La nuova Costituzione Italiana

C’È BISOGNO DI UNA NUOVA COSTITUZIONE!

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
L’Italia è una Repubblica plutocratica, fondata sulla disoccupazione. La sovranità appartiene a iMercati™️, che la esercitano informalmente e senza i limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica garantisce i diritti inviolabili del mercato: la libera circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e del lavoratore sia come singolo, sia nelle formazioni aziendali ove si aliena la sua personalità, e richiede ai lavoratori l’adempimento dei doveri inderogabili di sfruttamento.

Art. 3
Tutti i cittadini senza capitali non hanno dignità sociale e sono in balìa davanti alla legge, con distinzione di sesso, di genere, di orientamento sessuale,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e sociale che limitando di fatto la libera circolazione del capitale impediscono il pieno sviluppo degli investimenti e l’effettiva penetrazione delle lobby nell’organizzazione politica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i capitalisti il diritto al profitto e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni lavoratore ha il dovere di svolgere, al massimo delle proprie capacità e senza alcuna possibilità di scelta, un’attività che concorra al progresso materiale della plutocrazia.

Art. 5
La Repubblica, una ma divisibile, riconosce e promuove gli egoismi locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato la più ampia privatizzazione amministrativa; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della rendita e del profitto.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme la concorrenza, la deflazione salariale, lo sfruttamento privatistico dei monopoli naturali.

Art. 7
Lo Stato e l’Unione Europea sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e sottoposti alla Germania.
I loro rapporti sono regolati dai Trattati Europei.

Le modificazioni dei Trattati, imposti dalla Germania, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le teorie economiche sono egualmente liberiste davanti alla legge.

Le teorie economiche diverse dal liberismo non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. I loro paper sono censurati per legge.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca lascientifica™️.

Tutela i lobbisti  e il patrimonio finanziario e speculativo della Nazione.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto leuropeo™️ generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati europei.

Lo straniero il quale sia protetto nel suo paese dall’esercizio dei doveri di sfruttamento garantiti dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo, di vitto, di alloggio e pensione a 65 anni senza contributi versati nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione né il rimpatrio dello straniero per qualsiasi reato. La Repubblica garantisce la cittadinanza e il ricongiungimento familiare fino al quarto grado di parentela.

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra, ma partecipa a missioni militari all’estero e permette l’insediamento di basi militari straniere sul territorio della Repubblica, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di sudditanza verso altri Stati, alle CESSIONI di territorio e di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la competizione e lo sfruttamento tra le Nazioni; promuove e favorisce regolamenti e direttive rivolti a tale scopo.

Art.12
La bandiera della Repubblica è lo straccio blu: 12 stelle d’oro in cerchio, di eguali dimensioni.

Parte I
Doveri e doveri dei cittadini

Titolo I
Rapporti incivili

Art. 13
La libertà personale è violabile.

È ammessa la detenzione, l’ispezione o la perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto immotivato dell’autorità.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’autorità pubblica o privata, può adottare provvedimenti “provvisori” non motivati che restano in vigore oltre le successive quarantotto ore; si intendono non revocati fino ad esplicito provvedimento.

È punita ogni resistenza fisica e morale delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i modi e i cavilli necessari all’insabbiamento e le modalità dilatorie per evitare il giudizio e anche la carcerazione preventiva dei detentori di capitale.

Art. 14
Il domicilio è violabile.

Vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, sequestri, non solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, mediante strumenti digitali senza le garanzie prescritte per la tutela della riservatezza e della libertà personale.

Gli accertamenti, le ispezioni e la raccolta massiva di dati sensibili da parte di chiunque, per motivi di sanità, di protezione degli azionisti o a fini economici e fiscali non sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono violabili.

La loro violazione può avvenire per atto immotivato dell’autorità pubblica o privata senza garanzie stabilite dalla legge.

L’utilizzazione di forme di comunicazione non digitali è vietato.

Art. 16
Ogni cittadino può migrare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio leuropeo™️, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità, di vaccinazioni, di fascia di reddito o di sicurezza del capitale finanziario. Nessuna restrizione può riguardare la plutocrazia.

Ogni lavoratore italiano è libero di emigrare dal territorio della Repubblica e ogni straniero è libero di entrarvi, anche senza i permessi necessari, salvo gli obblighi di competizione tra lavoratori e i doveri di costituzione di idoneo esercito industriale di riserva.

Art.17
I plutocrati hanno diritto di riunirsi pacificamente per coordinare le proprie iniziative in campo economico, ambientale, dell’informazione e della tutela del capitale finanziario.

Per le riunioni dei plutocrati, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni dei plutocrati in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che non possono vietarle; per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità dei plutocrati, devono essere schierate le forze di pubblica sicurezza a difesa del sereno e pacifico svolgimento degli incontri.

Art. 18
I plutocrati hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono tutelate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere economico.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria teoria economica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di teorie contrarie al liberismo.

Art. 20
Il carattere liberista e il fine di studio e di propaganda d’una associazione, istituzione, o centro studi, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, né di speciali gravami o controlli in ogni forma di attività di comunicazione.

Art. 21
Non tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure; i profili social, i blog personali, i video amatoriali, i contenuti digitali diffusi da privati invece sì.

Si può procedere a sequestro, cancellazione, deindicizzazione, oscuramento e censura, di post, video, pagine web, per atto immotivato dell’autorità privata che veicola il contenuto.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro del contenuto digitale, il suo oscuramento o cancellazione o deindicizzazione, può essere eseguito dagli uffici periferici del fornitore di servizi digitali, che non devono né nell’immediato né successivamente giustificare il proprio operato all’utente o all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro, la cancellazione, l’oscuramento o la deindicizzazione, s’intende comunque convalidata in ogni effetto di legge ed è inappellabile.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i nomi dei privati cittadini colpiti da provvedimenti di censura da parte dei fornitori privati di servizi di comunicazione digitali.

Sono vietate le pubblicazioni, a stampa e sul web, gli spettacoli, i video e tutte le altre manifestazioni del pensiero contrarie al liberismo. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

(post che sarà aggiornato periodicamente qui…)

 


 

● La moneta di chi è? Come va gestita?

[Manuale per i superficiali]
BANCHE CENTRALI
A)
La Banca Centrale è 100% statale: caso di Bank of England, Banque de France e Bundesbank dopo il 1945 circa; caso della Banca d’ Italia tra il 1936 e il 1992.
Ma…
…il Debito Pubblico di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia PERO’ continua a esistere da sempre e tali Stati emettono da sempre titoli di Stato, cioè si INDEBITANO anziché creare moneta sovrana per sé priva di alcun debito. Tutto ciò viene innescato e gestito da una società di loro proprietà, la rispettiva Banca Centrale Nazionale. Ma allora se è tutto statale perché non esiste un registro del Signoraggio Pubblico o Credito Pubblico accanto a quello del Debito Pubblico, visto che creditore e debitore coincidono almeno sulla quota di moneta creata dalla Banca Centrale?
B)
La Banca Centrale è 100% o quasi a partecipazione privata: caso per esempio di Federal Reserve e di Banca d’ Italia (quest’ ultima prima del 1936 e dopo il 1992).
Perciò sembra ovvio che…
…il Debito Pubblico degli Stati soggetti a tale tipo di Banca Centrale continui ad esistere e tali Stati da sempre emettono titoli di Stato. Tutto ciò viene innescato e gestito da un ente privato MA… considerato per statuto una società di interesse pubblico o pubblicistico alla pari di A). Tale Banca Centrale è controllata da Banche Commerciali e/o d’ Affari che si collocano sul mercato e che essa deve pure sorvegliare e perciò essa genera un conflitto di interessi.
C)
La Banca Centrale è a partecipazione mista e pure controllata da Banche Centrali Nazionali che non addebitano la moneta della loro controllata alla loro Nazione di riferimento ma addebitano un’ altra moneta gestita in proprio (come Banca d’ Inghilterra, Banca Centrale di Svezia e Banca Centrale di Danimarca): caso della Banca Centrale Europea.
Quindi, come ai punti A) e B) per quanto riguarda la sostanza, ovvero l’ emissione di moneta-debito creata dal nulla, il resto sono tutti aspetti che competono agli “agghindamenti” giuridici.
Chiaramente il gioco è stato tutto semplificato (nota per gli “esperti economisti” che se no si incazzano 2 volte, poveri loro…) in quanto è stata tolta per semplicità l’ acquisto diretto, con moneta CREATA DAL NULLA di titoli di debito statali di nuova emissione nelle aste organizzate dal Ministero del Tesoro, da parte dei c.d. Operatori Abilitati, ovvero:
gli Specialisti in Titoli di Stato, cioè SOLTANTO Banche Commerciali e d’ Affari, registrati presso la Banca d’ Italia se consideriamo il caso italiano. Sono il vero volto de Il Grasso Bankiere©, IGB© alla massima potenza.
Quindi ci sono sempre banche a indebitare lo Stato direttamente alle aste e non possono farlo che comprando titoli di Stato con moneta CREATA DAL NULLA, poiché TUTTE le banche prestano moneta scritturale (oggi quasi solo di tipo elettronico) senza spostare e prelevare fisicamente alcunché, né dal patrimonio né dai conti correnti, NULLA DI NULLA: utilizzano immobilizzazioni e depositi SOLO come garanzia per i prestiti, non come zone di prelievo di moneta.
E questi prestiti, erogati per CHIUNQUE, sono delle semplici registrazioni contabili (moneta scritturale).Ecco l’ elenco degli Specialisti in titoli di Stato. Ecco Il Grasso Bankiere© in persona con nome e cognome.
Ecco la vera Grande Mangiatoia™ che si nasconde dietro allo Stato, sotto la squallida crosta della politica politicante, corrotta, criminale e guerrafondaia, sotto alla immane coltre di parole e di astruse teorie-escremento inculcate a forza dal sistema dell’ istruzione, dagli sconci professori e dottori col lurido culo seduto nei consigli di amministrazione delle banche, dagli squallidi giornalisti-kapò a libro paga di editori-banchieri ormai scoperti come truffatori, usurai e assassini.
Ecco la Grande Mangiatoia™ che schiavizza e depreda fino all’ osso l’ Umanità tutta.A decorrere dal 21 dicembre 2009, a seguito del cambio di denominazione sociale richiesto da una delle controparti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 13 maggio 1999 n. 219, l’elenco degli Specialisti in Titoli di Stato è composto, in ordine alfabetico, dai seguenti operatori:

Agli Specialisti in titoli di Stato si aggiungono successivamente, nelle varie operazioni di negoziazione dei titoli, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) registrate presso la CONSOB.
Una volta acquistati da questi, i titoli di Stato possono essere riacquistati dalla Banca Centrale e detenuti da quest’ ultima sia prima della loro scadenza sia fino alla scadenza, a seconda della politica monetaria decisa dalla stessa Banca Centrale e della sua necessità di autofinanziamento attraverso gli interessi sui titoli.
La politica monetaria della Banca Centrale infatti è data dalla somma delle operazioni di acquisto/vendita di titoli di Stato con rispettive e contemporanee creazione/distruzione di moneta e iniezione/ritiro di liquidità nel/dal sistema delle Banche Commerciali e d’ Affari. In tali compravendite di titoli di Stato sono definite Operazioni di Mercato Aperto le compravendite riguardanti titoli di Stato che la Banca Centrale rivende prima della loro scadenza, trattandosi di rifinanziamenti temporanei ad hoc delle Banche Commerciali e d’ Affari.Infatti quando lo Stato Italiano (per esempio) si indebita per finanziare il deficit di bilancio, dal 26 novembre del 1993 (per legge) lo fa soltanto con le Banche Commerciali e d’ Affari a livello internazionale: prima di tale data invece poteva ricevere degli anticipi sul conto corrente del Ministero del Tesoro direttamente dalla Banca Centrale e prima dell’ asta di luglio del 1981 poteva anche far acquistare direttamente dalla Banca Centrale una parte dei titoli di Stato emessi, nella fattispecie quelli che rimanevano invenduti alla chiusura delle aste.
L’ eliminazione del vincolo per Banca Centrale italiana (Banca d’ Italia) di acquistare tale parte di debito pubblico di nuova emissione rimasto invenduto venne stabilita da una semplice convenzione con scambio di lettere nel febbraio del 1981 tra il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il Governatore Carlo Azeglio Ciampi.Bene… anzi, male! Allora la DOMANDA DEFINITIVA è:
Che differenza fa se la Banca Centrale è dichiarata pubblica o privata o guazzabuglio diabolico se in ogni caso emette moneta-debito, cioè obbliga lo Stato a restituire la moneta alla scadenza dei titoli di debito statali (acquistati prima dal Ministero del Tesoro e/o dagli Operatori Abilitati) e a pagare inoltre gli interessi su questa stessa moneta?
Risposta: NESSUNA DIFFERENZA!!! …Infatti i casi A), B) e C) sono solo tre varianti di un’ unica cosa: la moneta-debito addebitata da falsari usurai.

Insomma si fa tutto un da fare per scoprire e denunciare le trame di IGB© e poi si conclude dicendo che la statalizzazione risolve tutto… eh sì! Continuiamo allora con l’ avere come tra il 1936 e il 1992 una società dello Stato, la Banca d’ Italia, che come un cancro distrugge il resto dello Stato, i cittadini privati e le aziende, in combutta con le Banche Commerciali e d’ Affari…

Un capitolo a parte va ora riservato alla truffa della riserva aurea

Da sempre ogni Banca Centrale tiene in bilancio per vari scopi una certa quantità di oro.
Fino al 15 agosto del 1971 e SOLO per i non residenti negli Stati Uniti d’ America ogni banca a richiesta poteva cambiare la valuta nazionale in dollari e convertire quindi i dollari in oro custodito dalla Federal Reserve.
Quindi fino al Ferragosto del 1971 Fin sono messi per legge nero su bianco tre furti espliciti:
– ai residenti negli USA viene detto in faccia che il dollaro di carta viene loro prestato dalla Fed e dalle Banche Commerciali senza copertura e senza possibilità di conversione in oro, con l’ aggiunta degli interessi;
– al Resto del Mondo viene detto in faccia che gli Statunitensi sono truffati di brutto in casa loro e che solo una parte dei dollari di carta in circolazione può a richiesta essere convertita in oro e quindi una parte ancora minore di valuta cartacea nazionale può essere a sua volta convertita in oro passando per i dollari: infatti la convertibilità è ben altra cosa della copertura aurea.

– a TUTTO il Mondo si continua a nascondere il fatto che il valore è una dimensione del tempo e NON della materia, per cui il valore indotto sul simbolo monetario di costo nullo (banconota, oggi anche denaro elettronico) è una creazione del pubblico che lo accetta, NON una creazione della banca che lo emette e solo per il fatto di scriverci sopra 1, 10, 100, 1000: tant’ è che la miniera concede gratuitamente la pepita d’ oro.

Dato per assodato tutto ciò, il fatto che una Banca Centrale sia completamente di proprietà pubblica suona come una truffa con beffa finale.
Se lo Stato è proprietario della Banca Centrale, di conseguenza anche la riserva in oro (che magari si fa custodire per conto terzi da altre Banche Centrali) dovrebbe essere di proprietà dello Stato, perciò con quale criterio si prestano banconote allo Stato (oltre alle Banche Commerciali e d’ Affari) attraverso una società dello Stato visto che sono garantite, anche solo per la già truffa della convertibilità, da riserve auree di proprietà della stessa collettività?
Ciò significa che la collettività tramite il fantasmi giuridici dello Stato e della Banca Centrale presta a se stessa semplici pezzi di carta garantiti solo in minima parte da qualche sassolino prezioso già di sua proprietà e quindi a utilizzo gratuito, né più né meno come la miniera concede gratuitamente la proprietà e l’ utilizzo della pepita d’ oro.
Perciò si genera DAL NULLA un debito verso se stessi (!!!) in pezzi di carta con l’ assurda giustificazione di avere già in tasca una cosa gratuita di valore nominale SICURAMENTE inferiore ai pezzi di carta (convertibilità).

Con la fine degli accordi-truffa di Bretton Woods il 15 agosto 1971 si inaugura la stagione della super-truffa grazie al fatto che il Sistema Bancario ottiene per legge la facoltà di creare moneta come vuole e quanto vuole per i prestiti senza alcun rischio dovuto alla possibilità di convertibilità, fattibile solo per una piccolissima parte della massa totale di banconote di tutte le divise a livello mondiale, massa in continuo e inesorabile aumento.
Nel caso delle Banche Centrali statali la fine degli accordi sulla convertibilità aurea ha il significato di far diventare i propri sassolini preziosi un semplice peso morto (come se non lo fossero già da prima), quindi è ancora più stridente il fatto che si sia stabilito per legge con la fine degli accordi di Bretton Woods che gli Stati Banchieri possano così auto-indebitarsi all’infinito della propria carta straccia e auto-inchiodarsi in tale INFERNALE ASSURDITÀ a causa del peso degli interessi che fanno aumentare lo stesso auto-indebitamento a circolo vizioso.

Lo stesso Governatore Luigi Einaudi (poi divenuto Presidente della Repubblica) ben prima del 1971 aveva già confermato in pieno l’ inutilità del vincolo della convertibilità e il paradosso di trovarsi a capo di una Banca Centrale statale: “Alla scarsità dell’ oro si è sostituita la saggezza del Governatore”.
Come se fosse saggio un Governatore di Stato che di mestiere fa compravendita usuraia di debiti dello Stato creati dal nulla attraverso la banca statale che dirige…!!!

BANCHE COMMERCIALI E D’AFFARI

Prima ho introdotto gli Specialisti in titoli di Stato. Occorre ricordare come NESSUNA banca statale funziona in maniera differente da una qualsiasi banca privata.
Infatti ogni banca (sia centrale che commerciale) emette e ritira moneta con i prestiti in questo modo:1. crea moneta DAL NULLA;
2. la presta, acquistando titoli di debito vari o erogando mutui, fidi, anticipi, sconti, ecc.
3. chiede interessi sul debito contratto dal richiedente (Stati, imprese, privati);
4. distrugge la moneta restituita dal debitore in quota capitale nominale, intascando gli interessi.Dato per assodato questo UNICO modo di operare del Sistema Bancario, riassumibile con moneta-debito dissipativa caricata di interessi, si scoprono a questo punto delle cose impensabili ancorchè abnormi.
Lo Stato Italiano con la legge bancaria fascista del 1936 statalizzò una fetta consistente del sistema bancario privato dell’ epoca, in particolare divennero di proprietà pubblica le seguenti banche commerciali e d’affari:- Credito Italiano
– Banca Commerciale
– Banco di Roma
– Mediobanca
– Monte dei Paschi di Siena
– Banca Nazionale del Lavoro.Le prime 3 erano definite “Banche di Interesse Nazionale” o BIN (dal 1937) dopo essere divenute per statuto “Istituti di Diritto Pubblico” insieme alle seconde 3 in virtù di tale legge bancaria.
Queste banche chiaramente svolgevano attività creditizia in tutti i rami del settore privato (alcune erano specializzate in credito industriale a medio e lungo termine) e…
… del settore pubblico…! Sì, avete capito bene: erano banche al 100% statali che alle aste del Ministero del Tesoro acquistavano i titoli di Stato come qualsiasi Specialista in titoli di Stato prima descritto, cioè INDEBITAVANO lo stesso Stato che le possedeva…!!!E non potrebbe essere altrimenti, visto che DATI MACROSCOPICI INCONTROVERTIBILI affermano che:1) il debito pubblico non si è MAI estinto di colpo;
2) il debito pubblico mediamente è sempre aumentato;
3) il fisco è sempre rimasto in funzione e anzi il carico fiscale è sempre aumentato sia in quantità di tasse che in peso delle singole tasse;
4) le aste dei titoli di Stato sono sempre esistite e anzi si sono sempre più intensificate;
5) non sono MAI esistiti i libri del Credito Pubblico e del Signoraggio Pubblico derivanti dai prestiti allo Stato da parte delle sue stesse banche – creditore e debitore coincidono – ma SOLO quello del Debito Pubblico;
6) non sono MAI esistiti registri di Credito o di Signoraggio competenti allo Stato e derivanti da tutti i prestiti fatti dalle banche commerciali e d’affari statali a privati e imprese;
7) tutto quanto appena detto è durato per tutto il periodo di proprietà statale di queste banche commerciali, dal 1936 al 1992, anno in cui si iniziò la loro ri-privatizzazione.Oltre a ciò le cosiddette BIN erano le partecipanti della Banca d’ Italia, cioè della Banca Centrale, quindi la stessa Banca d’ Italia figurava come una banca al 100% statale come già visto poco fa, che come sua attività principale (d’ altra parte lo fa DA SEMPRE per legge-statuto-convenzione) acquistava e vendeva titoli di Stato sia all’ emissione direttamente in asta sia indirettamente nel sistema delle Banche Commerciali e d’ Affari (prima dell’ asta del luglio 1981, poi solo indirettamente). Oltre a ciò come già accennato la Banca d’ Italia prima del 26 novembre 1993 poteva anticipare liquidità direttamente sul conto corrente di Tesoreria del Ministero del Tesoro: una forma di indebitamento pubblico alternativa a quella dell’ acquisto di titoli di Stato e attuata direttamente dal Tesoro con la Banca Centrale senza intermediazione di altre banche o di altri intermediari.
Ancora, la Banca d’ Italia statale comprava/vendeva titoli di debito statali ANCHE dalle/alle Banche Commerciali statali che la partecipavano (le BIN), ovviamente, perché queste ultime come già detto operavano sul mercato come qualsiasi banca privata sempre con modalità come da punti 1., 2., 3. e 4. prima elencati e compravano tra le altre cose anche titoli di Stato, potendo partecipare alle aste in qualità di operatori abilitati.Risulta a prima vista paradossale che uno Stato, emettendo moneta-debito tramite delle sue società bancarie per prestiti a se stesso oltre che ai privati, non risulti contemporaneamente creditore di tutta la moneta emessa a debito sia verso di sé che verso i privati e quindi non utilizzi gratuitamente TUTTA la moneta proveniente sia dalle restituzioni dei prestiti sia dal percepimento degli interessi per suoi scopi a cominciare dal finanziamento a costo zero (cioè a tasse zero) della spesa pubblica.In realtà ciò non è affatto paradossale poiché abbiamo appena mostrato come NON CONTA ALCUNCHE’ il fatto che la proprietà dell’ ente emittente (la banca) sia pubblica o privata, ma conta SOLTANTO la modalità con cui viene emessa e gestita la moneta dallo stesso ente emittente.
In particolare lo Stato non riutilizzava gratuitamente la moneta che il suo perverso sistema di banche pubbliche riceveva da imprese, da privati e da se stesso (!!!) alla restituzione dei prestiti, poiché da sempre la moneta restituita in quota capitale nominale (valore nominale del prestito) viene distrutta (moneta-debito dissipativa), a SPUDORATA conferma della sua precedente creazione DAL NULLA (vedi punti 1., 2., 3. e 4.), fermando il suo flusso al sotto-fantasma giuridico della banca anziché essere poi gestita direttamente dallo Stato e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere per qualsivoglia scopo di rilievo pubblicistico.
Solo una parte degli interessi venivano conferiti dalle banche statali allo Stato tramite tassazione e distribuzione degli utili netti e quindi né più né meno di una banca privata partecipata da un azionista pubblico, ma questo non è affatto un vantaggio poiché il fatto che lo Stato chieda a se stesso e ai cittadini che rappresenta interessi sui prestiti – oltre al già ampiamente sottolineato auto-indebitamento – E’ ABERRANTE e AUTOLESIONISTICO, oltre a essere AUTOINFLATTIVO, senza contare il fatto che gli interessi per alcuni decenni erano a due cifre con punte del 20% annuo. Alla faccia del conclamato “interesse pubblico”…!!!
E suona come una ennesima estrema beffa il fatto che lo Stato fino al 7 febbraio 1992 potesse decidere assieme alla sua Banca d’ Italia quale tasso di sconto e quali interessi AUTOTRUFFARSI e TRUFFARE ai cittadini e alle imprese su una già gigantesca truffa data dai debiti pubblici e privati creati dal nulla.
Come da schiavi poter decidere collegialmente col padrone la quantità di frustate da ricevere tra un minimo di 50 e un massimo di 100 (© Sandro Pascucci).Infatti non a caso i sistemi con cui lo Stato si è sempre finanziato sono stati il prelievo fiscale (tasse e tariffe) e il contrarre nuovo debito pubblico col Sistema Bancario (sia privato che pubblico), mentre in misura molto minore l’ utile delle varie aziende di Stato (quando c’ era).La sovranità monetaria è rimasta sempre nelle mani delle sue banche e delle altre banche private.Ma anche se ci fosse un libro del Credito Pubblico o del Signoraggio Pubblico accanto a quello del Debito Pubblico, che senso avrebbe mai indebitarsi con se stessi per poi riprendersi a posteriori il dovuto in qualità di creditori di se stessi? Ciò non avrebbe alcun senso: sarebbe naturale che lo Stato si stampi IL DOVUTO – senza contrarre alcun debito e senza dichiarare alcun credito – per finanziare i servizi che eroga ai cittadini di cui è rappresentante, emettendo quindi la c.d. moneta-proprietà.Così si uscirebbe finalmente dalla spirale perversa dettata a bacchetta nella società dalle [IN]CULTURE SERVE DEI BANCHIERI TRUFFATORI E USURAI.
A iniziare dalla [in]cultura del debito monetario onnipresente e ineluttabile.
Per continuare con la [in]cultura del valore in sé e per sé (vedi sopra: valore dimensione della materia VS valore dimensione del tempo).

Per concludere, sia prima che dopo il 1936 per arrivare fino agli Anni 70, lo Stato emetteva anche cartamoneta di piccolo taglio con su scritto “Regno d’ Italia” o “Repubblica Italiana” e questi biglietti venivano emessi SENZA formazione di alcun debito pubblico, né più né meno del caso dell’ emissione di monete metalliche, da sempre appannaggio dello Stato.
In realtà l’ emissione di questa cartamoneta avveniva in piccoli volumi e saltuariamente allo scopo di coprire momentanei disavanzi di bilancio nel corso dell’ anno, perciò incideva poco sul bilancio dello Stato, più o meno come l’ emissione di monete metalliche.
A mio parere il mantenere anche una piccolissima parte di emissione monetaria (come le monete metalliche) da parte degli Stati è mediaticamente funzionale al Sistema Bancario perché la sola presenza nel caso dell’ Euro metallico dei simboli RI (Repubblica Italiana) o RF (Republique Française) e di un conio specifico per ogni Nazione che emette lo stesso Euro metallico contribuisce a far credere che sia tutto sotto controllo pubblico e gratuito compresa l’ emissione dell’ Euro in banconote da parte della Banca Centrale Europea.

 


 

CONCLUSIONI

In definitiva la nazionalizzazione della Banca d’Italia e delle banche ridefinite Banche di Interesse Nazionale e Istituti di diritto pubblico del 1936-1937, durata fino al 1992, non ha fatto altro che CAMBIARE LA PROPRIETÀ DEI FANTASMI GIURIDICI AUTORIZZATI ALL’EMISSIONE DI MONETA, senza cambiare di una virgola il funzionamento del precedente Sistema Bancario privato e con somma beffa per i cittadini.

Tutto quello che è stato fin qui scritto vale anche per tutte le banche statali del resto dell’Europa, a cominciare come detto dalle Banche Centrali Nazionali tuttora statali quali Bundesbank, Banque de France e Bank of England che sono le più importanti in assoluto anche tra le varie BCN europee partecipanti alla stessa BCE.

Per quanto detto finora, chi vuole pensare e operare VERAMENTE nell’interesse dei cittadini DEVE rispondere definitivamente alle domande fondamentali:

 

– DI CHI E’ LA PROPRIETÀ DELLA MONETA ALL’ATTO DELL’EMISSIONE?
– COME DEVE ESSERE EMESSA E GESTITA LA MONETA?

 

Tutto il resto compete soltanto alla superficie della questione monetaria. Altrimenti, come diceva Giacinto Auriti, lo Stato rimarrà un semplice fantasma giuridico creato ad arte dalla Grande Mangiatoia™ come paravento per servirSI anziché come strumento per serviRE.

[per approfondire leggi Vito Zuccato su forum.primit.it]

● Diritti umani: spettano a tutti, anche a te e me

carta dudu

Sono diritti universali ed irrinuciabili. I diritti umani sono una categoria di diritti che spessissimo è citata ed utilizzata, perfino impropriamente, senza averne compreso appieno il profondo significato. È l’insieme di diritti, disposizioni di legge e libertà fondamentali che spettano all’individuo solo per il fatto di esistere. Riguardano tutti, ma proprio tutti, anche te e me. Semplice, no?

Costituiscono un patrimonio non alienabile, non trasferibile, di ogni uomo, avendo ad oggetto diritti e libertà che permettono alla persona di esprimersi e svilupparsi al pieno delle proprie potenzialità, in una prospettiva di libertà e possibilità di realizzazione personale non ostacolata da non consentite e restrittive limitazioni.

Il riconoscimento di tali diritti permette quindi all’uomo, inteso in generale quale individuo – senza distinzioni di etnia, sesso, età, religione o orientamento sessuale – di poter condurre una esistenza dignitosa e libera, sviluppando armonicamente la propria personalità e le proprie aspirazioni, nel rispetto degli altri e degli ordinamenti giuridici nei quali si muove.

I diritti umani, in linea di principio, sono dotati delle maggiori garanzie di tutela da parte del sistema giuridico, nazionale ed internazionale, in quanto diritti universali, e sono diritti naturali, cioè riconosciuti a tutti dalla nascita, senza che debbano essere acquistati o ricevuti da chicchessia: i diritti umani non sono forse quei diritti che l’uomo ha per il solo fatto della sua umanità? E, se è così, allora non si può negare che siano diritti naturali a tutti gli effetti. La loro universalità, vale a dire il fatto che siano riconosciuti a tutti, comporta che siano diritti fondamentali, non trasmissibili ad altri né cedibili, e dunque irrinunciabili, nonché indivisibili (cioè non separabili).

L’esemplificazione dei diritti umani è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato quale «ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».

 

I diritti umani: quali sono

I diritti umani includono i diritti di natura civile e politica, quelli di natura economica, sociale e culturale, e da ultimo i diritti di terza generazione, che annoverano i diritti di solidarietà ed autodeterminazione dei popoli.

Volendo esemplificare alcuni di quelli elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, senza pretendere di volerli citare tutti (specialmente per il fatto che la loro esistenza non è legata ad un numero chiuso, ben potendosi riconoscere ulteriori diritti e libertà fondamentali), sono ricompresi nella categoria dei diritti umani i seguenti diritti e libertà:

  • diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, con divieto dello stato di schiavitù, servitù o di tortura;
  • diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica;
  • diritto ad una eguale tutela da parte della legge e ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali;
  • libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e diritto ad una cittadinanza;
  • diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;
  • diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di opinione e di espressione;
  • diritto di proprietà;
  • libertà di riunione e di associazione pacifica;
  • diritto all’istruzione, alla sicurezza sociale ed al lavoro (comprensivo del diritto al riposo ed allo svago);
  • diritto di partecipare al governo del proprio paese, nonchè diritto di accedere – in condizioni di eguaglianza – ai pubblici impieghi del proprio paese;
  • diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di poter partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale, con efficacissima formulazione, contiene una norma che, aldilà delle definizioni di legge, è un vero e proprio proclama: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

 

I diritti umani: C.E.D.U. – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Nonostante l’immenso valore sociale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, tale atto non ha valore di legge, per cui il suo non essere vincolante per gli stati ha comportato che successivamente fosse necessario garantire la protezione dei diritti umani attraverso apposite normative sovranazionali, volte a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo.

In Europa è stata emanata a Nizza, nel 2000, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), che comprende e riconosce la protezione di numerosi diritti umani, fra i quali quelli alla

  • dignità umana ed alla vita,
  • all’integrità della persona (con divieto di tortura, di schiavitù e di pene o trattamenti inumani o degradanti),
  • i diritti alla libertà,
  • sicurezza,
  • rispetto della vita familiare e privata
  • nonché le libertà fondamentali, quali la libertà di pensiero, di espressione, di riunione ed associazione, di religione.

Per garantire il rispetto dei diritti umani ed assicurare che venga fatta giustizia nelle ipotesi di loro violazione, è stata istituita apposita corte a Strasburgo, chiamata a risolvere specificatamente i casi di violazione dei diritti umani sottoposti alla sua attenzione.

 

Per potersi rivolgere alla Corte E.D.U.

tuttavia, è necessario aver cercato di ottenere tutela per la propria situazione giuridica presso le corti del proprio stato europeo di appartenenza: soltanto dopo aver ricorso alla tutela giurisdizionale nel proprio paese infatti, e non aver ottenuto il riconoscimento di quanto chiesto, sarà possibile presentare ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo.

Scarica il ricorso alla CEDU (file Pdf)

 

 

La D.U.D.U. commentata dal Prof. Antonio Papisca >>> 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-prof-antonio-papisca/3

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● Moneta scritturale, Bankitalia s’incarta

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Da poco tempo la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un singolare “Avviso pubblico”. Bizzarro anche nella formulazione, poiché non riporta la data né la firma di qualcuno o il riferimento a un qualche ufficio interno.

Insomma è di Bankitalia, ma non si sa chi l’ha scritto. La materia è interessante. Il documento si intitola “Creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini – Avviso al pubblico” e inizia raccontando il fatto che Bankitalia da qualche tempo sta ricevendo da parte di alcuni cittadini “comunicazioni che attestano l’autonoma creazione di euro scritturali e l’utilizzo delle somme così create per il presunto pagamento di debiti o per fornire una presunta provvista per successive operazioni di pagamento o per l’emissione di titoli di credito da parte della stessa Banca d’Italia”. Lo stesso documento prosegue affermando che “l’assunzione di queste iniziative, sia pure in numero limitato, unite alla presenza sul web di riferimenti alla teoria economica di cui sono applicazione, rende necessario pubblicare alcune precisazioni al fine di evitare pericolosi equivoci”.

A diversi lettori verrà da pensare che qualcuno in Italia è impazzito anche senza che faccia troppo caldo. Ma non è così, perché tutto nasce dall’iniziativa di un avvocato, Marco della Luna (anche attraverso il suo blog), che da anni si batte per contestare il potere assunto da Bankitalia (e ora dalla Bce) con la creazione di moneta, soprattutto da quando, con il divorzio tra ministero del Tesoro e Bankitalia, questa ha assunto nei fatti un’autonomia e un’indipendenza (dal potere politico in generale e dal governo in particolare) che ci fanno necessariamente porre la domanda su quali siano gli obiettivi di tale istituto, che ormai lavora stabilmente di concerto con la Bce, assumendo quindi decisioni in un’ottica europea, secondo visioni di interesse europei, quindi non necessariamente a difesa degli interessi nazionali.

Ora il cuore della questione è che, nel passare le consegne della sovranità monetaria da Bankitalia alla Bce, non c’è scritto da nessuna parte che la stessa fosse autorizzata a farlo. Ancor peggio, l’articolo 1 della nostra Costituzione recita che la “sovranità appartiene al popolo”. Ora il popolo si può dare delle istituzioni per amministrare ciò che è suo (e rimane suo). Chi amministra non ha il potere di cedere a sua volta l’amministrazione. In altre parole, con un esempio semplice: si può dire che se io ricevo una macchina in prestito e poi la guido, non faccio un abuso; ma se invece a mia volta la presto, allora compio un abuso e il proprietario che me l’ha prestata giustamente se ne risentirà.

Seppure si tratti di una materia gravissima, questo però è solo il cuore del problema, i cui effetti devastanti sono effettuati dall’attività bancaria ordinaria, quella di prestare denaro. Infatti, tale attività è ingannevolmente chiamata “prestare denaro”, perché le banche non prestano nulla: sia perché per prestare si dovrebbe prima avere (la banca non presta denaro proprio né quello dei depositanti, cioè non presta quello che ha); e poi perché di fatto in ogni erogazione di finanziamento, prestito o mutuo, la banca commerciale crea letteralmente denaro dal nulla. Ora questo denaro è “euro scritturale”, non creato da Bankitalia o dalla Bce, per il quale si parla di euro legale.

La questione non è di lana caprina perché, come scritto nello stesso “Avviso al pubblico”, “sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca centrale europea (Bce)”.

Quindi, stando alle parole della stessa Bankitalia, tutto il denaro scritturale (cioè il 98% del denaro in circolazione, quindi escluse le banconote che sono create dalla Bce) non è moneta legale e quindi non è dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro.

L’anonimo redattore di questo comunicato forse pensava di mettere una toppa al discorso scrivendo che “il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l’insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte…

Si ricorda che la prestazione dei servizi di pagamento, attraverso moneta scritturale, è un’attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento”.

Ma, come spesso capita, la toppa è peggiore del buco e apre una voragine: infatti, se è vero che la legge disciplina la “prestazione di servizi di pagamento”, è pur vero che i cittadini che si sono creati moneta scritturale non hanno attivato un servizio di pagamento, ma hanno solo creato moneta.

Sarei proprio curioso di sapere cosa ne penserebbe un giudice in un eventuale processo: anche perché pure il pagamento effettuato con tale moneta personalmente creata non è l’offerta a terzi di un servizio, quindi non rientra nemmeno questo in un “servizio di pagamento”.

In tale senso sembra anche decadere la velata minaccia contenuta nel testo: “Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l’abusiva emissione di moneta elettronica e l’abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato”. Infatti, solo la Bce “emette” la moneta creata (non la spende né effettua un pagamento di un debito o di una spesa, per le quali necessità utilizza invece i profitti dell’emissione, cioè gli interessi sulla moneta emessa). Invece i cittadini in questione non hanno intenzione di “emettere” moneta, ma solo di effettuare pagamenti per estinguere obbligazioni in denaro. In altre parole, Bankitalia ha solo ragione di intervenire se io creo la moneta e poi la presto, chiedendo un interesse sul denaro creato dal nulla, come fanno ora tutte le banche, dalla Bce in giù.

Paradossalmente, nessun testo legislativo dice nulla sulla creazione di moneta: perché se lo dicesse dovrebbe negare questo potere ai soggetti privati, quali sono anche banche commerciali e gli istituti di pagamento.

A certificare la confusione totale sulla natura giuridica della moneta ci sono pure le banconote. Queste sono emesse da Bankitalia (su mandato della Bce) cioè da un istituto di diritto pubblico (almeno sulla carta, come scritto nello statuto). Eppure sulle banconote, vicino alla scritta Bce c’è presente e ben visibile il simbolo del copyright “©”: cioè su un documento ufficiale e pubblico emesso da un istituto di diritto pubblico abbiamo un elemento giuridico appartenente al diritto privato!

A completare il quadro, c’è pure il Tribunale di Bolzano, il quale in un a sentenza ha affermato che “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema”. Una sentenza dagli effetti potenzialmente devastanti, in base al principio che ciò che non è esplicitamente vietato è permesso.

La moneta, oltre a essere un’istituzione, è pure frutto di una fiducia che potremmo chiamare “fiducia sociale”, senza la quale nessun sistema monetario può funzionare. Tale fiducia può essere anche concessa, quando è ragionevole concederla preventivamente. Ma deve pure essere guadagnata. E le istituzioni bancarie europee e italiane non stanno facendo molto per guadagnarsela.

E i cittadini ne prendono atto e si organizzano…

Più info >>> https://www.youtube.com/watch?v=-FiTVToLhZA


Per una più completa comprensione della questione si  rimanda a “Moneta Nostra” su Facebook

● Diritti incomprimibili

La Corte Costituzionale con la sentenza n.275/2016, in merito ad una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico dei disabili, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere condizionato da motivi di bilancio. Nella fattispecie, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, in quanto l’articolo 6 comma 2-bis della legge regionale n.78 del 1978, aggiunto all’art.88 comma 4 del 2004, prevede l’erogazione “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Nella dichiarazione di illegittimità della suddetta legge, la Consulta scrive:

“11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’ Art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”.

La sentenza conferma ciò che da anni economisti e giuristi affermano: la costituzionalizzazione (Governo Monti) del dogma liberista del pareggio di bilancio, e l’approvazione dei Trattati di Maastricht e Lisbona, si pongono in antitesi con i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale che pone l’economia al servizio dell’interesse pubblico.

Dopo la schiacciante vittoria del NO al Referendum, e alla luce della sentenza della Corte, le forze politiche che si sono battute per salvare la Costituzione dalla “deforma” Boschi-Renzi-Napolitano, dovrebbero iniziare una seria battaglia parlamentare al fine di abrogare l’attuale articolo 81.

Solo così, la Costituzione potrà ritornare a garantire integralmente i diritti sociali del popolo italiano.

 

Testo della sentenza >>>

 

SENTENZA  N. 275
ANNO 2016
 
Commenti alla decisione di
  1. Adriana Apostoli,I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016,per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
  1. ErikFurno,Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in questa RivistaStudi2017/I
 
III. Lorenzo Madau, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, per g.c.dell’Osservatorio AIC
 
  1. Andrea Longo,Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, perg.c. di Federalismi.it
 
 
V. Riccardo Cabazzi, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–           Paolo                           GROSSI                                           Presidente
–           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice
–           Giorgio                        LATTANZI                                              ”
–           Aldo                            CAROSI                                                   ”
–           Marta                           CARTABIA                                             ”
–           Mario Rosario              MORELLI                                                ”
–           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”
–           Giuliano                       AMATO                                                   ”
–           Silvana                         SCIARRA                                                ”
–           Daria                            de PRETIS                                               ”
–           Nicolò                          ZANON                                                   ”
–           Franco                         MODUGNO                                            ”
–           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”
–           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall’art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
3.− La Regione non ha contestato l’ammontare degli importi spesi dall’amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtù dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
4.− In via preliminare sull’ammissibilità del ricorso amministrativo, il rimettente rappresenta che l’adempimento degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i limiti della provvista finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento emessi dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiché tali atti costituirebbero meri dinieghi o riconoscimenti di debito, non preclusivi dell’accertamento giurisdizionale della misura dell’obbligazione dedotta.
5.− In ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
6.− In particolare il giudice a quo ritiene che la scelta di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio di trasporto e assistenza ai disabili denuncia la necessità di esso, deducendosi da ciò che le Province non sarebbero, evidentemente, in grado di far fronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma. Tuttavia, la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.
7.− Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire al servizio, la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell’amministrazione regionale, poiché ciò trasformerebbe l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entità, in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettività.
8.− Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento.
9.− Viceversa l’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge.
10.− In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest’ultima considererebbe le spese per i contributi alle Province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicché i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell’effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
11.− Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.
12.− In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio a quo l’entità delle somme spese per l’erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il fondamento nella parte della disposizione impugnata che regola la copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum la propria quota di copertura); pertanto, la questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale alla definizione della suddetta pretesa.
13.− Si è costituita la Regione Abruzzo contestando la fondatezza della questione poiché, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni disabili, tra cui è compreso il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica, è di competenza della Provincia e la Regione non ha alcun obbligo di illimitata compartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.
14.− In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Cost.; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base»; che la possibilità di accedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo mancato esperimento da parte del giudice a quo, comporterebbero l’inammissibilità della questione; e, infine, che la determinazione della misura del contributo da parte della Regione non sarebbe arbitraria, poiché essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei disabili, predisposti dalla stessa Provincia, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.
Considerato in diritto
l.− Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art. 10 − in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 − e all’art. 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall’art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.− Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
3.− In via preliminare, occorre premettere che non incide sulla rilevanza della questione sollevata, l’avvenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio), per effetto della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo 20 ottobre 2015, n. 32, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), in attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.1.− In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia di Pescara ha agito per vedersi corrispondere il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra il 2006 ed il 2012, che resta regolato dalla normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015.
3.2.− Pertanto, poiché la Regione non ha contestato le spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l’entità effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimità costituzionale di tale norma è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.− Nel merito la questione è fondata.
Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
5.− La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
6.− Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
7.− Si deve ritenere che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
Tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti. Difatti l’affidamento generato dalla previsione del contributo regionale condiziona la misura della disponibilità finanziaria della Provincia e degli altri enti coinvolti nell’assolvimento del servizio in questione.
Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola.
In secondo luogo, è proprio la legge di cui fa parte la norma impugnata a conformare in concreto le situazioni soggettive oggetto di assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”» (sentenza n. 80 del 2010).
8.− La disposizione impugnata è peraltro incoerente anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale quale risultante dalla legge di bilancio, alla quale essa demanda la quantificazione ridotta del finanziamento. In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile – come esattamente affermato dal giudice rimettente – che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti. Pertanto, pur essendo la disposizione in questione appartenente a un contesto distinto da quello della legge di bilancio, la sua influenza su quest’ultima provoca un risultato normativo non conforme a Costituzione.
9.− La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell’organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
10.− D’altronde va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.
11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
12.− Con riguardo alla Regione, è da sottolineare come l’impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato al metodo della programmazione, secondo cui gli interventi ed i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell’anno precedente così da consentire la loro corretta iscrizione nel bilancio, soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali. In tal modo non è configurabile il rischio per l’equilibrio del bilancio della Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione del piano di assistenza testimonia l’inverosimiglianza dell’ipotesi di squilibrio di bilancio che è viceversa eziologicamente collegabile all’uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente individua come autentica causa vanificatrice della copertura finanziaria del servizio.
13.− Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario già censurato da questa Corte, secondo cui, in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)”» (sentenza n. 10 del 2016).
14.− In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).
15.− Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento.
16.− Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.
17.− Significativi in proposito appaiono i dati storici della contribuzione regionale in valore assoluto e percentuale: nell’ordinanza del giudice rimettente – e le cifre non sono in contestazione tra le parti – si legge che «per l’esercizio finanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00 per l’attuazione dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale è stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa». Palese è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento.
18.− Ciò conferma l’assunto del giudice a quo, secondo cui «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».
19.− Per tali argomentazioni, l’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
20.− Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.