi compare sullo schermo. Come in una coincidenza paranormale, essa tratta esattamente di Donald Trump, del tentativo di ‘Deep State’ e ‘Shadow Government’ di abbatterlo, dei Clinton e del “falso complotto russo“, di Robert Mueller, ed è molto più che esplosiva. Infatti pochi minuti prima era giunto sugli scranni del Congresso USA un Memorandum che sembra contenere le prove delle azioni della Clinton, coi soldi del Partito Democratico, col silenzio di CIA ed FBI, per usare i poteri TECH della NSA permessi dalla legge FISA, sotto la presidenza di Obama… e il tutto per spiare la campagna elettorale di Trump, per corrompere testimoni russi a dire il falso contro il neo-eletto Presidente, e con la collusione di Londra. Fox News titola: “Molto più grave del Watergate”. Il sito di finanza Zero Hedge pubblica all’istante i Tweet di alcuni senatori americani sotto shock, con parole come “Non solo questo Memorandum manderà a spasso un sacco di gente al Dipartimento della Giustizia, ma certi nomi finiranno in galera”, dalla bocca del Senatore Matt Gaetz.

Giusto il tempo di dormire un poco e mi ributto sulla news, con la certezza che sarà esplosa dal New York Times a Repubblica, passando per CNNBBC e RAI. Nulla. Vado su Fox News, e in prima non c’è più nulla! Perdo il fiato. Ma lo recupero quando Zero Hedgepubblica un Tweet del più autorevole fra gli autorevoli, Edward Snowden, che conferma tutto, lo vedete sopra in foto. Eppure, di nuovo, ago e filo hanno cucito la bocca e le dita di tutto il mondo dei media che contano in un istante, e con un potere di assolutismo che davvero non credevo possibile a questo livello. La news dalla vetta del mondo, non dal Nepal ma da Washington D.C., è di nuovo ‘suicidata’ sulle testate e sugli schermi più noti del pianeta, PUR ESSENDO USCITA IN PUBBLICO. E’ possibile che lo stesso Donald Trump sia parte di questa incredibile congiura del silenzio, per barattare coi suoi nemici e per poterli poi ricattare per anni, ma ciò non cambia la sostanza di questo articolo.

● Diritti incomprimibili

La Corte Costituzionale con la sentenza n.275/2016, in merito ad una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico dei disabili, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere condizionato da motivi di bilancio. Nella fattispecie, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, in quanto l’articolo 6 comma 2-bis della legge regionale n.78 del 1978, aggiunto all’art.88 comma 4 del 2004, prevede l’erogazione “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Nella dichiarazione di illegittimità della suddetta legge, la Consulta scrive:

“11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’ Art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”.

La sentenza conferma ciò che da anni economisti e giuristi affermano: la costituzionalizzazione (Governo Monti) del dogma liberista del pareggio di bilancio, e l’approvazione dei Trattati di Maastricht e Lisbona, si pongono in antitesi con i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale che pone l’economia al servizio dell’interesse pubblico.

Dopo la schiacciante vittoria del NO al Referendum, e alla luce della sentenza della Corte, le forze politiche che si sono battute per salvare la Costituzione dalla “deforma” Boschi-Renzi-Napolitano, dovrebbero iniziare una seria battaglia parlamentare al fine di abrogare l’attuale articolo 81.

Solo così, la Costituzione potrà ritornare a garantire integralmente i diritti sociali del popolo italiano.

 

Testo della sentenza >>>

 

SENTENZA  N. 275
ANNO 2016
 
Commenti alla decisione di
  1. Adriana Apostoli,I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016,per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
  1. ErikFurno,Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in questa RivistaStudi2017/I
 
III. Lorenzo Madau, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, per g.c.dell’Osservatorio AIC
 
  1. Andrea Longo,Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, perg.c. di Federalismi.it
 
 
V. Riccardo Cabazzi, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–           Paolo                           GROSSI                                           Presidente
–           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice
–           Giorgio                        LATTANZI                                              ”
–           Aldo                            CAROSI                                                   ”
–           Marta                           CARTABIA                                             ”
–           Mario Rosario              MORELLI                                                ”
–           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”
–           Giuliano                       AMATO                                                   ”
–           Silvana                         SCIARRA                                                ”
–           Daria                            de PRETIS                                               ”
–           Nicolò                          ZANON                                                   ”
–           Franco                         MODUGNO                                            ”
–           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”
–           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall’art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
3.− La Regione non ha contestato l’ammontare degli importi spesi dall’amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtù dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
4.− In via preliminare sull’ammissibilità del ricorso amministrativo, il rimettente rappresenta che l’adempimento degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i limiti della provvista finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento emessi dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiché tali atti costituirebbero meri dinieghi o riconoscimenti di debito, non preclusivi dell’accertamento giurisdizionale della misura dell’obbligazione dedotta.
5.− In ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
6.− In particolare il giudice a quo ritiene che la scelta di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio di trasporto e assistenza ai disabili denuncia la necessità di esso, deducendosi da ciò che le Province non sarebbero, evidentemente, in grado di far fronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma. Tuttavia, la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.
7.− Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire al servizio, la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell’amministrazione regionale, poiché ciò trasformerebbe l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entità, in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettività.
8.− Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento.
9.− Viceversa l’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge.
10.− In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest’ultima considererebbe le spese per i contributi alle Province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicché i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell’effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
11.− Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.
12.− In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio a quo l’entità delle somme spese per l’erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il fondamento nella parte della disposizione impugnata che regola la copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum la propria quota di copertura); pertanto, la questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale alla definizione della suddetta pretesa.
13.− Si è costituita la Regione Abruzzo contestando la fondatezza della questione poiché, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni disabili, tra cui è compreso il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica, è di competenza della Provincia e la Regione non ha alcun obbligo di illimitata compartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.
14.− In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Cost.; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base»; che la possibilità di accedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo mancato esperimento da parte del giudice a quo, comporterebbero l’inammissibilità della questione; e, infine, che la determinazione della misura del contributo da parte della Regione non sarebbe arbitraria, poiché essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei disabili, predisposti dalla stessa Provincia, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.
Considerato in diritto
l.− Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art. 10 − in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 − e all’art. 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall’art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
3.− In via preliminare, occorre premettere che non incide sulla rilevanza della questione sollevata, l’avvenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio), per effetto della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo 20 ottobre 2015, n. 32, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), in attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.1.− In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia di Pescara ha agito per vedersi corrispondere il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra il 2006 ed il 2012, che resta regolato dalla normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015.
3.2.− Pertanto, poiché la Regione non ha contestato le spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l’entità effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimità costituzionale di tale norma è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.− Nel merito la questione è fondata.
Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
5.− La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
6.− Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
7.− Si deve ritenere che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
Tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti. Difatti l’affidamento generato dalla previsione del contributo regionale condiziona la misura della disponibilità finanziaria della Provincia e degli altri enti coinvolti nell’assolvimento del servizio in questione.
Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola.
In secondo luogo, è proprio la legge di cui fa parte la norma impugnata a conformare in concreto le situazioni soggettive oggetto di assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”» (sentenza n. 80 del 2010).
8.− La disposizione impugnata è peraltro incoerente anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale quale risultante dalla legge di bilancio, alla quale essa demanda la quantificazione ridotta del finanziamento. In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile – come esattamente affermato dal giudice rimettente – che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti. Pertanto, pur essendo la disposizione in questione appartenente a un contesto distinto da quello della legge di bilancio, la sua influenza su quest’ultima provoca un risultato normativo non conforme a Costituzione.
9.− La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell’organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
10.− D’altronde va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.
11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
12.− Con riguardo alla Regione, è da sottolineare come l’impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato al metodo della programmazione, secondo cui gli interventi ed i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell’anno precedente così da consentire la loro corretta iscrizione nel bilancio, soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali. In tal modo non è configurabile il rischio per l’equilibrio del bilancio della Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione del piano di assistenza testimonia l’inverosimiglianza dell’ipotesi di squilibrio di bilancio che è viceversa eziologicamente collegabile all’uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente individua come autentica causa vanificatrice della copertura finanziaria del servizio.
13.− Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario già censurato da questa Corte, secondo cui, in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)”» (sentenza n. 10 del 2016).
14.− In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).
15.− Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento.
16.− Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.
17.− Significativi in proposito appaiono i dati storici della contribuzione regionale in valore assoluto e percentuale: nell’ordinanza del giudice rimettente – e le cifre non sono in contestazione tra le parti – si legge che «per l’esercizio finanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00 per l’attuazione dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale è stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa». Palese è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento.
18.− Ciò conferma l’assunto del giudice a quo, secondo cui «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».
19.− Per tali argomentazioni, l’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
20.− Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.